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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/06/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2377/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2377/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi per mandato in calce all'atto C.F._2
di citazione, dall'Avv. Francesco Marzotti presso il cui studio in Siena, Via
Montanini n. 46, sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
C.F.: ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
avente ad oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.5.2025, per e Parte_1 Parte_2
l'Avv. Francesco Marzotti conclude come da atto di citazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.11.2023, e Parte_1
convenivano dinanzi al Tribunale di Siena;
Parte_2 Controparte_1
esponevano di aver posseduto per circa trent'anni, in modo pubblico e pacifico, N. 2377/2023 R.G. 2 / 4
continuo e ininterrotto, un piccolo appezzamento di terreno adiacente alla loro proprietà, ubicato in NU DE (SI), località San Giovanni a Cerreto,
Via Del Bosco, più precisamente una porzione di 80 mq. di terreno ella particella rappresentata al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 60 particella 166, intestata a Controparte_1
Per tutte queste ragioni, gli attori e così Parte_1 Parte_2
concludevano: “Voglia il Tribunale di Siena, ogni diversa istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare che i signori e Parte_1 Parte_2
come in atti generalizzati, hanno acquistato per usucapione ultraventennale la porzione di 80 metri quadrati del terreno agricolo catastalmente individuato dalla particella 166 del foglio 60 del Catasto Terreni di NU DE (SI), la cui superficie complessiva è di 107 mq, con reddito dominicale di € 0,28 e agrario di € 0,28, e più precisamente l'area di 80 metri quadrati costituita dal terreno su cui insiste la pergola e dal resede sulla sinistra della pergola stessa, aree evidenziate con tratteggi e frecce di colore giallo e verde nell'elaborato della
Geom. e nei relativi allegati (documenti 1-2-3); ordinando al Conservatore CP_2
dei Registri Immobiliari di Siena (ora Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Siena) di procedere alla trascrizione della sentenza di acquisto per usucapione in favore dei signori e con Pt_1 Pt_2
esonero del Conservatore stesso da qualunque responsabilità in ordine a detto adempimento: con ogni ulteriore pronuncia presupposta, connessa e conseguente”.
La convenuta pur ritualmente citata, non si costituiva e restava Controparte_1
contumace.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 171-ter c.p.c. del 10.12.2024, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice, ammessa dal Giudice con ordinanza del 16.12.2024 ed espletata all'udienza del 28.05.2025. N. 2377/2023 R.G. 3 / 4
A tale udienza, la parte attrice precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, rinunciando al termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori e hanno proposto una domanda di Parte_1 Parte_2 usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Dalla documentazione prodotta risulta che gli attori hanno correttamente individuato il proprio contraddittore nella convenuta quale Controparte_1
intestataria catastale dei beni oggetto di causa, per come risulta dalla visura storica catastale aggiornata al 10.12.2024 (doc. 2 fasc. att.); d'altro canto, per come risulta dalla certificazione prodotta, non risultano atti di trasferimento del bene in questione nell'ultimo ventennio (doc. 1 fasc. att.)
Passando dunque al merito della controversia, com'è noto, l'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene, continuato ed ininterrotto, per il tempo indicato dalla legge - venti anni, in caso di immobili -: il possesso ad usucapionem consta infatti di un elemento materiale, il corpus, integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto, nonché di un elemento soggettivo, l'animus rem sibi habendi, costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, è emerso che gli attori e da più di Parte_1 Parte_2
trenta anni, possiedono la porzione di terreno su indicata ed usano detta porzione di terreno come posto auto e ne hanno sempre curato la pulizia.
Né risulta che qualcuno abbia mai contestato il possesso così esercitato dagli attori.
Sulla base dell'istruttoria documentale ed orale espletata, dunque, al giorno della domanda risulta maturato il ventennio di possesso ad usucapionem. N. 2377/2023 R.G. 4 / 4
La domanda avanzata da parte degli attori, pertanto, appare fondata e meritevole di essere accolta.
Si deve dunque dichiarare che e hanno acquistato Parte_1 Parte_2
per usucapione la proprietà della porzione di 80 metri quadrati del terreno agricolo rappresentato al Catasto Terreni del Comune di NU DE (SI), foglio 60 particella 166, in particolare della porzione costituita dal terreno su cui insistono la pergola ed il resede sulla sinistra della pergola stessa, aree evidenziate con tratteggi e frecce di colore giallo e verde nell'elaborato della Geom. e CP_2
nei relativi allegati (docc. 1, 2 e 3 fasc.att.).
* * * * * * *
La mancata opposizione dei convenuti giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite, per come richiesto del resto anche dagli stessi attori per il caso di mancata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara che e hanno acquistato Parte_1 Parte_2
per usucapione la proprietà della porzione di 80 metri quadrati del terreno agricolo sito in NU DE (SI), località San Giovanni a Cerreto, Via del
Bosco, rappresentata al C.T. del Comune di NU DE (SI) al foglio
60, particella 166, in particolare della porzione costituita dal terreno su cui insistono la pergola ed il resede sulla sinistra della pergola stessa, aree evidenziate con tratteggi e frecce di colore giallo e verde nell'elaborato della Geom. e nei CP_2
relativi allegati (docc. 1, 2 e 3 fasc.att.); dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Siena, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Michele Moggi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2377/2023 R.G. promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: , rappresentati e difesi per mandato in calce all'atto C.F._2
di citazione, dall'Avv. Francesco Marzotti presso il cui studio in Siena, Via
Montanini n. 46, sono elettivamente domiciliati
ATTORI contro
C.F.: ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
avente ad oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.5.2025, per e Parte_1 Parte_2
l'Avv. Francesco Marzotti conclude come da atto di citazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 10.11.2023, e Parte_1
convenivano dinanzi al Tribunale di Siena;
Parte_2 Controparte_1
esponevano di aver posseduto per circa trent'anni, in modo pubblico e pacifico, N. 2377/2023 R.G. 2 / 4
continuo e ininterrotto, un piccolo appezzamento di terreno adiacente alla loro proprietà, ubicato in NU DE (SI), località San Giovanni a Cerreto,
Via Del Bosco, più precisamente una porzione di 80 mq. di terreno ella particella rappresentata al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 60 particella 166, intestata a Controparte_1
Per tutte queste ragioni, gli attori e così Parte_1 Parte_2
concludevano: “Voglia il Tribunale di Siena, ogni diversa istanza disattesa e respinta, accertare e dichiarare che i signori e Parte_1 Parte_2
come in atti generalizzati, hanno acquistato per usucapione ultraventennale la porzione di 80 metri quadrati del terreno agricolo catastalmente individuato dalla particella 166 del foglio 60 del Catasto Terreni di NU DE (SI), la cui superficie complessiva è di 107 mq, con reddito dominicale di € 0,28 e agrario di € 0,28, e più precisamente l'area di 80 metri quadrati costituita dal terreno su cui insiste la pergola e dal resede sulla sinistra della pergola stessa, aree evidenziate con tratteggi e frecce di colore giallo e verde nell'elaborato della
Geom. e nei relativi allegati (documenti 1-2-3); ordinando al Conservatore CP_2
dei Registri Immobiliari di Siena (ora Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Siena) di procedere alla trascrizione della sentenza di acquisto per usucapione in favore dei signori e con Pt_1 Pt_2
esonero del Conservatore stesso da qualunque responsabilità in ordine a detto adempimento: con ogni ulteriore pronuncia presupposta, connessa e conseguente”.
La convenuta pur ritualmente citata, non si costituiva e restava Controparte_1
contumace.
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 171-ter c.p.c. del 10.12.2024, la causa veniva istruita, oltre che con la produzione di documenti, attraverso la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice, ammessa dal Giudice con ordinanza del 16.12.2024 ed espletata all'udienza del 28.05.2025. N. 2377/2023 R.G. 3 / 4
A tale udienza, la parte attrice precisava le conclusioni, come in epigrafe indicate, rinunciando al termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale ed il
Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori e hanno proposto una domanda di Parte_1 Parte_2 usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
Dalla documentazione prodotta risulta che gli attori hanno correttamente individuato il proprio contraddittore nella convenuta quale Controparte_1
intestataria catastale dei beni oggetto di causa, per come risulta dalla visura storica catastale aggiornata al 10.12.2024 (doc. 2 fasc. att.); d'altro canto, per come risulta dalla certificazione prodotta, non risultano atti di trasferimento del bene in questione nell'ultimo ventennio (doc. 1 fasc. att.)
Passando dunque al merito della controversia, com'è noto, l'usucapione, disciplinata dall'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale, a titolo originario, che si perfeziona attraverso il possesso del bene, continuato ed ininterrotto, per il tempo indicato dalla legge - venti anni, in caso di immobili -: il possesso ad usucapionem consta infatti di un elemento materiale, il corpus, integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario da parte di un soggetto che concretamente si sostituisce al titolare effettivo del diritto, nonché di un elemento soggettivo, l'animus rem sibi habendi, costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, è emerso che gli attori e da più di Parte_1 Parte_2
trenta anni, possiedono la porzione di terreno su indicata ed usano detta porzione di terreno come posto auto e ne hanno sempre curato la pulizia.
Né risulta che qualcuno abbia mai contestato il possesso così esercitato dagli attori.
Sulla base dell'istruttoria documentale ed orale espletata, dunque, al giorno della domanda risulta maturato il ventennio di possesso ad usucapionem. N. 2377/2023 R.G. 4 / 4
La domanda avanzata da parte degli attori, pertanto, appare fondata e meritevole di essere accolta.
Si deve dunque dichiarare che e hanno acquistato Parte_1 Parte_2
per usucapione la proprietà della porzione di 80 metri quadrati del terreno agricolo rappresentato al Catasto Terreni del Comune di NU DE (SI), foglio 60 particella 166, in particolare della porzione costituita dal terreno su cui insistono la pergola ed il resede sulla sinistra della pergola stessa, aree evidenziate con tratteggi e frecce di colore giallo e verde nell'elaborato della Geom. e CP_2
nei relativi allegati (docc. 1, 2 e 3 fasc.att.).
* * * * * * *
La mancata opposizione dei convenuti giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese di lite, per come richiesto del resto anche dagli stessi attori per il caso di mancata opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, definitivamente pronunciando, dichiara che e hanno acquistato Parte_1 Parte_2
per usucapione la proprietà della porzione di 80 metri quadrati del terreno agricolo sito in NU DE (SI), località San Giovanni a Cerreto, Via del
Bosco, rappresentata al C.T. del Comune di NU DE (SI) al foglio
60, particella 166, in particolare della porzione costituita dal terreno su cui insistono la pergola ed il resede sulla sinistra della pergola stessa, aree evidenziate con tratteggi e frecce di colore giallo e verde nell'elaborato della Geom. e nei CP_2
relativi allegati (docc. 1, 2 e 3 fasc.att.); dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Siena di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Siena, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Michele Moggi