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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 242/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Maria Laura Morello Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 190/2023 del Tribunale di Genova, pubblicata il 24/01/2023 tra
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANIA OLIVA come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ) ed Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. GIACOMO MARIA CodiceFiscale_2
MACCAFERRO appellati
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI per le parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis e premesse le pronunce e declaratorie tutte del caso, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Genova n. 190/2023 del 23/01/2023, depositata in Cancelleria in data 24/01/2023 e notificata all'odierno appellante in data 06/02/2023, in accoglimento dei motivi di gravame,
- determinare i danni risarcibili in favore degli appellati e Controparte_1 CP_2
tenuto conto dell'avvenuto pagamento di € 4.200,00, rigettando ogni diversa e
[...]
maggiore pretesa;
- disporre tra le parti la compensazione integrale, o quantomeno parziale, delle spese della lite relative al primo grado di giudizio, spese di CTU e di ATP comprese;
- condannare gli appellati e alla refusione delle Controparte_1 CP_2
spese del secondo grado di giudizio;
- preso atto del comportamento tenuto dalle controparti, condannare gli appellati al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96, comma 2°, c.p.c., e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.”
* per le parti appellate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: dato atto che gli appellati non accettano il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o diverse in via preliminare e/o pregiudiziale (1) dichiarare inammissibile, anche ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis e/o 348 ter c.p.c.,
l'appello proposto dal , in persona Parte_1
dell'amministratore pro-tempore, per le ragioni meglio esposte in atti;
nel merito (2) rigettare l'appello proposto dal , in Parte_1
persona dell'amministratore pro-tempore e, comunque, ogni domanda formulata nei confronti dei signori e , in quanto inammissibile e/o CP_2 Controparte_1
infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata del
Tribunale di Genova n. 190/2023 pubblicata il 24 gennaio 2023, a definizione del procedimento n. 3063/2021 r.g. e notificata in data 6 febbraio 2023. Con vittoria delle spese e del compenso giudiziale, come per legge”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ed Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio il dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Genova esponendo che:
- essi erano proprietari in comunione dell'appartamento interno n. 41 del Parte_1
convenuto;
- che tale appartamento era locato a terzi;
- che nel febbraio 2018 gli inquilini notavano infiltrazioni d'acqua causate dal degrado della guaina di impermeabilizzazione del lastrico solare;
- che nel giugno 2018 era deliberato dall'assemblea condominiale il rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico;
- che nel luglio 2018, durante l'esecuzione di detti lavori, era rotto un tubo e tale incidente provocava nuove infiltrazioni nell'appartamento degli attori;
- che nel dicembre 2018 l'assemblea condominiale riconosceva la necessità di ulteriori interventi sul lastrico;
- che era esperito un tentativo di conciliazione a cui il non prendeva parte;
Parte_1
- che a seguito delle continue infiltrazioni gli attori instauravano un procedimento per accertamento tecnico preventivo volto ad indagare le cause delle infiltrazioni (Trib.
Genova R.G. 11012/2019);
- che nelle more del procedimento, in data 03/12/2019, l'assemblea condominiale riconosceva la propria responsabilità nella causazione dei danni impegnandosi a convocare l'assemblea straordinaria per procedere all'esecuzione dei lavori entro il gennaio 2020;
- che il CTU incaricato dell'istruzione preventiva accertava che “le infiltrazioni sono attribuibili in parte alla rottura di un tubo condominiale nel corso dell'esecuzione di lavori appaltati dal ed in parte ad infiltrazioni provenienti dalla copertura Parte_1
condominiale”;
- che nel luglio 2020 il deliberava di avviare i lavori di ristrutturazione del Parte_1
lastrico previa progettazione idonea ad ottenere gli sgravi fiscali massimi;
- che ancora a distanza di otto mesi dalla delibera i lavori non erano iniziati. Per tali ragioni gli attori chiedevano la condanna del all'esecuzione dei Parte_1
lavori di impermeabilizzazione con fissazione di termine di inizio lavori, al pagamento di € 70,00 per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al risarcimento dei danni da loro subiti, in particolare:
- € 2.050,00 per i lavori già eseguiti nell'appartamento di proprietà attorea;
- € 8.700,00 oltre oneri di legge per i lavori di ripristino da eseguirsi nell'appartamento medesimo;
- € 4.072,46 per spese di assistenza legale;
- € 550,00 per il mancato incasso del canone di locazione per il mese di novembre
2019;
- € 1.503,37 per spese di consulenza di parte e, pro quota, per le spese di CTU, sostenute per il procedimento per A.T.P.
Chiedevano altresì la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
Il Condominio si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna alla rimozione delle cause dei danni, e con essa alla domanda di pagamento ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.; chiedeva
– in subordine – rigettarsi nel merito la domanda di pagamento ai sensi dell'artt. 614- bis c.p.c.; chiedeva che la domanda di risarcimento degli attori venisse accolta nei limiti dell'istruttoria di causa e comunque tenendo conto dei già corrisposti € 4.561,46; chiedeva, infine, rigettarsi la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. perché infondata.
La causa era istruita mediante l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di A.T.P. e con una nuova c.t.u. affidata al medesimo professionista.
Il Tribunale, con sentenza n. 190/2023 pubblicata il 24/01/2023, decideva la vertenza, così statuendo:
“Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- dichiara, per le ragioni meglio illustrate in atti, la responsabilità del
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, ex art. Controparte_3 2051 cod. civ. per i danni cagionati agli attori, per le motivazioni in fatto e in diritto di cui in narrativa;
- condanna il , in persona Controparte_4
dell'amministratore pro tempore, alla rimozione delle cause dei danni, attraverso
l'esecuzione dei lavori indicati a pagina 14-15-16 della consulenza tecnica a firma dell' Ing. svolta nel procedimento di ATP r.g. 11012/2019; Controparte_5
- condanna il , in persona Controparte_4
dell'amministratore pro tempore, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., a versare agli attori la somma di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza di condanna all'obbligo di fare a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il , in persona Controparte_4
dell'amministratore pro tempore, a versare agli attori la somma di € 4.200,00 a titolo di risarcimento dei danni per la causale in atti;
- condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_6
pro tempore, a causa della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
- condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_6
pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate in favore degli attori in € 264,00 per esborsi ed in € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge, nonché le spese di c.t.p. pari ad €
888,16;
- pone le spese di c.t.u. del presente giudizio in via definitiva a carico esclusivo del
; Controparte_6
- condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_6
pro[1]tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese della procedura di mediazione obbligatoria quantificate in euro 48,80 per esborsi ed euro 1.196,00 per compensi, spese generali 15% e c.p.a.; - condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_6
pro tempore, a rimborsare agli attori le spese del procedimento di ATP iscritto al n.
11012/2019 nei seguenti importi: € 145,50 per esborsi;
€ 1.794,00 per onorari, spese generali 15% e c.p.a.; € 1.473, 53, oltre oneri e accessori di legge, per compenso CTU;
€ 888,16 per spese di CTP;
- Rigetta la richiesta di condanna ex articolo 96 1° e 3° comma in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
Il Tribunale accertava la responsabilità del in qualità di custode del Parte_1
lastrico solare, ed esaminava le richieste attoree nel quantum.
Dava atto che la somma richiesta dagli attori per il rimborso di quanto pagato per i lavori già eseguiti presso il loro appartamento era stata già versata in forza di ordinanza ex art. 186-bis c.p.c.; rinviava alla statuizione sulle spese ogni pronuncia circa il rimborso delle spese di consulenza legale e tecnica;
liquidava – accogliendo le conclusioni del CTU – in € 3.650,00 il complessivo ammontare dei costi di ripristino dell'immobile attoreo;
riconosceva il mancato incasso del canone di locazione del mese di novembre 2019 per € 550,00; accoglieva in parte la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., riducendola ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al
60° dopo la pubblicazione della sentenza;
rigettava la domanda di condanna per responsabilità aggravata del non ricorrendone i presupposti previsti Parte_1
dall'art. 96 c.p.c.
Avverso la sentenza così resa proponeva appello il Parte_1
[...] CP_4
Con il primo motivo di appello lamentava l'erroneità della sentenza laddove condannava il al pagamento della somma di € 4.200,00 per il rimborso Parte_1
dei lavori di ripristino già eseguiti dagli attori, e per il mancato incasso del canone di locazione per il mese di novembre 2019, poiché tale somma era già stata oggetto di ristoro a seguito dell'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c.
Per tale ragione domandava la riforma della sentenza in merito al quantum della pretesa risarcitoria azionata dagli appellati . Controparte_7 Con il secondo motivo di appello criticava la statuizione in tema di spese processuali sostenendo che tra le parti vi sarebbe stata soccombenza reciproca. In particolare, affermava di non aver mai contestato la propria responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c., di aver messo in atto interventi di manutenzione parziale sul lastrico solare, di essersi impegnato sin dal dicembre 2019 all'esecuzione dei lavori necessari in tempi brevi, che l'assemblea prevista per deliberare i lavori non si era potuta tenere nei tempi previsti a causa della nota pandemia occorsa nelle more, che i lavori di manutenzione straordinaria erano approvati nel corso dell'assemblea straordinaria del 03/05/2021 a seguito dell'introduzione del cosiddetto superbonus fiscale del 110% e che a causa dell'aumento dei lavori edilizi dovuti allo stesso superbonus l'azienda designata comunicava che i materiali necessari erano di difficile reperimento.
Inoltre, osservava che gli attori erano soccombenti con riferimento alla domanda di pagamento di € 8.700,00, in parte disattesa e, comunque, reiterata dopo il pagamento di € 4.200,00 in forza di ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., alle domande di rimborso delle spese di consulenza legale e tecnica, nonché alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., totalmente disattesa.
Per tali ragioni chiedeva la riforma della sentenza in punto spese di lite prevedendo la compensazione delle spese di lite del primo grado.
Si costituivano gli appellati ed eccependo Controparte_1 CP_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'avversario appello, contestandolo nel merito in quando infondato e chiedendo pertanto la conferma della gravata sentenza.
Erano precisate, all'udienza del 23/10/2024, celebrata per trattazione scritta, le conclusioni, così come in epigrafe trascritte, e, decorsi i termini di cui agli artt. 190 e
352 c.p.c., la causa veniva decisa in camera di consiglio.
Il primo motivo di appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.
Appare inconferente la censura mossa alla sentenza impugnata con tale motivo poiché il giudice di primo grado ha dato atto in sentenza, e non ne ha quindi più tenuto conto ai fini dell'ulteriore risarcimento, della somma pari ad euro 4.200,00 versata dal a seguito dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. datata 27/01/2022. Parte_1 Sul punto, occorre osservare che, benchè l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. richiami solo genericamente le “conclusioni provvisorie sulla stima dei danni alle quali era giunto il c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo”, dall'esame della CTU del
09/02/2020 espletata nel corso del procedimento per ATP R.G. n. 11012/2019, dalla
CTU del 13/05/2022 licenziata nel corso del primo grado di giudizio, nonché dalla sentenza impugnata, è possibile constatare che i danni lamentati dall'appellante sono di natura diversa, non sussistendo pertanto duplicazione risarcitoria.
Nel corso del procedimento per ATP R.G. n. 11012/2019, la CTU Ing. ha CP_5
accertato che le infiltrazioni derivanti dallo stato di avanzato degrado dell'impermeabilizzazione della copertura condominiale, nonché dalla rottura del tubo condominiale nel corso dell'esecuzione di lavori appaltati dal nel 2018, Parte_1
hanno interessato i locali soggiorno e cabina armadio dell'appartamento di proprietà degli appellati.
Il CTU ha indicato le lavorazioni necessarie per ripristinare detti locali e ha stimato i costi di ripristino in euro 4.2000,00 (pag. 17 e ss. CTU Ing. sub doc. 20). CP_5
Dato che le infiltrazioni erano ancora presenti al momento del sopralluogo del c.t.u., ha ritenuto il danno “in itinere” e ha rimandato la quantificazione definitiva dello stesso al momento dell'intervento necessario per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, consistenti nel rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare.
La consulenza tecnica del 2022, integrativa e di aggiornamento della CTU precedente, ha riscontrato che le infiltrazioni non erano cessate nelle parti oggetto dei precedenti interventi, determinando un aggravamento dei danni, ulteriori rispetto a quelli già accertati con la prima consulenza, a causa dei lavori parziali e non risolutivi eseguiti dal . Parte_1
Il CTU ha indicato puntualmente le opere necessarie per l'eliminazione dei suddetti danni che si sono verificati a causa delle perduranti infiltrazioni sia nel locale soggiorno sia nella cabina armadio, comprendendo non solo la messa in sicurezza ed il ripristino provvisorio del decoro e salubrità dei locali, lavori già eseguiti dai proprietari dell'immobile, ma anche la rimozione delle muffe e trattamenti igienizzanti con ozono (per l'elenco delle opere di ripristino v. pag. 7 e ss. CTU Ing. sub. doc. 44); CP_5
quindi, il CTU ha quantificato i costi per l'eliminazione del danno residuo in euro
3.650,00.
Il giudice di primo grado, dopo aver dato preventivamente atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa della somma di euro 4.200,00 per il risarcimento dei danni quantificati dalla CTU svolta nel procedimento per ATP, ha aderito alle conclusioni della CTU in corso di causa e ha liquidato la somma di euro 3.650,00, per consentire il ripristino dei locali interessati, a cui ha aggiunto la somma di euro 550,00 per il danno, provato dagli attori, derivante dal mancato incasso del canone di locazione di novembre
2019. L'importo risarcito ammontava quindi ad un totale di euro 4.200,00, che comprendeva i costi di ripristino individuati dal CTU (euro 3.650,00) ed il suddetto mancato incasso del canone di locazione (euro 550,00).
Pertanto, appare priva di fondamento la doglianza dell'appellante, che ha prospettato una duplicazione delle voci di danno liquidate, chiedendo lo scorporo della somma di euro 4200,00, trattandosi del risarcimento di due danni differenti che, per mera casualità, sono dello stesso importo.
La prima “tranche” di danni (euro 4.200,00), accertati nel procedimento per ATP, è stata liquidata con ordinanza nel gennaio 2022, mentre la seconda “tranche” di danni
(euro 3.650,00), ulteriori e diversi rispetto a quelli già accertati in precedenza, sebbene riguardanti i medesimi locali, è stata correttamente liquidata in sentenza, ammontando complessivamente i danni all'appartamento ad euro 7.850,00.
Per questi motivi
, il primo motivo di appello va respinto.
Infondato appare anche il secondo motivo di appello. L'appellante si limita a contestare la decisione impugnata in punto violazione del principio di soccombenza senza offrire convincenti elementi idonei a scalfirne le argomentazioni.
Invero, per ciò che concerne il motivo sub a), nel caso di specie non sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, così come richiesto dall'appellante, non essendo sufficiente né l'ammissione della propria responsabilità nella causazione dei danni, né le giustificazioni addotte per giustificare il ritardo nell'esecuzione dei lavori, ritenuti comunque parziali e non risolutivi, in attesa dei lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, che iniziavano solamente in data 25/11/2022,
a fronte della prima denuncia delle infiltrazioni nel corso del 2018, quattro anni prima;
per quanto riguarda le doglianze sub b) e c), che meritano una trattazione congiunta, il giudice di primo grado ha ben motivato in punto spese, che seguono il criterio della soccombenza, liquidate secondo quanto stabilito dal D.M. n. 147/2022, poiché sono state accolte tutte le domande di parte attrice, così come previsto dall'art. 91 c.p.c., non essendo idoneo il rigetto della domanda per lite temeraria a determinare la soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese legali.
Si appalesa altresì inconsistente la tesi secondo cui vi sarebbe soccombenza reciproca in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria pari ad euro 8.700,00 per i lavori da eseguirsi. Occorre infatti considerare che la CTU ha quantificato, in totale, il costo dei lavori di ripristino in euro 7.850,00, e quindi per un importo quasi eguale a quello richiesto da parte attrice. Occorre altresì osservare che a nulla rileva la riduzione del quantum risarcitorio da euro 8.700,00 ad euro 4.200,00, non potendo tale circostanza determinare soccombenza reciproca, poichè «in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente” (Cass. Sez. Unite 31 ottobre 2022, n.
32061).
P.Q.M.
La Corte di Appello
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 21/1/2025
Il Presidente estensore
Marcello BRUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 242/2023
La Corte di Appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Maria Laura Morello Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 190/2023 del Tribunale di Genova, pubblicata il 24/01/2023 tra
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. STEFANIA OLIVA come da mandato in atti appellante
e
(C.F. ) ed Controparte_1 CodiceFiscale_1 CP_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. GIACOMO MARIA CodiceFiscale_2
MACCAFERRO appellati
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CONCLUSIONI DELLE PARTI per le parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis e premesse le pronunce e declaratorie tutte del caso, in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Genova n. 190/2023 del 23/01/2023, depositata in Cancelleria in data 24/01/2023 e notificata all'odierno appellante in data 06/02/2023, in accoglimento dei motivi di gravame,
- determinare i danni risarcibili in favore degli appellati e Controparte_1 CP_2
tenuto conto dell'avvenuto pagamento di € 4.200,00, rigettando ogni diversa e
[...]
maggiore pretesa;
- disporre tra le parti la compensazione integrale, o quantomeno parziale, delle spese della lite relative al primo grado di giudizio, spese di CTU e di ATP comprese;
- condannare gli appellati e alla refusione delle Controparte_1 CP_2
spese del secondo grado di giudizio;
- preso atto del comportamento tenuto dalle controparti, condannare gli appellati al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96, comma 2°, c.p.c., e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c.”
* per le parti appellate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: dato atto che gli appellati non accettano il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o diverse in via preliminare e/o pregiudiziale (1) dichiarare inammissibile, anche ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis e/o 348 ter c.p.c.,
l'appello proposto dal , in persona Parte_1
dell'amministratore pro-tempore, per le ragioni meglio esposte in atti;
nel merito (2) rigettare l'appello proposto dal , in Parte_1
persona dell'amministratore pro-tempore e, comunque, ogni domanda formulata nei confronti dei signori e , in quanto inammissibile e/o CP_2 Controparte_1
infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata del
Tribunale di Genova n. 190/2023 pubblicata il 24 gennaio 2023, a definizione del procedimento n. 3063/2021 r.g. e notificata in data 6 febbraio 2023. Con vittoria delle spese e del compenso giudiziale, come per legge”.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ed Controparte_1 CP_2
convenivano in giudizio il dinanzi al Controparte_3
Tribunale di Genova esponendo che:
- essi erano proprietari in comunione dell'appartamento interno n. 41 del Parte_1
convenuto;
- che tale appartamento era locato a terzi;
- che nel febbraio 2018 gli inquilini notavano infiltrazioni d'acqua causate dal degrado della guaina di impermeabilizzazione del lastrico solare;
- che nel giugno 2018 era deliberato dall'assemblea condominiale il rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico;
- che nel luglio 2018, durante l'esecuzione di detti lavori, era rotto un tubo e tale incidente provocava nuove infiltrazioni nell'appartamento degli attori;
- che nel dicembre 2018 l'assemblea condominiale riconosceva la necessità di ulteriori interventi sul lastrico;
- che era esperito un tentativo di conciliazione a cui il non prendeva parte;
Parte_1
- che a seguito delle continue infiltrazioni gli attori instauravano un procedimento per accertamento tecnico preventivo volto ad indagare le cause delle infiltrazioni (Trib.
Genova R.G. 11012/2019);
- che nelle more del procedimento, in data 03/12/2019, l'assemblea condominiale riconosceva la propria responsabilità nella causazione dei danni impegnandosi a convocare l'assemblea straordinaria per procedere all'esecuzione dei lavori entro il gennaio 2020;
- che il CTU incaricato dell'istruzione preventiva accertava che “le infiltrazioni sono attribuibili in parte alla rottura di un tubo condominiale nel corso dell'esecuzione di lavori appaltati dal ed in parte ad infiltrazioni provenienti dalla copertura Parte_1
condominiale”;
- che nel luglio 2020 il deliberava di avviare i lavori di ristrutturazione del Parte_1
lastrico previa progettazione idonea ad ottenere gli sgravi fiscali massimi;
- che ancora a distanza di otto mesi dalla delibera i lavori non erano iniziati. Per tali ragioni gli attori chiedevano la condanna del all'esecuzione dei Parte_1
lavori di impermeabilizzazione con fissazione di termine di inizio lavori, al pagamento di € 70,00 per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al risarcimento dei danni da loro subiti, in particolare:
- € 2.050,00 per i lavori già eseguiti nell'appartamento di proprietà attorea;
- € 8.700,00 oltre oneri di legge per i lavori di ripristino da eseguirsi nell'appartamento medesimo;
- € 4.072,46 per spese di assistenza legale;
- € 550,00 per il mancato incasso del canone di locazione per il mese di novembre
2019;
- € 1.503,37 per spese di consulenza di parte e, pro quota, per le spese di CTU, sostenute per il procedimento per A.T.P.
Chiedevano altresì la condanna del ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
Il Condominio si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna alla rimozione delle cause dei danni, e con essa alla domanda di pagamento ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c.; chiedeva
– in subordine – rigettarsi nel merito la domanda di pagamento ai sensi dell'artt. 614- bis c.p.c.; chiedeva che la domanda di risarcimento degli attori venisse accolta nei limiti dell'istruttoria di causa e comunque tenendo conto dei già corrisposti € 4.561,46; chiedeva, infine, rigettarsi la domanda ai sensi dell'art. 96 c.p.c. perché infondata.
La causa era istruita mediante l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di A.T.P. e con una nuova c.t.u. affidata al medesimo professionista.
Il Tribunale, con sentenza n. 190/2023 pubblicata il 24/01/2023, decideva la vertenza, così statuendo:
“Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- dichiara, per le ragioni meglio illustrate in atti, la responsabilità del
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, ex art. Controparte_3 2051 cod. civ. per i danni cagionati agli attori, per le motivazioni in fatto e in diritto di cui in narrativa;
- condanna il , in persona Controparte_4
dell'amministratore pro tempore, alla rimozione delle cause dei danni, attraverso
l'esecuzione dei lavori indicati a pagina 14-15-16 della consulenza tecnica a firma dell' Ing. svolta nel procedimento di ATP r.g. 11012/2019; Controparte_5
- condanna il , in persona Controparte_4
dell'amministratore pro tempore, ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., a versare agli attori la somma di € 50,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza di condanna all'obbligo di fare a decorrere dal 60° giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il , in persona Controparte_4
dell'amministratore pro tempore, a versare agli attori la somma di € 4.200,00 a titolo di risarcimento dei danni per la causale in atti;
- condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_6
pro tempore, a causa della mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
- condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_6
pro tempore, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate in favore degli attori in € 264,00 per esborsi ed in € 7.052,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa ed iva di legge, nonché le spese di c.t.p. pari ad €
888,16;
- pone le spese di c.t.u. del presente giudizio in via definitiva a carico esclusivo del
; Controparte_6
- condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_6
pro[1]tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese della procedura di mediazione obbligatoria quantificate in euro 48,80 per esborsi ed euro 1.196,00 per compensi, spese generali 15% e c.p.a.; - condanna il , in persona dell'amministratore Controparte_6
pro tempore, a rimborsare agli attori le spese del procedimento di ATP iscritto al n.
11012/2019 nei seguenti importi: € 145,50 per esborsi;
€ 1.794,00 per onorari, spese generali 15% e c.p.a.; € 1.473, 53, oltre oneri e accessori di legge, per compenso CTU;
€ 888,16 per spese di CTP;
- Rigetta la richiesta di condanna ex articolo 96 1° e 3° comma in quanto infondata in fatto ed in diritto”.
Il Tribunale accertava la responsabilità del in qualità di custode del Parte_1
lastrico solare, ed esaminava le richieste attoree nel quantum.
Dava atto che la somma richiesta dagli attori per il rimborso di quanto pagato per i lavori già eseguiti presso il loro appartamento era stata già versata in forza di ordinanza ex art. 186-bis c.p.c.; rinviava alla statuizione sulle spese ogni pronuncia circa il rimborso delle spese di consulenza legale e tecnica;
liquidava – accogliendo le conclusioni del CTU – in € 3.650,00 il complessivo ammontare dei costi di ripristino dell'immobile attoreo;
riconosceva il mancato incasso del canone di locazione del mese di novembre 2019 per € 550,00; accoglieva in parte la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., riducendola ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo successivo al
60° dopo la pubblicazione della sentenza;
rigettava la domanda di condanna per responsabilità aggravata del non ricorrendone i presupposti previsti Parte_1
dall'art. 96 c.p.c.
Avverso la sentenza così resa proponeva appello il Parte_1
[...] CP_4
Con il primo motivo di appello lamentava l'erroneità della sentenza laddove condannava il al pagamento della somma di € 4.200,00 per il rimborso Parte_1
dei lavori di ripristino già eseguiti dagli attori, e per il mancato incasso del canone di locazione per il mese di novembre 2019, poiché tale somma era già stata oggetto di ristoro a seguito dell'ordinanza ex art. 186-bis c.p.c.
Per tale ragione domandava la riforma della sentenza in merito al quantum della pretesa risarcitoria azionata dagli appellati . Controparte_7 Con il secondo motivo di appello criticava la statuizione in tema di spese processuali sostenendo che tra le parti vi sarebbe stata soccombenza reciproca. In particolare, affermava di non aver mai contestato la propria responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c., di aver messo in atto interventi di manutenzione parziale sul lastrico solare, di essersi impegnato sin dal dicembre 2019 all'esecuzione dei lavori necessari in tempi brevi, che l'assemblea prevista per deliberare i lavori non si era potuta tenere nei tempi previsti a causa della nota pandemia occorsa nelle more, che i lavori di manutenzione straordinaria erano approvati nel corso dell'assemblea straordinaria del 03/05/2021 a seguito dell'introduzione del cosiddetto superbonus fiscale del 110% e che a causa dell'aumento dei lavori edilizi dovuti allo stesso superbonus l'azienda designata comunicava che i materiali necessari erano di difficile reperimento.
Inoltre, osservava che gli attori erano soccombenti con riferimento alla domanda di pagamento di € 8.700,00, in parte disattesa e, comunque, reiterata dopo il pagamento di € 4.200,00 in forza di ordinanza ex art. 186-bis c.p.c., alle domande di rimborso delle spese di consulenza legale e tecnica, nonché alla domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., totalmente disattesa.
Per tali ragioni chiedeva la riforma della sentenza in punto spese di lite prevedendo la compensazione delle spese di lite del primo grado.
Si costituivano gli appellati ed eccependo Controparte_1 CP_2
preliminarmente l'inammissibilità dell'avversario appello, contestandolo nel merito in quando infondato e chiedendo pertanto la conferma della gravata sentenza.
Erano precisate, all'udienza del 23/10/2024, celebrata per trattazione scritta, le conclusioni, così come in epigrafe trascritte, e, decorsi i termini di cui agli artt. 190 e
352 c.p.c., la causa veniva decisa in camera di consiglio.
Il primo motivo di appello non è fondato e deve, pertanto, essere respinto.
Appare inconferente la censura mossa alla sentenza impugnata con tale motivo poiché il giudice di primo grado ha dato atto in sentenza, e non ne ha quindi più tenuto conto ai fini dell'ulteriore risarcimento, della somma pari ad euro 4.200,00 versata dal a seguito dell'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. datata 27/01/2022. Parte_1 Sul punto, occorre osservare che, benchè l'ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. richiami solo genericamente le “conclusioni provvisorie sulla stima dei danni alle quali era giunto il c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo”, dall'esame della CTU del
09/02/2020 espletata nel corso del procedimento per ATP R.G. n. 11012/2019, dalla
CTU del 13/05/2022 licenziata nel corso del primo grado di giudizio, nonché dalla sentenza impugnata, è possibile constatare che i danni lamentati dall'appellante sono di natura diversa, non sussistendo pertanto duplicazione risarcitoria.
Nel corso del procedimento per ATP R.G. n. 11012/2019, la CTU Ing. ha CP_5
accertato che le infiltrazioni derivanti dallo stato di avanzato degrado dell'impermeabilizzazione della copertura condominiale, nonché dalla rottura del tubo condominiale nel corso dell'esecuzione di lavori appaltati dal nel 2018, Parte_1
hanno interessato i locali soggiorno e cabina armadio dell'appartamento di proprietà degli appellati.
Il CTU ha indicato le lavorazioni necessarie per ripristinare detti locali e ha stimato i costi di ripristino in euro 4.2000,00 (pag. 17 e ss. CTU Ing. sub doc. 20). CP_5
Dato che le infiltrazioni erano ancora presenti al momento del sopralluogo del c.t.u., ha ritenuto il danno “in itinere” e ha rimandato la quantificazione definitiva dello stesso al momento dell'intervento necessario per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, consistenti nel rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare.
La consulenza tecnica del 2022, integrativa e di aggiornamento della CTU precedente, ha riscontrato che le infiltrazioni non erano cessate nelle parti oggetto dei precedenti interventi, determinando un aggravamento dei danni, ulteriori rispetto a quelli già accertati con la prima consulenza, a causa dei lavori parziali e non risolutivi eseguiti dal . Parte_1
Il CTU ha indicato puntualmente le opere necessarie per l'eliminazione dei suddetti danni che si sono verificati a causa delle perduranti infiltrazioni sia nel locale soggiorno sia nella cabina armadio, comprendendo non solo la messa in sicurezza ed il ripristino provvisorio del decoro e salubrità dei locali, lavori già eseguiti dai proprietari dell'immobile, ma anche la rimozione delle muffe e trattamenti igienizzanti con ozono (per l'elenco delle opere di ripristino v. pag. 7 e ss. CTU Ing. sub. doc. 44); CP_5
quindi, il CTU ha quantificato i costi per l'eliminazione del danno residuo in euro
3.650,00.
Il giudice di primo grado, dopo aver dato preventivamente atto dell'intervenuto pagamento in corso di causa della somma di euro 4.200,00 per il risarcimento dei danni quantificati dalla CTU svolta nel procedimento per ATP, ha aderito alle conclusioni della CTU in corso di causa e ha liquidato la somma di euro 3.650,00, per consentire il ripristino dei locali interessati, a cui ha aggiunto la somma di euro 550,00 per il danno, provato dagli attori, derivante dal mancato incasso del canone di locazione di novembre
2019. L'importo risarcito ammontava quindi ad un totale di euro 4.200,00, che comprendeva i costi di ripristino individuati dal CTU (euro 3.650,00) ed il suddetto mancato incasso del canone di locazione (euro 550,00).
Pertanto, appare priva di fondamento la doglianza dell'appellante, che ha prospettato una duplicazione delle voci di danno liquidate, chiedendo lo scorporo della somma di euro 4200,00, trattandosi del risarcimento di due danni differenti che, per mera casualità, sono dello stesso importo.
La prima “tranche” di danni (euro 4.200,00), accertati nel procedimento per ATP, è stata liquidata con ordinanza nel gennaio 2022, mentre la seconda “tranche” di danni
(euro 3.650,00), ulteriori e diversi rispetto a quelli già accertati in precedenza, sebbene riguardanti i medesimi locali, è stata correttamente liquidata in sentenza, ammontando complessivamente i danni all'appartamento ad euro 7.850,00.
Per questi motivi
, il primo motivo di appello va respinto.
Infondato appare anche il secondo motivo di appello. L'appellante si limita a contestare la decisione impugnata in punto violazione del principio di soccombenza senza offrire convincenti elementi idonei a scalfirne le argomentazioni.
Invero, per ciò che concerne il motivo sub a), nel caso di specie non sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, così come richiesto dall'appellante, non essendo sufficiente né l'ammissione della propria responsabilità nella causazione dei danni, né le giustificazioni addotte per giustificare il ritardo nell'esecuzione dei lavori, ritenuti comunque parziali e non risolutivi, in attesa dei lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare, che iniziavano solamente in data 25/11/2022,
a fronte della prima denuncia delle infiltrazioni nel corso del 2018, quattro anni prima;
per quanto riguarda le doglianze sub b) e c), che meritano una trattazione congiunta, il giudice di primo grado ha ben motivato in punto spese, che seguono il criterio della soccombenza, liquidate secondo quanto stabilito dal D.M. n. 147/2022, poiché sono state accolte tutte le domande di parte attrice, così come previsto dall'art. 91 c.p.c., non essendo idoneo il rigetto della domanda per lite temeraria a determinare la soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese legali.
Si appalesa altresì inconsistente la tesi secondo cui vi sarebbe soccombenza reciproca in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria pari ad euro 8.700,00 per i lavori da eseguirsi. Occorre infatti considerare che la CTU ha quantificato, in totale, il costo dei lavori di ripristino in euro 7.850,00, e quindi per un importo quasi eguale a quello richiesto da parte attrice. Occorre altresì osservare che a nulla rileva la riduzione del quantum risarcitorio da euro 8.700,00 ad euro 4.200,00, non potendo tale circostanza determinare soccombenza reciproca, poichè «in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente” (Cass. Sez. Unite 31 ottobre 2022, n.
32061).
P.Q.M.
La Corte di Appello
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello; condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in euro 4.835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002, che il presente appello viene respinto.
Genova, 21/1/2025
Il Presidente estensore
Marcello BRUNO