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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/10/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 325 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza dell'8.10.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Campi Parte_1 C.F._1
Salentina alla via Rosati n. 33, presso lo studio dell'avv. Giulio Insalata, dal quale, unitamente all'avv. Salvatore De Felice, è rappresentato e difeso in virtù di mandati in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli
e Francesco Certomà, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
OGGETTO: riliquidazione pensione – emolumenti extra mensili
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 545/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese di lite compensate, la domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell - volta ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. VO 13007132, CP_1
in godimento da gennaio 2008, previo computo degli emolumenti extra mensili nei periodi di inattività, dal 1998 al 2004, coperti da cassa integrazione e mobilità, calcolati in maniera errata dall' . CP_1
Avverso tale decisione proponeva appello il lamentandone l'erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello e vittoria di spese. CP_1
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, rilevato che il trattamento pensionistico in questione risale al gennaio 2008
– che, secondo la prospettazione del ricorrente, risulta riconosciuto solo in parte - mentre la domanda giudiziale risulta depositata in data 20.9.2019, ha ritenuto fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 d.p.r.
n. 639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011, sollevata dall' condividendo la decisione assunta dalla Corte di Cassazione n. 28416/2020 - secondo cui il termine di decadenza triennale di cui al predetto art. 47, applicabile anche alle prestazioni liquidate solo in parte, comincia a decorrere, per coloro che si trovano nella situazione giuridica previgente, soltanto dall'entrata in vigore della citata disposizione e cioè dal 6.7.2011. Ha, quindi, affermato che la decadenza è evitata soltanto dalla proposizione dell'azione giudiziaria, optando per la tesi della c.d. decadenza tombale comportante la riliquidazione dell'intero trattamento pensionistico.
Ha assunto l'appellante l'erronea interpretazione della decadenza, da parte del Tribunale, richiamando recenti pronunce della Corte di Cassazione e dei loro effetti sulla liquidazione
CP_ del trattamento pensionistico, insistendo per la condanna dell' al pagamento dei differenziali arretrati relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso.
2 CP_ Dal suo canto l' ha insistito sull'eccezione di inammissibilità della domanda evidenziando che, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 12720/2009, nonché con le ordinanze di Cassazione n, 13865/2021, n. 3909/2021 e n. 17430/2021, le domande giudiziarie volte, come nella specie, ad ottenere l'adeguamento della prestazione previdenziale già riconosciuta in un importo inferiore sono radicalmente inammissibili ai sensi del sesto comma dell'art. 47 del DPR n. 639 del 1970 come novellato dall'art. 38 del d.l.n. 98/2011. Ha, inoltre, reiterato la correttezza dei suoi calcoli operati secondo i dati, non contestati, indicati dal datore di lavoro, per le differenze da accreditare per CIG e mobilità, con l'inclusione anche degli emolumenti extramensili, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 164/1975 intitolato “Misure dell'integrazione salariale” ed evidenzia la totale inattendibilità dei conteggi effettuati dall'ausiliare officiato in primo grado, rispetto ai quali chiede la rinnovazione della c.t.u.
L'appello è fondato.
È pacifico che la disciplina del 2011 (art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L
111/2011) ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70 (per proporre l'azione giudiziaria), valida in materia di pensioni, anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina, infatti, si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo
3 la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare
l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale" (Cass., sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019).
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di Cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”.
4 Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Cass. sez. Lavoro, sentenza n. 17430 del 17.6.2021). Questa decisione ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale
(l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01)
e quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione della loro autonoma cadenza temporale.
Ha, infine, richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 20.9.2019.
Per i restanti ratei va utilizzata la ctu già svolta in primo grado, che ha calcolato, sulla base della disciplina all'epoca vigente, la prima rata alla decorrenza della pensione in € 1.347,66
CP_ con una differenza mensile di € 71,77. In secondo grado l ha contestato genericamente l'elaborato peritale, che avalla la ricostruzione proposta dalla ricorrente, senza proporre un
5 diverso criterio di calcolo che consentisse al giudice di dissentire dal consulente o di domandare chiarimenti allo stesso. Per tal ragione non vi è motivo di rinnovare l'elaborato peritale.
L'appello deve allora essere accolto entro il limite della decadenza triennale, stabilendo un rateo iniziale alla decorrenza originaria di € 1.347,66 e dichiarando la spettanza delle differenze sui ratei pensionistici già corrisposti maturate nei tre anni antecedenti al ricorso giudiziario.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di ricostituzione di pensione cat. VO n. 13007132, individuando un rateo iniziale di pensione all'1.1.2008 di € 1.347,66;
CP_ 2) Per l'effetto, condanna l a versare le differenze maturate tra la pensione erogata a e quella spettante limitatamente ai tre anni antecedenti al ricorso giudiziario;
Parte_1
CP_ 3) Condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per compensi professionali in € 2.500,00, oltre oneri accessori come per legge e in € 1.800,00 per il secondo grado, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Taranto, 8.10.2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
6
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2) Dott. Monica SGARRO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di previdenza in grado di appello iscritta al N. 325 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, discussa e decisa all'udienza dell'8.10.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Campi Parte_1 C.F._1
Salentina alla via Rosati n. 33, presso lo studio dell'avv. Giulio Insalata, dal quale, unitamente all'avv. Salvatore De Felice, è rappresentato e difeso in virtù di mandati in atti
- APPELLANTE -
E
(c.f.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli
e Francesco Certomà, giusta procura generale alle liti, in atti, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale dell' in Taranto a Via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO –
OGGETTO: riliquidazione pensione – emolumenti extra mensili
All'udienza dell'8.10.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 545/2021) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese di lite compensate, la domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell - volta ad ottenere la riliquidazione della pensione cat. VO 13007132, CP_1
in godimento da gennaio 2008, previo computo degli emolumenti extra mensili nei periodi di inattività, dal 1998 al 2004, coperti da cassa integrazione e mobilità, calcolati in maniera errata dall' . CP_1
Avverso tale decisione proponeva appello il lamentandone l'erroneità e chiedendone Pt_1
la riforma.
Resisteva l' concludendo per il rigetto dell'appello e vittoria di spese. CP_1
La causa era discussa e decisa all'odierna udienza, come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo Giudice, rilevato che il trattamento pensionistico in questione risale al gennaio 2008
– che, secondo la prospettazione del ricorrente, risulta riconosciuto solo in parte - mentre la domanda giudiziale risulta depositata in data 20.9.2019, ha ritenuto fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di decadenza triennale ex art. 47 d.p.r.
n. 639/70 come modificato dall'art 38 L 111/2011, sollevata dall' condividendo la decisione assunta dalla Corte di Cassazione n. 28416/2020 - secondo cui il termine di decadenza triennale di cui al predetto art. 47, applicabile anche alle prestazioni liquidate solo in parte, comincia a decorrere, per coloro che si trovano nella situazione giuridica previgente, soltanto dall'entrata in vigore della citata disposizione e cioè dal 6.7.2011. Ha, quindi, affermato che la decadenza è evitata soltanto dalla proposizione dell'azione giudiziaria, optando per la tesi della c.d. decadenza tombale comportante la riliquidazione dell'intero trattamento pensionistico.
Ha assunto l'appellante l'erronea interpretazione della decadenza, da parte del Tribunale, richiamando recenti pronunce della Corte di Cassazione e dei loro effetti sulla liquidazione
CP_ del trattamento pensionistico, insistendo per la condanna dell' al pagamento dei differenziali arretrati relativi al triennio antecedente al deposito del ricorso.
2 CP_ Dal suo canto l' ha insistito sull'eccezione di inammissibilità della domanda evidenziando che, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 12720/2009, nonché con le ordinanze di Cassazione n, 13865/2021, n. 3909/2021 e n. 17430/2021, le domande giudiziarie volte, come nella specie, ad ottenere l'adeguamento della prestazione previdenziale già riconosciuta in un importo inferiore sono radicalmente inammissibili ai sensi del sesto comma dell'art. 47 del DPR n. 639 del 1970 come novellato dall'art. 38 del d.l.n. 98/2011. Ha, inoltre, reiterato la correttezza dei suoi calcoli operati secondo i dati, non contestati, indicati dal datore di lavoro, per le differenze da accreditare per CIG e mobilità, con l'inclusione anche degli emolumenti extramensili, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 164/1975 intitolato “Misure dell'integrazione salariale” ed evidenzia la totale inattendibilità dei conteggi effettuati dall'ausiliare officiato in primo grado, rispetto ai quali chiede la rinnovazione della c.t.u.
L'appello è fondato.
È pacifico che la disciplina del 2011 (art 38, comma 1, lett d) del DL98/2011, conv. In L
111/2011) ha esteso la decadenza triennale di cui all'art 47 DPR 639/70 (per proporre l'azione giudiziaria), valida in materia di pensioni, anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici già in godimento, con decorrenza dalla liquidazione del trattamento pensionistico.
Tale disciplina, infatti, si applica, per giurisprudenza consolidata, anche alle prestazioni pensionistiche liquidate prima dell'entrata in vigore della legge. “Premesso che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore certamente non può avere effetto retroattivo e cioè non può far considerare maturato, in tutto o in parte, un termine facendolo decorrere prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, si è affermato, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa. Secondo
3 la citata pronuncia tale soluzione realizza il "bilanciamento di due contrapposte esigenze e cioè, da un lato, quella di garantire l'efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, e, dall'altro, quella di tutelare
l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014). Bilanciamento che deve tener conto della natura dell'interesse del privato da salvaguardare, che ha per oggetto non già una situazione definita - non potendosi configurare, nel caso di specie, un diritto a conservare un termine prescrizionale - bensì un semplice affidamento a fruire del termine prescrizionale per far valere il proprio diritto, affidamento che deve essere tutelato in modo ragionevole ed equilibrato secondo i parametri da tempo precisati dalla Corte costituzionale" (Cass., sesta sezione lavoro, ordinanza n. 3580/2019).
In sostanza la realizzazione di tale bilanciamento viene individuata con riferimento alla soluzione adottata dal legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ., disposizione alla quale deve attribuirsi il valore di regola generale così come affermato già dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 3.2.1994 n. 20 e ribadito da numerose sentenze della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173, ed anche Cass. n. 5811 del 2010; n. 6705 del 2010; n. 25746 del 2009).
La Corte di Cassazione ha concluso per l'applicabilità del regime decadenziale introdotto dalla legge del 2011 anche alle prestazioni liquidate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, ma calcolando la decorrenza del termine triennale dalla data di entrata in vigore della legge stessa, piuttosto che dalla prima liquidazione. Si è soffermata poi anche brevemente sull' altra questione insorta tra coloro che propugnavano la seconda tesi esaminata, ossia se la proposizione della domanda amministrativa dopo l'entrata in vigore della legge possa interrompere il decorso del termine di decadenza. Essa ha concluso ritenendo che “Stante il tenore letterale della norma deve ragionevolmente affermarsi che la decadenza è evitata solo dalla proposizione dell'azione giudiziaria”.
4 Tale decadenza tuttavia non è tombale. Si sostiene infatti che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale” (Cass. sez. Lavoro, sentenza n. 17430 del 17.6.2021). Questa decisione ha, infatti, valorizzato il dato letterale e testuale
(l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.91, n. 103, convertito in I. 1.6.91, n. 166, chiarisce che la decadenza determina l'estinzione ai ratei pregressi), nonché tutti i precedenti giurisprudenziali in ordine alla natura del termine decadenziale in genere, che è stato riferito ai singoli ratei (tra le tante,
Cass. Sez. L, Sentenza n. 13104 del 08/09/2003, Rv. 566651 - 01; Sez. L, Sentenza n. 152 del 09/01/1999, Rv. 522121 - 01; Sez. L, Sentenza n. 2364 del 07/02/2004, Rv. 569965 - 01)
e quanto si ricava dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l'emanazione dell'articolo 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sé imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente risorgente e limitatamente disponibile, in ragione della loro autonoma cadenza temporale.
Ha, infine, richiamato i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità al principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative (tra le altre, Corte
Costituzionale 26 febbraio 2010, n. 71; 22 luglio 99, n. 345; 15 luglio 85, n. 203).
Pertanto, il ricorrente è decaduto dal poter pretendere i ratei maturati antecedentemente al triennio dalla domanda giudiziale del 20.9.2019.
Per i restanti ratei va utilizzata la ctu già svolta in primo grado, che ha calcolato, sulla base della disciplina all'epoca vigente, la prima rata alla decorrenza della pensione in € 1.347,66
CP_ con una differenza mensile di € 71,77. In secondo grado l ha contestato genericamente l'elaborato peritale, che avalla la ricostruzione proposta dalla ricorrente, senza proporre un
5 diverso criterio di calcolo che consentisse al giudice di dissentire dal consulente o di domandare chiarimenti allo stesso. Per tal ragione non vi è motivo di rinnovare l'elaborato peritale.
L'appello deve allora essere accolto entro il limite della decadenza triennale, stabilendo un rateo iniziale alla decorrenza originaria di € 1.347,66 e dichiarando la spettanza delle differenze sui ratei pensionistici già corrisposti maturate nei tre anni antecedenti al ricorso giudiziario.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
1) Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di ricostituzione di pensione cat. VO n. 13007132, individuando un rateo iniziale di pensione all'1.1.2008 di € 1.347,66;
CP_ 2) Per l'effetto, condanna l a versare le differenze maturate tra la pensione erogata a e quella spettante limitatamente ai tre anni antecedenti al ricorso giudiziario;
Parte_1
CP_ 3) Condanna l' alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per compensi professionali in € 2.500,00, oltre oneri accessori come per legge e in € 1.800,00 per il secondo grado, oltre oneri accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti.
Taranto, 8.10.2025
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa Leone Dott. Annamaria Lastella
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