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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1013/2018 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2
) e (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 tutti con l'avv. INNAMORATO ANTONIO (C.F. , giusta C.F._3 procura in atti;
PARTI ATTRICI nei confronti di
(C.F ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. NOCILLA VINCENZO (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE CONVENUTA
e
(C.F. ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
), con l'avv. NOCILLA VINCENZO (C.F.
[...] P.IVA_4
), giusta procura in atti;
C.F._4
pagina 1 di 8 INTERVENUTO EX ART 111 C.P.C.
avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016
n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuta nell'articolo 1, comma
17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. La causa è stata istruita solo documentalmente, stante la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
4. In data 14.11.2023 si costitutiva ex art. 111 c.p.c. CP_2
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e
[...]
pagina 2 di 8 l'estromissione della cedente.
5. Ritiene il Tribunale che, sebbene l'intervento sia astrattamente ammissibile, vada tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice cedente.
6. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, "la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti" (Cass.
n. 22424 del 22.10.2009; cfr in merito Tribunale di Bari 12.05.2015 n.
2171). In caso analogo, è stato affermato che "trattasi di domanda inammissibile, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111 comma
3 c.p.c.. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti alla estromissione dell'alienante. Di talchè, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della CU (succeduta alla (...)), pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare" (Corte di appello
Venezia sez. I 10.01.2018 n. 15).
7. Ne consegue che nella specie, in assenza del consenso espresso alla estromissione della originaria parte opposta manifestato da tutte le parti in lite, la presente pronuncia - salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. - verrà emessa nei confronti delle pagina 3 di 8 parti originarie del giudizio, il che assorbe anche l'eccezione di difetto di legittimazione sollevato nei confronti dell'intervenuta.
8. L'opposizione non è fondata e conseguentemente deve essere rigettata.
9. Come dedotto dagli stessi opponenti in apertura di citazione, “finalità di questa opposizione è di conseguire una sentenza di ripetizione di tutte le somme indebitamente trattenute da controparte, una volta accertato come il abbia perpetrato il reato di usura e sia, per gli effetti da esso Controparte_1 conseguenti, debitrice dell'attrice. In particolare, si chiede al Giusdicente adito di accertare e dichiarare l'applicazione, ad opera della banca, di tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese ingiustamente addebitate al cliente sul conto corrente avente n.27/475 (categoria di appartenenza (BDI)
Anticipi e Sconti) e, condannare la alla restituzione di ogni somma CP_4 corrisposta dalla cliente, odierna attrice, ma non dovuta perché contra legem”.
10. Tuttavia, come correttamente eccepito dalla trattasi di CP_4 opposizione inammissibile, infatti, come incontestato, nella specie vi è opposizione ad un atto di precetto notificato il 13.06.2018, per la somma di
Euro 316.400,00 oltre interessi di mora, emesso in relazione al decreto ingiuntivo n. 325/2017 avente R.G. n. 149/2017 depositato in data
31/07/2017, per il quale peraltro si è già instaurato anche un procedimento civile R.G.n.1642/2017.
11. Deve infatti trovare applicazione la giurisprudenza consolidata sul punto, nei termini che seguono.
12. In sede di opposizione all'esecuzione le pretese del creditore munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere validamente fronteggiate sulla base unicamente di censure che si sostanzino nell'allegazione e nella prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto pagina 4 di 8 sostanziale, verificatisi successivamente alla sua formazione, tra i quali possono indicarsi, a titolo esemplificativo, il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione e l'impossibilità sopravvenuta.
13. L'opposizione all'esecuzione è, pertanto, inammissibile quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito (o potranno in ogni caso in sede di impugnazione per revocazione).
14. Le questioni aventi ad oggetto fatti anteriori o coevi al processo sono infatti coperte dal giudicato, senza che rilevi la circostanza che esse siano state sollevate o che il loro esame sia restato precluso per l'inerzia della parte che avrebbe avuto interesse a prospettarle (cfr. ex plurimis Cass.
n. 9363/2017).
15. Nel caso di specie il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo per cui peraltro già pende giudizio, per cui ogni contestazione - anche quella riguardante il merito del credito in data antecedente il precetto- devono trovare adeguato riscontro presso le competenti sedi di merito.
16. Come ribadito dalla Consulta proprio di recente, "la garanzia - riconosciuta dall'art. 24 Cost., comma 1, - di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende anche l'esecuzione forzata, che è diretta a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento del giudice (sentenza n. 522 del 2002). La tutela in sede esecutiva, infatti, è componente essenziale del diritto di accesso al giudice: l'azione esecutiva rappresenta uno strumento indispensabile per l'effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore (ex plurimis, sentenze n. 225 del 2018, n.
198 del 2010, n. 335 del 2004, n. 522 del 2002 e 69 n. 321 del 1998; ordinanza n. 331 del 2001). La fase di esecuzione coattiva delle decisioni di pagina 5 di 8 giustizia, proprio in quanto componente intrinseca ed essenziale della funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria
(sentenza n. 419 del 1995), stante che "il principio di effettività della tutela giurisdizionale (...) rappresenta un connotato rilevante di ogni modello processuale" (sentenze n. 225 del 2018 e n. 304 del 2011)" (Corte Cost. 22 giugno 2021, n. 128). Ne consegue che le ipotesi di sospensione devono essere oggetto di una decisione ponderata che si fonda sulla eccezionalità dell'arresto temporaneo del processo esecutivo a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 615 c.p.c., comma 1.
17. E, soprattutto, come osservato da autorevole dottrina, anche le eccezioni, comprimendo il diritto del creditore già consacrato in un titolo esecutivo, devono essere rigorosamente vagliate, altrimenti mai nulla potrebbe essere portato a termine e l'effettività non solo del diritto, ma pure dell'ordinamento (e di tutto l'apparato che lo Stato prepara per tutelare chi ad esso si rivolge per far valere i suoi diritti), sarebbe irrimediabilmente compromessa e minata nella sua stessa essenza.
18. Infatti, il processo esecutivo presuppone sempre che le questioni sui diritti o siano già state affrontate o possano eccezionalmente essere ancora affrontate in altra sede, più adatta con tutti i suoi snodi procedimentali e tutti i rimedi e gradi di giudizio.
19. Da qui la netta separazione tra ciò che accade - o avrebbe dovuto o potuto accadere - in sede cosiddetta di cognizione e quanto deve - necessariamente - accadere in sede di esecuzione.
20. Dalla documentazione allegata dagli opponenti emerge specificamente come tali motivi siano allo stato al vaglio del giudice di merito o avrebbero dovuto essere oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo.
21. Ciò doverosamente premesso, stante l'eccezione sollevata con memoria ex art. 183 c.p.c., si evidenzia che il recente intervento della Corte
pagina 6 di 8 di Cassazione in relazione ai contratti di fideiussione contenenti clausole frutto di intese restrittive della concorrenza (e, conseguentemente, invalidi per violazione della l. 287 del 1990) non può certamente costituire un “fatto estintivo o modificativo sopravvenuto”, in quanto l'intervento ha valenza meramente ricognitiva del principio di diritto ivi statuito. Il richiamato provvedimento della Banca d'Italia, peraltro, risale al 2005 e fa riferimento alla cd. legge antitrust del 10 ottobre 1990. In ogni caso, trattasi anche questo di motivo di nullità a vagliarsi eventualmente in sede contenziosa.
22. In conclusione, deve escludersi la ammissibilità dei motivi di opposizione.
23. Alla soccombenza segue la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di per le Controparte_1 fasi di studio, introduttivo ed istruttoria, e della intervenuta CP_2
per la sola fase decisionale, spese che si liquidano in virtù del D.M.
[...]
55/2014, entro i parametri minimi, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. rigetta la domanda;
II. condanna altresì gli opponenti Parte_4
e solidalmente tra loro, a
[...] Parte_2 Parte_3 rimborsare a le spese di lite, che liquida in € CP_1 Controparte_1
9.743,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, nonché a rimborsare ad le spese Controparte_2 di lite, che liquida in € 2.935,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
pagina 7 di 8 Lagonegro, data da consolle.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1013/2018 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Parte_2
) e (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2 tutti con l'avv. INNAMORATO ANTONIO (C.F. , giusta C.F._3 procura in atti;
PARTI ATTRICI nei confronti di
(C.F ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. NOCILLA VINCENZO (C.F.
), giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE CONVENUTA
e
(C.F. ), rappresentata da Controparte_2 P.IVA_3 CP_3
), con l'avv. NOCILLA VINCENZO (C.F.
[...] P.IVA_4
), giusta procura in atti;
C.F._4
pagina 1 di 8 INTERVENUTO EX ART 111 C.P.C.
avente ad oggetto: opposizione a precetto (art. 615, 1 comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida
(Cass. S.U. 8/5/2014 n. 9936; Cass. 28/5/2014 n. 12002; Cass. 19/8/2016
n. 17214), nonché il “principio di sinteticità degli atti processuali” ex art. 3, comma 2 c.p.a., applicabile anche al processo civile (Cass. 20/10/2016, n.
21297 ed oggi confermato dal D. Lgs. n. 149 del 2022, che, dando attuazione allo specifico criterio di delega contenuta nell'articolo 1, comma
17, lett. d), della legge n. 206 del 2021, ha introdotto gli artt. 121 c.p.c. e 46 disp. att. c.p.c.).
3. La causa è stata istruita solo documentalmente, stante la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
4. In data 14.11.2023 si costitutiva ex art. 111 c.p.c. CP_2
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e
[...]
pagina 2 di 8 l'estromissione della cedente.
5. Ritiene il Tribunale che, sebbene l'intervento sia astrattamente ammissibile, vada tuttavia dichiarata inammissibile la domanda di sostituzione della cessionaria automaticamente nei diritti della cedente, in assenza della adesione di tutte le parti alla estromissione della originaria creditrice cedente.
6. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, "la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti" (Cass.
n. 22424 del 22.10.2009; cfr in merito Tribunale di Bari 12.05.2015 n.
2171). In caso analogo, è stato affermato che "trattasi di domanda inammissibile, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 111 comma
3 c.p.c.. Il cessionario è intervenuto nel processo nel corso del quale è stato trasferito il diritto controverso, ma non vi è stato il consenso delle altre parti alla estromissione dell'alienante. Di talchè, ai sensi del quarto comma della medesima norma, la sentenza va pronunciata tra le parti originarie e, dunque, nei confronti della CU (succeduta alla (...)), pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare" (Corte di appello
Venezia sez. I 10.01.2018 n. 15).
7. Ne consegue che nella specie, in assenza del consenso espresso alla estromissione della originaria parte opposta manifestato da tutte le parti in lite, la presente pronuncia - salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. - verrà emessa nei confronti delle pagina 3 di 8 parti originarie del giudizio, il che assorbe anche l'eccezione di difetto di legittimazione sollevato nei confronti dell'intervenuta.
8. L'opposizione non è fondata e conseguentemente deve essere rigettata.
9. Come dedotto dagli stessi opponenti in apertura di citazione, “finalità di questa opposizione è di conseguire una sentenza di ripetizione di tutte le somme indebitamente trattenute da controparte, una volta accertato come il abbia perpetrato il reato di usura e sia, per gli effetti da esso Controparte_1 conseguenti, debitrice dell'attrice. In particolare, si chiede al Giusdicente adito di accertare e dichiarare l'applicazione, ad opera della banca, di tassi, competenze, oneri, remunerazioni e spese ingiustamente addebitate al cliente sul conto corrente avente n.27/475 (categoria di appartenenza (BDI)
Anticipi e Sconti) e, condannare la alla restituzione di ogni somma CP_4 corrisposta dalla cliente, odierna attrice, ma non dovuta perché contra legem”.
10. Tuttavia, come correttamente eccepito dalla trattasi di CP_4 opposizione inammissibile, infatti, come incontestato, nella specie vi è opposizione ad un atto di precetto notificato il 13.06.2018, per la somma di
Euro 316.400,00 oltre interessi di mora, emesso in relazione al decreto ingiuntivo n. 325/2017 avente R.G. n. 149/2017 depositato in data
31/07/2017, per il quale peraltro si è già instaurato anche un procedimento civile R.G.n.1642/2017.
11. Deve infatti trovare applicazione la giurisprudenza consolidata sul punto, nei termini che seguono.
12. In sede di opposizione all'esecuzione le pretese del creditore munito di titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere validamente fronteggiate sulla base unicamente di censure che si sostanzino nell'allegazione e nella prova di fatti modificativi o estintivi del rapporto pagina 4 di 8 sostanziale, verificatisi successivamente alla sua formazione, tra i quali possono indicarsi, a titolo esemplificativo, il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione e l'impossibilità sopravvenuta.
13. L'opposizione all'esecuzione è, pertanto, inammissibile quando si basi sulla prospettazione di fatti modificativi o estintivi del diritto accaduti prima o durante la fase di formazione del titolo e che, in relazione al tempo in cui sono venuti in essere, avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio di merito (o potranno in ogni caso in sede di impugnazione per revocazione).
14. Le questioni aventi ad oggetto fatti anteriori o coevi al processo sono infatti coperte dal giudicato, senza che rilevi la circostanza che esse siano state sollevate o che il loro esame sia restato precluso per l'inerzia della parte che avrebbe avuto interesse a prospettarle (cfr. ex plurimis Cass.
n. 9363/2017).
15. Nel caso di specie il titolo esecutivo è costituito da un decreto ingiuntivo per cui peraltro già pende giudizio, per cui ogni contestazione - anche quella riguardante il merito del credito in data antecedente il precetto- devono trovare adeguato riscontro presso le competenti sedi di merito.
16. Come ribadito dalla Consulta proprio di recente, "la garanzia - riconosciuta dall'art. 24 Cost., comma 1, - di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprende anche l'esecuzione forzata, che è diretta a rendere effettiva l'attuazione del provvedimento del giudice (sentenza n. 522 del 2002). La tutela in sede esecutiva, infatti, è componente essenziale del diritto di accesso al giudice: l'azione esecutiva rappresenta uno strumento indispensabile per l'effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore (ex plurimis, sentenze n. 225 del 2018, n.
198 del 2010, n. 335 del 2004, n. 522 del 2002 e 69 n. 321 del 1998; ordinanza n. 331 del 2001). La fase di esecuzione coattiva delle decisioni di pagina 5 di 8 giustizia, proprio in quanto componente intrinseca ed essenziale della funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria
(sentenza n. 419 del 1995), stante che "il principio di effettività della tutela giurisdizionale (...) rappresenta un connotato rilevante di ogni modello processuale" (sentenze n. 225 del 2018 e n. 304 del 2011)" (Corte Cost. 22 giugno 2021, n. 128). Ne consegue che le ipotesi di sospensione devono essere oggetto di una decisione ponderata che si fonda sulla eccezionalità dell'arresto temporaneo del processo esecutivo a seguito dell'accoglimento dell'istanza ex art. 615 c.p.c., comma 1.
17. E, soprattutto, come osservato da autorevole dottrina, anche le eccezioni, comprimendo il diritto del creditore già consacrato in un titolo esecutivo, devono essere rigorosamente vagliate, altrimenti mai nulla potrebbe essere portato a termine e l'effettività non solo del diritto, ma pure dell'ordinamento (e di tutto l'apparato che lo Stato prepara per tutelare chi ad esso si rivolge per far valere i suoi diritti), sarebbe irrimediabilmente compromessa e minata nella sua stessa essenza.
18. Infatti, il processo esecutivo presuppone sempre che le questioni sui diritti o siano già state affrontate o possano eccezionalmente essere ancora affrontate in altra sede, più adatta con tutti i suoi snodi procedimentali e tutti i rimedi e gradi di giudizio.
19. Da qui la netta separazione tra ciò che accade - o avrebbe dovuto o potuto accadere - in sede cosiddetta di cognizione e quanto deve - necessariamente - accadere in sede di esecuzione.
20. Dalla documentazione allegata dagli opponenti emerge specificamente come tali motivi siano allo stato al vaglio del giudice di merito o avrebbero dovuto essere oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo.
21. Ciò doverosamente premesso, stante l'eccezione sollevata con memoria ex art. 183 c.p.c., si evidenzia che il recente intervento della Corte
pagina 6 di 8 di Cassazione in relazione ai contratti di fideiussione contenenti clausole frutto di intese restrittive della concorrenza (e, conseguentemente, invalidi per violazione della l. 287 del 1990) non può certamente costituire un “fatto estintivo o modificativo sopravvenuto”, in quanto l'intervento ha valenza meramente ricognitiva del principio di diritto ivi statuito. Il richiamato provvedimento della Banca d'Italia, peraltro, risale al 2005 e fa riferimento alla cd. legge antitrust del 10 ottobre 1990. In ogni caso, trattasi anche questo di motivo di nullità a vagliarsi eventualmente in sede contenziosa.
22. In conclusione, deve escludersi la ammissibilità dei motivi di opposizione.
23. Alla soccombenza segue la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore di per le Controparte_1 fasi di studio, introduttivo ed istruttoria, e della intervenuta CP_2
per la sola fase decisionale, spese che si liquidano in virtù del D.M.
[...]
55/2014, entro i parametri minimi, stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
I. rigetta la domanda;
II. condanna altresì gli opponenti Parte_4
e solidalmente tra loro, a
[...] Parte_2 Parte_3 rimborsare a le spese di lite, che liquida in € CP_1 Controparte_1
9.743,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge, nonché a rimborsare ad le spese Controparte_2 di lite, che liquida in € 2.935,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
pagina 7 di 8 Lagonegro, data da consolle.
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 8 di 8