Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 26/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dr. Roberto SPAGNUOLO Presidente
- Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
- Dr. Rosa LAROCCA Consigliere decidendo sul reclamo depositato in data 7 agosto 2023 da
(Avv. to Anna Maria Amenta) Parte_1 nei confronti di
(avv.to consiglia Di Lillo) Controparte_1 avverso il decreto n.2187/2023 del 24 luglio 2023, depositato in data 27 luglio 2023 dal Tribunale di Matera, in composizione collegiale (nel proc. di modifica delle condizioni di separazione); avuto il parere del Procuratore Generale che si è espresso in senso contrario all'accoglimento del reclamo;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con il decreto oggetto di reclamo, il Tribunale di Matera, in camera di consiglio ha, in sede di provvedimenti assunti a modifica delle condizioni di separazione omologata dal Tribunale di Matera con decreto n.5269/2021 del 1° luglio 2021, accolto parzialmente le domande azionate da , disponendo l'affido Controparte_1 esclusivo dei minori alla madre, autorizzando il loro trasferimento definitivo in
Montegrosso d'Asti; ha affidato ai servizi sociali del Comune di Montegrosso d'Asti il compito di organizzare gli incontri padre- figli, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio, attesa la reciproca soccombenza.
§
Con reclamo depositato in data 27 luglio 2023, ha impugnato il Parte_1 suddetto provvedimento, deducendone la non condivisibilità sia in relazione al disposto affido esclusivo dei minori alla madre, sia per non avere il Tribunale regolamentato il suo diritto di visita.
Ha chiesto, quindi, la revoca dell'affido esclusivo in favore della madre dei due figli minori, la regolamentazione del suo diritto di vista, nonché disporsi un percorso teso al recupero della relazione padre- figli anche mediante supporto psicologico con l'ausilio dei servizi sociali.
§
§
Acquisite informazioni presso il Servizio Sociale Asti Sud, disposto che l'udienza del 20 marzo 2025 si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si riservava di decidere.
§ Preliminarmente, la Corte osserva che il reclamo ex art.739 c.p.c., benchè caratterizzato dalla speditezza e dall'informalità del rito, non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma (Cass. n.4719/2008). Nelle procedure camerali, le quali si concludono con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo e, quindi, suscettibili di acquistare autorità di giudicato, e tale è, per esempio, la pronuncia che, in sede di procedura ex art.710 c.p.c. disponga la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, trovano piena applicazione i principi del processo di cognizione relativi all'onere di impugnazione e alla conseguente delimitazione dell'ambito del riesame da parte del giudice di secondo grado alle questioni a lui devolute con i motivi di gravame.
La natura integralmente ed automaticamente sostitutiva della decisione impugnata che deve riconoscersi al c.d. reclamo camerale di cui all'art.739 c.p.c. fa sì, invece, che quando lo stesso si rivolge nei confronti di un provvedimento camerale che non abbia carattere sostanzialmente decisorio, il reclamante non ha alcun onere di specificazione dei motivi di impugnazione e, quindi, il giudice di secondo grado è automaticamente investito dell'esame della domanda giudiziale, senza essere in alcun modo vincolato dalla pronuncia impugnata e dalle censure a questa rivolte dal reclamante. Ne deriva che il reclamo non deve essere specificamente motivato quando è rivolto contro un decreto che, sebbene finalizzato a dirimere una controversia tra parti contrapposte, non ha, tuttavia, il carattere sostanziale di una sentenza, non essendo rivolto a dirimere con efficacia di giudicato sulla situazione giuridica sostanzialmente controversa. Fatte queste brevi considerazioni sull'oggetto del reclamo ex art.739 c.p.c., passando all'esame dello stesso, finalizzato alla revoca dell'affido esclusivo in favore della madre dei due figli minori, ritiene il Collegio che non possa essere accolto il motivo di reclamo per effetto del quale il reclamante si duole del disposto affido esclusivo dei due figli minori alla madre, tenuto conto che, se da una parte, è vero che con la sentenza penale che ha definito il giudizio pendente nei confronti di è stata dichiarata Pt_1 la sopravvenuta inefficacia del divieto di avvicinamento dello stesso all'ex Pt_1 coniuge, dall'altra non può non evidenziarsi che è stato condannato per i reati Pt_1
a lui ascritti alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, sia pure con sentenza che non risulta essere divenuta irrevocabile.
Pagina 2 Ma ciò che assume particolare significatività, tale, quindi, da indurre il Collegio a ritenere, in ogni caso, sussistenti i presupposti giustificativi del disposto affidamento esclusivo dei due figli minori alla madre, è che risulta, dall'esame della relazione del Servizio Sociale del Comune di Irsina, inviata al Tribunale per i Minorenni di Potenza del 12 maggio 2022, come i due minori si siano sentiti manipolati dal padre al fine di ottenere informazioni circa la madre tanto da non avere più contatti con lui dall'ottobre
2021, bloccandolo al telefono e sui social.
I presupposti per ottenere l'affido esclusivo possono essere ancorati, tra l'altro, alla circostanza che il minore manifesti una difficoltà di relazione con l'altro genitore o quando uno dei due genitori rischi di sottoporre il minore ad un alto livello di stress.
Nella relazione del Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Asti Sud del 13 febbraio 2025 si legge che il 22 ottobre 2024 il padre ha incontrato i due minori.
L'incontro è durato solo quindici minuti e si è svolto nel seguente modo: all'arrivo del padre i figli non gli rivolgono né uno sguardo, né una parola. Il padre chiede perché non vogliono vederlo, risponde che egli sa il motivo per cui non vogliono Per_1 parlargli mentre resta in silenzio. Per_2
Dopo questo scambio cala un lungo silenzio ed il padre dichiara di accettare la volontà dei figli di non volerlo vedere.
L'attuale inesistenza di rapporti tra il padre ed i due minori e la dichiarata volontà di questi ultimi a non voler incontrare il padre rende ancora più giustificato il disposto affido esclusivo alla madre, dovendosi, comunque, precisare che anche se privo della custodia, il genitore non affidatario mantiene il diritto ed il dovere di vigilare sull'educazione e sull'istruzione dei figli e può far ricorso al giudice quando ritiene che siano state prese decisioni dannose per il minore.
L'art.337 quater stabilisce, quindi, un equilibrio tra protezione del minore ed il ruolo di entrambi i genitori, garantendo al contempo la possibilità di intervento per prevenire situazioni pregiudizievoli.
Alla luce delle considerazioni espresse, il reclamo va respinto, restando fermo il compito del di attivarsi, Parte_2 nell'ottica della realizzazione del superiore interesse dei minori, al fine di verificare se sia possibile l'adozione di un percorso di sostegno psicologico sui minori e finalizzato alla ripresa dei loro rapporti con il padre.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni ex art.92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio, tenuto conto della natura della controversia in esame ed all'interesse dei minori in gioco, quale tema principale ed assorbente della medesima.
P.Q.M.
la Corte
Pagina 3 a) respinge il reclamo;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di reclamo;
c) dichiara parte reclamante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo già versato, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n.115/2002;
d) dispone che il presente decreto sia comunicato al Consorzio Intercomunale Socio
Assistenziale Asti Sud per i provvedimenti di competenza di cui in parte motiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
Pagina 4