Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Sante Umberto Pedullà Consigliere all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte ai numeri 429 e 436 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertenti
TRA avv. Amedeo Colacino) Parte_1
appellante
E
(avv. Francesco Migaldi) Controparte_1
appellante
E
(avv. Tommaso Padovano) Controparte_2
appellata
Oggetto: appelli riuniti a sentenza del tribunale di Lamezia Terme. Rivendicazioni salariali, riconoscimento del rapporto di lavoro, trasferimento d'azienda.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Lamezia Terme, adito con ricorso del 3.8.2017, ha accertato che ha lavorato come operaia addetta alle pulizie presso la Controparte_2
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proprietaria della struttura, e a socia di quella società insieme ai Controparte_1 fratelli e, di fatto, unica responsabile dell'attività aziendale. Ha quindi dichiarato che la e la società The King s.r.l. (unica tra le società CP_1 CP_1 Parte_1 affittuarie del ramo d'azienda che, nel periodo per cui è causa, avevano gestito la ridetta struttura alberghiera e non risultavano cancellate dal registro delle imprese all'inizio del processo, pur essendosi estinta anch'essa in corso di causa) hanno costituito un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente. Escluso
l'inquadramento professionale superiore che a fini economici quest'ultima rivendicava, il tribunale ha invece ritenuto provato il dedotto svolgimento, da parte sua, di un orario di lavoro eccedente quello, di sole 18 ore settimanali, che era stato pattuito e, perciò, ha accordato alla ricorrente, a questo titolo, il differenziale retributivo di 15.638 euro, maturato negli anni dal 2013 al 2017, che ha quantificato in base al conteggio allegato al ricorso. Ha posto il pagamento di questa somma e delle spese processuali a carico della società e di , in solido tra loro. Parte_1 Controparte_1
2. Con distinti appelli successivamente riuniti le due soccombenti hanno impugnato la sentenza per i motivi, quasi del tutto coincidenti, di seguito riassunti ed esaminati.
3. Nella resistenza di che ha chiesto il rigetto degli Controparte_2
appelli assumendoli infondati, la causa è stata trattata nelle forme cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c. e, previa acquisizione delle note prodotte dalle parti, viene decisa con la presente sentenza.
DIRITTO
4. L'appello proposto dalla è infondato, mentre quello Parte_1
proposto da merita accoglimento. CP_1 CP_1
5. Per comodità espositiva si esaminano, innanzitutto, il secondo e il terzo motivo di gravame che l'appello della società condivide con quello proposto da
[...]
e che risultano formulati, da entrambe, negli stessi identici termini. CP_1
Pag. 2 di 9 6. Il secondo motivo, in particolare, si appunta sulle risultanze istruttorie da cui il tribunale ha desunto la prova della maggiore durata oraria della prestazione lavorativa, resa dalla ricorrente, che è da retribuire.
6.1. Il tribunale, in primo luogo, ha ritenuto che la ricorrente abbia lavorato per quattro giorni a settimana, nonostante sia stata formalmente assunta e sia stata retribuita per soli tre giorni a settimana.
6.2. Entrambe le appellanti lamentano che il tribunale abbia dato credito ad alcuni soltanto dei testimoni escussi ed abbia invece trascurato le deposizioni di coloro i quali (ossia , ed Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
hanno riferito che la prestazione lavorativa è stata resa per soli tre giorni a Tes_4
settimana.
6.3. Il rilievo è infondato perché, in realtà, e Testimone_2 Testimone_3
nulla hanno riferito in merito, mentre le altre testimoni indicate dalle appellanti (ossia ed hanno dichiarato che la ricorrente lavorava a Testimone_1 Testimone_4
giorni alterni, anche nei fine settimana. Lavorava perciò anche il sabato o la domenica
(e dunque quattro giorni a settimana) oltre che nei giorni festivi. E il tribunale, con incensurata statuizione, ha verificato che nelle buste paga della ricorrente non risulta retribuita questa quarta giornata lavorativa, né il lavoro che la ricorrente ha prestato di domenica e nei giorni festivi. Ha inoltre accertato che essa lavorava anche nei giorni dedicati ai ricevimenti che si tenevano nella struttura alberghiera e, quando ciò accadeva, finiva per lavorare per l'intera settimana.
6.4. In secondo luogo, il tribunale ha ritenuto che la ricorrente sia stata impegnata in almeno trenta eventi all'anno, durante i quali era obbligata a rimanere sul luogo di lavoro dalle dieci alle quindici ore al giorno, senza che le ore di lavoro supplementare e straordinario le siano mai state retribuite.
6.5. Le appellanti, però, addebitano al tribunale di aver trascurato che la documentazione fiscale esibita dalla società The King s.r.l. invece comprova la celebrazione, presso la struttura, di soli dieci banchetti matrimoniali all'anno.
6.6. Il rilievo non merita seguito perché non considera i banchetti celebrati in altre ricorrenze (cresime, battesimi, cene aziendali o di associazioni locali) di cui hanno riferito concordemente i testimoni. In particolare, alla teste si deve Tes_4
Pag. 3 di 9 l'indicazione recepita in sentenza secondo cui gli eventi organizzati presso la struttura, durante i quali la ricorrente prestava lavoro straordinario, erano circa trenta all'anno. E ciò trova riscontro nelle testimonianze di: a) , secondo cui poteva Testimone_1 finanche capitare “un evento a settimana, tra matrimoni (che erano una decina all'anno), cresime, battesimi e compleanni”; b) secondo cui: “Presso Testimone_5 la struttura si svolgevano diversi eventi all'anno, ad esempio, nel 2016 ve ne sono stati
40 perché li organizzavo io. Si trattava di festeggiamenti per compleanni, convegni, battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, cene aziendali, cene di riunioni di società locali, Pasqua, Natale e Ferragosto”.
7. Il terzo motivo d'appello si appunta sulla quantificazione delle spettanze retributive che il tribunale ha accordato alla ricorrente.
7.1. Le appellanti sostengono: a) che i conteggi ai quali il tribunale si è richiamato sono “estremamente generici”, tanto che lo stesso tribunale ha invitato la ricorrente a rifarli;
b) che quei conteggi, allegati al ricorso, sono stati redatti assumendo l'inquadramento professionale della ricorrente nel quinto livello, che è superiore al sesto nel quale il tribunale ha invece ritenuto che essa sia stata correttamente inquadrata.
7.2. Il motivo è infondato in entrambe le sue articolazioni, perché:
a) ai conteggi allegati al ricorso e recepiti in sentenza le appellanti non contrappongo contestazioni specifiche che valgano a dimostrarne l'erroneità. Non censurano, infatti, i criteri di calcolo adoperati dalla ricorrente, non ne indicano altri, non offrono, quindi, una diversa quantificazione della maggiore retribuzione che, in base ai parametri contrattuali, alla ricorrente spetta per il lavoro supplementare e straordinario di cui ha offerto prova per testimoni1;
b) i conteggi allegati al ricorso erano stati redatti assumendo come base di calcolo il trattamento retributivo spettante ad un operaio di sesto livello (cfr. pag. 1 del doc. n. 35
Pag. 4 di 9 del fascicolo attoreo). Il tribunale li ha fatti rifare sulla base del diverso inquadramento che la ricorrente rivendicava e che, tuttavia, in sentenza le ha negato, rendendo così utilizzabili gli originari conteggi che, come si è appena detto, si addicono al suo formale inquadramento (di “addetta ai servizi di pulizia livello 6/S”, come si legge nel documento appena menzionato) e che le appellanti non censurano specificamente. Ciò,
d'altronde, è confermato dal confronto tra il differenziale retributivo lordo che è indicato nell'originario conteggio (pari a 15.638 euro) e quello risultante dal conteggio depositato in corso di causa, che il tribunale non ha adoperato (pari a 29.732,15 euro).
8. A questi motivi, comuni ad entrambe le appellanti, la società fa precedere quello con cui contesta il capo della sentenza che le riconosce veste datoriale e, di conseguenza, le imputa l'obbligo di corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che le spettano.
8.1. La società addebita al tribunale di non aver ravvisato nella fattispecie gli estremi del trasferimento del ramo d'azienda, benché la documentazione prodotta comprovi i rapporti di affitto che essa ha intrattenuto con le società che, nel corso degli anni, hanno gestito la struttura alberghiera, hanno assunto alle loro dipendenze la lavoratrice ricorrente e l'hanno retribuita come dimostrano le “buste paghe allegate dalla stessa” ricorrente.
8.2. Il rilievo è inammissibile e infondato.
8.3. È inammissibile nella parte in cui non si confronta con l'argomentazione in base alla quale il tribunale ha escluso di poter applicare, nella fattispecie, la disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. in quanto: a) ha ritenuto che l'istituto del trasferimento di azienda “presuppone l'esistenza di soggetti giuridici diversi che si avvicendano nella titolarità del rapporto di lavoro”, mentre nella fattispecie in esame ha constatato che la ricorrente “non è mai stata assunta dalla che, dunque, non ha mai Parte_1
rivestito il ruolo di cedente o cessionaria del suo rapporto di lavoro;
b) ha rilevato che i contratti di affitto di azienda hanno avuto ad oggetto solo il fabbricato adibito ad albergo e i beni strumentali all'esercizio dell'attività alberghiera e di ristorazione, ma non anche “il personale impiegato presso la struttura”.
8.4. A prescindere dalla loro correttezza, entrambi questi argomenti, che secondo il tribunale impediscono di ritenere che la fattispecie integri un trasferimento d'azienda,
Pag. 5 di 9 non formano oggetto di specifiche censure e di motivate critiche, in violazione di quanto invece prevede l'art. 434 c.p.c.2.
8.5. E altrettanto a dirsi per ciò che concerne l'ulteriore argomentazione addotta dal tribunale allo scopo di imputare alla società appellante veste datoriale. L'appellante, invero, non contraddice specificamente quel che il tribunale ha ritenuto in merito al fatto che le società affittuarie dell'albergo sono state costituite in concomitanza con la stipula dei contratti di affitto e hanno cessato la loro attività contestualmente alla scadenza di quegli stessi contratti, risultando peraltro apparentemente impegnate, esclusivamente o in prevalenza, solo in quell'attività di gestione dell'albergo e del ristorante che, però, è sempre stata di fatto curata da , socia della Controparte_1 Parte_1
8.6. A tali elementi fattuali si aggiunge la circostanza, rimarcata dal tribunale e non censurata dall'appellante, che uno dei testimoni escussi, , che Testimone_2
nella struttura alberghiera lavora sin dal 2009, ha appreso solo nel corso della sua deposizione di aver formalmente ricoperto il ruolo di vicepresidente di una delle società affittuarie. Tanto a riprova del carattere simulato dei contratti di affitto stipulati con società di comodo, che, insieme ai predetti elementi fattuali, concorre a rivelare l'insussistenza di autonomi centri di imputazione del rapporto di lavoro con l'appellata, il quale, pur formalmente instaurato nel corso del tempo con le ridette società, è invece concretamente da ricondursi alla sola società appellante.
8.7. Peraltro, il motivo di gravame è infondato nella parte in cui quest'ultima non nega che, nel corso degli anni, a gestire in concreto l'attività aziendale e, parimenti, il rapporto con la lavoratrice appellante sia sempre stata solo Controparte_1
componente, insieme ai fratelli, della compagine societaria appellante. Il tribunale, con incensurata valutazione, ha infatti recepito le testimonianze dei colleghi della ricorrente
(di cui ha sottolineato le dichiarazioni più significative) e ha quindi riscontrato che è
Pag. 6 di 9 sempre stata costei non solo a tenere i rapporti con i clienti dell'albergo e con i fornitori, ma anche ad impartire le direttive alla lavoratrice (e agli altri lavoratori della struttura),
a dare disposizioni sull'orario e sui turni di lavoro, a controllare il suo operato, a consegnarle le buste paga e, in definitiva, a comportarsi, agli occhi dei dipendenti, come se fosse la loro datrice di lavoro, benché solo dal 4.1.2013 abbia formalmente ricoperto il ruolo di contabile alle dipendenze delle società che, da quella data, si sono succedute nell'affitto della struttura ricettiva.
9. Le circostanze appena esposte, che inducono a disattendere anche il primo motivo di impugnazione proposto dalla società appellante (trattato per ultimo, lo si ripete, solo per comodità espositiva), impongono, invece, di accogliere l'unico motivo di gravame che interessa esclusivamente la posizione di , benché sia Controparte_1
stato articolato negli stessi termini da entrambe le appellanti.
9.1. Il tribunale ha infatti ascritto alla il ruolo di datrice di lavoro in CP_1
condivisione con la società e con la società The King s.r.l., ritenendola Parte_1
parte, insieme a loro, di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro con la ricorrente.
9.2. Sennonché:
a) in base al consolidato insegnamento giurisprudenziale, richiamato anche dal tribunale, un unico centro di imputazione datoriale è ravvisabile solo quando l'attività lavorativa sia resa contemporaneamente in favore di vari soggetti che sono in collegamento economico funzionale tra loro (cfr. ex multis Cass. 2014/2022);
b) nella fattispecie, però, tanto non si ravvisa per quanto concerne , Controparte_1
in quanto essa, in base alla ricostruzione operata in sentenza, non era titolare di una propria impresa, ma gestiva l'azienda di proprietà della che solo Parte_1
formalmente risultava affittata a società di comodo, costituite solo per la durata del contratto di affitto, delle quali il tribunale ha escluso l'autonoma ed effettiva operatività;
c) deve pertanto ritenersi che la esercitasse le prerogative datoriali non già in CP_1
proprio, bensì quale socia della e in quanto amministratrice di fatto Parte_1
della struttura alberghiera che a quella società ha sempre continuato a far capo, anche nei periodi in cui ha costituito l'oggetto di simulati contratti di cessione d'azienda;
Pag. 7 di 9 d) ne consegue che il suo operato e i relativi effetti sono da attribuirsi, per immedesimazione organica, alla società nel cui interesse essa ha di fatto agito;
e) sicché è solo a questa società e non anche alla che vanno imputate le CP_1
obbligazioni retributive che il tribunale ha riconosciute inadempiute.
10. In riforma parziale della gravata sentenza, occorre pertanto riferire alla sola società appellante la statuizione di condanna che merita conferma.
11. Tanto comporta la diversa regolamentazione delle spese processuali tra la ricorrente e Ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. le si compensano Controparte_1 interamente, in ragione della condotta tenuta da quest'ultima per tutto il corso del rapporto di lavoro, che, per come emerso dall'istruttoria testimoniale svolta, ha indotto la ricorrente a percepire lei come sua datrice di lavoro e a convenirla dunque in giudizio.
12. Nei confronti della società appellante le spese di questo grado seguono invece la soccombenza e, distratte a favore del richiedente procuratore attoreo, si liquidano come da dispositivo.
13. Stante l'esito dell'impugnazione proposta dalla medesima società, si ravvisano i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a suo carico.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato il 3.5.2023, e sull'appello proposto da , Controparte_1
con ricorso depositato il 4.5.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, giudice del lavoro, n. 168/23, pubblicata in data 6.4.2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto dalla società Parte_1
2. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, in Controparte_1
parziale riforma della gravata sentenza, rigetta le domande proposte nei suoi confronti;
3. Conferma nel resto;
4. Compensa interamente tra e le Controparte_2 Controparte_1
spese del doppio grado di giudizio;
5. Condanna la società appellante a rifondere a le spese Controparte_2
del grado che distrae a favore del suo difensore e liquida in 3.000 euro oltre rimborsi e accessori di legge;
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6. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13,
c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla società appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 12/03/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 18378/2009, in motivazione: “nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato”. Cfr. altresì Cass. n. 85/2003 e n. 10115/2015. 2 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” .