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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 09/12/2024, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2729/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2729/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Isabella Aceto e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Flavio Parte_2 C.F._2
Biancardi
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) Il Signor continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Melegnano (Mi), Via Parte_2 degli Anemoni n.5, in comproprietà fra i coniugi, unitamente alla figlia , mentre la Per_1
IG lascerà l'immobile trasferendo altrove la propria residenza Parte_1 entro la data del 30.10.2024. La medesima porterà con sé i propri effetti personali nonché i beni mobili concordati con il sig. Pt_2
3)In considerazione della maggiore somma investita dalla moglie rispetto al marito nell'acquisto della casa coniugale e del pertinenziale box ed al fine di parificare gli apporti di entrambi, il Signor
verserà l'importo complessivo di Euro 59.000,00 (cinquantanovemila/00) in favore Parte_2 della IG con le seguenti modalità e tempistiche: Parte_1
-Euro 30.000,00 (trentamila/00) da corrispondersi al momento del deposito del presente ricorso;
-Euro 29.000,00 (ventinovemila/00) da saldarsi in quattro anni, in rate mensili di importo pari ad
Euro 604,16 (seicentoquattro/16) con decorrenza mensile a far data dal 1.01.2025.
pagina 1 di 4 All'esito di dette corresponsioni, ciascun coniuge sarà proprietario del menzionato immobile nella misura del 50% tanto che, nell'ipotesi di vendita del medesimo, il ricavato verrà fra loro ripartito in pari misura.
Da parte propria, la IG rinuncia alla vendita della propria quota Parte_1 di tale bene sino al momento in cui vi rimarrà a vivere la figlia e, comunque, per un Per_1 lasso di tempo non superiore ad anni quattro decorrenti dalla data del deposito del presente ricorso, salve differenti ed eventuali intese che verranno raggiunte fra i coniugi.
Resta inteso fra le parti come le spese di gestione ordinaria del citato immobile rimarranno a carico esclusivo del marito, mentre le spese a carattere straordinario verranno ripartite in pari misura;
4)A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali il Signor si impegna a trasferire Parte_2 alla IG la quota di sua proprietà del box autorimessa sito in Parte_1
Melegnano (Mi), Via dei Pini n.9 (pari all'equivalente di euro 12.500,00), con spese notarili a carico di quest'ultima a titolo di compensazione parziale delle spese anticipate dalla suddetta per la ristrutturazione della casa coniugale, avvenuta mediante utilizzo di fondi personali pervenuti da successione (Euro 13.343,05).
Trattandosi di trasferimento immobiliare relativo alla regolamentazione di rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione coniugale le parti chiedono sin d'ora l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge.
La residua somma di Euro 843,05 (Euro 13.343,05 –Euro 12.500,00) da riconoscersi in favore della
IG verrà corrisposta dal marito in favore della medesima in n.4 Parte_1 rate mensili di Euro 210,76 (duecentodieci/76) con decorrenza dal mese in cui verrà stipulato il rogito notarile inerente il bene;
5)Le parti concordano che, relativamente alle somme depositate sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., cointestato ad entrambi i coniugi, l'importo di Euro
35.928,64 (trentacinquemilanovecentoventotto/64),resterà di esclusiva competenza del Signor
[...]
(quale corrispettivo del proprio TFR), e che il saldo restante, previa chiusura del conto Pt_2 stesso, sarà ripartito in pari misura fra le odierne parti in causa. Il Signor è Parte_2 autorizzato a prelevare l'importo de quo prima del deposito del presente ricorso al fine di poter dar seguito alle obbligazioni assunte con il ricorso stesso;
6) Relativamente al conto corrente bancario acceso presso la Credit Agricole Italia, cointestato ad entrambi i coniugi, le somme ivi depositate saranno ripartite in pari misura fra i coniugi;
7) Entrambi i coniugi si impegnano a versare in favore della figlia una somma mensile Per_1 pari ad Euro 60,00 (sessanta/00) ciascuno, quale contributo alimentare per la medesima, facendosi, altresì, carico del mantenimento diretto della ragazza quando collocata presso di sé. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della giovane (mediche, dentistiche ed extrascolastiche, ecc.) verranno affrontate e ripartite in pari misura fra i coniugi, ad eccezione delle spese universitarie per le quali la nonna materna ha accantonato una provvista da impiegarsi a tale fine;
8)L'autovettura modello Peugeot 207 Tg. DN 600 JP rimane assegnata in proprietà esclusiva del sig. mentre l'autovettura modello Mazda2 Tg. GF 606 EG rimane assegnata in Parte_2 proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
9) I coniugi, fatti salvi i diritti previsti dalla legge, dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, a parte gli impegni sottoscritti nel presente ricorso;
pagina 2 di 4 10)Le spese legali si intendono compensate. Sottoscrivono il presente accordo anche gli avvocati
Isabella Aceto e Flavio Biancardi anche per la rinuncia al vincolo della solidarietà professionale, ai sensi dell'art.13, comma 8, legge 247/2021 e per autentica della sottoscrizione dei propri assistiti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario in San Giuliano Milanese (MI) in Pt_2 data 10.09.1994, atto trascritto nel Registro di Stato Civile del medesimo Comune, N. 79 - Parte
II - Serie A - Anno 1994;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 03/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2729/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Isabella Aceto e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Flavio Parte_2 C.F._2
Biancardi
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) Il Signor continuerà a vivere nella casa coniugale sita in Melegnano (Mi), Via Parte_2 degli Anemoni n.5, in comproprietà fra i coniugi, unitamente alla figlia , mentre la Per_1
IG lascerà l'immobile trasferendo altrove la propria residenza Parte_1 entro la data del 30.10.2024. La medesima porterà con sé i propri effetti personali nonché i beni mobili concordati con il sig. Pt_2
3)In considerazione della maggiore somma investita dalla moglie rispetto al marito nell'acquisto della casa coniugale e del pertinenziale box ed al fine di parificare gli apporti di entrambi, il Signor
verserà l'importo complessivo di Euro 59.000,00 (cinquantanovemila/00) in favore Parte_2 della IG con le seguenti modalità e tempistiche: Parte_1
-Euro 30.000,00 (trentamila/00) da corrispondersi al momento del deposito del presente ricorso;
-Euro 29.000,00 (ventinovemila/00) da saldarsi in quattro anni, in rate mensili di importo pari ad
Euro 604,16 (seicentoquattro/16) con decorrenza mensile a far data dal 1.01.2025.
pagina 1 di 4 All'esito di dette corresponsioni, ciascun coniuge sarà proprietario del menzionato immobile nella misura del 50% tanto che, nell'ipotesi di vendita del medesimo, il ricavato verrà fra loro ripartito in pari misura.
Da parte propria, la IG rinuncia alla vendita della propria quota Parte_1 di tale bene sino al momento in cui vi rimarrà a vivere la figlia e, comunque, per un Per_1 lasso di tempo non superiore ad anni quattro decorrenti dalla data del deposito del presente ricorso, salve differenti ed eventuali intese che verranno raggiunte fra i coniugi.
Resta inteso fra le parti come le spese di gestione ordinaria del citato immobile rimarranno a carico esclusivo del marito, mentre le spese a carattere straordinario verranno ripartite in pari misura;
4)A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali il Signor si impegna a trasferire Parte_2 alla IG la quota di sua proprietà del box autorimessa sito in Parte_1
Melegnano (Mi), Via dei Pini n.9 (pari all'equivalente di euro 12.500,00), con spese notarili a carico di quest'ultima a titolo di compensazione parziale delle spese anticipate dalla suddetta per la ristrutturazione della casa coniugale, avvenuta mediante utilizzo di fondi personali pervenuti da successione (Euro 13.343,05).
Trattandosi di trasferimento immobiliare relativo alla regolamentazione di rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione coniugale le parti chiedono sin d'ora l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalla legge.
La residua somma di Euro 843,05 (Euro 13.343,05 –Euro 12.500,00) da riconoscersi in favore della
IG verrà corrisposta dal marito in favore della medesima in n.4 Parte_1 rate mensili di Euro 210,76 (duecentodieci/76) con decorrenza dal mese in cui verrà stipulato il rogito notarile inerente il bene;
5)Le parti concordano che, relativamente alle somme depositate sul conto corrente bancario acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., cointestato ad entrambi i coniugi, l'importo di Euro
35.928,64 (trentacinquemilanovecentoventotto/64),resterà di esclusiva competenza del Signor
[...]
(quale corrispettivo del proprio TFR), e che il saldo restante, previa chiusura del conto Pt_2 stesso, sarà ripartito in pari misura fra le odierne parti in causa. Il Signor è Parte_2 autorizzato a prelevare l'importo de quo prima del deposito del presente ricorso al fine di poter dar seguito alle obbligazioni assunte con il ricorso stesso;
6) Relativamente al conto corrente bancario acceso presso la Credit Agricole Italia, cointestato ad entrambi i coniugi, le somme ivi depositate saranno ripartite in pari misura fra i coniugi;
7) Entrambi i coniugi si impegnano a versare in favore della figlia una somma mensile Per_1 pari ad Euro 60,00 (sessanta/00) ciascuno, quale contributo alimentare per la medesima, facendosi, altresì, carico del mantenimento diretto della ragazza quando collocata presso di sé. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della giovane (mediche, dentistiche ed extrascolastiche, ecc.) verranno affrontate e ripartite in pari misura fra i coniugi, ad eccezione delle spese universitarie per le quali la nonna materna ha accantonato una provvista da impiegarsi a tale fine;
8)L'autovettura modello Peugeot 207 Tg. DN 600 JP rimane assegnata in proprietà esclusiva del sig. mentre l'autovettura modello Mazda2 Tg. GF 606 EG rimane assegnata in Parte_2 proprietà esclusiva della sig.ra Parte_1
9) I coniugi, fatti salvi i diritti previsti dalla legge, dichiarano di essere economicamente indipendenti e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, a parte gli impegni sottoscritti nel presente ricorso;
pagina 2 di 4 10)Le spese legali si intendono compensate. Sottoscrivono il presente accordo anche gli avvocati
Isabella Aceto e Flavio Biancardi anche per la rinuncia al vincolo della solidarietà professionale, ai sensi dell'art.13, comma 8, legge 247/2021 e per autentica della sottoscrizione dei propri assistiti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio concordatario in San Giuliano Milanese (MI) in Pt_2 data 10.09.1994, atto trascritto nel Registro di Stato Civile del medesimo Comune, N. 79 - Parte
II - Serie A - Anno 1994;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Giuliano Milanese perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Lodi, il 03/12/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Ada Cappello
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