Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5323/2020 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 1.04.2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordi- nario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione;
Nell'interesse della Controparte_1
in p.l.r.p.t. è presente l'avv. Orsola Lettieri per delega dell'avv. Fa-
[...]
biola De Stefano, la quale si riporta a tutta la propria difesa ed insiste per l'accoglimento integrale delle proprie conclusioni: "preliminarmente, concede- re la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, non essendo l'opposizione fon- data su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 648 cpc;
- nel merito, rigettare l'avversa opposizione ed ogni avversa istanza perché inammissibile ed infondata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Subordinatamente, voglia accertare il credito maturato dalla
[...]
condannando l'opponente o chi per es- Parte_1
so al pagamento della somma dovuta. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".
L'avv. Lettieri impugna e contesta l'avverso dedotto per quanto di ragione e rappresenta che ci sono state già precedenti pronunce da parte di Questo Tri- bunale a favore della Cooperativa istante, allegate al fascicolo telematico.
Chiede che la causa venga decisa.
Nell'interesse del è presente l'avv. Renzulli Maurizio CP_2
che conclude riportandosi alle difese in atti e conclude chiedendo l'accoglimento di tutte le domande ed eccezioni formulate nei propri atti di causa.
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Nel fascicolo sono presenti solo le Fatture emesse ma non v'è prova delle ef- fettive prestazioni eseguite (manca ad esempio il foglio presenze e l'UVI), né delle tariffe applicate.
Ciò posto l'avv. Renzulli chiede che la causa sia decisa
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nel- la parte che segue.
N. 5323/2020 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5323/2020 R.G.
TRA
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c.f. elettivamente domiciliato in Nola CP_2 P.IVA_1
(NA) alla Piazza Duomo, n. 1 presso la Casa Comunale e rappresentato e dife- so, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Maurizio Renzulli c.f.:
C.F._1
- OPPONENTE
E
c.f. Parte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Avellino alla via SS Trinità, n. 36, presso lo studio dell'Avv. Fabiola De Stefano, c.f.: dal quale è rappre- C.F._2
sentata e difesa in virtù di procura in atti
- OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo in contestazione, in quanto infondato in fatto ed in diritto ed accertare che lo stesso nulla deve a parte opposta. Nello specifico, il Co- mune di tra le altre, eccepiva l'inesistenza di un rapporto contrattuale in CP_2
forma scritta con la opposta, forma richiesta ad substantiam per i contratti con- clusi con la P.A. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni “1) –annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n.1297/2020 per i motivi citati in narrativa. 2) – rigettare, sempre e comunque, le domande tutte formulate in via monitoria dalla Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto
[...]
inammissibili e/o infondate alla stregua delle considerazioni tutte che prece-
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dono e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o ineffica- ce l'opposto decreto ingiuntivo n.1297/2020; 3) - condannare l'opposta alla refusione di spese e competenze di lite”.
Si costituiva l'opposta chiedendo rigettarsi la spiegata opposizione perché in- fondata in fatto ed in diritto. Nel dettaglio, la assumeva che la Parte_1
obbligazione per cui è causa sarebbe sorta ex lege e non già ex contractu, trattan- dosi di attività di assistenza relative agli interventi in favore di minorenni sog- getti a provvedimenti giudiziari. In ragione di ciò rassegnava le seguenti con- clusioni “nel merito, rigettare l'avversa opposizione ed ogni avversa istanza perché inammissibile ed infondata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Subordinatamente, voglia accertare il credito maturato dalla
[...]
condannando l'opponente Parte_2
o chi per esso al pagamento della somma dovuta. Con vittoria di spese e com- petenze processuali in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Instaurato ed istruito il processo e precisate le conclusioni, la causa veniva rin- viata all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiun- tivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il de- posito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad og- getto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione so- stanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a se- guito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudi- zio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'e- same del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori even- tualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al
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quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass. 14.4.1999,
n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n.
4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventua- li fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la pro- va del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassa- zione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Nel merito, deve essere rigettata l'opposizione spiegata da CP_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
con conferma integrale del decreto ingiuntivo reso.
[...]
Quanto al titolo del credito azionato nel presente giudizio, giova preliminar- mente rimarcare che lo stesso non risiede in una fonte contrattuale, con con- seguente inoperatività degli artt. 1372 e seg. c.c. Viceversa, la fonte dell'obbligazione va ricercata nel quadro normativo di riferimento concernen- te le attività di assistenza relative agli interventi in favore di minorenni.
A tal proposito, va richiamata la legge n. 328 del 2000 (c.d. “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) - finalizza- ta a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscano un aiuto concreto alle persone ed alle famiglie in difficoltà -, che all' art. 4 pre- vede : “La realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale di un finanziamento pubblico a cui concorrono, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui all'art. 1, comma 3” ossia gli enti locali, le regioni e lo Stato, stabilendo al comma 2 del detto articolo che “Sono a carico dei comuni, singoli e associa- ti, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della per- sona e della comunità, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5”. Del resto, la giurisprudenza di legittimità, sia pure al fine di risolvere il contrasto inter- pretativo in ordine al soggetto tenuto al pagamento delle predette prestazioni,
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ha avuto modo di affermare che gli oneri economici relativi all'affidamento di minori ragioni socio-assistenziali, quand'anche sia stato disposto in data ante- cedente all'entrata in vigore della l. n. 328 del 2000, devono essere sostenuti, ex art. 6 comma 4 della predetta legge, dal Comune nel quale i minori avevano la residenza al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio, do- vendosi escludere l'ultrattività del criterio relativo al domicilio di soccorso previsto dall'abrogato art. 72 della l. n. 6972 del 1890 (Cass. Civ., Sez. 1, Ordi- nanza n. 3791 del 08/02/2019). Lapalissiana, sul punto, la pronuncia della
Cassazione, n. 19036 del 2010 per la quale “In tal senso, di fronte […] all'ob- bligo ope legis del non rileva la necessità di un rapporto diretto, o ma- CP_2
gari di una convenzione tra Cooperativa e né si applicano le disposi- CP_2
zioni sui contratti della pubblica Amministrazione. Né sussistono problemati- che di contabilità, trattandosi di prestazione dovuta ex lege”.
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di merito, specie di questo
Tribunale, a mente della quale “indipendentemente da una convenzione con i
Centri accreditati per le prestazioni socio-sanitarie, i Comuni interessati ope- rano per legge in gestione di compartecipazione stanziando già all'interno dei loro bilanci di previsione le somme necessarie alla spesa” (cfr. Tribunale di
Nola n. 1265/2022). In particolare, si è affermato che “l'obbligo di pagamento della quota relativa alle prestazioni sociosanitarie erogate dalle strutture private in favore dei cittadini è posto a carico dei Comuni, in forza della normativa contenuta nel D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, con cui sono stati istituiti i c.d. “L.E.A.” (Livelli Essenziali di Assistenza). La spesa e la relativa copertura finanziaria sono già, dunque, previste in bilancio ed il per provvedere CP_2
al pagamento delle prestazioni fornite non deve fare altro che imputarle allo specifico capitolo” (cfr. Tribunale di Nola, sent. n. 2980 del 2024; Tribunale di
Nola, sent. 688/2025).
Ne consegue, come anticipato, che si tratta di crediti derivanti direttamente dalla legge, rispetto ai quali non è necessaria alcuna sottoscrizione di un con-
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tratto tra le parti e, dunque, l'inapplicabilità della normativa che richiede la forma scritta ad substantiam per i contratti conclusi iure privatorum dalla Pubblica
Amministrazione.
Quanto alla prova del credito, la stessa può dirsi completamente raggiunta li- mitatamente alla somma già oggetto di decreto ingiuntivo.
Ed invero, parte opposta ha prodotto in atti fatture, la nota prot. 0020016 del
10.06.2019 a mezzo della quale i servizi sociali del Comune di accettava- CP_2
no le condizioni poste per l'accoglimento del minore, il verbale di identifica- zione e di dichiarazione o elezione di domicilio (artt. 349 e 161 c.p.p.) e di nomina del difensore di fiducia redatto dalla stazione dei Carabinieri di Bellizzi nel quale il minore dichiara il proprio domicilio presso la Casa di accoglienza gestita dalla odierna opposta (verbale, talaltro, firmato anche dal responsabile della Casa di accoglienza) e la determinazione dsg n° 01095/2019 del
18/11/2019 con la quale il dirigente preposto assume l'impegno di spesa da parte del Nello specifico, dalla determinazione emerge “di impegna- CP_2
re la spesa complessiva di € 16.506,00 (IVA compresa al 5%) al peg 2481 bi- lancio 2019 in favore della Parte_1
con sede legale in via Jacopone da Todi, n. 1 Sperone (AV) P.I. P.IVA_2
per il collocamento dei minori nato il [...]) […]” per un importo pa- Per_1
ri ad €.14.805,00.
Da ciò discende il rigetto della spiegata opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo reso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocrati- ca, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_3
[...
[...] [...]
nei confronti di
[...] Controparte_1
assorbita e disattesa ogni contraria istanze, così provvede:
[...]
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2) Condanna , a rifondere in favore di CP_2 [...]
le spese di giudizio, che si liquidano Parte_4
€.2.548,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge,
IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Fabiola De Stefano, dichiaratosi antistataria.
È verbale.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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