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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 21/07/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 830/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 830/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRINGA Parte_1 C.F._1
LO HR IA e dell'avv. PETRINGA LO ZAIRA JOSEPHINE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRINGA LO CP_1 C.F._2
HR IA e dell'avv. PETRINGA LO ZAIRA JOSEPHINE con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in NO ZE (Mi) in data 11 maggio 1991 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO ZE (Mi) anno 1991 al n. 14 Parte I tra i signori e ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO ZE (Mi) di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Dichiarare compensate le spese legali.
E omologare le seguenti
c o n d i z i o n i
1. Stante la maggiore età e l'indipendenza economica raggiunta dal figlio comune Per_1
le parti chiedono di dichiararsi non più dovuto alcun mantenimento in favore dello stesso;
[...]
2. Le parti danno atto di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, in quanto entrambe economicamente indipendenti;
3. I signori e dichiarano di avere risolto ogni altra questione di natura Parte_1 CP_1 patrimoniale;
4. I coniugi dichiarano di non avere più nessuna pretesa da avanzare reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa;
5. I coniugi dichiarano fin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1
11/05/1991 a NO ZE e dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Persona_1
Il giorno 20/12/2004 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 23/12/2004 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente dalle parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 2 di 3 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a NO ZE il 11/05/1991 tra e iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 CP_1 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1991, parte I, numero 14;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO ZE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott.ssa Marta Paganini Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 830/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRINGA Parte_1 C.F._1
LO HR IA e dell'avv. PETRINGA LO ZAIRA JOSEPHINE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRINGA LO CP_1 C.F._2
HR IA e dell'avv. PETRINGA LO ZAIRA JOSEPHINE con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
“CONCLUSIONI
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in NO ZE (Mi) in data 11 maggio 1991 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO ZE (Mi) anno 1991 al n. 14 Parte I tra i signori e ordinando Parte_1 CP_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO ZE (Mi) di procedere all'annotazione del dispositivo dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. Dichiarare compensate le spese legali.
E omologare le seguenti
c o n d i z i o n i
1. Stante la maggiore età e l'indipendenza economica raggiunta dal figlio comune Per_1
le parti chiedono di dichiararsi non più dovuto alcun mantenimento in favore dello stesso;
[...]
2. Le parti danno atto di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile, in quanto entrambe economicamente indipendenti;
3. I signori e dichiarano di avere risolto ogni altra questione di natura Parte_1 CP_1 patrimoniale;
4. I coniugi dichiarano di non avere più nessuna pretesa da avanzare reciprocamente per qualsiasi titolo, ragione e/o causa;
5. I coniugi dichiarano fin da ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile il Parte_1 CP_1
11/05/1991 a NO ZE e dalla loro unione è nato a [...] il [...] il figlio oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Persona_1
Il giorno 20/12/2004 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 23/12/2004 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente dalle parti.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 04/06/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
pagina 2 di 3 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a NO ZE il 11/05/1991 tra e iscritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 CP_1 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1991, parte I, numero 14;
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO ZE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 17 luglio 2025
Il giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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