Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4722/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
4722/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. BERARDINO MARIA FRANCA, Parte_1 ricorrente
E
avv. DE CHIRICO PATRIZIA, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 21.06.2023 parte ricorrente esponeva:
- che il 30.04.2022 si infortunava sul lavoro riportando “una frattura D12, processo trasverso sx C7-D1, addensamenti polmonari contusivi, contusione parenchima epatico con 20gg di prognosi";
- che a seguito di denuncia, l' riconosceva l'infortunio con percentuale di CP_1 menomazione dell'8%;
- che l'opposizione veniva rigettata;
- che la lesione subita come esclusiva conseguenza dell'infortunio consiste in una menomazione permanente pari al 15%.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata la maggiore menomazione e che l' fosse condannato al relativo maggiore indennizzo. Controparte_2
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda in CP_1 assenza di nuove evidenze rispetto a quanto già emerso in fase amministrativa.
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2) La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
3) E' considerato infortunio sul lavoro, ai sensi del D.P.R. 1124/1965, quell'episodio che si verifica per causa violenta, in occasione di lavoro, determinando morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti un'astensione al lavoro di almeno tre giorni. La causa violenta deve agire con un'azione rapida, concentrata in un breve lasso di tempo, esterna all'organismo, di tale entità da vincere la resistenza dell'organismo. La causa violenta deve agire con una modalità concentrata nel tempo.
Nel caso di specie è incontestato tra le parti l'evento lesivo, la causa violenta e quindi l'infortunio sul lavoro subito.
La questione controversa attiene alla mera percentuale di menomazione relativa ai postumi permanenti dell'infortunio.
Tale percentuale è stata accertata dal nominato CTU, dott.ssa
[...]
, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici e sono utilizzate ai Per_1 fini della presente decisione.
Il CTU ha evidenziato che la patologia derivante dall'infortunio consiste in “esiti strumentali di frattura processo trasverso sinistro di C7; esili strumentali di frattura processo trasverso sinistro di D1; esiti algici e minimi disfunzionali di frattura T12 amielica trattata con cifoplastica;
esiti cicatriziali minimi di cifoplastica in sede rachidea dorsale” corrispondente ad una percentuale di menomazione del 10% secondo la tabella delle menomazioni allegata al DM del
12.07.2000, considerando le patologie monocrone e concorrenti con necessaria quantificazione complessiva del danno biologico permanente.
In definitiva, condividendo le conclusioni del CTU, deve riconoscersi una lesione dell'integrità psico-fisica del ricorrente derivante dall'infortunio di cui in causa pari al 10%.
Quindi al ricorrente deve essere riconosciuto l'indennizzo previsto dal D.Lgs. n.
38/2000 in rapporto ad un danno biologico maggiorato dall'8%, già riconosciuto, al 10%, oltre accessori di legge.
2 4) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del
DM 55/2014, secondo lo scaglione di riferimento relativo al valore della causa
(limitatamente al maggiore indennizzo dovuto) ridotti considerata l'attività svolta, la natura della controversia e le ragioni della decisione, con distrazione.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il grado di invalidità permanente relativo all'infortunio sul lavoro subito dalla parte ricorrente il
30.04.2022 nella misura del 10%;
2) condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo CP_1 relativo alla differenza tra la percentuale già riconosciuta dell'8% e la maggiore menomazione accertata del 10%, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che CP_1 liquida in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in € 1.312,00 per onorari, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali al 15%);
4) pone le spese della CTU definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 16/04/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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