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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3545/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3545/2020
Oggi 5 Settembre 2024, tramite note scritte ex art. 127ter cpc, innanzi al GI relatore dott. Maria Carla
Quota, sono comparsi: per MA ER e per MARE VIVO SOCIETÀ COOPERATIVA, l'avv. MARKOVIC SEBASTIANO e l'avv. BERLASSO ELISA;
per MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, CAPITANERIA DI PORTO
DI VENEZIA, l'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione, rimettendola al Collegio, con conseguente pronuncia di sentenza ex art. 281sexies c.p.c. tramite successivo deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati: dott. Maria Carla Quota Presidente e relatore dott. Diletta Maria Grisanti Giudice dott. Alice Zorzi Giudice nella camera di consiglio del 19.11.2024, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3545/2020 promossa da:
MA ER (C.F. [...])
e
MARE VIVO SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. 03311270270), con il patrocinio dell'avv. MARKOVIC SEBASTIANO e dell'avv. BERLASSO ELISA
ATTORI contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO
DI VENEZIA (C.F. 80008230270), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione in riassunzione innanzi a questo Tribunale, gli attori hanno riproposto la querela di falso incidentale già instaurata nel proc. n. 443/2019 RG Corte d'Appello di Trieste, avverso la relazione di servizio del 18.12.2016, redatta dalla Capitaneria di Porto di Chioggia e prodotta dal convenuto nel proc. n. 3543/2017 RG (che porta riuniti i procedimenti n. 3543-1/2017 RG, 3544/2017
RG e 3545/2017 RG) innanzi al Tribunale di Pordenone. Il giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Trieste, infatti, ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di
Pordenone con riguardo all'opposizione alla sanzione ammnistrativa irrogata in forza di detta relazione di servizio e del contestuale verbale di accertamento di illecito amministrativo: sanzione applicata a carico del comandante del motopeschereccio, sig. Marino Berton, per pesca, sbarco e commercializzazione di un lotto di vongole sottomisura.
pagina 2 di 4 E' pacifico, peraltro, che il citato verbale di accertamento fosse già stato oggetto di querela di falso da parte degli odierni attori, definita con sentenza di rigetto, per omessa impugnazione della relazione di servizio (qui impugnata) e conseguente permanenza del suo effetto di piena prova, quale atto pubblico contenente l'accertamento dei medesimi fatti riportati nel verbale.
Il Ministero convenuto ha chiesto il rigetto della querela di falso, per manifesta infondatezza, non essendo stata fornita alcuna prova, da parte degli attori, circa l'asserita falsità di quanto accertato nella relazione di servizio: l'avvenuta misurazione di tutto il carico di vongole, da parte degli agenti accertatori intervenuti, con riguardo al quale è stata riscontrata la violazione delle dimensioni minime consentite per la pesca e commercializzazione dei molluschi in questione.
L'unica argomentazione desunta dagli attori a dimostrazione dell'asserita falsità dell'atto pubblico oggetto della presente querela, invero, consiste nel fatto che, in tesi, sarebbe assolutamente impossibile che i due agenti accertatori abbiano misurato manualmente circa 90/110 mila vongole, in un arco di tempo ritenuto, dagli attori, breve e che, quindi, abbiano potuto accertare che tutti gli esemplari fossero effettivamente sottomisura (oltreché vivi e vitali).
La stessa difesa di parte querelante, tuttavia, ha sostenuto in atti che gli agenti fossero, invece, in 4 e che abbiano effettuato l'accertamento per ben 3 ore: non si evince, quindi, per genericità delle allegazioni attoree, per quale ragione non sia nemmeno astrattamente credibile che l'accertamento sia stato effettivamente svolto, come descritto nella relazione di servizio: l'attività di misurazione, invero,
è resa piuttosto celere dall'utilizzo di calibri, essendo sufficiente inserire le vongole in detti strumenti
()come riportato nella relazione di servizio), per vedere immediatamente quante passino attraverso di essi, cadendo nel contenitore sottostante e quante, invece, rimangano dentro i calibri. Proprio il fatto che tutte le vongole fossero sottomisura, invero, conferma che l'accertamento si sia svolto entro le tre ore, dato che, se tutte le vongole sono passate immediatamente attraverso i calibri, non c'è stato stato nemmeno bisogno che gli agenti si fermassero a contare quelle di misura superiore al limite minimo consentito.
La CTU richiesta al riguardo da parte attrice, dunque, è risultata inammissibile, in quanto del tutto esplorativa. Allo stesso modo, le testimonianze richieste dagli attori sono rimaste inammissibili, poiché superflue, non essendo di per sé sufficienti, alla luce del quadro indiziario descritto dagli stessi attori, a superare l'efficacia di prova privilegiata delle dichiarazioni sottoscritte dagli agenti accertatori nella relazione di servizio.
La querela di falso, dunque, risulta infondata, con conseguente rigetto della domanda e condanna degli attori alle spese del presente procedimento, liquidate secondo i parametri tabellari medi (scaglione di riferimento indeterminabile – a complessità bassa, sino ad euro 52.000,00), per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per la fase decisionale, data la semplicità del rito applicato, senza computo di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la querela di falso incidentale proposta nel presente giudizio avverso la relazione di servizio del 18.12.2016, redatta dalla Capitaneria di Porto di Chioggia;
2) condanna gli attori, in solido, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.547,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, all'esito della camera di consiglio collegiale del 19.11.2024, senza previa lettura alle parti.
pagina 3 di 4 Il Presidente estensore dott. Maria Carla Quota
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3545/2020
Oggi 5 Settembre 2024, tramite note scritte ex art. 127ter cpc, innanzi al GI relatore dott. Maria Carla
Quota, sono comparsi: per MA ER e per MARE VIVO SOCIETÀ COOPERATIVA, l'avv. MARKOVIC SEBASTIANO e l'avv. BERLASSO ELISA;
per MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, CAPITANERIA DI PORTO
DI VENEZIA, l'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate.
Il Giudice trattiene la causa in decisione, rimettendola al Collegio, con conseguente pronuncia di sentenza ex art. 281sexies c.p.c. tramite successivo deposito telematico, senza darne previa lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati: dott. Maria Carla Quota Presidente e relatore dott. Diletta Maria Grisanti Giudice dott. Alice Zorzi Giudice nella camera di consiglio del 19.11.2024, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3545/2020 promossa da:
MA ER (C.F. [...])
e
MARE VIVO SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. 03311270270), con il patrocinio dell'avv. MARKOVIC SEBASTIANO e dell'avv. BERLASSO ELISA
ATTORI contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO
DI VENEZIA (C.F. 80008230270), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione in riassunzione innanzi a questo Tribunale, gli attori hanno riproposto la querela di falso incidentale già instaurata nel proc. n. 443/2019 RG Corte d'Appello di Trieste, avverso la relazione di servizio del 18.12.2016, redatta dalla Capitaneria di Porto di Chioggia e prodotta dal convenuto nel proc. n. 3543/2017 RG (che porta riuniti i procedimenti n. 3543-1/2017 RG, 3544/2017
RG e 3545/2017 RG) innanzi al Tribunale di Pordenone. Il giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Trieste, infatti, ha ad oggetto l'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di
Pordenone con riguardo all'opposizione alla sanzione ammnistrativa irrogata in forza di detta relazione di servizio e del contestuale verbale di accertamento di illecito amministrativo: sanzione applicata a carico del comandante del motopeschereccio, sig. Marino Berton, per pesca, sbarco e commercializzazione di un lotto di vongole sottomisura.
pagina 2 di 4 E' pacifico, peraltro, che il citato verbale di accertamento fosse già stato oggetto di querela di falso da parte degli odierni attori, definita con sentenza di rigetto, per omessa impugnazione della relazione di servizio (qui impugnata) e conseguente permanenza del suo effetto di piena prova, quale atto pubblico contenente l'accertamento dei medesimi fatti riportati nel verbale.
Il Ministero convenuto ha chiesto il rigetto della querela di falso, per manifesta infondatezza, non essendo stata fornita alcuna prova, da parte degli attori, circa l'asserita falsità di quanto accertato nella relazione di servizio: l'avvenuta misurazione di tutto il carico di vongole, da parte degli agenti accertatori intervenuti, con riguardo al quale è stata riscontrata la violazione delle dimensioni minime consentite per la pesca e commercializzazione dei molluschi in questione.
L'unica argomentazione desunta dagli attori a dimostrazione dell'asserita falsità dell'atto pubblico oggetto della presente querela, invero, consiste nel fatto che, in tesi, sarebbe assolutamente impossibile che i due agenti accertatori abbiano misurato manualmente circa 90/110 mila vongole, in un arco di tempo ritenuto, dagli attori, breve e che, quindi, abbiano potuto accertare che tutti gli esemplari fossero effettivamente sottomisura (oltreché vivi e vitali).
La stessa difesa di parte querelante, tuttavia, ha sostenuto in atti che gli agenti fossero, invece, in 4 e che abbiano effettuato l'accertamento per ben 3 ore: non si evince, quindi, per genericità delle allegazioni attoree, per quale ragione non sia nemmeno astrattamente credibile che l'accertamento sia stato effettivamente svolto, come descritto nella relazione di servizio: l'attività di misurazione, invero,
è resa piuttosto celere dall'utilizzo di calibri, essendo sufficiente inserire le vongole in detti strumenti
()come riportato nella relazione di servizio), per vedere immediatamente quante passino attraverso di essi, cadendo nel contenitore sottostante e quante, invece, rimangano dentro i calibri. Proprio il fatto che tutte le vongole fossero sottomisura, invero, conferma che l'accertamento si sia svolto entro le tre ore, dato che, se tutte le vongole sono passate immediatamente attraverso i calibri, non c'è stato stato nemmeno bisogno che gli agenti si fermassero a contare quelle di misura superiore al limite minimo consentito.
La CTU richiesta al riguardo da parte attrice, dunque, è risultata inammissibile, in quanto del tutto esplorativa. Allo stesso modo, le testimonianze richieste dagli attori sono rimaste inammissibili, poiché superflue, non essendo di per sé sufficienti, alla luce del quadro indiziario descritto dagli stessi attori, a superare l'efficacia di prova privilegiata delle dichiarazioni sottoscritte dagli agenti accertatori nella relazione di servizio.
La querela di falso, dunque, risulta infondata, con conseguente rigetto della domanda e condanna degli attori alle spese del presente procedimento, liquidate secondo i parametri tabellari medi (scaglione di riferimento indeterminabile – a complessità bassa, sino ad euro 52.000,00), per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per la fase decisionale, data la semplicità del rito applicato, senza computo di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la querela di falso incidentale proposta nel presente giudizio avverso la relazione di servizio del 18.12.2016, redatta dalla Capitaneria di Porto di Chioggia;
2) condanna gli attori, in solido, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.547,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articoli 127ter e 281sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico, all'esito della camera di consiglio collegiale del 19.11.2024, senza previa lettura alle parti.
pagina 3 di 4 Il Presidente estensore dott. Maria Carla Quota
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