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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 29/09/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N . 606/2024 RG Prev.
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 29/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
L'Avv. LIBERATORE FABIO , per la parte ., Parte_1
L'Avv. LA CIVITA, per la parte . CP_1
Si dà quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, così decide la controversia
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N . 606/2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 606 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERATORE FABIO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell' CP_2
-Resistente
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di malattia professionale;
per l'effetto condannare l' al pagamento del danno biologico, con vittoria di spese da distrarsi. CP_1
Per l' : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l' CP_1 CP_2
aveva respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per malattia professionale Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “Alla luce di quanto sopra esposto possiamo quindi affermare che la IG.ra è soggetto Parte_1
portatore della malattia professionale“ Disfonia da surmenage in impiegata in call-center”. La conoscenza da parte del ricorrente della esistenza della patologia denunciata è da far risalire al 2023, epoca del secondo intervento alla corda vocale vera destra per neoformazione.
La malattia ha prodotto una menomazione dell'integrità psico-fisica che, sulla scorta delle tabelle per la valutazione del danno biologico allegate al D.M. 12/07/2000, in proporzione alla seguente voce specifica 325 – Esiti di lesioni traumatiche del laringe che incidono apprezzabilmente sulla funzione fonatoria (fino al 8%),è valutabile a nostro avviso, in quanto esito di interventi di exeresi di neoformazioni della corda vocale vera, nel 6%. Il decorso del riconoscimento va fissato al 04/01/2024, data della domanda amministrativa”
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta.
L' va perciò condannato al pagamento della relativa rendita commisurata alla accertata CP_1
inabilità del 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 04.01.2024 ed interessi legali come per legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1 così decide:
Riconosce e dichiara che la ricorrente è portatore di malattia professionale da quantificarsi nella misura del 6 %;
Condanna pertanto l' al pagamento della relativa rendita con decorrenza dalla data della CP_1
domanda del 04.01.2024 ed interessi legali come per legge;
condanna l' alla refusione delle spese processuali per complessivi € 1.500,00, da distrarsi, CP_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 29.09.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis
Tribunale di Sulmona Sez. Previdenza
All'udienza del giorno 29/09/2025 dinanzi al Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De
Sanctis sono presenti
L'Avv. LIBERATORE FABIO , per la parte ., Parte_1
L'Avv. LA CIVITA, per la parte . CP_1
Si dà quindi corso alla discussione, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore Dott.ssa Anna Maria de Sanctis, così decide la controversia
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis N . 606/2024 RG Prev.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI SULMONA
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, visto l'art. 429 c.p.c.., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza iscritta al numero 606 dell'anno 2024 R.G.A.C. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LIBERATORE FABIO Parte_1
-Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Paolo Di CP_1
Gregorio dell'Avvocatura dell' CP_2
-Resistente
OGGETTO: malattia professionale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: voglia il Giudice accertare la sussistenza di malattia professionale;
per l'effetto condannare l' al pagamento del danno biologico, con vittoria di spese da distrarsi. CP_1
Per l' : rigettare la domanda proposta dal ricorrente;
spese come per legge. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente indicato in epigrafe evocava in giudizio l' chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, in quanto l' CP_1 CP_2
aveva respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere prestazioni previdenziali per malattia professionale Si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e spiegando quindi le CP_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Espletatasi l'opportuna istruttoria, all'odierna udienza la causa era discussa ed indi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato e va quindi accolto.
Invero il C.T.U.- dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici – è pervenuto alle seguenti conclusioni medico legali: “Alla luce di quanto sopra esposto possiamo quindi affermare che la IG.ra è soggetto Parte_1
portatore della malattia professionale“ Disfonia da surmenage in impiegata in call-center”. La conoscenza da parte del ricorrente della esistenza della patologia denunciata è da far risalire al 2023, epoca del secondo intervento alla corda vocale vera destra per neoformazione.
La malattia ha prodotto una menomazione dell'integrità psico-fisica che, sulla scorta delle tabelle per la valutazione del danno biologico allegate al D.M. 12/07/2000, in proporzione alla seguente voce specifica 325 – Esiti di lesioni traumatiche del laringe che incidono apprezzabilmente sulla funzione fonatoria (fino al 8%),è valutabile a nostro avviso, in quanto esito di interventi di exeresi di neoformazioni della corda vocale vera, nel 6%. Il decorso del riconoscimento va fissato al 04/01/2024, data della domanda amministrativa”
Tale giudizio appare condivisibile e perciò la domanda va accolta.
L' va perciò condannato al pagamento della relativa rendita commisurata alla accertata CP_1
inabilità del 6%, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 04.01.2024 ed interessi legali come per legge.
Le spese, liquidate come da dispositivo, e quelle di CTU, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice On. Dott.ssa Anna Maria De Sanctis, definitivamente pronunciando sul ricorso tra contro Parte_1 CP_1 così decide:
Riconosce e dichiara che la ricorrente è portatore di malattia professionale da quantificarsi nella misura del 6 %;
Condanna pertanto l' al pagamento della relativa rendita con decorrenza dalla data della CP_1
domanda del 04.01.2024 ed interessi legali come per legge;
condanna l' alla refusione delle spese processuali per complessivi € 1.500,00, da distrarsi, CP_1
oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, nonché di quelle di CTU, già liquidate in separato decreto.
Così deciso in Sulmona, all'udienza del 29.09.2025
Il Giudice On.
Dr.ssa Anna Maria De Sanctis