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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6969 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38717/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38717/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEVESE Parte_1 C.F._1 ROBERTA e dell'avv. DI LAURO MARCO ( , elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO presso il difensore avv. CANEVESE ROBERTA
ATTORE contro
(C.F. ) e (c.f. ) con il CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 patrocinio dell'avv. UNITO SILVIO MARIA e dell'avv. REBUA LAURA VIRGINIA ( elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', 21 20121 MILANO C.F._5 presso il difensore avv. UNITO SILVIO MARIA CONVENUTI
CONCLUSIONI Per Parte_1 Piaccia al Giudice Unico Ill.mo così giudicare: NEL MERITO IN PRINCIPALITA': per le ragioni tutte esposte in narrativa, ove occorrendo, emettere ogni necessario provvedimento sulla titolarità del cane KA microchip n. CONDANNARE il SI. e il PartitaIVA_1 CP_1 SI. a pagare al SI. a titolo di legato testamentario la somma CP_2 Parte_1 di Euro 50.000,00= oltre interessi e rivalutazione dalla data di apertura del testamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale di merito CONDANNARE il SI. e il SI. in via solidale tra loro a pagare CP_1 CP_2 al SI. una somma giornaliera non inferire a Euro 50,00= per il manteni- Parte_1 mento del cane presso la propria abitazione a far data dalla morte del SI. avvenuta CP_3 Persona_1 il 03.03.2019, o quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o da liquidarsi anche in via equitativa;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora di essere ammessi a provare per interrogatorio formale dei convenuti e per testi le circostanze dedotte con la citazione in rinnova-zione che di seguito si trascrivono:
1. vero che il 03.03.2019 è deceduto a IL il SI. , nato a [...] il [...], Persona_2 celibe e senza figli;
pagina 1 di 9 2. vero che in data 19.03.2019 presso lo Studio del Notaio dr. sono stati Persona_3 pubblicati e depositati i testamenti olografi del SI. dai quali risulta che il SI. e Persona_1 CP_1 sono stati istituiti eredi del defunto;
CP_2 Persona_2
3. vero che in uno dei due testamenti il de cuius ha disposto per legato che la somma di Euro 50.000,00= venga destinata a favore della persona che si prenderà cura del suo cane;
4. vero che nell'Agosto 2018 il SI. doveva recarsi in ospedale per sottoporsi a delle cure Persona_1 mediche. A quell'epoca il cane KA (femmina, razza pastore tedesco di taglia grande colore nero) era stato offerto ai SI.ri e agli altri parenti del SI. ma nessuno degli interpellati ha CP_1 Persona_1 mostrato interesse per il cane. Per questo -come già accaduto in passato- il SI. ha affidato Persona_1 il cane al SI. ; CP_3 Parte_1
5. vero che al momento del suo decesso il cane si trovava e si trova tuttora presso la residenza CP_3 del SI. che ha provveduto e sta provvedendo alle necessità dell'animale; Parte_1
6. vero che solo in data 07.06.2019, dopo la pubblicazione del testamento, appreso il contenuto del manoscritto che dispone un legato a favore della persona che “tiene e mantiene bene il cane” i SI.ri anno manifestato interesse per il cane CP_1 CP_3
7. vero che i tentativi del Sig. di ottenere il pagamento del legato (Euro 50.000,00) dai SI. Parte_1 on hanno sortito l'effetto sperato;
CP_1
8. vero che il procedimento di mediazione obbligatorio promosso dal SI. nel giugno 2020 Parte_1 nei confronti dei SI.ri e si è concluso negativamente non avendo i SI.ri CP_1 CP_2 CP_1 aderito alla procedura;
9. vero che la mediazione è condizione di procedibilità della domanda;
10. vero che il SI. dal 2019 si sta occupando del cane provvedendo ad ogni suo Parte_1 CP_3 bisogno materiale e affettivo;
A teste: SI.ra ; SI. via Eustachi 4, Mila-no. Testimone_1 Tes_2
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per e CP_1 CP_2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare
- in via principale, nel merito, respingere le domande attoree in quanto infondate e, nel contempo, se ed in quanto ritenuto pertinente al presente giudizio, dichiarare la proprietà del cane già di proprietà del SInor in capo ai convenuti, SInori e Persona_2 CP_1 CP_2
- in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede: A) l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte ed eventualmente ammessi, indicandosi quale teste la SInora domiciliata in IL, Via Giuseppe Prina n. Tes_3 4 ed il SInor , domiciliato in IL, Via Giuseppe Prina n. 4; Tes_4 B) disporsi l'interrogatorio formale dell'attore nonché la prova per testi, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “vero che”:
1. Al momento del decesso del SInor i SInori e Persona_2 CP_1 CP_2 lavoravano, da 20 anni il primo e da 15 anni il secondo, alle dipendenze del SInor . Persona_2
2. Il SInor era stato ricoverato in data 14 agosto 2018, presso il reparto di Persona_2 cardiochirurgia dell'ospedale Luigi Sacco di IL, ed il suo cane era stato affidato al SInor
[...]
in via temporanea affinchè se ne occupasse fino a quando il SInor non Parte_1 Persona_2 fosse stato dimesso dall'ospedale.
3. A fronte di tale affidamento temporaneo il SInor chiese il compenso di € 20,00 Parte_1 (venti) giornalieri.
4. Il SInor lavora e lavorava, quanto meno a partire dall'anno 2016, presso il Parte_1 Presidio Veterinario canile sanitario dell'ATS di IL e presso il Parco canile rifugio del Comune di IL, quale dipendente / funzionario dell'ASL ATS della Città Metropolitana di IL. pagina 2 di 9 5. Il SInor aveva conosciuto il SInor presso il Presidio Persona_2 Parte_1 Veterinario canile sanitario dell'ATS di IL quando lo stesso , nella sua qualità Parte_1 di funzionario ASL ATS della Città Metropolitana di IL gli dava in affido il cane di tipo pastore tedesco successivamente divenuto di sua proprietà.
6. Il SInor nel periodo compreso tra metà agosto 2018 ed il 16 marzo 2019, ha corrisposto CP_1 al SInor , per il mantenimento del cane di proprietà del SInor , il Parte_1 Persona_2 complessivo importo di € 4.300,00, suddiviso in rate mensili.
7. A partire da agosto 2018, e così fino al 16 marzo 2019, il SInor si è presentato Parte_1 tutti i mesi dal SInor presso il bar tabacchi di via Lomazzo 18 in IL, per riscuotere CP_1 l'importo richiesto per il mantenimento del cane già di proprietà del SInor . Persona_2
8. Ad agosto 2018 il SInor aveva collocato il cane di proprietà del SInor Parte_1 [...]
presso il Presidio Veterinario canile sanitario dell'ATS di IL e che detto cane è Persona_2 rimasto presso tale Presidio sino alla fine di settembre 2018. 9. A fine settembre 2018 il SInor ha collocato il cane di proprietà del SInor Parte_1 [...]
presso il Parco canile rifugio del Comune di IL. Persona_2 10. Al momento del decesso del SInor i SInori e Persona_2 CP_1 CP_2 lavoravano, da oltre 20 anni il primo e da circa 15 anni il secondo, alle dipendenze del SInor
[...]
. Persona_2
11. I fratelli ed erano le persone in cui il SInor aveva CP_2 CP_1 Persona_2 dichiarato di riporre la sua fiducia ed a cui si rivolgeva per le sue necessità lavorative e non lavorative.
12. Il SInor era stato ricoverato in data 14 agosto 2018, presso il reparto di Persona_2 cardiochirurgia dell'ospedale Luigi Sacco di IL, ed il suo cane era stato affidato al SInor
[...]
in via temporanea affinchè se ne occupasse fino a quando il SInor non Parte_1 Persona_2 fosse stato dimesso dall'ospedale.
13. A fronte di tale affidamento temporaneo il SInor chiese il compenso di € 20,00 Parte_1 (venti) giornalieri.
14. Nel periodo compreso tra il 10 ed il 22 agosto 2018 i SInori e si trovavano CP_1 Per_4 in Albania.
15. Il SInor opera ed operava, quanto meno a partire dall'anno 2016, presso il Parte_1
Presidio Veterinario canile sanitario dell'ATS di IL e presso il Parco canile rifugio del Comune di IL, quale operatore / funzionario dell'ASL ATS della Città Metropolitana di IL.
16. Il SInor aveva conosciuto il SInor presso il Presidio Persona_2 Parte_1 Veterinario canile sanitario dell'ATS di IL ovvero presso il Parco canile Rifugio di IL.
17. Il SInor , operatore ASL ATS della Città Metropolitana di IL, in data 21 Parte_1 febbraio 2016 aveva fatto avere in affido al SInor il cane di tipo pastore tedesco di Persona_2 nome successivamente divenuto di proprietà dello stesso , così come risulta anche CP_3 Persona_1 dalla scheda profilo animale prodotta da parte convenuta sub doc. 11 bis e dall'interrogazione dell'anagrafe canina prodotta da parte convenuta sub doc. 5, che mi si rammostrano.
18. Il SInor per incarico del SInor , nel periodo compreso tra metà CP_1 Persona_2 agosto 2018 ed il 16 marzo 2019, ha corrisposto al SInor , per il mantenimento del Parte_1 cane di proprietà del SInor , la somma giornaliera di € 20,00 e, complessivamente, Persona_2 l'importo di € 4.300,00, suddiviso in rate mensili.
19. A partire da agosto 2018, e così fino al 16 marzo 2019, tutti i mesi il SInor ed il SInor CP_1
si sono incontrati presso il bar tabacchi di via Lomazzo 18 in IL, di proprietà Parte_1 del SInor , ed il SInor ha corrisposto al SInor Persona_2 CP_1 Parte_1 l'importo da quest'ultimo richiesto, corrispondente ad € 20,00 giornalieri, per il mantenimento del cane già di proprietà del SInor . Persona_2 20. Ad agosto 2018 il SInor aveva collocato il cane di proprietà del SInor Parte_1 [...]
presso il Presidio Veterinario canile sanitario dell'ATS di IL e detto cane è rimasto Persona_2
pagina 3 di 9 presso tale Presidio sino alla fine di settembre 2018, così come risulta anche dalla scheda profilo animale prodotta da parte convenuta sub doc. 11 bis e dall'interrogazione dell'anagrafe canina prodotta da parte convenuta sub doc. 5, che mi si rammostrano. 21. A fine settembre 2018 il SInor ha collocato il cane di proprietà del SInor Parte_1 [...]
presso il Parco canile rifugio del Comune di IL, così come risulta anche dalla scheda Persona_2 profilo animale prodotta da parte convenuta sub doc. 11 bis e dall'interrogazione dell'anagrafe canina prodotta da parte convenuta sub doc. 5, che mi si rammostrano.
22. In data 4 novembre 2018 il SInor ha modificato i dati presenti in anagrafe Parte_1 canina, relativamente al cane di proprietà del SInor , registrando un cambio CP_3 Persona_2 di nominativo del detentore del cane ed indicando se stesso come nuovo detentore al posto del Parco canile rifugio di IL, così come risulta anche dalla scheda profilo animale prodotta da parte convenuta sub doc. 11 bis e dall'interrogazione dell'anagrafe canina prodotta da parte convenuta sub doc. 5, che mi si rammostrano.
23. In data 16 marzo 2019, i SInori e hanno chiesto al SInor CP_1 CP_2 [...]
di restituire loro il cane KA già di proprietà del SInor . Parte_1 Persona_2 24. A partire dal 1° aprile 2023 il detentore del cane già di proprietà del SInor CP_3 [...]
, risulta essere il SInor di IL (c.f. ), Persona_2 Persona_5 C.F._6 così come risulta anche dall'interrogazione dell'anagrafe canina prodotta da parte convenuta sub doc. 5, che mi si rammostra. Si indicano a testi sui capitoli di prova di cui ai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23 ed anche a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi: Tes_3 domiciliata in IL, Via Giuseppe Prina n. 4 e , domiciliato in IL, Via Giuseppe Tes_4 Prina n.
4. Si indica a teste sui capitoli di prova di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 la dr.ssa presso ATS Città Metropolitana di IL Corso Italia, 52, IL. Testimone_5 Si indica a teste sui capitoli di prova di cui ai nn. 4, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 il dr. Testimone_6 presso ATS Città Metropolitana di IL Corso Italia, 52, IL. Si indica altresì a teste l'avv. con studio in IL, Via San Gerolamo Emiliani 3, Testimone_7 sul capitolo 23 nonché sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”:
25. In data 10 giugno 2019 ho trasmesso al Notaio la comunicazione a mezzo Persona_3 PEC prodotta da parte convenuta sub doc. 17 e che mi si rammostra;
26. In allegato alla PEC di cui al capitolo di prova n. 20 ho trasmesso al Notaio Persona_3 anche un documento, denominato “relazione Tomarchio”.
27. Il documento denominato relazione Tomarchio allegato alla PEC di cui al capitolo di prova n. 20 mi era stato fornito dal SInor . Parte_1
28. A giugno 2018 il SInor mi aveva incaricato di assisterlo in merito al legato Parte_1 disposto dal SInor con riferimento al cane di quest'ultimo. Persona_2
29. Il documento denominato relazione Tomarchio allegato alla mia PEC 10 giugno 2019 indirizzata al Notaio di cui al capitolo 20 corrisponde al documento prodotto da parte Persona_3 convenuta sub doc. 16, che mi si rammostra. C. Se ed in quanto necessario, si formula nuovamente istanza di verificazione del documento 15. D. In ipotesi di contestazione in ordine ai documenti 16 e 17, si chiede disporsi l'ordine di produzione / esibizione nei confronti dell'avv. con studio in IL, Via San Testimone_7 Gerolamo Emiliani 3, della PEC (e relative ricevute di invio e di consegna) da lui inviata al Notaio in data 10 giugno 2019 alle ore 10,30 e del relativo allegato denominato relazione Persona_3 Tomarchio. Con vittoria di spese e competenze di causa e con condanna di parte attrice ex art. 96, commi 1 e 3, cpc.
Motivazione pagina 4 di 9 Il presente giudizio trae origine dalla richiesta rivolta da agli eredi del de cuius Parte_1
di eseguire il legato avente ad oggetto la somma di euro 50.000,00 previsto dal Persona_2 testamento olografo datato 29 agosto 2018 in favore di chi si prenderà cura del cane di nome di CP_3 proprietà del de cuius.
Con atto di citazione del 31 ottobre 2023, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 per chiedere, in via principale, previa emissione di ogni necessario provvedimento sulla CP_2 titolarità del cane, il pagamento della somma di euro 50.000,00, a titolo di legato testamentario, in suo favore in quanto affidatario di e, in via subordinata, il pagamento di una somma giornaliera non CP_3 inferire ad euro 50,00 per il mantenimento dello stesso presso la propria abitazione a far data dalla morte del SI. avvenuta il 3 marzo 2019, o quella maggiore o minore somma che Persona_2 verrà accertata in corso di causa o da liquidarsi anche in via equitativa.
L'attore ha, in particolare, riferito che il SI. , nell'agosto del 2018, in vista di un Persona_2 ricovero ospedaliero, gli aveva affidato il proprio cane, un pastore tedesco di nome di cui si era CP_3 già occupato in altre occasioni, per provvedere alla sua cura. Ciò in quanto i convenuti e CP_1
avevano rifiutato di prendersene cura. CP_2
In data 7 giugno 2019, in seguito al decesso del SI. , avvenuto in data 3 marzo 2019 dopo Persona_1 mesi di degenza in ospedale, e nominati eredi nel testamento olografo del de CP_1 CP_2 cuius del 29 agosto 2018, hanno richiesto all'attore la restituzione di in quanto erano venuti a CP_3 conoscenza del legato di euro 50.000,00 a favore di chi si sarebbe occupato dell'animale.
ha, quindi, rappresentato di aver richiesto il pagamento della predetta somma a Parte_1 proprio favore in quanto, al momento del decesso del SI. , il cane KA si trovava presso Persona_1 la sua residenza ed era da lui accudito, incontrando, tuttavia, il diniego degli eredi.
Con comparsa del 1°dicembre 2023, e si sono costituiti in giudizio eccependo la CP_1 CP_2 nullità della citazione per carenza dei termini a comparire e chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
Con ordinanza del 5 dicembre 2023, il giudice ha dichiarato la nullità della citazione per difetto dei termini a comparire e ha disposto la rinnovazione della notificazione fissando l'udienza di comparizione per il 27 giugno 2024 con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Con successiva comparsa di risposta del 18 aprile 2024, i convenuti hanno richiesto di respingere le domande attoree in quanto infondate e, allo stesso tempo, se ed in quanto ritenuto pertinente all'instaurato giudizio, di dichiararli proprietari del cane.
pagina 5 di 9 Nel merito, i convenuti hanno dedotto di essere eredi testamentari del SI. in base alle Persona_1 previsioni del testamento olografo del 29 agosto 2018 e di aver, pertanto, richiesto all'odierno attore la restituzione del cane già a partire dal 16 marzo 2019, considerato che quest'ultimo gli era stato affidato solo temporaneamente e a fronte del pagamento giornaliero di una somma di circa 20 euro per il suo mantenimento.
Solo i convenuti hanno depositato la prima delle tre memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. producendo altri documenti a sostegno della propria domanda di rigetto di quella avversaria.
E' stato esperito il tentativo conciliazione e con ordinanza del 27 giugno 24 è stata formulata una proposta ex art. 185 bis c.p.c. (di conciliare la causa mediante il pagamento all'attore della somma di euro 2.500,00 a fronte della restituzione del cane ai convenuti e la compensazione delle spese di lite) alla quale le parti non hanno aderito.
Quindi non sono state ammesse le prove orali dedotte da entrambe le parti e la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza scritta del 17 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di comparse conclusionali.
Nel rispetto dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c. le parti hanno precisato le proprie conclusioni e depositato gli scritti conclusivi.
La domanda principale proposta dall'attore è infondata e non merita accoglimento.
Nel proprio testamento olografo del 29 agosto 2018 il SI. , con riferimento alla cura di Persona_1
ha così disposto “Tutto il resto di tutto vada ai fratelli e 50.000 MIO CP_3 Controparte_4 cane chi lo tiene e mantenerlo bene”.
Dal tenore letterale della previsione testamentaria si evince il chiaro intento del de cuius di nominare come eredi universali i fratelli CP_1
Nella locuzione “tutto il resto di tutto” è sicuramente ricompreso anche il cane che costituisce un CP_3 bene mobile del de cuius ricadente in successione. Ne consegue che la sua titolarità deve essere attribuita agli eredi in quanto tali, non assumendo rilievo la circostanza contingente dell'affidamento a
. Parte_1
A tal riguardo, occorre evidenziare che risulta provato che il reale intento del de cuius non fosse quello di istituire legatario una qualsiasi persona che si trovasse ad accudire il cane, ma quello di attribuire il lascito a quello dei fratelli he si fosse preso cura di CP_1 CP_3
In tal senso depongono, sia il tenore letterale della previsione testamentaria che attribuisce “tutto”, quindi anche il cane, ai fratelli sia il fatto che risulta provato in atti che l'affido del cane a CP_1 [...]
fosse solo temporaneo e non definitivo. Parte_1
pagina 6 di 9 Specificatamente, la previsione testamentaria che attribuisce l'importo di euro 50.000,00 a chi accudirà il cane si colloca nello stesso periodo in cui vengono istituiti eredi i convenuti e si presenta sintatticamente collegata alla prima dalla congiunzione “e”. Appare, quindi, evidente che la volontà del testatore fosse quella di attribuire il lascito a quello dei due fratelli che si sarebbe occupato di CP_3
Tale conclusione è suffragata anche da elementi esterni alla scheda testamentaria che dimostrano come l'affido di al SI. fosse solo temporaneo e non corrispondesse ad alcun intento di CP_3 Parte_1 individuare il destinatario della previsione attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 c.c., come invece sostenuto in comparsa conclusionale dall'attore.
Ed invero, i documenti nn. 5 e 15 di parte convenuta evidenziano che era stata affidata a CP_3 [...]
, già prima dell'agosto 2018, per brevi periodi di tempo a fronte del pagamento di un Parte_1 corrispettivo giornaliero, che è stato corrisposto dai convenuti all'attore come provato dalla quietanza di pagamento firmata dall'attore (cfr. doc. 15 parte convenuta).
Quest'ultima smentisce anche l'affermazione dell'attore che, nel proprio atto introduttivo, ha sostenuto che il cane “era stato offerto ai SI.ri e agli altri parenti del SI. ma nessuno degli CP_1 Persona_1 interpellati ha mostrato interesse per il cane” (cfr. pag. 1 atto di citazione). Nel documento si legge, CP_ infatti, che “ ha corrisposto il mantenimento di € 20 giornalieri X il cane DI PROPRIETÀ DI
) IN QUANTO I FAMIGLIARI NON HANNO POTUTO PER CAUSE Persona_2 CP_3
LORO PRENDERSENE CURA” (cfr. doc. 15).
La motivazione addotta nella quietanza, se letta alla luce delle altre contestuali dichiarazioni in essa contenute, evidenzia l'esistenza di una temporanea e non definitiva indisponibilità ad accudire da CP_3 parte degli eredi che si preoccupano di corrispondere la somma concordata per il suo mantenimento.
Che l'affido di a fosse solo temporaneo è confermato anche dalla relazione inviata al CP_3 Parte_1 notaio dal legale dell'attore, nella quale afferma di essersi occupato “dietro Per_3 Parte_1 un riconoscimento di 15/20 euro al giorno” del cane tutte le volte che il SI. è stato Persona_1 ricoverato (cfr. doc. 16 parte convenuta), come emerge ulteriormente dalle quietanze di pagamento prodotte in atti che attestano i pagamenti avvenuti per il mantenimento di (cfr. doc. 18 parte CP_3 convenuta).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è, quindi, dubbio che la volontà testamentaria del SI.
non fosse quella di riconoscere un lascito di 50.000 euro in favore del SI. cui Persona_1 Parte_1 era stata affidata solo temporaneamente. Tale conclusione non può essere confutata neanche dal CP_3 fatto che l'attore si sia autodichiarato, in data 9 giugno 2019, detentore dell'animale come riportato nella seconda pagina del doc. 16 di parte convenuta. Il documento non è, infatti, firmato dal proprietario del cane che all'epoca della registrazione era già deceduto, con conseguente inserimento pagina 7 di 9 del bene nell'asse ereditario e non è opponibile ai convenuti, in quanto successivo alla loro formale richiesta di restituzione di che risale ad appena due giorni prima (i.e. 7 giugno 2019). CP_3
Ne consegue che il cane KA, quale bene mobile, è caduto in successione.
Non è, tuttavia, possibile stabilire, in questa sede, a quale erede vada attribuita la titolarità del cane.
Parte convenuta, infatti, dopo aver rappresentato che il testamento de cuius era stato impugnato dagli altri interessati e che era stata stipulata una transazione che non ha, tuttavia, prodotto, ha chiesto di dichiarare “se ed in quanto ritenuto pertinente al presente giudizio” la proprietà del cane senza, tuttavia, formulare una vera e propria domanda riconvenzionale in tal senso.
In assenza della produzione della transazione stipulata con gli altri interessati alla successione ereditaria e di una espressa domanda riconvenzionale, l'accertamento della proprietà di risulta CP_3 precluso dall'applicazione del principio del chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo i convenuti formulato una richiesta meramente eventuale e rimessa all'apprezzamento del giudice.
Per la stessa ragione, risulta preclusa anche la statuizione sulla restituzione del cane, che non è stata oggetto di una specifica richiesta da parte dei convenuti.
Va, invece, parzialmente accolta la domanda subordinata dell'attore, con le limitazioni che di seguito si diranno.
Come già esposto nella parte in fatto, l'attore ha richiesto il pagamento di almeno 50,00 euro al giorno per il mantenimento del cane a far data dal 3 marzo 2019, giorno della morte del SI. . Persona_1
Dagli atti risulta che i convenuti hanno formalmente richiesto la restituzione di a partire dal 7 CP_3 giugno 2019, con la missiva prodotta quale doc. 3 di parte attrice. Sino al 7 giugno 2019 l'attore ha diritto al pagamento dell'indennità giornaliera di mantenimento del cane da lui detenuto a seguito dell'affidamento del de cuius, in quanto, diversamente opinando, si determinerebbe un ingiustificato arricchimento dei convenuti.
L'indennità giornaliera per il mantenimento di va, quindi, riconosciuta a far data dal 16 marzo CP_3
2019 e fino al 7 giugno 2019, in quanto risulta provato in atti che il 16 marzo 2019 i convenuti hanno corrisposto all'attore l'importo di euro 530,00 per il mantenimento del cane dal 14 agosto 2018 (cfr. doc. 15 parte convenuta) e che residua un debito per il predetto periodo di euro 250,00.
La somma giornaliera da corrispondere per il mantenimento del cane va determinata in euro 20,00, in conformità a quanto stabilito tra ed il de cuius, risultante peraltro dal già richiamato Parte_1 doc. 15 di parte convenuta, e considerato che l'attore non ha provato l'esistenza di ragioni giustificative alla richiesta di tale aumento. Non coglie, infatti, nel segno l'argomentazione riportata in sede di comparsa conclusionale da parte attrice secondo cui l'importo di euro 50,00 al giorno non sarebbe stato oggetto di contestazione da parte dei convenuti. Contrariamente a quanto asserito dall'attore, questi pagina 8 di 9 ultimi hanno prodotto la quietanza di pagamento dalla quale si evince che la somma da corrispondere all'attore è pari ad euro 20,00, con ciò implicitamente contestando il nuovo importo Parte_1 richiesto.
Considerato, quindi, che i giorni per i quali il mantenimento è dovuto sono 84 (dal 16 marzo 2019 al 7 giugno 2019 incluso), l'indennità che i convenuti devono corrispondere all'attore va quantificata in euro 1.680,00 ai quali va aggiunto l'importo di euro 250,00, quale debito residuo per il periodo decorrente dal ricovero del de cuius al saldo parziale del 16 marzo 2019, risultante dalla quietanza prodotta in atti (cfr. doc. 15 parte convenuta). La somma di euro 1.930,00 va maggiorata degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla notificazione della citazione in rinnovazione (15.12.2023) al saldo.
Non va, invece, riconosciuta alcuna indennità per il mantenimento di relativamente al periodo CP_3 successivo al 7 giugno 2019, giorno in cui i convenuti hanno richiesto la sua restituzione CP_1 all'attore. La mancata restituzione configura, infatti, un fatto illecito che, in quanto tale, non consente la corresponsione di alcuna somma a titolo indennitario.
Le spese di lite vanno compensate stante la reciproca soccombenza;
infatti l'attore è risultato soccombente per quanto riguarda la domanda principale e parzialmente vittorioso con riguardo alla domanda subordinata in relazione alla quale sono risultati soccombenti i convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda subordinata dell'attore condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere in favore di la somma complessiva di euro 1.930,00 oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 15.12.2023 al saldo;
2. rigetta la domanda di attribuzione del legato di euro 50.000 proposta in via principale da
[...]
; Parte_1
3. compensa le spese di lite tra le parti.
IL, 18 settembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38717/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEVESE Parte_1 C.F._1 ROBERTA e dell'avv. DI LAURO MARCO ( , elettivamente domiciliato in C.F._2 VIA VISCONTI DI MODRONE 7 20122 MILANO presso il difensore avv. CANEVESE ROBERTA
ATTORE contro
(C.F. ) e (c.f. ) con il CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4 patrocinio dell'avv. UNITO SILVIO MARIA e dell'avv. REBUA LAURA VIRGINIA ( elettivamente domiciliato in VIA MONTE DI PIETA', 21 20121 MILANO C.F._5 presso il difensore avv. UNITO SILVIO MARIA CONVENUTI
CONCLUSIONI Per Parte_1 Piaccia al Giudice Unico Ill.mo così giudicare: NEL MERITO IN PRINCIPALITA': per le ragioni tutte esposte in narrativa, ove occorrendo, emettere ogni necessario provvedimento sulla titolarità del cane KA microchip n. CONDANNARE il SI. e il PartitaIVA_1 CP_1 SI. a pagare al SI. a titolo di legato testamentario la somma CP_2 Parte_1 di Euro 50.000,00= oltre interessi e rivalutazione dalla data di apertura del testamento al saldo;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale di merito CONDANNARE il SI. e il SI. in via solidale tra loro a pagare CP_1 CP_2 al SI. una somma giornaliera non inferire a Euro 50,00= per il manteni- Parte_1 mento del cane presso la propria abitazione a far data dalla morte del SI. avvenuta CP_3 Persona_1 il 03.03.2019, o quell'altra maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o da liquidarsi anche in via equitativa;
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede sin d'ora di essere ammessi a provare per interrogatorio formale dei convenuti e per testi le circostanze dedotte con la citazione in rinnova-zione che di seguito si trascrivono:
1. vero che il 03.03.2019 è deceduto a IL il SI. , nato a [...] il [...], Persona_2 celibe e senza figli;
pagina 1 di 9 2. vero che in data 19.03.2019 presso lo Studio del Notaio dr. sono stati Persona_3 pubblicati e depositati i testamenti olografi del SI. dai quali risulta che il SI. e Persona_1 CP_1 sono stati istituiti eredi del defunto;
CP_2 Persona_2
3. vero che in uno dei due testamenti il de cuius ha disposto per legato che la somma di Euro 50.000,00= venga destinata a favore della persona che si prenderà cura del suo cane;
4. vero che nell'Agosto 2018 il SI. doveva recarsi in ospedale per sottoporsi a delle cure Persona_1 mediche. A quell'epoca il cane KA (femmina, razza pastore tedesco di taglia grande colore nero) era stato offerto ai SI.ri e agli altri parenti del SI. ma nessuno degli interpellati ha CP_1 Persona_1 mostrato interesse per il cane. Per questo -come già accaduto in passato- il SI. ha affidato Persona_1 il cane al SI. ; CP_3 Parte_1
5. vero che al momento del suo decesso il cane si trovava e si trova tuttora presso la residenza CP_3 del SI. che ha provveduto e sta provvedendo alle necessità dell'animale; Parte_1
6. vero che solo in data 07.06.2019, dopo la pubblicazione del testamento, appreso il contenuto del manoscritto che dispone un legato a favore della persona che “tiene e mantiene bene il cane” i SI.ri anno manifestato interesse per il cane CP_1 CP_3
7. vero che i tentativi del Sig. di ottenere il pagamento del legato (Euro 50.000,00) dai SI. Parte_1 on hanno sortito l'effetto sperato;
CP_1
8. vero che il procedimento di mediazione obbligatorio promosso dal SI. nel giugno 2020 Parte_1 nei confronti dei SI.ri e si è concluso negativamente non avendo i SI.ri CP_1 CP_2 CP_1 aderito alla procedura;
9. vero che la mediazione è condizione di procedibilità della domanda;
10. vero che il SI. dal 2019 si sta occupando del cane provvedendo ad ogni suo Parte_1 CP_3 bisogno materiale e affettivo;
A teste: SI.ra ; SI. via Eustachi 4, Mila-no. Testimone_1 Tes_2
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Per e CP_1 CP_2 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, premessa ogni opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, così giudicare
- in via principale, nel merito, respingere le domande attoree in quanto infondate e, nel contempo, se ed in quanto ritenuto pertinente al presente giudizio, dichiarare la proprietà del cane già di proprietà del SInor in capo ai convenuti, SInori e Persona_2 CP_1 CP_2
- in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, si chiede: A) l'ammissione a prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte ed eventualmente ammessi, indicandosi quale teste la SInora domiciliata in IL, Via Giuseppe Prina n. Tes_3 4 ed il SInor , domiciliato in IL, Via Giuseppe Prina n. 4; Tes_4 B) disporsi l'interrogatorio formale dell'attore nonché la prova per testi, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “vero che”:
1. Al momento del decesso del SInor i SInori e Persona_2 CP_1 CP_2 lavoravano, da 20 anni il primo e da 15 anni il secondo, alle dipendenze del SInor . Persona_2
2. Il SInor era stato ricoverato in data 14 agosto 2018, presso il reparto di Persona_2 cardiochirurgia dell'ospedale Luigi Sacco di IL, ed il suo cane era stato affidato al SInor
[...]
in via temporanea affinchè se ne occupasse fino a quando il SInor non Parte_1 Persona_2 fosse stato dimesso dall'ospedale.
3. A fronte di tale affidamento temporaneo il SInor chiese il compenso di € 20,00 Parte_1 (venti) giornalieri.
4. Il SInor lavora e lavorava, quanto meno a partire dall'anno 2016, presso il Parte_1 Presidio Veterinario canile sanitario dell'ATS di IL e presso il Parco canile rifugio del Comune di IL, quale dipendente / funzionario dell'ASL ATS della Città Metropolitana di IL. pagina 2 di 9 5. Il SInor aveva conosciuto il SInor presso il Presidio Persona_2 Parte_1 Veterinario canile sanitario dell'ATS di IL quando lo stesso , nella sua qualità Parte_1 di funzionario ASL ATS della Città Metropolitana di IL gli dava in affido il cane di tipo pastore tedesco successivamente divenuto di sua proprietà.
6. Il SInor nel periodo compreso tra metà agosto 2018 ed il 16 marzo 2019, ha corrisposto CP_1 al SInor , per il mantenimento del cane di proprietà del SInor , il Parte_1 Persona_2 complessivo importo di € 4.300,00, suddiviso in rate mensili.
7. A partire da agosto 2018, e così fino al 16 marzo 2019, il SInor si è presentato Parte_1 tutti i mesi dal SInor presso il bar tabacchi di via Lomazzo 18 in IL, per riscuotere CP_1 l'importo richiesto per il mantenimento del cane già di proprietà del SInor . Persona_2
8. Ad agosto 2018 il SInor aveva collocato il cane di proprietà del SInor Parte_1 [...]
presso il Presidio Veterinario canile sanitario dell'ATS di IL e che detto cane è Persona_2 rimasto presso tale Presidio sino alla fine di settembre 2018. 9. A fine settembre 2018 il SInor ha collocato il cane di proprietà del SInor Parte_1 [...]
presso il Parco canile rifugio del Comune di IL. Persona_2 10. Al momento del decesso del SInor i SInori e Persona_2 CP_1 CP_2 lavoravano, da oltre 20 anni il primo e da circa 15 anni il secondo, alle dipendenze del SInor
[...]
. Persona_2
11. I fratelli ed erano le persone in cui il SInor aveva CP_2 CP_1 Persona_2 dichiarato di riporre la sua fiducia ed a cui si rivolgeva per le sue necessità lavorative e non lavorative.
12. Il SInor era stato ricoverato in data 14 agosto 2018, presso il reparto di Persona_2 cardiochirurgia dell'ospedale Luigi Sacco di IL, ed il suo cane era stato affidato al SInor
[...]
in via temporanea affinchè se ne occupasse fino a quando il SInor non Parte_1 Persona_2 fosse stato dimesso dall'ospedale.
13. A fronte di tale affidamento temporaneo il SInor chiese il compenso di € 20,00 Parte_1 (venti) giornalieri.
14. Nel periodo compreso tra il 10 ed il 22 agosto 2018 i SInori e si trovavano CP_1 Per_4 in Albania.
15. Il SInor opera ed operava, quanto meno a partire dall'anno 2016, presso il Parte_1
Presidio Veterinario canile sanitario dell'ATS di IL e presso il Parco canile rifugio del Comune di IL, quale operatore / funzionario dell'ASL ATS della Città Metropolitana di IL.
16. Il SInor aveva conosciuto il SInor presso il Presidio Persona_2 Parte_1 Veterinario canile sanitario dell'ATS di IL ovvero presso il Parco canile Rifugio di IL.
17. Il SInor , operatore ASL ATS della Città Metropolitana di IL, in data 21 Parte_1 febbraio 2016 aveva fatto avere in affido al SInor il cane di tipo pastore tedesco di Persona_2 nome successivamente divenuto di proprietà dello stesso , così come risulta anche CP_3 Persona_1 dalla scheda profilo animale prodotta da parte convenuta sub doc. 11 bis e dall'interrogazione dell'anagrafe canina prodotta da parte convenuta sub doc. 5, che mi si rammostrano.
18. Il SInor per incarico del SInor , nel periodo compreso tra metà CP_1 Persona_2 agosto 2018 ed il 16 marzo 2019, ha corrisposto al SInor , per il mantenimento del Parte_1 cane di proprietà del SInor , la somma giornaliera di € 20,00 e, complessivamente, Persona_2 l'importo di € 4.300,00, suddiviso in rate mensili.
19. A partire da agosto 2018, e così fino al 16 marzo 2019, tutti i mesi il SInor ed il SInor CP_1
si sono incontrati presso il bar tabacchi di via Lomazzo 18 in IL, di proprietà Parte_1 del SInor , ed il SInor ha corrisposto al SInor Persona_2 CP_1 Parte_1 l'importo da quest'ultimo richiesto, corrispondente ad € 20,00 giornalieri, per il mantenimento del cane già di proprietà del SInor . Persona_2 20. Ad agosto 2018 il SInor aveva collocato il cane di proprietà del SInor Parte_1 [...]
presso il Presidio Veterinario canile sanitario dell'ATS di IL e detto cane è rimasto Persona_2
pagina 3 di 9 presso tale Presidio sino alla fine di settembre 2018, così come risulta anche dalla scheda profilo animale prodotta da parte convenuta sub doc. 11 bis e dall'interrogazione dell'anagrafe canina prodotta da parte convenuta sub doc. 5, che mi si rammostrano. 21. A fine settembre 2018 il SInor ha collocato il cane di proprietà del SInor Parte_1 [...]
presso il Parco canile rifugio del Comune di IL, così come risulta anche dalla scheda Persona_2 profilo animale prodotta da parte convenuta sub doc. 11 bis e dall'interrogazione dell'anagrafe canina prodotta da parte convenuta sub doc. 5, che mi si rammostrano.
22. In data 4 novembre 2018 il SInor ha modificato i dati presenti in anagrafe Parte_1 canina, relativamente al cane di proprietà del SInor , registrando un cambio CP_3 Persona_2 di nominativo del detentore del cane ed indicando se stesso come nuovo detentore al posto del Parco canile rifugio di IL, così come risulta anche dalla scheda profilo animale prodotta da parte convenuta sub doc. 11 bis e dall'interrogazione dell'anagrafe canina prodotta da parte convenuta sub doc. 5, che mi si rammostrano.
23. In data 16 marzo 2019, i SInori e hanno chiesto al SInor CP_1 CP_2 [...]
di restituire loro il cane KA già di proprietà del SInor . Parte_1 Persona_2 24. A partire dal 1° aprile 2023 il detentore del cane già di proprietà del SInor CP_3 [...]
, risulta essere il SInor di IL (c.f. ), Persona_2 Persona_5 C.F._6 così come risulta anche dall'interrogazione dell'anagrafe canina prodotta da parte convenuta sub doc. 5, che mi si rammostra. Si indicano a testi sui capitoli di prova di cui ai nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 23 ed anche a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi: Tes_3 domiciliata in IL, Via Giuseppe Prina n. 4 e , domiciliato in IL, Via Giuseppe Tes_4 Prina n.
4. Si indica a teste sui capitoli di prova di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 la dr.ssa presso ATS Città Metropolitana di IL Corso Italia, 52, IL. Testimone_5 Si indica a teste sui capitoli di prova di cui ai nn. 4, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 il dr. Testimone_6 presso ATS Città Metropolitana di IL Corso Italia, 52, IL. Si indica altresì a teste l'avv. con studio in IL, Via San Gerolamo Emiliani 3, Testimone_7 sul capitolo 23 nonché sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla locuzione “vero che”:
25. In data 10 giugno 2019 ho trasmesso al Notaio la comunicazione a mezzo Persona_3 PEC prodotta da parte convenuta sub doc. 17 e che mi si rammostra;
26. In allegato alla PEC di cui al capitolo di prova n. 20 ho trasmesso al Notaio Persona_3 anche un documento, denominato “relazione Tomarchio”.
27. Il documento denominato relazione Tomarchio allegato alla PEC di cui al capitolo di prova n. 20 mi era stato fornito dal SInor . Parte_1
28. A giugno 2018 il SInor mi aveva incaricato di assisterlo in merito al legato Parte_1 disposto dal SInor con riferimento al cane di quest'ultimo. Persona_2
29. Il documento denominato relazione Tomarchio allegato alla mia PEC 10 giugno 2019 indirizzata al Notaio di cui al capitolo 20 corrisponde al documento prodotto da parte Persona_3 convenuta sub doc. 16, che mi si rammostra. C. Se ed in quanto necessario, si formula nuovamente istanza di verificazione del documento 15. D. In ipotesi di contestazione in ordine ai documenti 16 e 17, si chiede disporsi l'ordine di produzione / esibizione nei confronti dell'avv. con studio in IL, Via San Testimone_7 Gerolamo Emiliani 3, della PEC (e relative ricevute di invio e di consegna) da lui inviata al Notaio in data 10 giugno 2019 alle ore 10,30 e del relativo allegato denominato relazione Persona_3 Tomarchio. Con vittoria di spese e competenze di causa e con condanna di parte attrice ex art. 96, commi 1 e 3, cpc.
Motivazione pagina 4 di 9 Il presente giudizio trae origine dalla richiesta rivolta da agli eredi del de cuius Parte_1
di eseguire il legato avente ad oggetto la somma di euro 50.000,00 previsto dal Persona_2 testamento olografo datato 29 agosto 2018 in favore di chi si prenderà cura del cane di nome di CP_3 proprietà del de cuius.
Con atto di citazione del 31 ottobre 2023, ha convenuto in giudizio e Parte_1 CP_1 per chiedere, in via principale, previa emissione di ogni necessario provvedimento sulla CP_2 titolarità del cane, il pagamento della somma di euro 50.000,00, a titolo di legato testamentario, in suo favore in quanto affidatario di e, in via subordinata, il pagamento di una somma giornaliera non CP_3 inferire ad euro 50,00 per il mantenimento dello stesso presso la propria abitazione a far data dalla morte del SI. avvenuta il 3 marzo 2019, o quella maggiore o minore somma che Persona_2 verrà accertata in corso di causa o da liquidarsi anche in via equitativa.
L'attore ha, in particolare, riferito che il SI. , nell'agosto del 2018, in vista di un Persona_2 ricovero ospedaliero, gli aveva affidato il proprio cane, un pastore tedesco di nome di cui si era CP_3 già occupato in altre occasioni, per provvedere alla sua cura. Ciò in quanto i convenuti e CP_1
avevano rifiutato di prendersene cura. CP_2
In data 7 giugno 2019, in seguito al decesso del SI. , avvenuto in data 3 marzo 2019 dopo Persona_1 mesi di degenza in ospedale, e nominati eredi nel testamento olografo del de CP_1 CP_2 cuius del 29 agosto 2018, hanno richiesto all'attore la restituzione di in quanto erano venuti a CP_3 conoscenza del legato di euro 50.000,00 a favore di chi si sarebbe occupato dell'animale.
ha, quindi, rappresentato di aver richiesto il pagamento della predetta somma a Parte_1 proprio favore in quanto, al momento del decesso del SI. , il cane KA si trovava presso Persona_1 la sua residenza ed era da lui accudito, incontrando, tuttavia, il diniego degli eredi.
Con comparsa del 1°dicembre 2023, e si sono costituiti in giudizio eccependo la CP_1 CP_2 nullità della citazione per carenza dei termini a comparire e chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
Con ordinanza del 5 dicembre 2023, il giudice ha dichiarato la nullità della citazione per difetto dei termini a comparire e ha disposto la rinnovazione della notificazione fissando l'udienza di comparizione per il 27 giugno 2024 con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
Con successiva comparsa di risposta del 18 aprile 2024, i convenuti hanno richiesto di respingere le domande attoree in quanto infondate e, allo stesso tempo, se ed in quanto ritenuto pertinente all'instaurato giudizio, di dichiararli proprietari del cane.
pagina 5 di 9 Nel merito, i convenuti hanno dedotto di essere eredi testamentari del SI. in base alle Persona_1 previsioni del testamento olografo del 29 agosto 2018 e di aver, pertanto, richiesto all'odierno attore la restituzione del cane già a partire dal 16 marzo 2019, considerato che quest'ultimo gli era stato affidato solo temporaneamente e a fronte del pagamento giornaliero di una somma di circa 20 euro per il suo mantenimento.
Solo i convenuti hanno depositato la prima delle tre memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c. producendo altri documenti a sostegno della propria domanda di rigetto di quella avversaria.
E' stato esperito il tentativo conciliazione e con ordinanza del 27 giugno 24 è stata formulata una proposta ex art. 185 bis c.p.c. (di conciliare la causa mediante il pagamento all'attore della somma di euro 2.500,00 a fronte della restituzione del cane ai convenuti e la compensazione delle spese di lite) alla quale le parti non hanno aderito.
Quindi non sono state ammesse le prove orali dedotte da entrambe le parti e la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata all'udienza scritta del 17 settembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini a ritroso per il deposito di comparse conclusionali.
Nel rispetto dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c. le parti hanno precisato le proprie conclusioni e depositato gli scritti conclusivi.
La domanda principale proposta dall'attore è infondata e non merita accoglimento.
Nel proprio testamento olografo del 29 agosto 2018 il SI. , con riferimento alla cura di Persona_1
ha così disposto “Tutto il resto di tutto vada ai fratelli e 50.000 MIO CP_3 Controparte_4 cane chi lo tiene e mantenerlo bene”.
Dal tenore letterale della previsione testamentaria si evince il chiaro intento del de cuius di nominare come eredi universali i fratelli CP_1
Nella locuzione “tutto il resto di tutto” è sicuramente ricompreso anche il cane che costituisce un CP_3 bene mobile del de cuius ricadente in successione. Ne consegue che la sua titolarità deve essere attribuita agli eredi in quanto tali, non assumendo rilievo la circostanza contingente dell'affidamento a
. Parte_1
A tal riguardo, occorre evidenziare che risulta provato che il reale intento del de cuius non fosse quello di istituire legatario una qualsiasi persona che si trovasse ad accudire il cane, ma quello di attribuire il lascito a quello dei fratelli he si fosse preso cura di CP_1 CP_3
In tal senso depongono, sia il tenore letterale della previsione testamentaria che attribuisce “tutto”, quindi anche il cane, ai fratelli sia il fatto che risulta provato in atti che l'affido del cane a CP_1 [...]
fosse solo temporaneo e non definitivo. Parte_1
pagina 6 di 9 Specificatamente, la previsione testamentaria che attribuisce l'importo di euro 50.000,00 a chi accudirà il cane si colloca nello stesso periodo in cui vengono istituiti eredi i convenuti e si presenta sintatticamente collegata alla prima dalla congiunzione “e”. Appare, quindi, evidente che la volontà del testatore fosse quella di attribuire il lascito a quello dei due fratelli che si sarebbe occupato di CP_3
Tale conclusione è suffragata anche da elementi esterni alla scheda testamentaria che dimostrano come l'affido di al SI. fosse solo temporaneo e non corrispondesse ad alcun intento di CP_3 Parte_1 individuare il destinatario della previsione attraverso il criterio della determinabilità indicato dall'art. 628 c.c., come invece sostenuto in comparsa conclusionale dall'attore.
Ed invero, i documenti nn. 5 e 15 di parte convenuta evidenziano che era stata affidata a CP_3 [...]
, già prima dell'agosto 2018, per brevi periodi di tempo a fronte del pagamento di un Parte_1 corrispettivo giornaliero, che è stato corrisposto dai convenuti all'attore come provato dalla quietanza di pagamento firmata dall'attore (cfr. doc. 15 parte convenuta).
Quest'ultima smentisce anche l'affermazione dell'attore che, nel proprio atto introduttivo, ha sostenuto che il cane “era stato offerto ai SI.ri e agli altri parenti del SI. ma nessuno degli CP_1 Persona_1 interpellati ha mostrato interesse per il cane” (cfr. pag. 1 atto di citazione). Nel documento si legge, CP_ infatti, che “ ha corrisposto il mantenimento di € 20 giornalieri X il cane DI PROPRIETÀ DI
) IN QUANTO I FAMIGLIARI NON HANNO POTUTO PER CAUSE Persona_2 CP_3
LORO PRENDERSENE CURA” (cfr. doc. 15).
La motivazione addotta nella quietanza, se letta alla luce delle altre contestuali dichiarazioni in essa contenute, evidenzia l'esistenza di una temporanea e non definitiva indisponibilità ad accudire da CP_3 parte degli eredi che si preoccupano di corrispondere la somma concordata per il suo mantenimento.
Che l'affido di a fosse solo temporaneo è confermato anche dalla relazione inviata al CP_3 Parte_1 notaio dal legale dell'attore, nella quale afferma di essersi occupato “dietro Per_3 Parte_1 un riconoscimento di 15/20 euro al giorno” del cane tutte le volte che il SI. è stato Persona_1 ricoverato (cfr. doc. 16 parte convenuta), come emerge ulteriormente dalle quietanze di pagamento prodotte in atti che attestano i pagamenti avvenuti per il mantenimento di (cfr. doc. 18 parte CP_3 convenuta).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi è, quindi, dubbio che la volontà testamentaria del SI.
non fosse quella di riconoscere un lascito di 50.000 euro in favore del SI. cui Persona_1 Parte_1 era stata affidata solo temporaneamente. Tale conclusione non può essere confutata neanche dal CP_3 fatto che l'attore si sia autodichiarato, in data 9 giugno 2019, detentore dell'animale come riportato nella seconda pagina del doc. 16 di parte convenuta. Il documento non è, infatti, firmato dal proprietario del cane che all'epoca della registrazione era già deceduto, con conseguente inserimento pagina 7 di 9 del bene nell'asse ereditario e non è opponibile ai convenuti, in quanto successivo alla loro formale richiesta di restituzione di che risale ad appena due giorni prima (i.e. 7 giugno 2019). CP_3
Ne consegue che il cane KA, quale bene mobile, è caduto in successione.
Non è, tuttavia, possibile stabilire, in questa sede, a quale erede vada attribuita la titolarità del cane.
Parte convenuta, infatti, dopo aver rappresentato che il testamento de cuius era stato impugnato dagli altri interessati e che era stata stipulata una transazione che non ha, tuttavia, prodotto, ha chiesto di dichiarare “se ed in quanto ritenuto pertinente al presente giudizio” la proprietà del cane senza, tuttavia, formulare una vera e propria domanda riconvenzionale in tal senso.
In assenza della produzione della transazione stipulata con gli altri interessati alla successione ereditaria e di una espressa domanda riconvenzionale, l'accertamento della proprietà di risulta CP_3 precluso dall'applicazione del principio del chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., avendo i convenuti formulato una richiesta meramente eventuale e rimessa all'apprezzamento del giudice.
Per la stessa ragione, risulta preclusa anche la statuizione sulla restituzione del cane, che non è stata oggetto di una specifica richiesta da parte dei convenuti.
Va, invece, parzialmente accolta la domanda subordinata dell'attore, con le limitazioni che di seguito si diranno.
Come già esposto nella parte in fatto, l'attore ha richiesto il pagamento di almeno 50,00 euro al giorno per il mantenimento del cane a far data dal 3 marzo 2019, giorno della morte del SI. . Persona_1
Dagli atti risulta che i convenuti hanno formalmente richiesto la restituzione di a partire dal 7 CP_3 giugno 2019, con la missiva prodotta quale doc. 3 di parte attrice. Sino al 7 giugno 2019 l'attore ha diritto al pagamento dell'indennità giornaliera di mantenimento del cane da lui detenuto a seguito dell'affidamento del de cuius, in quanto, diversamente opinando, si determinerebbe un ingiustificato arricchimento dei convenuti.
L'indennità giornaliera per il mantenimento di va, quindi, riconosciuta a far data dal 16 marzo CP_3
2019 e fino al 7 giugno 2019, in quanto risulta provato in atti che il 16 marzo 2019 i convenuti hanno corrisposto all'attore l'importo di euro 530,00 per il mantenimento del cane dal 14 agosto 2018 (cfr. doc. 15 parte convenuta) e che residua un debito per il predetto periodo di euro 250,00.
La somma giornaliera da corrispondere per il mantenimento del cane va determinata in euro 20,00, in conformità a quanto stabilito tra ed il de cuius, risultante peraltro dal già richiamato Parte_1 doc. 15 di parte convenuta, e considerato che l'attore non ha provato l'esistenza di ragioni giustificative alla richiesta di tale aumento. Non coglie, infatti, nel segno l'argomentazione riportata in sede di comparsa conclusionale da parte attrice secondo cui l'importo di euro 50,00 al giorno non sarebbe stato oggetto di contestazione da parte dei convenuti. Contrariamente a quanto asserito dall'attore, questi pagina 8 di 9 ultimi hanno prodotto la quietanza di pagamento dalla quale si evince che la somma da corrispondere all'attore è pari ad euro 20,00, con ciò implicitamente contestando il nuovo importo Parte_1 richiesto.
Considerato, quindi, che i giorni per i quali il mantenimento è dovuto sono 84 (dal 16 marzo 2019 al 7 giugno 2019 incluso), l'indennità che i convenuti devono corrispondere all'attore va quantificata in euro 1.680,00 ai quali va aggiunto l'importo di euro 250,00, quale debito residuo per il periodo decorrente dal ricovero del de cuius al saldo parziale del 16 marzo 2019, risultante dalla quietanza prodotta in atti (cfr. doc. 15 parte convenuta). La somma di euro 1.930,00 va maggiorata degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla notificazione della citazione in rinnovazione (15.12.2023) al saldo.
Non va, invece, riconosciuta alcuna indennità per il mantenimento di relativamente al periodo CP_3 successivo al 7 giugno 2019, giorno in cui i convenuti hanno richiesto la sua restituzione CP_1 all'attore. La mancata restituzione configura, infatti, un fatto illecito che, in quanto tale, non consente la corresponsione di alcuna somma a titolo indennitario.
Le spese di lite vanno compensate stante la reciproca soccombenza;
infatti l'attore è risultato soccombente per quanto riguarda la domanda principale e parzialmente vittorioso con riguardo alla domanda subordinata in relazione alla quale sono risultati soccombenti i convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IL, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda subordinata dell'attore condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere in favore di la somma complessiva di euro 1.930,00 oltre Parte_1 interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 15.12.2023 al saldo;
2. rigetta la domanda di attribuzione del legato di euro 50.000 proposta in via principale da
[...]
; Parte_1
3. compensa le spese di lite tra le parti.
IL, 18 settembre 2025
La Giudice dott.ssa Antonella Cozzi
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