Art. 2.
In attesa che in sede di determinazione degli organici definitivi dei sottufficiali di cui al precedente art. 1 vengano stabilite distinte aliquote di posti per ciascun grado di maresciallo e di aiutante di battaglia, le promozioni da maresciallo ordinario a maresciallo capo e da maresciallo capo a maresciallo maggiore possono essere conferite con decorrenza successiva alla data, in cui i marescialli ordinari ed i marescialli capi compiano i prescritti periodi di permanenza nel grado.
In attesa che in sede di determinazione degli organici definitivi dei sottufficiali di cui al precedente art. 1 vengano stabilite distinte aliquote di posti per ciascun grado di maresciallo e di aiutante di battaglia, le promozioni da maresciallo ordinario a maresciallo capo e da maresciallo capo a maresciallo maggiore possono essere conferite con decorrenza successiva alla data, in cui i marescialli ordinari ed i marescialli capi compiano i prescritti periodi di permanenza nel grado.