Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/06/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Volontaria Giurisdizione composto dai magistrati: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice relatore ed estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n. 238/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto la regolamentazione della responsabilità genitoriale e vertente
TRA
parte nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Minisci E
parte nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Valentina Bellusci, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI
All'udienza del 13.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto la regolamentare dei rapporti genitori - figlio nato fuori dal matrimonio secondo le condizioni indicate in ricorso ed il P.M. non ha espresso conclusioni difformi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 06.02.2025 i ricorrenti hanno dedotto:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere dall'anno 2021 dalla quale è nato, in data 16.08.2024, il figlio (C.F.: , regolarmente riconosciuto Persona_1 C.F._3 da entrambi i genitori;
- di aver cessato la propria convivenza, essendo venuti meno i presupposti a fondamento della vita di coppia;
- in considerazione dei pacifici rapporti tra le parti e stante l'impossibilità di ricreare l'unione materiale e spirituale della coppia, l'intenzione di regolare i loro rapporti nell'interesse del figlio minore, alle concordate condizioni indicate in ricorso e di seguito trascritte: “a) Affido del figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con Persona_1 collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. b) I ricorrenti vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi di domicilio e/o residenza. c) L'immobile già adibito a casa familiare sito in Morano Calabro resta
nella disponibilità della SI.ra quale abitazione della stessa, con tutti gli arredi ed il CP_1
SI. potrà recarsi presso di essa in qualsiasi momento previo accordo con la SI.ra . Per_1 CP_1
d) La frequentazione tra il padre ed il figlio minore avrà luogo di norma secondo le seguenti modalità tenendo conto delle esigenze neonatali del minore che a tutt'oggi è sottoposto ad allattamento materno, fatti salvi i diversi e migliori accordi tra genitori. Nello specifico: ogni giorno il sig. potrà recarsi presso l'abitazione della SI.ra per vedere il minore dalle Per_1 CP_1 ore 17,00 alle ore 19,00 - a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera il sig. potrà portare con se il figlio presso la sua abitazione. Durante le vacanze natalizie il Per_1 figlio minore potrà rimanere col padre per una settimana, alternando di anno in anno la settimana che comprende i giorni del 24 e 25 dicembre, in ogni caso secondo i termini e modalità che dovranno essere concordati tra i genitori almeno un mese prima;
durante le vacanze di Pasqua il figlio minore potrà rimanere col padre ad anni alterni;
durante le vacanze estive il minore potrà trascorrere con il padre un periodo di due settimane anche non consecutive secondo termini e modalità che dovranno essere concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
durante i ponti primaverili (2 giugno ed altre ricorrenze nel corso dell'anno) il minore potrà rimanere col padre ad anni alterni. e) Il sig. si obbliga a corrispondere a a mezzo Parte_1 CP_1 bonifico e/o in contanti a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 130,00 entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. f) Il SI. Per_1 si obbliga a continuare a pagare le restanti rate del contratto di finanziamento Compass n.
30014141 nel quale la SI.ra è coobbligata, che rimarranno a carico esclusivo dello CP_1 stesso. g) Cadranno a carico di entrambi i genitori, in parti uguali nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie, sia per le cure mediche non coperte dal SS.NN, sia per l'istruzione dei figli, sia per le esigenze di altro genere. h) Con ogni ulteriore provvedimento di legge”. All'udienza del 13.03.2025, le parti, con le note scritte depositate, hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e di confermare e sottoscrivere tutte le condizioni rassegnate in ricorso e innanzi indicate. Quindi, il G.D. ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la predetta pattuizione sia conforme agli interessi del minore, e, pertanto, il Tribunale prende atto degli accordi intercorsi tra le parti.
Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DISPONE l'affido condiviso ai genitori, e , del minore Parte_1 CP_1
, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, secondo Persona_1 quanto indicato in ricorso e riprodotto in motivazione;
B. ASSEGNA la casa familiare a;
CP_1
C. DIRITTO di visita del padre come riprodotto in motivazione;
D. DISPONE che corrisponda a la somma di euro 130,00 Parte_1 CP_1 mensili quale contributo al mantenimento del figlio, oltre Istat annuale, da versarsi il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto in ricorso e riprodotto in motivazione;
E. DISPONE, in relazione alle altre previsioni, in conformità a quanto stabilito in ricorso e riprodotto in motivazione.
sulle spese del procedimento. CP_2
C. MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 13.6.2025
Il Giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò