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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 5687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5687 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3024/2024 R.G., promossa
nato a [...] in data [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
MU UI ANGELO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSELLA C.F._2
ANTONIO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Ricorso cumulativo ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Precisate le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data
24.03.2024 - premesso di avere contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario in Lentini (SR) in data 15.12.1993
[...]
(trascritto al registro di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Lentini al n. 140, parte 2, serie A, anno 1993) - ha chiesto al Tribunale di pronunciare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha resistito . Controparte_1
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo, datato
03/10/2024.
Con sentenza n. 5814/2024 emessa nel presente giudizio è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni concordate tra le parti. Controparte_1
Con separata ordinanza, emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
merita accoglimento, in quanto ricorrono le condizioni
[...]
previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
2 separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da
sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n.
5814/2024 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Si dà atto che le parti hanno chiesto congiuntamente di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre in conformità
all'accordo del 03/10/2024, avente il contenuto di seguito riportato:
“1) I coniugi presenti, da questo momento, reciprocamente, si autorizzano a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Nulla convengono i coniugi in ordine alla ex casa coniugale,
atteso che da gran tempo tra i due è cessata ogni qualsiasi forma di convivenza o coabitazione;
3) QUANTO ALLE ULTERIORI QUESTIONI ECONOMICHE.
I coniugi, in ordine alle rispettive posizioni e pretese economiche, dichiarano di non avere - in tale ambito – null'altro a pretendere od a
ricevere ad alcun titolo e ragione.
3 4) La signora , consapevole e cosciente Controparte_1
della propria dichiarazione di volontà e delle sue implicazioni, dichiara
di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento da parte del signor
, dichiarando la stessa - in argomento – di Parte_1
disporre di un lavoro stabile che le permette di mantenere uno stile di vita tanto attuale quanto paritario a quello goduto durante gli anni di
matrimonio;
5) Il signor , consapevole e cosciente della Parte_1
propria dichiarazione di volontà e delle sue implicazioni, dichiara di
rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento da parte della signora
, dichiarando lo stesso – in argomento – di Controparte_1
disporre di pensione di inabilità e/o invalidità al lavoro che gli permette di mantenere uno stile di vita consono alle sue esigenze;
6) Le parti, infine, dichiarano di rilasciarsi, rispettivamente e
reciprocamente, con effetto immediato e liberatorio, lo spontaneo consenso e la libera autorizzazione alla richiesta e/o al rinnovo del
passaporto;
7) Tra i procuratori delle parti si conviene che l'onere al deposito presso il fascicolo telematico della procedura in epigrafe resterà a carico dell'Avv. Musumeci Luigi Angelo;
8) Spese tra le parti compensate ex lege”.
Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
3024/2024 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio
4 concordatario contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
in Lentini (SR) in data 15.12.1993 (trascritto al registro di
[...]
matrimonio dello Stato Civile del Comune di Lentini al n. 140, parte 2, serie A, anno 1993) alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3024/2024 R.G., promossa
nato a [...] in data [...] Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
MU UI ANGELO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ROSELLA C.F._2
ANTONIO, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Ricorso cumulativo ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Precisate le conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c. depositato in data
24.03.2024 - premesso di avere contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario in Lentini (SR) in data 15.12.1993
[...]
(trascritto al registro di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
Lentini al n. 140, parte 2, serie A, anno 1993) - ha chiesto al Tribunale di pronunciare con sentenza non definitiva la separazione personale dei coniugi e, successivamente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha resistito . Controparte_1
In corso di causa le parti hanno raggiunto un accordo, datato
03/10/2024.
Con sentenza n. 5814/2024 emessa nel presente giudizio è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, alle condizioni concordate tra le parti. Controparte_1
Con separata ordinanza, emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
merita accoglimento, in quanto ricorrono le condizioni
[...]
previste dagli artt. 2 e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la
2 separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte
ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da
sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio
contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione
di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (sentenza n.
5814/2024 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Si dà atto che le parti hanno chiesto congiuntamente di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre in conformità
all'accordo del 03/10/2024, avente il contenuto di seguito riportato:
“1) I coniugi presenti, da questo momento, reciprocamente, si autorizzano a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) Nulla convengono i coniugi in ordine alla ex casa coniugale,
atteso che da gran tempo tra i due è cessata ogni qualsiasi forma di convivenza o coabitazione;
3) QUANTO ALLE ULTERIORI QUESTIONI ECONOMICHE.
I coniugi, in ordine alle rispettive posizioni e pretese economiche, dichiarano di non avere - in tale ambito – null'altro a pretendere od a
ricevere ad alcun titolo e ragione.
3 4) La signora , consapevole e cosciente Controparte_1
della propria dichiarazione di volontà e delle sue implicazioni, dichiara
di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento da parte del signor
, dichiarando la stessa - in argomento – di Parte_1
disporre di un lavoro stabile che le permette di mantenere uno stile di vita tanto attuale quanto paritario a quello goduto durante gli anni di
matrimonio;
5) Il signor , consapevole e cosciente della Parte_1
propria dichiarazione di volontà e delle sue implicazioni, dichiara di
rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento da parte della signora
, dichiarando lo stesso – in argomento – di Controparte_1
disporre di pensione di inabilità e/o invalidità al lavoro che gli permette di mantenere uno stile di vita consono alle sue esigenze;
6) Le parti, infine, dichiarano di rilasciarsi, rispettivamente e
reciprocamente, con effetto immediato e liberatorio, lo spontaneo consenso e la libera autorizzazione alla richiesta e/o al rinnovo del
passaporto;
7) Tra i procuratori delle parti si conviene che l'onere al deposito presso il fascicolo telematico della procedura in epigrafe resterà a carico dell'Avv. Musumeci Luigi Angelo;
8) Spese tra le parti compensate ex lege”.
Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
3024/2024 RG;
Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio
4 concordatario contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
in Lentini (SR) in data 15.12.1993 (trascritto al registro di
[...]
matrimonio dello Stato Civile del Comune di Lentini al n. 140, parte 2, serie A, anno 1993) alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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