Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/05/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5872/2020 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in data 25.02.2025 nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca -Presidente-
Dott. Carlo Azzolini -Giudice rel. ed est.-
Dott. Vincenzo Ciliberti -Giudice- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 5872/2020 R.G. promossa con ricorso depositato in data 29.07.2020 da
, Parte_1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Edoardo Andreotti Loria e Michela Trentin, presso il cui studio ha eletto domicilio;
-ricorrente- contro
, CP_1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli Avv.ti Alfredo Zabeo e Marco Esposito, presso il cui studio ha eletto domicilio;
-convenuto- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Venezia;
in punto: separazione giudiziale;
conclusioni delle parti: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 14.11.2024; per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO
Tra le parti e è stata già emessa sentenza parziale di separazione Parte_1 CP_1 personale.
La causa passa ora al Collegio per la decisione in ordine alle seguenti questioni accessorie: addebito della separazione (richiesto da entrambi i coniugi reciprocamente); affidamento esclusivo dei tre figli minori nati dal matrimonio (richiesto in via principale dal marito convenuto a suo favore, la madre avendo richiesto l'affidamento condiviso della prole) e relativo regime di collocamento;
assegnazione della casa familiare (richiesta dalla madre ricorrente a suo favore quale genitore collocatario della prole); regime di mantenimento della prole minore;
assegno di mantenimento richiesto per sè dalla moglie -quale coniuge economicamente debole- a carico del marito.
Addebito della separazione.
Conviene esaminare in primo luogo la domanda di addebito promossa dalla ricorrente nei confronti del convenuto per violazione dell'obbligo di fedeltà e per violazione dell'obbligo di rispetto pagina1 di 7
All'esito dell'istruttoria orale e documentale, si deve ritenere che la ricorrente abbia assolto all'onere di provare il tradimento da parte del marito. Va rilevato, in effetti: che la CO era amica di famiglia della coppia di coniugi (circostanza non contestata e confermata dalla sorella della ricorrente sentita quale testimone, la quale ha riferito di aver visto il messaggio in quanto inoltratole dal proprio marito, cugino del convenuto); che dal doc. 11 di parte ricorrente si evince una corrispondenza whatsapp tra il e CO contraddistinta dallo scambio reciproco di emoticon a forma di baci di CP_1 inequivocabile tenore amoroso, oltre che di informazioni su personali spostamenti quotidiani;
che, successivamente alla scoperta del messaggio da parte della ricorrente, la CO ha divorziato dal marito (il quale ha promosso ricorso in Romania sostenendo di essere stato tradito dalla moglie, la quale aveva avviato una relazione col suo capo ovvero il che, dopo pochissimo tempo, il la CP_1 CP_1
CO hanno subito intrapreso una relazione sentimentale stabile allietata dalla nascita di un figlio.
Tali elementi, complessivamente considerati, consentono di ritenere provata la violazione del dovere di fedeltà da parte del convenuto e, dunque, l'addebitabilità della separazione, indipendentemente dalla mancata prova in ordine alle pretese violenze subìte dalla ricorrente ad opera del marito nell'agosto
2020 (in effetti, non sono emersi né certificati medici o di pronto soccorso né denunce né vi erano testimoni presenti al momento -peraltro non meglio specificato nel tempo- del fatto, la sorella della ricorrente essendosi limitata, in sede testimoniale, a riferire circostanze solamente de relato).
Per contro, la domanda di addebito della separazione promossa dal carico della è CP_1 Pt_1 infondata e non meritevole di accoglimento. La stessa condotta asseritamente determinante la crisi coniugale è stata del tutto genericamente descritta dal convenuto, il quale, essenzialmente, le ha contestato -in maniera assai generica e non circostanziata- di voler attuare un “progetto parassitario”, iniziando a caricarlo di compiti domestici, a colpevolizzarlo per ogni cosa (oltre che per il tempo dedicato ai suoi tre figli di primo letto) nonché ignorandolo e fisicamente e emotivamente oltre che denigrarlo agli occhi dei figli. Ebbene dall'istruttoria nulla è emerso in ordine a tali elementi né il convenuto ha dimostrato alcunché su tali (generici) profili di contestazione.
Affidamento della prole minore.
Dall'unione delle parti sono nati tre figli, due prima del matrimonio contratto il 15.12.2017
( nata il [...]; nata il [...]) e uno dopo il coniugio , nato il Per_1 Per_2 Per_3
15.07.2019).
Ora, mentre la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso della prole minore, il convenuto ha chiesto, sin dalla prima memoria difensiva, l'affidamento super esclusivo dei figli minori a sé. Ciò in quanto, a dire del la non sarebbe propensa alla cura dei figli e della casa, CP_1 Pt_1 preferendo dedicare il proprio tempo alla gestione del patrimonio aziendale e immobiliare e dedicarsi ai propri hobby, giungendo al punto di vedere nei figli un ostacolo alla propria libertà personale o, alternativamente, un trofeo da contendersi con il marito e uno strumento di contrattazione economica pagina2 di 7 (venendo inoltre coinvolti inopportunamente all'interno del conflitto coniugale).
Ora, la domanda del convenuto, così come la sua istanza istruttoria, deve essere senz'altro rigettata per le seguenti ragioni.
In primo luogo, in maniera del tutto contraddittoria con la sua impostazione (dalla quale dovrebbe desumersi un pregiudizio per la prole minore derivante dal rapporto con la madre), lo stesso sin dalla prima comparsa di costituzione, ha ipotizzato, quale miglior regime di collocamento CP_1 della prole minore, un collocamento paritario della prole con entrambi i genitori: regime, questo, evidentemente del tutto incompatibile con il preteso grave pregiudizio derivante alla prole minore dalla convivenza con la madre -prospettata addirittura per cinque giorni consecutivi- posto a fondamento della domanda di affido esclusivo. Tale posizione ha reso del tutto superfluo l'approfondimento istruttorio mediante CTU psicologica richiesto dal convenuto.
In secondo luogo, il non ha indicato -in maniera sufficientemente specifica, entro le CP_1 preclusioni assertive- fatti concreti rappresentativi di una scarsa adeguatezza della madre ad assumere responsabilmente il proprio ruolo genitoriale. Ed anzi, all'esito della prova orale, è emerso che a seguire i minori a scuola fosse essenzialmente la madre.
Per l'effetto, si deve concludere per l'opportunità di confermare il regime di affidamento condiviso disposto in sede di provvedimenti presidenziali.
Collocamento della prole minore.
All'esito della fase presidenziale il Presidente delegato, presumendo pari capacità dei genitori di crescere ed educare la prole nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione coniugale, ha ritenuto che la madre dovesse essere individuata quale genitore prevalentemente collocatario dei figli in ragione della tenerissima età dell'ultimo figlio nato dal matrimonio e dell'esigenza di salvaguardare la continuità del rapporto di fratellanza con i suoi fratelli più grandi, contemporaneamente individuando un ampio calendario di visita del padre con i figli: i tempi di permanenza presso il padre saranno stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, i minori resteranno con il padre: dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del martedì e del giovedì, compatibilmente con le esigenze di studio dei minori;
a settimane alterne, dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 19.30 della domenica;
dalle ore 10.00 alle ore 20.00 alternando il giorno festivo di Natale, Pasqua e Capodanno ed il giorno successivo;
per sei giorni consecutivi nel periodo di festività di fine anno che, in assenza di accordo tra i coniugi, si determina dall'1 al 6 gennaio;
nel periodo estivo, i figli minori resteranno con la madre per quindici giorni consecutivi e con il padre per altri quindici giorni consecutivi che, in mancanza di accordo dei coniugi, si determinano dal 16 al 30 luglio e dal 1 al 15 agosto, alternando annualmente i due periodi tra i genitori;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative, in deroga se di comune accordo.
Nel corso del giudizio di merito non sono mai emerse criticità rispetto a tale regime di collocamento prevalente e di calendario di visita del padre, tanto più che, nel frattempo, questi ha costituito un nuovo e stabile nucleo familiare. Lo stesso convenuto, inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha concluso in punto di collocamento in caso di accoglimento della domanda principale di affidamento esclusivo a sé dei figli (così implicitamente dimostrandosi incline a proseguire l'attuale regime), limitandosi a chiedere la conferma dell'attuale calendario di visita in caso di affidamento condiviso della prole minore. Anche la madre ha chiesto la conferma dell'attuale regime di visita, che va dunque confermato in via definitiva.
Assegnazione della casa familiare.
In ragione del collocamento prevalente della prole minore presso la residenza materna,
pagina3 di 7 dev'essere disposta in via definitiva l'assegnazione alla della casa familiare sita a Venezia Lido, Pt_1 via Sandro Gallo 183/J, la quale risulta avere un valore di circa un milione di euro (secondo quanto stabilito dal CTU, sul cui elaborato si vedrà infra).
Mantenimento della prole minore e mantenimento del coniuge “debole”.
Occorre muovere dalle richieste economiche delle parti.
La ricorrente ha concluso nei seguenti termini: “-4) fissarsi a carico del - tenuto conto CP_1 della redditività complessiva di costui - a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma complessiva di € 6.000 mensili (€ 2.000 per ciascun figlio) importo questo rivalutabile annualmente, in base alle variazioni positive degli indici ISTAT intervenuti nell'anno precedente;
-5) porsi a carico del marito l'80 % delle spese straordinarie da sostenersi per i figli (mediche non rimborsabili dal Servizio
Socio Sanitario, scolastiche, culturali e ludiche) in base al Protocollo dd. 20.09.2020 in uso al
Tribunale di Venezia;
-6) riconoscersi ex tunc a favore della - stante la indisponibilità di Pt_1 qualsivoglia reddito in capo alla attrice delle sue spettanze derivanti dalle attività societarie di cui è contitolare, ma tutte pignorate o alienate dal marito, - a titolo di concorso nel di lei mantenimento, assegno mensile di € 3.000,00, somma anche questa rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT”. Il convenuto, per contro, ha così concluso: “
3. dare atto che, nel caso concreto, difettano i requisiti di legge per prevedere un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, giacché Pt_1
oltre a essere l'unica responsabile della frattura coniugale, gode di significativa e indiscussa
[...] capacità lavorativa, patrimoniale e reddituale e, per l'effetto, respingere la richiesta di mantenimento avanzata dalla moglie, così confermando l'ordinanza provvisoria ex art. 708 c.p.c., il provvedimento della Corte d'Appello di Venezia adita ai sensi dell'art. 708 c.p.c. e i provvedimenti di Codesto Giudice Istruttore adito ai sensi dell'art. 709 c. IV c.p.c.” e in subordine “
5. disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli minori corrispondendo alla madre collocataria l'assegno perequativo non superiore a € 400,00 per ciascun figlio (€ 1.200,00 complessivi al mese)”.
A questo punto conviene approfondire la situazione economica (patrimoniale e reddituale) delle parti, tenuto conto, soprattutto, dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal GI nel corso dell'istruttoria espletata.
Occorre premettere che le parti, in pendenza di matrimonio, hanno svolto insieme attività imprenditoriale soci e amministratori di numerose società operanti con ottimo profitto nel settore alberghiero e della ristorazione sia nel centro storico di Venezia che al Lido di Venezia. La famiglia ha sempre avuto un elevato tenore di vita, potendo di disporre, oltre che di un immobile di pregio, anche di una baby sitter a tempo pieno per consentire ad entrambi i genitori di dedicarsi al lavoro per tutto il giorno.
Dopo la crisi coniugale e la conseguente volontà del marito, detentore della maggioranza delle quote societarie, di interrompere i rapporti societari -e di amministrazione delle stesse- con la coniuge, le parti hanno promosso reciprocamente numerosissimi contenziosi, di natura cautelare e di merito, dinanzi a questo Tribunale e alla Corte d'Appello al fine di regolare le rispettive posizioni societarie nelle relative compagini sostenendo entrambi spese per oltre € 120.000. La situazione è ancora molto volubile e complicata.
Ad ogni modo, per la ricostruzione dei rispettivi patrimoni, occorre muovere dalle valutazioni del CTU dott. in quanto congruamente motivate ed esenti da vizi logici. Persona_4
La situazione economica della ricorrente (classe 1983) al 2021 può essere così riassunta:
-risulta comproprietaria al 50% della casa familiare, a lei assegnata, del valore di circa un milione di pagina4 di 7 euro nonché piena proprietaria dell'immobile sito in Moldavia dove vivono i suoi genitori del valore di circa € 50.000;
-risulta socia delle società del marito la quale sviluppa un fatturato di circa 3 milioni di euro, gestisce attività alberghiere di ristorazione con valore complessivo tra 1,5 milioni di euro e 2,5 milioni di euro:
Bar Ristorante Totò, Ristorante al Cavaliere, Ristorante Dallo Zio, Albergo New Reiter, Gelateria
Spring. Il CTU ha stimato il valore delle partecipazioni societarie tra un minimo di € 621.638,97 e un massimo di € 944.654,97;
-risulta ragionevolmente facilmente impiegabile nel settore alberghiero e della ristorazione come dipendente sia in ragione della sua giovane età che, soprattutto, della notevole esperienza professionale maturata nelle società del marito con reddito mensile netto non inferiore ad € 2.000;
-nel corso del giudizio, ovvero nel 2021, ha comprato in leasing un'automobile di lusso di grossa cilindra BMW X6 con circa 250 cavalli con valore al dicembre 2021 di € 45.000 circa;
-risulta avere una posizione creditoria netta rispetto alle società di € 79.335,24, una polizza previdenziale di € 12.322,33 e un saldo di conto corrente pari ad € 13.324,94;
-complessivamente, dunque, il patrimonio della al 31.12.2021 ammontava ad € 1.580.568,98; Pt_1
-risulta tenere, indipendentemente dall'assegno economico del marito -non concesso in via provvisoria dal Tribunale-, un assai elevato tenore di vita, la stessa avendo sostenuto tra il giugno 2019 e il maggio
2021 le seguenti spese voluttuarie dopo il deposito del ricorso per separazione: € 28.391 per abbigliamento;
€ 4.291,88 per cosmetici;
€ 1.035,91 per parrucchieri;
€ 3.316 per ristoranti e bar;
€
8.849,09 per viaggi.
La situazione economica (imprenditore) del convenuto al 2021 può essere così riassunta:
-risulta comproprietario della casa familiare di cui sopra si è detto oltre che proprietario esclusivo di un altro immobile a Venezia Mestre del valore di € 123.750;
-risulta socio di maggioranza e amministratore di ben quattro società attive nel settore alberghiero e della ristorazione con utile prospettico tra € 224.784 e € 386.291 nonché con valore delle partecipazioni societarie oscillante tra € 907.682,08 e € 1.661.386,08;
-risulta avere un reddito netto mensile pari a circa € 6.620,58;
-risultava possedere in contanti in casa € 173.680 (doc. 175 di parte ricorrente) e una posizione creditoria netta rispetto alle società di € 299.785,51;
-risulta titolare di un fondo pensione pari ad € 64.166;
-risulta aver speso circa € 15.000 nel solo giugno 2019 in gioielli oltre ad un passeggino di € 3.000;
-risulta aver acquistato un nuovo immobile di sette vani presso il Lido di Venezia (doc. 225 di parte ricorrente) dove convive con la sua attuale compagna e il di loro figlio.
In tale contesto, giova evidenziare che il convenuto nel 2022 ha ceduto rami d'azienda delle sue società ad altre società con uniche socie le figlie nate dal suo precedente matrimonio ed amministrate dalla sua ex moglie per un valore complessivo di € 572.000, nettamente inferiore a quello stimato dal
CTU e, proprio per questo, non attendibile. Appare peraltro poco verosimile che le figlie di primo letto e l'ex coniuge abbiano rilevato la gestione di un albergo e due ristoranti a Venezia con la sicurezza, implicita, di poter contare sul convenuto per i diversi incombenti.
Giova altresì evidenziare che, tenuto conto dell'assenza di oneri abitativi in capo alla ricorrente, il reddito delle parti appare sovrapponibile nel 2023. Invero, quanto alla ricorrente, dalla dichiarazione dei redditi risulta un reddito lordo di € 118.048,00 e netto di € 74.763,00, mentre, quanto al convenuto, un reddito lordo di € 176.802,00 e netto di € 107.877,00.
Alla luce di tali elementi non appare particolarmente rilevante la circostanza per la quale il pagina5 di 7 reddito del 2024 di entrambi i coniugi sia stato negativo giacché entrambe le parti, alla luce della documentazione prodotta e delle indagini contabili espletate, devono ritenersi assolutamente in grado di provvedere al proprio sostentamento.
In ragione di ciò, dell'età giovane della ricorrente e della sua piena capacità lavorativa in settori specifici (assai facilmente spendibile nel mercato del lavoro veneziano) nonché dell'utilizzo esclusivo della casa familiare in comproprietà, non sussistono evidentemente i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento a favore della e a carico del Pt_1 CP_1
Per contro, sussistono i presupposti per confermare in via definitiva l'obbligo in capo a quest'ultimo di provvedere al mantenimento ordinario indiretto della prole minore disposto in sede presidenziale ovvero mediante il pagamento di un assegno pari ad € 4.500 (€ 1.500 per ciascun figlio), oltre rivalutazione Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Venezia d.d. 20.09.2019.
Sulle spese di lite.
In ragione della soccombenza reciproca e tenuto conto della prevalente soccombenza della ricorrente nell'ambito dei tre sub procedimenti di modifica dei provvedimenti provvisori ex art. 709 ult. co. c.p.c. sussistono i presupposti per disporre la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Gli oneri di CTU vanno posti in via definitiva a carico delle parti in eguale misura nel rapporto interno tra le parti, in via solidale e per l'intero nei confronti del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, II sezione civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni altra deduzione o eccezione, così provvede:
- Dichiara l'addebitabilità della separazione a carico del convenuto;
- Rigetta la domanda di addebito proposta dal convenuto a carico della ricorrente;
- Dispone l'affidamento condiviso della prole minore, con collocamento prevalente presso la residenza materna;
- Dispone che, salvo diverso accordo, i minori resteranno con il padre: dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del martedì e del giovedì, compatibilmente con le esigenze di studio dei minori;
a settimane alterne, dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 19.30 della domenica;
dalle ore 10.00 alle ore 20.00 alternando il giorno festivo di Natale, Pasqua e Capodanno ed il giorno successivo;
per sei giorni consecutivi nel periodo di festività di fine anno che, in assenza di accordo tra i coniugi, si determina dall'1 al 6 gennaio;
nel periodo estivo, i figli minori resteranno con la madre per quindici giorni consecutivi e con il padre per altri quindici giorni consecutivi che, in mancanza di accordo dei coniugi, si determinano dal 16 al 30 luglio e dal 1 al 15 agosto, alternando annualmente i due periodi tra i genitori;
i genitori possono liberamente formulare condizioni migliorative, in deroga se di comune accordo;
- Assegna la casa familiare sita in Venezia-Lido, via Sandro Gallo 183/J alla madre per ivi dimorare con la prole minore;
- Pone a carico del padre convenuto l'obbligo di corrispondere alla madre ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, la somma di € 4.500 (€ 1.500 per ciascun figlio), oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario indiretto della prole minore e oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al
Tribunale dd. 20.09.2019;
- Rigetta la domanda della moglie ricorrente di mantenimento per sé a carico del marito convenuto;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
pagina6 di 7 Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Giudice estensore
Dott. Carlo Azzolini
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
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