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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 2203/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2203/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. C.F._2
AS EL, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 18.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.10.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_2
(MI) il 25.10.1965 (C.F. ] e [nata a [...] C.F._2 Parte_1 il 27.06.1967 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio in data 20.08.1994 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro
1 Proc. R.V.G. n. 2203/2025
degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 1994, al n. 269 Parte II
Serie A, da cui sono nati i figli maggiorenni ed autosufficienti e , ed Per_1 Per_2 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 518/2024 del 10.10.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.11.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
10.11.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano confermarsi le condizioni assunte all'atto della separazione consensuale e quindi:
“A) I coniugi vivranno separatamente e in particolare la signora Parte_1 continuerà a risiedere, unitamente ai suoi figli, presso l'abitazione sita in Piazza
GI n.64 detenuta a titolo di locazione e il sig.re Parte_2
2 Proc. R.V.G. n. 2203/2025
provvederà a trasferirsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente in altra abitazione formalizzando agli organi competenti richiesta di trasferimento residenza;
B) Il sig.re si obbliga a versare a titolo di mantenimento a Parte_2 favore della moglie la somma di euro 600,00 mensili oltre ISTAT come per legge da pagarsi entro il giorno 3 di ogni mese mediante bonifico bancario su codice
IBAN intestato alla moglie;
Nessuna somma sarà dovuta a titolo di mantenimento dei figli in quanto maggiorenni e economicamente autosufficienti;
C) Tutte le spese di gestione dell'abitazione adibita a casa coniugale, nessuna esclusa, ivi compresa il pagamento del canone di locazione, restano a carico della signor;
Parte_1
D) I coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del Passaporto da parte della Questura competente e prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio;”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
] e [nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_1
)], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._1
Comune di Salerno dell'anno 1994, al n. 269 Parte II Serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
3 Proc. R.V.G. n. 2203/2025
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2203/2025 R.V.G. avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente
TRA
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , entrambi rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. C.F._2
AS EL, elett.te domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come da note di udienza del 18.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.10.2025 i coniugi [nato a [...] Parte_2
(MI) il 25.10.1965 (C.F. ] e [nata a [...] C.F._2 Parte_1 il 27.06.1967 (C.F. )], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio in data 20.08.1994 in Salerno, regolarmente trascritto nel Registro
1 Proc. R.V.G. n. 2203/2025
degli atti di Matrimonio del Comune di Salerno dell'anno 1994, al n. 269 Parte II
Serie A, da cui sono nati i figli maggiorenni ed autosufficienti e , ed Per_1 Per_2 evidenziato che il Tribunale di Salerno ha dichiarato la separazione personale con sentenza di omologa n. 518/2024 del 10.10.2024, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18.11.2025 le parti, tramite il loro difensore, depositavano in data
10.11.2025 nota scritta contenente la loro rinuncia all'udienza fisica e all'esperimento del tentativo di conciliazione, la dichiarazione di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di essere state rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare.
Il Tribunale, preso atto, riservava la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dal giorno in cui i ricorrenti comparvero innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, le parti chiedevano confermarsi le condizioni assunte all'atto della separazione consensuale e quindi:
“A) I coniugi vivranno separatamente e in particolare la signora Parte_1 continuerà a risiedere, unitamente ai suoi figli, presso l'abitazione sita in Piazza
GI n.64 detenuta a titolo di locazione e il sig.re Parte_2
2 Proc. R.V.G. n. 2203/2025
provvederà a trasferirsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente in altra abitazione formalizzando agli organi competenti richiesta di trasferimento residenza;
B) Il sig.re si obbliga a versare a titolo di mantenimento a Parte_2 favore della moglie la somma di euro 600,00 mensili oltre ISTAT come per legge da pagarsi entro il giorno 3 di ogni mese mediante bonifico bancario su codice
IBAN intestato alla moglie;
Nessuna somma sarà dovuta a titolo di mantenimento dei figli in quanto maggiorenni e economicamente autosufficienti;
C) Tutte le spese di gestione dell'abitazione adibita a casa coniugale, nessuna esclusa, ivi compresa il pagamento del canone di locazione, restano a carico della signor;
Parte_1
D) I coniugi prestano il consenso al rilascio e/o rinnovo del Passaporto da parte della Questura competente e prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio;”
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese, trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi [nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
] e [nata a [...] il [...] (C.F. C.F._2 Parte_1
)], trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del C.F._1
Comune di Salerno dell'anno 1994, al n. 269 Parte II Serie A;
-RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate integralmente in motivazione;
- nulla per le spese;
3 Proc. R.V.G. n. 2203/2025
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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