Sentenza 22 febbraio 2017
Sentenza 23 febbraio 2018
Sentenza 11 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 11/10/2022, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/10/2022
N. 01581/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00729/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 729 del 2016, proposto da
Avv. Schino Vittorio, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Rosafio e sé medesimo, domiciliato presso la Segreteria del T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi;
per la nomina del Commissario ad acta,
a seguito della sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, n. 324 del 14 - 22 febbraio 2017, resa nel giudizio n. 729/2016 R.G., per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce n. 2229 del 5 novembre 2013 (corretta con ordinanza n. 3421/2015), n. 2230 del 5 Novembre 2015 (corretta con ordinanza n. 3420/2015), n. 2231 del 5 novembre 2013 (corretta con ordinanza n. 3419/2015), n. 1067 del 22 aprile 2014, n. 2934 del 27 novembre 2014, n. 1405 del 9 giugno 2014, n. 652 del 26 febbraio 2014, n. 650 del 26 febbraio 2014, n. 1409 del 9 giugno 2014, n. 1256 del 22 maggio 2014 (corretta con ordinanza n. 3049/2015), n. 1407 del 9 giugno 2014 e n. 1408 del 9 giugno 2014.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la sentenza di ottemperanza n. 324/2017 di questa Sezione;
Vista l’istanza di nomina del Commissario ad acta e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to V. Schino.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, l’Avv. Vittorio Schino ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione alle sentenze di questo T.A.R. n. 2229 del 5 novembre 2013 (corretta con ordinanza n. 3421/2015), n. 2230 del 5 Novembre 2015 (corretta con ordinanza n. 3420/2015), n. 2231 del 5 novembre 2013 (corretta con ordinanza n. 3419/2015), n. 1067 del 22 aprile 2014, n. 2934 del 27 novembre 2014, n. 1405 del 9 giugno 2014, n. 652 del 26 febbraio 2014, n. 650 del 26 febbraio 2014, n. 1409 del 9 giugno 2014, n. 1256 del 22 maggio 2014 (corretta con ordinanza n. 3049/2015), n. 1407 del 9 giugno 2014 e n. 1408 del 9 giugno 2014.
1.1 Con sentenza di ottemperanza n. 324 del 22 febbraio 2017, questa Sezione ha accolto, “nei sensi e nei termini indicati in motivazione”, il ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio, dichiarando “l'obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione alle sentenze di cui in epigrafe” e ordinando “alla predetta Amministrazione resistente di corrispondere al legale ricorrente, nel termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione, le somme liquidate a titolo di spese processuali (compresi gli accessori di legge) con distrazione in suo favore portate dalle predette dodici sentenze di questo T.A.R. n. 2229 del 5 Novembre 2013 (corretta con ordinanza n. 3421/2015), n. 2230 del 5 Novembre 2015 (corretta con ordinanza n. 3420/2015), n. 2231 del 5 Novembre 2013 (corretta con ordinanza n. 3419/2015), n. 1067 del 22 Aprile 2014, n. 2934 del 27 Novembre 2014, n. 1405 del 9 Giugno 2014, n. 652 del 26 Febbraio 2014, n. 650 del 26 Febbraio 2014, n. 1409 del 9 Giugno 2014, n. 1256 del 22 Maggio 2014 (corretta con ordinanza n. 3049/2015), n. 1407 del 9 Giugno 2014 e n. 1408 del 9 Giugno 2014, oltre alle spese vive (propedeutiche al ricorso di ottemperanza) sostenute, pari a complessivi € 265,44”. Ha, altresì, condannato il Ministero della Giustizia al pagamento a titolo di spese processuali della somma di € 1.000,00 oltre gli accessori di legge.
2. Con istanza notificata alla controparte in data 19 ottobre 2017 e depositata il 26 ottobre 2017, ha proposto un incidente di esecuzione, deducendo che, successivamente alla notifica (in data 13 - 16 marzo 2017), al Ministero della Giustizia, della predetta sentenza n. 324/2017 (munita della formula esecutiva dell’8 marzo 2017), il Ministero “pagava le spese di cui alle sentenze oggetto dell’ottemperanza, ad eccezione però del rimborso forfetario spese generali per complessivi euro 630,00” e chiedendo la nomina di un Commissario ad acta che, “in esecuzione della sentenza […] n. 324/2017 del 14 - 22.02.2017, provveda al pagamento, in favore del sottoscritto avv. Vittorio Schino, del rimborso forfetario spese generali dovuto sulle n. 12 sentenze oggetto del ricorso per ottemperanza per complessivi euro 630,00, adottando gli adempimenti occorrenti al fine di dare corso a tale pagamento, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso”.
2.1 Con sentenza di ottemperanza n. 321 del 9 gennaio 2018 questa Sezione ha respinto la prefata istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione osservando che “ non risultando dovute le invocate «spese generali» per complessivi euro 630,00 (così come, invece, quantificate), l’istanza, nel modo in cui (complessivamente) formulata, va disattesa, ferma restando la facoltà di presentazione, da parte dell’interessato, di una nuova domanda relativa al pagamento delle «spese generali» medesime, (correttamente) limitata (però) alle sentenze che (per un verso) hanno disposto (onnicomprensivamente) la liquidazione degli accessori di legge e (per altro verso) hanno definito i relativi giudizi successivamente all’entrata in vigore del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (cioè, a far data dal 3 aprile 2014)”.
3. Ora il ricorrente, con istanza notificata alla controparte in data 25 marzo 2022 e depositata il 28 marzo 2022, propone un ulteriore incidente di esecuzione, deducendo che, successivamente alla notifica (in data 13 - 16 marzo 2017), al Ministero della Giustizia, della predetta sentenza n. 324/2017 (munita della formula esecutiva dell’8 marzo 2017), il Ministero procedeva al pagamento “unicamente per i compensi di € 5.200,00: ossia € 4.200,00 per quelli di cui al punto sub 11) del ricorso per ottemperanza + € 1.000,00 per quello liquidato con la sentenza n. 324/2017 del 22.02.2017”. Chiede, quindi, la nomina di un Commissario ad acta che “provveda al pagamento […] della somma di € 300,00 a titolo di contributo unificato per il procedimento di ottemperanza R.G. n. 729/2016 e di € 150,00 a titolo di rimborso forfetario spese generali di cui all’art. 2, comma 2, D.M. 10.03.2014 n. 55 sulle spese di lite liquidate con la predetta sentenza n. 324/2017 del 22.02.2017, adottando gli adempimenti occorrenti al fine di dare corso a tale pagamento, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso”.
4. All’udienza in Camera di Consiglio 21 giugno 2022, il difensore di parte ricorrente ha chiesto un rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione poiché il Ministero ha preannunciato il pagamento delle somme dovute. Il Presidente, preso atto, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 28 settembre 2022.
5. Con memoria depositata il 13 settembre 2022 l’Avvocatura erariale ha rappresentato che “è stato disposto il pagamento integrale di quanto dovuto alla parte ricorrente”, depositando a comprova la nota del l’Amministrazione della Giustizia prot. 8516 del 08.09.2022 e relativi allegati.
6. Con nota del 27 settembre 2022 il difensore di parte ricorrente, “avendo la Ragioneria della Corte di Appello di Lecce comunicato, con la pec del 23.09.2022, l’avvenuto pagamento del contributo unificato”, ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
7. All’udienza in Camera di Consiglio del 28 settembre 2022 il difensore del ricorrente ha insistito per la c.m.c. ed ha chiesto la compensazione delle spese di lite dell’incidente di esecuzione, quindi, la causa è stata introitata per la decisione sul proposto incidente di esecuzione.
DIRITTO
1. L’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, così come proposta, è divenuta improcedibile per cessazione della materia del contendere ex art. 34 comma 5 c.p.a..
2. Infatti, il difensore di parte ricorrente, con memoria del 27 settembre 2022, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
2.1 Non resta, quindi, al Tribunale - alla stregua sia della richiesta di parte ricorrente che della documentazione esibita dall’avvocatura erariale (in particolare la comunicazione via PEC della Ragioneria della Corte di Appello di Lecce del 12 settembre 2022) da cui risulta che la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente è stata pienamente soddisfatta nelle more del giudizio - che dichiarare l’istanza introduttiva del presente incidente di esecuzione improcedibile per cessazione della materia del contendere.
3. Sussistono, anche in ragione della richiesta in tal senso di parte ricorrente manifestata nel corso dell’udienza in Camera di Consiglio del 28 settembre 2022, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente incidente di esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, proposta nell’ambito del giudizio di ottemperanza di cui in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 28 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO