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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4756 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GI AL Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4214/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Nola, n. 1660/2019, pubblicata il 23/07/2019 e vertente
TRA
, ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Antonio Esposito ( ), e Stefania C.F._2
RA ( ) giusta procura allegata all'atto di citazione, C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Nola (NA), alla Via G.
Fonseca n.136
Appellante
E in pers. del l.r.p.t. (P.I. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Manzi,
( ), in forza di procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in
S. Gennaro Vesuviano, alla Via Nola, n.204
Appellata
nonché
in persona del l.r.p.t. (c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Barbara Boldorini, P.IVA_2
( ), in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._5
costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Roma, alla Piazza della Radio, n.43
Appellata
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. , premesso di aver acquistato, nel dicembre del Parte_1
2010, dalla (d'ora in avanti anche solo la un Controparte_1 CP_1
pavimento prodotto dalla (d'ora in Controparte_2
avanti anche solo la , al prezzo totale di € 13.094,62; che, trascorsi CP_2
pochi mesi dall'installazione, la pavimentazione aveva presentato delle macchie, ed i decori della stessa avevano perso l'originaria colorazione dorata, divenendo scuri;
che con raccomandata a/r del 23.11.2011 aveva denunciato i vizi ex art. 1495 c.c., riservandosi il diritto di domandare il risarcimento dei danni;
che la società venditrice si era attivata,
unitamente alla produttrice, inviando i rispettivi rappresentanti in loco, i
2 quali avevano sottoposta la pavimentazione ad alcuni trattamenti,
assicurando, ma invano, la pronta risoluzione degli inconvenienti;
che,
pertanto, aveva inviato altra raccomandata in data 16.05.2012, diffidando la venditrice a risarcirle il danno, e provvedendo anche – su richiesta della – alla quantificazione delle proprie pretese a mezzo fax del CP_1
25.10.2012, senza ottenere alcun riscontro;
tutto ciò premesso, Parte_1
citò la innanzi al Tribunale di Nola per sentirla
[...] CP_1
condannare alla restituzione del prezzo, nella misura del 70% di €
13.094,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in € 70.885,11, oltre iva ed interessi, oltre vittoria delle spese di lite.
§ 1.2. Si costituì in giudizio la impugnando tutto quanto CP_1
dedotto dall'attore in fatto ed in diritto. La convenuta sostenne di aver diligentemente adempiuto alla propria obbligazione, consegnando un prodotto avente le caratteristiche concordate e richiamando l'attenzione del cliente sul necessario preciso rispetto delle istruzioni riguardanti le modalità di pulizia dello stesso;
dedusse che i vizi erano stati lamentati solo alcuni mesi dopo la consegna e che, in detta occasione, essa venditrice aveva comunicato l'identità del produttore ex art. 116 cod. del consumo;
chiese, pertanto, in via preliminare, la chiamata in causa, ex art. 269 c.p.c., della produttrice, con Controparte_2
conseguente propria estromissione dal giudizio e condanna di Parte_1
al rimborso delle proprie spese di lite;
in via subordinata,
[...]
chiese il rigetto delle domande avanzate da parte attrice, e di dichiarare la
3 tenuta a garantirla e manlevarla contro gli effetti dell'eventuale CP_2
accoglimento della domanda attorea, oltre vittoria di spese.
§ 1.3. Autorizzata la chiamata del terzo in causa, si costituì la
[...]
La produttrice sollevò eccezioni in rito e Controparte_2
contestò, poi, la sussistenza di una propria responsabilità in relazione ai fatti, asserendo che la merce era stata consegnata priva di difetti;
dedusse che i vizi erano piuttosto ascrivibili al mancato rispetto delle istruzioni dettate per la posa in opera e la manutenzione del prodotto;
eccepì
l'intervenuta prescrizione del diritto di garanzia;
chiese, pertanto, di dichiarare la decadenza dall'azione di risarcimento del danno e di rigettare le domande attoree.
§ 2. Disposta ed espletata una c.t.u., concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., il tribunale con la sentenza n. 1660/2019 rigettò la domanda di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni proposta dall'attore, e compensò le spese di lite tra le parti.
§ 3. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
, cui hanno resistito le appellate.
[...]
§ 3.1. La Corte, all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando termine di 60 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica.
§ 4. Il giudice di prime cure ha valutato la correttezza dell'azione,
qualificata di natura contrattuale, intrapresa dall'attore nei confronti della venditrice, finalizzata all'accertamento di una responsabilità di tipo contrattuale, salva la facoltà di quest'ultima di agire in via di regresso nei
4 confronti del produttore. Ha evidenziato che la merce era stata acquistata nel dicembre del 2010, e che l'attore aveva inviato personalmente la prima contestazione in data 23.11.2011; ma che, successivamente, solo in data 22.11.2012 era stato introdotto il giudizio, dunque oltre i termini prescritti dall'art. 1495 c.c. Sul punto, valutando che il suddetto termine di prescrizione potesse essere interrotto esclusivamente dalla proposizione dell'azione, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo chiamato in causa. Ha, poi, ritenuto che di quell'eccezione potesse beneficiare anche il venditore, che pure non l'aveva tempestivamente sollevata, allo scopo di evitare la “discrasia”
che, a suo dire, si sarebbe venuta a creare tra la condanna subita dal venditore, ed il rigetto, invece, dell'azione di regresso nei confronti del produttore, paralizzata dalla tempestiva eccezione di prescrizione.
Su tali premesse, pertanto, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per intervenuta prescrizione del diritto, compensando le spese tra le parti.
§ 5. L'appellante ha impugnato la sentenza, ponendo a fondamento della richiesta di riforma della stessa, con un primo motivo, la mancata applicazione della disciplina prevista dal codice del consumo nonché
l'errata interpretazione ed applicazione della documentazione in atti. Ha
evidenziato che, ove il tribunale avesse applicato tale disciplina, pur espressamente invocata nei propri atti, riconosciuta dalle controparti, e citata più volte dallo stesso giudicante, non avrebbe potuto accogliere l'eccezione di prescrizione, attesi i termini di maggior favore (26 mesi)
dettati per il consumatore rispetto alla ordinaria disciplina codicistica.
5 § 5.1. Con un secondo motivo, poi, ha sostenuto che, pur volendo applicare le norme del codice civile, il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che per interrompere la prescrizione fissata, dall'art. 1495 c.c., in un anno, sia indispensabile la proposizione della domanda giudiziale,
essendo insufficiente una mera messa in mora, nonostante il dubbio al riguardo fosse stato ormai risolto in senso opposto dalla pronuncia della
Cassazione a sezioni unite n. 18672/2019: ciò posto, a suo avviso, nel caso di specie la prescrizione risultava interrotta dapprima da una missiva ricevuta dalla venditrice in data 23.11.2011 e, poi, da ulteriore atto di messa in mora del 17.5.2012 spedita dai propri difensori.
§ 5.2. Col terzo motivo, l'appellante contesta l'omessa valutazione del riconoscimento dei vizi da parte delle appellate e l'assenza di una motivazione sul punto. Deduce che il giudicante avrebbe dovuto tenere debitamente conto del comportamento tenuto dalle parti convenute, le quali avevano inviato propri addetti, a seguito della denuncia dei vizi, nel tentativo di rimediare alle difformità del prodotto mediante trattamenti specifici. Sostiene, pertanto, che proprio il riconoscimento incontestato della sussistenza di vizi e difformità del prodotto, ad opera della venditrice e della produttrice, avrebbe dovuto precludere al giudicante la declaratoria di intervenuta prescrizione, atteso che tali comportamenti impedivano la soggezione dell'intera vicenda agli ordinari termini di decadenza ed alle condizioni previste dall'art.1495 c.c.
§ 5.3. Col quarto motivo, l'appellante contesta l'illogicità e l'erroneità
della decisione, nella parte in cui il giudicante, pur a fronte dell'inerzia della venditrice, aveva inteso estendere a vantaggio di quest'ultima gli
6 effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla produttrice, al mero fine di evitare eventuali effetti pregiudizievoli nei confronti della , CP_1
cui sarebbe stata preclusa un'azione in via di regresso. Così facendo,
secondo l'appellante, il giudicante aveva violato la ratio dell'art. 2939 c.c.,
poiché la produttrice, nella sua qualità di interessata, eccependo la prescrizione avrebbe potuto ottenere solo l'effetto di estinguere la pretesa creditoria nei propri confronti, e non anche nei confronti della venditrice,
principale debitrice;
e, d'altro canto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 131 2°
co. cod. cons., avrebbe potuto esperire l'azione in regresso solo a seguito dell'esecuzione della prestazione in favore del consumatore, cosa mai avvenuta nel caso di specie.
§ 6. Le ragioni poste a fondamento del gravame, che per la loro stretta connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono parzialmente fondate e meritano accoglimento.
§ 7. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dall'appellata ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. in considerazione della ritenuta contraddittorietà ed eccesiva vaghezza delle censure proposte nei motivi di appello.
§ 7.1. Il Collegio osserva, sul punto, che il gravame proposto nell'interesse del , benché formulato in modo non sempre lineare, e con Parte_1
esposizione anche grafica non sempre puntuale, soddisfa la ratio dell'art. 342 c.p.c.: com'è stato ripetutamente affermato è “sufficiente che al giudice
siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata,
siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta,
7 le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi
posti a base dell'impugnazione” (tra le tante, cfr. al riguardo Cass. Sez. 2-
Ordinanza n.2320 del 25/01/2023). Nel caso di specie l'appellante,
contestando la decisione di primo grado, ha precisamente individuato le questioni che intendeva impugnare nell'ambito dei quattro motivi di gravame e, in seno all'esplicazione di questi nei profili di censura, ha enunciato con sufficiente chiarezza le critiche sull'errato accertamento dell'intervenuta prescrizione.
§ 7.2. Quanto, poi, alla ipotizzata manifesta infondatezza del gravame ex
art. 348 bis c.p.c., è lo stesso iter processuale di appello ad escludere la ricorrenza di una simile evenienza, che la Corte non ha ravvisato assegnando la causa in decisione secondo l'ordinario schema procedimentale.
§ 8. Vanno, poi, esaminate alcune ulteriori questioni preliminari sollevate dalla . CP_1
§ 8.1. L'appellata sostiene che, nel giudizio di primo grado, la difesa del avrebbe ritirato il proprio fascicolo di parte, omettendo di Parte_1
ridepositarlo nel termine, fissato dall'art. 169 c.p.c.
Si tratta di questione sostanzialmente irrilevante: se è documentato (è
sufficiente esaminare lo “storico” del fascicolo telematico di primo grado)
che, effettivamente, il fascicolo di parte venne restituito solo dopo il deposito anche delle memorie di replica, e dunque oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 169 c.p.c., affinché ciò possa avere un rilievo occorrerebbe anche dimostrare che il giudice di primo grado non avesse a disposizione i medesimi documenti già depositati telematicamente. In
8 ogni caso, e conclusivamente, a tutto concedere poiché non vi è questione circa un deposito tardivo di quei documenti in primo grado (che sarebbero solo stati posti a disposizione delle controparti tardivamente al momento della redazione degli scritti conclusivi), va anche ricordata la pacifica giurisprudenza secondo cui la perentorietà del termine entro il quale,
a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di
parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla
fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il
procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle
sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di
introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello,
tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado,
ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie (cfr. ad es. Cass.
29309/2017; 21571/2020).
§ 8.2. Parimenti mal posta risulta, ad avviso della Corte, la questione di
“legittimazione” attiva del , il quale avrebbe rivendicato danni Parte_1
genericamente riferibili alla “sua” abitazione, senza aver dimostrato di esserne il proprietario. È sufficiente, al riguardo, osservare che l'odierno appellante ha esercitato l'azione contrattuale attribuitagli dal codice civile e da quello sul consumo, senza che sia minimamente contestata la sua qualità di compratore della cosa viziata. Diversa questione attiene, invece,
ai singoli specifici danni, ma ciò non elimina la astratta legittimazione processuale e la concreta titolarità del diritto azionato.
§ 9. Nel merito, a parere di questa Corte, la ricostruzione degli accadimenti appare, nella sostanza, pacifica tra le parti. L'appellante
9 acquistò una pavimentazione, considerata pregiata anche in considerazione del suo costo, dalla venditrice nel dicembre CP_1
del 2010; a seguito della successiva emersione di una serie di evidenti vizi ed inestetismi del prodotto, il provvide a denunciarli a mezzo Parte_1
racc. a/r nel novembre 2011, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento dei danni;
la venditrice e la produttrice inviarono in loco propri addetti, tentando di rimediare ai vizi mediante trattamenti specifici, senza riuscirvi;
pertanto, l'appellante, il quale rinnovò le proprie pretese risarcitorie con raccomandata del 16.5.2012, non avendo ottenuto alcun riscontro, notificò l'atto di citazione nel novembre 2012.
§ 9.1. La prima questione da chiarire, ad avviso del Collegio, riguarda dunque la normativa applicabile al caso di specie che, alla luce di una completa lettura della vicenda, conduce a conclusioni diverse da quelle operate dal primo giudice.
§ 9.2. Infatti, non è controverso che al vada riconosciuto lo Parte_1
status di consumatore, avendo quest'ultimo stipulato il contratto di compravendita al fine di acquistare una pavimentazione da installare nell'immobile in cui risiedeva, ed in capo alla , che vendeva il CP_1
prodotto nell'ambito della propria attività imprenditoriale, il ruolo di professionista. Nel vigente assetto normativo, il legislatore esprime una chiara preferenza per l'applicazione della normativa consumeristica in relazione alla vendita, attribuendo alla disciplina codicistica un ruolo sussidiario, come confermato dalla previsione di cui all'art. 1469 bis c.c.
È evidente, pertanto, che, sebbene mancasse inizialmente da parte dell'appellante una esplicita richiesta in tal senso, al caso di specie deve
10 applicarsi la disciplina contenuta nel codice del consumo: sia perché non
è contestato che il vi abbia fatto riferimento già a partire dalla Parte_1
prima udienza del 26.9.2013 (cfr. l'affermazione in tal senso riportata a pag. 5 dell'atto di appello) e, poi, nelle successive memorie;
sia perché alla normativa consumeristica hanno fatto riferimento anche le parti odierne appellate nel corso del giudizio di primo grado;
sia, ancora, perché lo stesso giudice di prime cure ha ripetutamente qualificato in tal modo l'attore; sia, infine, perché comunque, una volta esposti i fatti e le domande, compete al giudice darne il corretto inquadramento in diritto in applicazione del noto brocardo da mihi factum et tibi dabo ius.
§ 10. Se ciò è vero, va riformata l'affermazione del primo giudice circa l'intervenuta prescrizione.
Infatti, ai sensi dell'attuale art. 133 cod. consumo (ante riforma, art.132), il difetto di conformità va denunciato entro due mesi (si intende, dalla scoperta), ed il venditore è responsabile delle difformità del bene che si manifestano entro due anni, e conseguentemente, l'azione diretta a far valere tali difetti si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna.
Orbene, ritenuto che nel caso di specie la consegna era avvenuta nel dicembre 2010 e la azione è stata promossa nel novembre del 2012, tale termine non era ancora decorso. A ciò si aggiunga che il aveva Parte_1
tenuto un comportamento più che diligente, denunciando ancor prima i vizi al momento del loro palesarsi, nel novembre del 2011, e concedendo in quell'occasione sia al venditore che al produttore la possibilità di rimediare alle difformità. A seguito della persistenza dei difetti, aveva tentato poi di addivenire ad una risoluzione bonaria della vicenda, senza
11 riuscirvi. Dunque, i comportamenti e gli atti extragiudiziali rivelano la tempestività dell'azione ed anche il rispetto, da parte dell'appellante, di quanto previsto dall'art. 135 ter cod. consumo (art.130 cod. consumo ante
riforma), mettendo la venditrice nella condizione di poter concretamente riparare ovvero sostituire il bene.
Va, poi, anche evidenziato che la venditrice e la produttrice hanno confermato di essersi recate in loco e di aver tentato di porre rimedio ai vizi del prodotto mediante trattamenti specifici: si tratta di atteggiamenti qualificabili alla stregua di atti di riconoscimento dell'esistenza dei vizi che, secondo pacifica giurisprudenza, possono avvenire anche per fatti concludenti ed a prescindere dal riconoscimento di responsabilità, così
esonerando il compratore dalla denuncia (cfr. tra le tante Cass.
18050/2013; 8775/2024). Per tale ordine di ragioni, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla deve essere rigettata, non senza CP_2
evidenziare che, comunque, della stessa in nessun caso avrebbe potuto giovarsi anche la venditrice, che in primo grado ne omise la tempestiva proposizione.
§ 11. Quanto all'esistenza ed alla natura dei vizi, il Collegio ritiene di dover fare riferimento alla Consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, che, attraverso l'espletamento di analisi di laboratorio, ha accertato, con valutazioni logiche e sorrette da adeguate verifiche,
neppure specificamente contestate dalle parti convenute, che i vizi e le difformità denunciate dal consumatore non potevano imputarsi né ad una cattiva manutenzione del prodotto né ad errori di installazione. Il
consulente afferma sul punto che “la particolare morfologia superficiale, sia
12 in relazione alla presenza di estesa macroporosità che di cospicua rugosità, ha
portato alla creazione dell'ammaloramento estetico lamentato;
è pertanto da
ritenere che l'ammaloramento estetico sia da ritenersi esclusivamente imputabile
alle caratteristiche intrinseche del manufatto in esame”.
Risulta, dunque, accertato che il prodotto presentava i vizi strutturali lamentati dal compratore, tali da renderlo non conforme a quanto concordato. Pertanto, l'appellante era legittimato a proporre, in via alternativa, ai sensi dell'art. 135 quarter del cod. cons., domanda di riduzione del prezzo ovvero di risoluzione.
Nel caso di specie, il ha proposto domanda di riduzione del Parte_1
prezzo (tale qualificata e rivendicata con puntiglio anche nella conclusionale in questo grado di giudizio), quantificandola nella misura del 70% di quanto effettivamente pagato. Ad avviso del Collegio la domanda può essere accolta nei limiti di quanto richiesto. Il prodotto acquistato dall'appellante, infatti, era una pavimentazione alquanto particolare, caratterizzata da una serie di decori dorati che, posati in opera, formavano greche e disegni che, nelle intenzioni dell'acquirente,
avrebbero dovuto dare lustro e risalto alla abitazione;
ed invece, proprio in virtù delle caratteristiche intrinseche del prodotto accertate dal CTU
(esistenza di macroporosità) ha progressivamente perduto l'originaria colorazione, divenendo grigio e scuro, con i disegni opacizzati, e, dunque,
chiaramente differente e non rispondente alle aspettative dell'acquirente.
Pertanto, appare ragionevole la richiesta di una significativa riduzione del prezzo volta a riparametrare quest'ultimo in ragione della oggettiva e
13 sensibile minore apprezzabilità del prodotto, e dunque nella misura appunto del 70%, pari a € 9.166,00.
§ 12. Al contrario, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni. La Corte osserva che, se l'azione di risoluzione del contratto impone al consumatore la restituzione del bene, la proposizione dell'azione di riduzione del prezzo manifesta, invece, implicitamente la volontà dello stesso soggetto di tenere nella propria disponibilità il prodotto viziato. Il consumatore si limita così a domandare una riduzione del prezzo proporzionale al minor valore del bene ricevuto rispetto a quello avente le caratteristiche concordate, riequilibrando il sinallagma contrattuale, ma non ne richiede la sostituzione.
Ora, se è vero che, come sostiene l'appellante, anche la riduzione del prezzo non esclude la risarcibilità di danni ulteriori, nel caso di specie sussiste un'incompatibilità, logica prima ancora che giuridica, tra le singole voci di danno di cui l'appellante invoca il ristoro, relative allo smontaggio, allo smaltimento ed alla sostituzione della pavimentazione,
nonché a costi di soggiorno e trasloco, ed il mancato esercizio dell'azione di risoluzione, dal momento che i danni lamentati si pongono in netto contrasto rispetto ad una domanda di mera riduzione del prezzo che,
invece, presuppone la conservazione del prodotto (che, d'altro canto,
continua a svolgere la propria funzione per così dire “meccanica”, sia pure con rilevante depauperamento di quella propriamente estetica).
Anche la Suprema Corte, del resto (sia pure sotto un profilo parzialmente diverso), ha evidenziato la necessità di valutare se il comportamento della parte non inadempiente, che sia cosciente dei vizi, non evidenzi la
14 volontà di accettare la cosa “così rinunciando alla maggiore tutela dell'azione
risolutoria rispetto a quella di riduzione del prezzo” (Cass. n. 11654/2023): e,
nel caso di specie, la richiesta di riduzione del prezzo dimostra proprio la rinuncia, oltre che all'azione di risoluzione, anche al ristoro di quei danni che non sono altro che l'effetto conseguibile con una pronuncia risolutoria.
Sotto altro profilo, poi, va considerato che la sostituzione integrale della pavimentazione (tale sarebbe l'effetto della risoluzione, con la condanna al pagamento integrale dei costi di ripristino) risulterebbe, nel caso di specie, eccessivamente onerosa anche alla luce dei parametri fissati dall'art. 130 del codice del consumo e dell'effettiva entità del difetto di conformità, di carattere prevalentemente estetico.
Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni deve essere rigettata.
§ 13. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata, con l'accoglimento della domanda nei confronti della venditrice di riduzione del prezzo nella misura sopra indicata di € 9.166,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore (cfr. Cass. n. 2060/2013 e, ancora, n. 22087/2019).
§ 14. In esito a tale principale pronuncia, deve anche accogliersi la domanda di manleva formulata dalla venditrice nei confronti del produttore, terzo chiamato in causa. In effetti, il consumatore che abbia riscontrato l'esistenza di vizi e difformità del prodotto acquistato ha diritto di agire per far valere la responsabilità contrattuale solo ed esclusivamente nei confronti del venditore. Tuttavia, ai sensi dell'art. 134
cod. consumo, il venditore responsabile nei confronti del consumatore
15 per un difetto ascrivibile ad altro soggetto nell'ambito della medesima catena contrattuale distributiva, ha diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo entro un anno dall'esecuzione della prestazione. Sul punto,
la giurisprudenza ha evidenziato che “la ratio della disposizione
consisterebbe nel tenere indenne il venditore finale del bene di consumo dagli
effetti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta dal
consumatore, riversandoli sul solo soggetto effettivamente responsabile per il
difetto di conformità” (Cass., Sez. III, sent. n.8164/2021). È evidente,
pertanto, che nel caso di specie, il venditore ha correttamente proposto azione di manleva, chiamando in causa il terzo in garanzia nel giudizio intentato contro di lui dal consumatore. Del resto, come chiaramente enunciato nella consulenza espletata in primo grado, sopra sommariamente riepilogata, i vizi e le difformità denunciate dal consumatore erano dipesi esclusivamente da difetti di fabbricazione, di cui unica responsabile risultava la Dunque, la domanda di CP_2
manleva va accolta, con la condanna della terza chiamata a manlevare la da quanto dovrà corrispondere all'attore a seguito CP_1
dell'accoglimento della domanda principale.
§ 15. Quanto alle spese di lite, la va condannata al CP_1
pagamento di quelle del doppio grado di giudizio sostenute dall'attore
, che si liquidano in dispositivo secondo il decisum Parte_1
ed in base ai parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, e si attribuiscono ai procuratori costituiti. La , Controparte_2
a sua volta, dovrà sostenere quelle della venditrice , da Controparte_1
attribuire al procuratore costituito.
16
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 1660/2019, e per l'effetto condanna la al pagamento, in favore del , Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 9.166,00 a titolo di riduzione del prezzo di acquisto della merce difettosa, oltre interessi legali a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore;
c) accoglie la domanda di manleva proposta dalla CP_3 Controparte_1
, e per l'effetto condanna la a
[...] Controparte_2
manlevare e tenere indenne la da quanto la stessa dovrà CP_1
versare all'attore in esecuzione della presente sentenza;
d) condanna la al pagamento delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio in favore di;
spese liquidate Parte_1
quanto al primo grado in € 5.077,00, per compensi, oltre spese vive se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge, e con attribuzione ai procuratori anticipatari;
e, quanto al presente grado, in € 5.809,00 per compensi, oltre spese vive se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge, e con attribuzione ai procuratori anticipatari;
e) condanna la al pagamento delle spese Controparte_2
del doppio grado di giudizio in favore della;
spese Controparte_1
liquidate quanto al primo grado in complessivi € 5.077,00, per compensi,
17 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e con attribuzione al procuratore anticipatario;
e, quanto al presente grado, in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 30.09.2025.
Il Presidente Est.
GI AL
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GI AL Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott. Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4214/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale
di Nola, n. 1660/2019, pubblicata il 23/07/2019 e vertente
TRA
, ( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Antonio Esposito ( ), e Stefania C.F._2
RA ( ) giusta procura allegata all'atto di citazione, C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Nola (NA), alla Via G.
Fonseca n.136
Appellante
E in pers. del l.r.p.t. (P.I. , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Manzi,
( ), in forza di procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in
S. Gennaro Vesuviano, alla Via Nola, n.204
Appellata
nonché
in persona del l.r.p.t. (c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Barbara Boldorini, P.IVA_2
( ), in virtù di procura a margine della comparsa di C.F._5
costituzione in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Roma, alla Piazza della Radio, n.43
Appellata
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. , premesso di aver acquistato, nel dicembre del Parte_1
2010, dalla (d'ora in avanti anche solo la un Controparte_1 CP_1
pavimento prodotto dalla (d'ora in Controparte_2
avanti anche solo la , al prezzo totale di € 13.094,62; che, trascorsi CP_2
pochi mesi dall'installazione, la pavimentazione aveva presentato delle macchie, ed i decori della stessa avevano perso l'originaria colorazione dorata, divenendo scuri;
che con raccomandata a/r del 23.11.2011 aveva denunciato i vizi ex art. 1495 c.c., riservandosi il diritto di domandare il risarcimento dei danni;
che la società venditrice si era attivata,
unitamente alla produttrice, inviando i rispettivi rappresentanti in loco, i
2 quali avevano sottoposta la pavimentazione ad alcuni trattamenti,
assicurando, ma invano, la pronta risoluzione degli inconvenienti;
che,
pertanto, aveva inviato altra raccomandata in data 16.05.2012, diffidando la venditrice a risarcirle il danno, e provvedendo anche – su richiesta della – alla quantificazione delle proprie pretese a mezzo fax del CP_1
25.10.2012, senza ottenere alcun riscontro;
tutto ciò premesso, Parte_1
citò la innanzi al Tribunale di Nola per sentirla
[...] CP_1
condannare alla restituzione del prezzo, nella misura del 70% di €
13.094,62, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in € 70.885,11, oltre iva ed interessi, oltre vittoria delle spese di lite.
§ 1.2. Si costituì in giudizio la impugnando tutto quanto CP_1
dedotto dall'attore in fatto ed in diritto. La convenuta sostenne di aver diligentemente adempiuto alla propria obbligazione, consegnando un prodotto avente le caratteristiche concordate e richiamando l'attenzione del cliente sul necessario preciso rispetto delle istruzioni riguardanti le modalità di pulizia dello stesso;
dedusse che i vizi erano stati lamentati solo alcuni mesi dopo la consegna e che, in detta occasione, essa venditrice aveva comunicato l'identità del produttore ex art. 116 cod. del consumo;
chiese, pertanto, in via preliminare, la chiamata in causa, ex art. 269 c.p.c., della produttrice, con Controparte_2
conseguente propria estromissione dal giudizio e condanna di Parte_1
al rimborso delle proprie spese di lite;
in via subordinata,
[...]
chiese il rigetto delle domande avanzate da parte attrice, e di dichiarare la
3 tenuta a garantirla e manlevarla contro gli effetti dell'eventuale CP_2
accoglimento della domanda attorea, oltre vittoria di spese.
§ 1.3. Autorizzata la chiamata del terzo in causa, si costituì la
[...]
La produttrice sollevò eccezioni in rito e Controparte_2
contestò, poi, la sussistenza di una propria responsabilità in relazione ai fatti, asserendo che la merce era stata consegnata priva di difetti;
dedusse che i vizi erano piuttosto ascrivibili al mancato rispetto delle istruzioni dettate per la posa in opera e la manutenzione del prodotto;
eccepì
l'intervenuta prescrizione del diritto di garanzia;
chiese, pertanto, di dichiarare la decadenza dall'azione di risarcimento del danno e di rigettare le domande attoree.
§ 2. Disposta ed espletata una c.t.u., concessi i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., il tribunale con la sentenza n. 1660/2019 rigettò la domanda di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni proposta dall'attore, e compensò le spese di lite tra le parti.
§ 3. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
, cui hanno resistito le appellate.
[...]
§ 3.1. La Corte, all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando termine di 60 gg. per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 per il deposito delle memorie di replica.
§ 4. Il giudice di prime cure ha valutato la correttezza dell'azione,
qualificata di natura contrattuale, intrapresa dall'attore nei confronti della venditrice, finalizzata all'accertamento di una responsabilità di tipo contrattuale, salva la facoltà di quest'ultima di agire in via di regresso nei
4 confronti del produttore. Ha evidenziato che la merce era stata acquistata nel dicembre del 2010, e che l'attore aveva inviato personalmente la prima contestazione in data 23.11.2011; ma che, successivamente, solo in data 22.11.2012 era stato introdotto il giudizio, dunque oltre i termini prescritti dall'art. 1495 c.c. Sul punto, valutando che il suddetto termine di prescrizione potesse essere interrotto esclusivamente dalla proposizione dell'azione, ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo chiamato in causa. Ha, poi, ritenuto che di quell'eccezione potesse beneficiare anche il venditore, che pure non l'aveva tempestivamente sollevata, allo scopo di evitare la “discrasia”
che, a suo dire, si sarebbe venuta a creare tra la condanna subita dal venditore, ed il rigetto, invece, dell'azione di regresso nei confronti del produttore, paralizzata dalla tempestiva eccezione di prescrizione.
Su tali premesse, pertanto, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per intervenuta prescrizione del diritto, compensando le spese tra le parti.
§ 5. L'appellante ha impugnato la sentenza, ponendo a fondamento della richiesta di riforma della stessa, con un primo motivo, la mancata applicazione della disciplina prevista dal codice del consumo nonché
l'errata interpretazione ed applicazione della documentazione in atti. Ha
evidenziato che, ove il tribunale avesse applicato tale disciplina, pur espressamente invocata nei propri atti, riconosciuta dalle controparti, e citata più volte dallo stesso giudicante, non avrebbe potuto accogliere l'eccezione di prescrizione, attesi i termini di maggior favore (26 mesi)
dettati per il consumatore rispetto alla ordinaria disciplina codicistica.
5 § 5.1. Con un secondo motivo, poi, ha sostenuto che, pur volendo applicare le norme del codice civile, il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che per interrompere la prescrizione fissata, dall'art. 1495 c.c., in un anno, sia indispensabile la proposizione della domanda giudiziale,
essendo insufficiente una mera messa in mora, nonostante il dubbio al riguardo fosse stato ormai risolto in senso opposto dalla pronuncia della
Cassazione a sezioni unite n. 18672/2019: ciò posto, a suo avviso, nel caso di specie la prescrizione risultava interrotta dapprima da una missiva ricevuta dalla venditrice in data 23.11.2011 e, poi, da ulteriore atto di messa in mora del 17.5.2012 spedita dai propri difensori.
§ 5.2. Col terzo motivo, l'appellante contesta l'omessa valutazione del riconoscimento dei vizi da parte delle appellate e l'assenza di una motivazione sul punto. Deduce che il giudicante avrebbe dovuto tenere debitamente conto del comportamento tenuto dalle parti convenute, le quali avevano inviato propri addetti, a seguito della denuncia dei vizi, nel tentativo di rimediare alle difformità del prodotto mediante trattamenti specifici. Sostiene, pertanto, che proprio il riconoscimento incontestato della sussistenza di vizi e difformità del prodotto, ad opera della venditrice e della produttrice, avrebbe dovuto precludere al giudicante la declaratoria di intervenuta prescrizione, atteso che tali comportamenti impedivano la soggezione dell'intera vicenda agli ordinari termini di decadenza ed alle condizioni previste dall'art.1495 c.c.
§ 5.3. Col quarto motivo, l'appellante contesta l'illogicità e l'erroneità
della decisione, nella parte in cui il giudicante, pur a fronte dell'inerzia della venditrice, aveva inteso estendere a vantaggio di quest'ultima gli
6 effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla produttrice, al mero fine di evitare eventuali effetti pregiudizievoli nei confronti della , CP_1
cui sarebbe stata preclusa un'azione in via di regresso. Così facendo,
secondo l'appellante, il giudicante aveva violato la ratio dell'art. 2939 c.c.,
poiché la produttrice, nella sua qualità di interessata, eccependo la prescrizione avrebbe potuto ottenere solo l'effetto di estinguere la pretesa creditoria nei propri confronti, e non anche nei confronti della venditrice,
principale debitrice;
e, d'altro canto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 131 2°
co. cod. cons., avrebbe potuto esperire l'azione in regresso solo a seguito dell'esecuzione della prestazione in favore del consumatore, cosa mai avvenuta nel caso di specie.
§ 6. Le ragioni poste a fondamento del gravame, che per la loro stretta connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono parzialmente fondate e meritano accoglimento.
§ 7. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dall'appellata ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. in considerazione della ritenuta contraddittorietà ed eccesiva vaghezza delle censure proposte nei motivi di appello.
§ 7.1. Il Collegio osserva, sul punto, che il gravame proposto nell'interesse del , benché formulato in modo non sempre lineare, e con Parte_1
esposizione anche grafica non sempre puntuale, soddisfa la ratio dell'art. 342 c.p.c.: com'è stato ripetutamente affermato è “sufficiente che al giudice
siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata,
siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta,
7 le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi
posti a base dell'impugnazione” (tra le tante, cfr. al riguardo Cass. Sez. 2-
Ordinanza n.2320 del 25/01/2023). Nel caso di specie l'appellante,
contestando la decisione di primo grado, ha precisamente individuato le questioni che intendeva impugnare nell'ambito dei quattro motivi di gravame e, in seno all'esplicazione di questi nei profili di censura, ha enunciato con sufficiente chiarezza le critiche sull'errato accertamento dell'intervenuta prescrizione.
§ 7.2. Quanto, poi, alla ipotizzata manifesta infondatezza del gravame ex
art. 348 bis c.p.c., è lo stesso iter processuale di appello ad escludere la ricorrenza di una simile evenienza, che la Corte non ha ravvisato assegnando la causa in decisione secondo l'ordinario schema procedimentale.
§ 8. Vanno, poi, esaminate alcune ulteriori questioni preliminari sollevate dalla . CP_1
§ 8.1. L'appellata sostiene che, nel giudizio di primo grado, la difesa del avrebbe ritirato il proprio fascicolo di parte, omettendo di Parte_1
ridepositarlo nel termine, fissato dall'art. 169 c.p.c.
Si tratta di questione sostanzialmente irrilevante: se è documentato (è
sufficiente esaminare lo “storico” del fascicolo telematico di primo grado)
che, effettivamente, il fascicolo di parte venne restituito solo dopo il deposito anche delle memorie di replica, e dunque oltre il termine di cui al secondo comma dell'art. 169 c.p.c., affinché ciò possa avere un rilievo occorrerebbe anche dimostrare che il giudice di primo grado non avesse a disposizione i medesimi documenti già depositati telematicamente. In
8 ogni caso, e conclusivamente, a tutto concedere poiché non vi è questione circa un deposito tardivo di quei documenti in primo grado (che sarebbero solo stati posti a disposizione delle controparti tardivamente al momento della redazione degli scritti conclusivi), va anche ricordata la pacifica giurisprudenza secondo cui la perentorietà del termine entro il quale,
a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di
parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla
fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il
procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle
sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di
introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello,
tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado,
ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie (cfr. ad es. Cass.
29309/2017; 21571/2020).
§ 8.2. Parimenti mal posta risulta, ad avviso della Corte, la questione di
“legittimazione” attiva del , il quale avrebbe rivendicato danni Parte_1
genericamente riferibili alla “sua” abitazione, senza aver dimostrato di esserne il proprietario. È sufficiente, al riguardo, osservare che l'odierno appellante ha esercitato l'azione contrattuale attribuitagli dal codice civile e da quello sul consumo, senza che sia minimamente contestata la sua qualità di compratore della cosa viziata. Diversa questione attiene, invece,
ai singoli specifici danni, ma ciò non elimina la astratta legittimazione processuale e la concreta titolarità del diritto azionato.
§ 9. Nel merito, a parere di questa Corte, la ricostruzione degli accadimenti appare, nella sostanza, pacifica tra le parti. L'appellante
9 acquistò una pavimentazione, considerata pregiata anche in considerazione del suo costo, dalla venditrice nel dicembre CP_1
del 2010; a seguito della successiva emersione di una serie di evidenti vizi ed inestetismi del prodotto, il provvide a denunciarli a mezzo Parte_1
racc. a/r nel novembre 2011, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento dei danni;
la venditrice e la produttrice inviarono in loco propri addetti, tentando di rimediare ai vizi mediante trattamenti specifici, senza riuscirvi;
pertanto, l'appellante, il quale rinnovò le proprie pretese risarcitorie con raccomandata del 16.5.2012, non avendo ottenuto alcun riscontro, notificò l'atto di citazione nel novembre 2012.
§ 9.1. La prima questione da chiarire, ad avviso del Collegio, riguarda dunque la normativa applicabile al caso di specie che, alla luce di una completa lettura della vicenda, conduce a conclusioni diverse da quelle operate dal primo giudice.
§ 9.2. Infatti, non è controverso che al vada riconosciuto lo Parte_1
status di consumatore, avendo quest'ultimo stipulato il contratto di compravendita al fine di acquistare una pavimentazione da installare nell'immobile in cui risiedeva, ed in capo alla , che vendeva il CP_1
prodotto nell'ambito della propria attività imprenditoriale, il ruolo di professionista. Nel vigente assetto normativo, il legislatore esprime una chiara preferenza per l'applicazione della normativa consumeristica in relazione alla vendita, attribuendo alla disciplina codicistica un ruolo sussidiario, come confermato dalla previsione di cui all'art. 1469 bis c.c.
È evidente, pertanto, che, sebbene mancasse inizialmente da parte dell'appellante una esplicita richiesta in tal senso, al caso di specie deve
10 applicarsi la disciplina contenuta nel codice del consumo: sia perché non
è contestato che il vi abbia fatto riferimento già a partire dalla Parte_1
prima udienza del 26.9.2013 (cfr. l'affermazione in tal senso riportata a pag. 5 dell'atto di appello) e, poi, nelle successive memorie;
sia perché alla normativa consumeristica hanno fatto riferimento anche le parti odierne appellate nel corso del giudizio di primo grado;
sia, ancora, perché lo stesso giudice di prime cure ha ripetutamente qualificato in tal modo l'attore; sia, infine, perché comunque, una volta esposti i fatti e le domande, compete al giudice darne il corretto inquadramento in diritto in applicazione del noto brocardo da mihi factum et tibi dabo ius.
§ 10. Se ciò è vero, va riformata l'affermazione del primo giudice circa l'intervenuta prescrizione.
Infatti, ai sensi dell'attuale art. 133 cod. consumo (ante riforma, art.132), il difetto di conformità va denunciato entro due mesi (si intende, dalla scoperta), ed il venditore è responsabile delle difformità del bene che si manifestano entro due anni, e conseguentemente, l'azione diretta a far valere tali difetti si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna.
Orbene, ritenuto che nel caso di specie la consegna era avvenuta nel dicembre 2010 e la azione è stata promossa nel novembre del 2012, tale termine non era ancora decorso. A ciò si aggiunga che il aveva Parte_1
tenuto un comportamento più che diligente, denunciando ancor prima i vizi al momento del loro palesarsi, nel novembre del 2011, e concedendo in quell'occasione sia al venditore che al produttore la possibilità di rimediare alle difformità. A seguito della persistenza dei difetti, aveva tentato poi di addivenire ad una risoluzione bonaria della vicenda, senza
11 riuscirvi. Dunque, i comportamenti e gli atti extragiudiziali rivelano la tempestività dell'azione ed anche il rispetto, da parte dell'appellante, di quanto previsto dall'art. 135 ter cod. consumo (art.130 cod. consumo ante
riforma), mettendo la venditrice nella condizione di poter concretamente riparare ovvero sostituire il bene.
Va, poi, anche evidenziato che la venditrice e la produttrice hanno confermato di essersi recate in loco e di aver tentato di porre rimedio ai vizi del prodotto mediante trattamenti specifici: si tratta di atteggiamenti qualificabili alla stregua di atti di riconoscimento dell'esistenza dei vizi che, secondo pacifica giurisprudenza, possono avvenire anche per fatti concludenti ed a prescindere dal riconoscimento di responsabilità, così
esonerando il compratore dalla denuncia (cfr. tra le tante Cass.
18050/2013; 8775/2024). Per tale ordine di ragioni, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla deve essere rigettata, non senza CP_2
evidenziare che, comunque, della stessa in nessun caso avrebbe potuto giovarsi anche la venditrice, che in primo grado ne omise la tempestiva proposizione.
§ 11. Quanto all'esistenza ed alla natura dei vizi, il Collegio ritiene di dover fare riferimento alla Consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado, che, attraverso l'espletamento di analisi di laboratorio, ha accertato, con valutazioni logiche e sorrette da adeguate verifiche,
neppure specificamente contestate dalle parti convenute, che i vizi e le difformità denunciate dal consumatore non potevano imputarsi né ad una cattiva manutenzione del prodotto né ad errori di installazione. Il
consulente afferma sul punto che “la particolare morfologia superficiale, sia
12 in relazione alla presenza di estesa macroporosità che di cospicua rugosità, ha
portato alla creazione dell'ammaloramento estetico lamentato;
è pertanto da
ritenere che l'ammaloramento estetico sia da ritenersi esclusivamente imputabile
alle caratteristiche intrinseche del manufatto in esame”.
Risulta, dunque, accertato che il prodotto presentava i vizi strutturali lamentati dal compratore, tali da renderlo non conforme a quanto concordato. Pertanto, l'appellante era legittimato a proporre, in via alternativa, ai sensi dell'art. 135 quarter del cod. cons., domanda di riduzione del prezzo ovvero di risoluzione.
Nel caso di specie, il ha proposto domanda di riduzione del Parte_1
prezzo (tale qualificata e rivendicata con puntiglio anche nella conclusionale in questo grado di giudizio), quantificandola nella misura del 70% di quanto effettivamente pagato. Ad avviso del Collegio la domanda può essere accolta nei limiti di quanto richiesto. Il prodotto acquistato dall'appellante, infatti, era una pavimentazione alquanto particolare, caratterizzata da una serie di decori dorati che, posati in opera, formavano greche e disegni che, nelle intenzioni dell'acquirente,
avrebbero dovuto dare lustro e risalto alla abitazione;
ed invece, proprio in virtù delle caratteristiche intrinseche del prodotto accertate dal CTU
(esistenza di macroporosità) ha progressivamente perduto l'originaria colorazione, divenendo grigio e scuro, con i disegni opacizzati, e, dunque,
chiaramente differente e non rispondente alle aspettative dell'acquirente.
Pertanto, appare ragionevole la richiesta di una significativa riduzione del prezzo volta a riparametrare quest'ultimo in ragione della oggettiva e
13 sensibile minore apprezzabilità del prodotto, e dunque nella misura appunto del 70%, pari a € 9.166,00.
§ 12. Al contrario, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni. La Corte osserva che, se l'azione di risoluzione del contratto impone al consumatore la restituzione del bene, la proposizione dell'azione di riduzione del prezzo manifesta, invece, implicitamente la volontà dello stesso soggetto di tenere nella propria disponibilità il prodotto viziato. Il consumatore si limita così a domandare una riduzione del prezzo proporzionale al minor valore del bene ricevuto rispetto a quello avente le caratteristiche concordate, riequilibrando il sinallagma contrattuale, ma non ne richiede la sostituzione.
Ora, se è vero che, come sostiene l'appellante, anche la riduzione del prezzo non esclude la risarcibilità di danni ulteriori, nel caso di specie sussiste un'incompatibilità, logica prima ancora che giuridica, tra le singole voci di danno di cui l'appellante invoca il ristoro, relative allo smontaggio, allo smaltimento ed alla sostituzione della pavimentazione,
nonché a costi di soggiorno e trasloco, ed il mancato esercizio dell'azione di risoluzione, dal momento che i danni lamentati si pongono in netto contrasto rispetto ad una domanda di mera riduzione del prezzo che,
invece, presuppone la conservazione del prodotto (che, d'altro canto,
continua a svolgere la propria funzione per così dire “meccanica”, sia pure con rilevante depauperamento di quella propriamente estetica).
Anche la Suprema Corte, del resto (sia pure sotto un profilo parzialmente diverso), ha evidenziato la necessità di valutare se il comportamento della parte non inadempiente, che sia cosciente dei vizi, non evidenzi la
14 volontà di accettare la cosa “così rinunciando alla maggiore tutela dell'azione
risolutoria rispetto a quella di riduzione del prezzo” (Cass. n. 11654/2023): e,
nel caso di specie, la richiesta di riduzione del prezzo dimostra proprio la rinuncia, oltre che all'azione di risoluzione, anche al ristoro di quei danni che non sono altro che l'effetto conseguibile con una pronuncia risolutoria.
Sotto altro profilo, poi, va considerato che la sostituzione integrale della pavimentazione (tale sarebbe l'effetto della risoluzione, con la condanna al pagamento integrale dei costi di ripristino) risulterebbe, nel caso di specie, eccessivamente onerosa anche alla luce dei parametri fissati dall'art. 130 del codice del consumo e dell'effettiva entità del difetto di conformità, di carattere prevalentemente estetico.
Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni deve essere rigettata.
§ 13. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere riformata, con l'accoglimento della domanda nei confronti della venditrice di riduzione del prezzo nella misura sopra indicata di € 9.166,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, trattandosi di obbligazione di valuta e non di valore (cfr. Cass. n. 2060/2013 e, ancora, n. 22087/2019).
§ 14. In esito a tale principale pronuncia, deve anche accogliersi la domanda di manleva formulata dalla venditrice nei confronti del produttore, terzo chiamato in causa. In effetti, il consumatore che abbia riscontrato l'esistenza di vizi e difformità del prodotto acquistato ha diritto di agire per far valere la responsabilità contrattuale solo ed esclusivamente nei confronti del venditore. Tuttavia, ai sensi dell'art. 134
cod. consumo, il venditore responsabile nei confronti del consumatore
15 per un difetto ascrivibile ad altro soggetto nell'ambito della medesima catena contrattuale distributiva, ha diritto di regresso nei confronti di quest'ultimo entro un anno dall'esecuzione della prestazione. Sul punto,
la giurisprudenza ha evidenziato che “la ratio della disposizione
consisterebbe nel tenere indenne il venditore finale del bene di consumo dagli
effetti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta dal
consumatore, riversandoli sul solo soggetto effettivamente responsabile per il
difetto di conformità” (Cass., Sez. III, sent. n.8164/2021). È evidente,
pertanto, che nel caso di specie, il venditore ha correttamente proposto azione di manleva, chiamando in causa il terzo in garanzia nel giudizio intentato contro di lui dal consumatore. Del resto, come chiaramente enunciato nella consulenza espletata in primo grado, sopra sommariamente riepilogata, i vizi e le difformità denunciate dal consumatore erano dipesi esclusivamente da difetti di fabbricazione, di cui unica responsabile risultava la Dunque, la domanda di CP_2
manleva va accolta, con la condanna della terza chiamata a manlevare la da quanto dovrà corrispondere all'attore a seguito CP_1
dell'accoglimento della domanda principale.
§ 15. Quanto alle spese di lite, la va condannata al CP_1
pagamento di quelle del doppio grado di giudizio sostenute dall'attore
, che si liquidano in dispositivo secondo il decisum Parte_1
ed in base ai parametri del d.m. 55/2014 e successive modificazioni, e si attribuiscono ai procuratori costituiti. La , Controparte_2
a sua volta, dovrà sostenere quelle della venditrice , da Controparte_1
attribuire al procuratore costituito.
16
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nola, n. 1660/2019, e per l'effetto condanna la al pagamento, in favore del , Controparte_1 Parte_1
della complessiva somma di € 9.166,00 a titolo di riduzione del prezzo di acquisto della merce difettosa, oltre interessi legali a far data dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
b) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attore;
c) accoglie la domanda di manleva proposta dalla CP_3 Controparte_1
, e per l'effetto condanna la a
[...] Controparte_2
manlevare e tenere indenne la da quanto la stessa dovrà CP_1
versare all'attore in esecuzione della presente sentenza;
d) condanna la al pagamento delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio in favore di;
spese liquidate Parte_1
quanto al primo grado in € 5.077,00, per compensi, oltre spese vive se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge, e con attribuzione ai procuratori anticipatari;
e, quanto al presente grado, in € 5.809,00 per compensi, oltre spese vive se documentate, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA
come per legge, e con attribuzione ai procuratori anticipatari;
e) condanna la al pagamento delle spese Controparte_2
del doppio grado di giudizio in favore della;
spese Controparte_1
liquidate quanto al primo grado in complessivi € 5.077,00, per compensi,
17 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e con attribuzione al procuratore anticipatario;
e, quanto al presente grado, in complessivi € 5.809,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore costituito.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 30.09.2025.
Il Presidente Est.
GI AL
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