Articolo 1 della Legge 5 dicembre 1978, n. 788
Versione
29 dicembre 1978
Art. 1. Articolo unico

Le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all' articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868 , valgono anche agli effetti della imposta sul valore aggiunto.
Fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del precedente comma, sono equiparate alle operazioni di cui all' articolo 2, terzo comma , e all' articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modifiche ed integrazioni.
Le disposizioni del primo e secondo comma costituiscono interpretazione autentica dell' articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658 , quale modificato dalla legge di conversione 27 dicembre 1973, n. 868.

Entrata in vigore il 29 dicembre 1978
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