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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.34335 /2023 R.G.A.C.
TRA
¿ AVCPP Parte_1 elettivamente domiciliato in RO,viale G Mazzini 145 presso lo studio dell'Avv. SANTORO FABIO che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E
, AGENTE DELLA Controparte_1
RISCOSSIONE ¿ PROV. CP_2 elettivamente domiciliato in Viale Michele de Pietro, 17 Lecce
presso lo studio dell'Avv. ALFIERI ALBERTO che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
CP_3 elettivamente domiciliato in RO,viale C. Beccaria 29 presso lo studio dell'Avv. Attanasio che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo all'esito dell'udienza del 12/12/2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 31.10.2023 l'
[...] esponeva che in Parte_2 data 17.10.2023 le veniva notificata l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90339683 76 000, per €. 212.340,09 e lamentava l'illegittimità dell'atto in quanto fondato su dye avvisi di addebito che non erano mai stati notificati.
Concludeva chiedendo nel merito:
“• accertare e dichiarare la nullità o annullare e/o invalidità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 90339683 76 000 opposta, quantomeno con riferimento al debito di € 321,04 + € 68.326,71, pari ad € 62.647,75;
• accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione della pretesa dell e della sua Agenzia di RD - RO delle somme CP_3 indicate dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 90339683 76 000 opposta e riferita agli asseriti atti presupposti dell' e sede di CP_3 CP_3
RO RD (“Avviso di addebito n. 3972018000006286000, notificato il 26/10/2021”, nonché “Avviso di addebito n. 39720180000936280000”, notificato il 10/04/2018”) e conseguente non debenza di interessi legali e rivalutazione monetaria, somme aggiuntive, spese di notifica e sanzioni ed accessori;
• accertare e dichiarare che in ogni caso l non ha il diritto di CP_4 procedere ad esecuzione forzata contro l;
Parte_2
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare il quantum della relativa pretesa creditoria.”
Si costituiva eccependo, in Controparte_5 primo luogo, la propria carenza di legittimazione passiva.
Quanto all'eccepita prescrizione, richiamava la normativa emergenziale.
Concludeva chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva . Si costituiva l' sostenendo che gli avvisi di addebito erano stati CP_3 ritualmente notificati.
Concludeva chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, trovare accoglimento nella misura e per le ragioni che di seguito si espongono.
La parte ricorrente sostiene l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 90339683 76 000 quantomeno con riferimento al debito di € 321,04 + € 68.326,71, pari ad € 62.647,75.
Si osserva che il debito di € 312,04 è riconducibile all'avviso di addebito n. 397 2018 000006286 000 che risulta essere stato notificato in data 26.10.2021. Le pretese contenute in tale atto riguardano in periodo 1/2016 e, pertanto, le stesse non possono ritenersi prescritte.
La domanda sul punto va , quindi, respinta.
Per quanto invece attiene alle pretese di cui all'avviso di addebito n. 397 2018 0000936280 000 si osserva che lo stesso riguarda pretese relative agli anni 2012 e 2013 e non risultano essere stati posti atti interruttivi della prescrizione, né che l'atto sia stato notificato.
Il documento depositato nel corso del giudizio non è quello richiesto in quanto non riferibile all'avviso di addebito in questione.
Il ricorso sul punto deve, pertanto, trovare accoglimento.
Conseguentemente, deve dichiararsi che la parte ricorrente non è tenuta al pagamento della somma di € 68.326,71.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' CP_3
P.Q.M.
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che la parte ricorrente non è tenuta al pagamento della somma di € € 68.326,71 richiesta con l'opposta intimazione di pagamento.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_3 ricorrente, liquidate in complessivi € 3.000.
Compensa nel resto le spese di lite.
IL GIUDICE Mariapia Magaldi