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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/05/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 12548/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede in Roma (RM) -via Sicilia 50-, non in proprio ma quale procuratore di:
[...]
1)
(C.F. ) , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , C.F. ) , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) (C.F. ) C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(C.F. )
[...] C.F._7 elettivamente domiciliato in Milano (MI) -Piazza Velasca 8- presso lo studio dell'avv. Federico
Comba(C.F. ) del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende in forza della C.F._8 procura speciale in atto (doc. 1 a doc. 8) e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo
PEC: Email_1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA e Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 13 20122 MILANO presso il difensore avv.
ZEROLI ANDREA
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atti, pagina 1 di 8 in riforma della impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano,
CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO MOTIVO DI APPELLO:
In relazione alla posizione , previo rigetto dell'appello incidentale Parte_5 promosso da siccome infondato, in ragione della totale soccombenza, Controparte_3 condannare al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo Controparte_3 grado;
in subordine, in ragione della parziale soccombenza, condannare al Controparte_3 pagamento parziale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_3 relazione alla posizione , in ragione della totale soccombenza, condannare Parte_1
al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in Controparte_3 subordine, in ragione della parziale soccombenza, condannare al pagamento Controparte_3 parziale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare CP_3
al pagamento delle spese del presente giudizio
[...]
In relazione alla posizione , in ragione della totale soccombenza, condannare Parte_2 [...]
al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in subordine, in CP_3 ragione della parziale soccombenza, condannare al pagamento parziale delle Controparte_3 spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare al Controparte_3 pagamento delle spese del presente giudizio
In relazione alla posizione in ragione della totale soccombenza, condannare Parte_3
al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in Controparte_3 subordine, in ragione della parziale soccombenza, condannare al pagamento Controparte_3 parziale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare CP_3
al pagamento delle spese del presente giudizio
[...]
In relazione alla posizione , in ragione della totale soccombenza, condannare Parte_4
al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in Controparte_3 subordine, in ragione della parziale soccombenza, condannare al pagamento Controparte_3 parziale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare CP_3
al pagamento delle spese del presente giudizio
[...]
In relazione alla posizione , in ragione della totale soccombenza, condannare Parte_6
al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in Controparte_3 subordine, in ragione della parziale soccombenza, condannare al pagamento Controparte_3 parziale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare CP_3
al pagamento delle spese del presente giudizio
[...]
In relazione alla posizione , in ragione della totale soccombenza, condannare Parte_7
al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in Controparte_3 subordine, in ragione della parziale soccombenza, condannare al pagamento Controparte_3 parziale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare CP_3
al pagamento delle spese del presente giudizio.
[...]
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto: In via principale e nel merito respingere l'impugnazione proposta da per Controparte_1
pagina 2 di 8 conto dei IG , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4
, e , in quanto infondata per i motivi di Parte_5 Parte_6 Parte_7 cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5588/2023 resa dal Giudice di Pace di Milano. Sempre in via principale, accogliere l'appello incidentale e conseguente riformare la sentenza di primo grado escludendo qualsiasi obbligo e/o ordine di pagamento di
[...] nei confronti del SI in relazione ai contratti di CP_3 Parte_5 finanziamento nn. 422416 e 666864. In conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni che precedono, ordinare a CP_1
per conto del RE , la restituzione a favore di
[...] Parte_5 CP_3 della complessiva somma di € 1.527,26.- di cui € 455,39 per il contratto n. 422416 (di
[...] cui € 23,44.-. a titolo di interessi) e € 1.071,87.-, (di cui € 55,16 a titolo di interessi) versata da in esecuzione della sentenza di primo grado. Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato non in proprio ma quale procuratore di CP_1
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4 Parte_5 Parte_6
e , ha convenuto avanti al Giudice di Pace di Milano,
[...] Parte_7 Controparte_3 deducendo: gli attori hanno sottoscritto con contratti di cessione del quinto dello stipendio CP_3 estinti anticipatamente;
l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza
XI (sentenza n. 383 del 11.09.2019) è vincolante per il Giudice nazionale (la direttiva 2008/48/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con l'art. 125 sexies TUB, norma corrispondente e compatibile) e trova immediata applicazione in tutti i rapporti contrattuali sorti in vigenza della norma interpretata, come quelli in esame;
alla luce dei principi sanciti dalla sentenza XI, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, con conseguente irrilevanza della distinzione tra costi up-front e costi recurring; che l'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB fornita dalla sentenza XI non può in alcun modo essere preclusa dal Decreto Legge n. 73/2021 convertito in Legge. n. 106/2021, alla luce del principio di supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale e tenuto altresì conto della sostanziale conformità dell'art. 125 sexies comma 1 TUB prima e dopo la modifica introdotta dal Decreto Legge n. 73/2021 (convertito in Legge. n. 106/2021); che in ordine al quantum rimborsabile, occorre utilizzare il metodo proporzionale, più rispondente all'art. 125 sexies TUB il quale prevede che il rimborso avvenga “per la vita residua del contratto” ovvero in proporzione al residuo tempo di durata;
che la c.d. clausola di irripetibilità degli oneri, diretta a distinguere i costi rimborsabili da quelli non suscettibili di rimborso, è inefficace e/o nulla siccome vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo e/o lesiva di norma imperativa (art. 125 sexies TUB secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza XI); chiedeva, pertanto, che il Giudice di Pace, accertata e dichiarata l'inefficacia e/o la nullità della c.d. clausola di irripetibilità degli oneri contenuta in contratto nonché che gli attori hanno anticipatamente estinto il finanziamento;
condannasse la convenuta a rimborsare all'attore tutti gli oneri (al netto degli importi già versati da ) non maturati per effetto Controparte_3 dell'anticipata estinzione del finanziamento, da calcolarsi secondo il metodo proporzionale, con vittoria di spese.
pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio rilevando: che nulla era dovuto per storno di spese fisse Controparte_3 contrattuali e commissione accessorie, stante la natura up-front di tali oneri che, come tali, non potevano essere ricompresi nell'alveo delle spese da rimborsare ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B; che la qualificazione della pretesa era comunque infondata tenuto conto che, nel caso in esame, non trova applicazione il criterio pro rata temporis invocato da controparte;
che, con specifico riferimento alla richiesta di rimborso formulata da per conto del SI , non trovava applicazione CP_5 Parte_5 l'art. 125 sexies T.U.B. in quanto la fattispecie delineata dalla norma si sostanzia in una situazione di fatto radicalmente diversa da quella verificatasi nel caso in esame;
chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice.
Con sentenza n. 5588 del 26.09.2023 il Giudice di pace accoglieva le domande attrici, condannando al pagamento di complessivi Euro 12.181,51 compensando integralmente le Controparte_3 spese di lite.
Proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha integralmente CP_1 compensato le spese di lite.
Rilevava che con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace:in via preliminare, ha respinto tutte le eccezioni sollevate da (prescrizione ex art. 2952 c.c. della richiesta di rimborso - Controparte_3 difetto di legittimazione passiva della banca in relazione alla richiesta di rimborso del premio assicurativo)nel merito, ha respinto tutti gli assunti di (validità della c.d. clausola di CP_3 irripetibilità degli oneri - rimborsabilità dei soli costi recurring - utilizzo del c.d. criterio ammortizzato in luogo del c.d. criterio proporzionale), accogliendo integralmente le domande degli attori;
che le motivazioni poste dal Giudice di Pace a fondamento della integrale compensazione delle spese di giudizio sono errate, atteso che, diversamente da quanto paventato dal Giudice di Pace, nella fattispecie in esame non sussiste un significativo mutamento giurisprudenziale tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di giudizio che poteva al più sussistere prima della sentenza XI (2019); che infatti, già all'indomani della sentenza XI , la Giurisprudenza ha ripetutamente affermato le circostanze poste a fondamento della domanda;
pertanto, poiché alla data di instaurazione del giudizio di primo grado (23.02.2022), erano già trascorsi oltre 2 anni dalla sentenza XI , sussisteva già un orientamento Giurisprudenziale consolidato sul diritto del consumatore al rimborso di tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, non sussistevano, pertanto significativi mutamenti normativi, tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Chiedeva, pertanto che, in riforma della sentenza impugnata venisse condannata Controparte_3 al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Federico Comba, in subordine, in ragione della parziale soccombenza, di condannare CP_3 al parziale pagamento delle spese relative al giudizio di primo grado.
Si costituiva proponendo appello incidentale con riferimento alla richiesta di Controparte_3 pagamento formulata da per conto di;
rilevava che controparte ritiene a Controparte_1 Parte_5 fronte della anticipata estinzione dei contratti nn. 422416 e 666864 che sia maturato il diritto del di vedersi riconoscere lo storno delle commissioni accessorie delle spese fisse e contrattuali Parte_5 per cui avrebbe diritto ai sensi dell'art. 125 sexies comma 1 TUB;
rilevava che il Giudice di pace aveva ritenuto dirimente il fatto che il pagamento del debito da parte del datore di lavoro fosse avvenuto mediante versamento del t.fr. Ciò premesso rilevava che la norma invocata attribuisce al consumatore il diritto potestativo di recesso e circoscrive il proprio ambito di applicazione solo ad ipotesi in cui l'estinzione avvenga per effetto della scelta operata dal mutuatario;
dall'esame dei documenti prodotti emergeva che il rapporto di lavoro del signor si è interrotto in data il 1 luglio 2019, che ai Parte_5
pagina 4 di 8 sensi degli artt. 16 e 14 delle condizioni generali dei contratti sopra indicati Controparte_3 aveva dichiarato il cliente decaduto dal beneficio del termine;
che pertanto non si è configurata alcuna estinzione anticipata per volontà del delegante atteso che le somme corrisposte dal datore di lavoro ai fini dell'estinzione dei finanziamenti corrispondono esclusivamente all'adempimento degli obblighi derivanti dalla intervenuta risoluzione dei rapporti. Fermo quanto sopra rilevava che qualora dovesse ritenersi applicabile l'articolo 125 sexies tub , i rilievi del signor si basano su una travisata Parte_5 interpretazione del principio enunciato dalla norma avendo il medesimo affermato il diritto di vedersi riconoscere lo storno delle commissioni accessorie e spese fisse contrattuali pro quota in quanto il relativo ammontare sarebbe stato ripartito proporzionalmente anche nei ratei con scadenza successiva all'estinzione. Rilevava che erroneamente la controparte presume che le commissioni accessorie e spese fisse contrattuali rappresentino costi commisurati alla durata del piano di rimborso e siano da restituire in caso di estinzione secondo il criterio pro rata temporis ma così non è atteso che gli oneri richiesti in restituzione nulla hanno a che vedere con lo svolgimento nel tempo dell'operazione ma trovano esclusiva causa nella stessa stipulazione del contratto esaurendo la funzione in ragione della formazione del vincolo;
le commissioni oggetto di contestazione avversaria sono rappresentate semplicemente dal corrispettivo dovuto a un terzo al quale la cliente si è rivolta per individuare una soluzione finanziaria che potesse supportarla non si tratta pertanto di corrispettivo spettante all'odierna convenuta ma di oneri che ha trasferito al consulente della controparte intervenuto CP_3 nell'operazione su autonoma iniziativa della cliente;
il compenso del terzo non è stato neppure minima parte trattenuto da che l'ha interamente versato al consulente. Evidenziava altresì che la CP_3
Corte di giustizia europea con recente sentenza n. 555 del 9 Febbraio 23 è intervenuta in tema di rimborso degli oneri a seguito di estinzione anticipata dei contratti per affermare che «nulla osta ha una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti alla durata del credito. Alla luce di tale principio quindi gli oneri descritti sono estranei al perimetro dei cosiddetti costi recurring rientrando a buon titolo tra gli oneri cosiddetti upfront in quanto temporalmente causalmente riconducibile alla sola fase preliminare del contratto non essendosi pertanto fondamento per imporne lo storno al momento l'anticipata estinzione.
Rilevava altresì l'infondatezza dell'appello principale svolto dall'appellante atteso che la questione posta all'esame del giudice di prime cure inerisce all'interno di un più ampio quadro evolutivo di pronunce giurisprudenziali e disposizioni normative in tema di credito al consumo ed estinzione anticipata al finanziamento il quale ancora oggi presenta contrasti nella giurisprudenza togata di merito con riferimento alla questione;
che dalla lettura della sentenza impugnata emerge evidente che la norma invocata ex adverso è stata assoggettata ad importanti modifiche e integrazioni che hanno inevitabilmente comportato oscillazioni e mutamenti giurisprudenziali tali da giustificare secondo la libera discrezionale facoltà del giudice la compensazione delle spese di lite;
chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale che venisse ordinato a
[...]
per conto di la restituzione a favore di della CP_6 Parte_5 Controparte_3 complessiva somma di euro 1.527,26 di cui 455,39 per il contratto n. 422416 di cui € 23,44 a titolo di interessi € 1.071,87 di cui € 55,16 a titolo di interessi versata da in esecuzione Controparte_3 della sentenza di primo grado.
Secondo l'ordine logico delle questioni appare necessario esaminare prima l'appello incidentale proposto da con riferimento alla posizione di e solo successivamente Controparte_3 Parte_5
l'appello principale proposto da con riferimento alla regolazione delle spese di lite. Parte_8
L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
pagina 5 di 8 La fattispecie in esame è riconducibile alla fattispecie del finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio della pensione di cui al dpr numero 180/1950, si rileva che, per effetto di quanto previsto dall'art. 6 bis del decreto il contratto è integralmente assoggettato alle disposizioni in materia di credito ai consumatori.
La ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti deve, pertanto, essere effettuata alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria nonché degli interventi legislativi.
Contesta l'appellante che l'articolo 125 sexies tub, ritenuto applicabile dal giudice di pace in tutti i casi di anticipata estinzione del finanziamento, sia applicabile anche nel caso in cui il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio sia stato estinto non per volontà del consumatore bensì per la risoluzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta.
Ritiene questo giudice di condividere la decisione del giudice di di pace;
in conformità a quanto stabilito dal Tribunale Milano 3405/24 “ ai fini dell'applicabilità dell'articolo 125 sex tub, infatti, non assume rilievo la circostanza che il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio sia stato estinto non per volontà del consumatore, bensì per la risoluzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta. Si tratta di due differenti ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, dove però permane la medesima esigenza di tutela del consumatore, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza europea, cui si è uniformata la giurisprudenza nazionale. In definitiva, la ratio della sentenza cosiddetta lexitor è quella di evitare che, trattenendo i costi e gli oneri non ancora maturati nè goduti dal mutuatario, la società mutuante consegue un indebito arricchimento. E ciò indipendentemente dal fatto che il contratto di mutuo sia estinto anticipatamente per intenzione del finanziato o che, come avvenuto nel caso di specie, l'estinzione sia conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro del mutuatario con la terza ceduta.” Sul punto si richiama altresì Trib. Milano 5078/24 e 240/25 che oltre a fare riferimento alla ratio dell'articolo 125 sexies TUB come sopra indicato richiama altresì “il consolidato orientamento dell'arbitro bancario (96 17/ 18 ABF Bologna n. 4227/20 ABf Milano
12351/20 ABF Bari) secondo il quale il diritto del consumatore alle riduzioni va esteso anche ai casi in cui l'estinzione si verifichi non per sua espressa volontà, ma in esito vicende del rapporto di lavoro non essendoci alcun motivo per distinguere le ipotesi di estinzione anticipata determinata per scelta del debitore da quella determinata per interruzione del rapporto di lavoro sussistendo in entrambi i casi
l'esigenza di garantire la protezione del consumatore assicurando l'effettività della riduzione del costo totale del credito”.
Ciò premesso correttamente il giudice di pace ha riconosciuto pro quota allo lo storno delle Parte_5 commissioni accessorie e delle spese fissi contrattuali.
Si ritiene infatti di condividere il prevalente orientamento giurisprudenziale che interpreta l'art. 125 sexies tub in coerenza con la decisione della Corte di Giustizia 11.9.2019 c.383, c.d. XI, nel senso che “ il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente ( tra le altre Trib Milano
9.4.2021,Corte d'Appello di Milano sentenza n.1565/2022 Trib Milano 11.5.21, Napoli nord 26.1.22).
È significativa in tal senso anche la recente sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 2022, n. 263. Il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies del Decreto-Legge n. 73/2021, nella parte in cui ha modificato l'art. 125-sexies T.U.B., stabilendo che alle estinzioni anticipate dei contratti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies T.U.B. “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di pagina 6 di 8 trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Ebbene, poiché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia prevedevano ancora una distinzione tra costi e oneri up front e costi e oneri recurring, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma con l'espunzione proprio di quel riferimento depone nel senso che nel costo totale del credito da rimborsare debbano rientrare tutti i costi sostenuti in relazione rapporto contrattuale estinto anticipatamente, conformemente all'interpretazione prospettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza c.d. “XI”.
Infondata anche la difesa della appellata che fa riferimento alla sentenza 9.2.23 della CGE sostenendo che la stessa, in diverso ma analogo contesto normativo, costituisce nei fatti un superamento dei principi della sentenza XI.
La decisione della CGE 9.2.23, fondata su una diversa Direttiva e che ha cura di sottolineare la specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, non ha affatto superato l'interpretazione sopra delineata. Si richiama sul punto, T. Torino, 20.3.23: “il precedente … non è pertinente alla dir. 2008/48, né può essere esteso, in ragione della <specificit dei contratti di credito relativi ad immobili residenziali> dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata”. ( conforme Corte App Torino 544/23 dell'1.6.23).
Infondata anche la doglianza dell'appellata relativa al fatto che le commissioni oggetto di contestazione sono rappresentate semplicemente dal corrispettivo dovuto a un terzo al quale la cliente si è rivolta per individuare una soluzione finanziaria che potesse supportarla, non si tratta pertanto di corrispettivo spettante l'odierna convenuta ma di oneri che ha trasferito al consulente CP_3 della controparte intervenuto nell'operazione su autonoma iniziativa della cliente e per svolgere un'attività a suo esclusivo beneficio;
Il compenso non è stato neppure minima parte trattenuto da che lo ha interamente versato al consulente.. Ciò premesso si rileva che in conformità alla CP_3 giurisprudenza maturata con riferimento all'interpretazione dell'articolo 125 sexies tub in conformità alla decisione della Corte di giustizia dell'unione europea dell'11.9.2019 , c- 383 sentenza c.d. XI deve ritenersi che sia il soggetto titolare passivo della domanda di restituzione delle CP_3 commissioni accessorie proprio in ragione del rapporto di accessorietà tra le provvigioni corrisposte all'intermediario e il contratto con cui la banca ha concesso credito al consumatore;
“anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versare il mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità della banca mutuante perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata” Trib. Napoli sentenza 24.1.22 n. 743. Stante quanto esposto deve essere integralmente rigettato l'appello incidentale proposto da CP_3
Fondato appare l'appello svolto in via principale.
pagina 7 di 8 Sul punto appare sufficiente osservare che la giurisprudenza è da tempo consolidata nell'interpretazione dell'art. 125 sexies tub in senso conforme alle indicazioni desumibili della sentenza
XI; in conformità a quanto statuito da Tribunale Milano sentenza 3194/24 “ Le argomentazioni difensive differenti esposte dalla convenuta appellata più che costituire oggi un orientamento giurisprudenziale difforme, parallelo a quello seguito dal primo giudice, si prospettano come mere difese, rimesse al vaglio del giudice, secondo la normale dinamica di qualsiasi controversia giudiziaria.
Per tali motivi , pertanto, non sussistono ragioni che consentano di derogare al norma di riparto delle spese di lite in capo alla parte soccombente”.
Ne consegue che , rigettato l'appello incidentale, in accoglimento dell'appello principale
[...] deve essere condannata a rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi di CP_3 Controparte_7 giudizio liquidate come in dispositivo da distrarsi in favore dei difensori delgi appellanti che si dichiarano antistatari
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: rigetta l'appello incidentale e accoglie l'appello proposto in via principale e, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace n. 5588 del 26.09.2023, condanna a rifondere a Controparte_3 le spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio in € 2.000,00 oltre spese generali, Controparte_1
C.U. oneri e accessori e per il giudizio di appello in € 1.700,00 oltre spese generali, C.U. oneri e accessori da distrarsi in favore dei difensori degli appellanti che si dichiarano antistatari.
Milano, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 12548/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del legale rappresentante dott. CP_1 P.IVA_1 CP_2
, con sede in Roma (RM) -via Sicilia 50-, non in proprio ma quale procuratore di:
[...]
1)
(C.F. ) , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , C.F. ) , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ) , (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) (C.F. ) C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(C.F. )
[...] C.F._7 elettivamente domiciliato in Milano (MI) -Piazza Velasca 8- presso lo studio dell'avv. Federico
Comba(C.F. ) del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende in forza della C.F._8 procura speciale in atto (doc. 1 a doc. 8) e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo
PEC: Email_1
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZEROLI ANDREA e Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO MONFORTE, 13 20122 MILANO presso il difensore avv.
ZEROLI ANDREA
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi, delle causali e delle ragioni esposti in atti, pagina 1 di 8 in riforma della impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano,
CON RIFERIMENTO AL PRIMO ED UNICO MOTIVO DI APPELLO:
In relazione alla posizione , previo rigetto dell'appello incidentale Parte_5 promosso da siccome infondato, in ragione della totale soccombenza, Controparte_3 condannare al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo Controparte_3 grado;
in subordine, in ragione della parziale soccombenza, condannare al Controparte_3 pagamento parziale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_3 relazione alla posizione , in ragione della totale soccombenza, condannare Parte_1
al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in Controparte_3 subordine, in ragione della parziale soccombenza, condannare al pagamento Controparte_3 parziale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare CP_3
al pagamento delle spese del presente giudizio
[...]
In relazione alla posizione , in ragione della totale soccombenza, condannare Parte_2 [...]
al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in subordine, in CP_3 ragione della parziale soccombenza, condannare al pagamento parziale delle Controparte_3 spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare al Controparte_3 pagamento delle spese del presente giudizio
In relazione alla posizione in ragione della totale soccombenza, condannare Parte_3
al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in Controparte_3 subordine, in ragione della parziale soccombenza, condannare al pagamento Controparte_3 parziale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare CP_3
al pagamento delle spese del presente giudizio
[...]
In relazione alla posizione , in ragione della totale soccombenza, condannare Parte_4
al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in Controparte_3 subordine, in ragione della parziale soccombenza, condannare al pagamento Controparte_3 parziale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare CP_3
al pagamento delle spese del presente giudizio
[...]
In relazione alla posizione , in ragione della totale soccombenza, condannare Parte_6
al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in Controparte_3 subordine, in ragione della parziale soccombenza, condannare al pagamento Controparte_3 parziale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare CP_3
al pagamento delle spese del presente giudizio
[...]
In relazione alla posizione , in ragione della totale soccombenza, condannare Parte_7
al pagamento integrale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in Controparte_3 subordine, in ragione della parziale soccombenza, condannare al pagamento Controparte_3 parziale delle spese relative al giudizio di primo grado;
in ogni caso, condannare CP_3
al pagamento delle spese del presente giudizio.
[...]
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto: In via principale e nel merito respingere l'impugnazione proposta da per Controparte_1
pagina 2 di 8 conto dei IG , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4
, e , in quanto infondata per i motivi di Parte_5 Parte_6 Parte_7 cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 5588/2023 resa dal Giudice di Pace di Milano. Sempre in via principale, accogliere l'appello incidentale e conseguente riformare la sentenza di primo grado escludendo qualsiasi obbligo e/o ordine di pagamento di
[...] nei confronti del SI in relazione ai contratti di CP_3 Parte_5 finanziamento nn. 422416 e 666864. In conseguenza dell'accoglimento delle conclusioni che precedono, ordinare a CP_1
per conto del RE , la restituzione a favore di
[...] Parte_5 CP_3 della complessiva somma di € 1.527,26.- di cui € 455,39 per il contratto n. 422416 (di
[...] cui € 23,44.-. a titolo di interessi) e € 1.071,87.-, (di cui € 55,16 a titolo di interessi) versata da in esecuzione della sentenza di primo grado. Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi del giudizio di appello.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato non in proprio ma quale procuratore di CP_1
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_4 Parte_5 Parte_6
e , ha convenuto avanti al Giudice di Pace di Milano,
[...] Parte_7 Controparte_3 deducendo: gli attori hanno sottoscritto con contratti di cessione del quinto dello stipendio CP_3 estinti anticipatamente;
l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza
XI (sentenza n. 383 del 11.09.2019) è vincolante per il Giudice nazionale (la direttiva 2008/48/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con l'art. 125 sexies TUB, norma corrispondente e compatibile) e trova immediata applicazione in tutti i rapporti contrattuali sorti in vigenza della norma interpretata, come quelli in esame;
alla luce dei principi sanciti dalla sentenza XI, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, con conseguente irrilevanza della distinzione tra costi up-front e costi recurring; che l'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB fornita dalla sentenza XI non può in alcun modo essere preclusa dal Decreto Legge n. 73/2021 convertito in Legge. n. 106/2021, alla luce del principio di supremazia del diritto comunitario sul diritto nazionale e tenuto altresì conto della sostanziale conformità dell'art. 125 sexies comma 1 TUB prima e dopo la modifica introdotta dal Decreto Legge n. 73/2021 (convertito in Legge. n. 106/2021); che in ordine al quantum rimborsabile, occorre utilizzare il metodo proporzionale, più rispondente all'art. 125 sexies TUB il quale prevede che il rimborso avvenga “per la vita residua del contratto” ovvero in proporzione al residuo tempo di durata;
che la c.d. clausola di irripetibilità degli oneri, diretta a distinguere i costi rimborsabili da quelli non suscettibili di rimborso, è inefficace e/o nulla siccome vessatoria ex artt. 33 e ss. Codice del Consumo e/o lesiva di norma imperativa (art. 125 sexies TUB secondo l'interpretazione fornita dalla sentenza XI); chiedeva, pertanto, che il Giudice di Pace, accertata e dichiarata l'inefficacia e/o la nullità della c.d. clausola di irripetibilità degli oneri contenuta in contratto nonché che gli attori hanno anticipatamente estinto il finanziamento;
condannasse la convenuta a rimborsare all'attore tutti gli oneri (al netto degli importi già versati da ) non maturati per effetto Controparte_3 dell'anticipata estinzione del finanziamento, da calcolarsi secondo il metodo proporzionale, con vittoria di spese.
pagina 3 di 8 Si costituiva in giudizio rilevando: che nulla era dovuto per storno di spese fisse Controparte_3 contrattuali e commissione accessorie, stante la natura up-front di tali oneri che, come tali, non potevano essere ricompresi nell'alveo delle spese da rimborsare ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B; che la qualificazione della pretesa era comunque infondata tenuto conto che, nel caso in esame, non trova applicazione il criterio pro rata temporis invocato da controparte;
che, con specifico riferimento alla richiesta di rimborso formulata da per conto del SI , non trovava applicazione CP_5 Parte_5 l'art. 125 sexies T.U.B. in quanto la fattispecie delineata dalla norma si sostanzia in una situazione di fatto radicalmente diversa da quella verificatasi nel caso in esame;
chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice.
Con sentenza n. 5588 del 26.09.2023 il Giudice di pace accoglieva le domande attrici, condannando al pagamento di complessivi Euro 12.181,51 compensando integralmente le Controparte_3 spese di lite.
Proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha integralmente CP_1 compensato le spese di lite.
Rilevava che con la sentenza di primo grado, il Giudice di Pace:in via preliminare, ha respinto tutte le eccezioni sollevate da (prescrizione ex art. 2952 c.c. della richiesta di rimborso - Controparte_3 difetto di legittimazione passiva della banca in relazione alla richiesta di rimborso del premio assicurativo)nel merito, ha respinto tutti gli assunti di (validità della c.d. clausola di CP_3 irripetibilità degli oneri - rimborsabilità dei soli costi recurring - utilizzo del c.d. criterio ammortizzato in luogo del c.d. criterio proporzionale), accogliendo integralmente le domande degli attori;
che le motivazioni poste dal Giudice di Pace a fondamento della integrale compensazione delle spese di giudizio sono errate, atteso che, diversamente da quanto paventato dal Giudice di Pace, nella fattispecie in esame non sussiste un significativo mutamento giurisprudenziale tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di giudizio che poteva al più sussistere prima della sentenza XI (2019); che infatti, già all'indomani della sentenza XI , la Giurisprudenza ha ripetutamente affermato le circostanze poste a fondamento della domanda;
pertanto, poiché alla data di instaurazione del giudizio di primo grado (23.02.2022), erano già trascorsi oltre 2 anni dalla sentenza XI , sussisteva già un orientamento Giurisprudenziale consolidato sul diritto del consumatore al rimborso di tutti gli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento, non sussistevano, pertanto significativi mutamenti normativi, tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
Chiedeva, pertanto che, in riforma della sentenza impugnata venisse condannata Controparte_3 al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado da distrarsi in favore dell'antistatario avv. Federico Comba, in subordine, in ragione della parziale soccombenza, di condannare CP_3 al parziale pagamento delle spese relative al giudizio di primo grado.
Si costituiva proponendo appello incidentale con riferimento alla richiesta di Controparte_3 pagamento formulata da per conto di;
rilevava che controparte ritiene a Controparte_1 Parte_5 fronte della anticipata estinzione dei contratti nn. 422416 e 666864 che sia maturato il diritto del di vedersi riconoscere lo storno delle commissioni accessorie delle spese fisse e contrattuali Parte_5 per cui avrebbe diritto ai sensi dell'art. 125 sexies comma 1 TUB;
rilevava che il Giudice di pace aveva ritenuto dirimente il fatto che il pagamento del debito da parte del datore di lavoro fosse avvenuto mediante versamento del t.fr. Ciò premesso rilevava che la norma invocata attribuisce al consumatore il diritto potestativo di recesso e circoscrive il proprio ambito di applicazione solo ad ipotesi in cui l'estinzione avvenga per effetto della scelta operata dal mutuatario;
dall'esame dei documenti prodotti emergeva che il rapporto di lavoro del signor si è interrotto in data il 1 luglio 2019, che ai Parte_5
pagina 4 di 8 sensi degli artt. 16 e 14 delle condizioni generali dei contratti sopra indicati Controparte_3 aveva dichiarato il cliente decaduto dal beneficio del termine;
che pertanto non si è configurata alcuna estinzione anticipata per volontà del delegante atteso che le somme corrisposte dal datore di lavoro ai fini dell'estinzione dei finanziamenti corrispondono esclusivamente all'adempimento degli obblighi derivanti dalla intervenuta risoluzione dei rapporti. Fermo quanto sopra rilevava che qualora dovesse ritenersi applicabile l'articolo 125 sexies tub , i rilievi del signor si basano su una travisata Parte_5 interpretazione del principio enunciato dalla norma avendo il medesimo affermato il diritto di vedersi riconoscere lo storno delle commissioni accessorie e spese fisse contrattuali pro quota in quanto il relativo ammontare sarebbe stato ripartito proporzionalmente anche nei ratei con scadenza successiva all'estinzione. Rilevava che erroneamente la controparte presume che le commissioni accessorie e spese fisse contrattuali rappresentino costi commisurati alla durata del piano di rimborso e siano da restituire in caso di estinzione secondo il criterio pro rata temporis ma così non è atteso che gli oneri richiesti in restituzione nulla hanno a che vedere con lo svolgimento nel tempo dell'operazione ma trovano esclusiva causa nella stessa stipulazione del contratto esaurendo la funzione in ragione della formazione del vincolo;
le commissioni oggetto di contestazione avversaria sono rappresentate semplicemente dal corrispettivo dovuto a un terzo al quale la cliente si è rivolta per individuare una soluzione finanziaria che potesse supportarla non si tratta pertanto di corrispettivo spettante all'odierna convenuta ma di oneri che ha trasferito al consulente della controparte intervenuto CP_3 nell'operazione su autonoma iniziativa della cliente;
il compenso del terzo non è stato neppure minima parte trattenuto da che l'ha interamente versato al consulente. Evidenziava altresì che la CP_3
Corte di giustizia europea con recente sentenza n. 555 del 9 Febbraio 23 è intervenuta in tema di rimborso degli oneri a seguito di estinzione anticipata dei contratti per affermare che «nulla osta ha una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti alla durata del credito. Alla luce di tale principio quindi gli oneri descritti sono estranei al perimetro dei cosiddetti costi recurring rientrando a buon titolo tra gli oneri cosiddetti upfront in quanto temporalmente causalmente riconducibile alla sola fase preliminare del contratto non essendosi pertanto fondamento per imporne lo storno al momento l'anticipata estinzione.
Rilevava altresì l'infondatezza dell'appello principale svolto dall'appellante atteso che la questione posta all'esame del giudice di prime cure inerisce all'interno di un più ampio quadro evolutivo di pronunce giurisprudenziali e disposizioni normative in tema di credito al consumo ed estinzione anticipata al finanziamento il quale ancora oggi presenta contrasti nella giurisprudenza togata di merito con riferimento alla questione;
che dalla lettura della sentenza impugnata emerge evidente che la norma invocata ex adverso è stata assoggettata ad importanti modifiche e integrazioni che hanno inevitabilmente comportato oscillazioni e mutamenti giurisprudenziali tali da giustificare secondo la libera discrezionale facoltà del giudice la compensazione delle spese di lite;
chiedeva pertanto il rigetto dell'appello e in conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale che venisse ordinato a
[...]
per conto di la restituzione a favore di della CP_6 Parte_5 Controparte_3 complessiva somma di euro 1.527,26 di cui 455,39 per il contratto n. 422416 di cui € 23,44 a titolo di interessi € 1.071,87 di cui € 55,16 a titolo di interessi versata da in esecuzione Controparte_3 della sentenza di primo grado.
Secondo l'ordine logico delle questioni appare necessario esaminare prima l'appello incidentale proposto da con riferimento alla posizione di e solo successivamente Controparte_3 Parte_5
l'appello principale proposto da con riferimento alla regolazione delle spese di lite. Parte_8
L'appello incidentale è infondato e deve essere rigettato.
pagina 5 di 8 La fattispecie in esame è riconducibile alla fattispecie del finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio della pensione di cui al dpr numero 180/1950, si rileva che, per effetto di quanto previsto dall'art. 6 bis del decreto il contratto è integralmente assoggettato alle disposizioni in materia di credito ai consumatori.
La ricostruzione della disciplina dell'estinzione anticipata dei finanziamenti deve, pertanto, essere effettuata alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza nazionale ed eurounitaria nonché degli interventi legislativi.
Contesta l'appellante che l'articolo 125 sexies tub, ritenuto applicabile dal giudice di pace in tutti i casi di anticipata estinzione del finanziamento, sia applicabile anche nel caso in cui il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio sia stato estinto non per volontà del consumatore bensì per la risoluzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta.
Ritiene questo giudice di condividere la decisione del giudice di di pace;
in conformità a quanto stabilito dal Tribunale Milano 3405/24 “ ai fini dell'applicabilità dell'articolo 125 sex tub, infatti, non assume rilievo la circostanza che il contratto di mutuo con cessione del quinto dello stipendio sia stato estinto non per volontà del consumatore, bensì per la risoluzione del rapporto di lavoro con la terza ceduta. Si tratta di due differenti ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, dove però permane la medesima esigenza di tutela del consumatore, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza europea, cui si è uniformata la giurisprudenza nazionale. In definitiva, la ratio della sentenza cosiddetta lexitor è quella di evitare che, trattenendo i costi e gli oneri non ancora maturati nè goduti dal mutuatario, la società mutuante consegue un indebito arricchimento. E ciò indipendentemente dal fatto che il contratto di mutuo sia estinto anticipatamente per intenzione del finanziato o che, come avvenuto nel caso di specie, l'estinzione sia conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro del mutuatario con la terza ceduta.” Sul punto si richiama altresì Trib. Milano 5078/24 e 240/25 che oltre a fare riferimento alla ratio dell'articolo 125 sexies TUB come sopra indicato richiama altresì “il consolidato orientamento dell'arbitro bancario (96 17/ 18 ABF Bologna n. 4227/20 ABf Milano
12351/20 ABF Bari) secondo il quale il diritto del consumatore alle riduzioni va esteso anche ai casi in cui l'estinzione si verifichi non per sua espressa volontà, ma in esito vicende del rapporto di lavoro non essendoci alcun motivo per distinguere le ipotesi di estinzione anticipata determinata per scelta del debitore da quella determinata per interruzione del rapporto di lavoro sussistendo in entrambi i casi
l'esigenza di garantire la protezione del consumatore assicurando l'effettività della riduzione del costo totale del credito”.
Ciò premesso correttamente il giudice di pace ha riconosciuto pro quota allo lo storno delle Parte_5 commissioni accessorie e delle spese fissi contrattuali.
Si ritiene infatti di condividere il prevalente orientamento giurisprudenziale che interpreta l'art. 125 sexies tub in coerenza con la decisione della Corte di Giustizia 11.9.2019 c.383, c.d. XI, nel senso che “ il consumatore ha diritto, in caso di anticipata estinzione, al rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti, non solo di quelli che matureranno successivamente ( tra le altre Trib Milano
9.4.2021,Corte d'Appello di Milano sentenza n.1565/2022 Trib Milano 11.5.21, Napoli nord 26.1.22).
È significativa in tal senso anche la recente sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 2022, n. 263. Il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies del Decreto-Legge n. 73/2021, nella parte in cui ha modificato l'art. 125-sexies T.U.B., stabilendo che alle estinzioni anticipate dei contratti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies T.U.B. “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di pagina 6 di 8 trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Ebbene, poiché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia prevedevano ancora una distinzione tra costi e oneri up front e costi e oneri recurring, la dichiarazione di illegittimità costituzionale di tale norma con l'espunzione proprio di quel riferimento depone nel senso che nel costo totale del credito da rimborsare debbano rientrare tutti i costi sostenuti in relazione rapporto contrattuale estinto anticipatamente, conformemente all'interpretazione prospettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza c.d. “XI”.
Infondata anche la difesa della appellata che fa riferimento alla sentenza 9.2.23 della CGE sostenendo che la stessa, in diverso ma analogo contesto normativo, costituisce nei fatti un superamento dei principi della sentenza XI.
La decisione della CGE 9.2.23, fondata su una diversa Direttiva e che ha cura di sottolineare la specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, non ha affatto superato l'interpretazione sopra delineata. Si richiama sul punto, T. Torino, 20.3.23: “il precedente … non è pertinente alla dir. 2008/48, né può essere esteso, in ragione della <specificit dei contratti di credito relativi ad immobili residenziali> dove esistono obiettivi e importanti costi di accesso non recuperabili nel caso di estinzione anticipata, come i costi della perizia estimativa e dell'iscrizione ipotecaria e le spese notarili, che giustificano un approccio differenziato e ammettono una differente tecnica di tutela del consumatore, centrata sui doveri di trasparenza e correttezza, con riguardo alla presentazione al consumatore dei costi ripetibili e non, per il caso di estinzione anticipata”. ( conforme Corte App Torino 544/23 dell'1.6.23).
Infondata anche la doglianza dell'appellata relativa al fatto che le commissioni oggetto di contestazione sono rappresentate semplicemente dal corrispettivo dovuto a un terzo al quale la cliente si è rivolta per individuare una soluzione finanziaria che potesse supportarla, non si tratta pertanto di corrispettivo spettante l'odierna convenuta ma di oneri che ha trasferito al consulente CP_3 della controparte intervenuto nell'operazione su autonoma iniziativa della cliente e per svolgere un'attività a suo esclusivo beneficio;
Il compenso non è stato neppure minima parte trattenuto da che lo ha interamente versato al consulente.. Ciò premesso si rileva che in conformità alla CP_3 giurisprudenza maturata con riferimento all'interpretazione dell'articolo 125 sexies tub in conformità alla decisione della Corte di giustizia dell'unione europea dell'11.9.2019 , c- 383 sentenza c.d. XI deve ritenersi che sia il soggetto titolare passivo della domanda di restituzione delle CP_3 commissioni accessorie proprio in ragione del rapporto di accessorietà tra le provvigioni corrisposte all'intermediario e il contratto con cui la banca ha concesso credito al consumatore;
“anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versare il mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità della banca mutuante perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata” Trib. Napoli sentenza 24.1.22 n. 743. Stante quanto esposto deve essere integralmente rigettato l'appello incidentale proposto da CP_3
Fondato appare l'appello svolto in via principale.
pagina 7 di 8 Sul punto appare sufficiente osservare che la giurisprudenza è da tempo consolidata nell'interpretazione dell'art. 125 sexies tub in senso conforme alle indicazioni desumibili della sentenza
XI; in conformità a quanto statuito da Tribunale Milano sentenza 3194/24 “ Le argomentazioni difensive differenti esposte dalla convenuta appellata più che costituire oggi un orientamento giurisprudenziale difforme, parallelo a quello seguito dal primo giudice, si prospettano come mere difese, rimesse al vaglio del giudice, secondo la normale dinamica di qualsiasi controversia giudiziaria.
Per tali motivi , pertanto, non sussistono ragioni che consentano di derogare al norma di riparto delle spese di lite in capo alla parte soccombente”.
Ne consegue che , rigettato l'appello incidentale, in accoglimento dell'appello principale
[...] deve essere condannata a rifondere a le spese di lite di entrambi i gradi di CP_3 Controparte_7 giudizio liquidate come in dispositivo da distrarsi in favore dei difensori delgi appellanti che si dichiarano antistatari
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza o eccezione disattesa: rigetta l'appello incidentale e accoglie l'appello proposto in via principale e, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace n. 5588 del 26.09.2023, condanna a rifondere a Controparte_3 le spese di lite liquidate per il primo grado di giudizio in € 2.000,00 oltre spese generali, Controparte_1
C.U. oneri e accessori e per il giudizio di appello in € 1.700,00 oltre spese generali, C.U. oneri e accessori da distrarsi in favore dei difensori degli appellanti che si dichiarano antistatari.
Milano, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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