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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 223 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, proposta con ricorso congiunto
DA
(cod. fisc. ), nata a Praia a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Scalea (Cs) alla via Fiume Lao n. 40 presso lo studio dell'avv.
Sangiovanni Antonio Carmine, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
E
(cod. fisc. ), nato a Praia a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Scalea (Cs) alla via Fiume Lao n. 40 presso lo studio dell'avv.
Sangiovanni Antonio Carmine, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cumulo di domande congiunte di separazione personale di coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ex artt. 473 bis.49, comma 1, e 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 13.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.49 e 473 Parte_1 Parte_2 bis.51 c.p.c. depositato il 29/02/2024, hanno proposto cumulativamente domanda di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Diamante il 20/01/2001
(trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2001), in costanza del quale sono nati due figli, il 24.05.2004 e il 17.07.2012. Per_1 Per_2
Il Pubblico Ministero, in data 6.03.2024, ha espresso parere favorevole.
1 Con sentenza non definitiva n. 24/2024 emessa in data 16.04.2024, passata in giudicato, il
Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni riportate nel ricorso tra essi concordate, nonché prendendo atto delle ulteriore intese patrimoniali ivi indicate;
inoltre, non essendo la domanda di divorzio procedibile prima che del decorso del termine indicato nell'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa, con separata ordinanza, è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi (trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte) avesse provveduto ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte (stante la sostituzione ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza di comparizione fissata in data
16.12.2024), la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 898/1970, e la volontà delle stesse di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate.
Le parti, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ribadendo la volontà di non riconciliarsi, hanno chiesto la pronuncia di divorzio alle condizioni congiunte indicate nelle medesime note (modificative in parte di quelle della separazione consensuale dei coniugi).
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, questi ha emesso il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e
3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza non definitiva n.
24/2024 emessa in data 16.04.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e che si è protratta Parte_1 Parte_2 ininterrottamente dalla loro comparizione nella procedura di separazione (e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, nell'ambito del procedimento di separazione, per il deposito di note scritte) per un tempo superiore a sei mesi
(secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre
2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (indicate nelle note scritte congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 13.12.2024) che di seguito si riportano testualmente:
“2. confermare le condizioni della separazione relativamente a: a) affidamento condiviso della figlia nel reciproco rispetto e leale collaborazione per garantire la Persona_3 partecipazione di entrambe i genitori alla sua istruzione, educazione, crescita psico-fisica ed m armonia con le esigenze che la minore dimostrerà; resterà collocata in Diamante (CS) Per_2 alla C.da Monaca 53 ove continuerà a risiedere insieme alla madre nel luogo di residenza del
2 nucleo familiare;
b) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, con conseguenti scelte congiunte per quanto attiene alle decisioni di maggior interesse per la figlia;
c) il padre potrà chiamare direttamente la figlia al telefono;
egli conserva il diritto di vederla e frequentarla quotidianamente, previa comunicazione alla madre almeno due ore prima, in base alla volontà della minore, con obbligo di riaccompagnarla alla residenza materna entro le ore 21:00 del giorno stesso ovvero prima di tale ora in considerazione delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore;
d) potrà restare ed anche dormire presso l'abitazione del Per_2 padre per un weekend al mese (da sabato a domenica, notte di domenica esclusa), previa comunicazione alla madre;
e) il periodo delle vacanze natalizie da trascorrere ciascuno insieme con sarà concordato di volta in volta tra i genitori tenuto in preminente considerazione Per_2 il desiderio della figlia;
in caso di mancato accordo sarà diviso a metà, dove la prima parte lo trascorrerà con la madre e la seconda con il padre con alternanza per l'anno Per_2 successivo. Anche il periodo delle vacanze pasquali da trascorrere insieme sarà concordato di volta in volta tra i genitori tenuto sempre in preminente considerazione il desiderio di Per_2 in caso di mancato accordo sarà diviso a metà, dove la prima parte la figlia lo trascorrerà con la madre e la seconda con il padre con alternanza per l'anno successivo, in ogni caso il giorno di Pasqua lo trascorrerà con un genitore e quello di pasquetta con l'altro sempre in alternanza per l'anno successo e sempre fatto salvo un diverso accordo qualora corrisponda alla volontà ed all'interesse di f) anche le vacanze estive saranno concordate di volta in volta tra i Per_2 genitori secondo il desiderio della figlia;
ciascun genitore manterrà il diritto di trascorrere almeno un mese consecutivo durante il periodo estivo salvo diverso accordo tra i coniugi;
g) ove possibile, il compleanno di verrà festeggiato insieme, mentre i genitori si Per_2 garantiscono la presenza della figlia il giorno del proprio compleanno;
3. modificare il solo contributo al mantenimento: il padre verserà alla figlia quale contributo per il Persona_3 suo mantenimento la somma di € 200,00 mensili, da rivalutare anno per anno in base agli indici
Istat, e da accreditare sul seguente IBAN [...] entro il giorno 10 dì ogni mese intestato alla madre;
il padre verserà al figlio quale contributo per Controparte_1 il suo mantenimento la somma di € 150,00 mensili ( comprendente sia le spese ordinarie che quelle straordinarie), da rivalutare anno per anno in base agli indici Istat, e da accreditare sull'IBAN [...]entro il giorno 10 di ogni mese;
confermare le altre statuizioni:
4. le spese straordinarie per la minore (mediche e dentistiche, scolastiche, ricreative e sportive) saranno sostenute m pari misura da ciascun genitore e andranno concordate preventivamente se superiori ad € 100,00; ciascun genitore, ove possibile, provvederà direttamente al pagamento della sua quota;
se ciò fosse impossibile il genitore che anticiperà l'intera spesa sarà rimborsato entro una settimana dalla richiesta supportata da idonea documentazione;
a. spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la
3 previa concertazione: libri scolastici, eventualmente anche usati, gite scolastiche senza pernottamento, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione da quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con raccordo di entrambi i genitori;
b. spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori: b.1) spese scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede di università pubblica o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazioni del conservatorio di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami dì abilitazione o la preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, di spese ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola; servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
10.2.2) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso la scuola privata;
b.2 spese sportive: attività sportiva comprensiva della attre2zatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
b.3spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
b.4 organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
5. tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro sette giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
6. il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro una settimana a decorrere dalla richiesta.
7. I coniugi danno atto della reciproca ed adeguata indipendenza economica per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra gli stessi;
8. la casa coniugale in comproprietà pro quota al cinquanta per cento tra i coniugi resterà assegnata alla signora sino al raggiungimento della maggiore Parte_1 età di i coniugi convengono di lasciare all'interno dell'abitazione gli arredi ed i Persona_3 beni mobili esistenti e di consentirne il loro uso, rinunciando a qualsiasi pretesa di rivendica
4 e/o risarcitoria. E' fatto divieto a ciascuno coniugo di cedere la propria quota sino al raggiungimento della maggiore età di 9. subentrerà nella titolarità dei Per_2 Parte_1 contratti di utenza domestica (gas, luce ecc…) entro trenta giorni dall'omologa. La stessa provvederà a comunicare nel medesimo termine all'Ente Locale impositore il suo nominativo quale nuovo soggetto passivo delle obbligazioni tributarie locali inerenti l'immobile di residenza familiare. Per i periodi di imposta antecedenti resta unico obbligato il sig
[...]
Invece i coniugi resteranno obbligati pro quota sia al pagamento dell'IMU gravante Pt_2 sull'immobile anche per i periodi di imposta successivi e sia di ogni imposta gravante sul bene patrimoniale in ragione della contitolarità del diritto di proprietà. 10. I coniugi prestano reciproco consenso sin d'ora all'espatrio ed al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi della figlia minore delle clausole a lei relative.
Inoltre, la conformità delle intese raggiunte dalle parti agli interessi della prole, ha reso non necessario l'ascolto della minore ex art. 473 bis.4 c.p.c.. Parimenti, le ulteriori Persona_3 pattuizioni di natura economica non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine sia alla pronuncia della loro separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia alle relative condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 223/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Diamante il 20/01/2001 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio del medesimo Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2001);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- prende atto delle ulteriori intese patrimoniali raggiunte tra le parti;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Diamante perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 20.12.2024.
5 Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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