Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
Giudice dott. Alessandro Carra
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1677/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA
,rappresentati e difesi dall' avv. Maria Congedo, Parte_1 e Parte_2
come da mandato in atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.4.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 15.6.2002;
di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 8.12.2004 e in data 21.7.2008; di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 19.5.2025 le parti
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) Il figlio minore _1 sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e vi abiterà prevalentemente con la madre e con la sorella, nei periodi in cui la stessa rientra da Modena dove studia, nel Comune di residenza, nella casa familiare;
2) La casa familiare, sviluppandosi ampiamente su due piani, dotati entrambi di tutti i confort e con ingressi separati, verrà abitata, nella taverna, posta al piano seminterrato, da Parte_2 e, il piano terra, da insieme con i figlioli;
Parte_1
3) i coniugi continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, adottando di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla crescita psicofisica dello stesso, mentre le questioni attinenti alla vita ordinaria verranno adottate da ciascun genitore durante i tempi di rispettiva permanenza presso di loro;
4) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni di lavoro e con gli impegni ludici e sportivi del ragazzo, ogni volta che lo vorrà anticipando la volontà alla GN Pt_1 con un tempo congruo;
5) Durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé il figlio ad anni alterni il 24 dicembre ed il 1° gennaio, mentre trascorrerà con la madre il 25 dicembre e il 31 dicembre e viceversa;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni, il minore trascorrerà, con ciascun genitore, dal giovedì alle ore 10:00 al lunedì alle ore 20:00.
6) Nel periodo delle vacanze estive, il minore trascorrerà due settimane col padre e due settimane con la madre. Le vacanze estive dovranno essere concordate entro il 30 giugno di ogni anno.
7) PE le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
la festa del papà la trascorrerà col padre e la festa della mamma con la madre.
8) Il Signor quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuire al Parte_2 و
mantenimento dei figli R_ e _1 , provvederà al pagamento integrale delle spese universitarie di R_ (vitto e alloggio in Modena e tasse universitarie); quanto al contributo al mantenimento del figlio PE 1 , il Signor Parte_2 verserà la somma di € 150,00, somma che sarà versata a anticipatamente entro il giorno 28 di ogni mese, a decorrere dal Parte_1 mese di maggio e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
per le ulteriori spese straordinarie di IA e per le spese straordinarie di _1 ad esclusione di quelle destinate allo sport degli scacchi, verranno sostenute al 50%, prendendo come riferimento alle stesse, il protocollo d'intesa in materia predisposto dal Tribunale di Lecce;
9) La GN si farà esclusivo carico delle spese occorrenti per lo sport degli Parte_1 pratica a livello agonistico, oltre al 50% delle spese straordinarie scacchi che il minore _1 per entrambi i figlioli, ad eccezione delle spese universitarie per IA (tasse universitarie, vitto e alloggio in Modena); 10) L'Assegno Unico e Universale verrà percepito in misura eguale da entrambi i genitori.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 15.6.2002 in
NA (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 45 parte II Serie A anno 2002, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 23.6.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo