Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1108/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BRANCADORO
GIANLUCA appellante contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1 CP_2
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv. MINNUTO ANTONELLA e POTENZANO
MARIO appellati
Oggetto: Intermediazione mobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1827/2019 del 9/4/2019, il Tribunale di Palermo ha accolto diverse delle pretese avanzate da e nei confronti di CP_1 Parte_2
correlate alla negoziazione di 12 quote del Fondo Immobiliare Parte_1
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 14/5/2019, contestando la statuizione per diverse ragioni e Parte_1
riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, e hanno contestato il CP_1 Parte_2
gravame, chiedendone il rigetto
Senza incombenti istruttori, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 settembre 2024 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, va innanzitutto evidenziato che in prime cure e esposero di aver acquistato, CP_1 Parte_2
presso dodici quote del prodotto finanziario Fondo Parte_1
Immobiliare chiuso Europa immobiliare n. 1, ricevendo ampie garanzie sul guadagno e sull'assenza di rischi;
che invece da settembre 2004 in poi i titoli persero via via valore, giungendo a valere € 438,00 per quota, a fronte dei 2.500,00
€ cadauna corrisposti per l'acquisto. Perciò convennero in giudizio Parte_1
(di seguito, per brevità, ), avanzando diverse domande e comunque
[...] Pt_1
chiedendo condannarsi la società al risarcimento dei danni tutti (anche non patrimoniali), correlati alla perdita dell'importo impiegato per l'acquisto dei due titoli.
Instaurato il contraddittorio, la convenuta aveva contestato Parte_1
ogni pretesa, adducendo, alla luce della normativa di settore, delle espresse previsioni del contratto di riferimento, e delle specifiche informazioni offerte per la negoziazione, l'assenza di ogni responsabilità, come di qualsivoglia danno, evidenziando pure che i clienti avevano incassato le varie cedole maturate nel tempo;
nelle more della trattazione aveva anche eccepito il proprio difetto di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 legittimazione passiva.
Con la impugnata sentenza, il primo giudice accolse la pretesa attorea, dichiarando risolto il contratto, condannando la finanziaria al pagamento di diversi importi, oltre alla refusione delle spese di lite.
Col gravame, , contesta in toto la sussistenza e della legittimazione passiva Pt_1
e di responsabilità, in base a condotta non correttamente valutata, sia in fatto che in diritto, dal primo giudice;
e perciò ha concluso chiedendo, in accoglimento del gravame, la riforma della sentenza, col rigetto di ogni pretesa dei . CP_1
In sostanza, l'appellante rimette in discussione le diverse tematiche discusse in prime cure, coi vari motivi proposti: che perciò, possono esaminarsi congiuntamente, in quanto strettamente connessi.
È però necessario preliminarmente soffermarsi sulla questione della cessazione della materia del contendere, invocata dagli appellati sul rilievo dell'avvenuto pagamento di sorte e spese di lite nelle more dell'avvio del gravame da parte di
Quest'ultima, appositamente sollecitata, ha spiegato che la Parte_1
corresponsione delle somme è stata effettuata al solo fine di evitare l'esecuzione e quindi non intendendo prestare acquiescenza alla sentenza appellata, confermando l'impugnazione: ne deriva che non può dirsi cessata la materia del contendere, non avendo le parti trovato soluzione condivisa, tale da implicare di fatto rinuncia alla statuizione per il venir meno delle ragioni di contrasto.
Tornando al merito, vale rammentare, in primo luogo, che quella proposta dai era - anche, cioè per quanto in questa sede ancora di interesse (risultando CP_1
oramai superate le questioni sulla validità o annullabilità pure invocate in prime cure) - domanda per l'accertamento dell'inadempimento e la conseguente risoluzione dell'ordine di acquisto, in uno al risarcimento del danno, e con la condotta di da valutare principalmente a mente del d.lvo 51/1998. Pt_1
Con la citazione introduttiva del primo giudizio, gli odierni appellati invocavano le generali regole di condotta cui debbono attenersi gli intermediari finanziari,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 dapprima a supporto delle domande proposte (in estrema sintesi: nullità, annullamento, risoluzione, risarcimento dei diversi danni indicati), e in questa sede a confutazione delle differenti valutazioni della società appellante, che ne offre una lettura diversa in ragione della specificità del rapporto negoziale, delle caratteristiche soggettive del cliente, delle informazioni comunque offerte nel momento in cui quest'ultimo procedette all'acquisto.
Ora, mette conto evidenziare che in linea generale gli obblighi di comportamento sono posti a carico degli intermediari finanziari dagli artt. 21 d. lgs.
58/98 e 26, 27, 28, 29 del regolamento (di attuazione) CONSOB 1152/98 (rilevante con riguardo all'epoca di conclusione del contratto per cui è causa), e attengono sia alla fase che precede la stipula del contratto di intermediazione finanziaria (c.d. contratto quadro), che a quella esecutiva del medesimo contratto, costituendo una specificazione dei più generali obblighi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt.1175 e 1375 c.c.
In dettaglio, gli obblighi previsti dall'art. 21 T.U.F. (nel testo in vigore all'epoca dei fatti di causa) impongono all'intermediario il rispetto del dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nei confronti del cliente, sia nella fase che precede e concerne la stipula del contratto di intermediazione finanziaria, che in quella che riguarda la fase di esecuzione del contratto. Detta norma, in particolare, stabilisce, così ricordando il generale obbligo di correttezza sancito nel codice civile, che gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare, hanno l'obbligo -comma 1 lett. a)- di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati nonché -comma 1 lett. b)- di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati.
Vale poi osservare che la circostanza che la società – così come sostenuto – non abbia svolto, nel caso di specie, attività di negoziazione per conto proprio, ma si sia
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 limitata a raccogliere l'ordine di acquisto impartito e a trasmetterlo per l'esecuzione all'emittente, non esclude, di per sé, l'applicabilità del complesso di regole comportamentali dettate dal TUF, visto che l'art. 1 co. 5^ lett. e) del testo normativo appena citato, che include nel novero dei servizi di investimento anche l'attività di “ricezione e trasmissione di ordini” (su cui comunque si dirà meglio oltre).
Tali doveri sono stati intesi funzionali affinché l'intermediario: prima della stipula del contratto di gestione, chieda all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria e che l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni risulti dal contratto;
che l'intermediario consegni al cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
che l'intermediario acquisisca un'adeguata conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi e dei prodotti diversi, propri o di terzi e non effettui operazioni prima di avere assolto prontamente agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, mettendo a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano;
che l'intermediario non agisca in situazioni di conflitto di interessi a meno che l'investitore non sia stato preventivamente informato per iscritto e non abbia acconsentito sempre per iscritto alla relativa operazione;
che l'intermediario si astenga dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni, pur espressamente impartite dal cliente, rispetto a costui non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione, salvo l'onere di reiterazione per iscritto dell'ordine preceduto dall'esplicazione delle ragioni di inadeguatezza.
La normativa citata mira a tutelare l'interesse degli investitori e l'integrità del mercato, assicurando la correttezza e trasparenza dell'attività di intermediazione.
La corretta interpretazione delle preferenze di investimento dei risparmiatori e la ponderata valutazione dei rischi da parte di costoro riducono infatti l'alea connessa
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 agli investimenti finanziari a quella connaturata, e perciò insopprimibile, alle operazioni eseguite sul mercato dei valori mobiliari, elidendo - tendenzialmente - il rischio non necessario ed evitando che questo sia addossato in modo inconsapevole al risparmiatore. In definitiva, la richiamata normativa impone all'operatore l'adozione di un comportamento specifico, adeguato al rischio intrinseco all'operazione finanziaria, che ponga l'investitore in grado di effettuare una scelta consapevole, cogliendo realmente contorni ed effetti dell'operazione (cfr. in questi termini Cass. Sez. 1 Sent. n. 22147/2010).
Ancora, la disciplina regolamentare attuativa della normativa di cui si discute, contenuta nella già richiamata Delib. CONSOB 1 luglio 1998, n. 11522 richiamata dalle parti, specifica poi: all'art. 26, le regole generali di comportamento che deve tenere l'intermediario, ed in particolare, l'onere di acquisire “una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire” (c.d. know your merchandise rule); all'art. 28, gli oneri di informativa gravanti sugli intermediari, in particolare prescrivendo che “prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono (lett. a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore” (c.d. know your customer rule)
e che “non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”; all'art. 29, l'obbligo per gli intermediari autorizzati di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Inoltre (comma
3) gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione (c.d. suitability rule).
Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto.
Ratio della indicata normativa è pertanto quella di tutelare l'investitore/risparmiatore, non “operatore qualificato”, dal pericolo di un investimento inconsapevole e così di incorrere in operazioni speculative ad alto rischio senza averne adeguata cognizione.
I tre doveri prescritti, che gravano in capo agli intermediari, sono tra loro in un rapporto sinergico, atteso che questi ultimi, solo se conoscono, in primo luogo, gli strumenti finanziari oggetto dell'operazione di investimento e, in secondo luogo, le specifiche conoscenze finanziarie, qualità e voleri del cliente, possono essere in grado di promuovere ovvero di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni loro non adeguate. La violazione di tali obblighi integra responsabilità da inesatto adempimento che può ritenersi integrare il requisito di cui all'art. 1455 c.c. per la declaratoria di risoluzione del contratto. Risoluzione che, è bene sottolinearlo, investe se del caso non già il contratto quadro, ma il singolo ordine di acquisto, laddove il difetto di idonea comunicazione a questo solo
è da riferire.
Correlato a tali doveri di diligenza e di tutela dell'investitore è il principio per
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 cui (art. 23 TUF) “nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta”; da ciò discende, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, che l'investitore deve allegare l'inadempimento dell'intermediario alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal t.u.f. e dalla normativa secondaria, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta” (Cass. n. 3773 del 2009, n. 22147 del
2010).
Fatta tale ampia premessa, nella fattispecie in esame non può dirsi che la Società appellante abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante, non emergendo da una complessiva valutazione dello sviluppo negoziale, anche tenendo conto della documentazione prodotta, l'avvenuto adempimento agli specifici obblighi incombenti in relazione all'ordine impartito per le quote del Fondo (sulla legittimazione, contestata da , si dirà oltre). Pt_1
Vale considerare che quello formalmente intercorso tra la società appellante e i non è contratto di gestione (disciplinato dall'art. 24 T.U.F. e artt. 37 e 46 CP_1
Reg. 11522/1998) bensì contratto di negoziazione titoli (per la disciplina CP_3
regolamentare v. art. 32 Reg. 11522/1998), denominato contratto di CP_3
'depositi di titoli e valori a custodia e amministrazione'; l'art. 4 del contratto però prevede che custodisce i titoli, esige gli interessi, cura le Parte_1
riscossioni per conto del depositante ed in generale provvedere alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi.”, con profili che, proprio nell'amministrazione dei titoli, avvicinano al contratto di gestione, e con le conseguenze di cui si era detto prima .
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 Dunque, al rapporto in esame va applicato “l'art. 21 T.U.F., come dal 1999 ha chiarito la stessa peraltro, conformemente all'opinione espressa già da CP_3
una parte della dottrina, la quale faceva riferimento al rapporto funzionale tra il contratto di negoziazione e quello di deposito in custodia e amministrazione” (cfr. in questi termini Cassaz. Civ. sezione I 21809/2015, ove pure si legge che “la
invero, ha evidenziato che una società può senz'altro svolgere il servizio CP_3
di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, sia in collegamento funzionale con uno o più servizi di investimento sia nell'ambito della più ampia operatività ad essa consentita e che appare coerente rispetto all'intero sistema della disciplina del settore finanziario che solo quando tale servizio sia prestato in collegamento funzionale con un servizio di investimento si applichino le regole di comportamento contenute nel D.Lgs. n. 58 del 1998, e nel regolamento n. CP_3
11522/1998 e che, quando, invece, tale collegamento manchi, tali regole non trovino applicazione.
Aderendo ad una diversa interpretazione, si concluderebbe che, ad esempio, una società dovrebbe rispettare le regole di comportamento in discorso anche ai fini della prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari nei confronti di clienti che non si avvalessero dei servizi di investimento della società stessa, quando non esiste ragione per assicurare a tali clienti la tutela prevista dalla disciplina dell'intermediazione mobiliare (Comunicazione n. CP_3
DI/99038880 del 14-5-1999) ).”
Ora, tanto l'art. 21 T.U.F. che l'art. 28, comma 2, Reg. 11522/1998, CP_3
impongono all'intermediario di comportarsi con diligenza e trasparenza, ma - ha specificato la Suprema Corte - “ciò può dipendere da specifiche circostanze allorquando, ad esempio, la società sia venuta a conoscere, ovviamente non in modo riservato, notizie particolari ovvero abbia desunto da sue analisi economiche orientamenti positivi o negativi che l'obbligo di operare con correttezza può imporre di divulgare tra i clienti” (ancora Cassaz. Civ. sezione I 21809/2015).
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9 Tornando, sulla base di tali considerazioni, al caso di specie, va innanzitutto sottolineato che, come risulta dalla documentazione versata dalle parti, la società in occasione dell'avvio del rapporto (contratto negoziazione del 28/9/2004, concluso per la vendita di quote emesse da risulta aver chiesto ai Controparte_4 CP_1
le dovute informazioni circa la posizione finanziaria e la propensione al rischio, e che costoro dichiararono (cfr. 'Modulo di accettazione' del 28/9/2004) di avere bassa conoscenza degli strumenti finanziari e bassa propensione al rischio, con correlati obiettivi limitati di investimento, comunque diretti a garantire l'integrità del capitale. Quindi, nel momento in cui è stato stipulato il contratto di cui si discute, la Società aveva contezza del profilo di rischio degli investitori e dei loro obiettivi di investimento;
e, ciò nonostante, diede seguito all'ordine per prodotto che, per le caratteristiche già risultanti dalla documentazione relativa, non era certamente coerente con l'elevato grado di rischio.
A fronte di tali risultanze, i hanno pure sostenuto, sin dal primo grado, CP_1
che a loro, assolutamente non predisposti all'acquisto di titoli di quel tipo (cioè, con rendimento abbastanza elevato ma con rischiosità maggiore rispetto, ad esempio, ai buoni postali), non sarebbero state illustrate dal direttore della filiale le caratteristiche dei prodotti, che non tenne conto, nonostante quanto risultante dai documenti versati, delle effettive cognizioni, certamente elementari, in ordine agli strumenti finanziari di cui si andava trattando.
La società ha sul punto documentato di avere, contestualmente alla sottoscrizione iniziale, consegnato ai clienti il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, come si evince dai relativi allegati e quanto relativo al Fondo offerto.
Ebbene, da tale documentazione (e dall'istruttoria espletata) invece emerge che l'intermediario non agì con la specifica diligenza dovuta in ragione della natura dell'attività professionale esercitata (art. 1176 co. 2^ c.c.), pur avuto riguardo in particolare agli obblighi di informazione specifici relativi alla negoziazione per cui
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 10 è causa. Va difatti considerato che: l'ordine di acquisto, come detto, non poteva risultare coerente con gli obiettivi di investimento, e comunque con le informazioni desumibili implicitamente dai prodotti finanziari sino a quel momento acquistati
(libretto di risparmio postale), e che erano i soli elementi di valutazione disponibili per la società sino a quel momento. Se è vero che gli acquirenti debitamente compilarono in maniera specifica il contratto di negoziazione, e ricevettero il documento sui rischi generali degli investimenti, non emerge la particolare rischiosità (che in seguito la stessa società riconobbe: sul punto si dirà meglio oltre) dei titoli, correlata alla emittente dei titoli, sulla cui solidità nulla era detto a quel momento (di acquisto delle quote). E se è vero - come addotto dall'appellante - che la prova testi è da considerare generica, non tanto per il rapporto di parentela dei due testimoni, quanto appunto per il difetto di specificità delle narrazioni prospettate, in particolare di (che ha raccontato quanto appreso Testimone_1
dalla madre cioè l'attrice qui appellata), non va dimenticato che era Parte_2
onere dell'intermediario offrire prova di avere dato informazioni dettagliate sul prodotto offerto. Ebbene, detta prova non si può dire offerta con la mera consegna della documentazione informativa, il cui contenuto: difatti, a fronte della genericità delle deposizioni, era che avrebbe dovuto fornire prova di avere Parte_1
adeguatamente informato gli investitori sulle caratteristiche del prodotto finanziario fornendo tutte le informazioni necessarie anche mediante illustrazione di quanto indicato nel documento informativa.
E, soprattutto, pur avendo i deciso detti acquisti nonostante le esplicite CP_1
avvertenze sull'elevato grado di rischio indicate dalla società espressamente nell'ordine di acquisto, era compito dell'intermediario, in ragione di quanto appena appreso sulle caratteristiche dell'investitore, informarli e specificamente che il prodotto non era coerente con il loro profilo. La bassa propensione al rischio dei poteva peraltro desumersi dalle modalità di avvio del rapporto precedente CP_1
con avendo loro acceso libretto di risparmio postale, tipica forma di Parte_1
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 11 utilizzo di liquidità non elevata con caratteristiche tipiche del piccolo risparmiatore.
Da ciò consegue che da confermare è la sentenza di prime cure laddove ha ritenuto comprovato l'inadempimento della società.
Quanto alle conseguenze di tale inadempimento: afferma la società appellante che la domanda di risoluzione del contratto di acquisto titoli non avrebbe potuto essere accolta, avendo essa svolto mero ruolo di intermediario tra i e la CP_1
società emittente, unica legittimata. In dettaglio, sostiene che la sentenza di Pt_1
primo grado deve essere riformata nella parte in cui qualifica l'attività svolta da con riguardo al fondo immobiliare Europa 1 come servizio di Parte_1
custodia e amministrazione di strumenti finanziari e ritiene quindi l'odierna appellante non legittimata passivamente rispetto al rapporto contrattuale avente a oggetto l'acquisto delle quote di quel fondo.
Premesso che la questione venne prospettata in prime cure solo nel corso della trattazione e non come prima difesa della banca, la doglianza è infondata: la
Suprema Corte ha evidenziato che “in materia di compravendita di strumenti finanziari, l'investitore, a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento
e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la CP_3
risoluzione non solo di quest'ultimo, ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza, essendosi poi specificato che gli obblighi informativi dell'intermediario "sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell'obbligo d'informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 12 della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi)"
(Cass. 20617/2017) e riaffermato che i singoli investimenti in valori mobiliari integrano contratti autonomi esecutivi del contratto-quadro originariamente stipulato dall'investitore con l'intermediario (in termini, Cass. 29111/2017; Cass.
3261/2018; Cass. 18122/2020, ove si è ribadita la natura negoziale degli ordini perché rappresentanti "un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro").” (cfr. Cassazione civile sez. I 19/2/2021 n. 4484).
Ora, la qualificazione dell'attività svolta da effettuata dal primo Parte_1
giudice trova appiglio negoziale nel documento versato dalla stessa società, cioè quello di apertura deposito titoli del 28/9/2004, definito (come detto) deposito a custodia e amministrazione di titoli e valori, con cui si impegnava Parte_1
all'amministrazione e alla custodia dei titoli e valori depositati sul deposito titoli, che è lo stesso nel quale vennero poi collocate le quote acquistate
E se è vero che il documento contrattuale denominato 'modulo di sottoscrizione
Fondo Comune di investimento immobiliare di tipo chiuso' vede quale Pt_3
controparte a cui è indirizzata la proposta di acquisto e Controparte_4 [...]
quale collocatore delle quote, comunque la proposta d'ordine Parte_1
integrava atto esecutivo negoziale del contratto-quadro di deposito e amministrazione titoli, e rimaneva unico interlocutore negoziale degli Pt_1
investitori.
A questo proposito, vale ancora richiamare la giurisprudenza della Suprema
Corte, per cui “nei fatti, gli obblighi di informazione attiva e di adeguatezza, una volta fissati dal contratto quadro, non possono risultare operativi che nel momento della proposta e dell'esame dei singoli investimenti, focalizzandosi rispetto a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 13 specifici e distinti strumenti e prodotti finanziari: l'operatività - e dunque la rilevanza effettiva - degli obblighi stessi non potendo trovare sfogo se non in funzione dei singoli investimenti dei singoli ordini e rispetto al contenuto volta a volta specifico che questi ultimi presentano nel concreto. … La consecutiva fase dei singoli ordini è stata definita nei termini di fase "attuativa" del rapporto
(questa è la nota formulazione adottata dalle sentenze di Cass. SS.UU. 19dicembre
2007, n. 26724 e n. 26725). Di certo, la stessa non potrebbe essere considerata come non dipendente dal contratto quadro;
certo è pure, peraltro, che la stessa non potrebbe essere definita, o intesa, come fase di mera esecuzione - o comunque di esecuzione meccanica e ripetitiva - del rapporto, secondo l'avviso che per contro è stato manifestato, nel contesto del presente giudizio, dalla Corte territoriale. Di questa fase, in realtà, va sottolineata prima di tutto la sua essenzialità, secondo quanto, del resto, è fatto oggettivamente evidente. Ma, soprattutto, va rimarcato come essa rappresenti singolo ordine per singolo ordine
- la fase realmente decisionale dell'attività di investimento: decisione che, secondo la protezione dettata dal sistema vigente, deve essere frutto di un lungo itinerario, che è interamente contrattuale. Si tratta, dunque, della fase che costituisce il nucleo portante, il cuore, di quest'ultima attività: ché qui si concentrano, in particolare, la decisione relativa allo strumento finanziario in cui nel concreto investire;
quella inerente alla misura di concreto investimento nello stesso;
come pure quella relativa alla scelta dello specifico momento in cui si viene a dare vita reale all'investimento: è qui che si valuta, nel dettaglio, l'opportunità delle condizioni che il mercato offre in quel dato segmento temporale.” (Cassazione civile sez. I 23/5/2017, n. 12937).
D'altronde, che all'inoltro dell'ordine sia seguita la gestione di questi da parte di emerge proprio dalle proposte conciliative avanzate dalla società Parte_1
nelle more del presente giudizio (dopo la scadenza del cd. termine di grazia negozialmente previsto per la liquidazione del fondo immobiliare: cfr. in
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 14 particolare lettera 'iniziativa di tutela riservata ai quotisti del Fondo Europa
Immobiliare N. 1” datata 14/5/2019) e con l'assunzione in capo a detta società degli oneri funzionali a compensare i sottoscrittori per le perdite subite.
Ne deriva che infondato risulta il motivo di gravame col quale si contesta il capo della sentenza di prime cure che ha disposto “la risoluzione del contratto avente ad oggetto le quote del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "Europa Immobiliare 1", con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme investite dagli attori di e 30.000,00 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo.” (così pag. 3 della statuizione), discendendo quale effetto appunto della risoluzione la restituzione dell'importo per l'esecuzione dell'ordine.
A questa restituzione doveva però fare seguito anche quella chiesta dalla banca
(appunto per l'ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione), e cioè la restituzione delle quote, essere appunto l'effetto restitutorio proprio della risoluzione del contratto: vanno di conseguenza condannati i , avendone la CP_1
società fatto espressa richiesta sin dal primo grado, alla restituzione delle quote oggetto dell'ordine di acquisto, e dei dividendi versati sul conto titoli (cfr. estratti conto titoli versati in atti, così superandosi l'eccezione sollevata dagli appellati), per ammontare pari a € 19.856,20.
Anche gli ulteriori motivi di gravame meritano accoglimento: sulla pretesa risarcitoria, correlata all'inadempimento, del tutto generiche sono state le prospettazioni attoree in prime cure, soprattutto in punto di allegazione su quel che erano i frutti dell'investimento precedente (buoni postali) ai quali avevano fatto riferimento, e sui riflessi esistenziali (danno non patrimoniale). Devesi osservare che: nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure manca, nella parte motiva, ogni specificazione sul danno complessivamente patito, rinvenendosi meri riferimenti a precedenti giurisprudenziali sul 'minor vantaggio o maggior aggravio economico', o alla esigenza di ripristinare “la situazione economica che avrebbe
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 15 avuto in assenza della violazione del precetto di buona fede”, che in effetti viene a essere ripristinata con la restituzione del montante complessivo oggetto di investimento. In definitiva, non viene addotto alcun elemento onde pervenire e all'accertamento della sussistenza di un danno, soprattutto per il profilo cd. esistenziale, che non può collegarsi, sic et simpliciter, alla mera violazione negoziale, ma necessita di specifiche deduzioni sui concreti riflessi che possano avere intaccato la sfera personale dell'investitore. E anche la quantificazione, operata dal primo giudice con riguardo al “rendimento dei BOT” rimane priva di un aggancio specifico al lucro che altro investimento 'più sicuro' avrebbe potuto fruttare in favore degli odierni appellati: il riferimento ai BOT, infatti, si rinviene solo nella comparsa conclusionale, laddove gli appellanti richiamano altra sentenza di merito con cui venne disposta condanna di “ alla restituzione Parte_1
dell'investimento e al risarcimento del danno, quantificato in base al rendimento dei BOT”, senza tuttavia specificare il percorso argomentativo in base al quale si addivenne a detta condanna e soprattutto come correlarlo alla loro specifica posizione. Resta, quindi, la sola condanna alla corresponsione degli interessi legali, che va ricalibrata ex art. 1224 c.c. - con gli interessi che si risolvono in una liquidazione forfetaria del danno commisurato alla perdita della naturale fruttuosità del denaro in difetto di prova di un maggior danno, come detto non fornita - decorrendo gli interessi legali dal giorno in cui le somme vennero prelevate (cfr.
Cassazione civile sez. III 22/2/2008 n. 4604: “la sentenza di risoluzione per inadempimento con riguardo alle prestazioni da eseguire produce un effetto liberatorio ex nunc e rispetto alle prestazioni già eseguite un effetto recuperatorio ex tunc, ad eccezione dei contratti ad esecuzione continuata e periodica”), quindi dal .
Del pari da accogliere la doglianza relativamente alla condanna di cui all'art. 96
c.p.c., difettando prova della sussistenza del dolo, o della colpa grave, nel resistere al giudizio da parte della società odierna appellante, soprattutto laddove si consideri
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 16 che solo alcune delle diverse pretese hanno trovato accoglimento.
Conclusivamente, il gravame deve essere parzialmente accolto, confermandosi la condanna di a restituire agli attori (oltre ai costi di custodia e i Parte_1
relativi interessi) la somma di € 30.000,00 ma con interessi legali dal 24/9/2008 al soddisfo (già avvenuto coi pagamenti effettuati nelle more dell'avvio del presente procedimento), con rigetto delle altre pretese (e con obbligo di restituzione di quanto in più ricevuto in più quale effetto necessario della riforma) e condanna di e alla restituzione, in favore dell'appellante, delle CP_1 Parte_2
quote del Fondo Europa Immobiliare 1 oggetto dell'ordine di acquisto del
24/9/2008 e delle cedole ricavate pari a € 19.856,20.
Quanto alle spese processuali del presente giudizio (non vi è specifico motivo di appello relativamente a quelle di primo grado, di guisa che la statuizione sul punto va confermata, risultando comunque parte attrice essenzialmente vittoriosa), l'esito della lite giustifica la compensazione per metà stante il parziale accoglimento del gravame, dovendosi per l'effetto porre a carico dei la restante metà; la CP_1
liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione del 14/5/2019 avverso la sentenza n. 1827/2019 resa dal Tribunale di
Palermo il 9/4/2019, e in parziale riforma di detta sentenza: condanna a restituire a e € Parte_1 CP_1 Parte_2
30.000,00 oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
condanna
[...]
e alla restituzione, in favore dell'appellante, delle quote del CP_1 Parte_2
Fondo Europa Immobiliare 1 oggetto dell'ordine di acquisto del 24/9/2008 e delle cedole ricavate pari a € 19.856,20;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 17 rigetta le domande di risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) nonché ex art. 96 c.p.c. avanzate da e CP_1 Parte_2
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Compensa le spese del presente grado del giudizio per metà, e per l'effetto condanna e alla rifusione di metà delle spese CP_1 Parte_2
processuali sostenute da liquidate (per l'intero) in complessivi Parte_1
€ 5.200,00 per compensi, oltre esborsi anticipati, rimborso forfettario, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 30 gennaio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 18