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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1061/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1 Giampiero Berti e Cisella Trombin ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Sannazzaro de' Burgondi (PV), via Marconi n. 25 APPELLANTE
CONTRO (C.F.: ), anche nella qualità di titolare della “Azienda agricola Controparte_1 C.F._2 DiCristiana di Cristiana Sartori” (già “Azienda agricola Tenuta San Giovanni di Cristiana Sartori”), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Caresana, presso il cui studio in Robbio (PV), via Marconi n. 33, è elettivamente domiciliata APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso:
- in riforma della sentenza n. 1172/2023 pubblicata addì 3 ottobre 2023 a definizione del giudizio “inter partes” avanti il
Tribunale di Pavia rubricata con il n. 4711/2022 R.G., accertare e dichiarare che non è, nè era Parte_1 tenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 15.249,10 “a titolo di rimborso delle rate scadute il Controparte_1 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2022 dei finanziamenti n. 161/60513 (ora n. 0198185500000 Credit CO) del 22.6.2010, per € 190.000,00 e n. 161/60531 (ora n. 0198186400000 Credit CO), del 2.9.2010 stipulati con Credit CO (originariamente CA DI ES, successivamente CA DI TI ed ora Credit CO)”, né per altra diversa causale e, pertanto, respingere anche tale ulteriore domanda di nei confronti Controparte_1 dell'appellante. Dichiarare, di conseguenza, tenuta e condannare alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1 della somma percepita in virtù della pronuncia della suddetta sentenza, pari ad Euro 21.605,29, oltre interessi di mora dalla data del pagamento effettuato al saldo effettivo;
- previe le declaratorie del caso, dichiarare inammissibile e/o improcedibile per sua tardività e, in ogni caso, respingere l'appello incidentale proposto da nella comparsa di costituzione e risposta depositata addì 17 giugno Controparte_1 2024 e tutte le domande ivi formulate. Con il favore delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”
Controparte_1
pagina 1 di 9 “In via preliminare:Dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto da ai sensi Parte_1 dell'art. 342 c.p.c.. In via principale nel merito: Rigettare l'appello principale proposto da e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Parte_1
in parziale riforma, relativamente ai capi 2.1, 2.2, 3, 3.1, della sentenza del Tribunale di Pavia n. Controparte_1 1172/2023, pubblicata il 3 ottobre 2023, emessa nella causa iscritta al n. 4711/2022 R.G.:
Condannare nata a [...] il [...], c.f.: in proprio e quale Parte_1 C.F._1 titolare dell'"Azienda Agricola Galbarini Carla Angela", p.i.: al pagamento, in favore di P.IVA_1 Controparte_1 nata a [...], il 1°.10.1968, c.f.: in proprio e quale titolare dell'"Azienda Agricola DiCristiana C.F._2 di Cristiana Sartori" (già "Azienda agricola Tenuta San Giovanni di Cristiana Sartori"), p.i.: , delle seguenti P.IVA_2 somme:
- € 10.099,37 ovvero, in subordine € 9.089,43 ovvero, in ulteriore subordine € 5.037,10, nonchè, in ogni caso, dell'ulteriore somma di € 3.800,00, a titolo di rifusione dei danni economici subiti per il mancato intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnico dell'impianto fotovoltaico di cui è causa.
- 14.350,45 ovvero, in subordine € 4.482,16, a titolo di rimborso delle spese per la fornitura di energia elettrica riconducibili all'utenza identificata con codice POD: IT001E15618743, per le causali di giudizio anche, in via subordinata
e residuale, ai sensi dell'art. 2041 c.c..Con gli interessi legali dalla domanda al saldo. Con integrale vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e, ricorrendone i presupposti, con eventuale condanna, nella misura che la Corte riterrà equa, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.. Confermando per il resto la sentenza di primo grado.In punto spese valutare, all'occorrenza, l'inosservanza del D.M. 7 agosto 2023, n. 110.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la madre Controparte_1 [...]
affinché quest'ultima venisse condannata al pagamento: i) di € 15.249,10 a titolo di Parte_1 rimborso, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di rate di finanziamenti;
ii) di € 10.099,37 a titolo risarcitorio;
iii) di € 14.350,45 a titolo di rimborso, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di spese per la fornitura di energia elettrica.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva che:
-in data 27.7.2018, le parti stipulavano un accordo transattivo, in forza del quale Controparte_1 avrebbe dovuto cedere a un impianto fotovoltaico meglio descritto in atti, le Parte_1 relative convenzioni per lo scambio dell'energia elettrica e i contratti bancari di finanziamento stipulato per la realizzazione dell'impianto stesso;
-a seguito di contrasti circa l'interpretazione e l'attuazione del contratto veniva incardinato il giudizio recante n. r. g. 831/2020 conclusosi con la sentenza del Tribunale di Pavia n. 717/2021, con cui veniva ordinato il trasferimento ex art. 2932 c.c. dall'attrice alla convenuta del summenzionato impianto alle condizioni “pattuite negli artt. 9, 10, 11 e 12 del contratto di transazione per scrittura privata del 27 luglio 2018, come interpretate in motivazione”, nonché il trasferimento della posizione contrattuale rivestita dall'attrice con il in relazione alle convenzioni di scambio Controparte_2 dell'energia elettrica e con la (già CA DI TI) per Controparte_3 quanto riguarda i contratti di finanziamenti;
il dispositivo della sentenza subordinava “gli effetti traslativo-costitutivi della pronuncia di esecuzione in forma specifica al verificarsi delle condizioni di cui in motivazione (par. 8.1)”, ovvero “al consenso dei contraenti ceduti ex art. 1406 e ss c.c. e all'adempimento del formale passaggio di intestazione della disponibilità dell'impianto fotovoltaico alla nuova titolare, così come previsto e richiesto da GSE s.p.a.”;
-in data 31.03.2022 interveniva il subentro della convenuta nella titolarità dell'impianto e nelle convenzioni aventi ad oggetto lo scambio dell'energia elettrica;
-nonostante ciò, parte adempiva in luogo della convenuta al pagamento delle rate del CP_1 finanziamento recanti scadenza 31 marzo 2022, 30 giugno 2022, 30 settembre 2022 per un totale di €
pagina 2 di 9 15.249,10; somma della quale l'attrice avrebbe dunque avuto diritto alla restituzione, poiché da ella non dovuta in forza della scrittura transattiva citata così come interpretata dalla sentenza menzionata;
- le aveva sostanzialmente impedito la manutenzione straordinaria Parte_1 dell'impianto fotovoltaico, con le modalità previste dalla summenzionata sentenza, così comportando il mancato funzionamento dell'impianto con conseguente perdita degli incentivi connessi al medesimo, con un conseguente danno quantificabile in € 10.099,37; aveva seguitato a pagare, per complessivi € 14.350,45, le utenze per la fornitura di Controparte_1 energia elettrica relativa a immobili dalla stessa detenuti a titolo di comodato concesso dalla convenuta e a quest'ultima restituiti a far data dall'11.04.2017, in quanto non aveva Parte_1 provveduto a volturare l'utenza a proprio nome e pertanto, avrebbe avuto diritto altresì Controparte_1 alla restituzione di detta somma, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Parte_1 argomentato e domandando il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1172/2023, pubblicata in data 03.10.2023, in parziale accoglimento delle domande formulate da condannava al Controparte_1 Parte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 15.249,10, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Segnatamente, rilevato che aveva adempiuto al pagamento delle rate dei finanziamenti Controparte_1 stipulati per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico con scadenza 31.03.2022, 30.06.2022 e
30.09.2022 e ritenuto che in base all'art. 12 della scrittura transattiva – richiamato dalla sentenza ex art. 2932 c.c. n. 717/2021 del Tribunale di Pavia – dette rate dovessero essere in realtà sostenute dall'acquirente sin dalla data del trasferimento della proprietà dell'impianto e delle relative Parte_1 convenzioni, ovverosia dal 31.03.2022, il primo Giudice condannava ex art. 2041 c.c. parte convenuta al pagamento di € 15.249,10 oltre interessi, in favore dell'attrice. All'opposto, il Giudice di prime cure rigettava la domanda risarcitoria, in ragione del difetto di un valido riscontro probatorio in ordine alla configurabilità di un inadempimento doloso o colposo posto in essere da parte di nonché l'ulteriore domanda di restituzione degli esborsi Parte_1 sostenuti da parte attrice per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà di parte convenuta precedentemente detenuti a titolo di comodato dall'attrice, atteso che il perdurare dell'intestazione dell'utenza in capo a avrebbe avuto luogo in ragione della negligenza Controparte_1 della medesima e non già quale conseguenza di un inadempimento della madre.
Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame affidandosi a un Parte_1 unico motivo d'appello principale, compendiato “La difformità del “decisum” rispetto ai chiari contenuti della presupposta declaratoria resa dal Tribunale di Pavia”, chiedendo la riforma della sentenza mediante accertamento e dichiarazione di non essere tenuta al pagamento della somma di euro 15.249,10 a titolo di rimborso rate scadute dei finanziamenti in essere.
L'appellante ha lamentato che la sentenza gravata si discosterebbe radicalmente e dai contenuti dispositivi della sentenza n. 717/2021 del Tribunale di Pavia: il giudice avrebbe interpretato la clausola di cui all'art. 12 della scrittura transattiva quale previsione di un accollo meramente interno, ad avviso dell'appellante in contrasto con quanto statuito al punto 2.2 delle “Ragioni giuridiche della decisione” della già citata sentenza n. 717/2021 del Tribunale di Pavia, dalla quale si evincerebbe che anche l'onere a carico della signora riguardante il pagamento delle rate di mutuo, sarebbe divenuto Parte_1 operativo solo nel momento in cui si sarebbe realizzata “l'efficacia globale dell'accordo, tanto nei rapporti interni tra le parti quanto nei rapporti esterni con la CA mutuante e GSE”.In altri termini, pagina 3 di 9 con la sentenza gravata il primo Giudice avrebbe erroneamente interpretato la pronuncia resa in precedenza, che avrebbe invece ritenuto la necessaria contestualità dell'accettazione, non solo da parte del gestore del servizio energetico, ma anche dell'istituto di credito cessionario (e ad un tempo creditore delle somme finanziate) del subentro nei rapporti de quibus da parte della signora Ne discenderebbe, ad avviso dell'appellante, l'erroneità dell'accoglimento della domanda di Parte_1 rimborso proposta nel giudizio di prime cure da della quale parte Controparte_1 Parte_1 auspicando la riforma della pronuncia gravata, chiede in questa sede la condanna alla restituzione di € 21.605,29, quale somma dalla stessa versata in adempimento dell'atto di precetto notificatole dalla figlia in esecuzione della sentenza gravata.
Si è costituita in appello contestando, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e argomentato, chiedendo il rigetto del gravame avversario, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità, svolgendo altresì appello incidentale, sulla base di motivi che possono sintetizzarsi come segue.
A) “Capo 2.1 – pag. 5 della sentenza impugnata. In punto rifusione danni per mancati interventi sull'impianto fotovoltaico”: l'appellante incidentale si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto di disattendere la richiesta risarcitoria dalla stessa formulata;
il
Giudice di prime cure avrebbe anzitutto omesso di valutare che la richiesta economica era limitata a quanto maturato nel periodo intercorrente tra novembre 2021 e il 31 marzo 2022, cioè dal momento in cui, per stessa ammissione di controparte, sarebbero cessate le esigenze legate al funzionamento dell'impianto di essicazione, addotte per giustificare il rinvio di un intervento previsto per il 12 ottobre 2021, sicché non vi sarebbero stati ulteriori motivi per non procedere agli interventi concordati, fino alla data (31 marzo 2022) in cui vi è stato il passaggio di titolarità; in tale lasso di tempo la proprietà dell'impianto era ancora in capo a circostanza che di per sé consentirebbe di Controparte_1 qualificare come antigiuridica la condotta di parte che impediva reiteratamente e Parte_1 immotivatamente alla figlia l'accesso a un impianto di sua proprietà e ciò, nonostante – contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal primo Giudice – gli interventi manutentivi/sostitutivi sull'impianto e le procedure formali connesse al cambio di titolarità non sarebbero attività suscettibili di interferire tra loro o condizionarsi reciprocamente;
la condotta di si porrebbe altresì in Parte_1 contrasto con la sentenza n. 717/2021 del Tribunale di Pavia, che si sarebbe espressa in termini espliciti sulla necessità di procedere ad un intervento “necessario alla corretta funzionalità dell'impianto”, senza subordinarlo a differenti ed ulteriori adempimenti.
In tal modo, la sentenza gravata non avrebbe tenuto conto del grave pregiudizio economico legato alla mancata sostituzione del contatore, e connesso sostanzialmente al fatto che, in assenza di adeguamento dell'impianto, si impediva a di accertare i dati di produzione, rendendone Parte_2 impossibile la comunicazione a GSE s.p.a., ente che avrebbe poi dovuto quantificare, liquidare ed erogare gli emolumenti economici legati alla produzione di energia – Scambio sul Posto – e alle tariffe incentivanti. Ad avviso di parte appellante incidentale, detti accadimenti sarebbero frutto di una precisa scelta di finalizzata a far sì che la liquidazione degli incentivi avvenisse con valuta Parte_1 posteriore alla data di accettazione del cambio di titolarità, 31 marzo 2022, e quindi con erogazione in suo favore, quale subentrante.
B) “Capo 2.2 – pagine 5-6 della sentenza”: l'appellante incidentale si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la domanda di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà della madre precedentemente detenuti a titolo di comodato, nonostante l'assunzione dell'obbligo – formalizzato pagina 4 di 9 all'art. 15 dell'accordo transattivo stipulato in data 27.07.2028 – a mezzo del quale Parte_1 s'impegnava a perfezionare entro il 30.08.2018 la volturazione delle utenze di tali immobili,
[...] rilasciati già a partire dall'aprile 2017 inconferenti le argomentazioni mediante le quali il primo Giudice ha imputato la mancata volturazione alla negligenza della stessa atteso che Controparte_1 solo l'intestatario dell'utenza sarebbe legittimato a chiedere la volturazione;
C) “Capo 3 – pagina 6 della sentenza. capo 3.1 – pagina 6 della sentenza chiede la riforma CP_1 della statuizione di primo grado in punto spese, reiterando la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
All'udienza dell'11.07.2024, avendo l'appellante previamente eccepito la tardività dell'appello incidentale proposto da controparte con comparsa di costituzione e risposta, il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 24.10.2024 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 24.10.2024, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 20.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
0.1 Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla appellata, di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., stante la formulazione sufficientemente chiara delle critiche mosse alla decisione impugnata e delle modifiche della stessa richieste.
0.2 Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellante principale, per come meglio esplicitata in sede di comparsa conclusionale ( p.13 e ss.) .
L'appellante principale sostiene la tardività dell'appello incidentale dell'appellata adducendo che la sentenza di primo grado è stata depositata il 3 ottobre 2023 e che il gravame proposto da che CP_1 reca data 17 giugno 2024, segnerebbe il superamento del termine semestrale previsto “ex lege”. Sarebbe comunque decorso anche il “termine breve” previsto dall'art. 325 c.p.c. in quanto la notifica dell'atto di citazione in appello è stata effettuata addì 2 aprile 2024, adempimento che costituisce iniziativa equipollente alla notifica della sentenza.La qualifica dell'appello incidentale come tardivo comporterebbe l 'inammissibilità del gravame proposto da atteso che non sarebbe possibile CP_1 predicare che l'appellante in via principale abbia messo “in discussione l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza alla quale la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza”.
Va rammentato che ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'appellato che riceve la notifica dell'appello principale, viene rimesso nel termine ad impugnare con l'appello incidentale;
l'appello incidentale deve comunque essere proposto nel termine previsto dall'art. 343 c.p.c.
La ratio dell'appello incidentale tardivo è quella di permettere alla parte soccombente, che abbia temporaneamente deciso di non proporre appello, di farlo in un secondo momento, laddove controparte abbia nel frattempo proposto appello. A seguito di un percorso giurisprudenziale articolato la
Cassazione ha affermato che: “In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
pagina 5 di 9 l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile”; (Cass., III sez., n. 26139 del 5 settembre 2022).Trattasi di interpretazione che ha trovato il recente avallo delle Sezioni unite ( Cass SU n.8486 del 28.3.2024), giunta ad affermare che sussiste la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva avverso qualunque capo della sentenza, anche se non connessa all'impugnazione principale, indirizzo che è stato ribadito rilevando altresì che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c (Cass.Sez. 3 -
, Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024).
1. Nel merito, e' anzitutto infondato il motivo d'appello proposto in via principale, con il quale
[...] si duole dell'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui – a suo dire, in aperto Parte_1 contrasto con la precedente sentenza resa ex art. 2932 c.c. dal Tribunale di Pavia – il Giudice di prime cure ha posto in capo alla stessa le rate dei finanziamenti stipulati per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a far data dal 31.03.2022, conseguentemente accogliendo la domanda di ripetizione formulata da Controparte_1 Le doglianze dell'appellante principale non colgono invero la ratio decidendi del primo Giudice, il quale, lungi dal disattendere le conclusioni del precedente invocato da parte appellante principale, ne ha valorizzato gli snodi fondamentali, approdando a una soluzione ermeneutica del tutto coerente, sotto il profilo logico-giuridico, con il complessivo assetto degli interessi delle parti.
Al fine di individuare la parte in capo alla quale avrebbero dovuto gravare le rate dei finanziamenti stipulati per la realizzazione del summenzionato impianto – accertamento evidentemente imprescindibile al vaglio di fondatezza della domanda di rimborso formulata da – il Controparte_1
Giudice di prime cure ha infatti richiamato pedissequamente il percorso argomentativo seguito nella sentenza n. 717/2021 del Tribunale di Pavia, correttamente assunto quale premessa del proprio decisum.E invero, risulta dirimente che – nell'ordinare il trasferimento ex art. 2932 c.c. da CP_1 alla madre i) del diritto di proprietà dell'impianto fotovoltaico per la
[...] Parte_1 produzione e rivendita di energia elettrica;
ii) della posizione contrattuale assunta con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. in forza della “convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica” (SSP n. 00134725) del 9.2.2011 e della “convenzione n. I08F15322407 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;
nonché iii) della posizione contrattuale assunta con CA DI ES (già CA DI
TI) s.p.a. in forza dei contratti di mutuo chirografario n. 161/60513, stipulato in data 22.6.2010, e n. 161/60531, stipulato in data 2.9.2010 – il dispositivo della sentenza n. 717/2021 del Tribunale di
Pavia abbia precisato che detto trasferimento sarebbe avvenuto alle condizioni di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 dell'accordo transattivo, contestualmente subordinando gli effetti traslativo-costitutivi della pronuncia di esecuzione in forma specifica al verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 8.1 della motivazione.A detto paragrafo si legge che “Gli effetti costitutivi e traslativi promananti dalla presente decisione rimangono subordinati al consenso dei contraenti ceduti ex art. 1406 e ss c.c. e all'adempimento del formale passaggio di intestazione della disponibilità dell'impianto fotovoltaico alla nuova titolare” (cfr. doc. n. 3 fascicolo I grado , sicché assume precipua rilevanza l'art. 12 CP_1 dell'accordo transattivo, a mezzo del quale le parti hanno convenuto che Parte_1 subentra e si accolla il debito residuo dei seguenti mutui […] a far tempo dalla data di suo subentro nella titolarità dell'impianto fotovoltaico” (cfr. doc. n. 1 fascicolo I grado;
data pacificamente CP_1 indicata dalle parti nel 31.03.2022.
pagina 6 di 9 Tale ultima formulazione è stata correttamente interpretata dal primo Giudice come costitutiva di un accollo interno, che non viene perciò ad essere attinto da quel “consenso dei contraenti ceduti” a cui il dispositivo della sentenza n. 717/2021 subordina i propri effetti costitutivi e traslativi. Ne deriva – come peraltro ulteriormente confermato al paragrafo 7.3 pronuncia ora evocata, nel quale è espressamente previsto che gli oneri correlati all'impianto, intesi sia in termini finanziari sia in termini manutentivi, restano in capo alla proprietà dello stesso e circolano insieme a quest'ultima – che, essendo documentato che il passaggio di proprietà dell'impianto fotovoltaico e delle relative convenzioni di scambio di energia elettrica si sono perfezionati in data 31.03.2022 (cfr. docc. nn. 8 e 9 fascicolo I grado , dalla stessa data le rate dei finanziamenti menzionati nella convenzione CP_1 transattiva dovevano essere sostenute dalla convenuta odierna appellata, sicché correttamente il
Giudice di prime cure ha accolto la domanda di rimborso svolta da parte attrice, condannando
[...] al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 15.249,10 oltre interessi. Parte_1
Per tali ragioni, l'appello principale deve essere rigettato.
2.Parimenti infondato è il primo motivo d'appello incidentale, con il quale si duole Controparte_1 dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto di disattendere la richiesta risarcitoria dalla stessa formulata.
La prospettazione offerta dall'appellante incidentale – in base alla quale si Parte_1 sarebbe resa responsabile di una condotta illecita, che avrebbe cagionato alla figlia un pregiudizio economico sotto forma di lucro cessante, non avendo ella potuto provvedere alla sostituzione dei contatori digitali omologati e, così, accedere all'erogazione degli incentivi correlati all'impianto – non soddisfa invero i requisiti di cui all'art. 2043 c.c., difettando la condotta dell'odierna appellante principale anzitutto del requisito di antigiuridicità prescritto dalla norma medesima. In questo senso non sono state efficacemente disattese le argomentazioni spese dal primo Giudice, laddove ha ritenuto che “la documentazione prodotta dall'attrice (cfr. docc. nn. da 30 a 38 fascicolo parte attrice) non evidenzi alcuna condotta illecita della convenuta manifestatasi sotto forma di impedimento doloso o colposo dell'attività di manutenzione”, non potendosi in effetti sottacere che “l'attività menzionata fosse anche dipendente dalle pratiche inerenti al cambio di titolarità dell'impianto i cui tempi di esecuzione, per quanto accertato anche nella precedenza sentenza, appaiono addebitabile ad entrambe le parti” (cfr. sentenza gravata, p. 5).Segnatamente, la corrispondenza a mezzo mail prodotta dall' appellante incidentale (cfr. docc. nn. da 22 a 39 fascicolo I grado non vale a fornire efficace elemento probatorio a CP_1 sostegno dell'illiceità della condotta di offrendo all'opposto conferma che il Parte_1 differimento del momento in cui avrebbe avuto luogo la sostituzione trovava giustificazione in alcune difficoltà di coordinamento tra le parti, i cui rapporti erano evidentemente già compromessi in ragione dei contenziosi tra le stesse nel frattempo insorti, anche avuto riguardo alla compatibilità degli interventi con le esigenze dell'azienda agricola. Sul punto, non pare poi inutile aggiungere che la stessa indicazione di importi, a titolo di poste risarcitorie, tra loro sensibilmente differenti appare di per sé indice della mancanza di una chiara allegazione in fatto, prima ancora che di un inadempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte che agisce in giudizio lamentando un danno e domandandone il risarcimento.
Da ultimo, è da escludersi che debba essere condannata a rifondere alla figlia Parte_1 l'importo di € 3.800,00, quale acconto da quest'ultima versato alla società Solarelit Controparte_1
s.r.l. per gli interventi sull'impianto, atteso che la più volte menzionata sentenza n. 717/2021 del Tribunale di Pavia ha espressamente statuito che “L'acquirente dell'impianto ( Parte_1 provvederà alla sostituzione dei contatori a sua cura, con spese a carico della parte cedente ( CP_1
pagina 7 di 9 ovvero dovrà lasciare che la cedente vi provveda personalmente, a propria cura e spese, in CP_1 modo da garantire l'agevole esecuzione dell'obbligazione offerta”. Sulla base di tali ragioni il primo motivo d'appello incidentale deve pertanto essere rigettato.
3.Non supera del pari il vaglio di fondatezza il secondo motivo d'appello incidentale, con il quale si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda Controparte_1 di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per la fornitura di energia elettrica presso immobili di proprietà della madre, precedentemente detenuti a titolo di comodato, nonostante gli stessi fossero stati rilasciati a partire dall'aprile 2017. Sul punto, coglie anzitutto nel segno il rilievo, formulato dal primo Giudice, secondo cui “alcun obbligo di immediata volturazione delle utenze era stata assunta dalla proprietà” (cfr. sentenza gravata, p. 6), atteso che l'art. 15 dell'accordo transattivo prevede espressamente che Parte_1
e la figlia si obbligavano a provvedere alla volturazione solo a partire dal
[...] Controparte_4
30.08.2018, sicché fino a quel momento gli esborsi relativi alla fornitura di energia elettrica dovevano ritenersi permanenti in capo all'odierna appellante incidentale. Quanto, poi, al periodo successivo, ovverosia quello intercorrente tra il 30.08.2018 e il momento in cui interveniva la volturazione – indicato dalle parti nel dicembre dello stesso anno – il Collegio ritiene di poter aderire alle valutazioni del primo Giudice, il quale ha correttamente escluso di poter accogliere la domanda di rimborso sulla base dell'argomentazione per la quale “il perdurare dell'intestazione dell'utenza in capo all'attrice risulta ascrivibile ad una sua condotta negligente piuttosto che ad un inadempimento della convenuta” (cfr. sentenza gravata, pp. 5-6), ciò anche considerato che CP_1 avrebbe quantomeno potuto diffidare formalmente la madre e la sorella a provvedere
[...] immediatamente alla volturazione ove ciò avesse ritenuto fosse un obbligo gravante sulle congiunte.
Per queste ragioni, anche il secondo motivo d'appello incidentale deve essere rigettato.
All'infondatezza dei primi due motivi d'appello incidentale consegue necessariamente il rigetto dell'ulteriore doglianza svolta, sempre in via incidentale, da in punto di spese di lite, Controparte_1 dovendosi confermare, anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata.
4. Per le ragioni suesposte, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma della sentenza gravata.
In ragione della soccombenza reciproca tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e dall'appellante incidentale a norma dell'art.13 co.1 del D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1172/2023, pubblicata in data 03.10.2023, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1. rigetta l'appello principale, nonché l'appello incidentale, e per l'effetto conferma la sentenza n.
1172/2023 del Tribunale di Pavia pubblicata in data 03.10.2023; pagina 8 di 9 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano in data 30 ottobre 2024
Il Consigliere relatore dott.ssa Roberta Nunnari
Il Presidente dott. Francesco Distefano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Distefano Presidente dott.ssa Irene Lupo Consigliere dott.ssa Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
DA (C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1 Giampiero Berti e Cisella Trombin ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Sannazzaro de' Burgondi (PV), via Marconi n. 25 APPELLANTE
CONTRO (C.F.: ), anche nella qualità di titolare della “Azienda agricola Controparte_1 C.F._2 DiCristiana di Cristiana Sartori” (già “Azienda agricola Tenuta San Giovanni di Cristiana Sartori”), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Caresana, presso il cui studio in Robbio (PV), via Marconi n. 33, è elettivamente domiciliata APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso:
- in riforma della sentenza n. 1172/2023 pubblicata addì 3 ottobre 2023 a definizione del giudizio “inter partes” avanti il
Tribunale di Pavia rubricata con il n. 4711/2022 R.G., accertare e dichiarare che non è, nè era Parte_1 tenuta al pagamento a favore di della somma di Euro 15.249,10 “a titolo di rimborso delle rate scadute il Controparte_1 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre 2022 dei finanziamenti n. 161/60513 (ora n. 0198185500000 Credit CO) del 22.6.2010, per € 190.000,00 e n. 161/60531 (ora n. 0198186400000 Credit CO), del 2.9.2010 stipulati con Credit CO (originariamente CA DI ES, successivamente CA DI TI ed ora Credit CO)”, né per altra diversa causale e, pertanto, respingere anche tale ulteriore domanda di nei confronti Controparte_1 dell'appellante. Dichiarare, di conseguenza, tenuta e condannare alla restituzione a favore di Controparte_1 Parte_1 della somma percepita in virtù della pronuncia della suddetta sentenza, pari ad Euro 21.605,29, oltre interessi di mora dalla data del pagamento effettuato al saldo effettivo;
- previe le declaratorie del caso, dichiarare inammissibile e/o improcedibile per sua tardività e, in ogni caso, respingere l'appello incidentale proposto da nella comparsa di costituzione e risposta depositata addì 17 giugno Controparte_1 2024 e tutte le domande ivi formulate. Con il favore delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio”
Controparte_1
pagina 1 di 9 “In via preliminare:Dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto da ai sensi Parte_1 dell'art. 342 c.p.c.. In via principale nel merito: Rigettare l'appello principale proposto da e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da Parte_1
in parziale riforma, relativamente ai capi 2.1, 2.2, 3, 3.1, della sentenza del Tribunale di Pavia n. Controparte_1 1172/2023, pubblicata il 3 ottobre 2023, emessa nella causa iscritta al n. 4711/2022 R.G.:
Condannare nata a [...] il [...], c.f.: in proprio e quale Parte_1 C.F._1 titolare dell'"Azienda Agricola Galbarini Carla Angela", p.i.: al pagamento, in favore di P.IVA_1 Controparte_1 nata a [...], il 1°.10.1968, c.f.: in proprio e quale titolare dell'"Azienda Agricola DiCristiana C.F._2 di Cristiana Sartori" (già "Azienda agricola Tenuta San Giovanni di Cristiana Sartori"), p.i.: , delle seguenti P.IVA_2 somme:
- € 10.099,37 ovvero, in subordine € 9.089,43 ovvero, in ulteriore subordine € 5.037,10, nonchè, in ogni caso, dell'ulteriore somma di € 3.800,00, a titolo di rifusione dei danni economici subiti per il mancato intervento di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnico dell'impianto fotovoltaico di cui è causa.
- 14.350,45 ovvero, in subordine € 4.482,16, a titolo di rimborso delle spese per la fornitura di energia elettrica riconducibili all'utenza identificata con codice POD: IT001E15618743, per le causali di giudizio anche, in via subordinata
e residuale, ai sensi dell'art. 2041 c.c..Con gli interessi legali dalla domanda al saldo. Con integrale vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e, ricorrendone i presupposti, con eventuale condanna, nella misura che la Corte riterrà equa, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.. Confermando per il resto la sentenza di primo grado.In punto spese valutare, all'occorrenza, l'inosservanza del D.M. 7 agosto 2023, n. 110.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la madre Controparte_1 [...]
affinché quest'ultima venisse condannata al pagamento: i) di € 15.249,10 a titolo di Parte_1 rimborso, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di rate di finanziamenti;
ii) di € 10.099,37 a titolo risarcitorio;
iii) di € 14.350,45 a titolo di rimborso, ai sensi dell'art. 2041 c.c., di spese per la fornitura di energia elettrica.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva che:
-in data 27.7.2018, le parti stipulavano un accordo transattivo, in forza del quale Controparte_1 avrebbe dovuto cedere a un impianto fotovoltaico meglio descritto in atti, le Parte_1 relative convenzioni per lo scambio dell'energia elettrica e i contratti bancari di finanziamento stipulato per la realizzazione dell'impianto stesso;
-a seguito di contrasti circa l'interpretazione e l'attuazione del contratto veniva incardinato il giudizio recante n. r. g. 831/2020 conclusosi con la sentenza del Tribunale di Pavia n. 717/2021, con cui veniva ordinato il trasferimento ex art. 2932 c.c. dall'attrice alla convenuta del summenzionato impianto alle condizioni “pattuite negli artt. 9, 10, 11 e 12 del contratto di transazione per scrittura privata del 27 luglio 2018, come interpretate in motivazione”, nonché il trasferimento della posizione contrattuale rivestita dall'attrice con il in relazione alle convenzioni di scambio Controparte_2 dell'energia elettrica e con la (già CA DI TI) per Controparte_3 quanto riguarda i contratti di finanziamenti;
il dispositivo della sentenza subordinava “gli effetti traslativo-costitutivi della pronuncia di esecuzione in forma specifica al verificarsi delle condizioni di cui in motivazione (par. 8.1)”, ovvero “al consenso dei contraenti ceduti ex art. 1406 e ss c.c. e all'adempimento del formale passaggio di intestazione della disponibilità dell'impianto fotovoltaico alla nuova titolare, così come previsto e richiesto da GSE s.p.a.”;
-in data 31.03.2022 interveniva il subentro della convenuta nella titolarità dell'impianto e nelle convenzioni aventi ad oggetto lo scambio dell'energia elettrica;
-nonostante ciò, parte adempiva in luogo della convenuta al pagamento delle rate del CP_1 finanziamento recanti scadenza 31 marzo 2022, 30 giugno 2022, 30 settembre 2022 per un totale di €
pagina 2 di 9 15.249,10; somma della quale l'attrice avrebbe dunque avuto diritto alla restituzione, poiché da ella non dovuta in forza della scrittura transattiva citata così come interpretata dalla sentenza menzionata;
- le aveva sostanzialmente impedito la manutenzione straordinaria Parte_1 dell'impianto fotovoltaico, con le modalità previste dalla summenzionata sentenza, così comportando il mancato funzionamento dell'impianto con conseguente perdita degli incentivi connessi al medesimo, con un conseguente danno quantificabile in € 10.099,37; aveva seguitato a pagare, per complessivi € 14.350,45, le utenze per la fornitura di Controparte_1 energia elettrica relativa a immobili dalla stessa detenuti a titolo di comodato concesso dalla convenuta e a quest'ultima restituiti a far data dall'11.04.2017, in quanto non aveva Parte_1 provveduto a volturare l'utenza a proprio nome e pertanto, avrebbe avuto diritto altresì Controparte_1 alla restituzione di detta somma, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto e Parte_1 argomentato e domandando il rigetto delle domande attoree.
Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 1172/2023, pubblicata in data 03.10.2023, in parziale accoglimento delle domande formulate da condannava al Controparte_1 Parte_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 15.249,10, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole rate al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Segnatamente, rilevato che aveva adempiuto al pagamento delle rate dei finanziamenti Controparte_1 stipulati per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico con scadenza 31.03.2022, 30.06.2022 e
30.09.2022 e ritenuto che in base all'art. 12 della scrittura transattiva – richiamato dalla sentenza ex art. 2932 c.c. n. 717/2021 del Tribunale di Pavia – dette rate dovessero essere in realtà sostenute dall'acquirente sin dalla data del trasferimento della proprietà dell'impianto e delle relative Parte_1 convenzioni, ovverosia dal 31.03.2022, il primo Giudice condannava ex art. 2041 c.c. parte convenuta al pagamento di € 15.249,10 oltre interessi, in favore dell'attrice. All'opposto, il Giudice di prime cure rigettava la domanda risarcitoria, in ragione del difetto di un valido riscontro probatorio in ordine alla configurabilità di un inadempimento doloso o colposo posto in essere da parte di nonché l'ulteriore domanda di restituzione degli esborsi Parte_1 sostenuti da parte attrice per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà di parte convenuta precedentemente detenuti a titolo di comodato dall'attrice, atteso che il perdurare dell'intestazione dell'utenza in capo a avrebbe avuto luogo in ragione della negligenza Controparte_1 della medesima e non già quale conseguenza di un inadempimento della madre.
Avverso la summenzionata sentenza ha interposto gravame affidandosi a un Parte_1 unico motivo d'appello principale, compendiato “La difformità del “decisum” rispetto ai chiari contenuti della presupposta declaratoria resa dal Tribunale di Pavia”, chiedendo la riforma della sentenza mediante accertamento e dichiarazione di non essere tenuta al pagamento della somma di euro 15.249,10 a titolo di rimborso rate scadute dei finanziamenti in essere.
L'appellante ha lamentato che la sentenza gravata si discosterebbe radicalmente e dai contenuti dispositivi della sentenza n. 717/2021 del Tribunale di Pavia: il giudice avrebbe interpretato la clausola di cui all'art. 12 della scrittura transattiva quale previsione di un accollo meramente interno, ad avviso dell'appellante in contrasto con quanto statuito al punto 2.2 delle “Ragioni giuridiche della decisione” della già citata sentenza n. 717/2021 del Tribunale di Pavia, dalla quale si evincerebbe che anche l'onere a carico della signora riguardante il pagamento delle rate di mutuo, sarebbe divenuto Parte_1 operativo solo nel momento in cui si sarebbe realizzata “l'efficacia globale dell'accordo, tanto nei rapporti interni tra le parti quanto nei rapporti esterni con la CA mutuante e GSE”.In altri termini, pagina 3 di 9 con la sentenza gravata il primo Giudice avrebbe erroneamente interpretato la pronuncia resa in precedenza, che avrebbe invece ritenuto la necessaria contestualità dell'accettazione, non solo da parte del gestore del servizio energetico, ma anche dell'istituto di credito cessionario (e ad un tempo creditore delle somme finanziate) del subentro nei rapporti de quibus da parte della signora Ne discenderebbe, ad avviso dell'appellante, l'erroneità dell'accoglimento della domanda di Parte_1 rimborso proposta nel giudizio di prime cure da della quale parte Controparte_1 Parte_1 auspicando la riforma della pronuncia gravata, chiede in questa sede la condanna alla restituzione di € 21.605,29, quale somma dalla stessa versata in adempimento dell'atto di precetto notificatole dalla figlia in esecuzione della sentenza gravata.
Si è costituita in appello contestando, in fatto e in diritto, tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto e argomentato, chiedendo il rigetto del gravame avversario, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità, svolgendo altresì appello incidentale, sulla base di motivi che possono sintetizzarsi come segue.
A) “Capo 2.1 – pag. 5 della sentenza impugnata. In punto rifusione danni per mancati interventi sull'impianto fotovoltaico”: l'appellante incidentale si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto di disattendere la richiesta risarcitoria dalla stessa formulata;
il
Giudice di prime cure avrebbe anzitutto omesso di valutare che la richiesta economica era limitata a quanto maturato nel periodo intercorrente tra novembre 2021 e il 31 marzo 2022, cioè dal momento in cui, per stessa ammissione di controparte, sarebbero cessate le esigenze legate al funzionamento dell'impianto di essicazione, addotte per giustificare il rinvio di un intervento previsto per il 12 ottobre 2021, sicché non vi sarebbero stati ulteriori motivi per non procedere agli interventi concordati, fino alla data (31 marzo 2022) in cui vi è stato il passaggio di titolarità; in tale lasso di tempo la proprietà dell'impianto era ancora in capo a circostanza che di per sé consentirebbe di Controparte_1 qualificare come antigiuridica la condotta di parte che impediva reiteratamente e Parte_1 immotivatamente alla figlia l'accesso a un impianto di sua proprietà e ciò, nonostante – contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dal primo Giudice – gli interventi manutentivi/sostitutivi sull'impianto e le procedure formali connesse al cambio di titolarità non sarebbero attività suscettibili di interferire tra loro o condizionarsi reciprocamente;
la condotta di si porrebbe altresì in Parte_1 contrasto con la sentenza n. 717/2021 del Tribunale di Pavia, che si sarebbe espressa in termini espliciti sulla necessità di procedere ad un intervento “necessario alla corretta funzionalità dell'impianto”, senza subordinarlo a differenti ed ulteriori adempimenti.
In tal modo, la sentenza gravata non avrebbe tenuto conto del grave pregiudizio economico legato alla mancata sostituzione del contatore, e connesso sostanzialmente al fatto che, in assenza di adeguamento dell'impianto, si impediva a di accertare i dati di produzione, rendendone Parte_2 impossibile la comunicazione a GSE s.p.a., ente che avrebbe poi dovuto quantificare, liquidare ed erogare gli emolumenti economici legati alla produzione di energia – Scambio sul Posto – e alle tariffe incentivanti. Ad avviso di parte appellante incidentale, detti accadimenti sarebbero frutto di una precisa scelta di finalizzata a far sì che la liquidazione degli incentivi avvenisse con valuta Parte_1 posteriore alla data di accettazione del cambio di titolarità, 31 marzo 2022, e quindi con erogazione in suo favore, quale subentrante.
B) “Capo 2.2 – pagine 5-6 della sentenza”: l'appellante incidentale si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha rigettato la domanda di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per la fornitura di energia elettrica presso gli immobili di proprietà della madre precedentemente detenuti a titolo di comodato, nonostante l'assunzione dell'obbligo – formalizzato pagina 4 di 9 all'art. 15 dell'accordo transattivo stipulato in data 27.07.2028 – a mezzo del quale Parte_1 s'impegnava a perfezionare entro il 30.08.2018 la volturazione delle utenze di tali immobili,
[...] rilasciati già a partire dall'aprile 2017 inconferenti le argomentazioni mediante le quali il primo Giudice ha imputato la mancata volturazione alla negligenza della stessa atteso che Controparte_1 solo l'intestatario dell'utenza sarebbe legittimato a chiedere la volturazione;
C) “Capo 3 – pagina 6 della sentenza. capo 3.1 – pagina 6 della sentenza chiede la riforma CP_1 della statuizione di primo grado in punto spese, reiterando la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.
All'udienza dell'11.07.2024, avendo l'appellante previamente eccepito la tardività dell'appello incidentale proposto da controparte con comparsa di costituzione e risposta, il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 24.10.2024 per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 24.10.2024, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 20.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
0.1 Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla appellata, di inammissibilità dell'appello ex art 342 c.p.c., stante la formulazione sufficientemente chiara delle critiche mosse alla decisione impugnata e delle modifiche della stessa richieste.
0.2 Parimenti deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellante principale, per come meglio esplicitata in sede di comparsa conclusionale ( p.13 e ss.) .
L'appellante principale sostiene la tardività dell'appello incidentale dell'appellata adducendo che la sentenza di primo grado è stata depositata il 3 ottobre 2023 e che il gravame proposto da che CP_1 reca data 17 giugno 2024, segnerebbe il superamento del termine semestrale previsto “ex lege”. Sarebbe comunque decorso anche il “termine breve” previsto dall'art. 325 c.p.c. in quanto la notifica dell'atto di citazione in appello è stata effettuata addì 2 aprile 2024, adempimento che costituisce iniziativa equipollente alla notifica della sentenza.La qualifica dell'appello incidentale come tardivo comporterebbe l 'inammissibilità del gravame proposto da atteso che non sarebbe possibile CP_1 predicare che l'appellante in via principale abbia messo “in discussione l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza alla quale la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza”.
Va rammentato che ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'appellato che riceve la notifica dell'appello principale, viene rimesso nel termine ad impugnare con l'appello incidentale;
l'appello incidentale deve comunque essere proposto nel termine previsto dall'art. 343 c.p.c.
La ratio dell'appello incidentale tardivo è quella di permettere alla parte soccombente, che abbia temporaneamente deciso di non proporre appello, di farlo in un secondo momento, laddove controparte abbia nel frattempo proposto appello. A seguito di un percorso giurisprudenziale articolato la
Cassazione ha affermato che: “In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
pagina 5 di 9 l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile”; (Cass., III sez., n. 26139 del 5 settembre 2022).Trattasi di interpretazione che ha trovato il recente avallo delle Sezioni unite ( Cass SU n.8486 del 28.3.2024), giunta ad affermare che sussiste la possibilità di proporre impugnazione incidentale tardiva avverso qualunque capo della sentenza, anche se non connessa all'impugnazione principale, indirizzo che è stato ribadito rilevando altresì che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c (Cass.Sez. 3 -
, Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024).
1. Nel merito, e' anzitutto infondato il motivo d'appello proposto in via principale, con il quale
[...] si duole dell'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui – a suo dire, in aperto Parte_1 contrasto con la precedente sentenza resa ex art. 2932 c.c. dal Tribunale di Pavia – il Giudice di prime cure ha posto in capo alla stessa le rate dei finanziamenti stipulati per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico a far data dal 31.03.2022, conseguentemente accogliendo la domanda di ripetizione formulata da Controparte_1 Le doglianze dell'appellante principale non colgono invero la ratio decidendi del primo Giudice, il quale, lungi dal disattendere le conclusioni del precedente invocato da parte appellante principale, ne ha valorizzato gli snodi fondamentali, approdando a una soluzione ermeneutica del tutto coerente, sotto il profilo logico-giuridico, con il complessivo assetto degli interessi delle parti.
Al fine di individuare la parte in capo alla quale avrebbero dovuto gravare le rate dei finanziamenti stipulati per la realizzazione del summenzionato impianto – accertamento evidentemente imprescindibile al vaglio di fondatezza della domanda di rimborso formulata da – il Controparte_1
Giudice di prime cure ha infatti richiamato pedissequamente il percorso argomentativo seguito nella sentenza n. 717/2021 del Tribunale di Pavia, correttamente assunto quale premessa del proprio decisum.E invero, risulta dirimente che – nell'ordinare il trasferimento ex art. 2932 c.c. da CP_1 alla madre i) del diritto di proprietà dell'impianto fotovoltaico per la
[...] Parte_1 produzione e rivendita di energia elettrica;
ii) della posizione contrattuale assunta con il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. in forza della “convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica” (SSP n. 00134725) del 9.2.2011 e della “convenzione n. I08F15322407 per il riconoscimento delle tariffe incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;
nonché iii) della posizione contrattuale assunta con CA DI ES (già CA DI
TI) s.p.a. in forza dei contratti di mutuo chirografario n. 161/60513, stipulato in data 22.6.2010, e n. 161/60531, stipulato in data 2.9.2010 – il dispositivo della sentenza n. 717/2021 del Tribunale di
Pavia abbia precisato che detto trasferimento sarebbe avvenuto alle condizioni di cui agli artt. 9, 10, 11 e 12 dell'accordo transattivo, contestualmente subordinando gli effetti traslativo-costitutivi della pronuncia di esecuzione in forma specifica al verificarsi delle condizioni di cui al paragrafo 8.1 della motivazione.A detto paragrafo si legge che “Gli effetti costitutivi e traslativi promananti dalla presente decisione rimangono subordinati al consenso dei contraenti ceduti ex art. 1406 e ss c.c. e all'adempimento del formale passaggio di intestazione della disponibilità dell'impianto fotovoltaico alla nuova titolare” (cfr. doc. n. 3 fascicolo I grado , sicché assume precipua rilevanza l'art. 12 CP_1 dell'accordo transattivo, a mezzo del quale le parti hanno convenuto che Parte_1 subentra e si accolla il debito residuo dei seguenti mutui […] a far tempo dalla data di suo subentro nella titolarità dell'impianto fotovoltaico” (cfr. doc. n. 1 fascicolo I grado;
data pacificamente CP_1 indicata dalle parti nel 31.03.2022.
pagina 6 di 9 Tale ultima formulazione è stata correttamente interpretata dal primo Giudice come costitutiva di un accollo interno, che non viene perciò ad essere attinto da quel “consenso dei contraenti ceduti” a cui il dispositivo della sentenza n. 717/2021 subordina i propri effetti costitutivi e traslativi. Ne deriva – come peraltro ulteriormente confermato al paragrafo 7.3 pronuncia ora evocata, nel quale è espressamente previsto che gli oneri correlati all'impianto, intesi sia in termini finanziari sia in termini manutentivi, restano in capo alla proprietà dello stesso e circolano insieme a quest'ultima – che, essendo documentato che il passaggio di proprietà dell'impianto fotovoltaico e delle relative convenzioni di scambio di energia elettrica si sono perfezionati in data 31.03.2022 (cfr. docc. nn. 8 e 9 fascicolo I grado , dalla stessa data le rate dei finanziamenti menzionati nella convenzione CP_1 transattiva dovevano essere sostenute dalla convenuta odierna appellata, sicché correttamente il
Giudice di prime cure ha accolto la domanda di rimborso svolta da parte attrice, condannando
[...] al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 15.249,10 oltre interessi. Parte_1
Per tali ragioni, l'appello principale deve essere rigettato.
2.Parimenti infondato è il primo motivo d'appello incidentale, con il quale si duole Controparte_1 dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto di disattendere la richiesta risarcitoria dalla stessa formulata.
La prospettazione offerta dall'appellante incidentale – in base alla quale si Parte_1 sarebbe resa responsabile di una condotta illecita, che avrebbe cagionato alla figlia un pregiudizio economico sotto forma di lucro cessante, non avendo ella potuto provvedere alla sostituzione dei contatori digitali omologati e, così, accedere all'erogazione degli incentivi correlati all'impianto – non soddisfa invero i requisiti di cui all'art. 2043 c.c., difettando la condotta dell'odierna appellante principale anzitutto del requisito di antigiuridicità prescritto dalla norma medesima. In questo senso non sono state efficacemente disattese le argomentazioni spese dal primo Giudice, laddove ha ritenuto che “la documentazione prodotta dall'attrice (cfr. docc. nn. da 30 a 38 fascicolo parte attrice) non evidenzi alcuna condotta illecita della convenuta manifestatasi sotto forma di impedimento doloso o colposo dell'attività di manutenzione”, non potendosi in effetti sottacere che “l'attività menzionata fosse anche dipendente dalle pratiche inerenti al cambio di titolarità dell'impianto i cui tempi di esecuzione, per quanto accertato anche nella precedenza sentenza, appaiono addebitabile ad entrambe le parti” (cfr. sentenza gravata, p. 5).Segnatamente, la corrispondenza a mezzo mail prodotta dall' appellante incidentale (cfr. docc. nn. da 22 a 39 fascicolo I grado non vale a fornire efficace elemento probatorio a CP_1 sostegno dell'illiceità della condotta di offrendo all'opposto conferma che il Parte_1 differimento del momento in cui avrebbe avuto luogo la sostituzione trovava giustificazione in alcune difficoltà di coordinamento tra le parti, i cui rapporti erano evidentemente già compromessi in ragione dei contenziosi tra le stesse nel frattempo insorti, anche avuto riguardo alla compatibilità degli interventi con le esigenze dell'azienda agricola. Sul punto, non pare poi inutile aggiungere che la stessa indicazione di importi, a titolo di poste risarcitorie, tra loro sensibilmente differenti appare di per sé indice della mancanza di una chiara allegazione in fatto, prima ancora che di un inadempimento dell'onere probatorio gravante sulla parte che agisce in giudizio lamentando un danno e domandandone il risarcimento.
Da ultimo, è da escludersi che debba essere condannata a rifondere alla figlia Parte_1 l'importo di € 3.800,00, quale acconto da quest'ultima versato alla società Solarelit Controparte_1
s.r.l. per gli interventi sull'impianto, atteso che la più volte menzionata sentenza n. 717/2021 del Tribunale di Pavia ha espressamente statuito che “L'acquirente dell'impianto ( Parte_1 provvederà alla sostituzione dei contatori a sua cura, con spese a carico della parte cedente ( CP_1
pagina 7 di 9 ovvero dovrà lasciare che la cedente vi provveda personalmente, a propria cura e spese, in CP_1 modo da garantire l'agevole esecuzione dell'obbligazione offerta”. Sulla base di tali ragioni il primo motivo d'appello incidentale deve pertanto essere rigettato.
3.Non supera del pari il vaglio di fondatezza il secondo motivo d'appello incidentale, con il quale si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato la domanda Controparte_1 di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per la fornitura di energia elettrica presso immobili di proprietà della madre, precedentemente detenuti a titolo di comodato, nonostante gli stessi fossero stati rilasciati a partire dall'aprile 2017. Sul punto, coglie anzitutto nel segno il rilievo, formulato dal primo Giudice, secondo cui “alcun obbligo di immediata volturazione delle utenze era stata assunta dalla proprietà” (cfr. sentenza gravata, p. 6), atteso che l'art. 15 dell'accordo transattivo prevede espressamente che Parte_1
e la figlia si obbligavano a provvedere alla volturazione solo a partire dal
[...] Controparte_4
30.08.2018, sicché fino a quel momento gli esborsi relativi alla fornitura di energia elettrica dovevano ritenersi permanenti in capo all'odierna appellante incidentale. Quanto, poi, al periodo successivo, ovverosia quello intercorrente tra il 30.08.2018 e il momento in cui interveniva la volturazione – indicato dalle parti nel dicembre dello stesso anno – il Collegio ritiene di poter aderire alle valutazioni del primo Giudice, il quale ha correttamente escluso di poter accogliere la domanda di rimborso sulla base dell'argomentazione per la quale “il perdurare dell'intestazione dell'utenza in capo all'attrice risulta ascrivibile ad una sua condotta negligente piuttosto che ad un inadempimento della convenuta” (cfr. sentenza gravata, pp. 5-6), ciò anche considerato che CP_1 avrebbe quantomeno potuto diffidare formalmente la madre e la sorella a provvedere
[...] immediatamente alla volturazione ove ciò avesse ritenuto fosse un obbligo gravante sulle congiunte.
Per queste ragioni, anche il secondo motivo d'appello incidentale deve essere rigettato.
All'infondatezza dei primi due motivi d'appello incidentale consegue necessariamente il rigetto dell'ulteriore doglianza svolta, sempre in via incidentale, da in punto di spese di lite, Controparte_1 dovendosi confermare, anche sotto questo profilo, la sentenza impugnata.
4. Per le ragioni suesposte, l'appello principale e l'appello incidentale devono essere rigettati, con conseguente conferma della sentenza gravata.
In ragione della soccombenza reciproca tra le parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
La Corte dà altresì atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale e dall'appellante incidentale a norma dell'art.13 co.1 del D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1172/2023, pubblicata in data 03.10.2023, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così dispone:
1. rigetta l'appello principale, nonché l'appello incidentale, e per l'effetto conferma la sentenza n.
1172/2023 del Tribunale di Pavia pubblicata in data 03.10.2023; pagina 8 di 9 2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano in data 30 ottobre 2024
Il Consigliere relatore dott.ssa Roberta Nunnari
Il Presidente dott. Francesco Distefano
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