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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/09/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4771/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
01/08/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BOSA MATTEO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BOSA MATTEO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 12.9.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a TE NE Parte_1
(TV) il 23/10/1988) e (n. a TE NE (TV) il 30/12/1986), Parte_2
matrimonio contratto il 21/06/2014 e iscritto al n. 20, Parte I, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TE NE alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
2) La casa famigliare sita in via Pasubio 1/A, Castello di Godego, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà Parte_2
abitata dallo stesso affinché vi trascorra con i figli il periodo di sua competenza
3) La sig.ra trascorrerà il periodo di propria competenza con i figli nella nuova abitazione in cui si è trasferita. Pt_1
4) I due figli e verranno affidati in via condivisa ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, secondo un regime di mantenimento diretto e paritario, trascorrendo uguale periodo con entrambi i
2 genitori, in quanto:
a) Ciascun genitore terrà con sé entrambi i figli, presso la propria abitazione di residenza, 7 giorni consecutivi su 14, comprensivi di pernotto, dal lunedì all'uscita di scuola fino al lunedì successivo, quando riaccompagneranno a scuola i figli, alternandosi così tutte le settimane dell'anno;
b) Durante la settimana di rispettiva competenza e collocazione, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli;
c) L'altro genitore avrà sempre ampia facoltà di vedere ed eventualmente tenere con sé i figli alcune ore del giorno, previa intesa tra le parti e secondo le rispettive necessità.
5) Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé i figli:
a) Metà delle vacanze natalizie, continuando a rispettare il calendario secondo l'alternanza settimanale, con la sola precisazione che i figli trascorreranno il 24 Dicembre di ogni anno con il padre, fino al mattino del 25 Dicembre, mentre il
25 Dicembre di ogni anno staranno con la madre. Le rimanenti vacanze natalizie seguiranno il calendario secondo spettanza di anno in anno.
b) Le vacanze pasquali seguiranno il normale calendario, secondo l'alternanza delle settimane.
c) Due settimane anche consecutive, durante le vacanze estive. Tale periodo andrà comunicato preferibilmente all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
d) I “ponti” intesi come giornate di sospensione scolastica tra una festività (ad es. 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 8 dicembre, S. Patrono) ed il weekend o viceversa seguiranno il calendario normale, secondo l'alternanza delle settimane.
6) i coniugi sono economicamente autosufficienti per cui nessun mantenimento è previsto a favore di uno ed a carico dell'altro
7) in ragione del regime di affidamento e mantenimento diretto paritario concordato, nessun contributo al mantenimento ordinario sarà reciprocamente dovuto tra i genitori, provvedendo ciascun genitore al mantenimento ordinario diretto per la settimana in cui i figli saranno collocati presso di lui.
8) tutte le spese straordinarie per i figli (scolastiche, sanitarie non mutuabili, sportive, ludico ricreative, di viaggio, e comunque tutte quelle indicate nel protocollo in uso al Tribunale di Treviso) saranno divise di volta in volta al 50% tra i coniugi e dovranno essere preventivamente concordate ove di importo superiore ad euro 100, salvo il caso di spese necessarie ed urgenti
3 che il genitore collocatario della minore potrà sostenere senza autorizzazione dell'altro, anche se superiori ad euro 100. A tali spese i coniugi faranno prioritariamente fronte con le riserve del conto corrente cointestato ove faranno confluire i rispettivi assegni unici.
9) L'assegno unico spetterà al 50%. Le detrazioni spetteranno al 50%.
10) Spese di procedura compensate fra le parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/09/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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