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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1195/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
IN SE CO, Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2887/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 3 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 3 GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di contestazione n. 26173 notificato il 19.9.2023, con cui è stata irrogata al contribuente la sanzione di euro 8.750,00 (a seguito di processo verbale di constatazione n. 1 del 5.8.2021) in relazione alle seguenti violazioni:
a) omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 5 del DPR 8 marzo 2002 n. 66
(Regolamento adempimenti in materia di Imposta unica);
b) omessa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 1 del DPR 8 marzo 2002 n. 66
(Regolamento adempimenti in materia di Imposta unica);
c) inottemperanza a produrre la documentazione richiesta dall'Ufficio nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 51 del DPR 633/1972 (Regolamento adempimenti in materia di Imposta unica).
Il ricorrente ha contestato la fondatezza delle violazioni di cui alle lettere b) e c), chiedendo pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 2.4.2024 all'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 6.2.2026 il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente rilevato che il contribuente ha impugnato l'atto di contestazione n. 26173, notificato il
19.9.2023, limitatamente alle sole contestazioni concernenti l'omessa denuncia di inizio attività e la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ufficio ex art. 51 DPR 633/72.
Ciò posto, quanto alla prima violazione, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1 DPR 66/2002, “i soggetti passivi dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, presentano la dichiarazione di inizio di attività, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività medesima, all'Ufficio delle entrate o, se non ancora attivato, all'Ufficio I.V.A. competente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, a tutti gli effetti del presente decreto. Detta dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contiene gli elementi di identificazione del contribuente, la data di inizio, l'oggetto e la sede dell'attività svolta, nonché il luogo o i luoghi di conservazione dei documenti e delle scritture aventi rilievo ai fini tributari.”
Alla luce di quanto sopra è evidente che il ricorrente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di inizio attività all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività di raccolta scommesse (cosa non avvenuta), a nulla rilevando, quindi, l'avvenuta presentazione della SCIA al Comune di Montalto Uffugo
(adempimento, quest'ultimo, dovuto in base ad una normativa diversa da quella dettata in tema di imposta unica sulle scommesse e per finalità differenti).
Né coglie nel segno l'assunto del ricorrente secondo cui la dichiarazione di inizio attività nel caso di specie non era dovuta in quanto il predetto avrebbe provveduto solo ad aprire una sede secondaria relativamente ad attività per la quale era stata già presentata la comunicazione all'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato. In realtà, per come emerge dalla suddetta normativa, la comunicazione in discorso deve indicare, tra l'altro,
“la sede dell'attività svolta” (onde chiaramente consentire eventuali controlli dal parte dell'ente pubblico), ragion per cui anche l'apertura di una nuova sede va comunicata all'Ufficio.
Sussiste pertanto la violazione contestata.
Parimenti destituita di fondamento è la seconda doglianza.
Dalla documentazione versata in atti risulta, da un lato, che la nota n. 19527 del 12.6.2019, con cui l'ente ha invitato il ricorrente ad esibire la documentazione necessaria ed utile ai fini della verifica fiscale, è stata trasmessa al sig. Ricorrente_1 mediante raccomandata A.R. n. 15236536409-9, accettata in data 13/06/2019 all'indirizzo di residenza dello stesso;
dall'altro, che il plico è stato consegnato il 14.6.2019 a Nominativo_1, dichiaratasi legittimata a riceverlo quale madre del destinatario.
In un siffatto comtesto, nessuna rilevanza può assumere il luogo di residenza della persona che ha ricevuto l'atto.
Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 600,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
IN SE CO, Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2887/2024 depositato il 22/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Calabria 2 - Sede TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 3 GIOCHI-LOTTERIE 2018
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 3 GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di contestazione n. 26173 notificato il 19.9.2023, con cui è stata irrogata al contribuente la sanzione di euro 8.750,00 (a seguito di processo verbale di constatazione n. 1 del 5.8.2021) in relazione alle seguenti violazioni:
a) omessa tenuta e conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 5 del DPR 8 marzo 2002 n. 66
(Regolamento adempimenti in materia di Imposta unica);
b) omessa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 1 del DPR 8 marzo 2002 n. 66
(Regolamento adempimenti in materia di Imposta unica);
c) inottemperanza a produrre la documentazione richiesta dall'Ufficio nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 51 del DPR 633/1972 (Regolamento adempimenti in materia di Imposta unica).
Il ricorrente ha contestato la fondatezza delle violazioni di cui alle lettere b) e c), chiedendo pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 2.4.2024 all'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 6.2.2026 il ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente rilevato che il contribuente ha impugnato l'atto di contestazione n. 26173, notificato il
19.9.2023, limitatamente alle sole contestazioni concernenti l'omessa denuncia di inizio attività e la mancata produzione della documentazione richiesta dall'Ufficio ex art. 51 DPR 633/72.
Ciò posto, quanto alla prima violazione, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1 DPR 66/2002, “i soggetti passivi dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, presentano la dichiarazione di inizio di attività, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività medesima, all'Ufficio delle entrate o, se non ancora attivato, all'Ufficio I.V.A. competente ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, a tutti gli effetti del presente decreto. Detta dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, contiene gli elementi di identificazione del contribuente, la data di inizio, l'oggetto e la sede dell'attività svolta, nonché il luogo o i luoghi di conservazione dei documenti e delle scritture aventi rilievo ai fini tributari.”
Alla luce di quanto sopra è evidente che il ricorrente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di inizio attività all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività di raccolta scommesse (cosa non avvenuta), a nulla rilevando, quindi, l'avvenuta presentazione della SCIA al Comune di Montalto Uffugo
(adempimento, quest'ultimo, dovuto in base ad una normativa diversa da quella dettata in tema di imposta unica sulle scommesse e per finalità differenti).
Né coglie nel segno l'assunto del ricorrente secondo cui la dichiarazione di inizio attività nel caso di specie non era dovuta in quanto il predetto avrebbe provveduto solo ad aprire una sede secondaria relativamente ad attività per la quale era stata già presentata la comunicazione all'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato. In realtà, per come emerge dalla suddetta normativa, la comunicazione in discorso deve indicare, tra l'altro,
“la sede dell'attività svolta” (onde chiaramente consentire eventuali controlli dal parte dell'ente pubblico), ragion per cui anche l'apertura di una nuova sede va comunicata all'Ufficio.
Sussiste pertanto la violazione contestata.
Parimenti destituita di fondamento è la seconda doglianza.
Dalla documentazione versata in atti risulta, da un lato, che la nota n. 19527 del 12.6.2019, con cui l'ente ha invitato il ricorrente ad esibire la documentazione necessaria ed utile ai fini della verifica fiscale, è stata trasmessa al sig. Ricorrente_1 mediante raccomandata A.R. n. 15236536409-9, accettata in data 13/06/2019 all'indirizzo di residenza dello stesso;
dall'altro, che il plico è stato consegnato il 14.6.2019 a Nominativo_1, dichiaratasi legittimata a riceverlo quale madre del destinatario.
In un siffatto comtesto, nessuna rilevanza può assumere il luogo di residenza della persona che ha ricevuto l'atto.
Il ricorso va quindi rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 600,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato.