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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/10/2025, n. 3054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3054 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1710/2023
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.IN LL Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.IN NI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Dario Meneguzzo, come da procura allegata all'atto di appello appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Gabriella de Strobel e dall'Avv. Massimo Pecori, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in appello Appellato ed appellante incidentale Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Vicenza rep.n. 2362/2023 pubblicata il 07/08/2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“1) Nel merito, in riforma dell'appellata ordinanza ex artt. 702 bis-quater
c.p.c. emessa dal Tribunale di Vicenza, n. 7362/2023 del 07.08.2023, comunicata dalla Cancelleria in pari data, R.G. 185/2021, Giudice dott. De
Giovanni, siano integralmente rigettate tutte le domande di merito e istruttorie avanzate dal sig. in entrambi i gradi di giudizio, ivi Controparte_1
compreso l'appello incidentale e le domande di cui alle note d'udienza del
16.01.2024 del sig. stesso, anche ai sensi dell'art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. CP_1
380/2001 ss.mm.ii.;
2) Con spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse dal sig. in favore del sig. , ivi compresa la refusione CP_1 Parte_1
del contributo unificato corrisposto dal sig. stesso per l'appello Pt_1
principale.”
Per parte appellata ed appellante in via incidentale:
“1) in via principale, dichiarare l'infondatezza nel merito in fatto e diritto dell'appello principale proposto dal signor per i motivi tutti Parte_2
in narrativa illustrati, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, in parte qua;
2) sempre in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal signor condannarsi il signor cod. fisc. Controparte_1 Parte_1
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Marconi, n. 73, a risarcire al ricorrente tutti i danni patiti Controparte_1
sino alla data dell'avvio del giudizio, oltre alla somma di euro 1.000,00 per ciascun mese successivo alla definizione del giudizio sino all'effettivo ripristino, oltre alla somma che sarà quantificata in corso di causa a seguito di consulenza tecnica d'ufficio o anche in via equitativa dal Giudice per la perdita di valore dei beni immobili di sua proprietà a fronte dell'edificazione delle opere abusive de quibus, come in narrativa indicato;
3) sempre in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal signor in relazione ai capi 3 e 4) a pag. 6 Controparte_1
dell'impugnata sentenza in punto spese di lite di primo grado ed in parziale pag. 2/22 riforma dell'ordinanza medesima, condannare il signor Parte_1
cod. fisc. , nato a [...] il [...], ivi C.F._3
residente in [...], a rifondere tutte le spese di lite e di CTU a favore del signor;
CP_1
4) in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale del signor in riforma Parte_1
dell'appellata sentenza:
- condannare il signor al risarcimento per equivalente per Parte_1
l'importo ritenuto di giustizia, da quantificarsi a mezzo CTU o anche in via equitativa nel corso del giudizio.
5) in via istruttoria, in ogni caso, si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado del giudizio rubricato al n. 185/2021 R.G. Tribunale di Vicenza;
si chiede, altresì, che la Corte di Appello adita disponga una consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i danni subiti dal signor e, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento Controparte_1
dell'appello principale proposto dal signor quantifichi il Pt_1
risarcimento per equivalente spettante al signor medesimo. CP_1
6) con vittoria di spese di lite e compenso professionale di lite anche del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
§1. Sul giudizio di primo grado
1.1. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato Controparte_1
unitamente al decreto di fissazione di udienza, quale proprietario dell'immobile sito nel Comune di RR, in via Marconi n.75, proponeva pag. 3/22 ricorso ex art.702-bis c.p.c. avanti il Tribunale di Vicenza chiedendo la condanna di all'abbattimento di alcuni manufatti costruiti a Parte_1
m 1,81 dal confine con la sua proprietà, in violazione delle distanza di metri 5 dal confine stabilita dal Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di RR per la zona territoriale omogenea (Z.T.O.) B/28 ove insistono i fabbricati di cui si discute (cfr. estratto P.I. sub doc. B).
Esponeva l'attore che , in ampliamento rispetto all'immobile Parte_1
di sua proprietà sito in RR via Marconi n.73, aveva costruito un portico adiacente all'abitazione, un secondo portico, una autorimessa, un ripostiglio e un servizio igienico. Le costruzioni erano state autorizzate in deroga alle distanze dai confini previste dalle normative comunali, in forza di DIA Piano
SA 7/2016 del 29.01.2016 rilasciata ai sensi della normativa speciale di cui alla L.R.V. n.14/2009 e s.m.i..
Parte ricorrente contestava l'applicabilità, nel caso concreto, della citata deroga alle distanze dal confine previste dal Comune di Carré: la fattispecie, nella prospettazione del ricorrente, rientrerebbe nel tipico caso di esclusione di applicabilità della norma regionale previsto all'art.9, lettera e), L.R.V.
n.14/2009, secondo cui nel caso di immobili “anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione” non trovano applicazione gli interventi edilizi di cui all'art.2 L.R.V. 19/2009 in ampliamento degli edifici esistenti.
In altri termini, affermava il ricorrente che l'immobile di proprietà di
[...]
, in ampliamento del quale erano state edificate le costruzioni di cui CP_1
chiedeva l'arretramento, fosse parzialmente abusivo con conseguente applicabilità della citata esclusione di cui all'art.9 lettera e) L.R.V. n.14/2009.
L'immobile in ampliamento del quale erano state costruite le opere de quo era stato infatti costruito in virtù di Licenza edilizia del 2/01/1967 (pratica n.320
pag. 4/22 del 5/7/1966) in modo difforme rispetto a quanto autorizzato, essendo presenti volumi non previsti nella Licenza edilizia e precisamente il c.d. “blocco verande” (porzione dell'immobile costituita da cantina seminterrata, verande del piano terra e primo e corrispondente porzione di soffitta, situati secondo la medesima verticale) nonché le autorimesse esterne all'abitazione, demolite in occasione dell'ampliamento de quo.
Nella Licenza edilizia del 1967 le verande del piano terra e primo erano conformate come terrazze aperte su due lati e, in corrispondenza delle stesse sulla verticale, non vi erano alcuna cantina al piano interrato ed alcun vano calpestabile al piano sottotetto, come risulta dalle planimetrie in atti:
pag. 5/22 Planimetrie allegate alla Licenza Edilizia del 1967
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il “blocco verande” e le autorimesse sarebbero state costruite in epoca successiva al 1 settembre 1967
e sarebbero pertanto illegittime e soggette a demolizione, perché non munite di un titolo abilitativo, richiesto dalla legislazione vigente all'epoca della loro costruzione.
A sostegno della posteriorità della costruzione rispetto allo “spartiacque” costituito dalla Legge Ponte, parte ricorrente ha addotto quanto segue:
- Il Sindaco di Carré avrebbe dichiarato che i lavori sarebbero stati iniziati il 5 aprile 1968 e sarebbero stati ultimati il 30 settembre 1968;
- L'abitabilità è stata dichiarata in data 14 ottobre 1968;
- Nella concessione edilizia del 6/3/1980 n.1236 il “blocco verande” e le autorimesse non venivano riprodotti.
Ciò premesso, per la sanatoria dell'edificio non sarebbe stata sufficiente la
SCIA n.73/2015, in quanto le varianti hanno inciso su parametri urbanistici e volumetrie, e sarebbe stato necessario presentare richiesta di permesso a costruire in sanatoria (ex art.22 secondo comma DPR 6 giugno 2001 n.380), in mancanza della quale l'immobile risulta parzialmente abusivo.
pag. 6/22 La natura parzialmente abusiva dell'immobile principale, di proprietà di
, sito in via Marconi n.73, secondo la prospettazione di parte Controparte_1
ricorrente avrebbe reso inapplicabile la deroga alle distanze dal confine stabilita con LRV “Piano SA” con conseguente applicabilità delle distanze previste dal Comune di Carré, pari a 5 metri dal confine. Su tali premesse sosteneva di avere diritto alla demolizione degli immobili costruiti dal convenuto in violazione delle distanze dal proprio confine.
Parte ricorrente, oltre a richiedere la condanna di Parte_1
all'abbattimento delle nuove costruzioni, proponeva ulteriore domanda, volta al risarcimento dei danni che allegava di avere subìto a causa della costruzione abusiva da parte del vicino. Riferiva di avere subìto sia un danno consistente nella riduzione del potenziale edificatorio del proprio terreno, dovuta alla necessità di rispettare la distanza di 10 metri dalle costruzioni esistenti;
sia un danno consistente nella compromissione del proprio diritto alla riservatezza, in conseguenza delle nuove aperture, prospicenti il proprio fondo, nell'edificio adibito a bagno ed a ripostiglio e nei due portici. L'attore quantificava i danni nella misura di €60.000 oltre a €1.000 per ciascuna mensilità, sino all'effettivo ripristino.
1.2.
si costituiva tempestivamente avanti al Tribunale di Parte_1
Vicenza, opponendosi nel merito alla pretesa del ricorrente ed affermando, con il supporto di perizia di parte a firma del geom. , la Controparte_2
legittimità delle costruzioni da lui eseguite sul proprio fondo, come autorizzate con DIA Piano SA 29 gennaio 2016 (doc.18).
pag. 7/22 Affermava la legittimità della realizzazione di nuova autorimessa con portico ad uso autorimessa, piccolo bagno di servizio e ripostiglio, in applicazione e in conformità alla LR c.d. Piano SA.
In particolare, il convenuto affermava che il “blocco verande” e le autorimesse, che non comparivano nella licenzia edilizia del 1967, erano stati realizzati contestualmente al resto dell'immobile e che la loro costruzione si era conclusa prima del 1 settembre 1967, quindi prima dell'entrata in vigore della L n.765/1967 (c.d. Legge Ponte). Affermava la conseguente legittimità della loro costruzione, non essendo richiesta licenza edilizia secondo la normativa applicabile pro tempore per gli immobili che, come quello in oggetto, si trovavano fuori dal centro abitato;
A sostegno dei propri assunti, adduceva vari elementi tra Parte_1
cui:
- la dichiarazione di conformità edilizia depositata in Comune il 14 luglio
2015, nella quale il progettista ha dichiarato che l'edificio era costruito ante 1° settembre 1967 ed ampliato con concessione edilizia 6 marzo
1980 con opere in parziale difformità (bagno);
- la Relazione dell'Ufficiale Sanitario datata 10.10.1968, secondo cui le parti integrali della fabbrica furono ultimate nel luglio 1967;
- la scheda di rilevazione dell'attività edilizia dell'ISTAT, nella quale si legge che in data 2 giugno 1967 veniva dichiarata d'ufficio l'inizio lavori “con la costruzione quasi al tetto”;
- la denuncia costruzioni edili, datata 8 maggio 1967 (all.21);
- le foto aeree, tratte dal sito dell'Istituto Geografico Militare, datate 31 luglio 1967 e 16 settembre 1967, dalle quali si evince l'esistenza del nucleo fondamentale dell'edificio;
pag. 8/22 - la dichiarazione scritta da parte di di ricordare che suo Tes_1
marito il giorno 28 giugno 1967 (data di nascita del loro primogenito) stava lavorando sul cantiere del sig , padre e dante Persona_1
causa del convenuto.
- il contratto di appalto con l'impresa edile è del 6 marzo 1967 e prevedeva inizio lavori alla consegna e fine lavori entro il 30 settembre
1967.
- la rettifica da parte del nel 2021 (all.13) della certificazione CP_3
del sindaco citata da parte ricorrente, quest'ultima, a fronte degli elementi sopra indicati, non può ritenersi esatta. Non può ritenersi dotata di fede privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. in quanto non accerta fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.
1.3
Il Tribunale di Vicenza istruiva la causa con nomina a CTU dell'arch. Per_2
, la quale, a conclusione di un'approfondita disamina degli atti e di
[...]
sopralluoghi in loco, offriva due soluzioni, in contrasto fra loro:
Il perito riteneva maggiormente probabile l'anteriorità delle opere al 1° settembre 1967, considerando prevalenti gli elementi addotti in tal senso e ulteriori elementi tratti dalla osservazione dei luoghi tra cui la conformazione delle murature e la qualità delle finiture. In tal caso, ha reputato si debbano ritenere insussistenti gli abusi edilizi descritti nel ricorso.
“Anche alla luce di quanto visto al sopralluogo, i documenti prodotti a favore dei lavori ante 1/9/1967 siano prevalenti;
quanto alle opere specifiche è presumibile che sia la cantina sotto le logge che la porzione di soffitta soprastante siano state realizzate nel corso della costruzione dell'edificio originario (con lavori ante 1/9/1967 come da foto IGM), come pure
pag. 9/22 l'accessorio esterno, ad eccezione della copertura modificata con il progetto
2015”. Le terrazze, divenute verande chiuse, non erano più ispezionabili all'epoca delle operazioni peritali in quanto oggetto di lavori che le avevano trasformate con tamponamenti e inserimento di serramenti.
Lo stesso consulente d'ufficio arch. , di converso, chiariva che Persona_2
“Se non venissero considerati sufficienti, alla luce di quanto prodotto in atti, ricostruito ed esposto in relazione, i fatti e la documentazione della costruzione ante 1/9/1967 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal proprietario per le opere risultate difformi dal titolo edilizio L.E. n.
302/67” - in altre parole, chiariva che, nel caso in cui il Tribunale non ritenesse sufficientemente provata la circostanza secondo cui i volumi non risultanti dalla Licenza edilizia sarebbero stati costruiti prima di settembre
1967 -, “si sarebbe in presenza di una falsa dichiarazione e di opere abusive non sanate;
le SCIA 2015 non sarebbero procedure idonee per la regolarizzazione e la DIA Piano SA riguarderebbe anche opere abusive e quindi non poteva trovare applicazione la LR n. 14/09 smi”. Pt_3
§ 2. Sulla decisione di primo grado
Il giudice di prime cure, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ritenuto che dalla perizia non emergesse prova sufficiente della anteriorità - rispetto allo
“spartiacque” temporale stabilito dalla Legge Ponte per il 1° settembre 1967 - dell'intera costruzione, incluse le porzioni non ricomprese nella Licenza edilizia.
Ha concluso nel senso che non si sia conseguita alcuna certezza processuale circa la natura legittima o abusiva delle costruzioni non ricomprese nella
Licenza edilizia, in quanto non si è conseguita la prova della loro costruzione anteriore al 1 settembre 1967. Da tale considerazione ha tratto la conseguenza pag. 10/22 che “tale incertezza e tale ambiguità di approdi, per il meccanismo che ruota intorno all'onere della prova, finisce con il danneggiare il soggetto che quell'onere aveva, e cioè il convenuto”.
Ha conseguentemente accertato che all'ampliamento realizzato dal convenuto
(con la costruzione di un portico adiacente all'abitazione, un secondo portico, una autorimessa, un ripostiglio e un servizio igienico) debbano continuare ad applicarsi le distanze per le nuove costruzioni come previste dalla regolamentazione del Comune di Carré, pacificamente all'epoca stabilite in cinque metri dal confine. In altre parole, il primo giudice ha ritenuto che non potesse applicarsi l'esonero dal rispetto delle distanze previste dal Comune
(ove maggiori rispetto a quelle stabilite dal codice civile), in quanto le costruzioni realizzate dall erano in ampliamento rispetto ad un Pt_1
edificio del quale il convenuto non aveva provato la regolarità e che quindi ricadevano nell'ipotesi di esclusione dell'applicabilità della L.R.V. n.14/2009
c.d. Piano Case, prevista all'art.9 lettera e) della medesima Legge Regionale.
Ha conseguentemente condannato il convenuto a ripristinare lo status quo ante mediante l'abbattimento dei locali.
Non si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento del danno, ha dichiarato compensate le spese di lite ed ha suddiviso a metà fra attore e convenuto le spese di CTU.
§ 3. Sul giudizio di appello
3.1
Avverso l'ordinanza in epigrafe richiamata ha proposto tempestivo appello
, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. Parte_1
- Con il primo motivo si duole del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto le opere edilizie contestate essere state costruite in epoca anteriore al pag. 11/22 1° settembre 1967, in contrasto con le risultanze della perizia che aveva ritenuto prevalenti gli elementi nel senso della anteriorità di tutta la costruzione al 1° settembre 1967.
- Con il secondo motivo, si duole che il primo giudice abbia posto a suo carico l'onere di provare la risalenza ante 1967 delle opere edilizie in contestazione. Secondo la prospettazione di parte appellante, l'onere di provare la risalenza ante 1967 delle opere edilizie in contestazione dovrebbe venire posto a carico del ricorrente, in quanto presupposto per l'accoglimento delle sue domande ed in quanto presupposto per la richiesta di disapplicazione del titolo abilitativo in conformità del quale il convenuto aveva costruito i manufatti oggetto della domanda di demolizione.
- Con il terzo motivo si duole della mancata ammissione della prova testimoniale e per interpello, richiesta in primo grado ai fini di provare la datazione antecedente al 1967.
- Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, si duole del fatto che il primo giudice abbia disposto la condanna al risarcimento in forma specifica in luogo del risarcimento per equivalente. Non si tratterebbe, infatti, secondo l'appellante, di violazione di norme concernenti le distanze, che sole consentirebbero l'abbattimento.
- Con il quinto motivo chiede il riconoscimento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
- Parte appellante nel corso del giudizio di appello ha invocato, quale ius superveniens, la cd. riforma “VA casa” introdotta con DL 29 maggio 2024,
n. 69 (in G.U. 29/05/2024, n.124) convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105 (in G.U. 27/07/2024, n. 175) nella parte in cui ha disposto pag. 12/22 (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art.
9-bis, comma 1-bis con l'introduzione del comma 1-ter.
3.2
Si è costituito nei termini l'appellato , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata, con condanna di alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio.
Nella medesima comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
propone appello incidentale affidato a due motivi di gravame.
Con il primo motivo lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale riguardo alla domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado.
Con il secondo motivo contesta la ripartizione delle spese di lite e di CTU, ritenuta effettuata in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§4. Sui motivi di impugnazione
I. e II.
I primi due motivi possono venire esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti che seguono.
Con il primo motivo si duole del fatto che il Tribunale di Vicenza abbia ritenuto parzialmente abusivo l'immobile di sua proprietà e con il secondo motivo contesta l'attribuzione a sé dell'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della disciplina speciale, in materia di distanze,
pag. 13/22 di cui alla L.R. Veneto n.14/2009, c.d. Piano SA ed in particolare l'onere di provare che l'edificio originario non fosse abusivo e soggetto a demolizione.
Come motivato dal Tribunale di Vicenza nell'incipit dell'ordinanza appellata, ai fini di decidere sulla domanda di abbattimento dei manufatti è fondamentale comprendere se l'edificio originario, ampliato secondo la normativa del “Piano SA”, fosse o meno legittimo in quanto ove le nuove costruzioni ricadessero nella definizione di immobili “anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione”, la fattispecie rientrerebbe nel caso di esclusione di applicabilità della norma regionale previsto all'art.9, lettera e), L.R.V. n.14/2009 e pertanto non sarebbe consentito l'ampliamento in deroga alla distanza di 5 metri dal confine del fondo vicino, come stabilita dal Comune di Carré.
Secondo la normativa vigente all'epoca della redazione dell'ordinanza appellata, era necessario a tal fine verificare se i manufatti non ricompresi nella Licenza edilizia n.320 del 2.1.1967 originariamente ottenuta dal dante causa di per la costruzione della casa (il “blocco verande” e Parte_1
le autorimesse) furono realizzati prima o dopo la data del 1 settembre 1967 poiché tale data risulta lo spartiacque, fissato dalla Legge 765/1967 (c.d. legge Ponte) dopo il quale sorse l'obbligo, al di fuori dei centri abitati, di munirsi di un titolo edilizio per eseguire opere edili non ricomprese nel titolo eventualmente già ottenuto.
Secondo il primo giudice “La questione diventa, per l'appunto, decisiva, poiché, se si appura che tali manufatti furono realizzati prima di quella data, essi non rappresentano abuso edilizio e non sono in teoria soggetti a demolizione;
in caso contrario, rappresentano abuso e sono in teoria soggetti
a demolizione.
pag. 14/22 Ulteriormente: solo nel primo caso, e non nel secondo, l'ulteriore e recente intervento compiuto dall' attraverso la D.I.A. “Piano SA” n. Pt_1
7/2016 apparirebbe a sua volta legittimo, per aver interessato un immobile regolare dal punto di vista urbanistico-edilizio”.
Tali conclusioni trovano supporto anche nella perizia tecnica d'ufficio in quanto il CTU ha concluso che, nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse condivisibile la sua valutazione tecnica circa la “prevalenza” degli elementi nel senso dell'anteriorità al 1 settembre 1967 della costruzione, le SCIA 2015 non sarebbero procedure idonee per la regolarizzazione e la DIA Piano SA riguarderebbe anche opere abusive e quindi non poteva trovare applicazione la LR Veneto n. 14/09 smi.
La pronuncia di primo grado va riformata per due ordini di considerazioni:
In primo luogo, non è condivisibile il riparto dell'onere probatorio adottato dal giudice di prime cure, che ha ritenuto di onerare parte convenuta della prova dell'insussistenza delle cause di esclusione dell'applicabilità della normativa, in conformità della quale aveva costruito in deroga alle distanze previste dal Infatti, è l'attore che deve dimostrare la Parte_4
sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della sua domanda di arretramento delle costruzioni. Incombe pertanto su e non su CP_1 Pt_1
l'onere di provare che la costruzione violi le distanze per essere applicabile la distanza di 5 metri dal confine prevista dal Comune di Carré e non la minore distanza prevista dal codice civile (consentita in virtù della L.R.V. più volte citata e pacificamente non violata).
In secondo luogo, l'introduzione della cd. riforma VA SA (d.l. 69/2024 e legge di conversione n. 105/2024), entrata in vigore nelle more del presente grado di giudizio, ha apportato un elemento ulteriore a sostegno della pag. 15/22 legittimità della costruzione posta in essere da e ha reso più arduo il Pt_1
soddisfacimento dell'onere probatorio incombente sull'attore. La questione dirimente, a seguito della modifica normativa, ai fini di verificare la legittimità dell'originario edificio, infatti, non è più l'anteriorità della costruzione rispetto al 1° settembre 1967 bensì l'intervenuta legittimazione, in virtù di autorizzazioni successive, dello stato di fatto attuale al momento della domanda inerente all'ampliamento.
In quanto al primo punto, secondo il principio generale per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, nel dubbio, l'onere di provare l'illegittimità della costruzione – e la conseguente illegittimità della deroga alle distanze previste dal Comune di Carré – incombe su parte attrice quale presupposto per l'accoglimento della domanda.
Tale principio è stato più volte applicato in giurisprudenza ai fini della decisione sulla domanda di arretramento di fabbricati, ad esempio nel caso in cui la decisione dipenda dalla priorità della costruzione Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e ss. c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, incombe su colui che chiede l'arretramento del fabbricato altrui, sul presupposto della preesistenza della propria costruzione, l'onere di dimostrare di avere costruito per primo (Cass.n. 21173 del 08/08/2019, n.
144 del 08/01/2016, 11899 del 07/08/2002, Corte d'Appello di Venezia,
n.2401 del 4 luglio 2025).
Il medesimo principio è stato applicato in ordine alla prova di una servitù di veduta posta a distanza inferiore rispetto a un metro e mezzo dal confine, nel caso in cui sia necessario provare la difformità della nuova veduta rispetto a
pag. 16/22 quella preesistente quale presupposto su cui si basa la pretesa dell'attore
(Cassazione n. 20871 del 29/09/2009, n. 5734 del 13/06/1994).
La Corte d'Appello di Reggio Calabria n.825/2025 in un caso di violazione delle distanze dal confine, fra privati, ha statuito che “in applicazione dei generali criteri in materia di prova, era onere della parte istante in primo grado allegare la violazione invocata, ovvero indicare specificamente quale disposizione regolamentare riteneva fosse stata infranta dalla costruzione del confinante e provare i fatti che integravano la violazione della norma stessa”.
Tale onere probatorio non è stato assolto dal ricorrente . Controparte_1
Infatti, come risulta dagli atti di causa e dagli accertamenti condotti dal CTU,
è più probabile che non che l'edificio originario, di proprietà di Parte_1
, sia stato costruito in data antecedente al 1 settembre 1967 completo
[...]
di “volumi veranda” e autorimesse. Non si può pertanto ritenere conseguita la prova della sua costruzione successiva allo spartiacque temporale costituito dall'entrata in vigore della legge Ponte il 1 settembre 1967.
Tale condizione di incertezza, a differenza di quanto statuito dal primo giudice, finisce con il danneggiare l'attore, che era onerato di provare la violazione delle distanze, in quanto presupposto per l'accoglimento sia della domanda di arretramento sia della domanda risarcitoria.
Nelle more del giudizio di appello è entrata in vigore la cd. riforma VA
SA (d.l. 69/2024 e legge di conversione n. 105/2024). Il contraddittorio fra le parti si è regolarmente svolto anche riguardo alla rilevanza della nuova normativa, punto sollevato da parte appellante nella comparsa conclusionale depositata il 13 dicembre 2024, cui ha
contro
-dedotto parte appellata nel successivo termine per memoria di replica (depositata in data 30 dicembre
2024). Sono stati concessi ulteriori termini, in conseguenza del trasferimento pag. 17/22 ad altro ufficio dei Consiglieri delegati per l'istruttoria, e le parti hanno depositato le loro conclusioni in data 10 giugno 2025 e note sostitutive di udienza in data 9 settembre 2025.
Per quanto qui di interesse, l'attuale testo dell'art. 9-bis, co. 1-bis, I periodo d.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto “salva casa”, recita: “Lo stato legittimo dell'immobile … è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
Come anche confermato dalle Linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'amministrazione, a seguito della riforma, non può più contestare al privato la difformità dell'immobile dai titoli abilitativi pregressi, qualora vi sia un titolo successivo valido ed efficace: “Il riferimento alla verifica della “legittimità dei titoli pregressi” non può, quindi, comportare alcun riesame da parte dell'Amministrazione dei precedenti titoli, con la conseguenza che eventuali difformità tra lo stato di fatto e i progetti indicati nelle richieste di rilascio dei titoli o nelle segnalazioni certificate di inizio attività non potranno essere contestate quali mancanza di stato legittimo dell'immobile, ove non contestate in precedenza al fine di negare il titolo edilizio.”
Parte appellante sostiene che lo stato legittimato sia quello rappresentato nell'ultimo titolo, costituito dalla SCIA alternativa al PdC n. 59 del pag. 18/22 21.05.2019, la cui validità ed efficacia non è mai stata oggetto di contestazione.
Parte appellata eccepisce che la nuova normativa edilizia “salva casa” non possa comportare la sanatoria delle opere abusive di cui si discute, in quanto i titoli successivi al 1967 hanno avuto ad oggetto interventi parziali, mentre il la nuova normativa prevede che il titolo da poter considerare ai fini della eventuale legittimità delle opere è quello che “ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile […] integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno interessato l'intero immobile”.
Inoltre, sotto diverso profilo, parte appellata ritiene non si sia verificata alcuna sanatoria in quanto vi è stato un mero comportamento inerte dell'amministrazione (con “silenzio assenso” mentre condizione della sanatoria è che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del titolo, abbia “verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
La prospettazione di parte appellata non è condivisibile.
Si deve ritenere che l'appellata non abbia assolto l'onere, a suo carico, di provare che, nel nuovo contesto normativo, il fabbricato originario di proprietà dell'appellato sia “parzialmente abusivo e soggetto a demolizione”.
Infatti, la domanda di ampliamento oggetto di causa è stata preceduta dalla pratica n.73/2015 del 14/7/2015, SCIA art 22, che ha riguardato la manutenzione straordinaria in sanatoria relativa a più parti del fabbricato
(sostituzione dei serramenti delle verande con muratura e finestre, la realizzazione di un bagno al piano terra in luogo dell'ingresso, la sostituzione di copertura in eternit del ripostiglio al piano seminterrato con copertura piana e terrazza, accessibile da due scale esterne, la realizzazione di cavedio per pag. 19/22 aerazione finestre seminterrato che viene reso interrato, con camminamento orizzontale tutto intorno). Nella pratica 73/2015 l'immobile è stato rappresentato al Comune nella sua interezza, con elaborato cartografico che ne descrive interamente lo stato attuale (Tavola 2, comprensiva del “blocco verande” e delle autorimesse oltre agli ampliamenti ed alle modifiche dichiarate realizzate ante 1/9/1967, oltre che l'ampliamento autorizzato con concessione 1236/80, realizzato in parziale difformità).
Il tutto è stato chiaramente evidenziato agli Uffici Comunali, con individuazione (in verde) delle opere non comprese nella licenza edilizia e dichiarazione che le stesse erano state eseguite “ante 1/09/1967” nonché con la loro analitica descrizione nella relazione integrativa.
Per quanto sopra esposto, parrebbe anzi piuttosto da escludersi che eventuali difformità tra lo stato di fatto e i progetti indicati nelle richieste di rilascio dei titoli o nelle segnalazioni certificate di inizio attività possano venire contestate dal né tanto più comportare un provvedimento di CP_3
demolizione, che non risulta essere stato emesso o presagito nonostante il
Comune disponga da tempo di tutti gli atti.
In conclusione, parte appellata non ha assolto all'onere Controparte_1
probatorio a suo carico in quanto non ha dimostrato la posteriorità della costruzione del “blocco verande” e delle originarie autorimesse e non ha dato prova della applicabilità dell'art.9 lettera e) L.R.V. n.14/2009 secondo il quale, per quanto qui interessa, nel caso di immobili “anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione” non sono consentite le deroghe previste dal Piano SA.
pag. 20/22 Per i motivi sopra esposti, l'ordinanza ex art.702-bis s.g.g. emessa dal
Tribunale di Vicenza va revocata, con rigetto della domanda di demolizione e di arretramento proposta da . Controparte_1
II., IV e V.
I residui motivi di appello sono assorbiti.
§ 5. Sull'appello incidentale:
Alla mancanza di prova della anti-giuridicità del danno arrecato dalla costruzione in ampliamento posta in essere da , consegue il Parte_1
rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado da
[...]
. CP_1
§6. Sulle spese
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.n. n.13356/2021,
n.6369/2013).
Considerata la difficoltà tecnica delle questioni, che non sono state risolte in modo incontrovertibile dalla pur approfondita perizia e considerato il sopravvenire, nel corso di questo giudizio di appello, di rilevanti modifiche legislative, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambe i gradi di giudizio e per confermare la ripartizione in parti eguali delle spese relative alla CTU esperita in primo grado.
pag. 21/22
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 29 settembre 2023 Parte_1
nei confronti di avverso l'ordinanza ex art. 702 bis Controparte_1
c.p.c. del Tribunale di Vicenza rep.n. 2362/2023 pubblicata il 07/08/2023 così provvede:
I. In riforma dell'ordinanza appellata, rigetta le domande tutte proposte da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
II. Dichiara compensate le spese di lite e dichiara che le spese della CTU disposta in primo grado rimangono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data
30/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
IN NI dott.IN LL
pag. 22/22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1710/2023
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.IN LL Presidente dott.Martina Gasparini Consigliere dott.IN NI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Dario Meneguzzo, come da procura allegata all'atto di appello appellante e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'Avv. Gabriella de Strobel e dall'Avv. Massimo Pecori, come da procura allegata all'atto di comparsa e costituzione in appello Appellato ed appellante incidentale Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Vicenza rep.n. 2362/2023 pubblicata il 07/08/2023
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“1) Nel merito, in riforma dell'appellata ordinanza ex artt. 702 bis-quater
c.p.c. emessa dal Tribunale di Vicenza, n. 7362/2023 del 07.08.2023, comunicata dalla Cancelleria in pari data, R.G. 185/2021, Giudice dott. De
Giovanni, siano integralmente rigettate tutte le domande di merito e istruttorie avanzate dal sig. in entrambi i gradi di giudizio, ivi Controparte_1
compreso l'appello incidentale e le domande di cui alle note d'udienza del
16.01.2024 del sig. stesso, anche ai sensi dell'art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. CP_1
380/2001 ss.mm.ii.;
2) Con spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse dal sig. in favore del sig. , ivi compresa la refusione CP_1 Parte_1
del contributo unificato corrisposto dal sig. stesso per l'appello Pt_1
principale.”
Per parte appellata ed appellante in via incidentale:
“1) in via principale, dichiarare l'infondatezza nel merito in fatto e diritto dell'appello principale proposto dal signor per i motivi tutti Parte_2
in narrativa illustrati, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza, in parte qua;
2) sempre in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal signor condannarsi il signor cod. fisc. Controparte_1 Parte_1
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Marconi, n. 73, a risarcire al ricorrente tutti i danni patiti Controparte_1
sino alla data dell'avvio del giudizio, oltre alla somma di euro 1.000,00 per ciascun mese successivo alla definizione del giudizio sino all'effettivo ripristino, oltre alla somma che sarà quantificata in corso di causa a seguito di consulenza tecnica d'ufficio o anche in via equitativa dal Giudice per la perdita di valore dei beni immobili di sua proprietà a fronte dell'edificazione delle opere abusive de quibus, come in narrativa indicato;
3) sempre in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal signor in relazione ai capi 3 e 4) a pag. 6 Controparte_1
dell'impugnata sentenza in punto spese di lite di primo grado ed in parziale pag. 2/22 riforma dell'ordinanza medesima, condannare il signor Parte_1
cod. fisc. , nato a [...] il [...], ivi C.F._3
residente in [...], a rifondere tutte le spese di lite e di CTU a favore del signor;
CP_1
4) in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale del signor in riforma Parte_1
dell'appellata sentenza:
- condannare il signor al risarcimento per equivalente per Parte_1
l'importo ritenuto di giustizia, da quantificarsi a mezzo CTU o anche in via equitativa nel corso del giudizio.
5) in via istruttoria, in ogni caso, si chiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado del giudizio rubricato al n. 185/2021 R.G. Tribunale di Vicenza;
si chiede, altresì, che la Corte di Appello adita disponga una consulenza tecnica d'ufficio al fine di quantificare i danni subiti dal signor e, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento Controparte_1
dell'appello principale proposto dal signor quantifichi il Pt_1
risarcimento per equivalente spettante al signor medesimo. CP_1
6) con vittoria di spese di lite e compenso professionale di lite anche del presente grado di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
§1. Sul giudizio di primo grado
1.1. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato Controparte_1
unitamente al decreto di fissazione di udienza, quale proprietario dell'immobile sito nel Comune di RR, in via Marconi n.75, proponeva pag. 3/22 ricorso ex art.702-bis c.p.c. avanti il Tribunale di Vicenza chiedendo la condanna di all'abbattimento di alcuni manufatti costruiti a Parte_1
m 1,81 dal confine con la sua proprietà, in violazione delle distanza di metri 5 dal confine stabilita dal Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di RR per la zona territoriale omogenea (Z.T.O.) B/28 ove insistono i fabbricati di cui si discute (cfr. estratto P.I. sub doc. B).
Esponeva l'attore che , in ampliamento rispetto all'immobile Parte_1
di sua proprietà sito in RR via Marconi n.73, aveva costruito un portico adiacente all'abitazione, un secondo portico, una autorimessa, un ripostiglio e un servizio igienico. Le costruzioni erano state autorizzate in deroga alle distanze dai confini previste dalle normative comunali, in forza di DIA Piano
SA 7/2016 del 29.01.2016 rilasciata ai sensi della normativa speciale di cui alla L.R.V. n.14/2009 e s.m.i..
Parte ricorrente contestava l'applicabilità, nel caso concreto, della citata deroga alle distanze dal confine previste dal Comune di Carré: la fattispecie, nella prospettazione del ricorrente, rientrerebbe nel tipico caso di esclusione di applicabilità della norma regionale previsto all'art.9, lettera e), L.R.V.
n.14/2009, secondo cui nel caso di immobili “anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione” non trovano applicazione gli interventi edilizi di cui all'art.2 L.R.V. 19/2009 in ampliamento degli edifici esistenti.
In altri termini, affermava il ricorrente che l'immobile di proprietà di
[...]
, in ampliamento del quale erano state edificate le costruzioni di cui CP_1
chiedeva l'arretramento, fosse parzialmente abusivo con conseguente applicabilità della citata esclusione di cui all'art.9 lettera e) L.R.V. n.14/2009.
L'immobile in ampliamento del quale erano state costruite le opere de quo era stato infatti costruito in virtù di Licenza edilizia del 2/01/1967 (pratica n.320
pag. 4/22 del 5/7/1966) in modo difforme rispetto a quanto autorizzato, essendo presenti volumi non previsti nella Licenza edilizia e precisamente il c.d. “blocco verande” (porzione dell'immobile costituita da cantina seminterrata, verande del piano terra e primo e corrispondente porzione di soffitta, situati secondo la medesima verticale) nonché le autorimesse esterne all'abitazione, demolite in occasione dell'ampliamento de quo.
Nella Licenza edilizia del 1967 le verande del piano terra e primo erano conformate come terrazze aperte su due lati e, in corrispondenza delle stesse sulla verticale, non vi erano alcuna cantina al piano interrato ed alcun vano calpestabile al piano sottotetto, come risulta dalle planimetrie in atti:
pag. 5/22 Planimetrie allegate alla Licenza Edilizia del 1967
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il “blocco verande” e le autorimesse sarebbero state costruite in epoca successiva al 1 settembre 1967
e sarebbero pertanto illegittime e soggette a demolizione, perché non munite di un titolo abilitativo, richiesto dalla legislazione vigente all'epoca della loro costruzione.
A sostegno della posteriorità della costruzione rispetto allo “spartiacque” costituito dalla Legge Ponte, parte ricorrente ha addotto quanto segue:
- Il Sindaco di Carré avrebbe dichiarato che i lavori sarebbero stati iniziati il 5 aprile 1968 e sarebbero stati ultimati il 30 settembre 1968;
- L'abitabilità è stata dichiarata in data 14 ottobre 1968;
- Nella concessione edilizia del 6/3/1980 n.1236 il “blocco verande” e le autorimesse non venivano riprodotti.
Ciò premesso, per la sanatoria dell'edificio non sarebbe stata sufficiente la
SCIA n.73/2015, in quanto le varianti hanno inciso su parametri urbanistici e volumetrie, e sarebbe stato necessario presentare richiesta di permesso a costruire in sanatoria (ex art.22 secondo comma DPR 6 giugno 2001 n.380), in mancanza della quale l'immobile risulta parzialmente abusivo.
pag. 6/22 La natura parzialmente abusiva dell'immobile principale, di proprietà di
, sito in via Marconi n.73, secondo la prospettazione di parte Controparte_1
ricorrente avrebbe reso inapplicabile la deroga alle distanze dal confine stabilita con LRV “Piano SA” con conseguente applicabilità delle distanze previste dal Comune di Carré, pari a 5 metri dal confine. Su tali premesse sosteneva di avere diritto alla demolizione degli immobili costruiti dal convenuto in violazione delle distanze dal proprio confine.
Parte ricorrente, oltre a richiedere la condanna di Parte_1
all'abbattimento delle nuove costruzioni, proponeva ulteriore domanda, volta al risarcimento dei danni che allegava di avere subìto a causa della costruzione abusiva da parte del vicino. Riferiva di avere subìto sia un danno consistente nella riduzione del potenziale edificatorio del proprio terreno, dovuta alla necessità di rispettare la distanza di 10 metri dalle costruzioni esistenti;
sia un danno consistente nella compromissione del proprio diritto alla riservatezza, in conseguenza delle nuove aperture, prospicenti il proprio fondo, nell'edificio adibito a bagno ed a ripostiglio e nei due portici. L'attore quantificava i danni nella misura di €60.000 oltre a €1.000 per ciascuna mensilità, sino all'effettivo ripristino.
1.2.
si costituiva tempestivamente avanti al Tribunale di Parte_1
Vicenza, opponendosi nel merito alla pretesa del ricorrente ed affermando, con il supporto di perizia di parte a firma del geom. , la Controparte_2
legittimità delle costruzioni da lui eseguite sul proprio fondo, come autorizzate con DIA Piano SA 29 gennaio 2016 (doc.18).
pag. 7/22 Affermava la legittimità della realizzazione di nuova autorimessa con portico ad uso autorimessa, piccolo bagno di servizio e ripostiglio, in applicazione e in conformità alla LR c.d. Piano SA.
In particolare, il convenuto affermava che il “blocco verande” e le autorimesse, che non comparivano nella licenzia edilizia del 1967, erano stati realizzati contestualmente al resto dell'immobile e che la loro costruzione si era conclusa prima del 1 settembre 1967, quindi prima dell'entrata in vigore della L n.765/1967 (c.d. Legge Ponte). Affermava la conseguente legittimità della loro costruzione, non essendo richiesta licenza edilizia secondo la normativa applicabile pro tempore per gli immobili che, come quello in oggetto, si trovavano fuori dal centro abitato;
A sostegno dei propri assunti, adduceva vari elementi tra Parte_1
cui:
- la dichiarazione di conformità edilizia depositata in Comune il 14 luglio
2015, nella quale il progettista ha dichiarato che l'edificio era costruito ante 1° settembre 1967 ed ampliato con concessione edilizia 6 marzo
1980 con opere in parziale difformità (bagno);
- la Relazione dell'Ufficiale Sanitario datata 10.10.1968, secondo cui le parti integrali della fabbrica furono ultimate nel luglio 1967;
- la scheda di rilevazione dell'attività edilizia dell'ISTAT, nella quale si legge che in data 2 giugno 1967 veniva dichiarata d'ufficio l'inizio lavori “con la costruzione quasi al tetto”;
- la denuncia costruzioni edili, datata 8 maggio 1967 (all.21);
- le foto aeree, tratte dal sito dell'Istituto Geografico Militare, datate 31 luglio 1967 e 16 settembre 1967, dalle quali si evince l'esistenza del nucleo fondamentale dell'edificio;
pag. 8/22 - la dichiarazione scritta da parte di di ricordare che suo Tes_1
marito il giorno 28 giugno 1967 (data di nascita del loro primogenito) stava lavorando sul cantiere del sig , padre e dante Persona_1
causa del convenuto.
- il contratto di appalto con l'impresa edile è del 6 marzo 1967 e prevedeva inizio lavori alla consegna e fine lavori entro il 30 settembre
1967.
- la rettifica da parte del nel 2021 (all.13) della certificazione CP_3
del sindaco citata da parte ricorrente, quest'ultima, a fronte degli elementi sopra indicati, non può ritenersi esatta. Non può ritenersi dotata di fede privilegiata ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c. in quanto non accerta fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.
1.3
Il Tribunale di Vicenza istruiva la causa con nomina a CTU dell'arch. Per_2
, la quale, a conclusione di un'approfondita disamina degli atti e di
[...]
sopralluoghi in loco, offriva due soluzioni, in contrasto fra loro:
Il perito riteneva maggiormente probabile l'anteriorità delle opere al 1° settembre 1967, considerando prevalenti gli elementi addotti in tal senso e ulteriori elementi tratti dalla osservazione dei luoghi tra cui la conformazione delle murature e la qualità delle finiture. In tal caso, ha reputato si debbano ritenere insussistenti gli abusi edilizi descritti nel ricorso.
“Anche alla luce di quanto visto al sopralluogo, i documenti prodotti a favore dei lavori ante 1/9/1967 siano prevalenti;
quanto alle opere specifiche è presumibile che sia la cantina sotto le logge che la porzione di soffitta soprastante siano state realizzate nel corso della costruzione dell'edificio originario (con lavori ante 1/9/1967 come da foto IGM), come pure
pag. 9/22 l'accessorio esterno, ad eccezione della copertura modificata con il progetto
2015”. Le terrazze, divenute verande chiuse, non erano più ispezionabili all'epoca delle operazioni peritali in quanto oggetto di lavori che le avevano trasformate con tamponamenti e inserimento di serramenti.
Lo stesso consulente d'ufficio arch. , di converso, chiariva che Persona_2
“Se non venissero considerati sufficienti, alla luce di quanto prodotto in atti, ricostruito ed esposto in relazione, i fatti e la documentazione della costruzione ante 1/9/1967 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal proprietario per le opere risultate difformi dal titolo edilizio L.E. n.
302/67” - in altre parole, chiariva che, nel caso in cui il Tribunale non ritenesse sufficientemente provata la circostanza secondo cui i volumi non risultanti dalla Licenza edilizia sarebbero stati costruiti prima di settembre
1967 -, “si sarebbe in presenza di una falsa dichiarazione e di opere abusive non sanate;
le SCIA 2015 non sarebbero procedure idonee per la regolarizzazione e la DIA Piano SA riguarderebbe anche opere abusive e quindi non poteva trovare applicazione la LR n. 14/09 smi”. Pt_3
§ 2. Sulla decisione di primo grado
Il giudice di prime cure, con l'ordinanza in epigrafe indicata, ritenuto che dalla perizia non emergesse prova sufficiente della anteriorità - rispetto allo
“spartiacque” temporale stabilito dalla Legge Ponte per il 1° settembre 1967 - dell'intera costruzione, incluse le porzioni non ricomprese nella Licenza edilizia.
Ha concluso nel senso che non si sia conseguita alcuna certezza processuale circa la natura legittima o abusiva delle costruzioni non ricomprese nella
Licenza edilizia, in quanto non si è conseguita la prova della loro costruzione anteriore al 1 settembre 1967. Da tale considerazione ha tratto la conseguenza pag. 10/22 che “tale incertezza e tale ambiguità di approdi, per il meccanismo che ruota intorno all'onere della prova, finisce con il danneggiare il soggetto che quell'onere aveva, e cioè il convenuto”.
Ha conseguentemente accertato che all'ampliamento realizzato dal convenuto
(con la costruzione di un portico adiacente all'abitazione, un secondo portico, una autorimessa, un ripostiglio e un servizio igienico) debbano continuare ad applicarsi le distanze per le nuove costruzioni come previste dalla regolamentazione del Comune di Carré, pacificamente all'epoca stabilite in cinque metri dal confine. In altre parole, il primo giudice ha ritenuto che non potesse applicarsi l'esonero dal rispetto delle distanze previste dal Comune
(ove maggiori rispetto a quelle stabilite dal codice civile), in quanto le costruzioni realizzate dall erano in ampliamento rispetto ad un Pt_1
edificio del quale il convenuto non aveva provato la regolarità e che quindi ricadevano nell'ipotesi di esclusione dell'applicabilità della L.R.V. n.14/2009
c.d. Piano Case, prevista all'art.9 lettera e) della medesima Legge Regionale.
Ha conseguentemente condannato il convenuto a ripristinare lo status quo ante mediante l'abbattimento dei locali.
Non si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento del danno, ha dichiarato compensate le spese di lite ed ha suddiviso a metà fra attore e convenuto le spese di CTU.
§ 3. Sul giudizio di appello
3.1
Avverso l'ordinanza in epigrafe richiamata ha proposto tempestivo appello
, affidandosi a quattro motivi di impugnazione. Parte_1
- Con il primo motivo si duole del fatto che il primo giudice non abbia ritenuto le opere edilizie contestate essere state costruite in epoca anteriore al pag. 11/22 1° settembre 1967, in contrasto con le risultanze della perizia che aveva ritenuto prevalenti gli elementi nel senso della anteriorità di tutta la costruzione al 1° settembre 1967.
- Con il secondo motivo, si duole che il primo giudice abbia posto a suo carico l'onere di provare la risalenza ante 1967 delle opere edilizie in contestazione. Secondo la prospettazione di parte appellante, l'onere di provare la risalenza ante 1967 delle opere edilizie in contestazione dovrebbe venire posto a carico del ricorrente, in quanto presupposto per l'accoglimento delle sue domande ed in quanto presupposto per la richiesta di disapplicazione del titolo abilitativo in conformità del quale il convenuto aveva costruito i manufatti oggetto della domanda di demolizione.
- Con il terzo motivo si duole della mancata ammissione della prova testimoniale e per interpello, richiesta in primo grado ai fini di provare la datazione antecedente al 1967.
- Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, si duole del fatto che il primo giudice abbia disposto la condanna al risarcimento in forma specifica in luogo del risarcimento per equivalente. Non si tratterebbe, infatti, secondo l'appellante, di violazione di norme concernenti le distanze, che sole consentirebbero l'abbattimento.
- Con il quinto motivo chiede il riconoscimento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
- Parte appellante nel corso del giudizio di appello ha invocato, quale ius superveniens, la cd. riforma “VA casa” introdotta con DL 29 maggio 2024,
n. 69 (in G.U. 29/05/2024, n.124) convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2024, n. 105 (in G.U. 27/07/2024, n. 175) nella parte in cui ha disposto pag. 12/22 (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art.
9-bis, comma 1-bis con l'introduzione del comma 1-ter.
3.2
Si è costituito nei termini l'appellato , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata, con condanna di alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di Parte_1
giudizio.
Nella medesima comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
propone appello incidentale affidato a due motivi di gravame.
Con il primo motivo lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale riguardo alla domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado.
Con il secondo motivo contesta la ripartizione delle spese di lite e di CTU, ritenuta effettuata in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§4. Sui motivi di impugnazione
I. e II.
I primi due motivi possono venire esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti che seguono.
Con il primo motivo si duole del fatto che il Tribunale di Vicenza abbia ritenuto parzialmente abusivo l'immobile di sua proprietà e con il secondo motivo contesta l'attribuzione a sé dell'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della disciplina speciale, in materia di distanze,
pag. 13/22 di cui alla L.R. Veneto n.14/2009, c.d. Piano SA ed in particolare l'onere di provare che l'edificio originario non fosse abusivo e soggetto a demolizione.
Come motivato dal Tribunale di Vicenza nell'incipit dell'ordinanza appellata, ai fini di decidere sulla domanda di abbattimento dei manufatti è fondamentale comprendere se l'edificio originario, ampliato secondo la normativa del “Piano SA”, fosse o meno legittimo in quanto ove le nuove costruzioni ricadessero nella definizione di immobili “anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione”, la fattispecie rientrerebbe nel caso di esclusione di applicabilità della norma regionale previsto all'art.9, lettera e), L.R.V. n.14/2009 e pertanto non sarebbe consentito l'ampliamento in deroga alla distanza di 5 metri dal confine del fondo vicino, come stabilita dal Comune di Carré.
Secondo la normativa vigente all'epoca della redazione dell'ordinanza appellata, era necessario a tal fine verificare se i manufatti non ricompresi nella Licenza edilizia n.320 del 2.1.1967 originariamente ottenuta dal dante causa di per la costruzione della casa (il “blocco verande” e Parte_1
le autorimesse) furono realizzati prima o dopo la data del 1 settembre 1967 poiché tale data risulta lo spartiacque, fissato dalla Legge 765/1967 (c.d. legge Ponte) dopo il quale sorse l'obbligo, al di fuori dei centri abitati, di munirsi di un titolo edilizio per eseguire opere edili non ricomprese nel titolo eventualmente già ottenuto.
Secondo il primo giudice “La questione diventa, per l'appunto, decisiva, poiché, se si appura che tali manufatti furono realizzati prima di quella data, essi non rappresentano abuso edilizio e non sono in teoria soggetti a demolizione;
in caso contrario, rappresentano abuso e sono in teoria soggetti
a demolizione.
pag. 14/22 Ulteriormente: solo nel primo caso, e non nel secondo, l'ulteriore e recente intervento compiuto dall' attraverso la D.I.A. “Piano SA” n. Pt_1
7/2016 apparirebbe a sua volta legittimo, per aver interessato un immobile regolare dal punto di vista urbanistico-edilizio”.
Tali conclusioni trovano supporto anche nella perizia tecnica d'ufficio in quanto il CTU ha concluso che, nell'ipotesi in cui il Tribunale non ritenesse condivisibile la sua valutazione tecnica circa la “prevalenza” degli elementi nel senso dell'anteriorità al 1 settembre 1967 della costruzione, le SCIA 2015 non sarebbero procedure idonee per la regolarizzazione e la DIA Piano SA riguarderebbe anche opere abusive e quindi non poteva trovare applicazione la LR Veneto n. 14/09 smi.
La pronuncia di primo grado va riformata per due ordini di considerazioni:
In primo luogo, non è condivisibile il riparto dell'onere probatorio adottato dal giudice di prime cure, che ha ritenuto di onerare parte convenuta della prova dell'insussistenza delle cause di esclusione dell'applicabilità della normativa, in conformità della quale aveva costruito in deroga alle distanze previste dal Infatti, è l'attore che deve dimostrare la Parte_4
sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della sua domanda di arretramento delle costruzioni. Incombe pertanto su e non su CP_1 Pt_1
l'onere di provare che la costruzione violi le distanze per essere applicabile la distanza di 5 metri dal confine prevista dal Comune di Carré e non la minore distanza prevista dal codice civile (consentita in virtù della L.R.V. più volte citata e pacificamente non violata).
In secondo luogo, l'introduzione della cd. riforma VA SA (d.l. 69/2024 e legge di conversione n. 105/2024), entrata in vigore nelle more del presente grado di giudizio, ha apportato un elemento ulteriore a sostegno della pag. 15/22 legittimità della costruzione posta in essere da e ha reso più arduo il Pt_1
soddisfacimento dell'onere probatorio incombente sull'attore. La questione dirimente, a seguito della modifica normativa, ai fini di verificare la legittimità dell'originario edificio, infatti, non è più l'anteriorità della costruzione rispetto al 1° settembre 1967 bensì l'intervenuta legittimazione, in virtù di autorizzazioni successive, dello stato di fatto attuale al momento della domanda inerente all'ampliamento.
In quanto al primo punto, secondo il principio generale per cui onus probandi incumbit ei qui dicit, nel dubbio, l'onere di provare l'illegittimità della costruzione – e la conseguente illegittimità della deroga alle distanze previste dal Comune di Carré – incombe su parte attrice quale presupposto per l'accoglimento della domanda.
Tale principio è stato più volte applicato in giurisprudenza ai fini della decisione sulla domanda di arretramento di fabbricati, ad esempio nel caso in cui la decisione dipenda dalla priorità della costruzione Ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 e ss. c.c. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, incombe su colui che chiede l'arretramento del fabbricato altrui, sul presupposto della preesistenza della propria costruzione, l'onere di dimostrare di avere costruito per primo (Cass.n. 21173 del 08/08/2019, n.
144 del 08/01/2016, 11899 del 07/08/2002, Corte d'Appello di Venezia,
n.2401 del 4 luglio 2025).
Il medesimo principio è stato applicato in ordine alla prova di una servitù di veduta posta a distanza inferiore rispetto a un metro e mezzo dal confine, nel caso in cui sia necessario provare la difformità della nuova veduta rispetto a
pag. 16/22 quella preesistente quale presupposto su cui si basa la pretesa dell'attore
(Cassazione n. 20871 del 29/09/2009, n. 5734 del 13/06/1994).
La Corte d'Appello di Reggio Calabria n.825/2025 in un caso di violazione delle distanze dal confine, fra privati, ha statuito che “in applicazione dei generali criteri in materia di prova, era onere della parte istante in primo grado allegare la violazione invocata, ovvero indicare specificamente quale disposizione regolamentare riteneva fosse stata infranta dalla costruzione del confinante e provare i fatti che integravano la violazione della norma stessa”.
Tale onere probatorio non è stato assolto dal ricorrente . Controparte_1
Infatti, come risulta dagli atti di causa e dagli accertamenti condotti dal CTU,
è più probabile che non che l'edificio originario, di proprietà di Parte_1
, sia stato costruito in data antecedente al 1 settembre 1967 completo
[...]
di “volumi veranda” e autorimesse. Non si può pertanto ritenere conseguita la prova della sua costruzione successiva allo spartiacque temporale costituito dall'entrata in vigore della legge Ponte il 1 settembre 1967.
Tale condizione di incertezza, a differenza di quanto statuito dal primo giudice, finisce con il danneggiare l'attore, che era onerato di provare la violazione delle distanze, in quanto presupposto per l'accoglimento sia della domanda di arretramento sia della domanda risarcitoria.
Nelle more del giudizio di appello è entrata in vigore la cd. riforma VA
SA (d.l. 69/2024 e legge di conversione n. 105/2024). Il contraddittorio fra le parti si è regolarmente svolto anche riguardo alla rilevanza della nuova normativa, punto sollevato da parte appellante nella comparsa conclusionale depositata il 13 dicembre 2024, cui ha
contro
-dedotto parte appellata nel successivo termine per memoria di replica (depositata in data 30 dicembre
2024). Sono stati concessi ulteriori termini, in conseguenza del trasferimento pag. 17/22 ad altro ufficio dei Consiglieri delegati per l'istruttoria, e le parti hanno depositato le loro conclusioni in data 10 giugno 2025 e note sostitutive di udienza in data 9 settembre 2025.
Per quanto qui di interesse, l'attuale testo dell'art. 9-bis, co. 1-bis, I periodo d.P.R. 380/2001, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto “salva casa”, recita: “Lo stato legittimo dell'immobile … è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
Come anche confermato dalle Linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'amministrazione, a seguito della riforma, non può più contestare al privato la difformità dell'immobile dai titoli abilitativi pregressi, qualora vi sia un titolo successivo valido ed efficace: “Il riferimento alla verifica della “legittimità dei titoli pregressi” non può, quindi, comportare alcun riesame da parte dell'Amministrazione dei precedenti titoli, con la conseguenza che eventuali difformità tra lo stato di fatto e i progetti indicati nelle richieste di rilascio dei titoli o nelle segnalazioni certificate di inizio attività non potranno essere contestate quali mancanza di stato legittimo dell'immobile, ove non contestate in precedenza al fine di negare il titolo edilizio.”
Parte appellante sostiene che lo stato legittimato sia quello rappresentato nell'ultimo titolo, costituito dalla SCIA alternativa al PdC n. 59 del pag. 18/22 21.05.2019, la cui validità ed efficacia non è mai stata oggetto di contestazione.
Parte appellata eccepisce che la nuova normativa edilizia “salva casa” non possa comportare la sanatoria delle opere abusive di cui si discute, in quanto i titoli successivi al 1967 hanno avuto ad oggetto interventi parziali, mentre il la nuova normativa prevede che il titolo da poter considerare ai fini della eventuale legittimità delle opere è quello che “ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile […] integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno interessato l'intero immobile”.
Inoltre, sotto diverso profilo, parte appellata ritiene non si sia verificata alcuna sanatoria in quanto vi è stato un mero comportamento inerte dell'amministrazione (con “silenzio assenso” mentre condizione della sanatoria è che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del titolo, abbia “verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
La prospettazione di parte appellata non è condivisibile.
Si deve ritenere che l'appellata non abbia assolto l'onere, a suo carico, di provare che, nel nuovo contesto normativo, il fabbricato originario di proprietà dell'appellato sia “parzialmente abusivo e soggetto a demolizione”.
Infatti, la domanda di ampliamento oggetto di causa è stata preceduta dalla pratica n.73/2015 del 14/7/2015, SCIA art 22, che ha riguardato la manutenzione straordinaria in sanatoria relativa a più parti del fabbricato
(sostituzione dei serramenti delle verande con muratura e finestre, la realizzazione di un bagno al piano terra in luogo dell'ingresso, la sostituzione di copertura in eternit del ripostiglio al piano seminterrato con copertura piana e terrazza, accessibile da due scale esterne, la realizzazione di cavedio per pag. 19/22 aerazione finestre seminterrato che viene reso interrato, con camminamento orizzontale tutto intorno). Nella pratica 73/2015 l'immobile è stato rappresentato al Comune nella sua interezza, con elaborato cartografico che ne descrive interamente lo stato attuale (Tavola 2, comprensiva del “blocco verande” e delle autorimesse oltre agli ampliamenti ed alle modifiche dichiarate realizzate ante 1/9/1967, oltre che l'ampliamento autorizzato con concessione 1236/80, realizzato in parziale difformità).
Il tutto è stato chiaramente evidenziato agli Uffici Comunali, con individuazione (in verde) delle opere non comprese nella licenza edilizia e dichiarazione che le stesse erano state eseguite “ante 1/09/1967” nonché con la loro analitica descrizione nella relazione integrativa.
Per quanto sopra esposto, parrebbe anzi piuttosto da escludersi che eventuali difformità tra lo stato di fatto e i progetti indicati nelle richieste di rilascio dei titoli o nelle segnalazioni certificate di inizio attività possano venire contestate dal né tanto più comportare un provvedimento di CP_3
demolizione, che non risulta essere stato emesso o presagito nonostante il
Comune disponga da tempo di tutti gli atti.
In conclusione, parte appellata non ha assolto all'onere Controparte_1
probatorio a suo carico in quanto non ha dimostrato la posteriorità della costruzione del “blocco verande” e delle originarie autorimesse e non ha dato prova della applicabilità dell'art.9 lettera e) L.R.V. n.14/2009 secondo il quale, per quanto qui interessa, nel caso di immobili “anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione” non sono consentite le deroghe previste dal Piano SA.
pag. 20/22 Per i motivi sopra esposti, l'ordinanza ex art.702-bis s.g.g. emessa dal
Tribunale di Vicenza va revocata, con rigetto della domanda di demolizione e di arretramento proposta da . Controparte_1
II., IV e V.
I residui motivi di appello sono assorbiti.
§ 5. Sull'appello incidentale:
Alla mancanza di prova della anti-giuridicità del danno arrecato dalla costruzione in ampliamento posta in essere da , consegue il Parte_1
rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado da
[...]
. CP_1
§6. Sulle spese
Il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (Cass.n. n.13356/2021,
n.6369/2013).
Considerata la difficoltà tecnica delle questioni, che non sono state risolte in modo incontrovertibile dalla pur approfondita perizia e considerato il sopravvenire, nel corso di questo giudizio di appello, di rilevanti modifiche legislative, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambe i gradi di giudizio e per confermare la ripartizione in parti eguali delle spese relative alla CTU esperita in primo grado.
pag. 21/22
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 29 settembre 2023 Parte_1
nei confronti di avverso l'ordinanza ex art. 702 bis Controparte_1
c.p.c. del Tribunale di Vicenza rep.n. 2362/2023 pubblicata il 07/08/2023 così provvede:
I. In riforma dell'ordinanza appellata, rigetta le domande tutte proposte da nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
II. Dichiara compensate le spese di lite e dichiara che le spese della CTU disposta in primo grado rimangono a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data
30/09/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
IN NI dott.IN LL
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