Articolo 2203 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2209 quaterArticolo 2203 ter
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13 settembre 2016
Art. 2203-bis. (( (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei Carabinieri).)) (( 1. In relazione alla costituzione iniziale del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, fermo restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione e fino al completo avvicendamento del personale del ruolo forestale iniziale degli ufficiali, le immissioni degli ufficiali nel ruolo forestale sono annualmente determinate, in ragione dell'andamento delle consistenze del personale in servizio degli ufficiali del ruolo forestale iniziale, con decreto del Ministro della difesa. ))
Entrata in vigore il 13 settembre 2016