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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8188/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 27/02/1960), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NUCCETELLI LOREDANA;
-ricorrente-
E
(AVEZZANO (AQ), 12/08/1955), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
NUCCETELLI LOREDANA;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 07/02/1993 in Roma (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 057, Serie A/06, Parte 02), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi, entrambi autonomi economicamente, vivranno separati e nel mutuo rispetto;
2) La FI , maggiorenne e studentessa universitaria, resta a vivere con la madre Per_1 nella casa coniugale sita in Roma Via Fortebraccio n. 16 int. 18;
3) La casa familiare sita in Roma Via Fortebraccio n. 16 int. 18, di esclusiva proprietà della SI.ra resta assegnata in via definitiva alla stessa con quanto in essa Parte_1 contenuto;
il SI. se ne allontanerà entro e non oltre la data dell'udienza di CP_1 comparizione personale per la separazione sopra indicata;
3) Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 della FI , la somma mensile di € 300,00, somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
inoltre, il padre provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie per come previste dal Protocollo Per_1 del Tribunale di Roma”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ROMA (RM), Parte_1
27/02/1960) e (AVEZZANO (AQ), 12/08/1955), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 07/02/1993 in Roma (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 057, Serie A/06, Parte 02), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8188/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 27/02/1960), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
NUCCETELLI LOREDANA;
-ricorrente-
E
(AVEZZANO (AQ), 12/08/1955), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
NUCCETELLI LOREDANA;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e , hanno chiesto al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 pronunciare la loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 07/02/1993 in Roma (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 057, Serie A/06, Parte 02), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi, entrambi autonomi economicamente, vivranno separati e nel mutuo rispetto;
2) La FI , maggiorenne e studentessa universitaria, resta a vivere con la madre Per_1 nella casa coniugale sita in Roma Via Fortebraccio n. 16 int. 18;
3) La casa familiare sita in Roma Via Fortebraccio n. 16 int. 18, di esclusiva proprietà della SI.ra resta assegnata in via definitiva alla stessa con quanto in essa Parte_1 contenuto;
il SI. se ne allontanerà entro e non oltre la data dell'udienza di CP_1 comparizione personale per la separazione sopra indicata;
3) Il SI. verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 della FI , la somma mensile di € 300,00, somma che sarà versata Per_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
inoltre, il padre provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie per come previste dal Protocollo Per_1 del Tribunale di Roma”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi ROMA (RM), Parte_1
27/02/1960) e (AVEZZANO (AQ), 12/08/1955), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 07/02/1993 in Roma (trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 057, Serie A/06, Parte 02), alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone con separata ordinanza la fissazione dell'udienza per il divorzio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/01/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi