Articolo 933 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 933.

(Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici).

I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.

Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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