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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 10/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale d'udienza tenuta in data 10/06/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del popolo Italiano
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE - UFFICIO LAVORO
Il GOP avv. Paolo G. Pasanisi, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Con contestuale motivazione, nella causa n°3294/2019 R.G. tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Vangi, nel cui studio ha eletto domicilio Parte_1
OPPONENTE
CONTRO
in persona del capo Controparte_1 dell' pro-tempore Controparte_1
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/81 e succ mod.
Con ricorso depositato in data 27/8/2019, , come in atti rappresentato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del 21/06/2019 n°283/2019, notificata in data 27/06/2019, dell'importo di € 6.383,50 per sanzioni amministrative ex art. 3 comma 3 e art. 3 ter D.L. 22/02/2002 n°12, nonché ex art. 36 bis comma 3 D.L. 04/07/2006, relativa a fatti accertati in data 17/11/2016.
Sosteneva il ricorrente che gli ispettori del lavoro in data 17/11/2006, sopraggiunti presso la sua azienda, sollevavano irregolarità sull'impiego dei lavoratori e . Persona_1 Persona_2
Argomentava il ricorrente che, nonostante i predetti lavoratori fossero stati presenti al momento dell'ispezione in realtà non stavano lavorando, ma stavano definendo gli accordi lavorativi per i giorni successivi.
Eccepiva inoltre parte ricorrente l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa avanzata dall'amministrazione irrogante.
Concludeva dunque per l'annullamento dell'ordinanza oggetto di opposizione.
Si costituiva in giudizio l'ispettorato del lavoro eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso introduttivo per decorrenza del termine di cui all'art. 6 comma 6 D.Lgs. n°150/2011.
Sempre preliminarmente eccepiva sull'avanzata ipotesi di decadenza e prescrizione del credito vantato in quanto non maturata.
Infine, nel merito, chiedeva dichiararsi l'infondatezza delle argomentazioni avverse in riferimento alla negazione dell'esistenza del rapporto lavorativo poiché accertato in loco e confermato dagli stessi lavoratori che, nell'immediatezza, avevano reso spontanee dichiarazioni.
La causa veniva istruita con l'espletamento di prova testimoniale.
Il giudice professionale assegnatario del fascicolo ha delegato il sottoscritto giudicante per la trattazione e decisione.
All'udienza dell' 01/04/2025 la causa veniva rinviata alla data odierna per la trattazione e decisione.
**************
a qualunque altra questione è la disamina circa la paventata inammissibilità del ricorso Parte_2 introduttivo per spirato termine di proposizione dell'opposizione ex art 6 comma VI D. Lgs. 150/2011.
L' resistente fa rilevare che la notificazione dell'atto impugnato, ordinanza- CP_1 ingiunzione, si è perfezionata in data 27/06/2019, mentre il ricorso è stato iscritto in data 27/8/2019 e pertanto ben oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge.
In realtà la ricostruzione dei fatti così come effettuata dall' è errata poiché il CP_1 ricorrente ha provveduto a depositare telematicamente il ricorso il 17/7/2019, presso la cancelleria civile del Tribunale di Brindisi, mentre avrebbe dovuto essere incardinato presso la sezione lavoro dello stesso Tribunale.
In seguito a ciò, con provvedimento del Presidente delle sezione civile del Tribunale, gli atti venivano trasmessi alla competente cancelleria, ordinando al ricorrente di provvedere all'iscrizione.
Ciò considerato, atteso il provvedimento presidenziale, il ricorso è stato tempestivamente proposto e pertanto si rigetta l'eccezione di inammissibilità. Infondata appare anche l'eccezione preliminare sollevata da parte ricorrente con cui si invocava la decadenza e prescrizione dell'intimazione proposta in relazione ad una generica e non specificata perenzione. Sotto tale profilo dirimente è il contenuto dell'art. 28 L. 689/81 che, nello stabilire i termini di efficacia di un provvedimento sanzionatorio, ha precisato che lo stesso è suscettibile di prescrizione quando l'ordinanza di pagamento viene notificata oltre il termine quinquennale.
I fatti contestati risalgono al 17/11/2016 mentre l'ordinanza ingiunzione reca come data di notifica il 27/6/19 e pertanto abbondantemente entro il termine. Inoltre, nessuna decadenza è prevista.
Nel merito il ricorso proposto dal è infondato, conseguentemente la domanda va Pt_1 rigettata.
Nell'immediatezza dei fatti tutti i lavoratori presenti, non solo e , hanno Per_2 Per_1 inequivocabilmente affermato che il 17/11/2016, giorno dell'accertamento, sul cantiere erano presenti tutti i lavoratori escussi e che gli stessi erano intenti a lavorare.
Costoro, conformemente, affermavano tale circostanza e la circostanziata verbalizzazione accertava inequivocabilmente la presenza al lavoro anche del e del che ammettevano Per_2 Per_1 pacificamente i fatti.
Copiosa giurisprudenza di legittimità ha sempre affermato che le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti, peraltro riferite a pubblici ufficiali, hanno contenuto prevalente sulle dichiarazioni successivamente rese dai lavoratori interessati alla questione, peraltro in rapporto di subordinazione nei confronti del datore.
Sintomatica appare anche la rinuncia all'escussione del secondo teste per il Persona_2 quale naturalmente valgono le dichiarazioni rese nel verbale ispettivo.
Peraltro, tali conclusioni sono corroborate anche dal comportamento successivo del sig. Pt_1 il quale, tempestivamente, alle ore 10,30 circa dello stesso giorno, provvedeva a regolarizzare la posizione dei lavoratori e ciò in assoluto contrasto con quanto nell'opposizione si è voluto sostenere.
Per tutti i motivi sopra esposti il ricorso va rigettato con conseguente condanna alle spese di lite che si liquidano in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Brindisi, nella persona del GOP Paolo G. Pasanisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 3294/2019 R.G., proposta da Parte_1 nei confronti dell' così provvede: Controparte_1
- Rigetta il ricorso e conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta con condanna del ricorrente al pagamento della somma intimata di € 6.383,50.
- Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'
[...]
di che liquida in € 2.000,00, oltre CPA e Iva, se dovuta, Controparte_1 CP_1 rimborso spese forfettarie, come per legge.
Brindisi lì 10/06/2025
Il GOP
Paolo G. Pasanisi