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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 24.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1585 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Delli Bovi Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella alla via
Fratelli Rosselli n. 155;
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzarella presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Aversa alla via Pisacane n. 1;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.3.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2025 emesso dal Tribunale di
Salerno-Sezione Lavoro col quale gli era stato ingiunto di corrispondere in favore della la somma di € 18.665,40 a titolo di contributo soggettivo, CP_1
integrativo e di maternità maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni
2021 e 2022.
Eccepiva l'insussistenza del fondamento normativo della pretesa contributiva accessoria e, quindi, l'erroneità degli importi richiesti.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal è infondata e va, pertanto, rigettata per le Pt_1
ragioni che si vengono ad illustrare. Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte del Pt_1
del contributo soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni 2021 e 2022.
Il contesta la richiesta della Cassa convenuta di pagare il contributo Pt_1
soggettivo “accessorio” - in quanto non previsto nel Regolamento sulla contribuzione della né in altre norme - nonché le modalità di CP_1
calcolo dello stesso.
Sul punto occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 10 legge 20/10/1982 n.773, sotto la rubrica Contributo soggettivo,
stabilisce che: “Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla
è pari alle percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno CP_1
precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF […]”.
È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000. […].
L'art. 1 del Regolamento sulla Contribuzione, approvato con Decreto
Interministeriale, nel dare attuazione alle disposizioni contenute nella suddetta
Legge, prevede che:
“
1.1 A decorrere dal 1°.
1.2019 il contributo soggettivo obbligatorio a carico di
ogni iscritto alla è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale CP_1
netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai
fini dell'IRPEF:
a) reddito sino ad euro 154.350,00 18 per cento;
b) reddito eccedente euro 154.350,00 3,5 per cento. Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti
nell'anno di cancellazione dalla CP_1
1.1bis Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, inferiori all'anno
solare, la contribuzione minima di cui al secondo comma è rapportata al mese.
1.2È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in Euro 1.750,00 per gli
anni 2007 e 2008, in Euro 2.000,00 per gli anni 2009 e 2010, in Euro 2.250,00
per gli anni 2011 e 2012 ed in Euro 2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Per l'anno 2015 il contributo minimo è fissato in Euro 2.750,00, per l'anno 2016
in Euro 3.000,00 ed a decorrere dall'anno 2017 in Euro 3.250,00.
Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con
quanto disposto con il precedente comma, nelle ipotesi di iscrizione o
cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta
in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del
medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è
ininterrottamente dovuta”.
L'art. 3 della legge 20/10/1982 n.773, sotto la rubrica “Contributo integrativo”,
stabilisce, tra l'altro, che gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla l'ammontare indipendentemente CP_1
dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è
ripetibile nei confronti di quest'ultimo. In tal senso l'art. 2 del Regolamento sulla Contribuzione stabilisce quanto segue, nella parte che qui rileva:
“2.1 Gli iscritti all'Albo dei geometri devono applicare una maggiorazione
percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini
dell'IVA, ripetibile sul committente, e versare alla l'ammontare CP_1
indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.
2.2 […]
2.3 […]
2.4 Gli iscritti alla sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui CP_1
al comma 1, un importo minimo corrispondente a quello risultante
dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dieci volte il
contributo minimo di cui all'articolo 1, comma 2, dovuto per l'anno stesso. Per
i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto
disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel
corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle
mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano
più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta”.
Dalla disamina della richiamata normativa si evince che il contributo minimo soggettivo che gli iscritti a pagano ogni anno è riferito ai redditi da CP_1
lavoro autonomo prodotti nell'anno precedente, il contributo integrativo invece si riferisce all'anno in corso. Pertanto, qualora la cancellazione da CP_1
avvenga durante l'anno, dopo avere già effettuato il pagamento dei contributi minimi, il geometra sarà tenuto a corrispondere il contributo soggettivo dovuto per l'anno di cancellazione che il medesimo avrebbe dovuto pagare l'anno successivo.
Ed invero, l'art.
1.1 del citato Regolamento prevede espressamente la debenza del contributo soggettivo obbligatorio anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione.
È indubbio che trattasi di contribuzione soggettiva ordinaria e la nello CP_1
stesso documento depositato da parte attrice in uno alle note di trattazione scritta, chiarisce che il termine “accessorio” viene indicato unicamente nei servizi ed applicativi resi disponibili agli iscritti al fine di dara immediata visibilità
al fatto che la contribuzione indicata si riferisca a quella dovuta sul reddito prodotto nell'ultimo anno di iscrizione alla gestione della CP_1
Pertanto, non corrisponde a vero che il contributo soggettivo “accessorio”
richiesto (pari al 18% del reddito percepito nell'anno di cancellazione dalla non sia previsto dal regolamento della medesima CP_1 CP_1
Ciò detto, nel caso che ci occupa, è incontestato che il geom. è stato Pt_1
iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Salerno dal 14.4.2014 e parimenti iscritto obbligatoriamente alla dal 14.4.2014 al CP_1
30.12.2022, allorquando, avendo dichiarato di non esercitare più la professione di geometra ha provveduto alla cancellazione.
Risulta agli atti che in data 29.9.2023 il geom. ha inviato alla il Pt_1 CP_1
Modello 18/C 2023 contenente la dichiarazione dei redditi professionali ai fini IRPEF (€ 31.607,00) e del volume d'affari professionale ai fini IVA (€
40.522,00) relativi all'anno 2022 ovvero l'ultimo reddito professionale prodotto prima della cancellazione in base al quale la ha calcolato il contributo CP_1
soggettivo accessorio dovuto per l'anno di cancellazione.
Pertanto, alla luce del richiamato Regolamento, essendosi il cancellato Pt_1
dalla il 30.12.2022, avrebbe dovuto pagare: il contributo soggettivo CP_1
riferito ai redditi professionali prodotti nel 2021 e 2022; il contributo di maternità
per tutti e due gli anni;
il contributo integrativo riferito ai volumi d'affari dichiarati nel 2021 e 2022; il contributo soggettivo accessorio relativo all'anno di cancellazione (2022) di € 5.689,26 pari al 18% di € 31.607,00 (reddito netto dichiarato ai fini dell'IRPEF col mod. 18/C 2023).
Risulta, pertanto, corretta la somma richiesta al dalla col ricorso Pt_1 CP_1
monitorio.
Inoltre, alla debenza del richiesto contributo (pari ad € 5.689,26) consegue anche la legittima applicazione degli interessi (€ 222,51) e delle sanzioni (€
1.422,00).
Sul punto, occorre richiamare l'art. 43.6 del citato Regolamento il quale prevede: “Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si
applica una sanzione pari al 25% dei contributi evasi”.
L'art. 43.7 del citato Regolamento dispone: “Nel caso di versamento tardivo dei
contributi, la sanzione è pari: a) al 2 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene entro i primi
centottanta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo. Nei primi
trenta giorni non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo
comma 9;
b) al 10 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene
spontaneamente, anche tramite il portale dei pagamenti, oltre il
centottantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo, ma
prima dell'iscrizione a ruolo o di altra forma di riscossione coattiva da parte
della o, nelle ipotesi di cui all'art.7, comma 7 del presente Regolamento, CP_1
da parte dell' ”. Controparte_2
Infine, l'art. 43.8 del Regolamento in merito agli interessi dovuti, prevede: “Nelle
ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre alle conseguenze
sanzionatorie previste al presente Capo II, l'interessato è tenuto al versamento
dei contributi dovuti ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura
prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno
seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo. Nel caso/ in
cui la si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici provvederanno al CP_1
calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto
incaricato della riscossione”.
L'opposizione proposta, non può che essere, allora, rigettata in toto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 18.665,40). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto della debenza contributiva limitata a due soli anni impone di attenersi ai valori minimi così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1585 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 54/2025 emesso dal Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro;
2) condanna il al pagamento in favore della Pt_1 [...]
delle spese di lite Controparte_1
che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 24.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 24.4.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1585 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giampiero Delli Bovi Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Montecorvino Rovella alla via
Fratelli Rosselli n. 155;
- OPPONENTE -
E
Controparte_1
- in persona del legale rapp.te p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzarella presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Aversa alla via Pisacane n. 1;
- OPPOSTA -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.3.2025 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 54/2025 emesso dal Tribunale di
Salerno-Sezione Lavoro col quale gli era stato ingiunto di corrispondere in favore della la somma di € 18.665,40 a titolo di contributo soggettivo, CP_1
integrativo e di maternità maggiorati degli interessi e delle sanzioni per gli anni
2021 e 2022.
Eccepiva l'insussistenza del fondamento normativo della pretesa contributiva accessoria e, quindi, l'erroneità degli importi richiesti.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la
[...]
Controparte_1
sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita in via documentale.
All'odierna prima udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dal è infondata e va, pertanto, rigettata per le Pt_1
ragioni che si vengono ad illustrare. Oggetto del presente procedimento è l'omesso versamento da parte del Pt_1
del contributo soggettivo, integrativo e di maternità per gli anni 2021 e 2022.
Il contesta la richiesta della Cassa convenuta di pagare il contributo Pt_1
soggettivo “accessorio” - in quanto non previsto nel Regolamento sulla contribuzione della né in altre norme - nonché le modalità di CP_1
calcolo dello stesso.
Sul punto occorre richiamare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 10 legge 20/10/1982 n.773, sotto la rubrica Contributo soggettivo,
stabilisce che: “Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla
è pari alle percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno CP_1
precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF […]”.
È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000. […].
L'art. 1 del Regolamento sulla Contribuzione, approvato con Decreto
Interministeriale, nel dare attuazione alle disposizioni contenute nella suddetta
Legge, prevede che:
“
1.1 A decorrere dal 1°.
1.2019 il contributo soggettivo obbligatorio a carico di
ogni iscritto alla è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale CP_1
netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai
fini dell'IRPEF:
a) reddito sino ad euro 154.350,00 18 per cento;
b) reddito eccedente euro 154.350,00 3,5 per cento. Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti
nell'anno di cancellazione dalla CP_1
1.1bis Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, inferiori all'anno
solare, la contribuzione minima di cui al secondo comma è rapportata al mese.
1.2È in ogni caso dovuto un contributo minimo, fissato in Euro 1.750,00 per gli
anni 2007 e 2008, in Euro 2.000,00 per gli anni 2009 e 2010, in Euro 2.250,00
per gli anni 2011 e 2012 ed in Euro 2.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Per l'anno 2015 il contributo minimo è fissato in Euro 2.750,00, per l'anno 2016
in Euro 3.000,00 ed a decorrere dall'anno 2017 in Euro 3.250,00.
Per i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con
quanto disposto con il precedente comma, nelle ipotesi di iscrizione o
cancellazione nel corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta
in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del
medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione è
ininterrottamente dovuta”.
L'art. 3 della legge 20/10/1982 n.773, sotto la rubrica “Contributo integrativo”,
stabilisce, tra l'altro, che gli iscritti all'albo dei geometri devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA, e versarne alla l'ammontare indipendentemente CP_1
dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è
ripetibile nei confronti di quest'ultimo. In tal senso l'art. 2 del Regolamento sulla Contribuzione stabilisce quanto segue, nella parte che qui rileva:
“2.1 Gli iscritti all'Albo dei geometri devono applicare una maggiorazione
percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini
dell'IVA, ripetibile sul committente, e versare alla l'ammontare CP_1
indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.
2.2 […]
2.3 […]
2.4 Gli iscritti alla sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui CP_1
al comma 1, un importo minimo corrispondente a quello risultante
dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a dieci volte il
contributo minimo di cui all'articolo 1, comma 2, dovuto per l'anno stesso. Per
i periodi di assicurazione successivi al 31.12.2005, in conformità con quanto
disposto con l'art. 1, comma 1 bis, nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel
corso dell'anno la contribuzione è proporzionalmente ridotta in relazione alle
mensilità di effettiva iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano
più periodi di iscrizione, la contribuzione è ininterrottamente dovuta”.
Dalla disamina della richiamata normativa si evince che il contributo minimo soggettivo che gli iscritti a pagano ogni anno è riferito ai redditi da CP_1
lavoro autonomo prodotti nell'anno precedente, il contributo integrativo invece si riferisce all'anno in corso. Pertanto, qualora la cancellazione da CP_1
avvenga durante l'anno, dopo avere già effettuato il pagamento dei contributi minimi, il geometra sarà tenuto a corrispondere il contributo soggettivo dovuto per l'anno di cancellazione che il medesimo avrebbe dovuto pagare l'anno successivo.
Ed invero, l'art.
1.1 del citato Regolamento prevede espressamente la debenza del contributo soggettivo obbligatorio anche per i redditi prodotti nell'anno di cancellazione.
È indubbio che trattasi di contribuzione soggettiva ordinaria e la nello CP_1
stesso documento depositato da parte attrice in uno alle note di trattazione scritta, chiarisce che il termine “accessorio” viene indicato unicamente nei servizi ed applicativi resi disponibili agli iscritti al fine di dara immediata visibilità
al fatto che la contribuzione indicata si riferisca a quella dovuta sul reddito prodotto nell'ultimo anno di iscrizione alla gestione della CP_1
Pertanto, non corrisponde a vero che il contributo soggettivo “accessorio”
richiesto (pari al 18% del reddito percepito nell'anno di cancellazione dalla non sia previsto dal regolamento della medesima CP_1 CP_1
Ciò detto, nel caso che ci occupa, è incontestato che il geom. è stato Pt_1
iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Salerno dal 14.4.2014 e parimenti iscritto obbligatoriamente alla dal 14.4.2014 al CP_1
30.12.2022, allorquando, avendo dichiarato di non esercitare più la professione di geometra ha provveduto alla cancellazione.
Risulta agli atti che in data 29.9.2023 il geom. ha inviato alla il Pt_1 CP_1
Modello 18/C 2023 contenente la dichiarazione dei redditi professionali ai fini IRPEF (€ 31.607,00) e del volume d'affari professionale ai fini IVA (€
40.522,00) relativi all'anno 2022 ovvero l'ultimo reddito professionale prodotto prima della cancellazione in base al quale la ha calcolato il contributo CP_1
soggettivo accessorio dovuto per l'anno di cancellazione.
Pertanto, alla luce del richiamato Regolamento, essendosi il cancellato Pt_1
dalla il 30.12.2022, avrebbe dovuto pagare: il contributo soggettivo CP_1
riferito ai redditi professionali prodotti nel 2021 e 2022; il contributo di maternità
per tutti e due gli anni;
il contributo integrativo riferito ai volumi d'affari dichiarati nel 2021 e 2022; il contributo soggettivo accessorio relativo all'anno di cancellazione (2022) di € 5.689,26 pari al 18% di € 31.607,00 (reddito netto dichiarato ai fini dell'IRPEF col mod. 18/C 2023).
Risulta, pertanto, corretta la somma richiesta al dalla col ricorso Pt_1 CP_1
monitorio.
Inoltre, alla debenza del richiesto contributo (pari ad € 5.689,26) consegue anche la legittima applicazione degli interessi (€ 222,51) e delle sanzioni (€
1.422,00).
Sul punto, occorre richiamare l'art. 43.6 del citato Regolamento il quale prevede: “Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si
applica una sanzione pari al 25% dei contributi evasi”.
L'art. 43.7 del citato Regolamento dispone: “Nel caso di versamento tardivo dei
contributi, la sanzione è pari: a) al 2 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene entro i primi
centottanta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo. Nei primi
trenta giorni non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo
comma 9;
b) al 10 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene
spontaneamente, anche tramite il portale dei pagamenti, oltre il
centottantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo, ma
prima dell'iscrizione a ruolo o di altra forma di riscossione coattiva da parte
della o, nelle ipotesi di cui all'art.7, comma 7 del presente Regolamento, CP_1
da parte dell' ”. Controparte_2
Infine, l'art. 43.8 del Regolamento in merito agli interessi dovuti, prevede: “Nelle
ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre alle conseguenze
sanzionatorie previste al presente Capo II, l'interessato è tenuto al versamento
dei contributi dovuti ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura
prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno
seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo. Nel caso/ in
cui la si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici provvederanno al CP_1
calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto
incaricato della riscossione”.
L'opposizione proposta, non può che essere, allora, rigettata in toto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte ricorrente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m.
55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di previdenza) e al valore della causa (€ 18.665,40). Tuttavia, la semplicità delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel prender atto della debenza contributiva limitata a due soli anni impone di attenersi ai valori minimi così come la circostanza che non sia stata svolta alcuna effettiva attività istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1585 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
promosso da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 54/2025 emesso dal Tribunale di Salerno-Sezione Lavoro;
2) condanna il al pagamento in favore della Pt_1 [...]
delle spese di lite Controparte_1
che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
Salerno, 24.4.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro