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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2429 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8/07/2025,
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 814/2024
vertente tra
, Parte_1 (Avv. Carlo Bartolini e Avv. Gaia Bartolini)
Parte appellante Contro
, in persona del Direttore p.t. Controparte_1 (Avv. De Rosa Donato e/o CE AN e/o , e/o Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e/o e/o Giuseppe Dell'Aversana)
[...] CP_5
Parte appellata Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1594/2023, emessa il 12.10.2023 dal Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 4615/2021 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Tivoli, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza dell' n. Controparte_6 2323/2021, con la quale gli è stata contestata, quale amministratore unico della Punto Food s.r.l., la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-ter, d.l. n. 12 del 2002 (convertito dalla legge n. 73 del 2002) per aver impiegato, per oltre 60 giorni, tre lavoratori senza preventiva comunicazione di assunzione al centro per l'impiego.
A fondamento della pretesa azionata, il ricorrente ha dedotto: 1) l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria poiché l'ordinanza sarebbe stata notificata oltre il termine di prescrizione di 5 anni dalla commissione delle infrazioni;
2) l'erronea indicazione del periodo di tempo in cui la dipendente è stata Controparte_7 impiegata in modo irregolare.
Per l'effetto, il PR ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta o, in subordine, la riduzione della sanzione ivi irrogata nella misura corrispondente ai minimi edittali.
L' si è costituito nel giudizio di primo grado contestando ogni avversa eccezione, CP_1 deduzione, produzione e richiesta ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale, superato il rilievo di cui al punto 2) quale mero refuso, ha rigettato il ricorso.
L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata in considerazione del fatto che la notifica dell'ordinanza opposta è stata effettuata prima della scadenza del relativo termine quinquennale - decorrente dalla notifica del verbale unico di accertamento, come provata dall' -, cadente CP_1 in data diversa e posteriore rispetto a quella individuata dall'opponente, per effetto della relativa sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in forza delle disposizioni emergenziali di cui all'art. 103, comma 6 bis, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27/2020.
Avverso tale sentenza propone ora appello il ritenendola viziata per violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 103, comma 6 bis, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, per non avere il primo giudice considerato che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa in data 22.11.2021 e che il termine di prescrizione della sanzione era destinato a scadere in data successiva (2.12.2021) al predetto periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale, con la conseguenza che lo stesso non sarebbe soggetto alla disciplina speciale disposta dalla normativa de qua.
Pertanto, chiede, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L'appellante contesta, in subordine, la violazione dell'art. 8, della legge 24.11.1981 n. 869, per non avere il primo giudice ridotto la sanzione irrogata nell'ordinanza de qua nella misura del minimo edittale, chiedendo conseguentemente la rideterminazione della predetta sanzione, in riforma della decisione gravata.
Si è costituito nel presente giudizio l per resistere al Controparte_1 gravame.
All'esito dell'udienza di discussione dell'8.7.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Con riferimento alla prescrizione della sanzione amministrativa opposta per effetto della notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 3-6.12.2021, anziché entro il 2.12.2021, ossia entro i 5 anni dalla notifica del verbale unico di accertamento avvenuta in data 02.12.2016, l'appellante trascura di considerare che la prescrizione delle sanzioni amministrative non ancora maturata alla data dell'8.03.2020 è rimasta sospesa sino al 30.11.2020.
Infatti:
il decreto “Cura Italia” - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifica-zioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 - ha stabilito la sospensione dei termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi anche iniziati d'ufficio, ivi inclusi i termini relativi ai processi esecutivi (art. 103), con scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020; Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”.
successivamente, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, fosse ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020;
Al riguardo, è d'uopo evidenziare che l'art. 103 d.l. 18/2020, riferito ai termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi anche iniziati d'ufficio, specifica al comma 1 bis: “Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.”;
ebbene, non vi è dubbio che la notifica dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 14 l. 689/81, costituisca a tutti gli effetti un passaggio di una procedura esecutiva, in quanto tale soggetto ai termini previsti dalla relativa disciplina - ed, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa (i.e. rilevata) la violazione, di cui all'art. 28 -, con conseguente sospensione degli stessi in forza del decreto Cura Italia e ss. mm. e ii., posto che trattasi di un atto che dà automaticamente luogo al recupero forzoso del credito se il pagamento non avviene entro 30 giorni dalla relativa notifica al debitore.
Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa riferita agli illeciti accertati a carico dell'odierno appellante nel verbale notificatogli in data 02.12.2016 – decorrente appunto dalla data di notifica della contestazione -, originariamente destinato a scadere in data 02.12.2021, risulta essere stato prorogato dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza epidemiologica da covid 19, in quanto, per effetto di quest'ultima, la durata residua dello stesso alla data dell'8.03.2020 è rimasta ferma, sino al 30.11.2020, con ripresa della propria decorrenza soltanto a partire da tale ultima data, posto che l'istituto della sospensione implica l'interruzione provvisoria del termine di prescrizione con ripresa della relativa decorrenza dalla data di cessazione della causa di sospensione.
La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha chiarito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma (nel nostro caso 8.3.2020-30.11.2020), ma anche con riguardo alle altre attività medio tempore pendenti, ancorché con scadenza successiva al periodo di sospensione, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Dunque, la prescrizione della sanzione oggetto di causa, destinata a maturare, in virtù della predetta sospensione, in data 26.08.2022 (30.11.2020 + 634 giorni mancanti alla data dell'8.03.2020 fino alla scadenza dell'originario termine di prescrizione, 02.12.2021), alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (3-6.12.2021), non era ancora intervenuta ed è stata ulteriormente interrotta dalla notifica de qua, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione reiterata dall'appellante.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 8, della legge 24.11.1981 n. 869, per la mancata riduzione al minimo edittale della sanzione connessa all'illecito contestato al si osserva quanto segue. Pt_1
Nella vicenda in esame risulta incontestato che le commesse e abbiano Pt_2 Pt_3 CP_7 lavorato “in nero”, per la Punto Food s.r.l., dalla data di relativa assunzione - 1.1.2009 e per e e 1.2.2016, per - sino all'11.02.2016. Pt_2 Pt_3 CP_7
Difatti, come mai smentito dall'odierno appellante, soltanto a seguito dell'accesso ispettivo eseguito dall'Ente appellato presso la sede operativa della Società in data 11.02.2016 (in occasione del quale veniva in luce la violazione dell'art. 3 commi 3 e 3 ter D.L. 12/2002, per anni perpetrata dal Pt_1 con l'omessa comunicazione dei predetti rapporti di lavoro al competente centro per l'impiego) questi provvedeva a regolarizzare le posizioni delle suddette lavoratrici, mediante la trasmissione delle apposite comunicazioni Unilav all'Inps.
Al riguardo, si evidenzia che, con le pronunce n. 25037/2020, n. 35978/2021 e n. 10746/2023 la S.C. ha definitivamente chiarito che l'impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione dell'assunzione, la stessa non viene effettuata.
La fattispecie sanzionabile, dunque, si realizza nel momento in cui ha inizio il rapporto di lavoro, in quanto è in tale circostanza che il datore di lavoro ha omesso di effettuare la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rendendo lo stesso irregolare e sommerso: a quel momento fa riferimento, dunque, la sanzione da applicare.
Ne deriva che il ravvedimento operoso del datore di lavoro, nel caso di specie, occasionato proprio dall'accesso ispettivo dell'Ente accertatore, non possa in alcun modo rilevare, se non ai fini di una mitigazione delle conseguenze sanzionatorie.
Pertanto, in considerazione della durata dell'illecito con riferimento alle lavoratrici e Pt_2 assunte nel 2009 e della recidiva posta in essere all'atto dell'assunzione della commessa Pt_3 nell'anno 2015; tenuto conto della forbice edittale prevista per le sanzioni irrogate e della CP_7 circostanza che il ravvedimento operoso sia avvenuto soltanto nel febbraio 2016 una volta emerso l'illecito, le sanzioni comminate dall' (complessivi € 36.000,00) non risultano affatto CP_1 ingiustificate e/o sproporzionate, avendo l'Ente accertatore applicato un valore pari appena al doppio del minimo edittale, per ciascuna delle tre violazioni.
Infatti, l'art. 3, D.L. 12/2002 prevede una sanzione “c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.” e, nel caso di specie, le commesse e hanno prestato lavoro effettivo non dichiarato per Pt_3 Pt_2 1799 giorni, mentre la per 262 giorni, dunque tutte per ben più di 60 giorni previsti ai fini CP_7 dell'applicazione del minimo edittale.
Inoltre, in base a quanto stabilito dall'art. 16, L. 689/1981: “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
Del pari, risulta congruo il raddoppio delle sanzioni de quibus nell'ordinanza opposta, in considerazione del fatto che il trasgressore, pur ammettendo la commissione dell'illecito contestato, non ha provveduto al loro pagamento spontaneo per più di 5 anni.
In ogni caso, l' ha sanzionato le violazioni in esame nella misura ritenuta più congrua CP_1 all'esito delle valutazioni opportunamente compiute, in ordine alla condotta del trasgressore, nel legittimo esercizio della propria discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità dell'opportunità della sanzione applicata da parte del Giudice adito.
Ed invero, nel verbale di unico di accertamento si legge: “considerato che il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido ha spontaneamente effettuato gli adempimenti connessi alla violazione sopra indicata, in quanto ha provveduto a comunicare, anche se in ritardo, l'assunzione delle lavoratrici ….è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo ovvero nella misura di un quarto della sanzione stabilita in misura fissa”.
Mentre, nell'ordinanza opposta si legge: “RILEVATO che la violazione risulta fondata, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici, dei riscontri documentali effettuati dai verbalizzanti e dell'ammissione del trasgressore che ha provveduto, nelle more dell'accesso ispettivo, alla regolarizzazione delle lavoratrici. CONSIDERATI gli elementi di valutazione di cui all'art. 11 della Legge 689/81…”
Ebbene, ai sensi dell'art. 11, L. 689/1981, “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”.
Al riguardo, deve osservarsi che, in ordine ai limiti di sindacabilità delle attività tecniche della pubblica amministrazione, affinché la PA ponga in essere l'attività di cura dell'interesse pubblico che le è propria, deve esserle riconosciuta la necessaria libertà di individuare, nel rispetto del principio di legalità, la scelta più utile al raggiungimento degli scopi prefissati dalla legge, bilanciando tutti gli interessi in gioco.
Dunque, quando l'amministrazione svolge attività discrezionale non è possibile un sindacato giurisdizionale riguardo alla scelta di merito effettuata: ad essere suscettibile di sindacato giurisdizionale è unicamente l'attività amministrativa illegittima, ossia l'attività in contrasto con le regole stabilite per l'esercizio del potere amministrativo e quelle scaturenti dai parametri individuati dall'ordinamento.
Per tutto quanto sinora argomentato, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte
-rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che si liquidano in complessivi
€ 4.201,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il recupero dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a carico dell'appellante.
Roma, 08/07/2025
Il Consigliere estensore Dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8/07/2025,
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 814/2024
vertente tra
, Parte_1 (Avv. Carlo Bartolini e Avv. Gaia Bartolini)
Parte appellante Contro
, in persona del Direttore p.t. Controparte_1 (Avv. De Rosa Donato e/o CE AN e/o , e/o Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e/o e/o Giuseppe Dell'Aversana)
[...] CP_5
Parte appellata Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1594/2023, emessa il 12.10.2023 dal Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 4615/2021 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Tivoli, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza dell' n. Controparte_6 2323/2021, con la quale gli è stata contestata, quale amministratore unico della Punto Food s.r.l., la violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-ter, d.l. n. 12 del 2002 (convertito dalla legge n. 73 del 2002) per aver impiegato, per oltre 60 giorni, tre lavoratori senza preventiva comunicazione di assunzione al centro per l'impiego.
A fondamento della pretesa azionata, il ricorrente ha dedotto: 1) l'intervenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria poiché l'ordinanza sarebbe stata notificata oltre il termine di prescrizione di 5 anni dalla commissione delle infrazioni;
2) l'erronea indicazione del periodo di tempo in cui la dipendente è stata Controparte_7 impiegata in modo irregolare.
Per l'effetto, il PR ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta o, in subordine, la riduzione della sanzione ivi irrogata nella misura corrispondente ai minimi edittali.
L' si è costituito nel giudizio di primo grado contestando ogni avversa eccezione, CP_1 deduzione, produzione e richiesta ed insistendo per il rigetto del ricorso.
Nel contraddittorio tra le parti, il Tribunale, superato il rilievo di cui al punto 2) quale mero refuso, ha rigettato il ricorso.
L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta infondata in considerazione del fatto che la notifica dell'ordinanza opposta è stata effettuata prima della scadenza del relativo termine quinquennale - decorrente dalla notifica del verbale unico di accertamento, come provata dall' -, cadente CP_1 in data diversa e posteriore rispetto a quella individuata dall'opponente, per effetto della relativa sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in forza delle disposizioni emergenziali di cui all'art. 103, comma 6 bis, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27/2020.
Avverso tale sentenza propone ora appello il ritenendola viziata per violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 103, comma 6 bis, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, per non avere il primo giudice considerato che l'ordinanza ingiunzione opposta è stata emessa in data 22.11.2021 e che il termine di prescrizione della sanzione era destinato a scadere in data successiva (2.12.2021) al predetto periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale, con la conseguenza che lo stesso non sarebbe soggetto alla disciplina speciale disposta dalla normativa de qua.
Pertanto, chiede, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
L'appellante contesta, in subordine, la violazione dell'art. 8, della legge 24.11.1981 n. 869, per non avere il primo giudice ridotto la sanzione irrogata nell'ordinanza de qua nella misura del minimo edittale, chiedendo conseguentemente la rideterminazione della predetta sanzione, in riforma della decisione gravata.
Si è costituito nel presente giudizio l per resistere al Controparte_1 gravame.
All'esito dell'udienza di discussione dell'8.7.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
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L'appello è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.
Con riferimento alla prescrizione della sanzione amministrativa opposta per effetto della notifica dell'ordinanza ingiunzione in data 3-6.12.2021, anziché entro il 2.12.2021, ossia entro i 5 anni dalla notifica del verbale unico di accertamento avvenuta in data 02.12.2016, l'appellante trascura di considerare che la prescrizione delle sanzioni amministrative non ancora maturata alla data dell'8.03.2020 è rimasta sospesa sino al 30.11.2020.
Infatti:
il decreto “Cura Italia” - DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifica-zioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 - ha stabilito la sospensione dei termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi anche iniziati d'ufficio, ivi inclusi i termini relativi ai processi esecutivi (art. 103), con scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020; Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 37, comma 1) che “Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”.
successivamente, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, fosse ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020;
Al riguardo, è d'uopo evidenziare che l'art. 103 d.l. 18/2020, riferito ai termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi anche iniziati d'ufficio, specifica al comma 1 bis: “Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.”;
ebbene, non vi è dubbio che la notifica dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 14 l. 689/81, costituisca a tutti gli effetti un passaggio di una procedura esecutiva, in quanto tale soggetto ai termini previsti dalla relativa disciplina - ed, in particolare, per quanto di interesse in questa sede, al termine di prescrizione quinquennale decorrente dal giorno in cui è stata commessa (i.e. rilevata) la violazione, di cui all'art. 28 -, con conseguente sospensione degli stessi in forza del decreto Cura Italia e ss. mm. e ii., posto che trattasi di un atto che dà automaticamente luogo al recupero forzoso del credito se il pagamento non avviene entro 30 giorni dalla relativa notifica al debitore.
Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale della sanzione amministrativa riferita agli illeciti accertati a carico dell'odierno appellante nel verbale notificatogli in data 02.12.2016 – decorrente appunto dalla data di notifica della contestazione -, originariamente destinato a scadere in data 02.12.2021, risulta essere stato prorogato dalla normativa emanata per far fronte all'emergenza epidemiologica da covid 19, in quanto, per effetto di quest'ultima, la durata residua dello stesso alla data dell'8.03.2020 è rimasta ferma, sino al 30.11.2020, con ripresa della propria decorrenza soltanto a partire da tale ultima data, posto che l'istituto della sospensione implica l'interruzione provvisoria del termine di prescrizione con ripresa della relativa decorrenza dalla data di cessazione della causa di sospensione.
La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha chiarito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma (nel nostro caso 8.3.2020-30.11.2020), ma anche con riguardo alle altre attività medio tempore pendenti, ancorché con scadenza successiva al periodo di sospensione, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Dunque, la prescrizione della sanzione oggetto di causa, destinata a maturare, in virtù della predetta sospensione, in data 26.08.2022 (30.11.2020 + 634 giorni mancanti alla data dell'8.03.2020 fino alla scadenza dell'originario termine di prescrizione, 02.12.2021), alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta (3-6.12.2021), non era ancora intervenuta ed è stata ulteriormente interrotta dalla notifica de qua, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione reiterata dall'appellante.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 8, della legge 24.11.1981 n. 869, per la mancata riduzione al minimo edittale della sanzione connessa all'illecito contestato al si osserva quanto segue. Pt_1
Nella vicenda in esame risulta incontestato che le commesse e abbiano Pt_2 Pt_3 CP_7 lavorato “in nero”, per la Punto Food s.r.l., dalla data di relativa assunzione - 1.1.2009 e per e e 1.2.2016, per - sino all'11.02.2016. Pt_2 Pt_3 CP_7
Difatti, come mai smentito dall'odierno appellante, soltanto a seguito dell'accesso ispettivo eseguito dall'Ente appellato presso la sede operativa della Società in data 11.02.2016 (in occasione del quale veniva in luce la violazione dell'art. 3 commi 3 e 3 ter D.L. 12/2002, per anni perpetrata dal Pt_1 con l'omessa comunicazione dei predetti rapporti di lavoro al competente centro per l'impiego) questi provvedeva a regolarizzare le posizioni delle suddette lavoratrici, mediante la trasmissione delle apposite comunicazioni Unilav all'Inps.
Al riguardo, si evidenzia che, con le pronunce n. 25037/2020, n. 35978/2021 e n. 10746/2023 la S.C. ha definitivamente chiarito che l'impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione dell'assunzione, la stessa non viene effettuata.
La fattispecie sanzionabile, dunque, si realizza nel momento in cui ha inizio il rapporto di lavoro, in quanto è in tale circostanza che il datore di lavoro ha omesso di effettuare la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, rendendo lo stesso irregolare e sommerso: a quel momento fa riferimento, dunque, la sanzione da applicare.
Ne deriva che il ravvedimento operoso del datore di lavoro, nel caso di specie, occasionato proprio dall'accesso ispettivo dell'Ente accertatore, non possa in alcun modo rilevare, se non ai fini di una mitigazione delle conseguenze sanzionatorie.
Pertanto, in considerazione della durata dell'illecito con riferimento alle lavoratrici e Pt_2 assunte nel 2009 e della recidiva posta in essere all'atto dell'assunzione della commessa Pt_3 nell'anno 2015; tenuto conto della forbice edittale prevista per le sanzioni irrogate e della CP_7 circostanza che il ravvedimento operoso sia avvenuto soltanto nel febbraio 2016 una volta emerso l'illecito, le sanzioni comminate dall' (complessivi € 36.000,00) non risultano affatto CP_1 ingiustificate e/o sproporzionate, avendo l'Ente accertatore applicato un valore pari appena al doppio del minimo edittale, per ciascuna delle tre violazioni.
Infatti, l'art. 3, D.L. 12/2002 prevede una sanzione “c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.” e, nel caso di specie, le commesse e hanno prestato lavoro effettivo non dichiarato per Pt_3 Pt_2 1799 giorni, mentre la per 262 giorni, dunque tutte per ben più di 60 giorni previsti ai fini CP_7 dell'applicazione del minimo edittale.
Inoltre, in base a quanto stabilito dall'art. 16, L. 689/1981: “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.
Del pari, risulta congruo il raddoppio delle sanzioni de quibus nell'ordinanza opposta, in considerazione del fatto che il trasgressore, pur ammettendo la commissione dell'illecito contestato, non ha provveduto al loro pagamento spontaneo per più di 5 anni.
In ogni caso, l' ha sanzionato le violazioni in esame nella misura ritenuta più congrua CP_1 all'esito delle valutazioni opportunamente compiute, in ordine alla condotta del trasgressore, nel legittimo esercizio della propria discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità dell'opportunità della sanzione applicata da parte del Giudice adito.
Ed invero, nel verbale di unico di accertamento si legge: “considerato che il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido ha spontaneamente effettuato gli adempimenti connessi alla violazione sopra indicata, in quanto ha provveduto a comunicare, anche se in ritardo, l'assunzione delle lavoratrici ….è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo ovvero nella misura di un quarto della sanzione stabilita in misura fissa”.
Mentre, nell'ordinanza opposta si legge: “RILEVATO che la violazione risulta fondata, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici, dei riscontri documentali effettuati dai verbalizzanti e dell'ammissione del trasgressore che ha provveduto, nelle more dell'accesso ispettivo, alla regolarizzazione delle lavoratrici. CONSIDERATI gli elementi di valutazione di cui all'art. 11 della Legge 689/81…”
Ebbene, ai sensi dell'art. 11, L. 689/1981, “Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.”.
Al riguardo, deve osservarsi che, in ordine ai limiti di sindacabilità delle attività tecniche della pubblica amministrazione, affinché la PA ponga in essere l'attività di cura dell'interesse pubblico che le è propria, deve esserle riconosciuta la necessaria libertà di individuare, nel rispetto del principio di legalità, la scelta più utile al raggiungimento degli scopi prefissati dalla legge, bilanciando tutti gli interessi in gioco.
Dunque, quando l'amministrazione svolge attività discrezionale non è possibile un sindacato giurisdizionale riguardo alla scelta di merito effettuata: ad essere suscettibile di sindacato giurisdizionale è unicamente l'attività amministrativa illegittima, ossia l'attività in contrasto con le regole stabilite per l'esercizio del potere amministrativo e quelle scaturenti dai parametri individuati dall'ordinamento.
Per tutto quanto sinora argomentato, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M
La Corte
-rigetta l'appello.
-Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che si liquidano in complessivi
€ 4.201,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il recupero dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a carico dell'appellante.
Roma, 08/07/2025
Il Consigliere estensore Dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste