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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4826/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Galileo Ferraris n. 22, Torino presso lo studio dell'avv. DE
CESARE OLGA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
21/09/2003.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 21/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
PRENDE ATTO che la casa coniugale, con le pertinenze che la compongono e gli arredi e corredi ivi presenti, resta assegnata alla sig.ra Pt_1
PRENDE ATTO che il signor essendo disoccupato e non potendo garantire alla moglie un Pt_2 assegno alimentare, si impegna a trasferire alla ex moglie il proprio 50% dell'immobile in comproprietà censita nel N.C.E.U. del comune di Torino F. 92 n. 445 sub. 6, Via Madonna Delle Rose n. 41, p.S-1 z.c. 2 cat. A/3 – cl.
4 - vani 6 Rendita E 1.100,05 precisando che l'accordo patrimoniale, qui contenuto, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
PRENDE ATTO che il sig. ha asportato dalla casa coniugale i propri effetti personali entro il Pt_2
31.03.2024 trasferendo anche la propria residenza.
PRENDE ATTO che i coniugi nulla si corrisponderanno a titolo di reciproco mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4826/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Galileo Ferraris n. 22, Torino presso lo studio dell'avv. DE
CESARE OLGA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
21/09/2003.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso depositato il 21/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 2 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
PRENDE ATTO che la casa coniugale, con le pertinenze che la compongono e gli arredi e corredi ivi presenti, resta assegnata alla sig.ra Pt_1
PRENDE ATTO che il signor essendo disoccupato e non potendo garantire alla moglie un Pt_2 assegno alimentare, si impegna a trasferire alla ex moglie il proprio 50% dell'immobile in comproprietà censita nel N.C.E.U. del comune di Torino F. 92 n. 445 sub. 6, Via Madonna Delle Rose n. 41, p.S-1 z.c. 2 cat. A/3 – cl.
4 - vani 6 Rendita E 1.100,05 precisando che l'accordo patrimoniale, qui contenuto, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
PRENDE ATTO che il sig. ha asportato dalla casa coniugale i propri effetti personali entro il Pt_2
31.03.2024 trasferendo anche la propria residenza.
PRENDE ATTO che i coniugi nulla si corrisponderanno a titolo di reciproco mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 2