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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
R.G.N. 586/2023
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Martina Cacioppo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 586/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonio Spadetta e Annamaria Spadetta, in forza di procura agli atti;
- Attore -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giuseppina ch. e Controparte_2 Controparte_3
- Convenuta -
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis, previo rigetto della domanda riconvenzionale formulata ex adverso, accertata la mancata restituzione al Ciboldi della sua quota di partecipazione nella liquidata società semplice quantificata CP_4 al netto di tutti i costi in €. 72.992,37, condannare la Signora a Controparte_1 pagare immediatamente al Signor la ripetuta somma di €. 72.992,37, Parte_1 indebitamente trattenuta, oltre gli interessi e le spese del giudizio.”
Per la convenuta:
pagina 1 di 15 “voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale: valutare ai sensi dell'art 295 c.p.c e/o 337 comma 2 c.p.c. la sospensione della presente causa in attesa dell'esito del ricorso per cassazione n. R.G. 3894/2022 pendente;
nel merito in via principale: rigettare integralmente e con qualsiasi statuizione tutte le domande proposte dall'attore nei confronti di per essere le Pt_1 Controparte_1 stesse completamente infondate in fatto ed in diritto;
nel merito in via riconvenzionale principale: accertare e dichiarare che la sig.ra
ha solo lei conferito € 505.000,00 alla società agricola semplice Controparte_1
e che la stessa ha diritto al rimborso di detti conferimenti quantomeno CP_4 nei limiti di € 148.442,73 - qualificato quale utile residuo della liquidazione – e per
l'effetto accertare e dichiarare che la stessa sig.ra ha il diritto di Controparte_1 trattenere l'importo di € 72.992,27 richiesti dal socio odierno attore e già in Pt_1 possesso della convenuta con rigetto della domanda di pagamento e CP_1 restituzione svolta dell'attore non residuando alcun utile;
nel merito in via subordinata riconvenzionale: accertato e dichiarato che la sig.ra
ha solo lei conferito € 505.000,00 alla società agricola semplice Controparte_1
e che l'attore si è impegnato a restituire la sua metà quota di CP_4 Pt_1 competenza con rinuncia agli utili e con lavoro, accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto a trattenere la somma pari ad € 72.992,27 - già in suo possesso - CP_1 quale utile residuo della liquidazione di competenza del con rigetto della Pt_1 domanda attorea;
in via ulteriormente riconvenzionale: accertato e dichiarato che la sig.ra CP_1
ha, dopo la chiusura della liquidazione e della società agricola semplice Rifles
[...]
& Roses, pagato la somma pari ad € 1.048,21 quali debiti della società come da documentazione in atti, condannare il socio sig. al pagamento a favore Parte_1 della socia Sig.ra della somma di € 524,11 pari alla metà quota di Controparte_1 sua competenza;
sempre in via ulteriormente riconvenzionale: accertato e dichiarato che il socio sig.
con il suo comportamento e le sue azioni ha causato un danno alla Parte_1 società agricola semplice e alla socia per i fatti esposti in CP_4 CP_1 narrativa condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore della socia CP_1 quantificati in € 57.340,80 o nella minore o maggiore misura che il Giudice
[...] riterrà dovuta;
in via subordinata: accertato e dichiarato che la sig.ra ha conferito Controparte_1 lei sola € 505.000,00 alla società agricola semplice accertare e CP_4 dichiarare che la richiesta attorea di restituzione costituisce indebito arricchimento in
pagina 2 di 15 favore dell'attore, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a CP_1 trattenere le somma già in suo possesso pari ad € 72.992,27, con rigetto della domanda attorea;
in via ulteriormente subordinata: nella assoluta denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale e/o integrale della domanda formulata dall'attore Pt_1 compensare le somme dovute con quelle dovute dall'attore in forza della Pt_1 sentenza n. 47/2023 del Tribunale di Alessandria pari ad € 9.347,39, e le eventuali ulteriori somme riconosciute a favore della signora a titolo di rimborso e/o CP_1 risarcimento danno nel presente giudizio;
In ogni caso: spese del giudizio rifuse.
In via istruttoria (si richiama la nota del 16.12.2024)”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto nel presente Parte_1 giudizio ex moglie del medesimo e socia insieme a lui della società Controparte_1 semplice per sentirla condannare alla restituzione della somma di € CP_4
72.992,37 indebitamente trattenuta dalla stessa, pur trattandosi della quota di spettanza dell'attore, reliquata all'esito della liquidazione della predetta società.
In particolare, a fondamento della propria domanda, l'attore ha allegato:
- di aver costituito insieme all'allora moglie il 21.02.2021, la società semplice CP_1 avente quale oggetto sociale l'esercizio di attività agricola e di CP_4 allevamento cinofilo;
- che il capitale sociale della società, di € 5.000,00, veniva apportato al 50% da ciascun socio, pur non avendo l'attore elargito denaro, atteso che la convenuta gli riconosceva il grande lavoro prestato nei precedenti anni in favore dell'attività imprenditoriale della stessa, senza elargizione di compenso;
- che al venir meno dell'affectio coniugalis tra i due coniugi soci, veniva al contempo meno anche l'affectio societatis e da lì la decisione di mettere in liquidazione la CP_4
[...]
- che all'esito delle operazioni di liquidazioni, residuava sul conto della società un saldo attivo di €180.524,23 di cui il liquidatore giudiziale, medio tempore nominato, prevedeva la corresponsione ad entrambi i coniugi soci, per le complessive somme, al netto degli ulteriori costi di procedura, di € 79.713,87 in favore della e di € CP_1
72.992,37 in favore del Pt_1
pagina 3 di 15 - che nelle more la instaurava una causa nei confronti dell'attore volta ad CP_1 ottenere la restituzione di € 250.000,00 asseritamente corrispostigli a titolo di mutuo per consentirgli la partecipazione alla società e che tale contenzioso CP_4 instaurato innanzi al Tribunale di Como, terminava con l'accoglimento della domanda attorea e la condanna del convenuto alla corresponsione alla ex moglie e socia di €
250,000,00;
- che in forza di tale sentenza la convenuta tratteneva in suo favore anche la quota di liquidazione della società di pertinenza dell'attore di € 72.992,37;
- che tuttavia la sentenza di prime cure, veniva integralmente riformata in sede di appello con rigetto di tutte le domande della e la condanna della medesima al CP_1 pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio;
Sulla scorta di tali fatti, l'attore, ritenuto che non vi siano ragioni giustificative dell'indebito trattenimento da parte della convenuta delle somme a lui spettanti, dalla liquidazione della società ha agito domandandone l'integrale CP_4 restituzione.
Con comparsa del 13.06.2023 si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda attorea e promuovendo in via riconvenzionale plurime domande di condanna dell'attore: al pagamento della somma di € 524,11 quale quota di sua spettanza relativamente ad un debito della società interamente assolto dalla convenuta dopo la liquidazione ed al risarcimento del danno di complessivi € 57.340,80.
In particolare, a fondamento delle proprie eccezione e domande, la convenuta ha dedotto:
- che nella propria precedente attività di impresa individuale, sempre avente ad oggetto l'allevamento cinofilo, non si era mai avvalsa della prestazione lavorativa del marito, che infatti sino al 2013 aveva svolto la propria attività professionale di musicista;
- che solo nel 2011 i due, con l'assistenza del professionista Dott. Persona_1 decidevano di aprire una società comune, la sempre avente ad oggetto CP_4
l'allevamento di cani, società interamente finanziata dalla convenuta con denaro proprio, per un totale di 505.005,18 euro;
- che la nuova società (che assumeva il medesimo nome dell'impresa individuale della convenuta e ne ereditava la clientela) veniva costituita nel febbraio 2012 e diveniva operativa (dopo l'acquisto del terreno e la costruzione delle relative strutture aziendali) nei primi mesi del 2013;
- che dopo soli cinque mesi, nell'agosto 2013, l'attore lasciava la casa coniugale e interrompeva ogni attività lavorativa all'interno della società anzi CP_4
pagina 4 di 15 manifestando la volontà di scioglierla;
iniziativa concretizzatasi nel dicembre 2014 quando l'attore depositava istanza di liquidazione giudiziale innanzi al Tribunale di Como;
- che la somma pretesa da controparte veniva regolarmente assegnata alla convenuta a seguito di sequestro ed esecuzione presso terzi instaurata in forza della sentenza di accoglimento emessa dal Tribunale di Como all'esito di una causa intentata al fine di recuperare la somma di € 250.000,00 mutuata al onde consentirgli la Pt_1 partecipazione alla società CP_4
- che la sentenza di gravame emessa dalla Corte d'Appello, di integrale riforma della sentenza di prime cure e impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, accertava comunque che la convenuta aveva finanziato in via esclusiva e con denaro proprio la società da gestire con il marito e che lo stesso si era impegnato restituire la quota di sua spettanza con il proprio lavoro e con gli utili societari, che sarebbero stati incamerati dalla sola sino alla concorrenza della somma versata nell'interesse del socio CP_1 marito (fatto peraltro non contestato da quest'ultimo);
- che da ciò conseguiva la piena legittimità del trattenimento da parte della convenuta della somma pretesa da controparte e ciò per due ragioni: i) perché ella ha diritto ex art. 2282 c.c. alla restituzione dei conferimenti di denaro (da lei sola) versati alla società per un totale di € 505.000,00; ii) perché, come anche accertato dalla sentenza della Corte di
Appello di Milano n. 2422/2021, l'attore si era impegnato a restituire il finanziamento concessogli dalla convenuta con il proprio lavoro e con la rinuncia agli utili a ciò conseguendo che la somma di € 72.992,37 debba ritenersi utile di competenza del da versare alla convenuta a soddisfazione dell'impegno di restituzione da lui Pt_1 assunto;
- che dopo la liquidazione la convenuta aveva estinto due ulteriori debiti della società cessata per un totale di € 1.048,21, la cui metà è di spettanza dell'attore nella sua qualità di socio ex art. 2495 c.c.;
- che la liquidazione della società voluta dall'attore aveva comportato la perdita del beneficio fiscale ottenuto al momento dell'acquisto dei beni immobili aziendali (alienati prima del quinquennio previsto dalla Legge) e il pagamento all'Agenzia delle Entrate di
€ 52.079,24;
- che l'attore, in sede di liquidazione, si era opposto al pagamento degli stipendi arretrati della dipendente e che tale ingiustificato rifiuto aveva comportato CP_5
l'istaurazione di un giudizio monitorio in odio alla società datrice e di una successiva esecuzione forzata, conclusasi in sede di opposizione con abbandono della causa e riconoscimento alla dipendente di tutto quanto dovutole;
a ciò conseguendo che debba pagina 5 di 15 imputarsi alla volontà dell'attore l'esborso che la società ha dovuto patire per le (inutili) spese legali (proprie e avversarie) maturate nei predetti giudizi (€ 5.261,56).
Sulla scorta di tali allegazioni e argomentazioni difensive la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore in via riconvenzionale, come meglio specificato in epigrafe.
La causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e istruita mediante l'espletamento di prova per interrogatorio formale e testimoni ed infine
– assegnata alla scrivente – e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
§1. Sulla domanda attorea.
L'attore nel presente giudizio ha agito chiedendo la restituzione della somma trattenuta dalla convenuta quale residuo della liquidazione della società semplice e CP_4 ciò in ragione della sua qualità di socio al 50% ed in forza di quanto anche conteggiato dal liquidatore giudiziale Dott. nel proprio “rendiconto”, nel quale prospettava Per_2 la ripartizione dell'attivo di liquidazione trai due soci nei seguenti termini: € 72.992,37 al e 79.713,87 alla Pt_1 CP_1
La convenuta dal canto suo ha resistito alla domandando facendo valere un proprio diritto a trattenere la somma in parola e ciò su un duplice ed alternativo presupposto: i) che ella avrebbe conferito denaro alla società liquidata, in via esclusiva, per complessivi
€ 505.000,00 da ciò discendendo il suo diritto a recuperare (quantomeno una parte) dei propri conferimenti, soddisfacendosi sull'intero saldo attivo della società liquidata ex art. 2282 c.c. di € 148.427,73; ii) che l'attore al momento della costituzione della società, si era impegnato a restituire alla convenuta quanto da ella finanziato anche nel suo interesse, attraverso il proprio lavoro e attraverso gli utili della società, da ciò discendendo il diritto della convenuta a soddisfarsi sulla quota parte di questi ultimi di astratta spettanza dell'attore.
Così brevemente ricostruite le posizioni delle parti, prima di entrare nel merito della domanda, è necessario brevemente ricostruire tutti vari passeggi – anche giudiziali – che hanno segnato la vicenda che ci occupa.
Con atto del 21 febbraio 2012, gli allora coniugi decidevano di Parte_2 costituire, con l'assistenza del commercialista Dott. una società Persona_1 semplice, di cui sarebbero stati soci al 50%, la CP_4
Fatto pacifico in causa (oltre che affermato dalla Corte d'Appello di Milano nella propria sentenza n. 2422/2021) e che al momento della costituzione della società i pagina 6 di 15 coniugi si accordavano a che la avrebbe anticipato anche la quota di CP_1 conferimenti a carico del marito/socio e che quest'ultimo si sarebbe impegnato a restituire questo “finanziamento” con il proprio lavoro e con la propria quota parte di utili societari, che sarebbero stati incassati dalla moglie sino all'estinzione del debito.
Con provvedimento del 13.01.2015 il Tribunale di Como, su ricorso del solo
[...]
(il quale dava atto della propria volontà di sciogliere la società e Pt_1 CP_4 del mancato accordo tra i due soci in ordine alla nomina dei liquidatori) nominava un liquidatore giudiziale nella persona del Dott. Persona_3
Nelle more, con ricorso ex art 702 bis c.p.c, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Como (RGn 625/2016) il chiedendo la restituzione della Pt_1 somma di € 250.000,00 asseritamente mutuati in suo favore per consentirgli la partecipazione al 50% alla costituenda società agricola CP_4
Nelle more del giudizio di merito, il Tribunale di Como, con ordinanza del 23.01.2018, accoglieva il ricorso per sequestro conservativo promosso dall'attrice autorizzando la stessa a procedere per un importo non superiore ad € 150.000,00.
Con sentenza n. 625/2019 il Tribunale di Como, accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento, in favore di di € 250.000, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi, con ciò determinando, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., l'automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento e dando così avvio ad una procedura esecutiva presso terzi, successivamente conclusasi con l'assegnazione a favore della creditrice procedente della somma di denaro già Controparte_1 sequestrata presso terzi e poi pignorata, ovvero proprio la somma di cui l'attore domanda la restituzione in questo giudizio.
La predetta sentenza veniva impugnata dal e con la sentenza n. 2422/2021 la Pt_1
Corte d'Appello di Milano riformava integralmente la sentenza di primo grado, rigettando la domanda di condanna proposta dalla contro il e ciò sul CP_1 Pt_1 presupposto per cui seppure vi era stata la prova del fatto che la prima avesse finanziato per l'intero la costituzione della società con un esborso di denaro di € CP_4
500.000,00 (non contestato peraltro) e sebbene fosse parimenti emerso che il secondo si fosse impegnato a restituire la propria quota parte mediante il proprio lavoro e gli utili societari, non poteva tuttavia dirsi raggiunta la prova che il si fosse obbligato ad Pt_1 una restituzione “in denaro”; detto altrimenti secondo la Corte, non si poteva ritenere provata la stipula tra le parti di un contratto mutuo perché oltre alla consegna del denaro non era stato dimostrato che l'altra parte si fosse impegnata a restituire “altrettante cose della stessa specie e qualità” come richiesto dall'art 1813 c.c.
pagina 7 di 15 Ciò posto sul merito, la Corte in motivazione dava atto di non dover pronunciare sulla domanda di revoca del sequestro conservativo, dal momento che questo sarebbe divenuto automaticamente inefficace ai sensi dell'art. 669 novies, 3° co., c.p.c. a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto cautelando.
Tuttavia, in realtà il sequestro conservativo si era già convertito in automatico in pignoramento, a norma dell'art. 686 c.p.c., con il deposito della sentenza di condanna di prime cure, dando così avvio ad un processo esecutivo presso terzi che aveva già comportato il versamento in favore della proprio della somma oggetto CP_1
(nuovamente) di contesa in questo giudizio.
A ciò si aggiunga che la citata sentenza n. 2422/2021 della Corte territoriale milanese nulla disponeva, non essendo stata promossa la relativa domanda dall'appellante sulla restituzione di quanto da egli già pagato in favore della (recte: di Pt_1 CP_1 quanto incassato dalla a seguito della conclusione della procedura esecutiva CP_1 presso terzi in cui si era convertito il sequestro conservativo dopo la pronuncia di primo grado).
Alla luce di ciò, l'odierno attore, mosso dalla volontà di recuperare tale somma, in forza della sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano, con atto di precetto notificato in data 2.03.2022, intimava a il pagamento di € 108.165,84, Controparte_1 comprensivi sia delle spese di lite del doppio grado di giudizio, sia di quanto realizzato esecutivamente dalla stessa in forza della sentenza di primo grado integralmente riformata.
Il precetto veniva opposto dalla e il Tribunale di Alessandria, decideva che CP_1 poiché la sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano, disponeva unicamente sulle spese dei due gradi di giudizio, ma nulla statuiva ( non essendo stata fatta la relativa domanda) sulla restituzione di quanto medio tempore pagato dal essa Pt_1 non era titolo esecutivo per la restituzione di quanto incassato dalla a seguito CP_1 della conclusione della procedura esecutiva presso terzi in cui si era convertito il sequestro conservativo dopo la pronuncia di primo grado;
ma titolo esecutivo solo per la condanna alle spese dei due gradi di giudizio.
Da ciò ne conseguiva la sospensione parziale del titolo per la parte della somma complessivamente precettata che eccedeva le spese di lite liquidate dalla sentenza n.
2422/2021 della Corte d'Appello di Milano per il primo e il secondo grado di giudizio.
A quel punto, l'attore, perorando l'ennesimo tentativo di costituirsi un titolo per recuperare la somma (per cui è anche qui causa) promuoveva avverso l'odierna convenuta un ricorso ex art. 633 c.p.c. che tuttavia, veniva rigettato per difetto dei presupposti di Legge.
pagina 8 di 15 Ed ecco che si giunge all'odierno giudizio di merito, in cui l'attore ha domandato la restituzione di quanto incassato dalla a seguito della conclusione della CP_1 procedura esecutiva presso terzi, sul presupposto (anche) di quanto accertato nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Milano n.
2422/2021.
Ebbene, la domanda non può essere accolta e ciò in quanto, indipendentemente da quanto statuito dalla Corte meneghina in ordine all'insussistenza di un rapporto tra le parti qualificabile come mutuo, idoneo a far sorgere un obbligo di restituzione in denaro in capo al a parere di chi scrive, la convenuta ha diritto a trattenere la Pt_1 CP_1 somma per cui è causa in virtù di un altro titolo (fatto valere in via d'eccezione nella presente sede), che è quello di cui all'art. 2282 c.c.
Sul punto, in primo luogo, è bene premettere che i cospicui esborsi di denaro effettuati in favore della società dalla convenuta, devono qualificarsi (come CP_4 proposto dalla stessa nel presente giudizio e non contestato dall'attore) come conferimenti atipici.
I conferimenti atipici sono infatti erogazioni di denaro che vengono effettuate da uno o più soci in favore della società, spesso in assenza di particolari formalità e di precisa causale, finalizzati ad apportare alla stessa i mezzi necessari per svolgere l'attività di impresa e costituiscono una prassi molto diffusa nelle società semplici o comunque nelle società con capitale sociale molto basso (come quello per cui è causa di € 5.000). Si parla di conferimenti “atipici” proprio perché sebbene essi abbiano come finalità quella di rafforzare in modo permanente la struttura patrimoniale e finanziaria della società incrementandone il patrimonio netto, essi non comportano una variazione in aumento del capitale sociale.
Questi conferimenti “atipici” danno luogo a crediti del socio nei confronti della società, esigibili al momento dello scioglimento della stessa e nei limiti dell'eventuale attivo di liquidazione;
come peraltro stabilito per tutti i conferimenti in generale dall'art 2282 c.c. che prevede che " I. Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. II. L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti."
Sulla premessa di tutto quando detto, nel caso di specie è fatto pacifico e incontestato che tutti i conferimenti (tipici e atipici) eseguiti in favore della società CP_4 siano stati eseguiti dalla convenuta con denaro proprio, anche per la quota parte del convenuto.
pagina 9 di 15 Ebbene, l'attore rivendica il proprio diritto pro quota sull'attivo di liquidazione trascurando il fatto che l'art 2282 c.c. (che a parere di chi scrive non può dirsi derogato dall'atto costitutivo della ne posterga la ripartizione proporzionale tra i CP_4 soci a due adempimenti preliminari: 1 l'estinzione dei debiti sociali;
2 il rimborso dei conferimenti (la norma infatti fa riferimento al concetto di “eccedenza”).
Alla luce di ciò, posto che all'esito delle operazioni di liquidazione, estinti i debiti della società, è residuato un attivo di € 148.427,73, non rimane che capire a quanto ammonta il rimborso cui i soci hanno diritto in ragione dei conferimenti eseguiti e sul punto, se è pacifico che la convenuta abbia eseguito conferimenti in denaro tipici e atipici per più di
500.000 euro, il processo non ha fatto emergere alcun elemento (né l'attore né ha allegati di specifici): I) per ritenere che una parte di questi conferimenti siano anche imputabili all'attore perché da lui (restituiti) alla convenuta mediante il proprio lavoro o mediante la cessione della propria quota parte di utili, come pattuito tra le parti;
II) che, in ogni caso, il lavoro prestato dall'attore e la sua quota parte di utili ceduti alla convenuta abbiano raggiunto il valore di 250.000,00 (ovvero la metà di quanto conferito da quest'ultima).
In particolare, quanto al lavoro prestato dall'attore, in primo luogo è bene precisare che ai fini che interessano nella presente sede (in cui si sta ragionando sui conferimenti effettuati dai soci per la società ) rileva solo quello che egli ha svolto per CP_4 la società costituita nel febbraio 2012, a nulla rilevando quello eventualmente svolto dal medesimo in favore di una asserita società di fatto precedente (oggetto peraltro di allegazione tardiva visto che l'attore ne ha parlato solo in II memoria).
Ebbene, sul punto la in comparsa ha allegato che l'attività della società CP_1 CP_4
è di fatto iniziata nei primi mesi del 2013 (la prima fattura emessa è del
[...]
1.04.2013) e che già nell'agosto 2013 il convenuto, si è allontanato di casa senza prestare da lì in poi più alcuna attività.
Su tale circostanza l'attore non ha mosso alcuna precisa contestazione con il che essa potrebbe ritenersi provata ex art. 115 co. I c.p.c. ma l'istruttoria orale svolta ha comunque ulteriormente confermato la versione della convenuta.
Il testimone fratello dell'attore, ha riferito: “so (mi chiamò mia mamma Testimone_1 durante l'intervento dell'ambulanza, perché io non ero presente) che ad agosto del 2013 in una occasione specifica si sentì veramente male durante una discussione con la moglie e venne portato in urgenza in ospedale;
dalla convalescenza in poi non so se ha avuto modo di tornare nell'allevamento”;
I testimoni , e soprattutto il testimone Testimone_2 Testimone_3 Per_1
(commercialista che seguì la società sin dalla costituzione e che ne teneva la
[...]
pagina 10 di 15 contabilità) hanno tutti confermato che l'attore nell'agosto 2013 si era allontanato dall'allevamento senza più prestare attività lavorativa;
il testimone ha Testimone_4 risposto “vero, non l'ho più trovato;
la presenza attiva dei soci era abbastanza equivalente, per quanto abbia visto”; il testimone ha dichiarato “ sì, da Testimone_5 agosto di quell'anno andavo a trovare e non ho più visto;
si è allontanato Pt_3 Pt_1 per le percosse denunciate dalla moglie e anche perché avevano litigato… Pt_1 prima dell'allontanamento di li vedevo tutti e due in azienda, lui meno Pt_1 impegnato in quanto musicista… io prevalentemente nei w.e., lui spesso era a suonare”; il testimone ha dichiarato: “sì, mi sono recato 2 o 3 volte in allevamento ad Tes_6 agosto 2013 e non l'ho mai visto, tant'è che non sapevo fosse socio”.
Insomma, per quel che è emerso dall'istruttoria, l'attore ha prestato la propria attività lavorativa presso la per soli cinque mesi e comunque contribuendo tanto CP_4 quanto l'attrice.
Per quanto poi attiene agli utili prodotti dalla società (complessivamente 27.312,86 euro per i due anni in cui la stessa è rimasta operativa), nessuno dei testimoni chiamati a riferire sul fatto che solo la li avesse percepiti per l'intero, ha potuto CP_1 confermare tale assunto attoreo, anzi, il commercialista Dott. che come già detto Per_1 seguì tutta la contabilità aziendale della società sino alla messa in liquidazione, sentito sul punto ha risposto: “non può essere vero perché lo statuto dice che entrambi erano amministratori;
secondo me non ha incassato utili perché la società era nata in [...]anno”. La circostanza, pertanto, è rimasta del tutto indimostrata.
Da tali dichiarazioni non può che essere concluso che (come invero già emerso nella causa di merito celebrata innanzi al Tribunale di Como e alla Corte d'Appello di
Milano) l'unica che effettuò conferimenti in favore della società, per più di 500.000,00 euro, fu la socia mentre nulla conferì il CP_1 Pt_1
Alla luce di tutto ciò, considerato il disposto dell'art. 2282 c.c. e preso atto che l'attivo residuo all'esito delle operazioni di liquidazione ammontava a soli 148.427,73 euro;
era ed è sicuramente diritto della convenuta trattenerlo tutto, a titolo di restituzione
(parziale) di quanto da ella conferito alla società a ciò conseguendo che, non residuando alcuna eccedenza, nessuno diritto può vantare l'attore, la cui domanda di restituzione andrà pertanto rigettata.
§2. Sulla domanda riconvenzionale di pagamento pro quota del debito sociale.
La convenuta ha allegato di aver estinto dopo la cessazione della società, due debiti della stessa (il corrispettivo spettante alla e n. 3 cartelle di Controparte_6 pagamento per diritti annuali della camera di commercio) attingendo a denaro proprio, e pagina 11 di 15 ha chiesto che l'attore venga condannato a corrisponderle la propria quota di spettanza del 50%.
Il convenuto, nulla ha dedotto né eccepito sul punto.
La domanda può essere accolta.
L'attrice con la documentazione prodotta al doc. 44 ha provato sia l'esborso delle somme sia il fatto che si trattasse effettivamente di debiti della società.
Alla luce di ciò, visto l'art. 2495 c.c. e considerato che anche per statuto i debiti della società gravano su entrambi i soci nella misura del 50%; l'attore è tenuto a rifondere alla convenuta quanto da ella sborsato per farvi fronte nei limiti della propria quota parte di €
524,11.
§3. Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
La convenuta addebita all'attore la scelta unilaterale di liquidazione e scioglimento della società sul presupposto che essa (recte: la vendita dei beni immobili aziendali in sede di liquidazione) abbia fatto maturare un debito della società nei confronti dell'Erario di euro di 52.079,24 rappresentato sia dalla perdita del beneficio fiscale acquisito in sede di compravendita dei terreni aziendali sia dalle sanzioni accessorie.
Infatti, per effetto dell'applicazione dell'agevolazione fiscale c.d "piccola proprietà contadina" di cui all'art. 2 co. 4bis del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, – all'acquisto di terreni da parte di un imprenditore agricolo, si applica una tassazione agevolata
(un'aliquota ridotta per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale e l'esenzione dall'imposta di bollo) – ma da tale beneficio fiscale si decade ai sensi dell'art 11 co. 2 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 -con conseguente recupero del differenziale d'imposta
- nel caso in cui i fondi acquistati con il beneficio vengano venduti prima dei 5 anni dall'acquisto o se si cessa nel medesimo periodo la loro conduzione o coltivazione diretta, come avvenuto nel caso di specie.
Per questo motivo, la convenuta addebita alla responsabilità del la perdita del Pt_1 beneficio fiscale e il debito che da ciò è maturato a carico della società.
La domanda non può essere accolta.
Sul punto è assorbente rilevare che la decisione di liquidare la società assunta dal convenuto rappresenta una manifestazione del suo diritto di socio, espressamente riconosciutogli dallo statuto della società senza alcun limite di tempo e condizioni, con la conseguenza che ad essa non possa addebitarsi alcuna “ingiustizia" (si legge nell'atto costituivo “addivenendo per qualsiasi causa allo scioglimento della società, anche per volontà di uno solo dei soci”).
pagina 12 di 15 Nemmeno l'atto di compravendita dei terreni in parola contiene alcun impegno degli acquirenti a non venderli o a non cessarne la conduzione e la coltivazione prima dei 5 anni, essendovi nello stesso (come sempre avviene) una sola presa d'atto del fatto che nell'ipotesi in cui ciò avvenisse, comporterebbe la perdita del beneficio fiscale acquisito, in forza di Legge.
Alla luce di ciò, ritenuto che non possa essere addebitato all'attore alcun inadempimento e ritenuto che le conseguenze che la convenuta lamenta non siano nemmeno configurabili come un danno ingiusto, la domanda andrà rigettata.
E parimenti deve ritenersi per l'altra voce di danno di cui la convenuta ha chiesto il risarcimento, corrispondente alle spese legali sopportate dalla società nel contesto di una vertenza giuslavoristica intentata da una lavoratrice per il pagamento delle proprie spettanze, che il si sarebbe ingiustificatamente rifiutato di riconoscere, così Pt_1 costringendo la società a subire un decreto ingiuntivo ed a promuovere CP_4 un giudizio di opposizione, conclusosi con abbandono della causa e riconoscimento alla dipendente di tutti gli stipendi a lei dovuti.
Secondo l'impostazione della convenuta, il danno corrisponderebbe a quanto versato dalla società per le spese legali rimborsate alla lavoratrice e per le spese legali sopportate dalla società stessa in giudizio.
Il convenuto anche su tale domanda non ha assunto alcuna tempestiva specifica posizione difensiva, se non nella terza memoria ex art. 183 co. VI, in cui ha dedotto l'irrilevante circostanza che la lavoratrice in questione, tale , è anche CP_5 figlia della convenuta nata da una precedente relazione.
Nonostante ciò, sebbene debba ritenersi provato sia il dissenso del socio al Pt_1 pagamento in favore della lavoratrice delle sue spettanze (v. verbale dell'udienza celebrata innanzi al Giudice del Lavoro al doc. 48) sia il fatto che la vertenza si sia poi conclusa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con il riconoscimento in favore della lavoratrice di tutto quando da ella preteso;
è mancata la prova (che incombeva sulla parte asserita danneggiata) dell'effettivo esborso delle spese legali sia in favore del legale della lavoratrice, sia in favore di quello della società. Non è stata prodotta alcuna fattura, né alcuna contabile di bonifico o estratto conto dal quale può evincersi l'uscita di denaro allegata dalla convenuta e certamente non può ritenersi sufficiente in tal senso il prospetto delle entrate e uscite dal c/c della società di cui al doc. 51, in cui si trova solo un generico riferimento a due uscite in favore dell'Avv. Saladino (legale della società) senza però nessun preciso riferimento alla pratica in questione.
Anche sotto tale profilo, pertanto, attesa l'omessa prova del danno patrimoniale oggetto di richiesta di risarcimento, la domanda non può essere accolta.
pagina 13 di 15 §4 Conclusioni e spese di lite.
In conclusione, la domanda attorea andrà rigettata mentre potrà essere accolta la sola domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento della somma di € 524,11, cui andranno aggiunti gli interessi, al tasso di cui all'art 1284 co. IV c.c., maturati e maturandi dal momento in cui è stata proposta la domanda di pagamento in via riconvenzionale (ovvero il 13.06.2023 quando è stata depositata la comparsa di costituzione e risposta) sino al saldo.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato con D.M. n.
147 del 13/08/2022, considerato il valore di causa ed i parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, così per totali € 14.103,00 oltre agli esborsi, al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.P.A come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) ACCERTA il diritto della convenuta ex art. 2282 c.c., al Controparte_1 rimborso dei conferimenti in denaro versati in favore della società CP_4
e quindi il diritto della medesima a trattenere a tale titolo la somma di €
148.427,73 residuata dalla liquidazione della predetta società;
2) RIGETTA per l'effetto la domanda di restituzione della somma di € 72.992,37 promossa dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 CP_1
[...]
3) DICHIARA TENUTO e CONDANNA a pagare alla convenuta Parte_1 la somma di € 524,11 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. Controparte_1
1284 co. IV c.c. maturati e maturandi dal 13.06.2023 sino al saldo;
4) CONDANNA a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre agli esborsi per € 759,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A
e C.P.A come per Legge;
Così deciso in Alessandria, il 16.06.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
R.G.N. 586/2023
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa Martina Cacioppo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 586/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Antonio Spadetta e Annamaria Spadetta, in forza di procura agli atti;
- Attore -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Controparte_1 C.F._2
Avv.ti Giuseppina ch. e Controparte_2 Controparte_3
- Convenuta -
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Voglia il Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis, previo rigetto della domanda riconvenzionale formulata ex adverso, accertata la mancata restituzione al Ciboldi della sua quota di partecipazione nella liquidata società semplice quantificata CP_4 al netto di tutti i costi in €. 72.992,37, condannare la Signora a Controparte_1 pagare immediatamente al Signor la ripetuta somma di €. 72.992,37, Parte_1 indebitamente trattenuta, oltre gli interessi e le spese del giudizio.”
Per la convenuta:
pagina 1 di 15 “voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis reiectis, in via preliminare e/o pregiudiziale: valutare ai sensi dell'art 295 c.p.c e/o 337 comma 2 c.p.c. la sospensione della presente causa in attesa dell'esito del ricorso per cassazione n. R.G. 3894/2022 pendente;
nel merito in via principale: rigettare integralmente e con qualsiasi statuizione tutte le domande proposte dall'attore nei confronti di per essere le Pt_1 Controparte_1 stesse completamente infondate in fatto ed in diritto;
nel merito in via riconvenzionale principale: accertare e dichiarare che la sig.ra
ha solo lei conferito € 505.000,00 alla società agricola semplice Controparte_1
e che la stessa ha diritto al rimborso di detti conferimenti quantomeno CP_4 nei limiti di € 148.442,73 - qualificato quale utile residuo della liquidazione – e per
l'effetto accertare e dichiarare che la stessa sig.ra ha il diritto di Controparte_1 trattenere l'importo di € 72.992,27 richiesti dal socio odierno attore e già in Pt_1 possesso della convenuta con rigetto della domanda di pagamento e CP_1 restituzione svolta dell'attore non residuando alcun utile;
nel merito in via subordinata riconvenzionale: accertato e dichiarato che la sig.ra
ha solo lei conferito € 505.000,00 alla società agricola semplice Controparte_1
e che l'attore si è impegnato a restituire la sua metà quota di CP_4 Pt_1 competenza con rinuncia agli utili e con lavoro, accertare e dichiarare che la sig.ra ha diritto a trattenere la somma pari ad € 72.992,27 - già in suo possesso - CP_1 quale utile residuo della liquidazione di competenza del con rigetto della Pt_1 domanda attorea;
in via ulteriormente riconvenzionale: accertato e dichiarato che la sig.ra CP_1
ha, dopo la chiusura della liquidazione e della società agricola semplice Rifles
[...]
& Roses, pagato la somma pari ad € 1.048,21 quali debiti della società come da documentazione in atti, condannare il socio sig. al pagamento a favore Parte_1 della socia Sig.ra della somma di € 524,11 pari alla metà quota di Controparte_1 sua competenza;
sempre in via ulteriormente riconvenzionale: accertato e dichiarato che il socio sig.
con il suo comportamento e le sue azioni ha causato un danno alla Parte_1 società agricola semplice e alla socia per i fatti esposti in CP_4 CP_1 narrativa condannare lo stesso al risarcimento dei danni in favore della socia CP_1 quantificati in € 57.340,80 o nella minore o maggiore misura che il Giudice
[...] riterrà dovuta;
in via subordinata: accertato e dichiarato che la sig.ra ha conferito Controparte_1 lei sola € 505.000,00 alla società agricola semplice accertare e CP_4 dichiarare che la richiesta attorea di restituzione costituisce indebito arricchimento in
pagina 2 di 15 favore dell'attore, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a CP_1 trattenere le somma già in suo possesso pari ad € 72.992,27, con rigetto della domanda attorea;
in via ulteriormente subordinata: nella assoluta denegata e non creduta ipotesi di accoglimento parziale e/o integrale della domanda formulata dall'attore Pt_1 compensare le somme dovute con quelle dovute dall'attore in forza della Pt_1 sentenza n. 47/2023 del Tribunale di Alessandria pari ad € 9.347,39, e le eventuali ulteriori somme riconosciute a favore della signora a titolo di rimborso e/o CP_1 risarcimento danno nel presente giudizio;
In ogni caso: spese del giudizio rifuse.
In via istruttoria (si richiama la nota del 16.12.2024)”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto nel presente Parte_1 giudizio ex moglie del medesimo e socia insieme a lui della società Controparte_1 semplice per sentirla condannare alla restituzione della somma di € CP_4
72.992,37 indebitamente trattenuta dalla stessa, pur trattandosi della quota di spettanza dell'attore, reliquata all'esito della liquidazione della predetta società.
In particolare, a fondamento della propria domanda, l'attore ha allegato:
- di aver costituito insieme all'allora moglie il 21.02.2021, la società semplice CP_1 avente quale oggetto sociale l'esercizio di attività agricola e di CP_4 allevamento cinofilo;
- che il capitale sociale della società, di € 5.000,00, veniva apportato al 50% da ciascun socio, pur non avendo l'attore elargito denaro, atteso che la convenuta gli riconosceva il grande lavoro prestato nei precedenti anni in favore dell'attività imprenditoriale della stessa, senza elargizione di compenso;
- che al venir meno dell'affectio coniugalis tra i due coniugi soci, veniva al contempo meno anche l'affectio societatis e da lì la decisione di mettere in liquidazione la CP_4
[...]
- che all'esito delle operazioni di liquidazioni, residuava sul conto della società un saldo attivo di €180.524,23 di cui il liquidatore giudiziale, medio tempore nominato, prevedeva la corresponsione ad entrambi i coniugi soci, per le complessive somme, al netto degli ulteriori costi di procedura, di € 79.713,87 in favore della e di € CP_1
72.992,37 in favore del Pt_1
pagina 3 di 15 - che nelle more la instaurava una causa nei confronti dell'attore volta ad CP_1 ottenere la restituzione di € 250.000,00 asseritamente corrispostigli a titolo di mutuo per consentirgli la partecipazione alla società e che tale contenzioso CP_4 instaurato innanzi al Tribunale di Como, terminava con l'accoglimento della domanda attorea e la condanna del convenuto alla corresponsione alla ex moglie e socia di €
250,000,00;
- che in forza di tale sentenza la convenuta tratteneva in suo favore anche la quota di liquidazione della società di pertinenza dell'attore di € 72.992,37;
- che tuttavia la sentenza di prime cure, veniva integralmente riformata in sede di appello con rigetto di tutte le domande della e la condanna della medesima al CP_1 pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio;
Sulla scorta di tali fatti, l'attore, ritenuto che non vi siano ragioni giustificative dell'indebito trattenimento da parte della convenuta delle somme a lui spettanti, dalla liquidazione della società ha agito domandandone l'integrale CP_4 restituzione.
Con comparsa del 13.06.2023 si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda attorea e promuovendo in via riconvenzionale plurime domande di condanna dell'attore: al pagamento della somma di € 524,11 quale quota di sua spettanza relativamente ad un debito della società interamente assolto dalla convenuta dopo la liquidazione ed al risarcimento del danno di complessivi € 57.340,80.
In particolare, a fondamento delle proprie eccezione e domande, la convenuta ha dedotto:
- che nella propria precedente attività di impresa individuale, sempre avente ad oggetto l'allevamento cinofilo, non si era mai avvalsa della prestazione lavorativa del marito, che infatti sino al 2013 aveva svolto la propria attività professionale di musicista;
- che solo nel 2011 i due, con l'assistenza del professionista Dott. Persona_1 decidevano di aprire una società comune, la sempre avente ad oggetto CP_4
l'allevamento di cani, società interamente finanziata dalla convenuta con denaro proprio, per un totale di 505.005,18 euro;
- che la nuova società (che assumeva il medesimo nome dell'impresa individuale della convenuta e ne ereditava la clientela) veniva costituita nel febbraio 2012 e diveniva operativa (dopo l'acquisto del terreno e la costruzione delle relative strutture aziendali) nei primi mesi del 2013;
- che dopo soli cinque mesi, nell'agosto 2013, l'attore lasciava la casa coniugale e interrompeva ogni attività lavorativa all'interno della società anzi CP_4
pagina 4 di 15 manifestando la volontà di scioglierla;
iniziativa concretizzatasi nel dicembre 2014 quando l'attore depositava istanza di liquidazione giudiziale innanzi al Tribunale di Como;
- che la somma pretesa da controparte veniva regolarmente assegnata alla convenuta a seguito di sequestro ed esecuzione presso terzi instaurata in forza della sentenza di accoglimento emessa dal Tribunale di Como all'esito di una causa intentata al fine di recuperare la somma di € 250.000,00 mutuata al onde consentirgli la Pt_1 partecipazione alla società CP_4
- che la sentenza di gravame emessa dalla Corte d'Appello, di integrale riforma della sentenza di prime cure e impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, accertava comunque che la convenuta aveva finanziato in via esclusiva e con denaro proprio la società da gestire con il marito e che lo stesso si era impegnato restituire la quota di sua spettanza con il proprio lavoro e con gli utili societari, che sarebbero stati incamerati dalla sola sino alla concorrenza della somma versata nell'interesse del socio CP_1 marito (fatto peraltro non contestato da quest'ultimo);
- che da ciò conseguiva la piena legittimità del trattenimento da parte della convenuta della somma pretesa da controparte e ciò per due ragioni: i) perché ella ha diritto ex art. 2282 c.c. alla restituzione dei conferimenti di denaro (da lei sola) versati alla società per un totale di € 505.000,00; ii) perché, come anche accertato dalla sentenza della Corte di
Appello di Milano n. 2422/2021, l'attore si era impegnato a restituire il finanziamento concessogli dalla convenuta con il proprio lavoro e con la rinuncia agli utili a ciò conseguendo che la somma di € 72.992,37 debba ritenersi utile di competenza del da versare alla convenuta a soddisfazione dell'impegno di restituzione da lui Pt_1 assunto;
- che dopo la liquidazione la convenuta aveva estinto due ulteriori debiti della società cessata per un totale di € 1.048,21, la cui metà è di spettanza dell'attore nella sua qualità di socio ex art. 2495 c.c.;
- che la liquidazione della società voluta dall'attore aveva comportato la perdita del beneficio fiscale ottenuto al momento dell'acquisto dei beni immobili aziendali (alienati prima del quinquennio previsto dalla Legge) e il pagamento all'Agenzia delle Entrate di
€ 52.079,24;
- che l'attore, in sede di liquidazione, si era opposto al pagamento degli stipendi arretrati della dipendente e che tale ingiustificato rifiuto aveva comportato CP_5
l'istaurazione di un giudizio monitorio in odio alla società datrice e di una successiva esecuzione forzata, conclusasi in sede di opposizione con abbandono della causa e riconoscimento alla dipendente di tutto quanto dovutole;
a ciò conseguendo che debba pagina 5 di 15 imputarsi alla volontà dell'attore l'esborso che la società ha dovuto patire per le (inutili) spese legali (proprie e avversarie) maturate nei predetti giudizi (€ 5.261,56).
Sulla scorta di tali allegazioni e argomentazioni difensive la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore in via riconvenzionale, come meglio specificato in epigrafe.
La causa è stata trattata mediante lo scambio delle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c. e istruita mediante l'espletamento di prova per interrogatorio formale e testimoni ed infine
– assegnata alla scrivente – e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
§1. Sulla domanda attorea.
L'attore nel presente giudizio ha agito chiedendo la restituzione della somma trattenuta dalla convenuta quale residuo della liquidazione della società semplice e CP_4 ciò in ragione della sua qualità di socio al 50% ed in forza di quanto anche conteggiato dal liquidatore giudiziale Dott. nel proprio “rendiconto”, nel quale prospettava Per_2 la ripartizione dell'attivo di liquidazione trai due soci nei seguenti termini: € 72.992,37 al e 79.713,87 alla Pt_1 CP_1
La convenuta dal canto suo ha resistito alla domandando facendo valere un proprio diritto a trattenere la somma in parola e ciò su un duplice ed alternativo presupposto: i) che ella avrebbe conferito denaro alla società liquidata, in via esclusiva, per complessivi
€ 505.000,00 da ciò discendendo il suo diritto a recuperare (quantomeno una parte) dei propri conferimenti, soddisfacendosi sull'intero saldo attivo della società liquidata ex art. 2282 c.c. di € 148.427,73; ii) che l'attore al momento della costituzione della società, si era impegnato a restituire alla convenuta quanto da ella finanziato anche nel suo interesse, attraverso il proprio lavoro e attraverso gli utili della società, da ciò discendendo il diritto della convenuta a soddisfarsi sulla quota parte di questi ultimi di astratta spettanza dell'attore.
Così brevemente ricostruite le posizioni delle parti, prima di entrare nel merito della domanda, è necessario brevemente ricostruire tutti vari passeggi – anche giudiziali – che hanno segnato la vicenda che ci occupa.
Con atto del 21 febbraio 2012, gli allora coniugi decidevano di Parte_2 costituire, con l'assistenza del commercialista Dott. una società Persona_1 semplice, di cui sarebbero stati soci al 50%, la CP_4
Fatto pacifico in causa (oltre che affermato dalla Corte d'Appello di Milano nella propria sentenza n. 2422/2021) e che al momento della costituzione della società i pagina 6 di 15 coniugi si accordavano a che la avrebbe anticipato anche la quota di CP_1 conferimenti a carico del marito/socio e che quest'ultimo si sarebbe impegnato a restituire questo “finanziamento” con il proprio lavoro e con la propria quota parte di utili societari, che sarebbero stati incassati dalla moglie sino all'estinzione del debito.
Con provvedimento del 13.01.2015 il Tribunale di Como, su ricorso del solo
[...]
(il quale dava atto della propria volontà di sciogliere la società e Pt_1 CP_4 del mancato accordo tra i due soci in ordine alla nomina dei liquidatori) nominava un liquidatore giudiziale nella persona del Dott. Persona_3
Nelle more, con ricorso ex art 702 bis c.p.c, conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Como (RGn 625/2016) il chiedendo la restituzione della Pt_1 somma di € 250.000,00 asseritamente mutuati in suo favore per consentirgli la partecipazione al 50% alla costituenda società agricola CP_4
Nelle more del giudizio di merito, il Tribunale di Como, con ordinanza del 23.01.2018, accoglieva il ricorso per sequestro conservativo promosso dall'attrice autorizzando la stessa a procedere per un importo non superiore ad € 150.000,00.
Con sentenza n. 625/2019 il Tribunale di Como, accoglieva la domanda attorea e condannava al pagamento, in favore di di € 250.000, Parte_1 Controparte_1 oltre interessi, con ciò determinando, ai sensi dell'art. 686 c.p.c., l'automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento e dando così avvio ad una procedura esecutiva presso terzi, successivamente conclusasi con l'assegnazione a favore della creditrice procedente della somma di denaro già Controparte_1 sequestrata presso terzi e poi pignorata, ovvero proprio la somma di cui l'attore domanda la restituzione in questo giudizio.
La predetta sentenza veniva impugnata dal e con la sentenza n. 2422/2021 la Pt_1
Corte d'Appello di Milano riformava integralmente la sentenza di primo grado, rigettando la domanda di condanna proposta dalla contro il e ciò sul CP_1 Pt_1 presupposto per cui seppure vi era stata la prova del fatto che la prima avesse finanziato per l'intero la costituzione della società con un esborso di denaro di € CP_4
500.000,00 (non contestato peraltro) e sebbene fosse parimenti emerso che il secondo si fosse impegnato a restituire la propria quota parte mediante il proprio lavoro e gli utili societari, non poteva tuttavia dirsi raggiunta la prova che il si fosse obbligato ad Pt_1 una restituzione “in denaro”; detto altrimenti secondo la Corte, non si poteva ritenere provata la stipula tra le parti di un contratto mutuo perché oltre alla consegna del denaro non era stato dimostrato che l'altra parte si fosse impegnata a restituire “altrettante cose della stessa specie e qualità” come richiesto dall'art 1813 c.c.
pagina 7 di 15 Ciò posto sul merito, la Corte in motivazione dava atto di non dover pronunciare sulla domanda di revoca del sequestro conservativo, dal momento che questo sarebbe divenuto automaticamente inefficace ai sensi dell'art. 669 novies, 3° co., c.p.c. a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto cautelando.
Tuttavia, in realtà il sequestro conservativo si era già convertito in automatico in pignoramento, a norma dell'art. 686 c.p.c., con il deposito della sentenza di condanna di prime cure, dando così avvio ad un processo esecutivo presso terzi che aveva già comportato il versamento in favore della proprio della somma oggetto CP_1
(nuovamente) di contesa in questo giudizio.
A ciò si aggiunga che la citata sentenza n. 2422/2021 della Corte territoriale milanese nulla disponeva, non essendo stata promossa la relativa domanda dall'appellante sulla restituzione di quanto da egli già pagato in favore della (recte: di Pt_1 CP_1 quanto incassato dalla a seguito della conclusione della procedura esecutiva CP_1 presso terzi in cui si era convertito il sequestro conservativo dopo la pronuncia di primo grado).
Alla luce di ciò, l'odierno attore, mosso dalla volontà di recuperare tale somma, in forza della sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano, con atto di precetto notificato in data 2.03.2022, intimava a il pagamento di € 108.165,84, Controparte_1 comprensivi sia delle spese di lite del doppio grado di giudizio, sia di quanto realizzato esecutivamente dalla stessa in forza della sentenza di primo grado integralmente riformata.
Il precetto veniva opposto dalla e il Tribunale di Alessandria, decideva che CP_1 poiché la sentenza n. 2422/2021 della Corte d'Appello di Milano, disponeva unicamente sulle spese dei due gradi di giudizio, ma nulla statuiva ( non essendo stata fatta la relativa domanda) sulla restituzione di quanto medio tempore pagato dal essa Pt_1 non era titolo esecutivo per la restituzione di quanto incassato dalla a seguito CP_1 della conclusione della procedura esecutiva presso terzi in cui si era convertito il sequestro conservativo dopo la pronuncia di primo grado;
ma titolo esecutivo solo per la condanna alle spese dei due gradi di giudizio.
Da ciò ne conseguiva la sospensione parziale del titolo per la parte della somma complessivamente precettata che eccedeva le spese di lite liquidate dalla sentenza n.
2422/2021 della Corte d'Appello di Milano per il primo e il secondo grado di giudizio.
A quel punto, l'attore, perorando l'ennesimo tentativo di costituirsi un titolo per recuperare la somma (per cui è anche qui causa) promuoveva avverso l'odierna convenuta un ricorso ex art. 633 c.p.c. che tuttavia, veniva rigettato per difetto dei presupposti di Legge.
pagina 8 di 15 Ed ecco che si giunge all'odierno giudizio di merito, in cui l'attore ha domandato la restituzione di quanto incassato dalla a seguito della conclusione della CP_1 procedura esecutiva presso terzi, sul presupposto (anche) di quanto accertato nel giudizio di merito conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Milano n.
2422/2021.
Ebbene, la domanda non può essere accolta e ciò in quanto, indipendentemente da quanto statuito dalla Corte meneghina in ordine all'insussistenza di un rapporto tra le parti qualificabile come mutuo, idoneo a far sorgere un obbligo di restituzione in denaro in capo al a parere di chi scrive, la convenuta ha diritto a trattenere la Pt_1 CP_1 somma per cui è causa in virtù di un altro titolo (fatto valere in via d'eccezione nella presente sede), che è quello di cui all'art. 2282 c.c.
Sul punto, in primo luogo, è bene premettere che i cospicui esborsi di denaro effettuati in favore della società dalla convenuta, devono qualificarsi (come CP_4 proposto dalla stessa nel presente giudizio e non contestato dall'attore) come conferimenti atipici.
I conferimenti atipici sono infatti erogazioni di denaro che vengono effettuate da uno o più soci in favore della società, spesso in assenza di particolari formalità e di precisa causale, finalizzati ad apportare alla stessa i mezzi necessari per svolgere l'attività di impresa e costituiscono una prassi molto diffusa nelle società semplici o comunque nelle società con capitale sociale molto basso (come quello per cui è causa di € 5.000). Si parla di conferimenti “atipici” proprio perché sebbene essi abbiano come finalità quella di rafforzare in modo permanente la struttura patrimoniale e finanziaria della società incrementandone il patrimonio netto, essi non comportano una variazione in aumento del capitale sociale.
Questi conferimenti “atipici” danno luogo a crediti del socio nei confronti della società, esigibili al momento dello scioglimento della stessa e nei limiti dell'eventuale attivo di liquidazione;
come peraltro stabilito per tutti i conferimenti in generale dall'art 2282 c.c. che prevede che " I. Estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni. II. L'ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti."
Sulla premessa di tutto quando detto, nel caso di specie è fatto pacifico e incontestato che tutti i conferimenti (tipici e atipici) eseguiti in favore della società CP_4 siano stati eseguiti dalla convenuta con denaro proprio, anche per la quota parte del convenuto.
pagina 9 di 15 Ebbene, l'attore rivendica il proprio diritto pro quota sull'attivo di liquidazione trascurando il fatto che l'art 2282 c.c. (che a parere di chi scrive non può dirsi derogato dall'atto costitutivo della ne posterga la ripartizione proporzionale tra i CP_4 soci a due adempimenti preliminari: 1 l'estinzione dei debiti sociali;
2 il rimborso dei conferimenti (la norma infatti fa riferimento al concetto di “eccedenza”).
Alla luce di ciò, posto che all'esito delle operazioni di liquidazione, estinti i debiti della società, è residuato un attivo di € 148.427,73, non rimane che capire a quanto ammonta il rimborso cui i soci hanno diritto in ragione dei conferimenti eseguiti e sul punto, se è pacifico che la convenuta abbia eseguito conferimenti in denaro tipici e atipici per più di
500.000 euro, il processo non ha fatto emergere alcun elemento (né l'attore né ha allegati di specifici): I) per ritenere che una parte di questi conferimenti siano anche imputabili all'attore perché da lui (restituiti) alla convenuta mediante il proprio lavoro o mediante la cessione della propria quota parte di utili, come pattuito tra le parti;
II) che, in ogni caso, il lavoro prestato dall'attore e la sua quota parte di utili ceduti alla convenuta abbiano raggiunto il valore di 250.000,00 (ovvero la metà di quanto conferito da quest'ultima).
In particolare, quanto al lavoro prestato dall'attore, in primo luogo è bene precisare che ai fini che interessano nella presente sede (in cui si sta ragionando sui conferimenti effettuati dai soci per la società ) rileva solo quello che egli ha svolto per CP_4 la società costituita nel febbraio 2012, a nulla rilevando quello eventualmente svolto dal medesimo in favore di una asserita società di fatto precedente (oggetto peraltro di allegazione tardiva visto che l'attore ne ha parlato solo in II memoria).
Ebbene, sul punto la in comparsa ha allegato che l'attività della società CP_1 CP_4
è di fatto iniziata nei primi mesi del 2013 (la prima fattura emessa è del
[...]
1.04.2013) e che già nell'agosto 2013 il convenuto, si è allontanato di casa senza prestare da lì in poi più alcuna attività.
Su tale circostanza l'attore non ha mosso alcuna precisa contestazione con il che essa potrebbe ritenersi provata ex art. 115 co. I c.p.c. ma l'istruttoria orale svolta ha comunque ulteriormente confermato la versione della convenuta.
Il testimone fratello dell'attore, ha riferito: “so (mi chiamò mia mamma Testimone_1 durante l'intervento dell'ambulanza, perché io non ero presente) che ad agosto del 2013 in una occasione specifica si sentì veramente male durante una discussione con la moglie e venne portato in urgenza in ospedale;
dalla convalescenza in poi non so se ha avuto modo di tornare nell'allevamento”;
I testimoni , e soprattutto il testimone Testimone_2 Testimone_3 Per_1
(commercialista che seguì la società sin dalla costituzione e che ne teneva la
[...]
pagina 10 di 15 contabilità) hanno tutti confermato che l'attore nell'agosto 2013 si era allontanato dall'allevamento senza più prestare attività lavorativa;
il testimone ha Testimone_4 risposto “vero, non l'ho più trovato;
la presenza attiva dei soci era abbastanza equivalente, per quanto abbia visto”; il testimone ha dichiarato “ sì, da Testimone_5 agosto di quell'anno andavo a trovare e non ho più visto;
si è allontanato Pt_3 Pt_1 per le percosse denunciate dalla moglie e anche perché avevano litigato… Pt_1 prima dell'allontanamento di li vedevo tutti e due in azienda, lui meno Pt_1 impegnato in quanto musicista… io prevalentemente nei w.e., lui spesso era a suonare”; il testimone ha dichiarato: “sì, mi sono recato 2 o 3 volte in allevamento ad Tes_6 agosto 2013 e non l'ho mai visto, tant'è che non sapevo fosse socio”.
Insomma, per quel che è emerso dall'istruttoria, l'attore ha prestato la propria attività lavorativa presso la per soli cinque mesi e comunque contribuendo tanto CP_4 quanto l'attrice.
Per quanto poi attiene agli utili prodotti dalla società (complessivamente 27.312,86 euro per i due anni in cui la stessa è rimasta operativa), nessuno dei testimoni chiamati a riferire sul fatto che solo la li avesse percepiti per l'intero, ha potuto CP_1 confermare tale assunto attoreo, anzi, il commercialista Dott. che come già detto Per_1 seguì tutta la contabilità aziendale della società sino alla messa in liquidazione, sentito sul punto ha risposto: “non può essere vero perché lo statuto dice che entrambi erano amministratori;
secondo me non ha incassato utili perché la società era nata in [...]anno”. La circostanza, pertanto, è rimasta del tutto indimostrata.
Da tali dichiarazioni non può che essere concluso che (come invero già emerso nella causa di merito celebrata innanzi al Tribunale di Como e alla Corte d'Appello di
Milano) l'unica che effettuò conferimenti in favore della società, per più di 500.000,00 euro, fu la socia mentre nulla conferì il CP_1 Pt_1
Alla luce di tutto ciò, considerato il disposto dell'art. 2282 c.c. e preso atto che l'attivo residuo all'esito delle operazioni di liquidazione ammontava a soli 148.427,73 euro;
era ed è sicuramente diritto della convenuta trattenerlo tutto, a titolo di restituzione
(parziale) di quanto da ella conferito alla società a ciò conseguendo che, non residuando alcuna eccedenza, nessuno diritto può vantare l'attore, la cui domanda di restituzione andrà pertanto rigettata.
§2. Sulla domanda riconvenzionale di pagamento pro quota del debito sociale.
La convenuta ha allegato di aver estinto dopo la cessazione della società, due debiti della stessa (il corrispettivo spettante alla e n. 3 cartelle di Controparte_6 pagamento per diritti annuali della camera di commercio) attingendo a denaro proprio, e pagina 11 di 15 ha chiesto che l'attore venga condannato a corrisponderle la propria quota di spettanza del 50%.
Il convenuto, nulla ha dedotto né eccepito sul punto.
La domanda può essere accolta.
L'attrice con la documentazione prodotta al doc. 44 ha provato sia l'esborso delle somme sia il fatto che si trattasse effettivamente di debiti della società.
Alla luce di ciò, visto l'art. 2495 c.c. e considerato che anche per statuto i debiti della società gravano su entrambi i soci nella misura del 50%; l'attore è tenuto a rifondere alla convenuta quanto da ella sborsato per farvi fronte nei limiti della propria quota parte di €
524,11.
§3. Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
La convenuta addebita all'attore la scelta unilaterale di liquidazione e scioglimento della società sul presupposto che essa (recte: la vendita dei beni immobili aziendali in sede di liquidazione) abbia fatto maturare un debito della società nei confronti dell'Erario di euro di 52.079,24 rappresentato sia dalla perdita del beneficio fiscale acquisito in sede di compravendita dei terreni aziendali sia dalle sanzioni accessorie.
Infatti, per effetto dell'applicazione dell'agevolazione fiscale c.d "piccola proprietà contadina" di cui all'art. 2 co. 4bis del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, – all'acquisto di terreni da parte di un imprenditore agricolo, si applica una tassazione agevolata
(un'aliquota ridotta per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale e l'esenzione dall'imposta di bollo) – ma da tale beneficio fiscale si decade ai sensi dell'art 11 co. 2 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 -con conseguente recupero del differenziale d'imposta
- nel caso in cui i fondi acquistati con il beneficio vengano venduti prima dei 5 anni dall'acquisto o se si cessa nel medesimo periodo la loro conduzione o coltivazione diretta, come avvenuto nel caso di specie.
Per questo motivo, la convenuta addebita alla responsabilità del la perdita del Pt_1 beneficio fiscale e il debito che da ciò è maturato a carico della società.
La domanda non può essere accolta.
Sul punto è assorbente rilevare che la decisione di liquidare la società assunta dal convenuto rappresenta una manifestazione del suo diritto di socio, espressamente riconosciutogli dallo statuto della società senza alcun limite di tempo e condizioni, con la conseguenza che ad essa non possa addebitarsi alcuna “ingiustizia" (si legge nell'atto costituivo “addivenendo per qualsiasi causa allo scioglimento della società, anche per volontà di uno solo dei soci”).
pagina 12 di 15 Nemmeno l'atto di compravendita dei terreni in parola contiene alcun impegno degli acquirenti a non venderli o a non cessarne la conduzione e la coltivazione prima dei 5 anni, essendovi nello stesso (come sempre avviene) una sola presa d'atto del fatto che nell'ipotesi in cui ciò avvenisse, comporterebbe la perdita del beneficio fiscale acquisito, in forza di Legge.
Alla luce di ciò, ritenuto che non possa essere addebitato all'attore alcun inadempimento e ritenuto che le conseguenze che la convenuta lamenta non siano nemmeno configurabili come un danno ingiusto, la domanda andrà rigettata.
E parimenti deve ritenersi per l'altra voce di danno di cui la convenuta ha chiesto il risarcimento, corrispondente alle spese legali sopportate dalla società nel contesto di una vertenza giuslavoristica intentata da una lavoratrice per il pagamento delle proprie spettanze, che il si sarebbe ingiustificatamente rifiutato di riconoscere, così Pt_1 costringendo la società a subire un decreto ingiuntivo ed a promuovere CP_4 un giudizio di opposizione, conclusosi con abbandono della causa e riconoscimento alla dipendente di tutti gli stipendi a lei dovuti.
Secondo l'impostazione della convenuta, il danno corrisponderebbe a quanto versato dalla società per le spese legali rimborsate alla lavoratrice e per le spese legali sopportate dalla società stessa in giudizio.
Il convenuto anche su tale domanda non ha assunto alcuna tempestiva specifica posizione difensiva, se non nella terza memoria ex art. 183 co. VI, in cui ha dedotto l'irrilevante circostanza che la lavoratrice in questione, tale , è anche CP_5 figlia della convenuta nata da una precedente relazione.
Nonostante ciò, sebbene debba ritenersi provato sia il dissenso del socio al Pt_1 pagamento in favore della lavoratrice delle sue spettanze (v. verbale dell'udienza celebrata innanzi al Giudice del Lavoro al doc. 48) sia il fatto che la vertenza si sia poi conclusa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo con il riconoscimento in favore della lavoratrice di tutto quando da ella preteso;
è mancata la prova (che incombeva sulla parte asserita danneggiata) dell'effettivo esborso delle spese legali sia in favore del legale della lavoratrice, sia in favore di quello della società. Non è stata prodotta alcuna fattura, né alcuna contabile di bonifico o estratto conto dal quale può evincersi l'uscita di denaro allegata dalla convenuta e certamente non può ritenersi sufficiente in tal senso il prospetto delle entrate e uscite dal c/c della società di cui al doc. 51, in cui si trova solo un generico riferimento a due uscite in favore dell'Avv. Saladino (legale della società) senza però nessun preciso riferimento alla pratica in questione.
Anche sotto tale profilo, pertanto, attesa l'omessa prova del danno patrimoniale oggetto di richiesta di risarcimento, la domanda non può essere accolta.
pagina 13 di 15 §4 Conclusioni e spese di lite.
In conclusione, la domanda attorea andrà rigettata mentre potrà essere accolta la sola domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al pagamento della somma di € 524,11, cui andranno aggiunti gli interessi, al tasso di cui all'art 1284 co. IV c.c., maturati e maturandi dal momento in cui è stata proposta la domanda di pagamento in via riconvenzionale (ovvero il 13.06.2023 quando è stata depositata la comparsa di costituzione e risposta) sino al saldo.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato con D.M. n.
147 del 13/08/2022, considerato il valore di causa ed i parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, così per totali € 14.103,00 oltre agli esborsi, al rimborso forfettario per le spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A e C.P.A come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) ACCERTA il diritto della convenuta ex art. 2282 c.c., al Controparte_1 rimborso dei conferimenti in denaro versati in favore della società CP_4
e quindi il diritto della medesima a trattenere a tale titolo la somma di €
148.427,73 residuata dalla liquidazione della predetta società;
2) RIGETTA per l'effetto la domanda di restituzione della somma di € 72.992,37 promossa dall'attore nei confronti della convenuta Parte_1 CP_1
[...]
3) DICHIARA TENUTO e CONDANNA a pagare alla convenuta Parte_1 la somma di € 524,11 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. Controparte_1
1284 co. IV c.c. maturati e maturandi dal 13.06.2023 sino al saldo;
4) CONDANNA a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi, oltre agli esborsi per € 759,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre I.V.A
e C.P.A come per Legge;
Così deciso in Alessandria, il 16.06.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
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