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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1188/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1188/2024 promossa da:
, nata a [...], Brasile, il 02/06/1959, residente a [...]Controparte_1
Garibaldi, 83, ap. 403, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, Brasile, CEP: 22041-080;
, nato a [...], Brasile, il 10/06/1978, residente a [...], Controparte_2
289, ap. 101, Copacabana, Rio de Janeiro, Brasile, CEP: 22041-010;
, nato a [...]çu, Rio de Janeiro, Brasile, il 26/08/1983, residente a Parte_1
Rua Barão de Ipanema, 105, ap. 701 – Copacabana, RJ, Brasile, CEP: 22050-031,
, nato a [...], Rio De Janeiro, Brasile, il Parte_2
Cont 06/08/1984, residente a [...], 90, ap. 1504, Buritis, Belo Horizonte, Brasil, CEP:
30575-090, in proprio nome e, unitamente a , nata a [...], São Controparte_4
Paulo, Brasile, il 20/01/1984, anche in nome e per conto della figlia minore: Persona_1
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il 03/10/2020, residente a [...]
[...]
Cont Fidelis Martins, 90, ap. 1504, Buritis, Belo Horizonte, Brasile;
Parte_3
, nato a [...]é do Ubá, Rio de Janeiro, Brasile, il 26/03/1948, residente a [...]
[...]
Manoel dos Santos Gonçalves 469, Jd Amália I, Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP: 27251-310;
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 27/07/1981, Parte_4 brasiliana, residente a [...]07, número 222, Casa de Pedra (Loteamento Alphaville), Volta Redonda,
RJ, Brasile, CEP: 27.259-707, in proprio nome e, unitamente a , nato a [...] Controparte_5
1 Redonda, Rio de Janeiro, Brasile, il 09/03/1984, anche in nome e per conto delle due figlie minori:
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 17/11/2015, residente a Parte_5
Rua 07, número 222, Casa de Pedra (Loteamento Alphaville), Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP:
27.259-707, e , nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il Parte_6
11/04/2019, residente a [...]07, número 222, Casa de Pedra (Loteamento Alphaville);
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 16/11/1982, Parte_7 residente a [...], 295, Jardim Suíça, Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP: 27267-430;
, nato a [...], Rio de Janeiro, il 04/05/1985, residente a [...]Parte_8
Manuel dos Santos Gonçalves, n° 469, Bairro Jardim Amália 1, Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP:
27251-310;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 05/08/1984, Parte_9 residente a [...]. José Cardoso, 132, Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP: 28300-000;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il Parte_10
24/07/1956, residente a [...]dos Santos, 523 - Vila Morse, São Paulo, SP, Brasile, CEP:
05623-000;
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 18/12/1986, Controparte_6 brasiliano, residente a [...]dos Santos, 523, Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP:
05623-000, in nome proprio e, unitamente a , nata a [...] Controparte_7
Pessoa, Paraíba, Brasile, il 23/09/1989, in nome e per conto figli minori: Controparte_8
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 06/07/2011,
[...] Controparte_9
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 28/04/2013, residente a [...]dos
[...]
Santos, 523, Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP: 05623-000; , Controparte_10 nato a [...], São Paulo, Brasile, il 24/10/2014, residente a [...]dos Santos, 523,
Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP: 05623-000, , nato il Persona_2
Cedar Park, Texas, Estados Unidos da América, il 27/11/2018, tutti residenti a [...]dos
Santos, 523, Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP: 05623-000;
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 13/01/1990, residente Controparte_11
a Alameda Rússia, 145, Alphaville 1, Barueri, SP, Brasile, CEP: , in nome proprio e, P.IVA_1 unitamente a , São Paulo, São Paulo, Brasile il 29/12/1987, Controparte_12 in nome e per conto dei figli minori: , nata a [...], São CP_13 Parte_10
Paulo, Brasil, il 08/03/2014, , nato a [...], São Paulo, CP_14 Controparte_12
Brasil, il 23/09/2015, , nata a [...], São Paulo, Brasil, CP_15 Parte_10 il 23/04/2019, tutti residenti a [...], 145, Alphaville 1, Barueri, SP, Brasile, CEP: 06474-
2 160;
, nato a [...]é de Ubá, Rio de Janeiro, Brasile il CP_16 Parte_10
30/01/1958, residente a [...], 387, bairro Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP:
28300-000, e, unitamente a , nata a [...] Parte_11
Itabapoana, Rio de Janeiro, Brasile, il 14/07/1984, in nome e per conto dei figli minori:
[...]
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 08/02/2012, Parte_12 Parte_13
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasil, il 16/09/2015, entrambi residenti a [...]
[...]
EL AS, 387, bairro Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP: 28300-000;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, Controparte_17 il 06/03/1982, residente a [...], 67, Altos, Bairro Cehab, Itaperuna, RJ,
Brasile, CEP: 28300.000, in nome proprio e, unitamente a Controparte_18
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 15/05/1984, in nome e per conto dei
[...] figli minori: , nato a [...], Rio de Janeiro, CP_14 Controparte_18
Brasile, il 16/10/2008, e , nata a [...], Rio de Parte_14
Janeiro, Brasile, il 17/05/2017, entrambi residenti a [...], 67, Altos, Bairro
Cehab, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP: 28300.000;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, il Parte_15
16/05/1992, residente a [...], número 387, bairro Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile,
CEP: 28300-000;
, nata a [...]çu, Rio de Janeiro, il 24/11/1971, residente a 221 Controparte_19
Meridian Avenue, 513 Miami Beach Florida, 33139, USA;
, nata a [...]çu, Rio de Janeiro, il 09/08/1978, residente a 1230 Wild Parte_16
Hawthorn Way, Reston, Virginia, 20194 USA, in proprio nome e, unitamente a CP_20
nato a [...], Idaho, EUA, il 29/01/1976, in nome e per conto dei figli minori:
[...] [...]
, nato a [...], Germania, il 19/05/2008, e CP_21 CP_22
Perso
nato a [...], Oahu, Havai, , il 07/12/2013, entrambi residenti a 1230 Wild
[...]
Hawthorn Way, Reston, Virginia, 20194 USA;
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. dall'Avv. Giuseppe Pinelli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, come da procure autenticate, tradotte e apostillate allegate al ricorso.
-ricorrente- contro
3 , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_23 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato l'8 maggio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, anche nelle suesposte qualità, convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Controparte_23
Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata Parte_17
a Palmi (RC) il 13/02/1889 da e , come risultante dall'estratto per Persona_4 Persona_5 riassunto dell'atto di nascita (cfr. doc. in atti n.1).
L'ava italiana era emigrata in Brasile ove era aveva sposato, il 18 gennaio 19013, Persona_6
e dalla loro unione erano nati , nato il [...], ,
[...] Persona_7 Parte_3 nato il [...] e , nata l'[...]. Persona_8
Sulla discendenza di : Persona_7
contraeva matrimonio con la Sig.ra e dalla loro Persona_7 Parte_18 unione nascevano: il 21/11/1943, Persona_9 Persona_10
il 29/07/1945, il 26/09/1948 e il
[...] Persona_11 Controparte_1
02/06/1959, quest'ultima odierna ricorrente.
sposava e dalla loro unione Persona_9 Persona_12 nascevano: , il 10/06/1978 e , il 26/08/1983, Controparte_2 Parte_1 entrambi odierni ricorrenti.
sposava e dalla loro unione nascevano: Parte_19 Controparte_24
, il 24/11/1971 e , il 09/08/1978, entrambe Controparte_19 Parte_16 odierne ricorrenti.
Quest'ultima, in data 22/09/2023, contraeva matrimonio con adottando Controparte_20 così il nome e dalla loro unione nascevano: Controparte_25 CP_21
in data 19/05/2008, e il 07/12/2013, entrambi odierni
[...] Controparte_22 ricorrenti.
sposava e dalla loro unione nasceva Persona_11 Controparte_26
4 , il 06/08/1984, odierno ricorrente. Parte_2
Quest'ultimo contraeva matrimonio con e dalla loro unione Controparte_4 nasceva , in data 03/10/2020, odierna ricorrente. Persona_1
Sulla discendenza di : Parte_3
, contraeva matrimonio con la quale passava così Parte_3 Controparte_27
a firmare e dalla loro unione nasceva Controparte_28 [...]
, il 23.03.1948, odierno ricorrente. Parte_3
Il predetto contraeva matrimonio il 12/12/1974 con Parte_3
, la quale adottava così il nome Controparte_29 CP_30
e dalla loro unione nascevano: , il 27/07/1981,
[...] Parte_4
, il 16/11/1982, e , il 04/05/1985, tutti Persona_13 Parte_8 odierni ricorrenti.
, contraeva matrimonio con e dalla loro unione Parte_4 Controparte_31 nascevano: , il 17/11/2015 e , il Parte_5 Parte_6
11/04/2019, odierni ricorrenti.
, contraeva matrimonio il 09/10/2017 con Persona_13 Persona_14
, adottando così il nome .
[...] Parte_7
Dalla successiva unione di con nasceva in Parte_3 Persona_15 data 05/08/1984, , odierno ricorrente. Parte_9
Sulla discendenza di : Persona_8
contraeva matrimonio con , passando ad adottare Persona_8 Persona_16 il nome , e dalla loro unione nascevano: Parte_20 [...]
, 24/07/1956, odierno ricorrente, Parte_10 Controparte_17 [...]
, il 30/01/1958, odierno ricorrente, e , nata il Pt_10 Parte_21 giorno 01.04.1961.
contraeva matrimonio con Parte_10 Persona_17
e dalla loro unione nascevano , il
[...] Controparte_6
18/12/1986 e , il 13.01.1990, entrambi odierni ricorrenti. Controparte_11
contraeva matrimonio, in data 29/05/2010, con CP_6 Parte_10 [...]
e dalla loro unione nascevano: , il CP_32 Controparte_8
06/07/2011, il 28/04/2013, DE Controparte_9 CP_10
5 il 24/10/2014 e l'11/27/2018, tutti odierni Pt_10 Persona_2 ricorrenti.
contraeva matrimonio con e Controparte_11 Controparte_33 dalla loro unione nascevano: , '08/03/2014, CP_13 Parte_10 [...]
, il 23/09/2015 e , il Per_18 Parte_10 CP_15 Parte_10
23/04/2019, tutti odierni ricorrenti.
contraeva matrimonio, in data 26/06/1980, con Controparte_17 [...]
e dalla loro unione nasceva Controparte_34 Parte_22
, il 06/03/1982, odierno ricorrente,
[...]
Quest'ultimo, in data 06/07/2007, contraeva matrimonio con , e Persona_19 dalla loro unione nascevano: , il 16/10/2008 e Persona_20
, 17/05/2017, entrambi odierni ricorrenti. Parte_14
sposava in seconde nozze Controparte_17 Parte_10 Parte_11 [...]
e dalla loro unione nascevano , l'08/02/2012, e Pt_11 Parte_12
, il 16/09/2015, entrambi odierni ricorrenti. Parte_13
Dall'unione tra e nasceva, in data Parte_21 CP_35
16/05/1992, , odierno ricorrente. CP_8 Parte_15
***
Conseguentemente, i ricorrenti deducevano di essere discendenti di cittadina italiana e, pertanto, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_23 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In particolare, i ricorrenti deducevano che l'ava nata a [...] Parte_17
(RC) il 13/02/1889 da e , successivamente identificata nei registri Persona_4 Persona_5 di stato civile brasiliani anche come o Persona_21 Persona_22 era deceduta senza essersi mai naturalizzata cittadina brasiliana né avendo mai rinunciato allo status civitatis di origine.
La difesa denunciava che a causa del passaggio in linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione si era determinata l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e perché
“la legge al tempo vigente stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa
6 in matrimonio con un cittadino straniero”.
Proseguiva deducendo che “Nel caso di specie, non può ritenersi che Parte_17
nata in [...] nel 1889 da genitori italiani, abbia perso la cittadinanza italiana per
[...] essersi, in seguito, coniugata con cittadino straniero, , sicché i suoi Persona_6 discendenti sono, a loro volta, cittadini italiani”.
Pertanto, rivendicava il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore dei ricorrenti per essere discendenti di cittadina italiana per nascita.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_23 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero, notiziato, non presentava né osservazioni né conclusioni.
Con note depositate in data 4.11.2024 ai sensi dell'art.127 ter Codice di procedura civile, la difesa insisteva sulle richieste di integrale accoglimento del ricorso introduttivo.
Il 30.12.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliana, nei quali la capostipite in luogo di Parte_17 sia stata generalizzata come o
[...] Persona_21 Per_22
si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la
[...] corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava Controparte_36
7 l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad Controparte_36 oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
8 Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
9 Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa
10 dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della
11 legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Pt_23 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord.
19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent.
22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del
1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, la cittadina italiana non avendo rinunciato alla Parte_17 cittadinanza italiana né essendosi naturalizzata cittadina brasiliana ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa ai propri figli , e Persona_7 Persona_8 Per_23
, nonostante la loro nascita in epoca pre-costituzionale, e ai loro discendenti.
[...]
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta delle ricorrenti “per via materna” dall'antenata nativa cittadina italiana e, quindi, che la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'ava sino agli odierni ricorrenti, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'ava italiana nata a [...] il Parte_17
13/02/1889 da e , e deceduta senza aver mai acquisito la Persona_4 Persona_5 cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(Cfr. doc. in atti n. 2).
12 Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
06.11.2023, dal Dipartimento Migrazioni della segreteria nazionale di Giustizia (Certificato n.
000.548.604.802/2023), nel quale si legge che non risulta “alcun registro di naturalizzazione a nome di o o Parte_17 Persona_21 Persona_24
o o o CP_37 Pt_17 Parte_17 CP_38
o , figlia di Controparte_39 Persona_22 Persona_25
, nata in [...] il [...]”. Persona_4
In quanto italiana, rasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza Parte_17 ai propri figli e ai relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_23
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
, nata a [...], Brasile, il 02/06/1959, residente a [...]Controparte_1
Garibaldi, 83, ap. 403, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, Brasile, CEP: 22041-080;
, nato a [...], Brasile, il 10/06/1978, residente a [...], Controparte_2
289, ap. 101, Copacabana, Rio de Janeiro, Brasile, CEP: 22041-010;
, nato a [...]çu, Rio de Janeiro, Brasile, il 26/08/1983, residente a Parte_1
Rua Barão de Ipanema, 105, ap. 701 – Copacabana, RJ, Brasile, CEP: 22050-031,
, nato a [...], Rio De Janeiro, Brasile, il Parte_2
Cont 06/08/1984, residente a [...], 90, ap. 1504, Buritis, Belo Horizonte, Brasil, CEP:
30575-090, in proprio nome e, unitamente a , nata a [...], São Controparte_4
Paulo, Brasile, il 20/01/1984, anche in nome e per conto della figlia minore: Persona_1
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il 03/10/2020, residente a [...]
[...]
Cont Fidelis Martins, 90, ap. 1504, Buritis, Belo Horizonte, Brasile;
Parte_3
, nato a [...]é do Ubá, Rio de Janeiro, Brasile, il 26/03/1948, residente a [...]
[...]
Manoel dos Santos Gonçalves 469, Jd Amália I, Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP: 27251-310;
13 , nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 27/07/1981, Parte_4 brasiliana, residente a [...]07, número 222, Casa de Pedra (Loteamento Alphaville), Volta Redonda,
RJ, Brasile, CEP: 27.259-707, in proprio nome e, unitamente a , nato a [...] Controparte_5
Redonda, Rio de Janeiro, Brasile, il 09/03/1984, anche in nome e per conto delle due figlie minori:
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 17/11/2015, residente a Parte_5
Rua 07, número 222, Casa de Pedra (Loteamento Alphaville), Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP:
27.259-707, e , nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il Parte_6
11/04/2019, residente a [...]07, número 222, Casa de Pedra (Loteamento Alphaville);
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 16/11/1982, Parte_7 residente a [...], 295, Jardim Suíça, Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP: 27267-430;
, nato a [...], Rio de Janeiro, il 04/05/1985, residente a [...]Parte_8
Manuel dos Santos Gonçalves, n° 469, Bairro Jardim Amália 1, Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP:
27251-310;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 05/08/1984, Parte_9 residente a [...]. José Cardoso, 132, Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP: 28300-000;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il Parte_10
24/07/1956, residente a [...]dos Santos, 523 - Vila Morse, São Paulo, SP, Brasile, CEP:
05623-000;
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 18/12/1986, Controparte_6 brasiliano, residente a [...]dos Santos, 523, Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP:
05623-000, in nome proprio e, unitamente a , nata a [...] Controparte_7
Pessoa, Paraíba, Brasile, il 23/09/1989, in nome e per conto figli minori: Controparte_8
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 06/07/2011,
[...] Controparte_9
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 28/04/2013, residente a [...]dos
[...]
Santos, 523, Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP: 05623-000; , Controparte_10 nato a [...], São Paulo, Brasile, il 24/10/2014, residente a [...]dos Santos, 523,
Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP: 05623-000, , nato il Persona_2
Cedar Park, Texas, Estados Unidos da América, il 27/11/2018, tutti residenti a [...]dos
Santos, 523, Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP: 05623-000;
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 13/01/1990, residente Controparte_11
a Alameda Rússia, 145, Alphaville 1, Barueri, SP, Brasile, CEP: , in nome proprio e, P.IVA_1 unitamente a , São Paulo, São Paulo, Brasile il 29/12/1987, Controparte_12 in nome e per conto dei figli minori: , nata a [...], São CP_13 Parte_10
14 Paulo, Brasil, il 08/03/2014, , nato a [...], São Paulo, Persona_18 Parte_10
Brasil, il 23/09/2015, , nata a [...], São Paulo, Brasil, CP_15 Parte_10 il 23/04/2019, tutti residenti a [...], 145, Alphaville 1, Barueri, SP, Brasile, CEP: 06474-
160;
, nato a [...]é de Ubá, Rio de Janeiro, Brasile il CP_16 Parte_10
30/01/1958, residente a [...], 387, bairro Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP:
28300-000, e, unitamente a , nata a [...] Parte_11
Itabapoana, Rio de Janeiro, Brasile, il 14/07/1984, in nome e per conto dei figli minori:
[...]
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 08/02/2012, Parte_12 Parte_13
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasil, il 16/09/2015, entrambi residenti a [...]
[...]
EL AS, 387, bairro Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP: 28300-000;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, Controparte_17 il 06/03/1982, residente a [...], 67, Altos, Bairro Cehab, Itaperuna, RJ,
Brasile, CEP: 28300.000, in nome proprio e, unitamente a Controparte_18
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 15/05/1984, in nome e per conto dei
[...] figli minori: , nato a [...], Rio de Janeiro, CP_14 Controparte_18
Brasile, il 16/10/2008, e , nata a [...], Rio de Parte_14
Janeiro, Brasile, il 17/05/2017, entrambi residenti a [...], 67, Altos, Bairro
Cehab, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP: 28300.000;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, il Parte_15
16/05/1992, residente a [...], número 387, bairro Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile,
CEP: 28300-000;
, nata a [...]çu, Rio de Janeiro, il 24/11/1971, residente a 221 Controparte_19
Meridian Avenue, 513 Miami Beach Florida, 33139, USA;
, nata a [...]çu, Rio de Janeiro, il 09/08/1978, residente a 1230 Wild Parte_16
Hawthorn Way, Reston, Virginia, 20194 USA, in proprio nome e, unitamente a CP_20
nato a [...], Idaho, EUA, il 29/01/1976, in nome e per conto dei figli minori:
[...] [...]
, nato a [...], Germania, il 19/05/2008, e CP_21 CP_22
Perso
nato a [...], Oahu, Havai, , il 07/12/2013, entrambi residenti a 1230 Wild
[...]
Hawthorn Way, Reston, Virginia, 20194 USA, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_40 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza
15 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
16
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1188/2024 promossa da:
, nata a [...], Brasile, il 02/06/1959, residente a [...]Controparte_1
Garibaldi, 83, ap. 403, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, Brasile, CEP: 22041-080;
, nato a [...], Brasile, il 10/06/1978, residente a [...], Controparte_2
289, ap. 101, Copacabana, Rio de Janeiro, Brasile, CEP: 22041-010;
, nato a [...]çu, Rio de Janeiro, Brasile, il 26/08/1983, residente a Parte_1
Rua Barão de Ipanema, 105, ap. 701 – Copacabana, RJ, Brasile, CEP: 22050-031,
, nato a [...], Rio De Janeiro, Brasile, il Parte_2
Cont 06/08/1984, residente a [...], 90, ap. 1504, Buritis, Belo Horizonte, Brasil, CEP:
30575-090, in proprio nome e, unitamente a , nata a [...], São Controparte_4
Paulo, Brasile, il 20/01/1984, anche in nome e per conto della figlia minore: Persona_1
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il 03/10/2020, residente a [...]
[...]
Cont Fidelis Martins, 90, ap. 1504, Buritis, Belo Horizonte, Brasile;
Parte_3
, nato a [...]é do Ubá, Rio de Janeiro, Brasile, il 26/03/1948, residente a [...]
[...]
Manoel dos Santos Gonçalves 469, Jd Amália I, Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP: 27251-310;
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 27/07/1981, Parte_4 brasiliana, residente a [...]07, número 222, Casa de Pedra (Loteamento Alphaville), Volta Redonda,
RJ, Brasile, CEP: 27.259-707, in proprio nome e, unitamente a , nato a [...] Controparte_5
1 Redonda, Rio de Janeiro, Brasile, il 09/03/1984, anche in nome e per conto delle due figlie minori:
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 17/11/2015, residente a Parte_5
Rua 07, número 222, Casa de Pedra (Loteamento Alphaville), Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP:
27.259-707, e , nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il Parte_6
11/04/2019, residente a [...]07, número 222, Casa de Pedra (Loteamento Alphaville);
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 16/11/1982, Parte_7 residente a [...], 295, Jardim Suíça, Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP: 27267-430;
, nato a [...], Rio de Janeiro, il 04/05/1985, residente a [...]Parte_8
Manuel dos Santos Gonçalves, n° 469, Bairro Jardim Amália 1, Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP:
27251-310;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 05/08/1984, Parte_9 residente a [...]. José Cardoso, 132, Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP: 28300-000;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il Parte_10
24/07/1956, residente a [...]dos Santos, 523 - Vila Morse, São Paulo, SP, Brasile, CEP:
05623-000;
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 18/12/1986, Controparte_6 brasiliano, residente a [...]dos Santos, 523, Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP:
05623-000, in nome proprio e, unitamente a , nata a [...] Controparte_7
Pessoa, Paraíba, Brasile, il 23/09/1989, in nome e per conto figli minori: Controparte_8
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 06/07/2011,
[...] Controparte_9
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 28/04/2013, residente a [...]dos
[...]
Santos, 523, Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP: 05623-000; , Controparte_10 nato a [...], São Paulo, Brasile, il 24/10/2014, residente a [...]dos Santos, 523,
Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP: 05623-000, , nato il Persona_2
Cedar Park, Texas, Estados Unidos da América, il 27/11/2018, tutti residenti a [...]dos
Santos, 523, Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP: 05623-000;
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 13/01/1990, residente Controparte_11
a Alameda Rússia, 145, Alphaville 1, Barueri, SP, Brasile, CEP: , in nome proprio e, P.IVA_1 unitamente a , São Paulo, São Paulo, Brasile il 29/12/1987, Controparte_12 in nome e per conto dei figli minori: , nata a [...], São CP_13 Parte_10
Paulo, Brasil, il 08/03/2014, , nato a [...], São Paulo, CP_14 Controparte_12
Brasil, il 23/09/2015, , nata a [...], São Paulo, Brasil, CP_15 Parte_10 il 23/04/2019, tutti residenti a [...], 145, Alphaville 1, Barueri, SP, Brasile, CEP: 06474-
2 160;
, nato a [...]é de Ubá, Rio de Janeiro, Brasile il CP_16 Parte_10
30/01/1958, residente a [...], 387, bairro Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP:
28300-000, e, unitamente a , nata a [...] Parte_11
Itabapoana, Rio de Janeiro, Brasile, il 14/07/1984, in nome e per conto dei figli minori:
[...]
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 08/02/2012, Parte_12 Parte_13
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasil, il 16/09/2015, entrambi residenti a [...]
[...]
EL AS, 387, bairro Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP: 28300-000;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, Controparte_17 il 06/03/1982, residente a [...], 67, Altos, Bairro Cehab, Itaperuna, RJ,
Brasile, CEP: 28300.000, in nome proprio e, unitamente a Controparte_18
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 15/05/1984, in nome e per conto dei
[...] figli minori: , nato a [...], Rio de Janeiro, CP_14 Controparte_18
Brasile, il 16/10/2008, e , nata a [...], Rio de Parte_14
Janeiro, Brasile, il 17/05/2017, entrambi residenti a [...], 67, Altos, Bairro
Cehab, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP: 28300.000;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, il Parte_15
16/05/1992, residente a [...], número 387, bairro Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile,
CEP: 28300-000;
, nata a [...]çu, Rio de Janeiro, il 24/11/1971, residente a 221 Controparte_19
Meridian Avenue, 513 Miami Beach Florida, 33139, USA;
, nata a [...]çu, Rio de Janeiro, il 09/08/1978, residente a 1230 Wild Parte_16
Hawthorn Way, Reston, Virginia, 20194 USA, in proprio nome e, unitamente a CP_20
nato a [...], Idaho, EUA, il 29/01/1976, in nome e per conto dei figli minori:
[...] [...]
, nato a [...], Germania, il 19/05/2008, e CP_21 CP_22
Perso
nato a [...], Oahu, Havai, , il 07/12/2013, entrambi residenti a 1230 Wild
[...]
Hawthorn Way, Reston, Virginia, 20194 USA;
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. dall'Avv. Giuseppe Pinelli del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Roma, alla Via Crescenzio n. 25, come da procure autenticate, tradotte e apostillate allegate al ricorso.
-ricorrente- contro
3 , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_23 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n. 15
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato l'8 maggio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti, anche nelle suesposte qualità, convenivano in giudizio il dinanzi l'intestato Controparte_23
Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata Parte_17
a Palmi (RC) il 13/02/1889 da e , come risultante dall'estratto per Persona_4 Persona_5 riassunto dell'atto di nascita (cfr. doc. in atti n.1).
L'ava italiana era emigrata in Brasile ove era aveva sposato, il 18 gennaio 19013, Persona_6
e dalla loro unione erano nati , nato il [...], ,
[...] Persona_7 Parte_3 nato il [...] e , nata l'[...]. Persona_8
Sulla discendenza di : Persona_7
contraeva matrimonio con la Sig.ra e dalla loro Persona_7 Parte_18 unione nascevano: il 21/11/1943, Persona_9 Persona_10
il 29/07/1945, il 26/09/1948 e il
[...] Persona_11 Controparte_1
02/06/1959, quest'ultima odierna ricorrente.
sposava e dalla loro unione Persona_9 Persona_12 nascevano: , il 10/06/1978 e , il 26/08/1983, Controparte_2 Parte_1 entrambi odierni ricorrenti.
sposava e dalla loro unione nascevano: Parte_19 Controparte_24
, il 24/11/1971 e , il 09/08/1978, entrambe Controparte_19 Parte_16 odierne ricorrenti.
Quest'ultima, in data 22/09/2023, contraeva matrimonio con adottando Controparte_20 così il nome e dalla loro unione nascevano: Controparte_25 CP_21
in data 19/05/2008, e il 07/12/2013, entrambi odierni
[...] Controparte_22 ricorrenti.
sposava e dalla loro unione nasceva Persona_11 Controparte_26
4 , il 06/08/1984, odierno ricorrente. Parte_2
Quest'ultimo contraeva matrimonio con e dalla loro unione Controparte_4 nasceva , in data 03/10/2020, odierna ricorrente. Persona_1
Sulla discendenza di : Parte_3
, contraeva matrimonio con la quale passava così Parte_3 Controparte_27
a firmare e dalla loro unione nasceva Controparte_28 [...]
, il 23.03.1948, odierno ricorrente. Parte_3
Il predetto contraeva matrimonio il 12/12/1974 con Parte_3
, la quale adottava così il nome Controparte_29 CP_30
e dalla loro unione nascevano: , il 27/07/1981,
[...] Parte_4
, il 16/11/1982, e , il 04/05/1985, tutti Persona_13 Parte_8 odierni ricorrenti.
, contraeva matrimonio con e dalla loro unione Parte_4 Controparte_31 nascevano: , il 17/11/2015 e , il Parte_5 Parte_6
11/04/2019, odierni ricorrenti.
, contraeva matrimonio il 09/10/2017 con Persona_13 Persona_14
, adottando così il nome .
[...] Parte_7
Dalla successiva unione di con nasceva in Parte_3 Persona_15 data 05/08/1984, , odierno ricorrente. Parte_9
Sulla discendenza di : Persona_8
contraeva matrimonio con , passando ad adottare Persona_8 Persona_16 il nome , e dalla loro unione nascevano: Parte_20 [...]
, 24/07/1956, odierno ricorrente, Parte_10 Controparte_17 [...]
, il 30/01/1958, odierno ricorrente, e , nata il Pt_10 Parte_21 giorno 01.04.1961.
contraeva matrimonio con Parte_10 Persona_17
e dalla loro unione nascevano , il
[...] Controparte_6
18/12/1986 e , il 13.01.1990, entrambi odierni ricorrenti. Controparte_11
contraeva matrimonio, in data 29/05/2010, con CP_6 Parte_10 [...]
e dalla loro unione nascevano: , il CP_32 Controparte_8
06/07/2011, il 28/04/2013, DE Controparte_9 CP_10
5 il 24/10/2014 e l'11/27/2018, tutti odierni Pt_10 Persona_2 ricorrenti.
contraeva matrimonio con e Controparte_11 Controparte_33 dalla loro unione nascevano: , '08/03/2014, CP_13 Parte_10 [...]
, il 23/09/2015 e , il Per_18 Parte_10 CP_15 Parte_10
23/04/2019, tutti odierni ricorrenti.
contraeva matrimonio, in data 26/06/1980, con Controparte_17 [...]
e dalla loro unione nasceva Controparte_34 Parte_22
, il 06/03/1982, odierno ricorrente,
[...]
Quest'ultimo, in data 06/07/2007, contraeva matrimonio con , e Persona_19 dalla loro unione nascevano: , il 16/10/2008 e Persona_20
, 17/05/2017, entrambi odierni ricorrenti. Parte_14
sposava in seconde nozze Controparte_17 Parte_10 Parte_11 [...]
e dalla loro unione nascevano , l'08/02/2012, e Pt_11 Parte_12
, il 16/09/2015, entrambi odierni ricorrenti. Parte_13
Dall'unione tra e nasceva, in data Parte_21 CP_35
16/05/1992, , odierno ricorrente. CP_8 Parte_15
***
Conseguentemente, i ricorrenti deducevano di essere discendenti di cittadina italiana e, pertanto, chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_23 competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In particolare, i ricorrenti deducevano che l'ava nata a [...] Parte_17
(RC) il 13/02/1889 da e , successivamente identificata nei registri Persona_4 Persona_5 di stato civile brasiliani anche come o Persona_21 Persona_22 era deceduta senza essersi mai naturalizzata cittadina brasiliana né avendo mai rinunciato allo status civitatis di origine.
La difesa denunciava che a causa del passaggio in linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione si era determinata l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo era prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna e perché
“la legge al tempo vigente stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa
6 in matrimonio con un cittadino straniero”.
Proseguiva deducendo che “Nel caso di specie, non può ritenersi che Parte_17
nata in [...] nel 1889 da genitori italiani, abbia perso la cittadinanza italiana per
[...] essersi, in seguito, coniugata con cittadino straniero, , sicché i suoi Persona_6 discendenti sono, a loro volta, cittadini italiani”.
Pertanto, rivendicava il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in favore dei ricorrenti per essere discendenti di cittadina italiana per nascita.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_23 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero, notiziato, non presentava né osservazioni né conclusioni.
Con note depositate in data 4.11.2024 ai sensi dell'art.127 ter Codice di procedura civile, la difesa insisteva sulle richieste di integrale accoglimento del ricorso introduttivo.
Il 30.12.2024 il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, nel merito, giova rilevare che, nonostante possano rinvenirsi documenti, anche presso l'Anagrafe di Stato Civile brasiliana, nei quali la capostipite in luogo di Parte_17 sia stata generalizzata come o
[...] Persona_21 Per_22
si ritiene che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona data la
[...] corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti.
Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava Controparte_36
7 l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad Controparte_36 oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
8 Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con la nota sentenza n. 87/1975 ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà”. Con tale pronuncia, quindi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà.
Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere
l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini
e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina.
9 Gli interventi della Corte appena menzionati miravano quindi ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante
e post 01.01.1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli. (cd. effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa
10 dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria"; “il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”(Cass. SU n. 4466/2009).
Con questa sentenza, quindi, la Corte di Cassazione ha stabilito una giurisprudenza favorevole sul rapporto di affiliazione con la trasmissione dello status di cittadino ai figli delle donne italiane nati prima del 1948 che sarebbe stato loro di diritto se non ci fosse stata una legge discriminatoria. Anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948, dunque, può veder riconosciuto il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis con istanza al Consolato o all'ufficio di Stato Civile, ma devono rivolgersi, a partire dal 22 giugno 2022, alla “Sezione
Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato (per i ricorrenti residenti all'estero).
Più nello specifico, il Ministero degli Interni con circolare n. 9 del 04.07.2001 ritiene che la sentenza non possa retroagire oltre il 1.1.1948, pertanto possono usufruire della parità di posizione fra uomo e donna (e quindi la possibilità di far valere la discendenza da madre italiana) solo i soggetti nati dopo tale data. Tale principio si pone, quindi, in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità, le quali guidano ad una ricostruzione logica nettamente opposta e che, riportate al caso de quo, determinano l'esistenza del diritto alla trasmissione della cittadinanza italiana in assenza della
11 legge discriminatoria.
In forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai ne consegue che il ricorso alla via Pt_23 amministrativa da parte dei ricorrenti avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto, pertanto, l'unica via percorribile affinché le parti possano vedersi riconosciuto il proprio diritto soggettivo invocato è il passaggio giudiziario.
Non ha rilievo, quindi, la mancata instaurazione del procedimento amministrativo poiché si tratta di domanda di accertamento di status di cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza materna ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992, né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. Così è la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema: Trib. Brescia, sent. 10/11/2018; Trib. Roma, ord. 18/04/2018; Trib. Roma, ord.
19/02/2018; Trib. Roma, sent. 18/09/2017; Trib. Roma, sent. 6/04/2017; Trib. Roma, sent.
22/03/2017. Per i casi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna a figli nati prima del
1° gennaio 1948, quindi, diverse pronunce confermano che non è necessario presentare un'istanza amministrativa ai Consolati poiché l'amministrazione pubblica non è abilitata a riconoscerla autonomamente.
Dunque, questo Giudice, alla luce delle precedenti osservazioni e aderendo agli orientamenti della
Corte di cassazione, ritiene che vada riconosciuta la cittadinanza italiana anche al figlio di madre cittadina, nato prima del primo gennaio del 1948 e che tale diritto si trasmetta ai suoi figli iure sanguinis.
Pertanto, la cittadina italiana non avendo rinunciato alla Parte_17 cittadinanza italiana né essendosi naturalizzata cittadina brasiliana ha conservato la propria cittadinanza e l'ha trasmessa ai propri figli , e Persona_7 Persona_8 Per_23
, nonostante la loro nascita in epoca pre-costituzionale, e ai loro discendenti.
[...]
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta delle ricorrenti “per via materna” dall'antenata nativa cittadina italiana e, quindi, che la cittadinanza italiana è stata trasmessa dall'ava sino agli odierni ricorrenti, senza interruzione.
In particolare, la trasmissione della cittadinanza agli odierni ricorrenti proviene, per via generazionale, dall'ava italiana nata a [...] il Parte_17
13/02/1889 da e , e deceduta senza aver mai acquisito la Persona_4 Persona_5 cittadinanza argentina per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine
(Cfr. doc. in atti n. 2).
12 Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data
06.11.2023, dal Dipartimento Migrazioni della segreteria nazionale di Giustizia (Certificato n.
000.548.604.802/2023), nel quale si legge che non risulta “alcun registro di naturalizzazione a nome di o o Parte_17 Persona_21 Persona_24
o o o CP_37 Pt_17 Parte_17 CP_38
o , figlia di Controparte_39 Persona_22 Persona_25
, nata in [...] il [...]”. Persona_4
In quanto italiana, rasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza Parte_17 ai propri figli e ai relativi discendenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti, cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_23
Infine, tenuto conto della natura della procedura e delle evoluzioni giurisprudenziali e normative susseguitesi in materia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti
, nata a [...], Brasile, il 02/06/1959, residente a [...]Controparte_1
Garibaldi, 83, ap. 403, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ, Brasile, CEP: 22041-080;
, nato a [...], Brasile, il 10/06/1978, residente a [...], Controparte_2
289, ap. 101, Copacabana, Rio de Janeiro, Brasile, CEP: 22041-010;
, nato a [...]çu, Rio de Janeiro, Brasile, il 26/08/1983, residente a Parte_1
Rua Barão de Ipanema, 105, ap. 701 – Copacabana, RJ, Brasile, CEP: 22050-031,
, nato a [...], Rio De Janeiro, Brasile, il Parte_2
Cont 06/08/1984, residente a [...], 90, ap. 1504, Buritis, Belo Horizonte, Brasil, CEP:
30575-090, in proprio nome e, unitamente a , nata a [...], São Controparte_4
Paulo, Brasile, il 20/01/1984, anche in nome e per conto della figlia minore: Persona_1
, nata a [...], Minas Gerais, Brasile, il 03/10/2020, residente a [...]
[...]
Cont Fidelis Martins, 90, ap. 1504, Buritis, Belo Horizonte, Brasile;
Parte_3
, nato a [...]é do Ubá, Rio de Janeiro, Brasile, il 26/03/1948, residente a [...]
[...]
Manoel dos Santos Gonçalves 469, Jd Amália I, Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP: 27251-310;
13 , nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 27/07/1981, Parte_4 brasiliana, residente a [...]07, número 222, Casa de Pedra (Loteamento Alphaville), Volta Redonda,
RJ, Brasile, CEP: 27.259-707, in proprio nome e, unitamente a , nato a [...] Controparte_5
Redonda, Rio de Janeiro, Brasile, il 09/03/1984, anche in nome e per conto delle due figlie minori:
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 17/11/2015, residente a Parte_5
Rua 07, número 222, Casa de Pedra (Loteamento Alphaville), Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP:
27.259-707, e , nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il Parte_6
11/04/2019, residente a [...]07, número 222, Casa de Pedra (Loteamento Alphaville);
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 16/11/1982, Parte_7 residente a [...], 295, Jardim Suíça, Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP: 27267-430;
, nato a [...], Rio de Janeiro, il 04/05/1985, residente a [...]Parte_8
Manuel dos Santos Gonçalves, n° 469, Bairro Jardim Amália 1, Volta Redonda, RJ, Brasile, CEP:
27251-310;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 05/08/1984, Parte_9 residente a [...]. José Cardoso, 132, Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP: 28300-000;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il Parte_10
24/07/1956, residente a [...]dos Santos, 523 - Vila Morse, São Paulo, SP, Brasile, CEP:
05623-000;
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 18/12/1986, Controparte_6 brasiliano, residente a [...]dos Santos, 523, Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP:
05623-000, in nome proprio e, unitamente a , nata a [...] Controparte_7
Pessoa, Paraíba, Brasile, il 23/09/1989, in nome e per conto figli minori: Controparte_8
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 06/07/2011,
[...] Controparte_9
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 28/04/2013, residente a [...]dos
[...]
Santos, 523, Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP: 05623-000; , Controparte_10 nato a [...], São Paulo, Brasile, il 24/10/2014, residente a [...]dos Santos, 523,
Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP: 05623-000, , nato il Persona_2
Cedar Park, Texas, Estados Unidos da América, il 27/11/2018, tutti residenti a [...]dos
Santos, 523, Vila Morse, São Paulo, Brasile, CEP: 05623-000;
, nato a [...], São Paulo, Brasile, il 13/01/1990, residente Controparte_11
a Alameda Rússia, 145, Alphaville 1, Barueri, SP, Brasile, CEP: , in nome proprio e, P.IVA_1 unitamente a , São Paulo, São Paulo, Brasile il 29/12/1987, Controparte_12 in nome e per conto dei figli minori: , nata a [...], São CP_13 Parte_10
14 Paulo, Brasil, il 08/03/2014, , nato a [...], São Paulo, Persona_18 Parte_10
Brasil, il 23/09/2015, , nata a [...], São Paulo, Brasil, CP_15 Parte_10 il 23/04/2019, tutti residenti a [...], 145, Alphaville 1, Barueri, SP, Brasile, CEP: 06474-
160;
, nato a [...]é de Ubá, Rio de Janeiro, Brasile il CP_16 Parte_10
30/01/1958, residente a [...], 387, bairro Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP:
28300-000, e, unitamente a , nata a [...] Parte_11
Itabapoana, Rio de Janeiro, Brasile, il 14/07/1984, in nome e per conto dei figli minori:
[...]
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 08/02/2012, Parte_12 Parte_13
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasil, il 16/09/2015, entrambi residenti a [...]
[...]
EL AS, 387, bairro Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP: 28300-000;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Brasile, Controparte_17 il 06/03/1982, residente a [...], 67, Altos, Bairro Cehab, Itaperuna, RJ,
Brasile, CEP: 28300.000, in nome proprio e, unitamente a Controparte_18
, nata a [...], Rio de Janeiro, Brasile, il 15/05/1984, in nome e per conto dei
[...] figli minori: , nato a [...], Rio de Janeiro, CP_14 Controparte_18
Brasile, il 16/10/2008, e , nata a [...], Rio de Parte_14
Janeiro, Brasile, il 17/05/2017, entrambi residenti a [...], 67, Altos, Bairro
Cehab, Itaperuna, RJ, Brasile, CEP: 28300.000;
, nato a [...], Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil, il Parte_15
16/05/1992, residente a [...], número 387, bairro Niterói, Itaperuna, RJ, Brasile,
CEP: 28300-000;
, nata a [...]çu, Rio de Janeiro, il 24/11/1971, residente a 221 Controparte_19
Meridian Avenue, 513 Miami Beach Florida, 33139, USA;
, nata a [...]çu, Rio de Janeiro, il 09/08/1978, residente a 1230 Wild Parte_16
Hawthorn Way, Reston, Virginia, 20194 USA, in proprio nome e, unitamente a CP_20
nato a [...], Idaho, EUA, il 29/01/1976, in nome e per conto dei figli minori:
[...] [...]
, nato a [...], Germania, il 19/05/2008, e CP_21 CP_22
Perso
nato a [...], Oahu, Havai, , il 07/12/2013, entrambi residenti a 1230 Wild
[...]
Hawthorn Way, Reston, Virginia, 20194 USA, il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_40 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza
15 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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