Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/05/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione III Civile – Ufficio regolazione crisi e insolvenza
Il Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione III Civile – Ufficio Regolazione crisi e insolvenza, composto dai magistrati
Dott.ssa Teresa Giardino Presidente est.
Dott.ssa Stefania Monaldi Giudice
Dott.ssa Sara Fioroni Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 59/2025 r.g. per l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo ex art. 287 CCII promosso in proprio dalle società
P.I. n. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , con sede legale in Via delle Robinie Parte_2
s.n.c., zona industriale;
P.I. n. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante , con sede legale in Via delle Robinie 12, Parte_2
zona industriale;
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo ex art. 287 CCII depositato in proprio dalle società e Parte_1
1
ed entrambe con sede in Bastia Umbra, Via delle Robinie;
Parte_2
esaminati gli atti ed i documenti allegati;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuto che
, nell'ipotesi di richiesta di apertura di liquidazione giudiziale in proprio, non sia indispensabile la convocazione del debitore -ciò che esclude la necessità dell'adozione di misure cautelari nelle more, peraltro inammissibilmente richieste in forma generica-; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che tutte le società istanti, partecipanti del medesimo gruppo, hanno sede nel circondario di questo
Ufficio;
considerato che
tutte le società sono soggette alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII, posto che ogni società supera le soglie dimensioni di cui all'art. 2 CCII, presentando ciascuna un attivo patrimoniale di gran lunga superiore a limite di € 300.000,00 (da circa € 770 mila di a circa € 6 milioni di;
Controparte_1 Parte_1
ritenuto che ciascuna società del gruppo versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalla presenza di debiti insoddisfatti per importi rilevanti nei confronti di lavoratori, fornitori, istituti previdenziali e ceto bancario;
dalla presenza di diffide di pagamento e decreti ingiuntivi;
dalle ammissioni delle debitrici, che hanno confermato di non essere in grado di fronteggiare con regolarità l'adempimento delle proprie obbligazioni;
ritenuto che
siano configurabili gli estremi per una liquidazione di gruppo ai sensi dell'art. 287 CCII, tenuto conto dei reciproci collegamenti di natura economica e produttiva, della composizione dei patrimoni delle imprese e pag. 2 di 6 della presenza del medesimo amministratore, oltre che della unicità della sede legale;
ritenuta l'opportunità di una liquidazione giudiziale unitaria, essendo auspicabile il coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori, alla luce della presenza di tutti i beni strumentali e della merce di proprietà CP_1
presso l'immobile di e della possibilità di ottimizzare il valore di Pt_1
vendita attraverso esperimenti unitari, anche nell'ottica della vendita di una unica azienda piuttosto che attraverso una vendita atomistica;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili, per ciascuna impresa, supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di gruppo;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di gruppo ex art. 287 CCII nei confronti delle società
P.I. n. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante , con sede legale in Via delle Robinie Parte_2
s.n.c., zona industriale;
P.I. n. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante , con sede legale in Via delle Robinie 12, Parte_2
zona industriale;
nomina
pag. 3 di 6 la dott.ssa Teresa Giardino Giudice Delegato per la procedura;
nomina
Curatori il dott. e l'Avv. Fabio Dominici, che alla luce Persona_1
dell'organizzazione dei rispettivi studi e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risultano allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
i Curatori, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante delle società sottoposte a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie
- in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma pag. 4 di 6 dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti delle singole società, nonché l'elenco dei creditori di ciascuna corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 15/10/2025 ad ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso delle società sottoposte a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata dei curatori e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio dei
Curatori, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dai
Curatori, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
pag. 5 di 6 segnala ai Curatori che devono tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso delle debitrici;
dispone che la presente sentenza venga notificata telematicamente al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata ai Curatori ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 12.5.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Teresa Giardino
pag. 6 di 6