TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/07/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1909 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
ricorrente
contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
CP_ proponeva ricorso nei confronti di innanzi questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di € 15186,60 oltre accessori, a titolo di indennità per inidoneità temporanea alla navigazione.
CP_ si costituiva rilevando che la pretesa azionata non era dovuta essendo il ricorrente dichiarato definitivamente inidoneo alla navigazione e non temporaneamente per come previsto dalla legge 1486/1962; contestava inoltre l'importo richiesto.
Il ricorso è fondato.
Per come stabilito dalla Corte di Cassazione, con riferimento alla corresponsione della indennità di inidoneità temporanea alla navigazione prevista dalla legge n. 1486 del
1962 - per i lavoratori marittimi per i quali sia cessata la morbilità ma non sussista ancora la idoneità alla navigazione - al fine di evitare che il lavoratore, ormai guarito ma impossibilitato a riprendere servizio, resti sprovvisto di ogni mezzo economico per il periodo massimo di un anno, l'accertamento compiuto dalla Commissione medica non ha natura costitutiva del diritto, il quale deriva dall'esistenza stessa di un esito di malattia assistibile da sottoporre a tale giudizio.
Conseguentemente, mentre nel caso di dichiarazione di temporanea inidoneità il marittimo fruirà dell'indennità dalla cessazione del trattamento di malattia sino ad un anno da detta dichiarazione, nel caso di dichiarazione di idoneità al servizio e di dichiarazione di inidoneità permanente (come nella specie), ne godrà solo sino alla dichiarazione medesima, avendo diritto alla ripresa del servizio nel primo caso ed essendo impossibilitato alla ripresa nel secondo.
D'altra parte, se si ritenesse la dichiarazione di temporanea inidoneità elemento costitutivo del diritto all'indennità - determinandosi ingiustificate disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente uguali - sarebbe ravvisabile il contrasto con gli art. 3 e 38 cost. (Sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di
Pagina 2 merito che aveva riconosciuto l'indennità per il periodo intercorso tra l'esaurimento del trattamento di malattia e il giudizio della Commissione di inidoneità permanente)
(V. Cass. 17514/05)
Ed ancora (Cass 20405/09): “ la corresponsione dell'indennità di navigazione prevista per i lavoratori marittimi per inidoneità temporanea alla navigazione per i quali sia cessato lo stato di morbosità ma non sussista ancora l'idoneità alla navigazione, è
subordinata esclusivamente alla mancata riammissione all'imbarco per ragioni attinenti alle condizioni psicofisiche del marittimo, sicchè essa compete allo stesso per il periodo intercorrente fra la cessazione dello stato di malattia ed il giudizio della commissione di primo grado anche allorchè tale giudizio sia poi di permanente inidoneità, dovendosi escludere che la dichiarazione di temporanea inidoneità integri un elemento costitutivo dell'indennità in questione, determinandosi, in caso contrario, una ingiustificata disparità di trattamento contrastante con gli artt 3 e 38 Cost, tra la situazione dei marittimi impossibilitati a lavorare perché colpiti dagli esiti di una malattia che si protraggono oltre la guarigione clinica e quella, sostanzialmente uguale, dei lavoratori con una stabilizzazione della condizione di inidoneità in pendenza del giudizio della commissione medica” (Cass anche 17835/15).
Tale orientamento è altresì confermato dalla giurisprudenza di merito
Sull'importo.
Parte ricorrente ha dimostrato documentalmente che l'armatore ha correttamente inviato la denuncia delle retribuzioni, con acquisizione in data 5.4.2019: pertanto i calcoli
CP_ vanno effettuati sulla intera retribuzione e non, come affermato da sulla scorta delle dichiarazioni Uniemens;
per come peraltro stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n, 8306/95 laddove afferma che ai fini del calcolo dell'indennità va tenuta in considerazione l'intera retribuzione di fatto percepita.
Per i motivi sopra esposti il ricorso va accolto
Pagina 3 Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento della somma di €
15186,60 lordi, in favore di a titolo di indennità di inidoneità alla Parte_1
navigazione
CP_ 2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 2000,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 18.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1909 / 2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Pietro Roccasalva
ricorrente
contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Pagina 1 Motivi della decisione
CP_ proponeva ricorso nei confronti di innanzi questo Tribunale al Parte_1
fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di € 15186,60 oltre accessori, a titolo di indennità per inidoneità temporanea alla navigazione.
CP_ si costituiva rilevando che la pretesa azionata non era dovuta essendo il ricorrente dichiarato definitivamente inidoneo alla navigazione e non temporaneamente per come previsto dalla legge 1486/1962; contestava inoltre l'importo richiesto.
Il ricorso è fondato.
Per come stabilito dalla Corte di Cassazione, con riferimento alla corresponsione della indennità di inidoneità temporanea alla navigazione prevista dalla legge n. 1486 del
1962 - per i lavoratori marittimi per i quali sia cessata la morbilità ma non sussista ancora la idoneità alla navigazione - al fine di evitare che il lavoratore, ormai guarito ma impossibilitato a riprendere servizio, resti sprovvisto di ogni mezzo economico per il periodo massimo di un anno, l'accertamento compiuto dalla Commissione medica non ha natura costitutiva del diritto, il quale deriva dall'esistenza stessa di un esito di malattia assistibile da sottoporre a tale giudizio.
Conseguentemente, mentre nel caso di dichiarazione di temporanea inidoneità il marittimo fruirà dell'indennità dalla cessazione del trattamento di malattia sino ad un anno da detta dichiarazione, nel caso di dichiarazione di idoneità al servizio e di dichiarazione di inidoneità permanente (come nella specie), ne godrà solo sino alla dichiarazione medesima, avendo diritto alla ripresa del servizio nel primo caso ed essendo impossibilitato alla ripresa nel secondo.
D'altra parte, se si ritenesse la dichiarazione di temporanea inidoneità elemento costitutivo del diritto all'indennità - determinandosi ingiustificate disparità di trattamento fra situazioni sostanzialmente uguali - sarebbe ravvisabile il contrasto con gli art. 3 e 38 cost. (Sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di
Pagina 2 merito che aveva riconosciuto l'indennità per il periodo intercorso tra l'esaurimento del trattamento di malattia e il giudizio della Commissione di inidoneità permanente)
(V. Cass. 17514/05)
Ed ancora (Cass 20405/09): “ la corresponsione dell'indennità di navigazione prevista per i lavoratori marittimi per inidoneità temporanea alla navigazione per i quali sia cessato lo stato di morbosità ma non sussista ancora l'idoneità alla navigazione, è
subordinata esclusivamente alla mancata riammissione all'imbarco per ragioni attinenti alle condizioni psicofisiche del marittimo, sicchè essa compete allo stesso per il periodo intercorrente fra la cessazione dello stato di malattia ed il giudizio della commissione di primo grado anche allorchè tale giudizio sia poi di permanente inidoneità, dovendosi escludere che la dichiarazione di temporanea inidoneità integri un elemento costitutivo dell'indennità in questione, determinandosi, in caso contrario, una ingiustificata disparità di trattamento contrastante con gli artt 3 e 38 Cost, tra la situazione dei marittimi impossibilitati a lavorare perché colpiti dagli esiti di una malattia che si protraggono oltre la guarigione clinica e quella, sostanzialmente uguale, dei lavoratori con una stabilizzazione della condizione di inidoneità in pendenza del giudizio della commissione medica” (Cass anche 17835/15).
Tale orientamento è altresì confermato dalla giurisprudenza di merito
Sull'importo.
Parte ricorrente ha dimostrato documentalmente che l'armatore ha correttamente inviato la denuncia delle retribuzioni, con acquisizione in data 5.4.2019: pertanto i calcoli
CP_ vanno effettuati sulla intera retribuzione e non, come affermato da sulla scorta delle dichiarazioni Uniemens;
per come peraltro stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n, 8306/95 laddove afferma che ai fini del calcolo dell'indennità va tenuta in considerazione l'intera retribuzione di fatto percepita.
Per i motivi sopra esposti il ricorso va accolto
Pagina 3 Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
CP_ 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento della somma di €
15186,60 lordi, in favore di a titolo di indennità di inidoneità alla Parte_1
navigazione
CP_ 2) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 2000,00, oltre spese generali, iva e cpa se dovute, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Così deciso in Ragusa il 18.7.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 4