Sentenza 13 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/10/2022, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2022
N. 01591/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Musio, Tommaso Valente, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Musio in Lecce, via 95 Rgt Fanteria n. 9;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Lecce, Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
del decreto prot. n. -OMISSIS-, a firma del Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Lecce, notificato alla ricorrente in data 23.01.2017, con il quale si dispone il divieto di detenere armi munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo.
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto da parte ricorrente e, in particolare, ove occorra:
-della nota informativa della– Commissariato di P.S. di Nardò -OMISSIS- del 10.05.2016;
-della nota della Prefettura di Lecce – Area I Bis –del 01.06.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2022 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente impugna il provvedimento di cui in epigrafe, con cui la Prefettura di Lecce ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo.
A sostegno della domanda di annullamento, la ricorrente deduce i seguenti motivi:
Violazione degli artt. 39 ss del R.D. 773/1931, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione degli artt. 3 ss. della L. 241/90;
Eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo.
La ricorrente in sostanza deduce che la Prefettura non avrebbe adeguatamente considerato che la situazione di elevata conflittualità nei rapporti tra i coniugi, che aveva determinato l’avvio del procedimento penale, risultava ormai superata al momento di adozione dell’impugnato provvedimento, risultando comunque ultronea e non proporzionata rispetto all’entità dei fatti presupposti.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Lecce si sono costituiti in giudizio contestando le avverse deduzioni, depositando documentazione probatoria e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 22 settembre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che il ricorso in esame deve dichiararsi improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, alla stregua della dichiarazione in tal senso resa in data 16 settembre 2022 a firma del procuratore costituito, confermata peraltro nel corso dell’odierna udienza.
In tal senso deve dunque provvedersi.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.