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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione Civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott.Maria Elena Catalano Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1441/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. , (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), con il patrocinio dell'avv. PERRELLA ENZO e dell'avv. PIZZELLI C.F._7
FRANCO, VIA CARLO CRIVELLI 12, MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA QUADRONNO,
16 20122 MILANO presso il difensore avv. PERRELLA ENZO
APPELLANTI contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._8 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._9 Controparte_3 C.F._10 CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI ELENA,
[...] C.F._11
elettivamente domiciliato in VIA CAIMI, 35 23100 SONDRIO presso il difensore avv. MARTINELLI
ELENA
pagina 1 di 22 APPELLATI
CONCLUSIONI
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello incidentale proposto dagli appellati e per l'effetto confermare la Sentenza non definitiva del Tribunale di Sondrio n. 110/2021;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di appello il proposto gravame principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 139/2024 emessa in data
5.4.2024 dal Tribunale di Sondrio – Sezione Unica Civile – Giudice Unico Dott.sa Francesca Riccardi
– all'esito del procedimento R.G. n. 1476/2018, pubblicata l'8.4.2024, notificata il 09.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui, per quanto di ragione, si riportano:
-accertato e dichiarato che mediante testamento olografo il sig. , così come indicato Persona_1
anche nella dichiarazione di successione, ha lasciato la sua quota indivisa pari ai 2/3 del sub. 2, 3 e 4 del fabbricato in Livigno, in via Tagliede, contraddistinto al Catasto terreni al fg. 26, n. 23 ai convenuti e agli attori, suddividendola in questo modo: - 3/6 a , , Parte_1 Parte_2
, , , , - 1/6 a Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , voglia la Corte di Appello Ecc.ma accertare e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dichiarare la comoda divisibilità dell'immobile oggetto di causa e disporre quindi la divisione giudiziale delle unità immobiliari, subalterni 2 (stalla), 3 (abitazione) e 4 (deposito/fienile) poste nel fabbricato in oggetto, previo rigoroso accertamento delle rispettive quote di proprietà mediante un progetto divisionale che tenga conto dell'attuale accatastamento e della divisione indicata dal testatore tra parte ad uso agricolo (da assegnare agli appellanti) e parte ad uso abitativo, nonché come da allegato 1 a perizia integrativa del Geom. del 22.05.2023 (gli esponenti Persona_2
ribadiscono di essere disponibili, nel caso in cui venisse ritenuta di maggior valore la quota loro assegnata corrispondente alla parte agricola dell'immobile, a pagare agli appellati l'eventuale conguaglio ritenuto di giustizia).
-in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere non comodamente divisibile
l'immobile assegnare il medesimo agli appellanti, che l'hanno sempre utilizzato e lo fanno tuttora, dietro versamento del conguaglio già stabilito.
pagina 2 di 22 -con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. -in via istruttoria, si chiede l'ammissione della documentazione allegata sub 12,13 e 14 per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello al punto 6.5. nonché per le medesime ragioni si chiede ammissione dei seguenti capitoli per interpello e testi: 1) Vero che nelle fotografie che mi si rammostrano - Doc.
5-Allegati a relazione peritale del 10.12.2021 (All. 1 – documentazione fotografica) riconosco i luoghi ove al momento dei sopralluoghi da me effettuati i convenuti stavano esercitando attività di allevamento bestiame”. Testi:
Geom Geom. 2) Vero che nelle fotografie che mi si rammostrano - Doc. Persona_2 Testimone_1
5-Allegati a relazione peritale del 10.12.2021 (All. 1 – documentazione fotografica) riconosco i luoghi ove i convenuti esercitano nel periodo estivo attività di allevamento bestiame con connessa raccolta e stoccaggio del fieno”; Testi: sig. , via Ostaria 23 b - Livigno;
, via Testimone_2 Testimone_3
Rasia 157 D – Livigno;
via Pemont 110 b – Livigno;
3) Vero che nel Testimone_4 periodo estivo di ogni anno da oltre vent'anni il sig. , coadiuvato occasionalmente ed Parte_2
a turno dai fratelli, ricovera bovini di sua proprietà nella “TE OT” dove immagazzina il fieno tagliato nei prati circostanti dove anche pascolano i bovini stessi”; Testi sig. , via Testimone_2
Ostaria 23 b - Livigno;
, via Rasia 157 D – Livigno;
via Testimone_3 Testimone_4
Pemont 110 b – Livigno. In subordine alle prove testimoniali sopra dedotte si chiede convocarsi a chiarimenti il CTU Geom. perchè fornisca ragguagli circa l'identità dei soggetti che lo Persona_2 hanno immesso nell'immobile per cui è causa in occasione dei sopralluoghi effettuati nel corso delle operazioni peritali nonchè dei soggetti che stavano utilizzando nel medesimo contesto i fabbricati agricoli facenti parte del compendio immobiliare oggetto di divisione. Previa in ogni caso occorrendo ripetizione e/o integrazione di CTU (eventualmente anche al solo fine di determinare il conguaglio dovuto a seguito della divisione tra parti agricole e parti abitative e/o l'aumento di valore dell'immobile a seguito delle opere di ristrutturazione ipotizzate nella relazione peritale integrativa
Geom del 22.05.2023) da affidarsi a tecnico diverso dal Geom Persona_2 Per_2
Per , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
“In via principale
In riforma della sentenza non definitiva n. 110/2021 pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 29 marzo 2021 e pubblicata in data 1 aprile 2021:
accertato che le disposizioni dettate dal signor nel proprio testamento olografo del 16 gennaio 2013, pubblicato in data 4 Persona_1 novembre 2015, in relazione all'immobile sito in Livigno (SO), Via Tagliede, censito al locale Catasto
pagina 3 di 22 Fabbricati a Foglio 26, mappale 23 (c.d. “TE OT”) configurano una divisione operata dal testatore ex art. 734 c.c., con assegnazione ai GN , e Controparte_2 CP_1 [...]
della propria quota, pari ai due terzi, dell'unità distinta al sub. 3 del predetto immobile ed CP_3
ai GN , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e della pari quota delle unità distinte ai sub. 2 e 4 del medesimo Parte_6 Parte_7
immobile, dichiarare che i GN , , e Controparte_2 CP_1 Controparte_3 CP_4
sono proprietari esclusivi dell'unità immobiliare distinta al sub. 3;
[...]
dichiarare lo scioglimento della comunione esistente tra i GN , , Controparte_2 CP_1
, , , , , Controparte_3 CP_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
attribuirli per intero ai GN , , e Controparte_2 CP_1 Controparte_3 CP_4
, dando atto della disponibilità di questi ultimi a corrispondere quanto dovuto a titolo di
[...]
conguaglio.
In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, rigettare l'appello proposto dai GN , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_6 Parte_7
confermare integralmente la sentenza n. 139/2024 pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 5 aprile 2024 e pubblicata in data 8 aprile 2024.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti da controparte, inclusi i documenti, in quanto inammissibili per violazione del divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c. ed altresì esplorativi ed irrilevanti.
Si producono copia della citazione in appello notificata, fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio e copia della sentenza non definitiva appellata”.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
, , e convenivano in giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Pt_1
, , , , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
avanti il Tribunale di Sondrio. Chiedevano lo scioglimento della comunione ereditaria Parte_7
sull'immobile sito in Livigno – Via Tagliede, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Livigno al Foglio 26, n. 23 sub. 2 cat. C/2, fog. 26 n.23 sub. 4 cat. C/2 (cd. “TE OT”); e che venisse accertata la qualità di proprietari, in capo agli attori, della porzione di terreno costituita da “davanzale pagina 4 di 22 davanti alla TE mt. 5 di piazzale fino verso sud fino al confine”, da stralciarsi dall'immobile censito nel catasto terreni del Comune di Livigno a fog. 27 n. 422 di mq. 2510, di proprietà dei convenuti.
Parte attrice fondava le proprie domande su diritti acquisiti mortis causa, a seguito delle seguenti vicende successorie:
- l'immobile di cui è causa, posto in Comune di Livigno, Via Tagliede, che era originariamente censito al Catasto Terreni di tale Comune a fog. 26 n. 23, era di proprietà, per la quota indivisa pari ad 1/3 ciascuno, di , nato a [...] il [...], Persona_3 PE
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...];
[...] Persona_4
- per successione legittima in morte di , apertasi in data 7.11.2000, la Persona_3
quota indivisa di 1/3 di tale immobile passava per i 3/9 a e per i 2/9 ciascuno, a CP_4
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- per successione testamentaria in morte di apertasi in data 11.11.2011, la Persona_4
quota indivisa, pari ad 1/3 dell'immobile, passava a che già era proprietario Persona_1
della quota indivisa di 1/3;
- per successione testamentaria in morte di , apertasi in data 7.8.2015 Persona_1
(testamento olografo pubblicato con verbale in data 4.11.2015, n. 147002/12324 di rep. a rogito notaio . Per_5
Si costituivano in giudizio i convenuti , , Parte_1 Parte_6 Parte_7 Pt_4
, , e;
anch'essi chiedevano la divisione
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_5 giudiziale del compendio immobiliare. Tuttavia precisavano che l'intenzione di era Persona_1
quella di lasciare agli attori (odierni appellati), figli del fratello , 1/6 della sua quota indivisa, Per_3
pari a 2/3 dell'intero compendio, in modo che, sommando ad esso il terzo già di proprietà, ciascun gruppo potesse essere proprietario, complessivamente, della metà dell'immobile; tale volontà del testatore avrebbe trovato conferma anche nel testamento olografo di , redatto in data Persona_1
25 gennaio 2014, a cui però non poteva essere data pubblicazione, in quanto non era stato reperito l'originale.
Il Giudice ammetteva istruttoria testimoniale;
successivamente, con sentenza non definitiva, emessa il
29.03.2021, accertava e dichiarava che le disposizioni, contenute nel testamento olografo del pagina 5 di 22 16.1.2013, pubblicato in data 4.11.2015, del de cuius avevano attribuito, ai sensi Persona_1 dell'art. 733 c.c., i suoi beni in ragione di un sesto in favore degli attori e di tre sesti in favore dei convenuti.
Il testamento di cui sopra affermava, infatti, quanto segue: “Lascio ai miei nipoti figli di meta Per_3
della TE OT verso sud con davanzale davanti la tea m5 di piazzale fino verso sud fino al confine cioè sua proprietà però intendo ce anche in questa meta ce anche il suo terzo di sua proprietà cerco di lasciarli tutto ciò che è abitazine. Lascio ai miei nipoti i figli di verso Parte_8
Nor solo fienile e stalla (…)”. (doc. 5 fasc. attore in primo grado). Interpretando tale scheda testamentaria, il Tribunale affermava che l'intento del testatore era stato quello di dividere a metà tra i due gruppi di nipoti l'immobile (cd. “TE OT”). Al contempo, aveva voluto, per il Persona_1
Tribunale, fornire indicazioni operative per la futura divisione, ai sensi dell'art. 733 c.c., non effettuare egli stesso la divisione del compendio con cd. divisio inter liberos di cui all'art. 734 c.c.; il criterio fondante della futura divisione, espresso dal testatore, era che al primo gruppo (odierni appellati) dovesse essere attribuita l'abitazione con l'annessa porzione di terreno (“davanzale”) mentre al secondo
(odierni appellanti principali) la porzione rurale, costituita da stalla, fienile e gli ulteriori appezzamenti di terreno descritti nella scheda.
Il Giudice di prime cure ha interpretato tale scheda alla luce di altro scritto di (doc. 2 Persona_1
fasc. convenuti in primo grado), prodotto in copia e non azionato dalla parte convenuta in primo grado, la quale non dispone del relativo originale;
pertanto tale documento non è stato valutato come testamento ma come fonte di indizi per l'interpretazione del testamento pubblicato;
le indicazioni date int ale secondo documento erano dello stesso tenore del primo.
Sulla base dell'intento del testatore, così ricostruito, il Tribunale decideva che il de cuius avesse indicato che nella metà della “TE OT”, di pertinenza degli odierni appellati, dovesse intendersi compresa la quota, pari ad un terzo, già di loro proprietà, in virtù della successione al;
Persona_3
sulla base di ciò, le quote di spettanza venivano individuate in 1/6 agli attori (odierni appellati) e la restante quota di 3/6 ai convenuti (odierni appellanti principali).
Il Tribunale, poi, rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, disponendo CTU, al fine di accertare la consistenza del compendio immobiliare;
verificarne la divisibilità in natura;
in caso positivo, predisporre progetto divisionale con eventuali conguagli;
verificare la regolarità urbanistico/edilizia degli immobili. Nella relazione peritale (depositata il 10.12.2021), il CTU accertava la non comoda divisibilità in natura del bene c.d. “TE OT”, e ne stimava il valore in € 348.600,00; indicava altresì che la porzione di terreno “davanzale davanti alla TE OT”, che il testatore aveva attribuito agli attori, doveva intendersi gravare sul terreno censito a foglio 27 mappale 422.
pagina 6 di 22 Parte attrice, a quel punto, chiedeva l'assegnazione dell'intero immobile, con attribuzione a parte convenuta della quota di 1/2 del valore di stima indicato in perizia;
chiedeva che la porzione di terreno, costituita da “davanzale davanti alla TE mt. 5 di piazzale fino verso sud fino al confine”, venisse individuata quale porzione da stralciarsi dall'immobile censito nel catasto terreni del Comune di
Livigno a fog. 27 n. 422. Il Giudice, con ordinanza in data 17.1.2023, disponeva che il CTU integrasse la relazione peritale, spiegando perché avesse ritenuto non comodamente divisibile il compendio immobiliare;
quale fosse la natura ed entità delle opere, da svolgersi per l' eventuale divisione in natura;
quale fosse l'eventuale diminuzione di valore che avrebbe subito, il cespite nel caso di divisione in natura. Il CTU depositava la relazione integrativa in data 22.05.2023.
Parte convenuta, pur insistendo per la comoda divisibilità dell'immobile, chiedeva altresì, in via subordinata, l'assegnazione dell'intero immobile c.d. “TE OT”.
Nella sentenza definitiva nr 139/2024, pubblicata in data 8.4.2024, il Tribunale di Sondrio richiamando la propria sentenza non definitiva n.110/2021, statuiva che il fabbricato cd. TE OT fosse di proprietà, per la quota indivisa di ½, degli attori, congiuntamente considerati, e, per la rimanente quota indivisa di ½, ai convenuti, pure congiuntamente considerati. Individuava il thema decidendum nello scioglimento della comunione ereditaria sul fabbricato c.d. TE OT, nonché nell'individuazione della porzione di terreno costituita dal “davanzale davanti alla TE mt. 5 di piazzale fino verso a sud al confine”, la cui proprietà era stata attribuita dal de cuius con il proprio testamento Persona_1
olografo, a , e nipoti figli del fratello . CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Per_3
Infatti, l'attribuzione della proprietà di tale porzione di terreno agli attori non era contestata da parte convenuta;
oggetto di contestazione era invece l'individuazione del terreno su cui tale porzione gravasse. Il Tribunale richiamava le affermazioni del CTU secondo le quali:
- il valore commerciale del bene immobile cd. TE OT era di € 348.600,00;
- l'immobile non era divisibile in natura, se non con rilevanti opere, che ne avrebbero diminuito il valore;
- lo stato del fabbricato, specie della copertura, era precario, e avrebbe necessitato, prima ancora delle opere di divisione, del compimento di opere di manutenzione a carico di tutti i comproprietari;
- l'immobile non era conforme alle norme urbanistico-edilizie applicabili, ed avrebbe necessitato di lavori e pratiche edilizie per la regolarizzazione;
- le spese di ripristino dell'immobile erano stimate in € 148.500,00.
Avendo entrambe le parti chiesto l'assegnazione dell'immobile, con conguaglio per l'altra parte, il
Tribunale stabiliva che la divisione dovesse essere attuata mediante l'attribuzione dell'immobile a parte pagina 7 di 22 attrice o a parte convenuta, con conguaglio in denaro a favore dell'altra; era, infatti, considerata preferibile l'attribuzione ad uno dei condividenti piuttosto che la vendita del bene, anche nel caso di conflitto tra coeredi aventi quote uguali.
Pertanto, dichiarata sciolta la comunione ereditaria, assegnava la proprietà dell'immobile cd “TE
OT”, per l'intero, agli attori (odierni appellati); criterio di prevalenza era il fatto che, sebbene oggetto del giudizio fosse la divisione della comunione, derivante dalla successione di PE
gli attori, già prima dell'apertura di tale successione, erano titolari della quota indivisa di 1/3
[...]
di tale immobile, in forza della successione legittima del proprio padre, . Il Persona_3
Tribunale stabiliva, altresì, che i convenuti non potessero avere prevalenza sugli attori nell'attribuzione del bene, non avendo provato l'asserito e pregresso uso del fabbricato c.d. TE OT come ricovero per animali di loro proprietà, e per la coltivazione dei terreni adiacenti al fabbricato. Stabiliva il conguaglio in complessivi € 174.300,00, ossia € 24.900,00 per ciascuno degli altri sette condividenti, Pt_1
, , , , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7
Quanto all'accertamento della qualità di proprietari della porzione di terreno “davanzale davanti alla
TE mt.5 di piazzale fino verso sud fino al confine”, avanzata da , e CP_1 Controparte_2
oggetto di disposizione da parte di , in loro favore, con il Controparte_3 Persona_1
testamento olografo pubblicato, il Giudice di prime cure stabiliva che la porzione di terreno c.d.
“davanzale” insiste sul fondo di cui al mappale fg. 27 n.422, posto che il de cuius non era proprietario di alcun altro fondo adiacente all'immobile c.d. TE OT. Pertanto, disponeva stralciarsi detto davanzale dall'immobile censito nel catasto terreni del Comune di Livigno a fg. 27 n. 422, di proprietà dei convenuti, e da individuarsi sul lato est del fabbricato c.d. “TE OT”, censito nel Catasto di tale
Comune a fg. 26 n. 23.
Infine, il Tribunale compensava le spese di lite nella misura di 1/3, non essendo ravvisabile la soccombenza dell'una o dell'altra parte sulla domanda principale di divisione;
condannava i convenuti, soccombenti rispetto alle altre domande, in solido, a rifondere agli attori i 2/3 delle spese di lite. Poneva le spese di CTU a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
Hanno proposto appello principale, avverso tale sentenza, Parte_1 Parte_3
, , , già convenuti in Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
primo grado, censurando i capi n. 2, 4, e 5 del dispositivo della sentenza. Si sono costituiti, e hanno proposto appello incidentale, . CP_1 Controparte_5 CP_4
pagina 8 di 22 Il consigliere istruttore, ai sensi dell' art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6.5.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Riservava al collegio ogni decisione sulle istanze istruttorie delle parti. Le parti depositavano le memorie, prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.. La causa era trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 6.5.2025, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi cinque motivi, gli appellanti principali hanno censurato il capo n. 2 del dispositivo della sentenza, nella parte in cui, asseritamente trascurando le disposizioni impartite dal testatore ex art. 733
c.c, ha recepito le conclusioni della CTU in ordine alla “non comoda” divisibilità in natura dell'immobile oggetto di divisione;
in via subordinata, la sentenza è stata censurata nella parte in cui ha attribuito l'intero immobile agli attori odierni appellati.
In particolare, con il primo motivo è stato dedotto errore di diritto per violazione e falsa applicazione dell'articolo 733 c.c. in relazione all'art. 720 c.c.. Nella sentenza non definitiva n. 110/2021, il
Tribunale aveva ritenuto che “per un verso infatti il de cuius ha espresso chiaramente l'intento che la
TE OT risultasse divisa a metà tra i due gruppi di nipoti (vale a dire gli odierni attori e gli odierni convenuti); per altro verso il medesimo ha indicato un netto criterio cui improntare la futura divisione tra i coeredi indicando come al primo gruppo dovesse sostanzialmente risultare attribuita l'abitazione con l'annessa porzione di terreno (“davanzale”) mentre al gruppo dei convenuti competesse la porzione rurale del compendio, costituita da stalla, fienile e gli ulteriori appezzamenti di terreno descritti nella scheda.” Tuttavia, nella sentenza definitiva impugnata, il Giudice di prime cure avrebbe trascurato la volontà espressa dal testatore, in violazione del principio del favor testamenti, secondo il quale le disposizioni, da questi impartite, ex art. 733 cc, per la divisione, prevarrebbero anche sull'eventuale circostanza della non comoda divisione in natura della stessa. Infatti, gli appellanti principali hanno sostenuto che l'eventuale conflitto tra l'art. 720 c.c. e l'art. 733 c.c. debba essere sempre risolto a favore di quest'ultimo, in virtù sia del favor testamenti, sia del generale criterio interpretativo, secondo cui la disposizione speciale (l'art. 733 c.c. dettato in materia di divisione successoria testamentaria) prevale su quella generale, l'art. 720 c.c.. Inoltre, la norma stessa prevederebbe, quale unica possibile deroga al rispetto delle disposizioni impartite dal de cuius, la circostanza “che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore”. Il testamento avrebbe chiaramente indicato la volontà del testatore di destinare la parte agricola agli odierni appellanti e la parte abitativa agli altri nipoti, costituenti altro centro di imputazione di interessi pagina 9 di 22 (“cerco di lasciarli tutto ciò che è abitazine. Lascio ai miei nipoti i figli di meta TE Parte_8
OT verso Nor solo fienile e stalla”.)
La “non comoda divisibilità” in natura dell'immobile non potrebbe essere invocata per violare l'art. 733 c.c., dovendosi dare seguito alla volontà espressa dal testatore, anche qualora tale divisibilità non sia “comoda”. Peraltro, l'immobile, secondo il CTU, sarebbe divisibile in natura, seppure non comodamente.
Gli appellati, su tale motivo, hanno affermato che l'art. 720 c.c. troverebbe applicazione anche nell'ipotesi in cui il testatore abbia dettato disposizioni per la divisione del proprio patrimonio, e che l'art. 733 c.c. non sarebbe in rapporto di specie a genere rispetto all'art. 720 c.c.. Il favor testamenti non potrebbe imporre la divisione di immobili che non lo siano comodamente, con la formazione di porzioni insuscettibili di autonomo e libero godimento e gravati da servitù ed altri pesi. La giurisprudenza della Suprema Corte affermerebbe che la disciplina dettata dall'art. 720 c.c. ha carattere generale, ed è applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione (Cass. civ., ord. 15 dicembre
2022, n. 36736), inclusa quella che si forma nell'ipotesi di cui all'art. 733 c.c.. Perciò la sentenza impugnata sarebbe incensurabile su tale punto.
Con il secondo motivo, gli appellanti principali hanno censurato il medesimo capo della sentenza, per violazione degli artt. 718 e 720 c.c., avendo il Giudice recepito, asseritamente in maniera acritica, la valutazione operata dal CTU di non comoda divisibilità dell'immobile. Secondo gli appellanti principali, il CTU avrebbe riconosciuto che l'immobile “è in regola con la normativa urbanistica ed edilizia e presenta i requisiti di commerciabilità” (doc. 4, relazione peritale del 10.12.2021, pag. 10).
La non comodità della divisione in natura sarebbe attribuita dal tecnico a: necessità di “rilevanti” opere di modifica, per dividere spazi e ambienti;
necessità di opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento, che richiederebbero “l'unione di intenti di tutti i proprietari”. In ogni caso, dalla divisione dell'immobile, e dalla coesistenza di un'unità abitativa con una stalla, deriverebbe una diminuzione di valore dell'immobile. Nessuno di questi fattori, per gli appellanti principali, determinerebbe una non comoda divisibilità in natura dell'immobile.
Gli appellati, su tale motivo, hanno affermato che il concetto di “comoda divisibilità”, di cui all'art. 720
c.c., postula che il frazionamento determini quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, senza problemi tecnici per la risoluzione dei quali si richiedano eccessive spese;
che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene, e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. Avendo il CTU indicato opere complesse e di pagina 10 di 22 notevole costo come necessarie per la divisione, non sussisterebbe la comoda divisibilità in natura.
Inoltre, gli appellanti principali non avrebbero provato l'utilizzo agricolo di parte del compendio. Il deprezzamento, derivante dalla divisione in natura, sarebbe originato anche dalla necessaria coesistenza di abitazione e stalla/fienile. Il CTU avrebbe determinato la diminuzione del valore dell'intero compendio, in ipotesi di divisione in natura, da circa euro 350.000,00 a euro 200.000 circa. Il CTU avrebbe correttamente valutato, nel ritenere l'immobile de quo non divisibile, anche la possibilità che esso possa essere destinato ad altri scopi, tenuto conto della sua posizione strategica nelle vicinanze di impianti di risalita, poiché l'art. 720 c.c. è norma orientata ad ottenere una situazione ottimale di utilizzazione del bene. Quanto alla impossibilità di eseguire le opere di manutenzione straordinaria, si tratterebbe di mero inciso della CTU, non riportato in sentenza.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti principali hanno censurato il medesimo capo della sentenza, per erronea ricostruzione del fatto in ordine alla “comoda” divisibilità in natura dell'immobile. Il CTU, nella relazione peritale del 10.12.2021, avrebbe fatto riferimento ad un'ipotesi di divisione (d'ora in avanti: “ipotesi A”), che prevedeva la ripartizione dell'immobile, in natura, in due parti uguali, secondo un'ipotetica linea divisoria verticale, lungo la linea di colmo del tetto. Questa ipotesi, tuttavia, non sarebbe quella preconizzata dagli appellanti e dal testatore, né l'unica divisione praticabile, né quella a cui avrebbe fatto riferimento il CTU nella relazione peritale integrativa del
22.05.2023. Nella relazione integrativa, infatti, il CTU avanzerebbe una diversa ipotesi (d'ora in avanti
“ ipotesi B”), coincidente con quella indicata dal testatore stesso (e richiamata dallo stesso Tribunale con sentenza non definitiva n. 110/2021), cioè la suddivisione della parte agricola da quella ad uso abitativo. In vista di tale ipotesi, peraltro, il testatore stesso avrebbe già disposto un conforme frazionamento catastale;
l'ipotesi B del 22.5.23, dunque rispetterebbe, tra l'altro, l'attuale situazione catastale. Inoltre, relativamente ai costi di tale divisione, il CTU avrebbe affermato che “la realizzazione dei tavolati divisori indicati nelle allegate planimetrie sarebbe quasi banale e di costo tutto sommato contenuto” (relazione peritale integrativa del 22.05.2023, pag. 9).
Il Giudice, tuttavia, nella sentenza definitiva, ha fatto riferimento solo alla ipotesi A, trascurando l' ipotesi B, che sarebbe quella conforme alla volontà del testatore e alla situazione catastale.
Inoltre, il CTU ha quantificato i costi della divisione, per l'ipotesi A, in euro 148.500,00 (somma riportata in sentenza); tale stima, tuttavia, riguarderebbe i costi non solo della divisione ma anche della ristrutturazione, indicata come necessaria dal CTU, che tuttavia sarebbero ultronei rispetto alla divisione. Tali opere di ristrutturazione, peraltro, determinerebbero un apprezzamento e non un deprezzamento dell'immobile. Il Tribunale avrebbe dunque confuso le valutazioni del CTU in ordine a pagina 11 di 22 due diverse soluzioni divisorie del bene (ipotesi A e ipotesi B), e confuso i costi richiesti dalla divisione in natura, con i costi di ristrutturazione ed adeguamento igienico/sanitario dell'immobile, comunque necessari anche in assenza di divisione in natura.
Gli appellati, al riguardo, hanno richiamato quanto affermato dal CTU in primo grado, e cioè che, per effettuare la divisione in natura dell'immobile, sarebbero state necessarie opere idonee a fare acquisire,
a ciascuna delle parti risultanti, l'agibilità e abitabilità previste dalla normativa in vigore (dimensioni minime delle stanze;
presenza di servizi igienici nella parte ad uso abitativo, ora assenti;
opere per mettere a norma la stalla ecc.). Pertanto, sarebbero opere necessarie per la divisione in natura e per ottenere porzioni in regola con la normativa vigente, ulteriori rispetto alla erezione di muri o tavolati divisori. Il CTU avrebbe affermato, anche, che la coesistenza tra le due differenti destinazioni d'uso sarebbe possibile solo se in conformità con quanto disposto dal Regolamento Edilizio del Comune di
Livigno, in cui si stabilisce che “negli edifici rurali la contiguità è tollerata purché non vi siano collegamenti tra la parte abitativa e la stalla e che queste non abbiano aperture sulla stessa facciata a distanza inferiore a mt. 3, cosa che invece così non è”. Tali requisiti non sarebbero, in ogni caso, ottenibili, secondo il CTU, con la divisione in natura dell'immobile. Pertanto, secondo gli appellati, la
CTU avrebbe correttamente individuato la non divisibilità in natura del compendio immobiliare e la sentenza avrebbe recepito idoneamente quanto affermato dal CTU.
Con il quarto e quinto motivo di appello, gli appellanti principali hanno invocato, sempre nel medesimo capo della sentenza, un errore di diritto per violazione/falsa applicazione dell'art. 720 c.c., perché il
Tribunale avrebbe effettuato un'erronea ricostruzione del fatto, ritenendo non provato l'uso agricolo pregresso ed attuale dell'immobile da parte degli odierni appellanti principali, utilizzo allegato in primo grado quale criterio preferenziale di attribuzione dell'immobile. Tali allegazioni sarebbero state provate sia documentalmente che ai sensi dell'art. 115 cpc (gli appellati non avrebbero mai negato che l'immobile sia attualmente utilizzato per uso agricolo). Elementi di prova sarebbero rinvenibili anche nelle rilevazioni del CTU (presenza di bovini nella stalla e utilizzo del fienile per lo stoccaggio del fieno, entrambi rilevati e documentati, anche fotograficamente, al momento del sopralluogo). Secondo la giurisprudenza, prevalenza dovrebbe essere accordata a soluzioni che consentano la continuità dell'attività economica, esercitata nell'immobile da dividersi, ed alla destinazione tipica dello stesso, sia per stabilire la comoda divisibilità in natura dell'immobile sia nell'attribuzione dello stesso o dei lotti. Pur avendo chiesto in via principale la divisione in natura (secondo l'ipotesi B, conforme alla volontà del testatore), gli appellanti principali affermano che, in caso di assegnazione dell'immobile pagina 12 di 22 per intero ad una delle parti, debba essere data loro preferenza, anche perché l'abitazione sarebbe pertinenziale alla stalla e non viceversa, stante la destinazione prevalentemente agricola dell'intero compendio.
Gli appellanti principali hanno avanzato istanze istruttorie, sostenendo che la questione dell'attribuzione per intero dell'immobile è sorta tardivamente, solo dopo la CTU. Per giurisprudenza della Suprema Corte (“nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello” , Cass. Civ., ord. n. 24174/2021, citata nella sentenza impugnata), sarebbero ammissibili oltre ogni termine di preclusione, dunque anche in appello, non solo la domanda di attribuzione e l'allegazione delle circostanze che la giustificano, ma a maggior ragione anche la prova delle medesime. Pertanto, gli appellanti principali hanno chiesto di essere autorizzati a produrre i docc. 12 e 13 (“Visura CCIAA sig. ”, da cui risulterebbe che il medesimo è Parte_2 coltivatore diretto dal 1988 fino ad oggi e “Certificati di alpeggio e transumanza”) Tale ultima certificazione sarebbe necessaria per accedere all'immobile con automezzo, come riferito dallo stesso
CTU in relazione peritale 10.12.2021 pag 8 (doc. 4 citato): “Il fabbricato che si trova in zona montana posta ad una quota di poco inferiore ai è raggiungibile con autoveicoli e previo rilascio Parte_9
di apposito permesso di circolazione da parte della Polizia Locale di Livigno, solamente durante la bella stagione (dalla tarda primavera fino all'inizio dell'autunno) poiché nella stagione invernale
l'unico modo per arrivarci è con sci, racchette da neve o similari.” Hanno chiesto anche autorizzazione a produrre doc.14 (lettera datata 11.10.2017 a firma del legale degli appellati, da cui si evincerebbe che questi ultimi avevano diffidato gli appellanti dal proseguire nell'uso dell'immobile). Al fine di confermare l'uso agricolo attuale e pregresso, gli appellanti hanno chiesto, inoltre, ammettersi prove per interpello e testi;
in subordine, chiamarsi a chiarimenti il CTU, nominato in primo grado, per sentirlo sull'identità dei soggetti che lo hanno immesso nell'immobile, e dei soggetti che stavano utilizzando nel medesimo contesto i fabbricati agricoli.
Gli appellati, relativamente al quarto e quinto motivo di appello principale, affermano che gli appellanti principali hanno richiamato erroneamente la sentenza della Suprema Corte n. 3512/2019, che si riferisce a caso ove i condividenti sono i medesimi di due masse diverse, mentre nel caso odierno vi è una massa “comune” ad appellanti e appellati, vale a dire quella derivante dalla successione testamentaria di ed una massa riferita ai soli , Persona_1 Controparte_3 CP_1
pagina 13 di 22 e , in forza della successione del padre (e marito) Controparte_2 CP_4 Persona_3
. Il Tribunale ha dovuto tenere conto del fatto che dello stesso bene gli appellati erano già
[...]
titolari per la quota di 1/3, e, correttamente, non ha considerato distintamente le masse ereditarie.
Inoltre, la prevalenza data alla circostanza che gli appellati sono divenuti proprietari di 1/3 dell'immobile prima dell'apertura della successione di , sarebbe espressione legittima Persona_1 di discrezionalità del magistrato nell' assegnazione di un bene, del quale è stata accertata la non comoda divisibilità in natura (Cass. civ., sez. II, ord. 14 settembre 2011, n. 18787). Gli appellati si sono opposti alle istanze istruttorie degli appellanti principali ex art. 345 cpc, avendo potuto gli appellanti principali depositare la documentazione, oggetto delle istanze istruttorie, già in primo grado
Con il sesto motivo di appello gli appellanti principali hanno censurato i capi n. 4 e n. 5 del dispositivo della sentenza, relativi alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, nella parte in cui è stata ritenuta la prevalente soccombenza degli appellanti principali in misura di 2/3, senza tenere conto della loro posizione di parte asseritamente vittoriosa nella sentenza non definitiva n. 110/2021, nell'ambito dello stesso procedimento. Pertanto, tenendo conto della soccombenza, nella sentenza definitiva, degli appellanti principali, al più si potrebbe configurare una soccombenza reciproca delle parti al 50%, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite.
Gli appellati hanno sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, sia perché gli appellanti principali sono risultati soccombenti rispetto alla domanda proposta da , Controparte_2 CP_1
e , di accertamento della loro qualità di proprietari della porzione di terreno
[...] Controparte_3 antistante l'immobile, loro attribuita dal de cuius (c.d. “davanzale”), sia rispetto all'istanza di assegnazione, non avendo provato l'asserito pregresso uso agricolo del fabbricato.
Infine, gli appellanti principali hanno concluso chiedendo, in riforma della sentenza n. 139/2024, di accertare e dichiarare la comoda divisibilità in natura dell'immobile oggetto di causa;
disporre la divisione giudiziale delle unità immobiliari, subalterni 2 (stalla), 3 (abitazione) e 4 (deposito/fienile) poste nel fabbricato in oggetto, “previo rigoroso accertamento delle rispettive quote di proprietà mediante un progetto divisionale”, che tenga conto dell'attuale accatastamento e della divisione, indicata dal testatore, tra parte ad uso agricolo (da assegnare agli appellanti principali), e parte ad uso abitativo, come da allegato 1 a perizia integrativa del CTU del 22.05.2023, con eventuale determinazione di conguagli. In subordine hanno chiesto l'assegnazione dell'intero compendio, con pagamento a favore delle controparti del conguaglio già stabilito dal CTU in primo grado (ipotesi A).
In ogni caso hanno chiesto, occorrendo, ripetizione e/o integrazione di CTU (eventualmente anche al pagina 14 di 22 solo fine di determinare il conguaglio dovuto, a seguito della divisione tra parti agricole e parti abitative, e/o l'aumento di valore dell'immobile, a seguito delle opere di ristrutturazione, ipotizzate nella relazione peritale integrativa del Geom del 22.05.2023) da affidarsi a tecnico Persona_2
diverso dal Geom Per_2
Si sono costituiti e hanno proposto appello incidentale gli appellati, avverso la sentenza non definitiva n. 110/2021, pronunciata dal Tribunale di Sondrio, in data 29 marzo 2021, e pubblicata in data 1 aprile
2021, quanto al capo di accertamento e dichiarazione che le disposizioni del testamento del signor configurano norme date dal testatore per la divisione ex art. 733 c.c.; e quanto al Persona_1
capo ove il Tribunale ha affermato che il testatore ha inteso attribuire le proprie sostanze, nella misura di un sesto, in favore degli appellati, e di tre sesti, in favore degli appellanti.
Il testatore, proprietario dell'immobile soltanto pro quota, non avrebbe potuto dettare criteri per la divisione dell'intero immobile a metà tra i due gruppi di nipoti. Secondo gli appellanti incidentali, il
Tribunale ha errato, perché le disposizioni testamentarie non sarebbero norme date dal de cuius per la divisione ex art. 733 c.c.; si tratterebbe, invece, di una “divisio inter liberos” ex art. 734 c.c.., atteso che il testatore non avrebbe potuto direttamente attribuire i beni come desiderato (non disponendo dell'intera proprietà degli stessi). Se è vero che il testamento di statuisce quanto Persona_1 segue: “1 Lascio ai miei nipoti figli di meta della TE OT verso Sud con davanzale davanti Per_3
alla tea m. 5 di piazale fino verso Sud fino al confine cioe sua propita pero intendo ce anche in questa meta ce anche i suo terzo di sua propreta cerco di lascirli tutto cio che e abitazione
2 Lascio a miei nipoti figli di meta tea OT ferso Nor solo fienile e stalla (...)” (doc. 5 Parte_8
fasc. primo grado appellati), sarebbe vero anche che il testatore non era proprietario dell'intera “tea
OT” ma solo di quota indivisa della stessa, pari a 2/3, essendo la residua quota di 1/3 di proprietà degli odierni appellati, quali eredi di . Pertanto, le disposizioni in merito alla Persona_3 divisione riguarderebbero solo la quota in capo al testatore, e l'attribuzione, dallo stesso indicata nel testamento, sarebbe qualificabile come semplice desiderio. Da una lettura coordinata del testamento e della “seconda scrittura testamentaria” (doc. n. 2 fascicolo primo grado appellanti), Persona_1
avrebbe effettuato l'attribuzione diretta della propria quota nell'abitazione (da un lato) e nella stalla e fienile (dall'altro lato) rispettivamente ai nipoti figli di > ed ai nipoti figli di Per_3 Parte_8
(attribuzione vincolante in quanto prevista dal testamento e rientrante nell'ambito dei poteri dispositivi del testatore), e successivamente la cessione, dai primi ai secondi, della propria quota della stalla e del fienile (disposizione che sarebbe priva di qualsiasi efficacia, in quanto prevista nella “seconda scrittura”).
pagina 15 di 22 Ciò in modo tale che i nipoti figli di > potessero divenire proprietari dell'intera porzione Per_3
abitativa (tenuto conto della quota di cui gli stessi erano già proprietari, insieme alla madre) e i nipoti figli di dell'intera porzione rurale, per si che il fabbricato venga diviso in due parti Parte_8
uguali senza aver comunioni>. Pertanto , la volontà del testatore sarebbe violata se si ritenesse, come fatto dal Tribunale nella sentenza non definitiva, che abbia validamente dettato Persona_1
criteri per lo scioglimento della comunione.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato, perché ha ignorato l'esistenza di una quota di proprietà in capo alla SI , che preclude la possibilità di procedere alla divisione dell'immobile a metà tra i “due CP_4 gruppi di nipoti”. Gli appellanti incidentali hanno ritenuto provato, quindi, che con il testamento il de cuius ha provveduto a dividere direttamente la propria quota di comproprietà della c.d. “TE OT”; che in forza di tale divisione i GN , e sono Controparte_2 CP_1 Controparte_3 divenuti proprietari, unitamente alla madre, SI , dell'intera abitazione;
che pertanto il CP_4
thema decidendum debba essere lo scioglimento della comunione, venutasi a creare sulla stalla ed il fienile, tra gli appellanti (divenuti, a loro volta, proprietari della quota ereditaria di 2/3) e gli appellati
(proprietari della restante quota di 1/3). Pertanto, non essendo comodamente divisibili in natura le due singole unità immobiliari, costituite da stalla e fienile, ai sensi dell'art. 720 c.c., i GN e PE
hanno formulato istanza di assegnazione dell'intera porzione rurale, sussistendo evidenti CP_4
ragioni di opportunità e convenienza, poiché, pur quotisti di minoranza nella stalla e nel fienile, sarebbero comproprietari di maggioranza rispetto all'intero fabbricato. Se, invece, gli immobili fossero assegnati interamente agli appellanti principali, occorrerebbe procedere alla realizzazione delle necessarie opere divisorie rispetto alla parte abitativa, con gravi problematiche in termini di costi, pratiche edilizie e convivenza di unità immobiliari con destinazioni diverse evidenziate dal C.T.U.
In subordine rispetto all'accoglimento dell'appello incidentale, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello principale di controparte.
Gli appellanti principali hanno chiesto rigettarsi l'appello incidentale, affermando che proprio la consapevolezza del testatore di essere proprietario solo dei 2/3 (circostanza chiaramente espressa in testamento), unita alla chiara volontà di far conseguire la proprietà dell'intera parte abitativa agli uni, e dell'intera parte agricola agli altri, esclude che il testatore possa aver inteso suddividere direttamente le proprie quote ex art. 734 c.c., e depone per il fatto che abbia voluto lasciare le Persona_1 proprie quote in modo da pareggiare lo svantaggio iniziale, “riallineando” i due gruppi familiari nella proprietà, al 50% per ciascun gruppo, dell'immobile. Pertanto, non sarebbe rinvenibile un “mero desiderio” ma una lucida volontà di destinare le proprie quote in modo da riequilibrare le attribuzioni ai due gruppi di eredi.
pagina 16 di 22 La Corte osserva che non risulta contestato che il de cuius al momento del suo Persona_1
decesso (avvenuto in data 7.8.2015), era pieno proprietario per l'intero, del terreno censito al Fg.27
Mapp.422; comproprietario per la quota indivisa pari a 2/3 del fabbricato “TE OT” censito in
Catasto al Fg.26 Mapp.23. La rimanente quota di comproprietà indivisa, pari ad 1/3 del fabbricato “TE
OT”, al momento del decesso di era già (come lo è ora) di proprietà degli Persona_1
appellati, e precisamente: per la quota di 3/27 di;
per le quote di 2/27, ciascuno, di CP_4
, e (che l'hanno ricevuta per successione legittima CP_1 Controparte_2 Controparte_3
di , apertasi in data 7.11.2000). Inoltre, il testamento olografo di Persona_3 PE
non è stato impugnato.
[...]
Ciò premesso, preliminarmente si rileva come le odierne parti appellate hanno espresso riserva di appello ai sensi degli articoli 340 e 129 disp att cpc, all'udienza, celebrata nel procedimento di primo grado, del 13 Aprile 2021. Pertanto, essendo stata espressa la riserva alla prima udienza successiva all'emissione della sentenza non definitiva di primo grado, la riserva risulta tempestiva;
gli appellati hanno poi proposto appello incidentale tempestivamente, impugnando la sentenza non definitiva n.
110/2021, pronunciata dal Tribunale di Sondrio, in data 29 marzo 2021, e pubblicata in data 1 aprile
2021.
Relativamente all' interpretazione del testamento di resa dal Giudice di primo Persona_1
grado, secondo la quale la scheda testamentaria deve essere complessivamente intesa in modo che, sia agli appellanti che agli appellati, vada la quota complessiva di un mezzo del compendio immobiliare di cui è causa, già tenuto conto del fatto che gli appellati erano proprietari di un terzo dell'immobile a seguito di successione mortis causa del padre, deve ritenersi correttamente applicato il principio, informato dal favor testamenti, secondo il quale deve essere investigata la volontà del testatore, ed interpretato il testamento in modo che a tale volontà venga data esecuzione. La giurisprudenza di merito e legittimità ha da tempo affermato che l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore medesimo.
Dal complesso della scheda testamentaria, risulta che abbia voluto disporre della Persona_1
propria quota dell'immobile, pari a due terzi dell'intero compendio, in modo da ottenere il risultato consistente nel fatto che ciascun gruppo di eredi avesse metà della proprietà. Questa interpretazione del testamento è corroborata dal testo della scheda prodotta dagli odierni appellanti principali in copia pagina 17 di 22 (doc. 2 convenuti fasc. primo grado). Si precisa, peraltro che l'entità della quota già in capo a PE
è sufficiente a consentire tale operazione. Non sono state allegate, né tantomeno provate dagli
[...]
odierni appellati, su cui incombe relativo onere, circostanze idonee a far ritenere sussistente una diversa volontà del testatore rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, e evidente dal testamento.
Neanche risulta necessaria una suddivisione delle quote già in campo a diversa da Persona_1
quella effettuata dal Tribunale. Pertanto, il motivo d'appello incidentale relativo a tale questione deve essere dichiarato infondato e respinto.
Acclarato che la quota di proprietà, in capo a ciascun gruppo di eredi, a seguito della successione di sia pari a un mezzo, nell'investigare la volontà del testatore quanto alle modalità Persona_1
della divisione, risulta evidente che abbia voluto dare indicazioni ex art. 733 c.c. Persona_1
relativamente alla propria quota lasciata in eredità ad appellanti principali e appellati, e non relativamente alla quota già in capo agli odierni appellati. Tuttavia, in considerazione delle entità delle quote rispettive, le indicazioni date nella scheda testamentaria, anche se applicate solo alla quota dei due terzi già di proprietà di sono sufficienti a indicare come voluta dal testatore Persona_1
l'attribuzione della quota della parte abitativa agli appellati e l'attribuzione della quota relativa a fienile, stalla, e altre parti destinate a uso agricolo, agli odierni appellanti principali.
Ciò premesso, tuttavia, è necessario indagare se l'indicazione del testatore rispetto alla destinazione, successivamente alla divisione, delle varie parti di cui è costituito il compendio immobiliare, debba prevalere su considerazioni relative alla comoda divisibilità in natura dell'immobile.
Al riguardo, preliminarmente bisogna sottolineare né l'una né l'altra parte costituita nel presente giudizio di appello ha chiesto la declaratoria di nullità della CTU svolta in primo grado o della sua integrazione. Non può essere accolta la tesi degli appellanti principali, secondo la quale il CTU, in primo grado, ha completamente distinto un'”ipotesi A” di divisione dell'immobile, con erezione, tra l'altro, di divisori dal colmo del tetto, per dividere in parti, totalmente uguali e simmetriche, “in verticale”, l'immobile; e un'”ipotesi B”, con divisione “orizzontale” tra le aree a stalla e fienile e le aree abitative. Infatti, anche nell' integrazione alla relazione peritale, depositata a seguito di richiesta di chiarimenti del Giudice di prime cure, il CTU ha escluso in radice la possibilità di definire un' “ipotesi
B” di divisione (cosiddetta “orizzontale”), stante l' insanabile contrarietà del risultato di tale divisione alle norme del regolamento edilizio del Comune di Livigno, che impediscono la coesistenza tra porzioni di immobile adibite a stalle e porzioni adibite ad abitazione, se non in presenza di determinate condizioni, che, pacificamente e secondo quanto rilevato dal CTU, nel caso di specie non sussistono. Il
CTU, nella relazione integrativa, ha, infatti, affermato che, se la realizzazione dei tavolati divisori, indicati nelle allegate planimetrie, sarebbe semplice e di costo tutto sommato contenuto, il vero pagina 18 di 22 problema risiederebbe nella necessaria conformazione dell'immobile alle normative edilizie ed igienico
– sanitarie sopra citate
Pertanto, l' “ipotesi B”, indicata dagli appellanti principali come alternativa preferibile (perché maggiormente conforme alle volontà del testatore ed all'attuale situazione catastale dell'immobile) all'ipotesi divisionale suggerita dal CTU, in realtà non è praticabile. Essa, infatti, date le caratteristiche tipiche dell'immobile, condurrebbe alla formazione di due porzioni di immobile che si troverebbero in una situazione di irregolarità urbanistico edilizia non sanabile.
Pertanto, stante la mancata richiesta di declaratoria di nullità della relazione peritale, ed in considerazione di quanto emerge dalla documentazione in atti, l'unica ipotesi di divisione in natura astrattamente possibile è quella indicata dal CTU nella relazione peritale principale, che contempla la divisione in due parti uguali dell'immobile, tramite separatori verticali dal colmo del tetto, ed altre opere. Deve pertanto rigettarsi l'istanza di integrazione/rinnovazione della CTU chiesta dagli appellanti principali;
risulta inoltre irrilevante l'oggetto della richiesta di chiarimenti al CTU, avanzata dagli appellanti principali, essendo irrilevante chi abbia fatto entrare nell'immobile il CTU alla data del sopralluogo.
Ciò premesso, si deve richiamare ciò che è stato affermato dal Giudice di prime cure, rispetto alla non comoda divisibilità in natura, anche in tal modo, dell'immobile, poiché tale divisione condurrebbe a porzioni di valore complessivo di molto inferiore al valore complessivo dell'intero; perché sarebbero richiesti lavori per circa 150.000 €, misura corrispondente più o meno alla metà del valore dell'immobile come stimato dal CTU;
e perché, comunque, dovrebbero essere realizzate opere necessitanti la regolarizzazione rispetto a plurime norme urbanistico-edilizie.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto non sussistere la comoda divisibilità in natura, anche alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte, secondo la quale: “ L'accertamento del giudice di merito circa la comoda divisibilità di un immobile va condotto in base al criterio oggettivo della concreta possibilità di ripartirlo senza pregiudizio per il suo valore economico, così da poter attribuire
a ciascun condividente un'entità autonoma e funzionale, valutando la fattibilità dell'intervento edilizio necessario per la divisione in relazione alle caratteristiche del bene e la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, avuto riguardo sia alla normativa nazionale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, particolarmente in caso di vincoli storico-ambientali.” (Cass. Civ. sent 27040/2024).
Inoltre, relativamente alla censura degli appellanti principali, circa la non necessità delle opere di ristrutturazione indicate dal CTU, si rileva come tali opere abbiano ad oggetto non solo parti dell'immobile quali il tetto, che necessiterebbero di rifacimento indipendentemente dalla divisione, ma opere quali realizzazione ex novo di bagni (assenti sia nella zona ad uso abitativo che nella zona ad uso pagina 19 di 22 stalla e fienile) e scale, ed aperture di finestre;
opere di canalizzazione dei liquami, e che permettano una aereazione a norma di legge, nella stalla;
e altre opere necessarie a rendere conformi alla legislazione urbanistico-edilizia in vigore sia la parte a stalla e fienile, che la parte abitativa.
Pertanto, si ritiene condivisibile la conclusione del Giudice di prime cure, secondo il quale il CTU, anche successivamente alla richiesta di chiarimenti, ha escluso la comoda divisibilità del bene in natura, se non con la realizzazione di ingenti opere, e con la necessità di dividere in due parti sia le zone ad uso abitativo che quelle ad uso stalla fienile, con conseguente deprezzamento dell'immobile stesso. Questo sarebbe dovuto al minor pregio degli ambienti, rimpiccioliti, che ne deriverebbero, che a stento conserverebbero il loro uso. Si richiamano le previsioni di legge che, non a caso, prevedono che la divisibilità in natura deve essere comoda, nel senso di non richiedere lavori gravosi, e non determinare un deprezzamento delle quote.
Pertanto, deve ritenersi esente da censure la declaratoria di non comoda divisibilità dell'immobile.
Le norme applicabili, di cui all'art. 720 c.c., stabiliscono una prevalenza dell'erede (o, come nel caso di specie, di uno dei due gruppi di eredi) che abbia la quota maggiore. Tuttavia, come abbiamo visto, le quote di ciascun gruppo di eredi è identica. Spetta al giudice di scegliere tra l'attribuzione ad uno dei condividenti, in caso di presenza di due centri di imputazione come nel caso di specie, e la vendita dell'intero compendio all'asta, con conseguente suddivisione del ricavato.
Il Tribunale ha dato rilievo, nell'attribuire l'intero compendio agli odierni appellati, alla circostanza che gli stessi fossero, già precedentemente al decesso di proprietari di un terzo del Persona_1
totale. Ha ritenuto, invece, non provate le circostanze, addotte dagli odierni appellanti principali, secondo le quali gli stessi avrebbero utilizzato l'immobile per condurre attività economica di allevamento, da decenni. Al riguardo, si deve rigettare l'istanza degli appellanti principali relativa alla autorizzazione alla produzione, per la prima volta in appello, di documentazione idonea a provare che gli stessi, o alcuni di essi, svolgerebbero attività di allevatori, e godrebbero per tale ragione di permessi per l'accesso con automezzi all'immobile, accesso non permesso al pubblico se non con specifico permesso delle autorità amministrative. Tali documenti, infatti, risultano essere stati a disposizione degli appellati già in primo grado, senza essere depositati;
pertanto la loro produzione, in presenza di contestazione da parte degli appellati, deve essere dichiarata inammissibile.
Tuttavia, si rileva come la circostanza che almeno uno degli odierni appellanti principali svolgesse e svolga tuttora attività di allevatore risulta provata ai sensi dell'articolo 115 cpc, non avendo gli odierni appellati contestato tale circostanza, e limitandosi questi a sostenere che gli appellanti principali non l'avrebbero provata. Inoltre, il CTU ha rilevato, in sede di sopralluogo dell'immobile, e riportato, anche con documentazione fotografica, nella sua relazione, la presenza di attività di allevamento di bovini pagina 20 di 22 all'interno dell'immobile. Pertanto, anche in assenza di autorizzazione alla produzione dei documenti, di cui all'istanza proposta per la prima volta in appello dagli appellanti incidentali, deve ritenersi provato che gli stessi, o alcuni di loro, svolgano tali attività anche all'interno dell'immobile di cui è causa. Si ritiene, pertanto, che la scelta del criterio della più antica proprietà della quota, da parte del Giudice di prime cure, non solo non risulti conforme alla norma sopra richiamata, ma sia anche insufficientemente motivata, alla luce della circostanza, da considerarsi prevalente, costituita dalla svolgimento, da parte dei proprietari di eguale quota dell'immobile, di attività economica all'interno dello stesso.
Pertanto, si ritiene di riformare la sentenza definitiva impugnata (nr 139/2024, pubblicata in data
8.4.2024), nella parte in cui attribuisce l'intero compendio agli appellati. In considerazione del fatto che, secondo condivisibile e granitico orientamento della Suprema Corte, il rimedio residuale della vendita all'incanto può trovare applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza (ex multis, Cass Civ., sez. 6, ord. 7869/2019); ritenuto che il criterio, costituito dallo svolgimento di attività economica di allevamento nell'immobile, è un criterio oggettivo, prevalente rispetto a quello individuato dal Tribunale;
si ritiene di attribuire il compendio immobiliare agli appellanti principali.
Si rileva come non osti a tale soluzione la circostanza che nella sentenza impugnata è stata accertata e dichiarata la piena proprietà, in capo a , e (appellati CP_1 Controparte_2 Controparte_3 insieme alla madre, ) della porzione di terreno costituita da “davanzale davanti alla TE mt. 5 di CP_4 piazzale fino verso sud fino al confine”; il capo nr 3 della sentenza impugnata, non oggetto di impugnazione da parte di alcuna delle parti, e pertanto, passato in giudicato, ha anche disposto che esso sia stralciato dall'immobile censito nel catasto terreni del Comune di Livigno a fog. 27 n. 422 di proprietà degli appellanti principali e da individuarsi sul lato est del fabbricato c.d. “TE OT”, censito nel Catasto di tale
Comune a fg. 26 n. 23.
Il capo della sentenza relativo alla determinazione del conguaglio dovuto agli appellati, e quantificato dal
CTU, pari ad euro € 174.300,00, non è stato impugnato, con il risultato che la relativa statuizione deve considerarsi definitiva.
Tale somma è dovuta, in solido, dagli appellanti principali in favore degli appellati, i quali ultimi, pertanto, hanno diritto alla somma di euro 43.575,00 ciascuno.
Alla luce di quanto sopra, deve essere accolto anche il sesto motivo di appello principale relativo alle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/22, sulla base del valore del compendio immobiliare, di cui è causa, pari ad euro 350.000,00. Si ritiene, considerato che entrambe le parti hanno chiesto ed ottenuto la divisione del compendio, di compensare le spese di lite, sia del primo pagina 21 di 22 che del secondo grado del giudizio, in ragione del 50%; di porre il restante 50%, per entrambi i gradi, a carico degli odierni appellati;
e di confermare la statuizione del Tribunale relativamente alla attribuzione delle spese di CTU
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello incidentale, confermando integralmente la sentenza non definitiva, impugnata dagli appellati, n. 110/2021, pronunciata dal Tribunale di Sondrio, in data 29 marzo 2021, e pubblicata in data 1 aprile 2021; accoglie parzialmente l'appello principale;
riforma parzialmente la sentenza definitiva del Tribunale di Sondrio, n. 139/2024, emessa in data
5.4.2024, e pubblicata in data 8.4.2024, e per l'effetto: attribuisce agli appellanti principali, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e in comproprietà tra di loro, l'intero
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
immobile sito in Livigno – Via Tagliede, censito al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 26, n.
23 sub. 2, 3 e 4; quantifica in € 43.575,00 la somma dagli appellanti principali dovuta, in solido, a titolo di conguaglio,
a ciascuno degli appellati , , e;
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
condanna , , e a rifondere a CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Pt_1
, , , , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
le spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate complessivamente in euro Parte_7
11.228,5, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; e del secondo grado, liquidate complessivamente in euro 7.119,5, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, già effettuata la compensazione parziale delle spese, tra le parti, nella misura del 50%, come in motivazione;
conferma per il resto la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 139/2024 emessa in data 5.4.2024 e pubblicata in data 8.4.2024.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di MILANO
Seconda Sezione Civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Caterina Chiulli Presidente dott.Maria Elena Catalano Consigliere
dott. Antonella Caterina Attardo Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1441/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. , (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), con il patrocinio dell'avv. PERRELLA ENZO e dell'avv. PIZZELLI C.F._7
FRANCO, VIA CARLO CRIVELLI 12, MILANO;
elettivamente domiciliato in VIA QUADRONNO,
16 20122 MILANO presso il difensore avv. PERRELLA ENZO
APPELLANTI contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._8 Controparte_2
, (C.F. ), C.F._9 Controparte_3 C.F._10 CP_4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI ELENA,
[...] C.F._11
elettivamente domiciliato in VIA CAIMI, 35 23100 SONDRIO presso il difensore avv. MARTINELLI
ELENA
pagina 1 di 22 APPELLATI
CONCLUSIONI
Per , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello incidentale proposto dagli appellati e per l'effetto confermare la Sentenza non definitiva del Tribunale di Sondrio n. 110/2021;
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa dell'atto di appello il proposto gravame principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 139/2024 emessa in data
5.4.2024 dal Tribunale di Sondrio – Sezione Unica Civile – Giudice Unico Dott.sa Francesca Riccardi
– all'esito del procedimento R.G. n. 1476/2018, pubblicata l'8.4.2024, notificata il 09.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui, per quanto di ragione, si riportano:
-accertato e dichiarato che mediante testamento olografo il sig. , così come indicato Persona_1
anche nella dichiarazione di successione, ha lasciato la sua quota indivisa pari ai 2/3 del sub. 2, 3 e 4 del fabbricato in Livigno, in via Tagliede, contraddistinto al Catasto terreni al fg. 26, n. 23 ai convenuti e agli attori, suddividendola in questo modo: - 3/6 a , , Parte_1 Parte_2
, , , , - 1/6 a Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , voglia la Corte di Appello Ecc.ma accertare e CP_1 Controparte_2 Controparte_3 dichiarare la comoda divisibilità dell'immobile oggetto di causa e disporre quindi la divisione giudiziale delle unità immobiliari, subalterni 2 (stalla), 3 (abitazione) e 4 (deposito/fienile) poste nel fabbricato in oggetto, previo rigoroso accertamento delle rispettive quote di proprietà mediante un progetto divisionale che tenga conto dell'attuale accatastamento e della divisione indicata dal testatore tra parte ad uso agricolo (da assegnare agli appellanti) e parte ad uso abitativo, nonché come da allegato 1 a perizia integrativa del Geom. del 22.05.2023 (gli esponenti Persona_2
ribadiscono di essere disponibili, nel caso in cui venisse ritenuta di maggior valore la quota loro assegnata corrispondente alla parte agricola dell'immobile, a pagare agli appellati l'eventuale conguaglio ritenuto di giustizia).
-in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere non comodamente divisibile
l'immobile assegnare il medesimo agli appellanti, che l'hanno sempre utilizzato e lo fanno tuttora, dietro versamento del conguaglio già stabilito.
pagina 2 di 22 -con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. -in via istruttoria, si chiede l'ammissione della documentazione allegata sub 12,13 e 14 per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello al punto 6.5. nonché per le medesime ragioni si chiede ammissione dei seguenti capitoli per interpello e testi: 1) Vero che nelle fotografie che mi si rammostrano - Doc.
5-Allegati a relazione peritale del 10.12.2021 (All. 1 – documentazione fotografica) riconosco i luoghi ove al momento dei sopralluoghi da me effettuati i convenuti stavano esercitando attività di allevamento bestiame”. Testi:
Geom Geom. 2) Vero che nelle fotografie che mi si rammostrano - Doc. Persona_2 Testimone_1
5-Allegati a relazione peritale del 10.12.2021 (All. 1 – documentazione fotografica) riconosco i luoghi ove i convenuti esercitano nel periodo estivo attività di allevamento bestiame con connessa raccolta e stoccaggio del fieno”; Testi: sig. , via Ostaria 23 b - Livigno;
, via Testimone_2 Testimone_3
Rasia 157 D – Livigno;
via Pemont 110 b – Livigno;
3) Vero che nel Testimone_4 periodo estivo di ogni anno da oltre vent'anni il sig. , coadiuvato occasionalmente ed Parte_2
a turno dai fratelli, ricovera bovini di sua proprietà nella “TE OT” dove immagazzina il fieno tagliato nei prati circostanti dove anche pascolano i bovini stessi”; Testi sig. , via Testimone_2
Ostaria 23 b - Livigno;
, via Rasia 157 D – Livigno;
via Testimone_3 Testimone_4
Pemont 110 b – Livigno. In subordine alle prove testimoniali sopra dedotte si chiede convocarsi a chiarimenti il CTU Geom. perchè fornisca ragguagli circa l'identità dei soggetti che lo Persona_2 hanno immesso nell'immobile per cui è causa in occasione dei sopralluoghi effettuati nel corso delle operazioni peritali nonchè dei soggetti che stavano utilizzando nel medesimo contesto i fabbricati agricoli facenti parte del compendio immobiliare oggetto di divisione. Previa in ogni caso occorrendo ripetizione e/o integrazione di CTU (eventualmente anche al solo fine di determinare il conguaglio dovuto a seguito della divisione tra parti agricole e parti abitative e/o l'aumento di valore dell'immobile a seguito delle opere di ristrutturazione ipotizzate nella relazione peritale integrativa
Geom del 22.05.2023) da affidarsi a tecnico diverso dal Geom Persona_2 Per_2
Per , , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
“In via principale
In riforma della sentenza non definitiva n. 110/2021 pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 29 marzo 2021 e pubblicata in data 1 aprile 2021:
accertato che le disposizioni dettate dal signor nel proprio testamento olografo del 16 gennaio 2013, pubblicato in data 4 Persona_1 novembre 2015, in relazione all'immobile sito in Livigno (SO), Via Tagliede, censito al locale Catasto
pagina 3 di 22 Fabbricati a Foglio 26, mappale 23 (c.d. “TE OT”) configurano una divisione operata dal testatore ex art. 734 c.c., con assegnazione ai GN , e Controparte_2 CP_1 [...]
della propria quota, pari ai due terzi, dell'unità distinta al sub. 3 del predetto immobile ed CP_3
ai GN , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e della pari quota delle unità distinte ai sub. 2 e 4 del medesimo Parte_6 Parte_7
immobile, dichiarare che i GN , , e Controparte_2 CP_1 Controparte_3 CP_4
sono proprietari esclusivi dell'unità immobiliare distinta al sub. 3;
[...]
dichiarare lo scioglimento della comunione esistente tra i GN , , Controparte_2 CP_1
, , , , , Controparte_3 CP_4 Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
attribuirli per intero ai GN , , e Controparte_2 CP_1 Controparte_3 CP_4
, dando atto della disponibilità di questi ultimi a corrispondere quanto dovuto a titolo di
[...]
conguaglio.
In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'appello incidentale, rigettare l'appello proposto dai GN , , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, Parte_6 Parte_7
confermare integralmente la sentenza n. 139/2024 pronunciata dal Tribunale di Sondrio in data 5 aprile 2024 e pubblicata in data 8 aprile 2024.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone all'ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti da controparte, inclusi i documenti, in quanto inammissibili per violazione del divieto dei nova in appello ex art. 345 c.p.c. ed altresì esplorativi ed irrilevanti.
Si producono copia della citazione in appello notificata, fascicolo di parte relativo al primo grado di giudizio e copia della sentenza non definitiva appellata”.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
, , e convenivano in giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Pt_1
, , , , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
avanti il Tribunale di Sondrio. Chiedevano lo scioglimento della comunione ereditaria Parte_7
sull'immobile sito in Livigno – Via Tagliede, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Livigno al Foglio 26, n. 23 sub. 2 cat. C/2, fog. 26 n.23 sub. 4 cat. C/2 (cd. “TE OT”); e che venisse accertata la qualità di proprietari, in capo agli attori, della porzione di terreno costituita da “davanzale pagina 4 di 22 davanti alla TE mt. 5 di piazzale fino verso sud fino al confine”, da stralciarsi dall'immobile censito nel catasto terreni del Comune di Livigno a fog. 27 n. 422 di mq. 2510, di proprietà dei convenuti.
Parte attrice fondava le proprie domande su diritti acquisiti mortis causa, a seguito delle seguenti vicende successorie:
- l'immobile di cui è causa, posto in Comune di Livigno, Via Tagliede, che era originariamente censito al Catasto Terreni di tale Comune a fog. 26 n. 23, era di proprietà, per la quota indivisa pari ad 1/3 ciascuno, di , nato a [...] il [...], Persona_3 PE
nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...];
[...] Persona_4
- per successione legittima in morte di , apertasi in data 7.11.2000, la Persona_3
quota indivisa di 1/3 di tale immobile passava per i 3/9 a e per i 2/9 ciascuno, a CP_4
, e CP_1 Controparte_2 Controparte_3
- per successione testamentaria in morte di apertasi in data 11.11.2011, la Persona_4
quota indivisa, pari ad 1/3 dell'immobile, passava a che già era proprietario Persona_1
della quota indivisa di 1/3;
- per successione testamentaria in morte di , apertasi in data 7.8.2015 Persona_1
(testamento olografo pubblicato con verbale in data 4.11.2015, n. 147002/12324 di rep. a rogito notaio . Per_5
Si costituivano in giudizio i convenuti , , Parte_1 Parte_6 Parte_7 Pt_4
, , e;
anch'essi chiedevano la divisione
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_5 giudiziale del compendio immobiliare. Tuttavia precisavano che l'intenzione di era Persona_1
quella di lasciare agli attori (odierni appellati), figli del fratello , 1/6 della sua quota indivisa, Per_3
pari a 2/3 dell'intero compendio, in modo che, sommando ad esso il terzo già di proprietà, ciascun gruppo potesse essere proprietario, complessivamente, della metà dell'immobile; tale volontà del testatore avrebbe trovato conferma anche nel testamento olografo di , redatto in data Persona_1
25 gennaio 2014, a cui però non poteva essere data pubblicazione, in quanto non era stato reperito l'originale.
Il Giudice ammetteva istruttoria testimoniale;
successivamente, con sentenza non definitiva, emessa il
29.03.2021, accertava e dichiarava che le disposizioni, contenute nel testamento olografo del pagina 5 di 22 16.1.2013, pubblicato in data 4.11.2015, del de cuius avevano attribuito, ai sensi Persona_1 dell'art. 733 c.c., i suoi beni in ragione di un sesto in favore degli attori e di tre sesti in favore dei convenuti.
Il testamento di cui sopra affermava, infatti, quanto segue: “Lascio ai miei nipoti figli di meta Per_3
della TE OT verso sud con davanzale davanti la tea m5 di piazzale fino verso sud fino al confine cioè sua proprietà però intendo ce anche in questa meta ce anche il suo terzo di sua proprietà cerco di lasciarli tutto ciò che è abitazine. Lascio ai miei nipoti i figli di verso Parte_8
Nor solo fienile e stalla (…)”. (doc. 5 fasc. attore in primo grado). Interpretando tale scheda testamentaria, il Tribunale affermava che l'intento del testatore era stato quello di dividere a metà tra i due gruppi di nipoti l'immobile (cd. “TE OT”). Al contempo, aveva voluto, per il Persona_1
Tribunale, fornire indicazioni operative per la futura divisione, ai sensi dell'art. 733 c.c., non effettuare egli stesso la divisione del compendio con cd. divisio inter liberos di cui all'art. 734 c.c.; il criterio fondante della futura divisione, espresso dal testatore, era che al primo gruppo (odierni appellati) dovesse essere attribuita l'abitazione con l'annessa porzione di terreno (“davanzale”) mentre al secondo
(odierni appellanti principali) la porzione rurale, costituita da stalla, fienile e gli ulteriori appezzamenti di terreno descritti nella scheda.
Il Giudice di prime cure ha interpretato tale scheda alla luce di altro scritto di (doc. 2 Persona_1
fasc. convenuti in primo grado), prodotto in copia e non azionato dalla parte convenuta in primo grado, la quale non dispone del relativo originale;
pertanto tale documento non è stato valutato come testamento ma come fonte di indizi per l'interpretazione del testamento pubblicato;
le indicazioni date int ale secondo documento erano dello stesso tenore del primo.
Sulla base dell'intento del testatore, così ricostruito, il Tribunale decideva che il de cuius avesse indicato che nella metà della “TE OT”, di pertinenza degli odierni appellati, dovesse intendersi compresa la quota, pari ad un terzo, già di loro proprietà, in virtù della successione al;
Persona_3
sulla base di ciò, le quote di spettanza venivano individuate in 1/6 agli attori (odierni appellati) e la restante quota di 3/6 ai convenuti (odierni appellanti principali).
Il Tribunale, poi, rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, disponendo CTU, al fine di accertare la consistenza del compendio immobiliare;
verificarne la divisibilità in natura;
in caso positivo, predisporre progetto divisionale con eventuali conguagli;
verificare la regolarità urbanistico/edilizia degli immobili. Nella relazione peritale (depositata il 10.12.2021), il CTU accertava la non comoda divisibilità in natura del bene c.d. “TE OT”, e ne stimava il valore in € 348.600,00; indicava altresì che la porzione di terreno “davanzale davanti alla TE OT”, che il testatore aveva attribuito agli attori, doveva intendersi gravare sul terreno censito a foglio 27 mappale 422.
pagina 6 di 22 Parte attrice, a quel punto, chiedeva l'assegnazione dell'intero immobile, con attribuzione a parte convenuta della quota di 1/2 del valore di stima indicato in perizia;
chiedeva che la porzione di terreno, costituita da “davanzale davanti alla TE mt. 5 di piazzale fino verso sud fino al confine”, venisse individuata quale porzione da stralciarsi dall'immobile censito nel catasto terreni del Comune di
Livigno a fog. 27 n. 422. Il Giudice, con ordinanza in data 17.1.2023, disponeva che il CTU integrasse la relazione peritale, spiegando perché avesse ritenuto non comodamente divisibile il compendio immobiliare;
quale fosse la natura ed entità delle opere, da svolgersi per l' eventuale divisione in natura;
quale fosse l'eventuale diminuzione di valore che avrebbe subito, il cespite nel caso di divisione in natura. Il CTU depositava la relazione integrativa in data 22.05.2023.
Parte convenuta, pur insistendo per la comoda divisibilità dell'immobile, chiedeva altresì, in via subordinata, l'assegnazione dell'intero immobile c.d. “TE OT”.
Nella sentenza definitiva nr 139/2024, pubblicata in data 8.4.2024, il Tribunale di Sondrio richiamando la propria sentenza non definitiva n.110/2021, statuiva che il fabbricato cd. TE OT fosse di proprietà, per la quota indivisa di ½, degli attori, congiuntamente considerati, e, per la rimanente quota indivisa di ½, ai convenuti, pure congiuntamente considerati. Individuava il thema decidendum nello scioglimento della comunione ereditaria sul fabbricato c.d. TE OT, nonché nell'individuazione della porzione di terreno costituita dal “davanzale davanti alla TE mt. 5 di piazzale fino verso a sud al confine”, la cui proprietà era stata attribuita dal de cuius con il proprio testamento Persona_1
olografo, a , e nipoti figli del fratello . CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Per_3
Infatti, l'attribuzione della proprietà di tale porzione di terreno agli attori non era contestata da parte convenuta;
oggetto di contestazione era invece l'individuazione del terreno su cui tale porzione gravasse. Il Tribunale richiamava le affermazioni del CTU secondo le quali:
- il valore commerciale del bene immobile cd. TE OT era di € 348.600,00;
- l'immobile non era divisibile in natura, se non con rilevanti opere, che ne avrebbero diminuito il valore;
- lo stato del fabbricato, specie della copertura, era precario, e avrebbe necessitato, prima ancora delle opere di divisione, del compimento di opere di manutenzione a carico di tutti i comproprietari;
- l'immobile non era conforme alle norme urbanistico-edilizie applicabili, ed avrebbe necessitato di lavori e pratiche edilizie per la regolarizzazione;
- le spese di ripristino dell'immobile erano stimate in € 148.500,00.
Avendo entrambe le parti chiesto l'assegnazione dell'immobile, con conguaglio per l'altra parte, il
Tribunale stabiliva che la divisione dovesse essere attuata mediante l'attribuzione dell'immobile a parte pagina 7 di 22 attrice o a parte convenuta, con conguaglio in denaro a favore dell'altra; era, infatti, considerata preferibile l'attribuzione ad uno dei condividenti piuttosto che la vendita del bene, anche nel caso di conflitto tra coeredi aventi quote uguali.
Pertanto, dichiarata sciolta la comunione ereditaria, assegnava la proprietà dell'immobile cd “TE
OT”, per l'intero, agli attori (odierni appellati); criterio di prevalenza era il fatto che, sebbene oggetto del giudizio fosse la divisione della comunione, derivante dalla successione di PE
gli attori, già prima dell'apertura di tale successione, erano titolari della quota indivisa di 1/3
[...]
di tale immobile, in forza della successione legittima del proprio padre, . Il Persona_3
Tribunale stabiliva, altresì, che i convenuti non potessero avere prevalenza sugli attori nell'attribuzione del bene, non avendo provato l'asserito e pregresso uso del fabbricato c.d. TE OT come ricovero per animali di loro proprietà, e per la coltivazione dei terreni adiacenti al fabbricato. Stabiliva il conguaglio in complessivi € 174.300,00, ossia € 24.900,00 per ciascuno degli altri sette condividenti, Pt_1
, , , , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7
Quanto all'accertamento della qualità di proprietari della porzione di terreno “davanzale davanti alla
TE mt.5 di piazzale fino verso sud fino al confine”, avanzata da , e CP_1 Controparte_2
oggetto di disposizione da parte di , in loro favore, con il Controparte_3 Persona_1
testamento olografo pubblicato, il Giudice di prime cure stabiliva che la porzione di terreno c.d.
“davanzale” insiste sul fondo di cui al mappale fg. 27 n.422, posto che il de cuius non era proprietario di alcun altro fondo adiacente all'immobile c.d. TE OT. Pertanto, disponeva stralciarsi detto davanzale dall'immobile censito nel catasto terreni del Comune di Livigno a fg. 27 n. 422, di proprietà dei convenuti, e da individuarsi sul lato est del fabbricato c.d. “TE OT”, censito nel Catasto di tale
Comune a fg. 26 n. 23.
Infine, il Tribunale compensava le spese di lite nella misura di 1/3, non essendo ravvisabile la soccombenza dell'una o dell'altra parte sulla domanda principale di divisione;
condannava i convenuti, soccombenti rispetto alle altre domande, in solido, a rifondere agli attori i 2/3 delle spese di lite. Poneva le spese di CTU a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
Hanno proposto appello principale, avverso tale sentenza, Parte_1 Parte_3
, , , già convenuti in Parte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
primo grado, censurando i capi n. 2, 4, e 5 del dispositivo della sentenza. Si sono costituiti, e hanno proposto appello incidentale, . CP_1 Controparte_5 CP_4
pagina 8 di 22 Il consigliere istruttore, ai sensi dell' art. 352 c.p.c., assegnava i termini previsti da detta norma, fissando per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 6.5.2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Riservava al collegio ogni decisione sulle istanze istruttorie delle parti. Le parti depositavano le memorie, prescritte dall'art. 352 c.p.c., e le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.. La causa era trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 6.5.2025, nella camera di consiglio del 14.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi cinque motivi, gli appellanti principali hanno censurato il capo n. 2 del dispositivo della sentenza, nella parte in cui, asseritamente trascurando le disposizioni impartite dal testatore ex art. 733
c.c, ha recepito le conclusioni della CTU in ordine alla “non comoda” divisibilità in natura dell'immobile oggetto di divisione;
in via subordinata, la sentenza è stata censurata nella parte in cui ha attribuito l'intero immobile agli attori odierni appellati.
In particolare, con il primo motivo è stato dedotto errore di diritto per violazione e falsa applicazione dell'articolo 733 c.c. in relazione all'art. 720 c.c.. Nella sentenza non definitiva n. 110/2021, il
Tribunale aveva ritenuto che “per un verso infatti il de cuius ha espresso chiaramente l'intento che la
TE OT risultasse divisa a metà tra i due gruppi di nipoti (vale a dire gli odierni attori e gli odierni convenuti); per altro verso il medesimo ha indicato un netto criterio cui improntare la futura divisione tra i coeredi indicando come al primo gruppo dovesse sostanzialmente risultare attribuita l'abitazione con l'annessa porzione di terreno (“davanzale”) mentre al gruppo dei convenuti competesse la porzione rurale del compendio, costituita da stalla, fienile e gli ulteriori appezzamenti di terreno descritti nella scheda.” Tuttavia, nella sentenza definitiva impugnata, il Giudice di prime cure avrebbe trascurato la volontà espressa dal testatore, in violazione del principio del favor testamenti, secondo il quale le disposizioni, da questi impartite, ex art. 733 cc, per la divisione, prevarrebbero anche sull'eventuale circostanza della non comoda divisione in natura della stessa. Infatti, gli appellanti principali hanno sostenuto che l'eventuale conflitto tra l'art. 720 c.c. e l'art. 733 c.c. debba essere sempre risolto a favore di quest'ultimo, in virtù sia del favor testamenti, sia del generale criterio interpretativo, secondo cui la disposizione speciale (l'art. 733 c.c. dettato in materia di divisione successoria testamentaria) prevale su quella generale, l'art. 720 c.c.. Inoltre, la norma stessa prevederebbe, quale unica possibile deroga al rispetto delle disposizioni impartite dal de cuius, la circostanza “che l'effettivo valore dei beni non corrisponda alle quote stabilite dal testatore”. Il testamento avrebbe chiaramente indicato la volontà del testatore di destinare la parte agricola agli odierni appellanti e la parte abitativa agli altri nipoti, costituenti altro centro di imputazione di interessi pagina 9 di 22 (“cerco di lasciarli tutto ciò che è abitazine. Lascio ai miei nipoti i figli di meta TE Parte_8
OT verso Nor solo fienile e stalla”.)
La “non comoda divisibilità” in natura dell'immobile non potrebbe essere invocata per violare l'art. 733 c.c., dovendosi dare seguito alla volontà espressa dal testatore, anche qualora tale divisibilità non sia “comoda”. Peraltro, l'immobile, secondo il CTU, sarebbe divisibile in natura, seppure non comodamente.
Gli appellati, su tale motivo, hanno affermato che l'art. 720 c.c. troverebbe applicazione anche nell'ipotesi in cui il testatore abbia dettato disposizioni per la divisione del proprio patrimonio, e che l'art. 733 c.c. non sarebbe in rapporto di specie a genere rispetto all'art. 720 c.c.. Il favor testamenti non potrebbe imporre la divisione di immobili che non lo siano comodamente, con la formazione di porzioni insuscettibili di autonomo e libero godimento e gravati da servitù ed altri pesi. La giurisprudenza della Suprema Corte affermerebbe che la disciplina dettata dall'art. 720 c.c. ha carattere generale, ed è applicabile allo scioglimento di ogni tipo di comunione (Cass. civ., ord. 15 dicembre
2022, n. 36736), inclusa quella che si forma nell'ipotesi di cui all'art. 733 c.c.. Perciò la sentenza impugnata sarebbe incensurabile su tale punto.
Con il secondo motivo, gli appellanti principali hanno censurato il medesimo capo della sentenza, per violazione degli artt. 718 e 720 c.c., avendo il Giudice recepito, asseritamente in maniera acritica, la valutazione operata dal CTU di non comoda divisibilità dell'immobile. Secondo gli appellanti principali, il CTU avrebbe riconosciuto che l'immobile “è in regola con la normativa urbanistica ed edilizia e presenta i requisiti di commerciabilità” (doc. 4, relazione peritale del 10.12.2021, pag. 10).
La non comodità della divisione in natura sarebbe attribuita dal tecnico a: necessità di “rilevanti” opere di modifica, per dividere spazi e ambienti;
necessità di opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento, che richiederebbero “l'unione di intenti di tutti i proprietari”. In ogni caso, dalla divisione dell'immobile, e dalla coesistenza di un'unità abitativa con una stalla, deriverebbe una diminuzione di valore dell'immobile. Nessuno di questi fattori, per gli appellanti principali, determinerebbe una non comoda divisibilità in natura dell'immobile.
Gli appellati, su tale motivo, hanno affermato che il concetto di “comoda divisibilità”, di cui all'art. 720
c.c., postula che il frazionamento determini quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, senza problemi tecnici per la risoluzione dei quali si richiedano eccessive spese;
che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene, e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso. Avendo il CTU indicato opere complesse e di pagina 10 di 22 notevole costo come necessarie per la divisione, non sussisterebbe la comoda divisibilità in natura.
Inoltre, gli appellanti principali non avrebbero provato l'utilizzo agricolo di parte del compendio. Il deprezzamento, derivante dalla divisione in natura, sarebbe originato anche dalla necessaria coesistenza di abitazione e stalla/fienile. Il CTU avrebbe determinato la diminuzione del valore dell'intero compendio, in ipotesi di divisione in natura, da circa euro 350.000,00 a euro 200.000 circa. Il CTU avrebbe correttamente valutato, nel ritenere l'immobile de quo non divisibile, anche la possibilità che esso possa essere destinato ad altri scopi, tenuto conto della sua posizione strategica nelle vicinanze di impianti di risalita, poiché l'art. 720 c.c. è norma orientata ad ottenere una situazione ottimale di utilizzazione del bene. Quanto alla impossibilità di eseguire le opere di manutenzione straordinaria, si tratterebbe di mero inciso della CTU, non riportato in sentenza.
Con il terzo motivo di appello, gli appellanti principali hanno censurato il medesimo capo della sentenza, per erronea ricostruzione del fatto in ordine alla “comoda” divisibilità in natura dell'immobile. Il CTU, nella relazione peritale del 10.12.2021, avrebbe fatto riferimento ad un'ipotesi di divisione (d'ora in avanti: “ipotesi A”), che prevedeva la ripartizione dell'immobile, in natura, in due parti uguali, secondo un'ipotetica linea divisoria verticale, lungo la linea di colmo del tetto. Questa ipotesi, tuttavia, non sarebbe quella preconizzata dagli appellanti e dal testatore, né l'unica divisione praticabile, né quella a cui avrebbe fatto riferimento il CTU nella relazione peritale integrativa del
22.05.2023. Nella relazione integrativa, infatti, il CTU avanzerebbe una diversa ipotesi (d'ora in avanti
“ ipotesi B”), coincidente con quella indicata dal testatore stesso (e richiamata dallo stesso Tribunale con sentenza non definitiva n. 110/2021), cioè la suddivisione della parte agricola da quella ad uso abitativo. In vista di tale ipotesi, peraltro, il testatore stesso avrebbe già disposto un conforme frazionamento catastale;
l'ipotesi B del 22.5.23, dunque rispetterebbe, tra l'altro, l'attuale situazione catastale. Inoltre, relativamente ai costi di tale divisione, il CTU avrebbe affermato che “la realizzazione dei tavolati divisori indicati nelle allegate planimetrie sarebbe quasi banale e di costo tutto sommato contenuto” (relazione peritale integrativa del 22.05.2023, pag. 9).
Il Giudice, tuttavia, nella sentenza definitiva, ha fatto riferimento solo alla ipotesi A, trascurando l' ipotesi B, che sarebbe quella conforme alla volontà del testatore e alla situazione catastale.
Inoltre, il CTU ha quantificato i costi della divisione, per l'ipotesi A, in euro 148.500,00 (somma riportata in sentenza); tale stima, tuttavia, riguarderebbe i costi non solo della divisione ma anche della ristrutturazione, indicata come necessaria dal CTU, che tuttavia sarebbero ultronei rispetto alla divisione. Tali opere di ristrutturazione, peraltro, determinerebbero un apprezzamento e non un deprezzamento dell'immobile. Il Tribunale avrebbe dunque confuso le valutazioni del CTU in ordine a pagina 11 di 22 due diverse soluzioni divisorie del bene (ipotesi A e ipotesi B), e confuso i costi richiesti dalla divisione in natura, con i costi di ristrutturazione ed adeguamento igienico/sanitario dell'immobile, comunque necessari anche in assenza di divisione in natura.
Gli appellati, al riguardo, hanno richiamato quanto affermato dal CTU in primo grado, e cioè che, per effettuare la divisione in natura dell'immobile, sarebbero state necessarie opere idonee a fare acquisire,
a ciascuna delle parti risultanti, l'agibilità e abitabilità previste dalla normativa in vigore (dimensioni minime delle stanze;
presenza di servizi igienici nella parte ad uso abitativo, ora assenti;
opere per mettere a norma la stalla ecc.). Pertanto, sarebbero opere necessarie per la divisione in natura e per ottenere porzioni in regola con la normativa vigente, ulteriori rispetto alla erezione di muri o tavolati divisori. Il CTU avrebbe affermato, anche, che la coesistenza tra le due differenti destinazioni d'uso sarebbe possibile solo se in conformità con quanto disposto dal Regolamento Edilizio del Comune di
Livigno, in cui si stabilisce che “negli edifici rurali la contiguità è tollerata purché non vi siano collegamenti tra la parte abitativa e la stalla e che queste non abbiano aperture sulla stessa facciata a distanza inferiore a mt. 3, cosa che invece così non è”. Tali requisiti non sarebbero, in ogni caso, ottenibili, secondo il CTU, con la divisione in natura dell'immobile. Pertanto, secondo gli appellati, la
CTU avrebbe correttamente individuato la non divisibilità in natura del compendio immobiliare e la sentenza avrebbe recepito idoneamente quanto affermato dal CTU.
Con il quarto e quinto motivo di appello, gli appellanti principali hanno invocato, sempre nel medesimo capo della sentenza, un errore di diritto per violazione/falsa applicazione dell'art. 720 c.c., perché il
Tribunale avrebbe effettuato un'erronea ricostruzione del fatto, ritenendo non provato l'uso agricolo pregresso ed attuale dell'immobile da parte degli odierni appellanti principali, utilizzo allegato in primo grado quale criterio preferenziale di attribuzione dell'immobile. Tali allegazioni sarebbero state provate sia documentalmente che ai sensi dell'art. 115 cpc (gli appellati non avrebbero mai negato che l'immobile sia attualmente utilizzato per uso agricolo). Elementi di prova sarebbero rinvenibili anche nelle rilevazioni del CTU (presenza di bovini nella stalla e utilizzo del fienile per lo stoccaggio del fieno, entrambi rilevati e documentati, anche fotograficamente, al momento del sopralluogo). Secondo la giurisprudenza, prevalenza dovrebbe essere accordata a soluzioni che consentano la continuità dell'attività economica, esercitata nell'immobile da dividersi, ed alla destinazione tipica dello stesso, sia per stabilire la comoda divisibilità in natura dell'immobile sia nell'attribuzione dello stesso o dei lotti. Pur avendo chiesto in via principale la divisione in natura (secondo l'ipotesi B, conforme alla volontà del testatore), gli appellanti principali affermano che, in caso di assegnazione dell'immobile pagina 12 di 22 per intero ad una delle parti, debba essere data loro preferenza, anche perché l'abitazione sarebbe pertinenziale alla stalla e non viceversa, stante la destinazione prevalentemente agricola dell'intero compendio.
Gli appellanti principali hanno avanzato istanze istruttorie, sostenendo che la questione dell'attribuzione per intero dell'immobile è sorta tardivamente, solo dopo la CTU. Per giurisprudenza della Suprema Corte (“nel giudizio di divisione, la domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale, ma costituisce una mera specificazione della pretesa introduttiva del processo volta a porre fine allo stato di comunione, sicché, afferendo alle modalità di attuazione dello scioglimento della comunione, non costituisce domanda in senso proprio e può perciò essere proposta per la prima volta anche in appello” , Cass. Civ., ord. n. 24174/2021, citata nella sentenza impugnata), sarebbero ammissibili oltre ogni termine di preclusione, dunque anche in appello, non solo la domanda di attribuzione e l'allegazione delle circostanze che la giustificano, ma a maggior ragione anche la prova delle medesime. Pertanto, gli appellanti principali hanno chiesto di essere autorizzati a produrre i docc. 12 e 13 (“Visura CCIAA sig. ”, da cui risulterebbe che il medesimo è Parte_2 coltivatore diretto dal 1988 fino ad oggi e “Certificati di alpeggio e transumanza”) Tale ultima certificazione sarebbe necessaria per accedere all'immobile con automezzo, come riferito dallo stesso
CTU in relazione peritale 10.12.2021 pag 8 (doc. 4 citato): “Il fabbricato che si trova in zona montana posta ad una quota di poco inferiore ai è raggiungibile con autoveicoli e previo rilascio Parte_9
di apposito permesso di circolazione da parte della Polizia Locale di Livigno, solamente durante la bella stagione (dalla tarda primavera fino all'inizio dell'autunno) poiché nella stagione invernale
l'unico modo per arrivarci è con sci, racchette da neve o similari.” Hanno chiesto anche autorizzazione a produrre doc.14 (lettera datata 11.10.2017 a firma del legale degli appellati, da cui si evincerebbe che questi ultimi avevano diffidato gli appellanti dal proseguire nell'uso dell'immobile). Al fine di confermare l'uso agricolo attuale e pregresso, gli appellanti hanno chiesto, inoltre, ammettersi prove per interpello e testi;
in subordine, chiamarsi a chiarimenti il CTU, nominato in primo grado, per sentirlo sull'identità dei soggetti che lo hanno immesso nell'immobile, e dei soggetti che stavano utilizzando nel medesimo contesto i fabbricati agricoli.
Gli appellati, relativamente al quarto e quinto motivo di appello principale, affermano che gli appellanti principali hanno richiamato erroneamente la sentenza della Suprema Corte n. 3512/2019, che si riferisce a caso ove i condividenti sono i medesimi di due masse diverse, mentre nel caso odierno vi è una massa “comune” ad appellanti e appellati, vale a dire quella derivante dalla successione testamentaria di ed una massa riferita ai soli , Persona_1 Controparte_3 CP_1
pagina 13 di 22 e , in forza della successione del padre (e marito) Controparte_2 CP_4 Persona_3
. Il Tribunale ha dovuto tenere conto del fatto che dello stesso bene gli appellati erano già
[...]
titolari per la quota di 1/3, e, correttamente, non ha considerato distintamente le masse ereditarie.
Inoltre, la prevalenza data alla circostanza che gli appellati sono divenuti proprietari di 1/3 dell'immobile prima dell'apertura della successione di , sarebbe espressione legittima Persona_1 di discrezionalità del magistrato nell' assegnazione di un bene, del quale è stata accertata la non comoda divisibilità in natura (Cass. civ., sez. II, ord. 14 settembre 2011, n. 18787). Gli appellati si sono opposti alle istanze istruttorie degli appellanti principali ex art. 345 cpc, avendo potuto gli appellanti principali depositare la documentazione, oggetto delle istanze istruttorie, già in primo grado
Con il sesto motivo di appello gli appellanti principali hanno censurato i capi n. 4 e n. 5 del dispositivo della sentenza, relativi alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado, nella parte in cui è stata ritenuta la prevalente soccombenza degli appellanti principali in misura di 2/3, senza tenere conto della loro posizione di parte asseritamente vittoriosa nella sentenza non definitiva n. 110/2021, nell'ambito dello stesso procedimento. Pertanto, tenendo conto della soccombenza, nella sentenza definitiva, degli appellanti principali, al più si potrebbe configurare una soccombenza reciproca delle parti al 50%, con conseguente compensazione integrale delle spese di lite.
Gli appellati hanno sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, sia perché gli appellanti principali sono risultati soccombenti rispetto alla domanda proposta da , Controparte_2 CP_1
e , di accertamento della loro qualità di proprietari della porzione di terreno
[...] Controparte_3 antistante l'immobile, loro attribuita dal de cuius (c.d. “davanzale”), sia rispetto all'istanza di assegnazione, non avendo provato l'asserito pregresso uso agricolo del fabbricato.
Infine, gli appellanti principali hanno concluso chiedendo, in riforma della sentenza n. 139/2024, di accertare e dichiarare la comoda divisibilità in natura dell'immobile oggetto di causa;
disporre la divisione giudiziale delle unità immobiliari, subalterni 2 (stalla), 3 (abitazione) e 4 (deposito/fienile) poste nel fabbricato in oggetto, “previo rigoroso accertamento delle rispettive quote di proprietà mediante un progetto divisionale”, che tenga conto dell'attuale accatastamento e della divisione, indicata dal testatore, tra parte ad uso agricolo (da assegnare agli appellanti principali), e parte ad uso abitativo, come da allegato 1 a perizia integrativa del CTU del 22.05.2023, con eventuale determinazione di conguagli. In subordine hanno chiesto l'assegnazione dell'intero compendio, con pagamento a favore delle controparti del conguaglio già stabilito dal CTU in primo grado (ipotesi A).
In ogni caso hanno chiesto, occorrendo, ripetizione e/o integrazione di CTU (eventualmente anche al pagina 14 di 22 solo fine di determinare il conguaglio dovuto, a seguito della divisione tra parti agricole e parti abitative, e/o l'aumento di valore dell'immobile, a seguito delle opere di ristrutturazione, ipotizzate nella relazione peritale integrativa del Geom del 22.05.2023) da affidarsi a tecnico Persona_2
diverso dal Geom Per_2
Si sono costituiti e hanno proposto appello incidentale gli appellati, avverso la sentenza non definitiva n. 110/2021, pronunciata dal Tribunale di Sondrio, in data 29 marzo 2021, e pubblicata in data 1 aprile
2021, quanto al capo di accertamento e dichiarazione che le disposizioni del testamento del signor configurano norme date dal testatore per la divisione ex art. 733 c.c.; e quanto al Persona_1
capo ove il Tribunale ha affermato che il testatore ha inteso attribuire le proprie sostanze, nella misura di un sesto, in favore degli appellati, e di tre sesti, in favore degli appellanti.
Il testatore, proprietario dell'immobile soltanto pro quota, non avrebbe potuto dettare criteri per la divisione dell'intero immobile a metà tra i due gruppi di nipoti. Secondo gli appellanti incidentali, il
Tribunale ha errato, perché le disposizioni testamentarie non sarebbero norme date dal de cuius per la divisione ex art. 733 c.c.; si tratterebbe, invece, di una “divisio inter liberos” ex art. 734 c.c.., atteso che il testatore non avrebbe potuto direttamente attribuire i beni come desiderato (non disponendo dell'intera proprietà degli stessi). Se è vero che il testamento di statuisce quanto Persona_1 segue: “1 Lascio ai miei nipoti figli di meta della TE OT verso Sud con davanzale davanti Per_3
alla tea m. 5 di piazale fino verso Sud fino al confine cioe sua propita pero intendo ce anche in questa meta ce anche i suo terzo di sua propreta cerco di lascirli tutto cio che e abitazione
2 Lascio a miei nipoti figli di meta tea OT ferso Nor solo fienile e stalla (...)” (doc. 5 Parte_8
fasc. primo grado appellati), sarebbe vero anche che il testatore non era proprietario dell'intera “tea
OT” ma solo di quota indivisa della stessa, pari a 2/3, essendo la residua quota di 1/3 di proprietà degli odierni appellati, quali eredi di . Pertanto, le disposizioni in merito alla Persona_3 divisione riguarderebbero solo la quota in capo al testatore, e l'attribuzione, dallo stesso indicata nel testamento, sarebbe qualificabile come semplice desiderio. Da una lettura coordinata del testamento e della “seconda scrittura testamentaria” (doc. n. 2 fascicolo primo grado appellanti), Persona_1
avrebbe effettuato l'attribuzione diretta della propria quota nell'abitazione (da un lato) e nella stalla e fienile (dall'altro lato) rispettivamente ai nipoti figli di > ed ai nipoti figli di Per_3 Parte_8
(attribuzione vincolante in quanto prevista dal testamento e rientrante nell'ambito dei poteri dispositivi del testatore), e successivamente la cessione, dai primi ai secondi, della propria quota della stalla e del fienile (disposizione che sarebbe priva di qualsiasi efficacia, in quanto prevista nella “seconda scrittura”).
pagina 15 di 22 Ciò in modo tale che i nipoti figli di > potessero divenire proprietari dell'intera porzione Per_3
abitativa (tenuto conto della quota di cui gli stessi erano già proprietari, insieme alla madre) e i nipoti figli di dell'intera porzione rurale, per si che il fabbricato venga diviso in due parti Parte_8
uguali senza aver comunioni>. Pertanto , la volontà del testatore sarebbe violata se si ritenesse, come fatto dal Tribunale nella sentenza non definitiva, che abbia validamente dettato Persona_1
criteri per lo scioglimento della comunione.
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato, perché ha ignorato l'esistenza di una quota di proprietà in capo alla SI , che preclude la possibilità di procedere alla divisione dell'immobile a metà tra i “due CP_4 gruppi di nipoti”. Gli appellanti incidentali hanno ritenuto provato, quindi, che con il testamento il de cuius ha provveduto a dividere direttamente la propria quota di comproprietà della c.d. “TE OT”; che in forza di tale divisione i GN , e sono Controparte_2 CP_1 Controparte_3 divenuti proprietari, unitamente alla madre, SI , dell'intera abitazione;
che pertanto il CP_4
thema decidendum debba essere lo scioglimento della comunione, venutasi a creare sulla stalla ed il fienile, tra gli appellanti (divenuti, a loro volta, proprietari della quota ereditaria di 2/3) e gli appellati
(proprietari della restante quota di 1/3). Pertanto, non essendo comodamente divisibili in natura le due singole unità immobiliari, costituite da stalla e fienile, ai sensi dell'art. 720 c.c., i GN e PE
hanno formulato istanza di assegnazione dell'intera porzione rurale, sussistendo evidenti CP_4
ragioni di opportunità e convenienza, poiché, pur quotisti di minoranza nella stalla e nel fienile, sarebbero comproprietari di maggioranza rispetto all'intero fabbricato. Se, invece, gli immobili fossero assegnati interamente agli appellanti principali, occorrerebbe procedere alla realizzazione delle necessarie opere divisorie rispetto alla parte abitativa, con gravi problematiche in termini di costi, pratiche edilizie e convivenza di unità immobiliari con destinazioni diverse evidenziate dal C.T.U.
In subordine rispetto all'accoglimento dell'appello incidentale, gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello principale di controparte.
Gli appellanti principali hanno chiesto rigettarsi l'appello incidentale, affermando che proprio la consapevolezza del testatore di essere proprietario solo dei 2/3 (circostanza chiaramente espressa in testamento), unita alla chiara volontà di far conseguire la proprietà dell'intera parte abitativa agli uni, e dell'intera parte agricola agli altri, esclude che il testatore possa aver inteso suddividere direttamente le proprie quote ex art. 734 c.c., e depone per il fatto che abbia voluto lasciare le Persona_1 proprie quote in modo da pareggiare lo svantaggio iniziale, “riallineando” i due gruppi familiari nella proprietà, al 50% per ciascun gruppo, dell'immobile. Pertanto, non sarebbe rinvenibile un “mero desiderio” ma una lucida volontà di destinare le proprie quote in modo da riequilibrare le attribuzioni ai due gruppi di eredi.
pagina 16 di 22 La Corte osserva che non risulta contestato che il de cuius al momento del suo Persona_1
decesso (avvenuto in data 7.8.2015), era pieno proprietario per l'intero, del terreno censito al Fg.27
Mapp.422; comproprietario per la quota indivisa pari a 2/3 del fabbricato “TE OT” censito in
Catasto al Fg.26 Mapp.23. La rimanente quota di comproprietà indivisa, pari ad 1/3 del fabbricato “TE
OT”, al momento del decesso di era già (come lo è ora) di proprietà degli Persona_1
appellati, e precisamente: per la quota di 3/27 di;
per le quote di 2/27, ciascuno, di CP_4
, e (che l'hanno ricevuta per successione legittima CP_1 Controparte_2 Controparte_3
di , apertasi in data 7.11.2000). Inoltre, il testamento olografo di Persona_3 PE
non è stato impugnato.
[...]
Ciò premesso, preliminarmente si rileva come le odierne parti appellate hanno espresso riserva di appello ai sensi degli articoli 340 e 129 disp att cpc, all'udienza, celebrata nel procedimento di primo grado, del 13 Aprile 2021. Pertanto, essendo stata espressa la riserva alla prima udienza successiva all'emissione della sentenza non definitiva di primo grado, la riserva risulta tempestiva;
gli appellati hanno poi proposto appello incidentale tempestivamente, impugnando la sentenza non definitiva n.
110/2021, pronunciata dal Tribunale di Sondrio, in data 29 marzo 2021, e pubblicata in data 1 aprile
2021.
Relativamente all' interpretazione del testamento di resa dal Giudice di primo Persona_1
grado, secondo la quale la scheda testamentaria deve essere complessivamente intesa in modo che, sia agli appellanti che agli appellati, vada la quota complessiva di un mezzo del compendio immobiliare di cui è causa, già tenuto conto del fatto che gli appellati erano proprietari di un terzo dell'immobile a seguito di successione mortis causa del padre, deve ritenersi correttamente applicato il principio, informato dal favor testamenti, secondo il quale deve essere investigata la volontà del testatore, ed interpretato il testamento in modo che a tale volontà venga data esecuzione. La giurisprudenza di merito e legittimità ha da tempo affermato che l'interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, con riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore medesimo.
Dal complesso della scheda testamentaria, risulta che abbia voluto disporre della Persona_1
propria quota dell'immobile, pari a due terzi dell'intero compendio, in modo da ottenere il risultato consistente nel fatto che ciascun gruppo di eredi avesse metà della proprietà. Questa interpretazione del testamento è corroborata dal testo della scheda prodotta dagli odierni appellanti principali in copia pagina 17 di 22 (doc. 2 convenuti fasc. primo grado). Si precisa, peraltro che l'entità della quota già in capo a PE
è sufficiente a consentire tale operazione. Non sono state allegate, né tantomeno provate dagli
[...]
odierni appellati, su cui incombe relativo onere, circostanze idonee a far ritenere sussistente una diversa volontà del testatore rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, e evidente dal testamento.
Neanche risulta necessaria una suddivisione delle quote già in campo a diversa da Persona_1
quella effettuata dal Tribunale. Pertanto, il motivo d'appello incidentale relativo a tale questione deve essere dichiarato infondato e respinto.
Acclarato che la quota di proprietà, in capo a ciascun gruppo di eredi, a seguito della successione di sia pari a un mezzo, nell'investigare la volontà del testatore quanto alle modalità Persona_1
della divisione, risulta evidente che abbia voluto dare indicazioni ex art. 733 c.c. Persona_1
relativamente alla propria quota lasciata in eredità ad appellanti principali e appellati, e non relativamente alla quota già in capo agli odierni appellati. Tuttavia, in considerazione delle entità delle quote rispettive, le indicazioni date nella scheda testamentaria, anche se applicate solo alla quota dei due terzi già di proprietà di sono sufficienti a indicare come voluta dal testatore Persona_1
l'attribuzione della quota della parte abitativa agli appellati e l'attribuzione della quota relativa a fienile, stalla, e altre parti destinate a uso agricolo, agli odierni appellanti principali.
Ciò premesso, tuttavia, è necessario indagare se l'indicazione del testatore rispetto alla destinazione, successivamente alla divisione, delle varie parti di cui è costituito il compendio immobiliare, debba prevalere su considerazioni relative alla comoda divisibilità in natura dell'immobile.
Al riguardo, preliminarmente bisogna sottolineare né l'una né l'altra parte costituita nel presente giudizio di appello ha chiesto la declaratoria di nullità della CTU svolta in primo grado o della sua integrazione. Non può essere accolta la tesi degli appellanti principali, secondo la quale il CTU, in primo grado, ha completamente distinto un'”ipotesi A” di divisione dell'immobile, con erezione, tra l'altro, di divisori dal colmo del tetto, per dividere in parti, totalmente uguali e simmetriche, “in verticale”, l'immobile; e un'”ipotesi B”, con divisione “orizzontale” tra le aree a stalla e fienile e le aree abitative. Infatti, anche nell' integrazione alla relazione peritale, depositata a seguito di richiesta di chiarimenti del Giudice di prime cure, il CTU ha escluso in radice la possibilità di definire un' “ipotesi
B” di divisione (cosiddetta “orizzontale”), stante l' insanabile contrarietà del risultato di tale divisione alle norme del regolamento edilizio del Comune di Livigno, che impediscono la coesistenza tra porzioni di immobile adibite a stalle e porzioni adibite ad abitazione, se non in presenza di determinate condizioni, che, pacificamente e secondo quanto rilevato dal CTU, nel caso di specie non sussistono. Il
CTU, nella relazione integrativa, ha, infatti, affermato che, se la realizzazione dei tavolati divisori, indicati nelle allegate planimetrie, sarebbe semplice e di costo tutto sommato contenuto, il vero pagina 18 di 22 problema risiederebbe nella necessaria conformazione dell'immobile alle normative edilizie ed igienico
– sanitarie sopra citate
Pertanto, l' “ipotesi B”, indicata dagli appellanti principali come alternativa preferibile (perché maggiormente conforme alle volontà del testatore ed all'attuale situazione catastale dell'immobile) all'ipotesi divisionale suggerita dal CTU, in realtà non è praticabile. Essa, infatti, date le caratteristiche tipiche dell'immobile, condurrebbe alla formazione di due porzioni di immobile che si troverebbero in una situazione di irregolarità urbanistico edilizia non sanabile.
Pertanto, stante la mancata richiesta di declaratoria di nullità della relazione peritale, ed in considerazione di quanto emerge dalla documentazione in atti, l'unica ipotesi di divisione in natura astrattamente possibile è quella indicata dal CTU nella relazione peritale principale, che contempla la divisione in due parti uguali dell'immobile, tramite separatori verticali dal colmo del tetto, ed altre opere. Deve pertanto rigettarsi l'istanza di integrazione/rinnovazione della CTU chiesta dagli appellanti principali;
risulta inoltre irrilevante l'oggetto della richiesta di chiarimenti al CTU, avanzata dagli appellanti principali, essendo irrilevante chi abbia fatto entrare nell'immobile il CTU alla data del sopralluogo.
Ciò premesso, si deve richiamare ciò che è stato affermato dal Giudice di prime cure, rispetto alla non comoda divisibilità in natura, anche in tal modo, dell'immobile, poiché tale divisione condurrebbe a porzioni di valore complessivo di molto inferiore al valore complessivo dell'intero; perché sarebbero richiesti lavori per circa 150.000 €, misura corrispondente più o meno alla metà del valore dell'immobile come stimato dal CTU;
e perché, comunque, dovrebbero essere realizzate opere necessitanti la regolarizzazione rispetto a plurime norme urbanistico-edilizie.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto non sussistere la comoda divisibilità in natura, anche alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte, secondo la quale: “ L'accertamento del giudice di merito circa la comoda divisibilità di un immobile va condotto in base al criterio oggettivo della concreta possibilità di ripartirlo senza pregiudizio per il suo valore economico, così da poter attribuire
a ciascun condividente un'entità autonoma e funzionale, valutando la fattibilità dell'intervento edilizio necessario per la divisione in relazione alle caratteristiche del bene e la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, avuto riguardo sia alla normativa nazionale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali, particolarmente in caso di vincoli storico-ambientali.” (Cass. Civ. sent 27040/2024).
Inoltre, relativamente alla censura degli appellanti principali, circa la non necessità delle opere di ristrutturazione indicate dal CTU, si rileva come tali opere abbiano ad oggetto non solo parti dell'immobile quali il tetto, che necessiterebbero di rifacimento indipendentemente dalla divisione, ma opere quali realizzazione ex novo di bagni (assenti sia nella zona ad uso abitativo che nella zona ad uso pagina 19 di 22 stalla e fienile) e scale, ed aperture di finestre;
opere di canalizzazione dei liquami, e che permettano una aereazione a norma di legge, nella stalla;
e altre opere necessarie a rendere conformi alla legislazione urbanistico-edilizia in vigore sia la parte a stalla e fienile, che la parte abitativa.
Pertanto, si ritiene condivisibile la conclusione del Giudice di prime cure, secondo il quale il CTU, anche successivamente alla richiesta di chiarimenti, ha escluso la comoda divisibilità del bene in natura, se non con la realizzazione di ingenti opere, e con la necessità di dividere in due parti sia le zone ad uso abitativo che quelle ad uso stalla fienile, con conseguente deprezzamento dell'immobile stesso. Questo sarebbe dovuto al minor pregio degli ambienti, rimpiccioliti, che ne deriverebbero, che a stento conserverebbero il loro uso. Si richiamano le previsioni di legge che, non a caso, prevedono che la divisibilità in natura deve essere comoda, nel senso di non richiedere lavori gravosi, e non determinare un deprezzamento delle quote.
Pertanto, deve ritenersi esente da censure la declaratoria di non comoda divisibilità dell'immobile.
Le norme applicabili, di cui all'art. 720 c.c., stabiliscono una prevalenza dell'erede (o, come nel caso di specie, di uno dei due gruppi di eredi) che abbia la quota maggiore. Tuttavia, come abbiamo visto, le quote di ciascun gruppo di eredi è identica. Spetta al giudice di scegliere tra l'attribuzione ad uno dei condividenti, in caso di presenza di due centri di imputazione come nel caso di specie, e la vendita dell'intero compendio all'asta, con conseguente suddivisione del ricavato.
Il Tribunale ha dato rilievo, nell'attribuire l'intero compendio agli odierni appellati, alla circostanza che gli stessi fossero, già precedentemente al decesso di proprietari di un terzo del Persona_1
totale. Ha ritenuto, invece, non provate le circostanze, addotte dagli odierni appellanti principali, secondo le quali gli stessi avrebbero utilizzato l'immobile per condurre attività economica di allevamento, da decenni. Al riguardo, si deve rigettare l'istanza degli appellanti principali relativa alla autorizzazione alla produzione, per la prima volta in appello, di documentazione idonea a provare che gli stessi, o alcuni di essi, svolgerebbero attività di allevatori, e godrebbero per tale ragione di permessi per l'accesso con automezzi all'immobile, accesso non permesso al pubblico se non con specifico permesso delle autorità amministrative. Tali documenti, infatti, risultano essere stati a disposizione degli appellati già in primo grado, senza essere depositati;
pertanto la loro produzione, in presenza di contestazione da parte degli appellati, deve essere dichiarata inammissibile.
Tuttavia, si rileva come la circostanza che almeno uno degli odierni appellanti principali svolgesse e svolga tuttora attività di allevatore risulta provata ai sensi dell'articolo 115 cpc, non avendo gli odierni appellati contestato tale circostanza, e limitandosi questi a sostenere che gli appellanti principali non l'avrebbero provata. Inoltre, il CTU ha rilevato, in sede di sopralluogo dell'immobile, e riportato, anche con documentazione fotografica, nella sua relazione, la presenza di attività di allevamento di bovini pagina 20 di 22 all'interno dell'immobile. Pertanto, anche in assenza di autorizzazione alla produzione dei documenti, di cui all'istanza proposta per la prima volta in appello dagli appellanti incidentali, deve ritenersi provato che gli stessi, o alcuni di loro, svolgano tali attività anche all'interno dell'immobile di cui è causa. Si ritiene, pertanto, che la scelta del criterio della più antica proprietà della quota, da parte del Giudice di prime cure, non solo non risulti conforme alla norma sopra richiamata, ma sia anche insufficientemente motivata, alla luce della circostanza, da considerarsi prevalente, costituita dalla svolgimento, da parte dei proprietari di eguale quota dell'immobile, di attività economica all'interno dello stesso.
Pertanto, si ritiene di riformare la sentenza definitiva impugnata (nr 139/2024, pubblicata in data
8.4.2024), nella parte in cui attribuisce l'intero compendio agli appellati. In considerazione del fatto che, secondo condivisibile e granitico orientamento della Suprema Corte, il rimedio residuale della vendita all'incanto può trovare applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza (ex multis, Cass Civ., sez. 6, ord. 7869/2019); ritenuto che il criterio, costituito dallo svolgimento di attività economica di allevamento nell'immobile, è un criterio oggettivo, prevalente rispetto a quello individuato dal Tribunale;
si ritiene di attribuire il compendio immobiliare agli appellanti principali.
Si rileva come non osti a tale soluzione la circostanza che nella sentenza impugnata è stata accertata e dichiarata la piena proprietà, in capo a , e (appellati CP_1 Controparte_2 Controparte_3 insieme alla madre, ) della porzione di terreno costituita da “davanzale davanti alla TE mt. 5 di CP_4 piazzale fino verso sud fino al confine”; il capo nr 3 della sentenza impugnata, non oggetto di impugnazione da parte di alcuna delle parti, e pertanto, passato in giudicato, ha anche disposto che esso sia stralciato dall'immobile censito nel catasto terreni del Comune di Livigno a fog. 27 n. 422 di proprietà degli appellanti principali e da individuarsi sul lato est del fabbricato c.d. “TE OT”, censito nel Catasto di tale
Comune a fg. 26 n. 23.
Il capo della sentenza relativo alla determinazione del conguaglio dovuto agli appellati, e quantificato dal
CTU, pari ad euro € 174.300,00, non è stato impugnato, con il risultato che la relativa statuizione deve considerarsi definitiva.
Tale somma è dovuta, in solido, dagli appellanti principali in favore degli appellati, i quali ultimi, pertanto, hanno diritto alla somma di euro 43.575,00 ciascuno.
Alla luce di quanto sopra, deve essere accolto anche il sesto motivo di appello principale relativo alle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/22, sulla base del valore del compendio immobiliare, di cui è causa, pari ad euro 350.000,00. Si ritiene, considerato che entrambe le parti hanno chiesto ed ottenuto la divisione del compendio, di compensare le spese di lite, sia del primo pagina 21 di 22 che del secondo grado del giudizio, in ragione del 50%; di porre il restante 50%, per entrambi i gradi, a carico degli odierni appellati;
e di confermare la statuizione del Tribunale relativamente alla attribuzione delle spese di CTU
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello incidentale, confermando integralmente la sentenza non definitiva, impugnata dagli appellati, n. 110/2021, pronunciata dal Tribunale di Sondrio, in data 29 marzo 2021, e pubblicata in data 1 aprile 2021; accoglie parzialmente l'appello principale;
riforma parzialmente la sentenza definitiva del Tribunale di Sondrio, n. 139/2024, emessa in data
5.4.2024, e pubblicata in data 8.4.2024, e per l'effetto: attribuisce agli appellanti principali, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , e in comproprietà tra di loro, l'intero
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
immobile sito in Livigno – Via Tagliede, censito al Catasto Fabbricati di tale Comune al Foglio 26, n.
23 sub. 2, 3 e 4; quantifica in € 43.575,00 la somma dagli appellanti principali dovuta, in solido, a titolo di conguaglio,
a ciascuno degli appellati , , e;
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
condanna , , e a rifondere a CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Pt_1
, , , , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
le spese di lite del primo grado del giudizio, liquidate complessivamente in euro Parte_7
11.228,5, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%; e del secondo grado, liquidate complessivamente in euro 7.119,5, oltre iva, cpa e spese forfettarie al 15%, già effettuata la compensazione parziale delle spese, tra le parti, nella misura del 50%, come in motivazione;
conferma per il resto la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 139/2024 emessa in data 5.4.2024 e pubblicata in data 8.4.2024.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.5.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Antonella Caterina Attardo dott. Maria Caterina Chiulli
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