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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 17/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 68/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 68/2024 avente ad oggetto: Misure a tutela del minore tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1 C.F._1
Valentina Bozzelli, presso il cui studio in Montenero di Bisaccia (CB), alla Via Madonna di Bisaccia
n.23, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.06.2024, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine. In data 19.09.2024 il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.15 ss. c.p.c., depositato il 29.01.2024, - premesso Persona_1
di aver di aver convissuto, nel suo paese di origine (Argentina), con;
che, dalla Controparte_1
loro relazione sentimentale è nato il figlio (prossimo ai 17 anni); che la relazione tra i Persona_2
due si è successivamente interrotta;
che successivamente la ricorrente ha conosciuto un altro uomo e Per_ Perso dalla relazione sono nate, in Argentina, due figlie, (6 anni) e (4 anni); che la ricorrente, durante la convivenza in Argentina con il sig. dedito all'alcool, ha subito violenza ed CP_1
aggressioni ripetute;
che lo stesso, durante le visite al minore lo insultava e lo lasciava senza Per_2 mangiare, e, in preda all'alcool, lo picchiava;
che a seguito di tali comportamenti il minore ha Per_2
rifiutato le visite e lo stare col padre;
che, stante la situazione di violenza perpetrata ai danni della ricorrente e del figlio la ha ottenuto dalle Autorità argentine provvedimenti restrittivi a Per_2 Per_1 carico dell'ex compagno, posti a tutela della medesima e del figlio che, tuttavia, i Per_2
provvedimenti restrittivi (divieto di avvicinamento ai luoghi di vita abituale della ex-convivente, odierna ricorrente, e, del proprio primogenito) venivano sistematicamente violati;
che le due figlie avute dalla relazione successiva vivono col padre in Colletorto (CB); che la ricorrente ha ottenuto dall'autorità argentina l'autorizzazione a condurre con sé in Italia il figlio dalla data del Persona_2
06.12.2023, alla data del 15.01.2024; che il minore dal suo arrivo in Italia, si è perfettamente Per_2
integrato nel centro abitato di Colletorto, frequenta la scuola, ha intessuto rapporti interpersonali con i coetanei del paese, va d'accordo con il nuovo compagno della madre e con le sorelline minori;
che è interesse del minore restare a vivere in Colletorto in questo nucleo familiare;
che l'incolumità Per_2
del minore se costretto a tornare in Argentina, sarebbe esposta a serio pregiudizio e pericolo - Per_2
ha chiesto a questo Tribunale, inaudita altera parte, stante la gravità e pericolo della situazione, laddove il minore dovesse far rientro in Argentina, di autorizzare la permanenza e il Persona_2
soggiorno del minore sul territorio italiano, ben oltre la data del 15.01.2024, autorizzata inizialmente dall'Autorità argentina, per un periodo congruo e comunque per un periodo che vada a coprire tutto il ciclo e percorso scolastico dal medesimo intrapreso in Italia, unitamente alla propria genitrice
[...]
. Persona_1
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 24.04.2024 – durante la quale la ricorrente ha chiesto termine per verificare il buon esito della notifica alla controparte -, con ordinanza del 30.04.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ai fini della declaratoria sulla competenza per materia di questo Tribunale, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11.06.2024.
pagina 2 di 4 In quella sede, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine. In data 19.09.2024 il PM ha espresso il proprio parere favorevole.
In primis va evidenziato che non si ha contezza del fatto se il resistente abbia avuto effettivamente conoscenza del ricorso, poiché la ricorrente non ha depositato nel corso del giudizio l'ulteriore documentazione in tal senso e, dunque, non può dichiararsi la contumacia del resistente.
Nel merito va osservato che il Tribunale per i minorenni di Campobasso - adito dalla Per_1
genitrice del minore con ricorso del 13.01.2024 (procedimento 80/24 V.G.), al fine di ottenere Per_2
l'autorizzazione, in favore del minore, a permanere in Italia oltre la data del 15.01.2024, stante il pericolo in cui lo stesso incorrerebbe in caso di rientro in Argentina a causa delle condotte subite dal padre -, con Decreto n. 268/2024 del 22.01.2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto.
Lo stesso T.M., evidenziando che, ai sensi dell'art.31, comma 3, del D.L.vo n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), “il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico
e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico (…)”, ha concluso affermando l'impossibilità di concedere la richiesta autorizzazione al minore a permanere in territorio italiano, essendo tale strumento previsto esclusivamente in favore del familiare del minore e non invece – come nel caso in esame - del minore stesso, “a tutela del quale possono essere esperite ulteriori azioni, di carattere amministrativo, presso l'autorità competente”.
Successivamente, in data 29.01.2024 la ricorrente ha adito questo Tribunale con ricorso ex art. 473 bis.15 ss c.p.c., al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti inaudita altera parte a tutela del minore
In seguito, nelle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.06.2024, Per_2 ha chiesto che, qualora questo Giudice “non dovesse qualificare la domanda ai sensi dell'art.473 bis cpc, valuterà di accogliere le seguenti conclusioni, anche ed eventualmente quale procedura d'urgenza ex art.700 cpc e/o Ricorso al Giudice tutelare con conferma della propria competenza”.
Va in primo luogo ricordato che l'art. 473 bis.15 cpc prevede che, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotti con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni pagina 3 di 4 l'udienza davanti a sé per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.
La norma invocata è inserita nel Titolo IV Bis (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie), Capo II (Del procedimento), Sez. I (Disposizioni comuni al giudizio di primo grado) del Libro II c.c. dedicato al processo di cognizione.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, la ricorrente chiede l'adozione di provvedimenti che esulano dalla competenza per materia di questo Tribunale. Si ritiene, infatti, che competente a rilasciare il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari è la Questura competente per territorio.
D'altronde, come emerge dall'ultima documentazione depositata dalla ricorrente (in data 09.09.2024), il minore risulta essere stato convocato più volte presso l'Ufficio Immigrazione della Persona_2
Questura di Campobasso (03.04.2024; 12.06.2024) e, da ultimo, per la data del 31.10.2024, per la pratica relativa al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari (N. Pratica 24CB000246).
Tutto ciò premesso, questo Tribunale dichiara la propria incompetenza per materia a decidere sul ricorso di . Persona_1
Nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 20.01.2024 da , nata in [...] il [...], contro Persona_1 [...]
, nato in [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione CP_1
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Larino;
2) Nulla dispone sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 15.03.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 68/2024 avente ad oggetto: Misure a tutela del minore tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Persona_1 C.F._1
Valentina Bozzelli, presso il cui studio in Montenero di Bisaccia (CB), alla Via Madonna di Bisaccia
n.23, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.06.2024, il Giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine. In data 19.09.2024 il PM ha espresso parere favorevole.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis.15 ss. c.p.c., depositato il 29.01.2024, - premesso Persona_1
di aver di aver convissuto, nel suo paese di origine (Argentina), con;
che, dalla Controparte_1
loro relazione sentimentale è nato il figlio (prossimo ai 17 anni); che la relazione tra i Persona_2
due si è successivamente interrotta;
che successivamente la ricorrente ha conosciuto un altro uomo e Per_ Perso dalla relazione sono nate, in Argentina, due figlie, (6 anni) e (4 anni); che la ricorrente, durante la convivenza in Argentina con il sig. dedito all'alcool, ha subito violenza ed CP_1
aggressioni ripetute;
che lo stesso, durante le visite al minore lo insultava e lo lasciava senza Per_2 mangiare, e, in preda all'alcool, lo picchiava;
che a seguito di tali comportamenti il minore ha Per_2
rifiutato le visite e lo stare col padre;
che, stante la situazione di violenza perpetrata ai danni della ricorrente e del figlio la ha ottenuto dalle Autorità argentine provvedimenti restrittivi a Per_2 Per_1 carico dell'ex compagno, posti a tutela della medesima e del figlio che, tuttavia, i Per_2
provvedimenti restrittivi (divieto di avvicinamento ai luoghi di vita abituale della ex-convivente, odierna ricorrente, e, del proprio primogenito) venivano sistematicamente violati;
che le due figlie avute dalla relazione successiva vivono col padre in Colletorto (CB); che la ricorrente ha ottenuto dall'autorità argentina l'autorizzazione a condurre con sé in Italia il figlio dalla data del Persona_2
06.12.2023, alla data del 15.01.2024; che il minore dal suo arrivo in Italia, si è perfettamente Per_2
integrato nel centro abitato di Colletorto, frequenta la scuola, ha intessuto rapporti interpersonali con i coetanei del paese, va d'accordo con il nuovo compagno della madre e con le sorelline minori;
che è interesse del minore restare a vivere in Colletorto in questo nucleo familiare;
che l'incolumità Per_2
del minore se costretto a tornare in Argentina, sarebbe esposta a serio pregiudizio e pericolo - Per_2
ha chiesto a questo Tribunale, inaudita altera parte, stante la gravità e pericolo della situazione, laddove il minore dovesse far rientro in Argentina, di autorizzare la permanenza e il Persona_2
soggiorno del minore sul territorio italiano, ben oltre la data del 15.01.2024, autorizzata inizialmente dall'Autorità argentina, per un periodo congruo e comunque per un periodo che vada a coprire tutto il ciclo e percorso scolastico dal medesimo intrapreso in Italia, unitamente alla propria genitrice
[...]
. Persona_1
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza del 24.04.2024 – durante la quale la ricorrente ha chiesto termine per verificare il buon esito della notifica alla controparte -, con ordinanza del 30.04.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ai fini della declaratoria sulla competenza per materia di questo Tribunale, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 11.06.2024.
pagina 2 di 4 In quella sede, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., disponendo la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per le sue conclusioni scritte alla scadenza del primo termine. In data 19.09.2024 il PM ha espresso il proprio parere favorevole.
In primis va evidenziato che non si ha contezza del fatto se il resistente abbia avuto effettivamente conoscenza del ricorso, poiché la ricorrente non ha depositato nel corso del giudizio l'ulteriore documentazione in tal senso e, dunque, non può dichiararsi la contumacia del resistente.
Nel merito va osservato che il Tribunale per i minorenni di Campobasso - adito dalla Per_1
genitrice del minore con ricorso del 13.01.2024 (procedimento 80/24 V.G.), al fine di ottenere Per_2
l'autorizzazione, in favore del minore, a permanere in Italia oltre la data del 15.01.2024, stante il pericolo in cui lo stesso incorrerebbe in caso di rientro in Argentina a causa delle condotte subite dal padre -, con Decreto n. 268/2024 del 22.01.2024 ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto.
Lo stesso T.M., evidenziando che, ai sensi dell'art.31, comma 3, del D.L.vo n. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), “il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico
e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico (…)”, ha concluso affermando l'impossibilità di concedere la richiesta autorizzazione al minore a permanere in territorio italiano, essendo tale strumento previsto esclusivamente in favore del familiare del minore e non invece – come nel caso in esame - del minore stesso, “a tutela del quale possono essere esperite ulteriori azioni, di carattere amministrativo, presso l'autorità competente”.
Successivamente, in data 29.01.2024 la ricorrente ha adito questo Tribunale con ricorso ex art. 473 bis.15 ss c.p.c., al fine di ottenere l'adozione di provvedimenti inaudita altera parte a tutela del minore
In seguito, nelle note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.06.2024, Per_2 ha chiesto che, qualora questo Giudice “non dovesse qualificare la domanda ai sensi dell'art.473 bis cpc, valuterà di accogliere le seguenti conclusioni, anche ed eventualmente quale procedura d'urgenza ex art.700 cpc e/o Ricorso al Giudice tutelare con conferma della propria competenza”.
Va in primo luogo ricordato che l'art. 473 bis.15 cpc prevede che, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotti con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni pagina 3 di 4 l'udienza davanti a sé per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica.
La norma invocata è inserita nel Titolo IV Bis (Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie), Capo II (Del procedimento), Sez. I (Disposizioni comuni al giudizio di primo grado) del Libro II c.c. dedicato al processo di cognizione.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, la ricorrente chiede l'adozione di provvedimenti che esulano dalla competenza per materia di questo Tribunale. Si ritiene, infatti, che competente a rilasciare il permesso di soggiorno per minore età e per motivi familiari è la Questura competente per territorio.
D'altronde, come emerge dall'ultima documentazione depositata dalla ricorrente (in data 09.09.2024), il minore risulta essere stato convocato più volte presso l'Ufficio Immigrazione della Persona_2
Questura di Campobasso (03.04.2024; 12.06.2024) e, da ultimo, per la data del 31.10.2024, per la pratica relativa al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari (N. Pratica 24CB000246).
Tutto ciò premesso, questo Tribunale dichiara la propria incompetenza per materia a decidere sul ricorso di . Persona_1
Nulla si dispone sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 20.01.2024 da , nata in [...] il [...], contro Persona_1 [...]
, nato in [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o eccezione CP_1
disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale di Larino;
2) Nulla dispone sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in camera di consiglio, il 15.03.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
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