CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1188/2022
T R A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , rapp.ti e difesi dagli avv.ti Arcangelo
[...] Parte_4 Parte_5
Fele e Daniela Sodano presso i quali elett.te domiciliano in Napoli al Corso Ponticelli n°52;
Appellante
E
(già , in persona del dott. ONroparte_1 ONroparte_2 ONroparte_3 procuratore speciale della società, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo, dall'avv. Maria Teresa Salimbeni e dall'avv. Concetta Lombardo ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.05.2022 , Parte_1 Parte_2
, e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_3 Parte_4 Parte_5
n. 920/2022 pubblicata il 3.5.2022 con la quale il Tribunale di Nola, quale giudice del lavoro, aveva respinto la domanda proposta dagli stessi istanti al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di sospensione in cigs con riferimento al periodo dal 14.07.2014 al 13.07.2015 e la conseguente condanna della società odierna appellata al pagamento delle differenze tra la retribuzione ordinaria ed il trattamento di cigs maturati in relazione al predetto periodo.
Gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della statuizione nella parte in cui aveva omesso di considerare la genericità dei criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura di proroga della cigs per l'individuazione dei lavoratori da sospendere o da richiamare in servizio durante il periodo di riorganizzazione aziendale e la violazione in concreto di tali criteri. Hanno evidenziato che nella comunicazione di richiesta di proroga della cigs la società aveva previsto un graduale richiamo al lavoro del personale correlato al progressivo sviluppo del piano di riorganizzazione aziendale e la possibilità di richiamo in servizio in ragione di eventuali esigenze produttive, ma aveva omesso di precisare i criteri in base ai quali sarebbero stati individuati i lavoratori da impiegare progressivamente violando quindi gli obblighi di correttezza e buona fede, specie in considerazione della fungibilità della mansioni svolte dai lavoratori sospesi.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la ONroparte_1
(già che ha evidenziato come nel ricorso introduttivo fosse stata contestata
[...] ONroparte_2 soltanto la violazione procedurale in tema di specificità dei criteri di scelta;
ha dedotto che l'art. 1 commi 7 e 8 della l. 223/1991, vigente all'epoca della procedura per cui è causa, prevedeva un obbligo di comunicazione, all'apertura della procedura, dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione. Nel caso di specie, alcun obbligo poteva sorgere in ordine ai criteri di scelta poiché erano pacificamente stati sospesi tutti i lavoratori dello stabilimento.
Analogamente non essendo prevista alcuna rotazione, non dovevano esserne specificate le modalità laddove il progressivo richiamo dei lavoratori era soggetto unicamente ai principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto. Incombeva, pertanto, al lavoratore che allegasse di essere stato pretermesso ovvero discriminato l'onere di allegare e dimostrare le condotte contrarie ai detti principi.
Ha infine evidenziato che dalla lettura congiunta dei detti atti era agevole ricavare che il criterio per richiamare i lavoratori era costituito dal completamento della formazione per le attività da espletare.
Valutate ex ante, infatti, le condizioni dettate dall'accordo consentivano di individuare i lavoratori che sarebbero rientrati progressivamente in servizio;
il raggiungimento dell'accordo inoltre aveva sicuramente sanato le dedotte lacune della comunicazione iniziale. La appellata ha poi evidenziato che i lavoratori addetti allo stabilimento di Nola non presentavano professionalità fungibili;
che non corrispondeva al vero che nel 2014 erano stati richiamati al lavoro ben 60 dipendenti e che i lavoratori erano stati reinseriti a seconda degli step della riorganizzazione e delle professionalità occorrenti.
Ha concluso chiedendo il rigetto del gravame, con la conferma della decisione appellata.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, il Collegio ha riservato la decisione.
L'appello è infondato.
L'odierno collegio intende dare continuità alle motivazioni già espresse nella sentenza n. 3368/2023 pubblicata il 2.10.2023 con cui è stata definito il giudizio avente oggetto analogo. Le considerazioni espresse in detta pronuncia, dunque, vanno qui richiamate e poste a base anche della presente statuizione.
Giova premettere che gli odierni appellanti hanno impugnato la comunicazione del 16 giugno 2014 ed il successivo verbale di accordo sul rilievo della mancata od insufficiente previsione di criteri di scelta e di una genericità delle previsioni in tema di rotazione, invocando i principi elaborati dal Giudice di legittimità nella interpretazione dell'art. 1 commi 7 e segg. della legge 223/1991 applicabile ratione temporis. Sostiene, per contro, l'appellata società che l'unico criterio di scelta applicato era stato quello della sospensione per tutti gli addetti e che, con riferimento alle modalità di rientro al lavoro, era stato comunicato ed applicato un criterio rispondente ai principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto.
ON La tesi di , recepita dal primo Giudice, va condivisa.
ON È pacifico tra le parti che con la missiva del 16 giugno 2014 la ha comunicato alle parti sindacali la intenzione di richiedere una ulteriore proroga del trattamento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale fino al luglio 2015. Come è noto, il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedeva la possibilità della proroga per i programmi di particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi della azienda ovvero della rilevanza delle conseguenze occupazionali.
Il D.M. 20 agosto 2002, inoltre, precisava i criteri per la approvazione del programma chiarendo, per quel che qui ne occupa, che devono essere indicati gli investimenti produttivi e l'attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne. Con riferimento alle sospensioni dal lavoro, poi, il punto c) dell'art. 1 del detto decreto precisava che devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, nel corso della durata della integrazione salariale non
è consentito - seppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto - determinare un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere con l'abbandono di quelli iniziali previsti nel programma e la contestuale adozione, invece, di criteri di scelta diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi un mutamento delle regole selettive operare solo a seguito di un decreto di proroga volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma (cfr. Cass. sez. lav., 23/05/2008 n.13377 ed ib. 09/02/2009, n.3177).
Dunque, gli obblighi del datore di lavoro sono imposti sempre e soltanto con riferimento al personale da sospendere ovvero da fare ruotare nel corso della proroga.
Nel caso in esame, non è controverso tra le parti che, come indicato nella comunicazione di apertura e confermato nel verbale di accordo, per tutto il personale interessato alla proroga è proseguita la sospensione integrale dal lavoro già precedentemente prevista.
Gli odierni appellanti non hanno, neppure, dedotto il verificarsi delle condizioni (richieste provenienti da stabilimenti clienti) indicate dall'accordo per farsi luogo a riprese giornaliere e/o settimanali dell'attività.
Da tanto deriva, ad avviso della Corte, che la odierna appellata ha adempiuto agli oneri di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge n. 223/1991.
Si è sostenuto, tuttavia, dai ricorrenti che nel concetto di criterio di scelta ed in particolare quale meccanismo di rotazione dovessero essere comprese anche le modalità con le quali si sarebbe proceduto al progressivo e definitivo reingresso in servizio dei lavoratori sospesi. Dunque, nella comunicazione di apertura, secondo la ricostruzione sostenuta dagli appellanti, doveva essere contenuta una puntuale indicazione delle modalità e dei tempi con i quali sarebbe avvenuto il rientro definitivo. La tesi non può essere condivisa: il complesso sopra esaminato delle norme in tema di criterio di scelta limita il potere del datore di lavoro di individuare i lavoratori da sospendere sottoponendolo al rispetto del principio di coerenza e razionalità con la causa integrabile ed a quello di equa ripartizione tra i lavoratori della fabbrica dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa integrazione (cfr. Corte
Costituzionale n. 694/1988), imponendo anche stringenti garanzie procedimentali ed obblighi di preventiva comunicazione e confronto sindacale al fine di evitare la estromissione prolungata dal ciclo produttivo di alcuni lavoratori individuati in base a criteri non oggettivi.
Per contro, il comma 13 dell'art. 4 radica in capo ai lavoratori il diritto al rientro in azienda al termine del periodo di godimento della integrazione salariale senza porre in capo al datore alcun obbligo ulteriore. Il lavoratore potrà dolersi soltanto della mancata riammissione alla cessazione del periodo di integrazione ovvero di modalità e tempistiche di rientro contrarie ai principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto ovvero disposte in violazione del divieto di discriminazione.
Il datore di lavoro, pertanto, quando le modalità di rientro al lavoro siano significativamente differenziate, dovrà individuare un criterio oggettivo - fondato su ragioni organizzative e produttive determinate dalla riorganizzazione e che tenga conto delle professionalità dei singoli lavoratori - che giustifichi la graduazione.
Nella fattispecie con la comunicazione del 16 giugno 2014, ad avviso di questa Corte, sono stati offerti, alle organizzazioni sindacali ed ai singoli lavoratori, elementi sufficienti per configurare il criterio a mezzo del quale si sarebbe proceduto alla reimmissione in azienda.
ON La ha dato atto che nel corso della proroga annuale avrebbe proceduto ad interventi volti in particolare alla installazione dell'impianto di verniciatura dei contenitori metallici ed all'ampliamento dell'area di travaso minuterie. In detto ultimo campo la comunicazione illustra nel dettaglio le conseguenze degli interventi, precisando che questi renderanno necessaria la specifica formazione del personale addetto. Nella comunicazione si legge che “A supporto di tale piano, sono previsti … anche specifici programmi formativi volti alla riqualificazione professionale del personale in relazione al loro progressivo ingresso nel nuovo contesto industriale”.
Dunque, risulta sufficientemente chiarito che nel corso dei dodici mesi di proroga doveva essere posto in essere un duplice intervento – sulle strutture e sul personale – al fine di ammodernare le prime e formare i secondi e che il graduale richiamo al lavoro sarebbe intervenuto in relazione al progressivo sviluppo del piano di riorganizzazione.
Nel corso del successivo esame congiunto si è concordato sulle modalità per il rientro prioritario, ossia sulla ripresa del servizio all'esito del completamento della formazione con la precisazione che tale circostanza si sarebbe verificata per 60 lavoratori alla fine del mese di ottobre.
Gli stessi lavoratori, con il ricorso introduttivo del giudizio, hanno, per vero, dato atto che il progressivo reingresso in azienda è avvenuto al completamento dei vari corsi di formazione e che, dunque, il criterio concordato è stato anche puntualmente applicato.
Se, poi, i ricorrenti, come pure adombrato nel ricorso introduttivo del giudizio, avessero inteso censurare le modalità con le quali erano stati scelti i lavoratori da destinare a specifici corsi di formazione finalizzati ad un più rapido reinserimento lavorativo, avrebbero dovuto compiutamente allegare le ragioni oggettive per le quali essi avrebbero dovuto essere preferiti a coloro che ai corsi stessi erano stati avviati. Per contro, l'impianto argomentativo del ricorso è incentrato sulla sostanziale assoluta fungibilità di tutti gli addetti al sito di Nola, circostanza che esclude la sussistenza di una posizione oggettivamente poziore degli odierni ricorrenti. In altri termini, deve ritenersi che, nella dedotta condizione di assoluta parità delle mansioni di partenza, la società fosse libera di destinare ogni addetto del sito di Nola al corso di formazione ritenuto più confacente alle esigenze produttive nel rispetto del divieto di discriminazione.
Poiché i ricorrenti non hanno né dedotto né dimostrato che la scelta dei lavoratori da avviare ai singoli corsi di riqualificazione fosse avvenuta per ragioni diverse da quelle proprie della libertà della organizzazione dei fattori produttivi, la domanda non può ritenersi fondata.
Del tutto correttamente, quindi, la domanda proposta dagli odierni appellanti è stata respinta nel primo grado di giudizio.
Per la complessità e novità delle questioni poste ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. Il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello – iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31.1.2013.
.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 13/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 13/03/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1188/2022
T R A
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , rapp.ti e difesi dagli avv.ti Arcangelo
[...] Parte_4 Parte_5
Fele e Daniela Sodano presso i quali elett.te domiciliano in Napoli al Corso Ponticelli n°52;
Appellante
E
(già , in persona del dott. ONroparte_1 ONroparte_2 ONroparte_3 procuratore speciale della società, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele De Luca Tamajo, dall'avv. Maria Teresa Salimbeni e dall'avv. Concetta Lombardo ed elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Antonio Gramsci, n. 14, presso lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.05.2022 , Parte_1 Parte_2
, e hanno proposto appello avverso la sentenza Parte_3 Parte_4 Parte_5
n. 920/2022 pubblicata il 3.5.2022 con la quale il Tribunale di Nola, quale giudice del lavoro, aveva respinto la domanda proposta dagli stessi istanti al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dei provvedimenti di sospensione in cigs con riferimento al periodo dal 14.07.2014 al 13.07.2015 e la conseguente condanna della società odierna appellata al pagamento delle differenze tra la retribuzione ordinaria ed il trattamento di cigs maturati in relazione al predetto periodo.
Gli appellanti hanno lamentato l'erroneità della statuizione nella parte in cui aveva omesso di considerare la genericità dei criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura di proroga della cigs per l'individuazione dei lavoratori da sospendere o da richiamare in servizio durante il periodo di riorganizzazione aziendale e la violazione in concreto di tali criteri. Hanno evidenziato che nella comunicazione di richiesta di proroga della cigs la società aveva previsto un graduale richiamo al lavoro del personale correlato al progressivo sviluppo del piano di riorganizzazione aziendale e la possibilità di richiamo in servizio in ragione di eventuali esigenze produttive, ma aveva omesso di precisare i criteri in base ai quali sarebbero stati individuati i lavoratori da impiegare progressivamente violando quindi gli obblighi di correttezza e buona fede, specie in considerazione della fungibilità della mansioni svolte dai lavoratori sospesi.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si è costituita in giudizio la ONroparte_1
(già che ha evidenziato come nel ricorso introduttivo fosse stata contestata
[...] ONroparte_2 soltanto la violazione procedurale in tema di specificità dei criteri di scelta;
ha dedotto che l'art. 1 commi 7 e 8 della l. 223/1991, vigente all'epoca della procedura per cui è causa, prevedeva un obbligo di comunicazione, all'apertura della procedura, dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione. Nel caso di specie, alcun obbligo poteva sorgere in ordine ai criteri di scelta poiché erano pacificamente stati sospesi tutti i lavoratori dello stabilimento.
Analogamente non essendo prevista alcuna rotazione, non dovevano esserne specificate le modalità laddove il progressivo richiamo dei lavoratori era soggetto unicamente ai principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto. Incombeva, pertanto, al lavoratore che allegasse di essere stato pretermesso ovvero discriminato l'onere di allegare e dimostrare le condotte contrarie ai detti principi.
Ha infine evidenziato che dalla lettura congiunta dei detti atti era agevole ricavare che il criterio per richiamare i lavoratori era costituito dal completamento della formazione per le attività da espletare.
Valutate ex ante, infatti, le condizioni dettate dall'accordo consentivano di individuare i lavoratori che sarebbero rientrati progressivamente in servizio;
il raggiungimento dell'accordo inoltre aveva sicuramente sanato le dedotte lacune della comunicazione iniziale. La appellata ha poi evidenziato che i lavoratori addetti allo stabilimento di Nola non presentavano professionalità fungibili;
che non corrispondeva al vero che nel 2014 erano stati richiamati al lavoro ben 60 dipendenti e che i lavoratori erano stati reinseriti a seconda degli step della riorganizzazione e delle professionalità occorrenti.
Ha concluso chiedendo il rigetto del gravame, con la conferma della decisione appellata.
Il procedimento è stato definito nelle forme della trattazione scritta secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149/2022. Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, il Collegio ha riservato la decisione.
L'appello è infondato.
L'odierno collegio intende dare continuità alle motivazioni già espresse nella sentenza n. 3368/2023 pubblicata il 2.10.2023 con cui è stata definito il giudizio avente oggetto analogo. Le considerazioni espresse in detta pronuncia, dunque, vanno qui richiamate e poste a base anche della presente statuizione.
Giova premettere che gli odierni appellanti hanno impugnato la comunicazione del 16 giugno 2014 ed il successivo verbale di accordo sul rilievo della mancata od insufficiente previsione di criteri di scelta e di una genericità delle previsioni in tema di rotazione, invocando i principi elaborati dal Giudice di legittimità nella interpretazione dell'art. 1 commi 7 e segg. della legge 223/1991 applicabile ratione temporis. Sostiene, per contro, l'appellata società che l'unico criterio di scelta applicato era stato quello della sospensione per tutti gli addetti e che, con riferimento alle modalità di rientro al lavoro, era stato comunicato ed applicato un criterio rispondente ai principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto.
ON La tesi di , recepita dal primo Giudice, va condivisa.
ON È pacifico tra le parti che con la missiva del 16 giugno 2014 la ha comunicato alle parti sindacali la intenzione di richiedere una ulteriore proroga del trattamento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale fino al luglio 2015. Come è noto, il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedeva la possibilità della proroga per i programmi di particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi della azienda ovvero della rilevanza delle conseguenze occupazionali.
Il D.M. 20 agosto 2002, inoltre, precisava i criteri per la approvazione del programma chiarendo, per quel che qui ne occupa, che devono essere indicati gli investimenti produttivi e l'attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne. Con riferimento alle sospensioni dal lavoro, poi, il punto c) dell'art. 1 del detto decreto precisava che devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, nel corso della durata della integrazione salariale non
è consentito - seppure con la copertura negoziale tramite sopravvenuti accordi collettivi sul punto - determinare un mutamento dei criteri di scelta del personale da sospendere con l'abbandono di quelli iniziali previsti nel programma e la contestuale adozione, invece, di criteri di scelta diversi e privi di razionalità e congruità rispetto alla causa integrabile, potendosi un mutamento delle regole selettive operare solo a seguito di un decreto di proroga volto ad accertare la compatibilità di tale cambiamento con la regolare esecuzione del programma stesso ovvero a seguito di una distinta domanda di integrazione salariale e di un successivo decreto autorizzativo sulla base di un nuovo e distinto programma (cfr. Cass. sez. lav., 23/05/2008 n.13377 ed ib. 09/02/2009, n.3177).
Dunque, gli obblighi del datore di lavoro sono imposti sempre e soltanto con riferimento al personale da sospendere ovvero da fare ruotare nel corso della proroga.
Nel caso in esame, non è controverso tra le parti che, come indicato nella comunicazione di apertura e confermato nel verbale di accordo, per tutto il personale interessato alla proroga è proseguita la sospensione integrale dal lavoro già precedentemente prevista.
Gli odierni appellanti non hanno, neppure, dedotto il verificarsi delle condizioni (richieste provenienti da stabilimenti clienti) indicate dall'accordo per farsi luogo a riprese giornaliere e/o settimanali dell'attività.
Da tanto deriva, ad avviso della Corte, che la odierna appellata ha adempiuto agli oneri di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge n. 223/1991.
Si è sostenuto, tuttavia, dai ricorrenti che nel concetto di criterio di scelta ed in particolare quale meccanismo di rotazione dovessero essere comprese anche le modalità con le quali si sarebbe proceduto al progressivo e definitivo reingresso in servizio dei lavoratori sospesi. Dunque, nella comunicazione di apertura, secondo la ricostruzione sostenuta dagli appellanti, doveva essere contenuta una puntuale indicazione delle modalità e dei tempi con i quali sarebbe avvenuto il rientro definitivo. La tesi non può essere condivisa: il complesso sopra esaminato delle norme in tema di criterio di scelta limita il potere del datore di lavoro di individuare i lavoratori da sospendere sottoponendolo al rispetto del principio di coerenza e razionalità con la causa integrabile ed a quello di equa ripartizione tra i lavoratori della fabbrica dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa integrazione (cfr. Corte
Costituzionale n. 694/1988), imponendo anche stringenti garanzie procedimentali ed obblighi di preventiva comunicazione e confronto sindacale al fine di evitare la estromissione prolungata dal ciclo produttivo di alcuni lavoratori individuati in base a criteri non oggettivi.
Per contro, il comma 13 dell'art. 4 radica in capo ai lavoratori il diritto al rientro in azienda al termine del periodo di godimento della integrazione salariale senza porre in capo al datore alcun obbligo ulteriore. Il lavoratore potrà dolersi soltanto della mancata riammissione alla cessazione del periodo di integrazione ovvero di modalità e tempistiche di rientro contrarie ai principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto ovvero disposte in violazione del divieto di discriminazione.
Il datore di lavoro, pertanto, quando le modalità di rientro al lavoro siano significativamente differenziate, dovrà individuare un criterio oggettivo - fondato su ragioni organizzative e produttive determinate dalla riorganizzazione e che tenga conto delle professionalità dei singoli lavoratori - che giustifichi la graduazione.
Nella fattispecie con la comunicazione del 16 giugno 2014, ad avviso di questa Corte, sono stati offerti, alle organizzazioni sindacali ed ai singoli lavoratori, elementi sufficienti per configurare il criterio a mezzo del quale si sarebbe proceduto alla reimmissione in azienda.
ON La ha dato atto che nel corso della proroga annuale avrebbe proceduto ad interventi volti in particolare alla installazione dell'impianto di verniciatura dei contenitori metallici ed all'ampliamento dell'area di travaso minuterie. In detto ultimo campo la comunicazione illustra nel dettaglio le conseguenze degli interventi, precisando che questi renderanno necessaria la specifica formazione del personale addetto. Nella comunicazione si legge che “A supporto di tale piano, sono previsti … anche specifici programmi formativi volti alla riqualificazione professionale del personale in relazione al loro progressivo ingresso nel nuovo contesto industriale”.
Dunque, risulta sufficientemente chiarito che nel corso dei dodici mesi di proroga doveva essere posto in essere un duplice intervento – sulle strutture e sul personale – al fine di ammodernare le prime e formare i secondi e che il graduale richiamo al lavoro sarebbe intervenuto in relazione al progressivo sviluppo del piano di riorganizzazione.
Nel corso del successivo esame congiunto si è concordato sulle modalità per il rientro prioritario, ossia sulla ripresa del servizio all'esito del completamento della formazione con la precisazione che tale circostanza si sarebbe verificata per 60 lavoratori alla fine del mese di ottobre.
Gli stessi lavoratori, con il ricorso introduttivo del giudizio, hanno, per vero, dato atto che il progressivo reingresso in azienda è avvenuto al completamento dei vari corsi di formazione e che, dunque, il criterio concordato è stato anche puntualmente applicato.
Se, poi, i ricorrenti, come pure adombrato nel ricorso introduttivo del giudizio, avessero inteso censurare le modalità con le quali erano stati scelti i lavoratori da destinare a specifici corsi di formazione finalizzati ad un più rapido reinserimento lavorativo, avrebbero dovuto compiutamente allegare le ragioni oggettive per le quali essi avrebbero dovuto essere preferiti a coloro che ai corsi stessi erano stati avviati. Per contro, l'impianto argomentativo del ricorso è incentrato sulla sostanziale assoluta fungibilità di tutti gli addetti al sito di Nola, circostanza che esclude la sussistenza di una posizione oggettivamente poziore degli odierni ricorrenti. In altri termini, deve ritenersi che, nella dedotta condizione di assoluta parità delle mansioni di partenza, la società fosse libera di destinare ogni addetto del sito di Nola al corso di formazione ritenuto più confacente alle esigenze produttive nel rispetto del divieto di discriminazione.
Poiché i ricorrenti non hanno né dedotto né dimostrato che la scelta dei lavoratori da avviare ai singoli corsi di riqualificazione fosse avvenuta per ragioni diverse da quelle proprie della libertà della organizzazione dei fattori produttivi, la domanda non può ritenersi fondata.
Del tutto correttamente, quindi, la domanda proposta dagli odierni appellanti è stata respinta nel primo grado di giudizio.
Per la complessità e novità delle questioni poste ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n.
228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. Il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello – iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31.1.2013.
.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
- rigetta l'appello, e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- compensa le spese del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 13/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Laura Laureti dott.ssa Anna Carla Catalano