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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 110/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1
giusta procura in atti, dagli avvocati Antonella Testa e Maria Rosaria Battiato;
Appellante
CONTRO
) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Francesco Allù;
Appellata
OGGETTO: appello –ripetizione indebito disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ragusa, in funzione del giudice del lavoro,
[...]
impugnava il provvedimento con cui l' intimava la restituzione di € CP_1 Pt_1
1 7.976,76 per indebita percezione di prestazioni di disoccupazione agricola e assegni familiari non dovuti, eccependo, oltre alla prescrizione, di non aver mai ricevuto, per gli anni indicati nel provvedimento, alcuna somma.
Con sentenza n. 1127/2022 del 15 novembre 2022, il giudice adito accoglieva il ricorso promosso dalla ricorrente e annullava il provvedimento emesso dall' in data Pt_1
23.3.2016, condannando, altresì, l'ente previdenziale alla rifusione delle spese del giudizio.
In particolare, il tribunale riteneva che l' non avesse dimostrato – nonostante Pt_1
ne avesse l'onere – l'effettiva percezione da parte della ricorrente delle indennità di disoccupazione relative agli anni 2005 e 2006 posto che il documento “prestazioni in pagamento per l'anno 2009” (Cfr. all. 4 memoria di costituzione non era idoneo a Pt_1
fornire la prova della legittimità del provvedimento impugnato.
Avverso la sentenza proponeva appello l con atto depositato il 21.2.2023. Pt_1
Resisteva al gravame . Controparte_1
La causa è stata posta in decisione in data 13 febbraio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto Pt_1
insufficiente la prova del pagamento fornito dall' Pt_1
Deduce che il documento n.4 “prestazioni in pagamento per l'anno 2009” non solo riporta fedelmente i dati derivanti delle risultanze dell'ente pubblico ma reca anche una specifica datazione storica della consultazione – il 27 marzo 2018, indicata nella relativa stampa. Tale datazione rappresenta una prova significativa del consolidamento della situazione contabile a distanza di nove anni dal pagamento, che, qualora fosse stato oggetto di restituzione, avrebbe necessariamente riportato la dicitura “reincasso”.
Lamenta l'errata condanna alle spese processuali in capo all'ente previdenziale attesa l'errata valutazione di soccombenza dell'istituto.
2 2. L'appello è infondato.
Al fine di ottenere la ripetizione dell'indebito, è onere di chi agisce allegare e provare l'avvenuto pagamento. Nel caso in esame con nota del 26.3.2016 l' ha Pt_1
comunicato a di avere eseguito nel periodo che va dall'1.1.2006 al Controparte_1
31.12.2006 pagamenti non dovuti per € 7976,73 a titolo di indennità di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia non spettanti. ha eccepito di non avere ricevuto pagamenti da parte dell Controparte_1 Pt_1
nel 2006.
L' ha precisato che il pagamento, essendovi un contezioso in corso, era stato Pt_1
eseguito nel 2009. Tale allegazione non costituisce domanda nuova ma mera precisazione della domanda di restituzione in quanto le somme che l' assume Pt_1
erogate sono relative a prestazioni degli anni 2005 e 2006 pagate dopo il contenzioso tra le parti nel 2009.
L' ha dedotto che a seguito della sentenza n. 1075/2014 della Corte di Pt_1
appello di Catania, che aveva riformato le sentenze di primo grado, la aveva CP_1
perso il diritto alla prestazione già erogata per gli anni 2005 e 2006 e l'ente ha chiesto la restituzione delle somme che dichiara di avere pagato.
L' ha prodotto, al fine di provare l'avvenuta erogazione della somma, una Pt_1
stampa del cassetto previdenziale che indica gli importi pagati.
Ritiene il collegio che la prova del pagamento da parte dell'istituto previdenziale anche in mancanza di una formale quietanza o di documentazione equivalente potrebbe essere desunta da un complesso quadro probatorio idoneo a provare in via presuntiva l'avvenuto pagamento, tuttavia nel caso in esame l'unico elemento indiziario è costituito da una stampa di un documento interno (cassetto previdenziale cittadino) che indica nella colonna pagato le somme pretese dall' , l'ente erogatore (ente Poste) e gli anni Pt_1
cui si riferiscono le prestazioni indebite (2005 e 2006) e la data della disponibilità,
l'assenza di reincassi alla data del 2018 e la data di consultazione del 27.3.2018 “che di
3 per sé costituisce anche la miglior prova del consolidamento della situazione contabile”.
Ritiene il collegio che tali elementi, pur tenuto conto della sentenza del 2014 che dichiara l'insussistenza del diritto della a percepire la prestazione negli anni 2005 CP_1
e 2006, non siano sufficienti a provare l'avvenuto pagamento della prestazione, a fronte della contestazione della appellata, trattandosi di documenti interni formati dall'ente che aveva l'onere di provare l'avvenuto pagamento.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, stante l'ammissione di parte appellata al patrocinio a spese dello Stato, si liquidano in favore dell'Erario, nella misura indicata in dispositivo,
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello, condanna l' al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida Pt_1
in € 2906,00 oltre rimborso spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 110/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, P.IVA_1
giusta procura in atti, dagli avvocati Antonella Testa e Maria Rosaria Battiato;
Appellante
CONTRO
) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Francesco Allù;
Appellata
OGGETTO: appello –ripetizione indebito disoccupazione agricola.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ragusa, in funzione del giudice del lavoro,
[...]
impugnava il provvedimento con cui l' intimava la restituzione di € CP_1 Pt_1
1 7.976,76 per indebita percezione di prestazioni di disoccupazione agricola e assegni familiari non dovuti, eccependo, oltre alla prescrizione, di non aver mai ricevuto, per gli anni indicati nel provvedimento, alcuna somma.
Con sentenza n. 1127/2022 del 15 novembre 2022, il giudice adito accoglieva il ricorso promosso dalla ricorrente e annullava il provvedimento emesso dall' in data Pt_1
23.3.2016, condannando, altresì, l'ente previdenziale alla rifusione delle spese del giudizio.
In particolare, il tribunale riteneva che l' non avesse dimostrato – nonostante Pt_1
ne avesse l'onere – l'effettiva percezione da parte della ricorrente delle indennità di disoccupazione relative agli anni 2005 e 2006 posto che il documento “prestazioni in pagamento per l'anno 2009” (Cfr. all. 4 memoria di costituzione non era idoneo a Pt_1
fornire la prova della legittimità del provvedimento impugnato.
Avverso la sentenza proponeva appello l con atto depositato il 21.2.2023. Pt_1
Resisteva al gravame . Controparte_1
La causa è stata posta in decisione in data 13 febbraio 2025, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L' censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto Pt_1
insufficiente la prova del pagamento fornito dall' Pt_1
Deduce che il documento n.4 “prestazioni in pagamento per l'anno 2009” non solo riporta fedelmente i dati derivanti delle risultanze dell'ente pubblico ma reca anche una specifica datazione storica della consultazione – il 27 marzo 2018, indicata nella relativa stampa. Tale datazione rappresenta una prova significativa del consolidamento della situazione contabile a distanza di nove anni dal pagamento, che, qualora fosse stato oggetto di restituzione, avrebbe necessariamente riportato la dicitura “reincasso”.
Lamenta l'errata condanna alle spese processuali in capo all'ente previdenziale attesa l'errata valutazione di soccombenza dell'istituto.
2 2. L'appello è infondato.
Al fine di ottenere la ripetizione dell'indebito, è onere di chi agisce allegare e provare l'avvenuto pagamento. Nel caso in esame con nota del 26.3.2016 l' ha Pt_1
comunicato a di avere eseguito nel periodo che va dall'1.1.2006 al Controparte_1
31.12.2006 pagamenti non dovuti per € 7976,73 a titolo di indennità di disoccupazione agricola e trattamenti di famiglia non spettanti. ha eccepito di non avere ricevuto pagamenti da parte dell Controparte_1 Pt_1
nel 2006.
L' ha precisato che il pagamento, essendovi un contezioso in corso, era stato Pt_1
eseguito nel 2009. Tale allegazione non costituisce domanda nuova ma mera precisazione della domanda di restituzione in quanto le somme che l' assume Pt_1
erogate sono relative a prestazioni degli anni 2005 e 2006 pagate dopo il contenzioso tra le parti nel 2009.
L' ha dedotto che a seguito della sentenza n. 1075/2014 della Corte di Pt_1
appello di Catania, che aveva riformato le sentenze di primo grado, la aveva CP_1
perso il diritto alla prestazione già erogata per gli anni 2005 e 2006 e l'ente ha chiesto la restituzione delle somme che dichiara di avere pagato.
L' ha prodotto, al fine di provare l'avvenuta erogazione della somma, una Pt_1
stampa del cassetto previdenziale che indica gli importi pagati.
Ritiene il collegio che la prova del pagamento da parte dell'istituto previdenziale anche in mancanza di una formale quietanza o di documentazione equivalente potrebbe essere desunta da un complesso quadro probatorio idoneo a provare in via presuntiva l'avvenuto pagamento, tuttavia nel caso in esame l'unico elemento indiziario è costituito da una stampa di un documento interno (cassetto previdenziale cittadino) che indica nella colonna pagato le somme pretese dall' , l'ente erogatore (ente Poste) e gli anni Pt_1
cui si riferiscono le prestazioni indebite (2005 e 2006) e la data della disponibilità,
l'assenza di reincassi alla data del 2018 e la data di consultazione del 27.3.2018 “che di
3 per sé costituisce anche la miglior prova del consolidamento della situazione contabile”.
Ritiene il collegio che tali elementi, pur tenuto conto della sentenza del 2014 che dichiara l'insussistenza del diritto della a percepire la prestazione negli anni 2005 CP_1
e 2006, non siano sufficienti a provare l'avvenuto pagamento della prestazione, a fronte della contestazione della appellata, trattandosi di documenti interni formati dall'ente che aveva l'onere di provare l'avvenuto pagamento.
L'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, stante l'ammissione di parte appellata al patrocinio a spese dello Stato, si liquidano in favore dell'Erario, nella misura indicata in dispositivo,
Si dichiara che la parte che ha proposto l'impugnazione è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 n.115/2002.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello, condanna l' al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite che liquida Pt_1
in € 2906,00 oltre rimborso spese generali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 febbraio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
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