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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 17/07/2024, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 200/2018 R.G.
promosso da
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Otello Bagalini, Stefano Bagalini
e Marco Bagalini ed elettivamente domiciliata in San Benedetto del Tronto, via P.
Togliatti n.14, presso lo studio dei medesimi
Appellante
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1 C.F._1
Rita Virgili ed elettivamente domiciliata in San Benedetto del Tronto, via Formentini
n. 80, presso lo studio della medesima Appellata
Nonché
(p.i. ), in persona del legale rappresentante sig. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rita Puglia e Nestore Controparte_3
Travaglini ed elettivamente domiciliata in Ancona, via Calatafimi n.1, presso lo studio dell'avv. Andrea Speciale
Appellata/appellante incidentale
(p.i. ) in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rita Puglia e Nestore Travaglini ed elettivamente domiciliata ad Ancona, in via Calatafimi n. 1, presso lo studio dell'avv.
Andrea Vincenzo Speciale
appellata e
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_4
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Meri Cossignani
Appellata terza chiamata
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 16 novembre 2022
Oggetto: risarcimento danni
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 602/2017 (n.rg 701062/2011), pubblicata il 29/06/2017, il
Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva la domanda avanzata da nei Controparte_1
confronti della per il risarcimento dei danni biologici subiti, Controparte_4
pari ad € 23.054,59, ritenuti imputabili alla convenuta, a seguito della caduta della gru della che era stata urtata da quella dell Parte_1 Parte_2
a circa 1,5 metri di distanza dall'attrice e dal proprio nipotino mentre stavano passeggiando. Condannava, quindi, la in solido con la società Controparte_4
chiamata in causa dalla prima perchè ritenuta responsabile Parte_1
dell'evento in questione, nonché la chiamata in manleva dalla Controparte_5
seconda, per il solo 50% in solido con la al pagamento della somma di € Parte_1
5.016,89, oltre interessi dal 2009, data dell'evento, in favore di;
Controparte_1
condannava altresì le medesime e nei medesimi termini alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, ponendo definitivamente a loro carico ed in egual misura le spese di Ctu.
Premette il Tribunale che risulta pacifico che lo scontro tra le due gru, l'una di proprietà della e l'altra della si sia Controparte_4 Parte_1
verificato come descritto dall'attrice, cagionando la caduta di una delle gru, carica di blocchi di cemento, a poca distanza dall'attrice e del di lei nipotino;
che risulta, inoltre, che il 16/01/2009, alle ore 10,30 circa, la gru della movimentata da un CP_4
operaio, con il carico sospeso, colpiva il braccio della gru della ferma ed Parte_1
inattiva, provocandone la caduta e facendola abbattere sulla pubblica via nonché sulla civile abitazione di proprietà delle signore e;
che la Parte_3 Controparte_6
convenuta ha dedotto che la macchina sollevatrice della era CP_4 Parte_1
rimasta parcheggiata con il braccio proteso sopra il cantiere della convenuta, in condizione di massima interferenza con la gru preesistente di proprietà della CP_4
che, infatti, benché la avesse organizzato il proprio cantiere Parte_1
successivamente a quello della convenuta, non aveva tenuto conto delle esigenze del cantiere preesistente, in violazione della Circolare 12/11/1984 del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale relativamente al rischio di interferenza di più gru a torre tra cantieri adiacenti.
Ciò premesso, osserva il primo giudice che, da un lato, la era onerata di Parte_1
usare diligenza nel posizionare la sua gru rispetto a quella preesistente già posizionata dalla e, dall'altro, poiché è risultato che al momento dell'urto era in CP_4 movimento solo la gru della questa, sebbene posizionata per prima, avrebbe CP_4
dovuto essere movimentata in maniera tale da tenere conto della presenza dell'altra gru;
che, pertanto, entrambi i proprietari delle gru sono responsabili del sinistro.
Ciò detto, osserva il Tribunale, con riferimento ai danni lamentati dall'attrice, che le risultanze del Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto del
16/01/2009, data dell'evento, e della consulenza tecnica d'ufficio consentono di concludere che il danno sia derivato dal trauma subito per l'evento oggetto di causa, che va liquidato in € 5.016,89, comprensivo di spese mediche, e posto a carico della e della in solido, nonché a carico della , in manleva CP_4 Parte_1 CP_5
con quest'ultima, per il solo 50% in solido con la che anche le spese di lite Parte_1
e le spese di Ctu devono essere poste nei predetti termini.
Avverso la gravata pronuncia propone appello la Parte_1
deducendo i motivi di seguito esaminati e riepilogati, per chiedere il rigetto
[...]
della domanda attrice previo accertamento e dichiarazione della responsabilità esclusiva della in ordine alla produzione dell'evento ai sensi Controparte_7
dell'art. 2050 c.c., ovvero ex art. 2051 c.c., o ancora ex art. 2043 c.c., con conseguente condanna di , in solido con la o chi di esse verrà Controparte_1 Controparte_2
ritenuta responsabile della partecipazione dell al presente Parte_1
procedimento, al pagamento delle spese di lite del doppio grado, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta direttamente dalla o indirettamente CP_2
dall'attrice nei confronti della previa riduzione delle spese Parte_1
processuali liquidate in favore dell'attrice nei limiti del DM Controparte_1
55/2004, dichiarare la chiamata in garanzia, tenuta a Controparte_8
manlevarla da ogni pretesa e spesa, anche giudiziale, e per l'effetto condannarla al pagamento di quanto eventualmente venisse condannata a pagare per sorte, interessi, rivalutazione e spese processuali, nonché al rimborso delle proprie spese di lite del doppio grado da distrarsi in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari. Con comparsa di risposta, depositata il 07/06/2018, si è costituita in giudizio la contestando le motivazioni del gravame ed interponendo appello Controparte_2
incidentale, al fine di chiedere, in via preliminare, che venga ordinato all'appellante il rinnovo della citazione nei confronti della quale proprietaria Controparte_4
della gru, parte in causa citata e costituitasi nel giudizio di primo grado (rg
701062/2011 Trib. Ascoli Piceno) e, conseguentemente, estromettere dal presente procedimento la utilizzatrice della gru;
che la gravata pronuncia Controparte_2
venga riformata nella parte in cui statuisce di rimborsare alla parte attrice le spese di lite, liquidate in complessive € 8.000,00 oltre € 206,00 per spese ed accessori di legge, disponendo la riduzione della predetta somma in € 2430,00 e, comunque, entro i limiti previsti dal DM 55/2014 e ritenuti di giustizia;
nel merito, che l'appello principale venga respinto perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria della spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata il 16/06/2020, si è costituita in giudizio
[...]
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto Controparte_1
dell'appello proposto dalla con conseguente Controparte_9
conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario per la fase specifica del procedimento di appello.
Con comparsa di risposta, depositata il 16/06/2020, si è costituita in giudizio la contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, in Controparte_5
adesione alle conclusioni dell'impresa e ritenuta la esclusiva Controparte_10
responsabilità della nell'evento lesivo verificatosi in data 16 gennaio CP_2
2009, in riforma della sentenza di primo grado: 1) In via principale, in accoglimento del primo motivo di gravame proposto dall'appellante principale, rigettare la domanda da chiunque svolta nei confronti della impresa Parte_1
con conseguente esclusione della condanna in manleva della , e con CP_8
condanna dell'attrice ovvero dell'effettivo responsabile alla restituzione delle somme da versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a € CP_8
8.469,89, oltre interessi e rivalutazioni dalla data del pagamento fino al saldo. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
2) In via subordinata, ritenuto il prevalente concorso dell'impresa nella causazione dell'evento lesivo, CP_11
condannare la impresa alle sole somme ascrivibili alla Parte_1
percentuale di responsabilità. Con condanna dell'attrice ovvero della CP_11
alla restituzione delle somme in eccedenza versate da in esecuzione della CP_8
sentenza di primo grado. Con compensazione anche parziale delle spese di giudizio:
3) In ogni caso, anche laddove confermata quanto al merito la sentenza di primo grado ovvero ridotta la partecipazione concorsuale della impresa Parte_1
nella produzione del danno, disporre la riduzione delle spese di lite liquidate in primo grado all'attrice, in applicazione dei parametri di cui al DM. con condanna dell'attrice alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza da in esecuzione CP_8
della sentenza di primo grado. Con vittoria di competenze del secondo grado di giudizio.
Con ordinanza del 21/04/2021 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con ordinanza del 16/03/2022 la Corte ha disposto il rinnovo della citazione in appello nei confronti della Controparte_4
Con comparsa di risposta, depositata il 08/11/2022, si è costituita in giudizio la contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il Controparte_4
rigetto dell'appello proposto dalla e, per l'effetto, la Parte_1
conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
16/11/2022, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata pronuncia per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cpc, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, 2051 o 2043 c.c. 1227 e 1056, anche in relazione all'art.
2697 c.c., nonché omessa motivazione ed errata valutazione delle produzioni documentali. Deduce, a tal fine, che, essendo pacifico che la gru della era Parte_1
ferma ed inattiva, che la gru della era movimentata da un dipendente della CP_4
stessa, con un carico sospeso, e che durante la movimentazione il carico sospeso ha colpito ed agganciato il braccio della gru della facendola cadere, per cui Parte_1
non è in contestazione neppure il nesso di causalità, la avrebbe dovuto CP_4
rispondere in via esclusiva per il fatto del proprio dipendente, ex art. 2049 c.c., ma anche ex art. 2050 c.c. perché l'attività di cantiere è da ritenersi pericolosa, così come pericolosa è anche l'attività di uso della sola gru a torre, per cui risponde l'esercente l'attività indipendentemente da ogni sua colpa;
che la non ha fornito la c.d. CP_4
prova liberatoria, sia negativa, ovvero di non aver commesso alcuna violazione di norme di legge, regolamentari o di comune diligenza o prudenza, sia positiva, ovvero di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili, tra cui, come indicato dal Ctu, quella di dotare la gru di un dispositivo limitatore dell'area di lavoro, come indicato nel libretto di uso e manutenzione e, continua, “per evitare la possibilità di collisione derivante dal posizionamento della gru B … era d'obbligo anche una limitazione di rotazione della gru più alta (anche se istallata precedentemente) oppure una limitazione del movimento del carrello;
che, trattandosi dunque di attività pericolosa, alla non può essere imputato nessun concorso Parte_1
perché la sua gru era ferma ed inattiva e, soprattutto, ben visibile all'operatore dell'altra gru;
che la non ha provato il caso fortuito, vale a dire il caso eccezionale ed CP_4
oggettivamente imprevedibile ed inevitabile;
che il Tribunale, senza spiegarne i motivi, ha erroneamente condiviso l'assunto della secondo la quale la CP_4 Parte_1
nel posizionare per seconda la gru, non aveva rispettato le disposizioni della circolare
12/11/84 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, mentre dal documento sottoscritto da entrambe le parti, denominato “dichiarazione per interferenza bracci gru a torre”, avente valore confessorio, risulta che erano stati adottati tutti gli accorgimenti ed erano state prese tutte le precauzioni normativamente previste. Deduce, inoltre, che la responsabilità della sussiste anche ex art. 2051 c.c., avendo la disponibilità CP_4
giuridica e materiale del cantiere e delle relative attrezzature, compresa la gru, su cui avrebbe dovuto sorvegliare al fine di impedire che la cosa in custodia cagionasse danni a terzi;
che la dedotta responsabilità non è esclusa dal caso fortuito, in quanto l'evento non è stato eccezionale e imprevedibile ma, piuttosto, evitabile se solo l'operatore avesse fatto il giro al contrario per raggiungere il luogo di scarico, senza passare quindi con il carico sospeso sopra il braccio della gru ferma. Deduce, infine, che sussiste la responsabilità della ex art. 2043 c.c., stante l'imprudenza e negligenza CP_4
dell'operatore addetto alla gru, riconducibile ex art. 2049 c.c. alla stessa ditta, responsabile anche di una condotta omissiva (mancata sorveglianza) e commissiva (es mancata formazione del dipendente), non avendo neppure dimostrato che il dipendente avesse l'autorizzazione a manovrare la gru, la capacità e la preparazione a farlo, anche in applicazione dell'art. 1176 co. II c.c. perché il soggetto operava nell'ambito di un'attività pericolosa;
che, infine, la gru della era stata posizionata il Parte_1
21/01/2008 e l'evento si è verificato un anno dopo (16/01/2009), ulteriore motivo per cui il sinistro è ascrivibile in via esclusiva all'inesperienza del suo operatore o comunque alla negligenza e imprudenza e nessuna responsabilità può essere ascritta, neppure in via concorrenziale, alla chiamata in causa la cui gru non si è Parte_1
minimamente inserita nel processo produttivo dell'evento.
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cpc in relazione al DM 55/2014. Deduce, a tal fine, che il primo giudice ha liquidato le spese in misura sproporzionata rispetto al valore della domanda, ridimensionata in € 5.016,89, e che pertanto avrebbe dovuto liquidare, in base allo scaglione di riferimento, un onorario medio complessivo di € 2430,00.
Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cpc, nonché dell'art. 1917 c.c.. Deduce, a tal fine, che, stante la chiamata in garanzia della da parte della e CP_5 Parte_1
l'intervenuta condanna di quest'ultima in solido con la al risarcimento CP_2 del danno, il primo giudice non avrebbe dovuto limitare l'obbligazione della compagnia assicuratrice al 50% in ragione del fatto che, a prescindere dalla ripartizione tra le due imprese fatta nella misura percentuale in relazione al paritario concorso di colpa, in caso di insolvenza della l'obbligazione farebbe interamente CP_2
carico alla e quindi l' dovrebbe concorrere con l'intera somma e Parte_1 CP_5
la stessa cosa per le spese processuali;
inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto condannare la , ex art. 1917 co. 3 c.c., a rimborsare alla le spese CP_5 Parte_1
di lite sostenute per resistere in giudizio alla domanda proposta nei suoi confronti.
Prima di esaminare il merito del gravame, va rilevato che Controparte_1
aveva citato dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la (p. iva Controparte_4
n. ), che si era costituita in giudizio e la prima pronuncia è stata emessa P.IVA_3
anche nei suoi confronti. La Corte, pertanto, con ordinanza del 16/03/2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_4
quantomeno ai fini processuali, quale parte del giudizio di primo grado.
Ciò detto, va subito osservato che la presente impugnazione è stata proposta dalla nei confronti della (p.i. n. ) e ciò Parte_1 Controparte_2 P.IVA_2
determina l'inammissibilità dell'appello sotto un duplice profilo: nei confronti della per tardività del gravame, in quanto proposto nei confronti Controparte_4
della che è soggetto diverso da quello convenuto e costituitosi in Controparte_2
primo grado, e nei confronti di quest'ultima società che, essendo rimasta estranea al primo grado di giudizio, non ha mai assunto la qualità di parte processuale nei confronti della quale la possa legittimamente far valere alcuna pretesa. Parte_1
Passando ad esaminare il secondo motivo del gravame, va predicata la sua parziale fondatezza e conseguente accoglimento nei termini che seguono.
Nel caso in cui il giudizio si concluda con la condanna al pagamento di una somma individuata dal giudice, nel caso specifico in € 5.016,89 oltre interessi dall'anno
2009, data dell'evento, trova applicazione il criterio in base al quale l'onorario va commisurato all'importo liquidato (cfr Cass. 2021/10984). Pertanto, tenuto conto degli interessi legali maturati sulla somma liquidata a titolo risarcitorio dalla data dell'evento fino alla data della prima pronuncia, va applicato lo scaglione di riferimento
5.200/26.000 con conseguente rideterminazione delle spese di lite del primo grado in complessivi € 4835,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria ed € 1620,00 per la fase decisoria), oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Il terzo motivo è in parte fondato e va accolto nei termini che seguono.
L'art. 1127 co 1 c.c. si applica al solo rapporto tra danneggiante e danneggiato ma non nei rapporti di rivalsa tra più danneggianti responsabili in solido, come la e Parte_1
la condannati a pagare a la somma di € 5016,89 oltre CP_4 Controparte_1
accessori, in solido tra loro. Sul versante esterno l'obbligazione solidale comporta l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalità, mentre sul versante interno agli obbligati essa si divide tra i diversi debitori e, per quanto riguarda la obbligazione risarcitoria derivante da illecito, la prestazione si divide tra i corresponsabili ai sensi dell'art. 2055 c.c. in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose (Cass. civ. n. 13180/2007). Pertanto il primo giudice, avendo ritenuto di dover divedere la responsabilità e quindi la prestazione dovuta al 50% tra i due danneggianti/debitori, ha condannato, con motivazione condivisa, la in manleva con la al pagamento del Controparte_5 Parte_1
50% della somma di € 5016,89, oltre interessi dall'anno 2009, data dell'evento, in solido con la propria assicurata.
Quanto, invece, alle spese sostenute dalla per resistere all'azione del Parte_1
danneggiato, va osservato che l'obbligazione di cui al terzo comma dell'art. 1917 c.c. sussiste indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite (Cass.
85/59) per cui le spese del giudizio, nel quale sia stato condannato l'assicurato in favore del danneggiato vittorioso, integrano la prestazione dovuta dall'assicuratore e vanno ricomprese nel massimale di polizza. Ciò detto, l deve tenere indenne la CP_5
anche delle spese di lite alle quali è stata condannata Parte_1 Quanto alla spese di lite varrà osservare che Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064). Pertanto, il parziale accoglimento della domanda attrice, anche all'esito della presente pronuncia, consente di compensare tra le parti, nella misura di 1/2, le spese di lite del doppio grado (cfr Cass. 25907/2023), liquidate come in dispositivo in base ai D.M. ratione temporis applicabili in relazione ai due giudizi (scaglione 5.200/26.000), ponendo la restante parte, quanto al primo grado, a carico di ed in Controparte_4 Parte_1
solido, nonché la in manleva con quest'ultima, per il solo Controparte_5
50% in solido con la società e, quanto al presente grado, a Controparte_9
carico di nonché la in Parte_1 Controparte_5
manleva con quest'ultima.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante in favore della e della Controparte_4 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 Controparte_4 [...]
e avverso la sentenza n. 602/2017 del CP_2 Controparte_8
Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il 29/06/2017, così provvede:
dichiara l'inammissibilità del gravame proposto nei confronti della Controparte_2
e della Controparte_4 accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata pronuncia, ridetermina in complessivi € 4835,00 le spese di lite del primo grado, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa tra l'appellante e , nella misura di 1/2, le spese di lite Controparte_1
del primo grado, come sopra rideterminate per intero, ponendo la restante parte a carico di in solido, nonché Controparte_12
la , in manleva con quest'ultima, per il solo 50% in solido Controparte_8
con la società e le spese di lite del presente grado che Controparte_9
liquida, per intero, in € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1911,00 per la fase decisionale, tutte oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico della Parte_1
nonché di in manleva con quest'ultima,
[...] Controparte_8
disponendo la distrazione delle spese di lite del presente grado in favore dell'avv. Rita
Virgili, dichiaratosi antistatario.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della ed che liquida, per ciascuna, in € 1134,00 per Controparte_4 Controparte_2
la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1911,00 per la fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge,
Condanna alla restituzione di quanto eventualmente percepito in Controparte_1
eccedenza rispetto alle statuizioni che precedono in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Dichiara la obbligata a tenere indenne la Controparte_8 [...]
di tutto quanto questa è condannata a pagare in forza dei Parte_1
capi della gravata pronuncia per sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite, come modificati/integrati dalla presente pronuncia.
Conferma nel resto la gravata pronuncia.
Ancona, così deciso li 15 novembre 2023 Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
II SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati:
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Presidente
Dott.ssa Cecilia L.C. Bellucci Consigliere
Dott.ssa Paola Boiano Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 200/2018 R.G.
promosso da
(p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Otello Bagalini, Stefano Bagalini
e Marco Bagalini ed elettivamente domiciliata in San Benedetto del Tronto, via P.
Togliatti n.14, presso lo studio dei medesimi
Appellante
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1 C.F._1
Rita Virgili ed elettivamente domiciliata in San Benedetto del Tronto, via Formentini
n. 80, presso lo studio della medesima Appellata
Nonché
(p.i. ), in persona del legale rappresentante sig. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rita Puglia e Nestore Controparte_3
Travaglini ed elettivamente domiciliata in Ancona, via Calatafimi n.1, presso lo studio dell'avv. Andrea Speciale
Appellata/appellante incidentale
(p.i. ) in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Rita Puglia e Nestore Travaglini ed elettivamente domiciliata ad Ancona, in via Calatafimi n. 1, presso lo studio dell'avv.
Andrea Vincenzo Speciale
appellata e
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_5 P.IVA_4
p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Meri Cossignani
Appellata terza chiamata
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 16 novembre 2022
Oggetto: risarcimento danni
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 602/2017 (n.rg 701062/2011), pubblicata il 29/06/2017, il
Tribunale di Ascoli Piceno accoglieva la domanda avanzata da nei Controparte_1
confronti della per il risarcimento dei danni biologici subiti, Controparte_4
pari ad € 23.054,59, ritenuti imputabili alla convenuta, a seguito della caduta della gru della che era stata urtata da quella dell Parte_1 Parte_2
a circa 1,5 metri di distanza dall'attrice e dal proprio nipotino mentre stavano passeggiando. Condannava, quindi, la in solido con la società Controparte_4
chiamata in causa dalla prima perchè ritenuta responsabile Parte_1
dell'evento in questione, nonché la chiamata in manleva dalla Controparte_5
seconda, per il solo 50% in solido con la al pagamento della somma di € Parte_1
5.016,89, oltre interessi dal 2009, data dell'evento, in favore di;
Controparte_1
condannava altresì le medesime e nei medesimi termini alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, ponendo definitivamente a loro carico ed in egual misura le spese di Ctu.
Premette il Tribunale che risulta pacifico che lo scontro tra le due gru, l'una di proprietà della e l'altra della si sia Controparte_4 Parte_1
verificato come descritto dall'attrice, cagionando la caduta di una delle gru, carica di blocchi di cemento, a poca distanza dall'attrice e del di lei nipotino;
che risulta, inoltre, che il 16/01/2009, alle ore 10,30 circa, la gru della movimentata da un CP_4
operaio, con il carico sospeso, colpiva il braccio della gru della ferma ed Parte_1
inattiva, provocandone la caduta e facendola abbattere sulla pubblica via nonché sulla civile abitazione di proprietà delle signore e;
che la Parte_3 Controparte_6
convenuta ha dedotto che la macchina sollevatrice della era CP_4 Parte_1
rimasta parcheggiata con il braccio proteso sopra il cantiere della convenuta, in condizione di massima interferenza con la gru preesistente di proprietà della CP_4
che, infatti, benché la avesse organizzato il proprio cantiere Parte_1
successivamente a quello della convenuta, non aveva tenuto conto delle esigenze del cantiere preesistente, in violazione della Circolare 12/11/1984 del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale relativamente al rischio di interferenza di più gru a torre tra cantieri adiacenti.
Ciò premesso, osserva il primo giudice che, da un lato, la era onerata di Parte_1
usare diligenza nel posizionare la sua gru rispetto a quella preesistente già posizionata dalla e, dall'altro, poiché è risultato che al momento dell'urto era in CP_4 movimento solo la gru della questa, sebbene posizionata per prima, avrebbe CP_4
dovuto essere movimentata in maniera tale da tenere conto della presenza dell'altra gru;
che, pertanto, entrambi i proprietari delle gru sono responsabili del sinistro.
Ciò detto, osserva il Tribunale, con riferimento ai danni lamentati dall'attrice, che le risultanze del Pronto Soccorso dell'Ospedale di San Benedetto del Tronto del
16/01/2009, data dell'evento, e della consulenza tecnica d'ufficio consentono di concludere che il danno sia derivato dal trauma subito per l'evento oggetto di causa, che va liquidato in € 5.016,89, comprensivo di spese mediche, e posto a carico della e della in solido, nonché a carico della , in manleva CP_4 Parte_1 CP_5
con quest'ultima, per il solo 50% in solido con la che anche le spese di lite Parte_1
e le spese di Ctu devono essere poste nei predetti termini.
Avverso la gravata pronuncia propone appello la Parte_1
deducendo i motivi di seguito esaminati e riepilogati, per chiedere il rigetto
[...]
della domanda attrice previo accertamento e dichiarazione della responsabilità esclusiva della in ordine alla produzione dell'evento ai sensi Controparte_7
dell'art. 2050 c.c., ovvero ex art. 2051 c.c., o ancora ex art. 2043 c.c., con conseguente condanna di , in solido con la o chi di esse verrà Controparte_1 Controparte_2
ritenuta responsabile della partecipazione dell al presente Parte_1
procedimento, al pagamento delle spese di lite del doppio grado, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale della domanda proposta direttamente dalla o indirettamente CP_2
dall'attrice nei confronti della previa riduzione delle spese Parte_1
processuali liquidate in favore dell'attrice nei limiti del DM Controparte_1
55/2004, dichiarare la chiamata in garanzia, tenuta a Controparte_8
manlevarla da ogni pretesa e spesa, anche giudiziale, e per l'effetto condannarla al pagamento di quanto eventualmente venisse condannata a pagare per sorte, interessi, rivalutazione e spese processuali, nonché al rimborso delle proprie spese di lite del doppio grado da distrarsi in favore dei suoi procuratori dichiaratisi antistatari. Con comparsa di risposta, depositata il 07/06/2018, si è costituita in giudizio la contestando le motivazioni del gravame ed interponendo appello Controparte_2
incidentale, al fine di chiedere, in via preliminare, che venga ordinato all'appellante il rinnovo della citazione nei confronti della quale proprietaria Controparte_4
della gru, parte in causa citata e costituitasi nel giudizio di primo grado (rg
701062/2011 Trib. Ascoli Piceno) e, conseguentemente, estromettere dal presente procedimento la utilizzatrice della gru;
che la gravata pronuncia Controparte_2
venga riformata nella parte in cui statuisce di rimborsare alla parte attrice le spese di lite, liquidate in complessive € 8.000,00 oltre € 206,00 per spese ed accessori di legge, disponendo la riduzione della predetta somma in € 2430,00 e, comunque, entro i limiti previsti dal DM 55/2014 e ritenuti di giustizia;
nel merito, che l'appello principale venga respinto perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria della spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata il 16/06/2020, si è costituita in giudizio
[...]
, contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il rigetto Controparte_1
dell'appello proposto dalla con conseguente Controparte_9
conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario per la fase specifica del procedimento di appello.
Con comparsa di risposta, depositata il 16/06/2020, si è costituita in giudizio la contestando le motivazioni del gravame, per chiedere, in Controparte_5
adesione alle conclusioni dell'impresa e ritenuta la esclusiva Controparte_10
responsabilità della nell'evento lesivo verificatosi in data 16 gennaio CP_2
2009, in riforma della sentenza di primo grado: 1) In via principale, in accoglimento del primo motivo di gravame proposto dall'appellante principale, rigettare la domanda da chiunque svolta nei confronti della impresa Parte_1
con conseguente esclusione della condanna in manleva della , e con CP_8
condanna dell'attrice ovvero dell'effettivo responsabile alla restituzione delle somme da versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a € CP_8
8.469,89, oltre interessi e rivalutazioni dalla data del pagamento fino al saldo. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
2) In via subordinata, ritenuto il prevalente concorso dell'impresa nella causazione dell'evento lesivo, CP_11
condannare la impresa alle sole somme ascrivibili alla Parte_1
percentuale di responsabilità. Con condanna dell'attrice ovvero della CP_11
alla restituzione delle somme in eccedenza versate da in esecuzione della CP_8
sentenza di primo grado. Con compensazione anche parziale delle spese di giudizio:
3) In ogni caso, anche laddove confermata quanto al merito la sentenza di primo grado ovvero ridotta la partecipazione concorsuale della impresa Parte_1
nella produzione del danno, disporre la riduzione delle spese di lite liquidate in primo grado all'attrice, in applicazione dei parametri di cui al DM. con condanna dell'attrice alla restituzione delle somme ricevute in eccedenza da in esecuzione CP_8
della sentenza di primo grado. Con vittoria di competenze del secondo grado di giudizio.
Con ordinanza del 21/04/2021 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
Con ordinanza del 16/03/2022 la Corte ha disposto il rinnovo della citazione in appello nei confronti della Controparte_4
Con comparsa di risposta, depositata il 08/11/2022, si è costituita in giudizio la contestando le motivazioni del gravame, per chiedere il Controparte_4
rigetto dell'appello proposto dalla e, per l'effetto, la Parte_1
conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del
16/11/2022, all'esito della quale la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la gravata pronuncia per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cpc, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2050, 2051 o 2043 c.c. 1227 e 1056, anche in relazione all'art.
2697 c.c., nonché omessa motivazione ed errata valutazione delle produzioni documentali. Deduce, a tal fine, che, essendo pacifico che la gru della era Parte_1
ferma ed inattiva, che la gru della era movimentata da un dipendente della CP_4
stessa, con un carico sospeso, e che durante la movimentazione il carico sospeso ha colpito ed agganciato il braccio della gru della facendola cadere, per cui Parte_1
non è in contestazione neppure il nesso di causalità, la avrebbe dovuto CP_4
rispondere in via esclusiva per il fatto del proprio dipendente, ex art. 2049 c.c., ma anche ex art. 2050 c.c. perché l'attività di cantiere è da ritenersi pericolosa, così come pericolosa è anche l'attività di uso della sola gru a torre, per cui risponde l'esercente l'attività indipendentemente da ogni sua colpa;
che la non ha fornito la c.d. CP_4
prova liberatoria, sia negativa, ovvero di non aver commesso alcuna violazione di norme di legge, regolamentari o di comune diligenza o prudenza, sia positiva, ovvero di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso, compreso il rispetto delle più avanzate tecniche note ed anche solo astrattamente possibili, tra cui, come indicato dal Ctu, quella di dotare la gru di un dispositivo limitatore dell'area di lavoro, come indicato nel libretto di uso e manutenzione e, continua, “per evitare la possibilità di collisione derivante dal posizionamento della gru B … era d'obbligo anche una limitazione di rotazione della gru più alta (anche se istallata precedentemente) oppure una limitazione del movimento del carrello;
che, trattandosi dunque di attività pericolosa, alla non può essere imputato nessun concorso Parte_1
perché la sua gru era ferma ed inattiva e, soprattutto, ben visibile all'operatore dell'altra gru;
che la non ha provato il caso fortuito, vale a dire il caso eccezionale ed CP_4
oggettivamente imprevedibile ed inevitabile;
che il Tribunale, senza spiegarne i motivi, ha erroneamente condiviso l'assunto della secondo la quale la CP_4 Parte_1
nel posizionare per seconda la gru, non aveva rispettato le disposizioni della circolare
12/11/84 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, mentre dal documento sottoscritto da entrambe le parti, denominato “dichiarazione per interferenza bracci gru a torre”, avente valore confessorio, risulta che erano stati adottati tutti gli accorgimenti ed erano state prese tutte le precauzioni normativamente previste. Deduce, inoltre, che la responsabilità della sussiste anche ex art. 2051 c.c., avendo la disponibilità CP_4
giuridica e materiale del cantiere e delle relative attrezzature, compresa la gru, su cui avrebbe dovuto sorvegliare al fine di impedire che la cosa in custodia cagionasse danni a terzi;
che la dedotta responsabilità non è esclusa dal caso fortuito, in quanto l'evento non è stato eccezionale e imprevedibile ma, piuttosto, evitabile se solo l'operatore avesse fatto il giro al contrario per raggiungere il luogo di scarico, senza passare quindi con il carico sospeso sopra il braccio della gru ferma. Deduce, infine, che sussiste la responsabilità della ex art. 2043 c.c., stante l'imprudenza e negligenza CP_4
dell'operatore addetto alla gru, riconducibile ex art. 2049 c.c. alla stessa ditta, responsabile anche di una condotta omissiva (mancata sorveglianza) e commissiva (es mancata formazione del dipendente), non avendo neppure dimostrato che il dipendente avesse l'autorizzazione a manovrare la gru, la capacità e la preparazione a farlo, anche in applicazione dell'art. 1176 co. II c.c. perché il soggetto operava nell'ambito di un'attività pericolosa;
che, infine, la gru della era stata posizionata il Parte_1
21/01/2008 e l'evento si è verificato un anno dopo (16/01/2009), ulteriore motivo per cui il sinistro è ascrivibile in via esclusiva all'inesperienza del suo operatore o comunque alla negligenza e imprudenza e nessuna responsabilità può essere ascritta, neppure in via concorrenziale, alla chiamata in causa la cui gru non si è Parte_1
minimamente inserita nel processo produttivo dell'evento.
Con il secondo motivo censura la gravata pronuncia per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cpc in relazione al DM 55/2014. Deduce, a tal fine, che il primo giudice ha liquidato le spese in misura sproporzionata rispetto al valore della domanda, ridimensionata in € 5.016,89, e che pertanto avrebbe dovuto liquidare, in base allo scaglione di riferimento, un onorario medio complessivo di € 2430,00.
Con il terzo motivo censura la gravata pronuncia per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cpc, nonché dell'art. 1917 c.c.. Deduce, a tal fine, che, stante la chiamata in garanzia della da parte della e CP_5 Parte_1
l'intervenuta condanna di quest'ultima in solido con la al risarcimento CP_2 del danno, il primo giudice non avrebbe dovuto limitare l'obbligazione della compagnia assicuratrice al 50% in ragione del fatto che, a prescindere dalla ripartizione tra le due imprese fatta nella misura percentuale in relazione al paritario concorso di colpa, in caso di insolvenza della l'obbligazione farebbe interamente CP_2
carico alla e quindi l' dovrebbe concorrere con l'intera somma e Parte_1 CP_5
la stessa cosa per le spese processuali;
inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto condannare la , ex art. 1917 co. 3 c.c., a rimborsare alla le spese CP_5 Parte_1
di lite sostenute per resistere in giudizio alla domanda proposta nei suoi confronti.
Prima di esaminare il merito del gravame, va rilevato che Controparte_1
aveva citato dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno la (p. iva Controparte_4
n. ), che si era costituita in giudizio e la prima pronuncia è stata emessa P.IVA_3
anche nei suoi confronti. La Corte, pertanto, con ordinanza del 16/03/2022, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_4
quantomeno ai fini processuali, quale parte del giudizio di primo grado.
Ciò detto, va subito osservato che la presente impugnazione è stata proposta dalla nei confronti della (p.i. n. ) e ciò Parte_1 Controparte_2 P.IVA_2
determina l'inammissibilità dell'appello sotto un duplice profilo: nei confronti della per tardività del gravame, in quanto proposto nei confronti Controparte_4
della che è soggetto diverso da quello convenuto e costituitosi in Controparte_2
primo grado, e nei confronti di quest'ultima società che, essendo rimasta estranea al primo grado di giudizio, non ha mai assunto la qualità di parte processuale nei confronti della quale la possa legittimamente far valere alcuna pretesa. Parte_1
Passando ad esaminare il secondo motivo del gravame, va predicata la sua parziale fondatezza e conseguente accoglimento nei termini che seguono.
Nel caso in cui il giudizio si concluda con la condanna al pagamento di una somma individuata dal giudice, nel caso specifico in € 5.016,89 oltre interessi dall'anno
2009, data dell'evento, trova applicazione il criterio in base al quale l'onorario va commisurato all'importo liquidato (cfr Cass. 2021/10984). Pertanto, tenuto conto degli interessi legali maturati sulla somma liquidata a titolo risarcitorio dalla data dell'evento fino alla data della prima pronuncia, va applicato lo scaglione di riferimento
5.200/26.000 con conseguente rideterminazione delle spese di lite del primo grado in complessivi € 4835,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria ed € 1620,00 per la fase decisoria), oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Il terzo motivo è in parte fondato e va accolto nei termini che seguono.
L'art. 1127 co 1 c.c. si applica al solo rapporto tra danneggiante e danneggiato ma non nei rapporti di rivalsa tra più danneggianti responsabili in solido, come la e Parte_1
la condannati a pagare a la somma di € 5016,89 oltre CP_4 Controparte_1
accessori, in solido tra loro. Sul versante esterno l'obbligazione solidale comporta l'obbligo di eseguire la prestazione dovuta nella sua totalità, mentre sul versante interno agli obbligati essa si divide tra i diversi debitori e, per quanto riguarda la obbligazione risarcitoria derivante da illecito, la prestazione si divide tra i corresponsabili ai sensi dell'art. 2055 c.c. in proporzione alla gravità delle colpe e all'entità delle conseguenze dannose (Cass. civ. n. 13180/2007). Pertanto il primo giudice, avendo ritenuto di dover divedere la responsabilità e quindi la prestazione dovuta al 50% tra i due danneggianti/debitori, ha condannato, con motivazione condivisa, la in manleva con la al pagamento del Controparte_5 Parte_1
50% della somma di € 5016,89, oltre interessi dall'anno 2009, data dell'evento, in solido con la propria assicurata.
Quanto, invece, alle spese sostenute dalla per resistere all'azione del Parte_1
danneggiato, va osservato che l'obbligazione di cui al terzo comma dell'art. 1917 c.c. sussiste indipendentemente dalla stipulazione di un patto di gestione della lite (Cass.
85/59) per cui le spese del giudizio, nel quale sia stato condannato l'assicurato in favore del danneggiato vittorioso, integrano la prestazione dovuta dall'assicuratore e vanno ricomprese nel massimale di polizza. Ciò detto, l deve tenere indenne la CP_5
anche delle spese di lite alle quali è stata condannata Parte_1 Quanto alla spese di lite varrà osservare che Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione (Cass. Sez. 3, 12.04.2018 n. 9064). Pertanto, il parziale accoglimento della domanda attrice, anche all'esito della presente pronuncia, consente di compensare tra le parti, nella misura di 1/2, le spese di lite del doppio grado (cfr Cass. 25907/2023), liquidate come in dispositivo in base ai D.M. ratione temporis applicabili in relazione ai due giudizi (scaglione 5.200/26.000), ponendo la restante parte, quanto al primo grado, a carico di ed in Controparte_4 Parte_1
solido, nonché la in manleva con quest'ultima, per il solo Controparte_5
50% in solido con la società e, quanto al presente grado, a Controparte_9
carico di nonché la in Parte_1 Controparte_5
manleva con quest'ultima.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante in favore della e della Controparte_4 Controparte_2
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_1 Controparte_4 [...]
e avverso la sentenza n. 602/2017 del CP_2 Controparte_8
Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata il 29/06/2017, così provvede:
dichiara l'inammissibilità del gravame proposto nei confronti della Controparte_2
e della Controparte_4 accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata pronuncia, ridetermina in complessivi € 4835,00 le spese di lite del primo grado, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa tra l'appellante e , nella misura di 1/2, le spese di lite Controparte_1
del primo grado, come sopra rideterminate per intero, ponendo la restante parte a carico di in solido, nonché Controparte_12
la , in manleva con quest'ultima, per il solo 50% in solido Controparte_8
con la società e le spese di lite del presente grado che Controparte_9
liquida, per intero, in € 1134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1911,00 per la fase decisionale, tutte oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, ponendo la restante parte a carico della Parte_1
nonché di in manleva con quest'ultima,
[...] Controparte_8
disponendo la distrazione delle spese di lite del presente grado in favore dell'avv. Rita
Virgili, dichiaratosi antistatario.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della ed che liquida, per ciascuna, in € 1134,00 per Controparte_4 Controparte_2
la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1911,00 per la fase decisionale, oltre il 15% per rimborso spese generali, iva e cpa come per legge,
Condanna alla restituzione di quanto eventualmente percepito in Controparte_1
eccedenza rispetto alle statuizioni che precedono in virtù della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Dichiara la obbligata a tenere indenne la Controparte_8 [...]
di tutto quanto questa è condannata a pagare in forza dei Parte_1
capi della gravata pronuncia per sorte capitale, interessi, rivalutazione e spese di lite, come modificati/integrati dalla presente pronuncia.
Conferma nel resto la gravata pronuncia.
Ancona, così deciso li 15 novembre 2023 Il Consigliere ausiliario est.
Dott.ssa Paola Boiano
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli