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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 94/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 94/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Barbara Mezzano
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Simonetta Rossi
RICORRENTI con l'intervento di:
C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Bagnasco Fernando
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: quota pensione di reversibilità ex art. 9 Legge n. 898/1970 pagina 1 di 3
CONCLUSIONI
Le parti, attraverso il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Alla luce di quanto precede, tutte le parti in causa, Sig.ra , Sig.ra e Parte_1 Parte_2
, rassegnano, in questo giudizio, conclusioni Controparte_1
congiunte dal seguente tenore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vercelli, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, attribuire alle ricorrenti la quota del 50% ciascuna della pensione di reversibilità del de cuius , Persona_1
disponendone il pagamento a carico di Controparte_1
secondo la predetta percentuale a far tempo dal mese successivo al decesso dello stesso de cuius.
Spese legali integralmente compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
Con il ricorso introduttivo le parti ricorrenti allegano quanto segue: ha contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Chivasso il 03.09.1995; in data 14.06.2012 il Persona_1
Tribunale di Casale Monferrato ha pronunciato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e;
in data 10.09.2016 Parte_1 Persona_1 Persona_1
ha contratto matrimonio civile con svolgeva attività lavorativa alle Parte_2 Persona_1
dipendenze di Ferservizi Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ed è deceduto in data 27.04.2023, in Novara, maturando il diritto alla pensione indiretta in favore dei superstiti;
è titolare Parte_1
di assegno divorzile e non ha contratto nuove nozze;
svolge la professione di Parte_2
insegnante; il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico di è anteriore Persona_1
rispetto alla sentenza di divorzio;
e hanno stabilito e concordato che la Parte_1 Parte_2
pensione indiretta di sia fra le stesse parti ripartita in ragione del 50% ciascuna, tenuto Persona_1
conto della durata dei rispettivi matrimoni, delle rispettive condizioni economiche e dello stato di salute di nonché dell'importo dell'assegno di mantenimento. Pt_1
Con memoria di costituzione ha concluso dichiarando la propria disponibilità a corrispondere la CP_1
pensione indiretta, previa verifica della sussistenza in capo alle parti ricorrenti di tutte le condizioni stabilite dalla legge per la titolarità di pensione ai superstiti.
pagina 2 di 3 Raggiunto pertanto un accordo tra tutte le parti, la causa è stata istruita documentalmente e le parti sono state autorizzate al deposito di note scritte.
Ritenuto che:
Sussistono senz'altro le condizioni ex art. 9 l. div. per attribuire alle ricorrenti una quota della pensione di reversibilità del coniuge defunto;
in particolare, è percettrice di assegno divorzile e Parte_1
non risulta passata a nuove nozze.
Il Collegio ritiene adeguata la quota concordata dalle parti (50% dell'importo per ciascuna) in ragione degli anni di matrimonio e della complessiva situazione patrimoniale e personale delle parti.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate in ragione della tipologia della pronuncia, dell'accordo raggiunto e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 94/2025 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DISPONE che, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, venga attribuita alle ricorrenti la quota del 50% ciascuna della pensione di reversibilità del de cuius
[...]
, a far tempo dal mese successivo al decesso dello stesso de cuius, disponendone il Per_1
pagamento a carico di . Controparte_1
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in data 12.2.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
il Giudice estensore dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 94/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Barbara Mezzano
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Simonetta Rossi
RICORRENTI con l'intervento di:
C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
Sede in Roma, in persona del Presidente e legale Rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Bagnasco Fernando
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: quota pensione di reversibilità ex art. 9 Legge n. 898/1970 pagina 1 di 3
CONCLUSIONI
Le parti, attraverso il deposito di note scritte autorizzate, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Alla luce di quanto precede, tutte le parti in causa, Sig.ra , Sig.ra e Parte_1 Parte_2
, rassegnano, in questo giudizio, conclusioni Controparte_1
congiunte dal seguente tenore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vercelli, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, attribuire alle ricorrenti la quota del 50% ciascuna della pensione di reversibilità del de cuius , Persona_1
disponendone il pagamento a carico di Controparte_1
secondo la predetta percentuale a far tempo dal mese successivo al decesso dello stesso de cuius.
Spese legali integralmente compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
Con il ricorso introduttivo le parti ricorrenti allegano quanto segue: ha contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Chivasso il 03.09.1995; in data 14.06.2012 il Persona_1
Tribunale di Casale Monferrato ha pronunciato sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e;
in data 10.09.2016 Parte_1 Persona_1 Persona_1
ha contratto matrimonio civile con svolgeva attività lavorativa alle Parte_2 Persona_1
dipendenze di Ferservizi Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ed è deceduto in data 27.04.2023, in Novara, maturando il diritto alla pensione indiretta in favore dei superstiti;
è titolare Parte_1
di assegno divorzile e non ha contratto nuove nozze;
svolge la professione di Parte_2
insegnante; il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico di è anteriore Persona_1
rispetto alla sentenza di divorzio;
e hanno stabilito e concordato che la Parte_1 Parte_2
pensione indiretta di sia fra le stesse parti ripartita in ragione del 50% ciascuna, tenuto Persona_1
conto della durata dei rispettivi matrimoni, delle rispettive condizioni economiche e dello stato di salute di nonché dell'importo dell'assegno di mantenimento. Pt_1
Con memoria di costituzione ha concluso dichiarando la propria disponibilità a corrispondere la CP_1
pensione indiretta, previa verifica della sussistenza in capo alle parti ricorrenti di tutte le condizioni stabilite dalla legge per la titolarità di pensione ai superstiti.
pagina 2 di 3 Raggiunto pertanto un accordo tra tutte le parti, la causa è stata istruita documentalmente e le parti sono state autorizzate al deposito di note scritte.
Ritenuto che:
Sussistono senz'altro le condizioni ex art. 9 l. div. per attribuire alle ricorrenti una quota della pensione di reversibilità del coniuge defunto;
in particolare, è percettrice di assegno divorzile e Parte_1
non risulta passata a nuove nozze.
Il Collegio ritiene adeguata la quota concordata dalle parti (50% dell'importo per ciascuna) in ragione degli anni di matrimonio e della complessiva situazione patrimoniale e personale delle parti.
Le spese processuali possono essere integralmente compensate in ragione della tipologia della pronuncia, dell'accordo raggiunto e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 94/2025 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. DISPONE che, in accoglimento della domanda congiunta delle parti, venga attribuita alle ricorrenti la quota del 50% ciascuna della pensione di reversibilità del de cuius
[...]
, a far tempo dal mese successivo al decesso dello stesso de cuius, disponendone il Per_1
pagamento a carico di . Controparte_1
2. DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in data 12.2.2025 nella camera di consiglio della sezione civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Vercelli.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
il Giudice estensore dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3