TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Civile
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15, co. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 e 281-terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al R.G. n. 1986/2024 vertente
TRA
Avv. FRANCESCA MOLINARO in proprio
Ricorrente
E
in persona del Ministro p.t. Controparte_1
(contumace);
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, l'avv. Molinaro proponeva opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi in qualità di difensore di Per_1
, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel
[...] giudizio innanzi il Tribunale di Cosenza, sez. lavoro (R.G.
n. 3624/2023). Deduceva che, a seguito del deposito dell'istanza di liquidazione dei compensi, il giudice del lavoro rigettava la richiesta di liquidazione con la seguente motivazione: “richiamato il provvedimento in data 03.06.2024 comunicato in pari data con cui è stata chiesta la produzione dei documenti attestanti i redditi di parte ricorrente e dei componenti il nucleo familiare;
rilevato che nel termine assegnato è stata prodotta documentazione insufficiente, nulla risultando in ordine agli eventuali redditi prodotti dall'altro componente il nucleo familiare, risultante dal certificato di Stato di famiglia rilasciato il 12.06.2024”.
Deduceva l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure atteso che il sig. , sebbene risultante Controparte_2 dallo stato di famiglia del sig. , non fosse né Persona_1 coniuge né familiare convivente con il ricorrente bensì mero conduttore del medesimo immobile locato al ricorrente.
Concludeva, dunque, affinché venisse liquidato il compenso spettante in qualità di procuratore di parte ammessa al gratuito patrocinio.
Benché ritualmente evocato in giudizio, il Controparte_3
non si costituiva rimanendo, pertanto, contumace.
[...]
Istruita documentalmente la causa, la ricorrente – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insisteva nelle conclusioni ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Il ricorso dev'essere accolto.
L'art. 127, co. 4 del D.P.R. n. 115/2002 precisa che “la effettività e la permanenza delle condizioni previste per
l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardi di finanza”.
Orbene, dall'aggiornata certificazione rilasciata dalla
Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi prodotti da parte richiedente, eventuale coniuge, eventuali familiari conviventi dalla data di ammissione al patrocinio all'attualità nonché dall'aggiornato stato di famiglia del richiedente, risulta che il sig. abbia prodotto Persona_1 un reddito per gli anni 2021/2022/2023 inferiore ai limiti previsti per legge per il patrocinio a spese dello stato.
Da ciò, pertanto, consegue l'accoglimento della presente opposizione, e, per l'effetto, la liquidazione dei compensi derivanti dall'attività difensiva svolta nel procedimento menzionato.
In considerazione dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e dell'attività espletata, dev'essere applicato lo scaglione tariffario relativo alle cause di lavoro di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00 (atteso il decisum limitato al riconoscimento del solo trattamento di fine rapporto lavorativo).
Sulla base dell'impegno professionale profuso nella controversia in relazione all'incidenza degli atti assunti ed alla posizione processuale dell'assistito, i compensi – ridotti della metà - devono essere riconosciuti al minimo tabellare aggiornati al D.M. n. 147/2022.
Vanno infine riconosciuti i compensi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase istruttoria. Di contro, non possono essere riconosciuti i compensi per la fase decisoria attesa la rinuncia al mandato professionale avvenuta in data
4.3.2024 ovvero antecedentemente alla conclusione del giudizio.
Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate in considerazione dell'esito del giudizio e del rilievo che assume la posizione processuale assunta dal resistente. CP_1
PQM
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, liquida in favore dell'avv. Francesca Molinaro la complessiva somma pari ad €
470,50 di cui € 222,00 per la fase di studio, € 106,50 per la fase introduttiva ed € 142,00 per la fase istruttoria oltre rimborso forfettario, iva e cpa a carico dell'erario.
Compensa le spese del presente giudizio. Si comunichi al beneficiario, alle parti ed al PM.
Così deciso in Cosenza, 18/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Civile
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 15, co. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 e 281-terdecies c.p.c. nel procedimento iscritto al R.G. n. 1986/2024 vertente
TRA
Avv. FRANCESCA MOLINARO in proprio
Ricorrente
E
in persona del Ministro p.t. Controparte_1
(contumace);
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, l'avv. Molinaro proponeva opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione dei compensi in qualità di difensore di Per_1
, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel
[...] giudizio innanzi il Tribunale di Cosenza, sez. lavoro (R.G.
n. 3624/2023). Deduceva che, a seguito del deposito dell'istanza di liquidazione dei compensi, il giudice del lavoro rigettava la richiesta di liquidazione con la seguente motivazione: “richiamato il provvedimento in data 03.06.2024 comunicato in pari data con cui è stata chiesta la produzione dei documenti attestanti i redditi di parte ricorrente e dei componenti il nucleo familiare;
rilevato che nel termine assegnato è stata prodotta documentazione insufficiente, nulla risultando in ordine agli eventuali redditi prodotti dall'altro componente il nucleo familiare, risultante dal certificato di Stato di famiglia rilasciato il 12.06.2024”.
Deduceva l'erroneità della statuizione del giudice di prime cure atteso che il sig. , sebbene risultante Controparte_2 dallo stato di famiglia del sig. , non fosse né Persona_1 coniuge né familiare convivente con il ricorrente bensì mero conduttore del medesimo immobile locato al ricorrente.
Concludeva, dunque, affinché venisse liquidato il compenso spettante in qualità di procuratore di parte ammessa al gratuito patrocinio.
Benché ritualmente evocato in giudizio, il Controparte_3
non si costituiva rimanendo, pertanto, contumace.
[...]
Istruita documentalmente la causa, la ricorrente – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insisteva nelle conclusioni ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Il ricorso dev'essere accolto.
L'art. 127, co. 4 del D.P.R. n. 115/2002 precisa che “la effettività e la permanenza delle condizioni previste per
l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardi di finanza”.
Orbene, dall'aggiornata certificazione rilasciata dalla
Agenzia delle Entrate in ordine ai redditi prodotti da parte richiedente, eventuale coniuge, eventuali familiari conviventi dalla data di ammissione al patrocinio all'attualità nonché dall'aggiornato stato di famiglia del richiedente, risulta che il sig. abbia prodotto Persona_1 un reddito per gli anni 2021/2022/2023 inferiore ai limiti previsti per legge per il patrocinio a spese dello stato.
Da ciò, pertanto, consegue l'accoglimento della presente opposizione, e, per l'effetto, la liquidazione dei compensi derivanti dall'attività difensiva svolta nel procedimento menzionato.
In considerazione dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e dell'attività espletata, dev'essere applicato lo scaglione tariffario relativo alle cause di lavoro di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00 (atteso il decisum limitato al riconoscimento del solo trattamento di fine rapporto lavorativo).
Sulla base dell'impegno professionale profuso nella controversia in relazione all'incidenza degli atti assunti ed alla posizione processuale dell'assistito, i compensi – ridotti della metà - devono essere riconosciuti al minimo tabellare aggiornati al D.M. n. 147/2022.
Vanno infine riconosciuti i compensi per la fase di studio, la fase introduttiva e la fase istruttoria. Di contro, non possono essere riconosciuti i compensi per la fase decisoria attesa la rinuncia al mandato professionale avvenuta in data
4.3.2024 ovvero antecedentemente alla conclusione del giudizio.
Le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate in considerazione dell'esito del giudizio e del rilievo che assume la posizione processuale assunta dal resistente. CP_1
PQM
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, liquida in favore dell'avv. Francesca Molinaro la complessiva somma pari ad €
470,50 di cui € 222,00 per la fase di studio, € 106,50 per la fase introduttiva ed € 142,00 per la fase istruttoria oltre rimborso forfettario, iva e cpa a carico dell'erario.
Compensa le spese del presente giudizio. Si comunichi al beneficiario, alle parti ed al PM.
Così deciso in Cosenza, 18/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino