Articolo 2 della Legge 16 aprile 1974, n. 124
Articolo 1Articolo 3
Versione
21 maggio 1974
Art. 2.
Ai giudici indicati nell'articolo 1 sono applicabili le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato per il riconoscimento o il riscatto dei servizi o di altri periodi ai fini del trattamento di pensione e di buonuscita.
La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non puo' essere inferiore a quella stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46 .
Entrata in vigore il 21 maggio 1974